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La
bozza provvisoria del decreto definisce “tecnico abilitato” un tecnico,
sia dipendente pubblico o privato che libero professionista iscritto al
relativo ordine o collegio professionale, abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti, che opera nell’ambito delle proprie competenze.
Senza obbligo di corso
Danno accesso alla qualifica di “tecnico abilitato” alla certificazione
energetica le lauree in architettura e ingegneria (edile, civile, per l’ambiente
e il territorio, dei sistemi edilizi, dei materiali, ma anche aerospaziale,
chimica, dell’automazione, della sicurezza, elettrica, energetica, meccanica,
gestionale, navale e industriale), in scienze e tecnologie agrarie, forestali
e ambientali. Sono abilitanti anche i diplomi di geometra, perito industriale,
perito agrario o agrotecnico, limitatamente al proprio specifico ambito
di competenza.
Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi citati (progettazione
di edifici e progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi), egli
dovrà operare in team con altri tecnici, in modo che il gruppo copra tutti
gli ambiti professionali per cui è richiesta la competenza.
Con obbligo di corso
Invece, per i laureati in fisica, matematica, urbanistica, chimica, geologia,
ingegneria biomedica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni,
e in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio sarà obbligatorio
frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica
degli edifici, tenuti da università, enti di ricerca, regioni, ordini e
collegi professionali.
Lo schema di Dpr, che segue gli altri due attuativi dei
Dlgs 192/2005 e
311/2006 (Dpr
59 2 aprile 2009 recante metodologie di calcolo e i requisiti
minimi, e
DM 26 giugno 2009 contenente le Linee Guida per la
certificazione energetica) è ora all’esame del Consiglio di Stato, dovrà
poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e, infine,
sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.