Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica

Novità per il 2010

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12/02/2010 è stato pubblicato il Decreto Minsteriale n. 35 del 26 gennaio 2010 che entrerà in vigore a partire dal 13 Marzo 2010.
Sono sttai introdotti alcuni cambiamenti che dovranno essere considerati da coloro che avranno l'intenzione di eseguire lavori che comporteranno una riqualificazione nergetica dei propri edifici e quindi essere ammesso a godere dei benefici fiscali previsti appunto per queste opere, in sintesi la detrazione del del 55% su quanto dovuto al fisco con la propria dichiarazione dei redditi.

Nulla sembra essere cambiato relativamente agli importi e alle modalità di detsrazione

L'importo da detrarre si ottiene calcolando il 55% delle spese di riqualificazione effettivamente sostenute e rimaste a carico (quindi per i privati va considerata anche l'IVA, poiché versata al prestatore d'opera) con un valore massimo di spesa che varia a seconda della tipologia di lavori effettuati (ad esempio fino ad un limite massimo di spesa sostenuta di 30mila euro per caldaie a condensazione e 60mila per il solare termico ovvero per l'installarzione dei pannelli solari per acqua calda sanitaria.
Il valore così ottenuto non può, tuttavia, essere portato in detrazione con un'unica dichiarazione dei redditi riferita ad un unico anno di imposta, né sarebbe equo, dato che ne beneficerebbe soltanto chi ha un reddito e, quindi, delle tasse, stratosferiche. L'importo va per così dire "spalmato", diviso in cinque rate di uguale importo da portare in detrazione in cinque anni con cinque successive dichiarazioni dei redditi. Nel corso degli anni tempi e annualità per le detrazioni sono state più volte combiate ma oggi ormai le modalità sono consolidate e riassumendo sono le seguenti:
- Comunicazione alla rispettiva Agenzia delle Entrate debba essere fatta solo se i lavori, e le relative spese, sono a cavallo di due o più anni di imposta cioè se, ad esempio, iniziati nel 2008, si siano protratti nel 2009 per terminare nel 2010. Per gli altri casi l'ente di riferimento rimane comunqe l'ENEA. Quest' ultimo si è impegnato, dato che col nuvo Decreto sono cambiate le specifiche ed i riferimenti tecnici, a modificare i moduli per le comunicazioni entro il periodo, marzo 2010, di effettiva entrata in vigore del Decreto modificativo. Le modifiche, in ogni caso, varranno solo per i lavori che inizieranno (e per le spese sostenute) dal 13 Marzo in poi.

Ma veniamo alle modifiche introdotte dal questo nuovo Decreto

A) Sostituzione degli impianti con nuovi apparecchi a biomasse (dunque anche stufe a pellet) e l'aggiornamento di alcuni valori di transmittanza (dispersione di calore verso l'esterno): infatti è stata introdotta una condizione aggiuntiva da rispettare per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse (art. 1, comma 2 del D.M. 11 / 3 / 2008 così come modificato ed integrato dal DM 26 gennaio 2010).
B) I valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine (quest'ultime anche se non apribili), comprensive degli infissi, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 4A, presente al punto 4, dell' Allegato C del D. lgs 19 /05, limitatamente al caso di edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F.
Tale prescrizione è stata giustificata con la necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così anche a contenere l' immissione di polveri sottili nell'aria. Viene stabilito, inoltre, che i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse, dichiarino il rispetto dei predetti requisiti al momento della trasmissione all' Enea della documentazione richiesta (articolo 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni).

Con riferimento alla sostituzione degli impianti con nuovi impianti a biomasse, è stato introdotto un nuovo coefficiente di correzione che tenga conto della quota di energia fossile utilizzata per la produzione dello stesso combustibile da biomasse.(art. 3, comma 3 del D.M. 11 / 3 / 2008 così come modificato ed integrato dal DM 26gennaio 2010). Il coefficiente di correzione è pari a 0,3, il che significa che, ai fini del calcolo dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio in seguito ai lavori, verrà comunque considerata una quota del 30% di energia fornita all'impianto come se quest' ultima provenisse da fonte fossile non rinnovabile.

C) Sono stati modificati i valori di transmittanza delle strutture opache (pavimenti e pareti) verticali e delle strutture apribili verso l'esterno o locali non riscaldati, in modo che tengano conto anche delle differenze climatiche dei diversi luoghi in cui sono eseguiti i lavori di riqualificazione energetica. Quella della transmittanza ormai è una cosa che sta subendo continui cambiamenti molto più veloci di lo siano ii programmi di calcolo che a stento riescono a essere modificati per adegursi appunto a questi continui cambiamenti in passato infatti gli stessi resero di fatto inutilizzabile il beneficio della detrazione del 55% per alcune tipologie di lavori, comunque ammissibili ai benefici secondo le previsioni del Decreto stesso. Tali previsioni sono state in seguito, e in maniera retroattiva, modficate ma, di nuovo, il Ministero ha riscontrato delle difficoltà applicative per il conseguimento delle prestazioni fissate con le modifiche del 2008. Per questo si è provveduto ad un nuovo intervento di modifica con un riequilibrio che tenga conto anche di nuove tecnologie disponibili.

D) Nuovi riferimenti di calcolo, poi, sono previsti per le transmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio dell' edificio e per la climatizzazione invernale: non si fa più riferimento all' allegato I al D. Lgs 192 /05 ma al DPR n. 59 / 2009. Per il calcolo dell' indice di prestazione energetica dell' edificio, viene inoltre specificato che si può anche utilizzare lo schema di procedura semplificata di cui all' allegato G al DM 7 / 4 / 2008 o all' allegato 2 al DM 26 / 6 / 2009.

 

DECRETO 26 gennaio 2010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici. (10A01747)
Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 Febbraio 2010


Tabella Trasmittanza

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Comunque a coclusione di tutto quanto esposto per tutti coloro che non sono addetti ai lavori il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad tecnico qualificato per seguire sia i calcoli e procedure.