| |
|
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 12-04-1983
REGIONE ABRUZZO
Norme per la conservazione, tutela, trasformazione
del territorio della Regione
Abruzzo.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 9
del 16 luglio 1983
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
TITOLO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
Obiettivi e finalità della legge
Nel rispetto di quanto disposto dagli artt.
80 e 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonchè
di ogni altra funzione e competenza spettante
allo Stato nella materia disciplinata dalla presente
legge, la Regione Abruzzo esercita le
proprie attribuzioni per la conservazione tutela
e trasformazione del territorio con le seguenti
finalità :
1) il coordinamento della pianificazione territoriale
con gli obiettivi della programmazione
socio - economica della Regione;
2) la programmazione degli investimenti e
della spesa pubblica sul territorio, a livello
regionale e locale;
3) l' approfondita e sistematica conoscenza
del territorio in tutti gli aspetti storici, sociali,
economici e fisici attraverso la predisposizione
della carta regionale dell' uso
del suolo e degli atti e documenti di pianificazione
ai vari livelli;
4) la difesa attiva e la valorizzazione del patrimonio
naturale con particolare riguardo
ai beni ambientali e culturali, alla tutela
idrogeologica e difesa del suolo, nell' ambito
delle funzioni previste dal DPR
24- 7- 1977, n. 616;
5) la piena e razionale utilizzazione delle risorse
ed in particolare delle aree agricole e
boschive, nonchè del patrimonio abitativo,
produttivo ed infrastrutturale esistente;
6) lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso
il controllo qualitativo e quantitativo
dei diversi tipi di insediamento;
7) la partecipazione democratica delle Comunità
abruzzesi al processo di formazione
della politica dell' uso del suolo urbano
ed extra - urbano;
8) la riaffermazione della rilevanza pubblica
dei processi di trasformazione del territorio
ai vari livelli del governo locale;
9) lo snellimento dei procedimenti di formazione,
approvazione e adeguamento
degli strumenti di pianificazione;
10) la predisposizione di adeguati strumenti e
strutture tecniche amministrative e finanziarie
ai vari livelli istituzionali di pianificazione,
per il perseguimento degli obiettivi
programmatici e l' esercizio dei poteri
di cui alla presente legge;
11) la valorizzazione delle autonomie locali
singole e in forma associata;
12) l' operatività ed esecutività degli strumenti
di pianificazione;
13) l' elevazione del contenuto tecnico progettuale
dei piani anche attraverso la creazione
di strutture interdisciplinari, al fine
di garantire l' uniformità e la comparabilità
degli elaboati di piano;
14) la chiara ed univoca interpretazione delle
disposizioni relative all' attività edilizia.
ARTICOLO 2
Soggetti e livelli di pianificazione
Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente
articolo sono assicurati dall' azione della
Regione, della Provincia, dei Comuni singoli o
associati, i quali nell' ambito delle rispettive attribuzioni,
intervengono nel processo formativo
e gestionale degli atti e documenti di pianificazione
di cui agli articoli successivi.
TITOLO II
NORME SULLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
PIANIFICAZIONE REGIONALE E SOVRACOMUNALE
ARTICOLO 3
Quadro di Riferimento Regionale
Contenuti
Salvo quanto disposto nel primo comma
del precedente art. 1 in ordine alle competenze
e funzioni dello Stato, il Quadro di Riferimento
Regionale costituisce la proiezione territoriale
del programma di Sviluppo Regionale, sulla
base anche di intese con le amministrazioni
statali, gli enti istituzionalmente competenti e
le altre Regioni.
Il QRR ha come supporto conoscitivo ed
interpretativo la carta regionale d' uso del suolo.
Esso definisce indirizzi e direttive di politica
regionale per la pianificazione e la salvaguardia
del territorio. A questo fine il QRR, direttamente
o mediante i piani e i progetti di cui al
successivo art. 6, che ne costituiscono parte
integrante:
a) individua ed articola eventuali ambiti sub -
provinciali coincidenti con una o più
ULSS in riferimento ai quali devono essere
redatti i Piani Territoriali;
b) individua le aree di preminente interesse
regionale per la presenza di risorse naturalistiche,
paesistiche, archeologiche, storico -
artistiche, agricole, idriche ed energetiche,
per la difesa del suolo, specificandone
la eventuale esigenza di formare oggetto
di Progetti Speciali Territoriali di cui
al successivo art. 6;
c) fornisce i criteri di salvaguardia e di utilizzazione
delle risorse medesime;
d) stabilisce obiettivi relativi alla consistenza
demografica, all' occupazione nei diversi
settori produttivi e definisce di conseguenza,
la dimensione degli insediamenti residenziali
e produttivi per la Provincia o per
gli ambiti evenutali di cui alla precedente
lettera a), individuandone le localizzazioni e
le quantità fondamentali, secondo indicatori
e standards di sviluppo;
e) indica insediamenti produttivi, turistici ed il
sistema delle attrezzature di interesse regionale:
universitarie, sanitarie ospedaliere,
commerciali, amministrative, direzionali,
portuali, aeroportuali;
f) definisce la struttura del sistema della viabilità
e delle altre reti infrastrutturali interregionali
e di grande interesse regionale.
Il QRR costituisce, inoltre, il fondamentale
strumento di indirizzo e di coordinamento
della pianificazione di livello intermedio e locale.
A questo fine:
a) definisce criteri e modalità per la redazione
dei Piani Territoriali, dei Piani Regolatori
Generali ed Esecutivi, della Normativa
Tecnica per i Comuni non obbligati alla
formazione del Piano Regolatore dei Piani
Attuativi di livello comunale;
b) articola con riferimento alle singole Province
o agli ambiti eventuali di cui al precedente
2º comma lettera a), le quantità di
cui al precedente 2º comma lett. d), e), f)
precisando le relative densità edilizie massime;
c) contiene l' elenco dei Comuni obbligati alla
redazione del PRG, del PRE, del PPA
e del PEEP;
d) definisce priorità e tempi per l' attuazione
delle previsioni dei Piani Territoriali e per la
formazione dei Piani di Settore e dei Progetti
Speciali Territoriali.
Le indicazioni contenute nel Quadro di
Riferimento Regionale sono vincolanti e devono
essere recepite negli strumenti di pianificazione
ai vari livelli istituzionali.
ARTICOLO 4
Quadro di Riferimento Regionale.
Procedimento formativo
La Regione adotta, entro 180 giorni dall'
entrata in vigore della presente legge, un documento
preliminare del QRR nel rispetto
delle finalità e contenuti di cui ai precedenti
articoli.
Entro dieci giorni dall' adozione di cui al
precedente comma, il documento preliminare
viene pubblicato sul BURA e inviato alle
Province, agli Enti Locali, al Governo, alle Regioni
limitrofe ed alle Associazioni di categoria
più rappresentative.
Le Province, entro i successivi 30 giorni, ai
fini di una verifica dell' indicazione regionale,
promuovono la consultazione e la partecipazione
degli Enti Locali, delle Forze Sociali ed
Economiche interessate.
Le Province entro i successivi 60 giorni
compilano una relazione contenente i rilievi
presentati in merito al documento preliminare
e la trasmettono alla Regione.
Entro i successivi 90 giorni, la Giunta Regionale,
sentito il Comitato per il Territorio e
l' Ambiente di cui al successivo art. 37, adotta le
proprie determinazioni in merito alle osservazioni
presentate.
Il Consiglio Regionale approva con legge il
Quadro di Riferimento Regionale.
ARTICOLO 5
Quadro di Riferimento Regionale.
Adeguamenti
Gli adeguamenti del QRR possono essere
promossi dalla Regione, da una o più
Province, dai Comuni in numero non inferiore
a quelli previsti dall' art. 49 dello Statuto Regionale,
ricadenti negli ambiti di cui alla lettera
a), 2º comma, dell' art. 3.
Il QRR è sottoposto a verifica ed adeguamento
in occasione dell' aggiornamento
triennale del Programma di Sviluppo Regionale
anche sulla base delle risultanze applicative
derivanti dalla formazione dei PT di cui al
successivo art. 7.
Agli adeguamenti si applicano le stesse
procedure previste per la formazione del
QRR.
ARTICOLO 6
Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali
La Regione predispone ed approva, sulla
base della apposita disciplina in vigore o da
emanare, i Piani di Settore (agricoltura - turismo -
trasporti - sanità - edilizia abitativa lavori
pubblici - tutela delle acque - ambiente ecc.)
nonchè i Progetti Speciali Territoriali, che
possono riguardare l' intero territorio regionale,
o parti di esso, o aree caratterizzate da fenomeni
di aggregazione che configurino un unico
sistema urbano esteso a più Province.
Attraverso i Piani di Settore e Progetti
Speciali Territoriali, la Regione dà contenuto e
specificazione territoriale al Quadro di Riferimnto
Regionale, indicando, di norma, i criteri
di individuazione delle zone a livello provinciale
o sub - provinciale, alle quali essi si riferiscono.
Quando i Piani di Settore o i Progetti Speciali
hanno contenuto e specificazioni territoriali,
sono estesi a più province, fatta salva l' potesi
di cui all' ultima parte del precedente
comma 1º. In tal casi i Piani o i progetti sono
sostitutivi, a tutti gli effetti, del PT o di loro
parti, e le relative previsioni e prescrizioni sono
immediatamente efficaci con l' approvazione
del Consiglio Regionale.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente, il
Consiglio Regionale adotta un documento
preliminare con apposita deliberazione. Gli atti
e gli elaborati del suddetto documento sono
depositati per 30 giorni consecutivi, decorrenti
dalla data di affissione, presso le segreterie dei
Comuni e delle province interessati; l' avvenuto
deposito è reso noto mediante pubblicazione
di avviso sul BURA oltre che a mezzo di manifesti
murali e su almeno un quotidiano a
diffusione regionale, stazione televisive e radiofoniche
a ricezione regionale. Durante il
periodo di deposito chiunque può prenderne
visione e presentare istanze e memorie tendenti
a proporre scelte specifiche o generali.
Nel medesimo periodo le Provincie interessate
promuovono pubbliche consultazioni
al fine di acquisire apporti collaborativi, e
provvedono a trasmettere alla Regione, nei 30
giorni successivi, i documenti, gli atti e le risultanze
degli apporti collaborativi e delle
consultazioni.
I Piani di Settore possono anche attenere
a destinazioni o limitazioni funzionali, in particolare
per quanto riguarda: gli insediamenti
produttivi; i vincoli delle leggi nazionali e delle
norme regionali in materia di beni ambientali;
le prescrizioni per la conservazione di sistemi
ecologici prevalenti (parchi, riserve naturali,
zone di aree di tutela, fiumi, bacini montani,
boschi per la difesa e protezione della costa e
delle riserve montane); i bacini di innevamento
idonei allo sci e alla realizzazione di impianit di
risalita; le attrezzature sportive e ricettive; le
aree destinate alle infrastrutture di trasporto.
Le indicazioni contenute nei Piani di Settore
e Progetti Speciali Territoriali, sono vincolati
e devono essere recepite negli strumenti
di pianificazione, entro 90 giorni dalla loro approvazione.
In caso di inerzia, le relative prescrizioni
acquistano ad ogni effetto efficacia,
nei confronti di Enti e privati, a partire dallo
spirare del termine suddetto.
ARTICOLO 7
Piano Territoriale
Il Piano Territoriale costituisce l' articolazione
territoriale del QRR a livello di ciascunna
provincia e degli ambiti di cui alla lettera a)
del 2º comma dell' art. 3.
Il PT riguarda l' intero territorio di ciascuna
Provincia o il territorio degli ambiti
eventuali di cui all' art. 3, 2º comma, lett. a);
Il PT, tenendo conto degli ambiti fissati
dal QRR:
a) individua le zone da sottoporre a speciali
misure di salvaguardia dei valori naturalistici,
paesistici, archeologici, storici, di difesa
del suolo, di protezione delle risorse
idriche, di tutela del preminente interesse
agricolo;
b) fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio
ed alla valorizzazione delle risorse, le
fondamentali destinazioni e norme d' uso:
per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività
turistica e gli insediamenti produttivi
industriali ed artigianali; per l' utilizzazione
delle acque; per la disciplina
dell' attività estrattiva;
c) precisa ed articola, per singolo Comune obbligato
alla formazione del PRG e del
PRE, o per gruppi di Comuni non obbligati,
le previsioni demografiche ed occupazionali
e le quantità relative alla consistenza
degli insediamenti residenziali fornite
dal QRR per l' intera Provincia o per
gli ambiti eventuali di cui all' art. 3, comma
2º, lett a);
d) indica il dimensionamento e la localizzazione,
nell' ambito dei Comuni interessati,
degli insediamenti produttivi, commerciali,
amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale;
e) fornisce il dimensionamento e la localizzazione,
nell' ambito dei Comuni interessati,
delle attrezzature di servizio pubblico e di
uso pubblico di livello sovracomunale, con
particolare riferimento ai parchi ed ai servizi
per la sanità e l' istruzione sentiti, al riguardo,
le UUSSLL ed i distretti scolastici
competenti;
f) articola la capacità ricettiva turistica, con
riferimento ai singoli territori comunali interessati,
indicando attrezzature ed impianti
per lo svolgimento degli sports invernali e
per la utilizzazione turistica della montagna,
per le attività balneari e per gli approdi turistici
e relativi servizi, individuandone le
localizzazioni nonchè le fondamentali tipologie
ricettive, con particolare riguardo
alle strutture per il turismo sociale, alle attrezzature
a rotazione d' uso ed agli insediamenti
turistico - residenziali;
g) individua il sistema della viabilità e di trasporto
e la rete delle altre infrastrutture di
interesse sovracomunale;
h) fissa le quantità massime di territorio che i
singoli Comuni obbligati alla formazione
del PRG o del PRE possono destinare,
nel decennio, alle nuove previsioni residenziali
e produttive;
i) precisa le percentuali minime del fabbisogno
di alloggi per usi residenziali e turistici
da soddisfare, da parte dei Comuni, mediante
il recupero di edifici esistenti degradati;
i) indica, per i Comuni obbligati alla formazione
del PEEP, le quote minime di residenza
da realizzare come edilizia economica
e popolare.
ARTICOLO 8
Piano Territoriale
Procedimento formativo
Il Consiglio Provinciale adotta un documento
preliminare di pianificazione per la elaborazione
del PT, entro 120 giorni dall' approvazione
del QRR.
Entro 10 giorni dall' adozione, il documento
programmatico preliminare, con gli atti
e gli elaborati relativi, viene inviato ai Comuni
della Provincia ed è depositato per 30 gg. consecutivi
decorrenti dalla data di affissione all'
Albo Pretorio. L' avvenuto deposito è reso noto
al pubblico mediante pubblicazione di apposito
avviso sul BURA, oltre che a mezzo di
manifesti murali, su almeno un quotidiano a
diffusione regionale e stazioni televisive e radiofoniche
a ricezione regionale e sub - regionale.
Durante il periodo di deposito, chiunque
può prenderne visione e presentare istanze,
memorie ed opposizioni tendenti a proporre
scelte specifiche o generali.
Nel medesimo periodo i Comuni e le Province
promuovono pubbliche consultazioni al
fine di acquisire apporti collaborativi.
Entro i 60 gg. successivi alla avvenuta
pubblicazione, i CCCC deliberano il proprio
parere e lo inviano alla Provincia, corredato
delle indicazioni emerse dalle proposte avanzate
nel periodo di consultazione.
La Provincia, entro 90 gg., rielabora il documento
sulla base dei pareri di cui al comma
precedente, adotta definitivamente il PT e lo
trasmette alla Regione ed ai Comuni.
Entro i 60 gg. successivi alla ricezione del
PT, i Consigli comunali deliberano le loro osservazioni
e le trasmettono alla Regione.
Il Consiglio Regionale, sentito il parere del
CTA, entro i successivi 60 gg., accerta la regolarità
delle procedure seguite nella formazione
del PT, la conformità dello stesso al QRR e
decide in merito alle osservazioni avanzate dai
Comuni, approvando definitvamente il PT.
Il PT diviene esecutivo con la pubblicazione
sul BURA.
Nel caso di inadempienze della Provincia
nell' assolvimento dei compiti previsti nel presente
articolo, interviene la Regione.
Le previsioni e le prescrizioni di cui al
precedente art. 7, comma 3º, lettere a), d), e)
f), g) comportano:
- l' applicazione obbligatoria delle misure di
salvaguardia, dalla data di adozione del PT;
- la immediata efficacia, nei confronti di Enti e
Privati, dalla data di approvazione del PT
stesso;
- l' automatico adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali.
L' attuazione delle previsioni e prescrizioni
specificate al comma precedente è stabilita dal
PT o attraverso il PRE, o piani esecutivi di
iniziativa pubblica e privata ovvero mediante
specifica disciplina esecutiva parte integrante
del PT stesso.
TITOLO II
NORME SULLA PIANIFICAZIONE
CAPOII
PIANIFICAZIONE COMUNALE
SEZIONE I
PIANIFICAZIONE GENERALE
ARTICOLO 9
Piano Regolatore Generale
Contenuti
Il PRG è obbligatorio per i Comuni che
abbiano una popolazione residente superiore a
5.000 unità o una consistenza edilizia residenziale
- compresa la turistica - superiore a 5.000
vani abitativi, o che siano appositamente individuati
dal QRR per loro particolari caratteristiche
relative alla dimensione e dinamica
demografica, produttiva, turistica, ai valori
dell' ambiente naturale e storico - artistico.
Per tali Comuni il PRG, con riferimento
alle indicazioni del Piano territoriale disciplina
l' intero territorio Comunale per un arco temporale
non superiore al decennio.
Il Piano Regolatore Generale
a) formula gli obiettivi di piano in armonia
con quanto previsto dal PT;
b) contiene analisi sulla struttura geomorfologica,
insediativa e socio - economica del
territorio comunale;
c) precisa le aree da sottoporre a speciali misure
di salvaguardia per motivi di interesse
naturalistico, paesistico, archeologico, di
difesa del suolo, di preminente interesse
agricolo, di protezione delle risorse idriche,
nonchè i vincoli a protezione della viabilità
e delle attrezzature ad impianti speciali o
molesti, fornendo le relative prescrizioni;
d) precisa, per il periodo di validità del piano,
le previsioni di andamento demografico e
di occupazione nei diversi settori produttivi;
e) indica la quota di fabbisogno residenziale
da soddisfare mediante il recupero del patrimonio
edilizio esistente e con nuove costruzioni;
f) distribuisce e articola sul territorio le aree
idonee a soddisfare il fabbisogno residenziale
previsto alla precedente lettera e);
g) localizza ed articola le aree destinate agli
insediamenti produttivi, industriali, artigianali
e agricoli, alle sedi delle attività terziarie,
agli insediamenti turistici, precisando le
quantità esistenti e quelle in progetto;
h) individua le localizzazioni, le dimensioni,
l' articolazione per livelli del sistema delle
attrezzature di servizio pubblico e delle
aree per il tempo libero, con riferimento
alle indicazioni del PT per le attrezzature e
le aree di importanza sovracomunale. Tutte
le indicazioni relative alle attrezzature di
servizio pubblico dovranno precisare le attrezzature
di progetto e quelle esistenti; per
queste ultime le quantità relative al fabbisogno
già soddisfatto dovranno essere riferite
alla superficie utile degli edifici e
conformate agli standards forniti dalla
normativa tipo regionale di cui al successivo
art. 17;
i) delinea le reti viarie ed infrastrutturali, in
riferimento alle indicazioni del PT per
quelle di importanza sovracomunale;
l) localizza ed articola, in applicazione del PT
le aree da destinare all' edilizia economica e
popolare in funzione delle reali esigenze locali;
m) delimita i centri edificati ai sensi dell' art. 18
della legge 22- 10- 1971, n. 865 e successive
modifiche;
n) individua le zone di degrado edilizio ed urbanistico
e delimita gli interventi di recupero
di iniziativa pubblica e privata ai sensi
dell' art. 27 della legge 5- 8- 1978, n. 457;
o) delimita i centri storici ed i nuclei antichi,
onde garantirne la tutela e la utilizzazione
sociale, nonchè la qualificazione dell' ambiente
urbano nel suo complesso;
p) individua le aree, i complessi e gli edifici di
interesse storico, artistico ed ambientale su
tutto il territorio comunale, precisando
quelli da sottoporre a tutela e a restauro
conservativo e quelli suscettibili di interventi
di manutenzione, di risanamento
igienico e di ristruttuazione edilizia;
q) prevede la normativa tecnica, urbanistica,
edilizia, igienico sanitaria, ambientale, per
la disciplina di tutela e di uso del suolo e
degli edifici, in riferimento agli insediamenti
residenziali, produttivi, commerciali,
turistici, agricoli, terziari, di servizio e con
riguardo alle specifiche destinazioni, ai tipi
e modalità di intervento, nel rispetto dei
principi generali contenuti nella presente
legge. Inoltre, contiene norme di assoggettamento
alla disciplina antisismica e per le
zone ammesse a consolidamento.
ARTICOLO 10
Piano Regolatore Generale.
Procedimento di adozione
Il Progetto di Piano Regolatore Generale
viene adottato con delibera del Consiglio Comunale
entro 180 giorni dalla data di cui all' 8º
comma del precedente articolo 8, ed è deposistato,
non oltre il 10º giorno dalla data della
deliberazione di adozione, nella Segreteria Comunale,
a libera visione del pubblico, per 45
giorni consecutivi. L' adozione del PRG deve
essere preceduta dall' acquisizione del parere
obbligatorio della Commissione Edilizia ed
Urbanistica comunale.
L' effettuato deposito è contemporaneamente
reso noto al pubblico mediante applicazione
di apposito avviso sul BURA, oltre
che a mezzo di manifesti murali e su almeno
un quotidiano a diffusione regionale, stazioni
televisive e radiofoniche a ricezione regionale e
sub - regionale.
Entro il termine del periodo di deposito,
chiunque può presentare osservazioni al Progetto
di Piano Regolatore Generale. Le osservazioni
presentate, anche sotto forma di istanze,
proposte o contributo, dopo tale termine,
sono irricevibili.
Entro il termine di cui al comma precedente,
qualora nel Piano ricadano immobili
interessati da vincoli idrogeologici, boschivi,
artistici, paesaggistici e di altra natura derivanti
da norme statali o regionali o ubicati in
zone sismiche e soggette a consolidamento, il
Sindaco, o un suo delegato, promuove una
conferenza degli Organi competenti. A tal fine
invia agli interessati l' avviso di convocazione
alla conferenza e copia del Piano adottato almeno
20 giorni prima della stessa.
I soggetti pubblici interessati esprimono,
nella conferenza il proprio avviso sul Piano
adottato; avviso che viene verbalizzato. In caso
di assenza, tale circostanza viene verbalizzata.
Copia del verbale viene trasmessa entro 15 gg.
dalla data della riunione al soggetto assente
unitamente alla richiesta di formulazione nei
successivi 10 gg. degli avvisi e pareri relativi
all' oggetto della conferenza. In caso di ulteriore
silenzio serbato oltre tale termine, il provvedimento
di formazione prosegue ai sensi dei
commi successivi.
Sulle osservazioni, che dovranno essere
visualizzate a cura del Comune in apposite
planimetrie di Piano, il Consiglio Comunale è
tenuto a formulare le proprie deduzioni motivate
entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle osservazioni medesime.
Trascorso infruttuosamente tale termine,
le osservazioni si intendono respinte.
Entro 10 giorni dal termine stabilito nel
comma precedente, il Comune trasmette il
Piano Regolatore Generale adottato, unitamente
ai conseguenti atti deliberativi ed alle
osservazioni, ivi comprese quelle tacitamente
respinte, alla provincia per l' approvazione.
ARTICOLO 11
Piano regolatore Generale.
Procedimento di approvazione
Il Piano Regolatore Generale è approvato
dal Consiglio Provinciale competente per territorio,
previo parere della Sezione Urbanistica
Provinciale, entro 180 giorni dall' avvenuta
certificazione di cui al successivo art. 31- 3º
comma. Decorso infruttuosamente tale termine
il Piano si intende approvato. Il provvedimento
di approvazione è pubblicato sul
BURA.
In sede di approvazione, possono essere apportate
al Piano soltanto le modifiche di cui
all' art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e
quelle necessarie per assicurare l' osservanza
delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi
comprese quelle della presente legge. A tal fine
la Provincia porta a conoscenza del Comune
interessato le proprie decisioni in ordine al
Piano ed alle osservazioni.
Il Comune è tenuto, entro 30 giorni dalla
data di comunicazione di cui al precedente
comma, ad adottare le proprie determinazioni.
Ove il Consiglio Comunale deliberi l' integrale
assenso, il Comune stesso rielabora in tal senso
la normativa e la relativa documentazione
grafica; qualora, invece le controdeduzioni
comportino assenso parziale o dissenso, la
Provincia, riesaminati gli atti, si esprime definitivamente
ed approva lo strumento urbanistico,
adeguandolo sul piano normativo e su
quello grafico.
Il termine assegnato al Comune per le
controdeduzioni è perentorio. In casi di inerzia
del Comune, si intendono accettate tutte le
modifiche proposte.
Nel caso in cui il Piano sia restituito non
approvato, il Comune è tenuto ad effettuare la
rielaborazione entro 120 giorni dalla restituzione.
Scaduti infruttuosamente i termini di cui
al comma precedente, la Provincia provvede,
in via sostitutiva, alla rielaborazione ed adozione
del Piano, attraverso un Commissario ad
acta, nei 120 giorni successivi.
Nelle more della rielaborazione, l' edificazione
resta disciplinata dalla normativa
preesistente. Ove il Comune risulti dotato della
sola perimetrazione dell' abitato definita ai
sensi dell' art. 17 della legge 6- 8- 1967, n. 765,
l' attività costruttiva resta disciplinata dalle
norme di cui all' 8º comma dell' art. 4 della legge
28 gennaio 1977, n. 10.
ARTICOLO 12
Piano Regolatore Esecutivo
Principi e contenuti
Il PRE è obbligatorio per i Comuni che
hanno una popolazione residente superiore a
1.500 abitanti e/ o una consistenza edilizia residenziale,
compresa la turistica, superiore a
3.000 vani abitati e che non sono compresi
nell' elenco dei Comuni obbligati alla redazione
del PRG. E', inoltre, obbligatorio, per i Comuni
che pur non avendo le predette dimensioni,
sono indicati nel QRR per le loro particolari
caratteristiche. Per i restanti Comuni
rimane salva la facoltà di dotarsi del PRE
ovvero delle NUE di cui al successivo art. 16.
Il PRE:
- disciplina l' intero territorio comunale;
- ha un arco di validità temporale non superiore
a dieci anni dalla data di approvazione;
- ha, di norma, i contenuti di carattere generale
previsti al precedente art. 9, comma 3º;
- si attua attraverso concessione edilizia diretta.
Il PRE deve inoltre contenere:
- le norme tecniche di attuazione e le eventuali
prescrizioni speciali, edilizie, urbanistiche,
igienico - ambientali, antisismiche;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare
e da vincolare per l' attuazione del
piano;
- la previsione di massima delle spese necessarie
per la attuazione del piano.
Le prescirzioni esecutive del PRE costituiscono,
a tutti gli effetti, compreso quello
della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza
ed indifferibilità , Piani Particolareggiati
di Esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e
finalità dei Piani Particolareggiati, dei Piani per
l' Edilizia Economica e Popolare, dei Piani degli
Insediamenti produttivi, industriali, artigianali,
commerciali, turistici, e dei Piani di Recupero
di cui, rispettivamente, alle leggi statali n.
1150/ 1942, n. 865/ 1971, n. 457/ 1978, n. 167/ 1962
nei testi vigenti.
I Comuni obbligato alla redazione del
PRE possono presentare alla Provincia
istanza motivata per essere autorizzati a derogare
al limite minimo di aree da riservare alla
edilizia economica e popolare di cui all' art. 2
della legge 28- 1- 77, n. 10.
I Comuni obbligato alla redazione del
PRE corredano il medesimo di un programma
di intervento triennale, che deve contenere
le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni
primarie e secondarie da realizzare
nel quinquennio, prevedendo, altresì , la
copertura finanziaria.
Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie
dirette nelle aree di nuova edificazione, il
PRE in particolare deve indicare:
a) la suddivisione in lotti con la relativa individuazione
catastale, la indicazione della
tipologia edilizia e dei relativi parametri, e,
nel caso di zona residenziale con indice di
edificabilità fondiario maggiore di 2
mc / mq, l' ubicazione degli edifici mediante
sagome di massimo ingombro;
b) la progettazione di massima della rete viaria,
dei percorsi pedonali, degli spazi di sosta
e di percheggio, e le relative previsioni
di spesa;
c) lo schema di massima, corredato della relativa
previsione di spesa, delle reti fognante,
idrica, telefonica, del gas, di distribuzione
di energia elettrica e della pubblica illuminazione,
nonchè di ogni altra infrastruttura
necessaria in relazione alla destinazione
dell' insediamento.
Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie
nelle aree già edificate il PRE deve indicare:
a) gli edifici destinati a demolizione e quelli
soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione,
individuati su base catastale;
b) i progetti o schemi di massima dei necessari
adeguamenti delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria di cui al precedente
comma 7 lettera b), c), e le relative previsioni
di spesa.
ARTICOLO 13
Piano Regolatore Esecutivo.
Formazione
Il progetto di Piano Regolatore Esecutivo
deve essere adottato entro 180 giorni dalla data
di cui al precedente art. 8, comma 8º e deve
essere depositato, non oltre il 10º giorno dalla
data della delibera di adozione, presso la Segreteria
Comunale a libera visione del pubblico
per 45 giorni consecutivi. L' adozione del PRE
deve essere preceduta dall' acquisizione del
parere obbligatorio della Commissione Edilizia
ed Urbanistica Comunale.
L' effettuato deposito è reso noto al pubblico,
mediante pubblicazione di apposito avviso
sul BURA, oltre che a mezzo di manifesti
murali e su almeno un quotidiano a diffusione
regionale, stazioni televisive e radiofoniche
a ricezione regionale e sub - regionale.
In ordine alle prescrizioni esecutive del
piano che costituiscono a tutti gli effetti Piani
Particolareggiati, entro il periodo di deposito
possono essere presentate opposizioni da parte
dei proprietari di immobili interessati e osservazioni
da parte di chiunque.
Entro il termine di cui al comma precedente,
qualora nel Piano ricadano immobili
interessati da vincoli idrogeologici, boschivi,
artistici, paesaggistici o di altra natura derivanti
da norme statali o regionali, o ubicati in
zone sismiche e soggette a consolidamento, il
Sindaco, o un suo delegato, promuove una
conferenza degli Organi competenti. A tal fine
invia agli interessati l' avviso di convocazione
alla conferenza e copia del Piano adottato almeno
20 giorni prima della stessa.
I soggetti pubblici interessati esprimono,
nella suddetta conferenza, il proprio avviso sul
Piano adottato, avviso che viene verbalizzato.
In caso di assenza tale circostanza viene verbalizzata.
Copia del verbale viene trasmessa
entro 15 gg. dalla data della riunione al soggetto
assente unitamente alla richiesta di formulazione
nei successivi 10 gg. degli avvisi e
pareri relativi all' oggetto della conferenza. In
caso di ulteriore silenzio serbato oltre tale termine
il provvedimento di formazione prosegue
ai sensi dei commi successivi.
Entro i successivi 45 gg., il Comune trasmette
il Piano Regolatore Esecutivo alla Provincia,
unitamente agli atti deliberativi ed alle
osservazioni ed opposizioni comprese quelle
che non sono state oggetto di deduzioni nei
modi e nei termini previsti dai precedenti
commi del presente articolo.
Il Comune è obbligato a pronunciarsi motivatamente
sulle osservazioni ed opposizioni.
ARTICOLO 14
Piano Regolatore Esecutivo
Procedimento di approvazione
Il PRE è approvato con le stesse procedure,
modalità e termini fissati dal precedente
art. 11.
Dell' avvenuta approvazione del PRE è
data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato
nelle forme previste dal CPC, ai proprietari
degli immobili da espropriare compresi
nel piano stesso, entro 30 giorni dalla
medesima.
ARTICOLO 15
Efficacia del PRG e del PRE in attesa di
approvazione
Salva l' applicazione obbligatoria delle misure
di salvaguardia di cui al successivo art. 57,
comma 1º, le previsioni e prescrizioni del
PRG e del PRE sono immediatamente efficaci
dal momento della loro trasmissione per
l' approvazione, limitatamente:
- alla acquisizione delle aree destinate a servizi
pubblici o riservate alle attrezzature ed impianti
di interesse generale di livello comunale,
nel caso in cui esistano progetti approvati
ovvero i suddetti servizi siano indicati in
modo specifico negli elaborati di Piano;
- alle autorizzazioni e concessioni edilizie relative
ad aree comprese in settori del territorio
comunale parzialmente edificati e integralmente
provvisti delle opere di urbanizzazione
primaria, nei limiti di 1,5 mc / mq
di edificabilità fondiaria;
- alle aree artigianali ed industriali da attrezzare
per il completamento degli insediamenti
produtivi esistenti;
- agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio nelle aree di degrado individuate nel
PRG o nel PRE, con l' eccezione degli interventi
nei centri storici, nei nuclei antichi o
relativi ad edifici monumentali, o compresi
in aree vincolate ai sensi della legge 1- 6- 1939,
n. 1089.
ARTICOLO 16
Norme Urbanistiche ed Edilizie attinenti la
trasformazione dei suoli nei comuni non obbligati
alla redazione del PRG e del PRE.
Nei Comuni non obbligati alla redazione
del PRG e del PRE e negli altri Comuni che
non optino per la facoltà di dotarsi del PRE
ai sensi del precedente art. 12, ultima parte del
1º comma, i processi di trasformazione edilizia
ed urbanistica del territorio sono disciplinati
da una normativa tipo, predisposta dalla Regione
entro 180 giorni dall' entrata in vigore
dlla presente legge, ispirata ai seguenti principi
direttivi:
a) il Comune perimetra, in osservanza dell' art.
18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come
successivamente modificata, il centro o i
centri edificati esistenti nel territorio comunale
e prende atto, recependole, delle
prescrizioni indicate dal PT;
b) all' interno della perimetrazione di cui alla
lettera precedente possono essere realizzati,
di norma, interventi di manutenzione
straordinarai, ristrutturazione edilizia e restauro,
comportanti anche una diversa distribuzione
degli spazi interni, nonchè ampliamento
degli immobili esistenti fino ad
un massimo di un quinto della superficie
utile di calpestio dell' immobile precedente
l' aplicamento; la normativa tipo fisserà ,
inoltre, criteri e limiti per contenuti interventi
di nuova edificazione all' interno della
perimetrazione stessa;
c) al di fuori del perimetro di cui alla precedente
lettera a), possono essere realizzati,
oltre agli interventi descritti alla lettera b),
anche nuove costruzioni, purchè non provviste
di oltre due piani abitabili e conformi
all' indice volumetrico fondiario di 0,03 metri
cubi per metro quadrato, nonchè manufatti
connessi alla conduzione del fondo;
d) nell' intero territorio comunale potranno
essere realizzati o adeguati impianti tecnologici
di interesse pubblico ed opere
pubbliche;
e) la normativa per la disciplina costruttiva,
igienica ed estetica dell' edificazione, le
norme antisismiche nonchè ogni altra disposizione
riguardante lo svolgimento ed il
controllo dell' attività di edificazione e di
trasformazione degli edifici.
Gli adempimenti di cui al comma precedente
vengono predisposti dal Comune di intesa
e con il supporto tecnico della Sezione
Urbanistica Provinciale, con delibera del Consiglio
Comunale e approvati con il visto di esecutività
del CORECO.
E' fatta salva l' applicazione delle norme di
cui al successivo titolo VII sulla tutela e trasformazione
dei suoli agricoli.
ARTICOLO 17
Normativa Tecnica per i comuni forniti di
strumenti urbanistici generali
Le norme tecniche di attuazione dei piani
ed il regolamento edilizio sono sostituiti da un
testo unico, che costituisce parte integrante
dello strumento urbanistico generale.
Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, la Regione predispone una
Normativa tipo alla quale dovranno attenersi i
Comuni in sede di approvazione dei nuovi
strumenti urbanistici o di revisione di quelli
esistenti.
Tale Normativa contiene i principi cui
conformare la disciplina costruttiva, igienica
ed estetica dell' edificazione, le norme antisismiche,
nonchè ogni altra disposizione riguardante
lo svolgimento ed il controllo dell' attività
di edificazione e trasformazione degli edifici.
La normativa tipo regionale fornisce, in
particolare:
a) gli standards funzionali, espressi come rapporto
tra superfici utili di edificio ed utenti
o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento
e di verifica delle attrezzature di
servizio pubblico, di attività terziarie e produttive
su edifici esistenti;
b) gli standards residenziali, espressi con rapporto
tra superfici utili di edificio e abitanti,
da rispettare in sede di dimensionamento e
di verifica degli edifici esistenti adibiti ad
abitazione;
c) criteri uniformi cui dovranno attenersi tutti
i Comuni nella denominazione, definizione
ed applicazione dei parametri relativi all' edificazione,
tenendo conto dell' esigenza che
siano gradualmente superate le barriere
architettoniche negli edifici pubblici e di
interesse pubblico per i cittadini portatori
di handicaps;
d) criteri unificati per la determinazione:
- del numero convenzionale degli abitanti;
- del grado di urbanizzazione da verificare
per il rilascio delle concessioni edilizie dirette;
- dei rapporti tra indici volumetrici ed indici
di utilizzazione;
- dei criteri di misurazione delle altezze, delle
superfici e dei volumi degli edifici;
- delle altezze utili dei vani;
- delle caratteristiche e dei criteri di misurazione
dei volumi tecnici;
- dei confini di proprietà , dei limiti delle zone
a diversa destinazione d' uso urbanistico, dei
fili e delle prospicienze stradali, ai fini della
determinazione dei distacchi e delle altezze
degli edifici.
La Normativa tipo prevede, altresì , modalità
e termini per realizzare o adeguare, nell'
intero territorio comunale, opere pubbliche,
attrezzature ed impianti tecnologici di interesse
pubblico.
I Comuni già forniti di Regolamento Edilizio
dovranno adeguarlo ai prinicpi stabiliti
dalla Normativa tipo regionale entro 180 giorni
dalla emanazione della stessa.
TITOLO II
NORME SULLA PIANIFICAZIONE
CAPOII
PIANIFICAZIONE COMUNALE
SEZIONE II
PIANI ATTUATIVI
ARTICOLO 18
Piani Attuativi di iniziativa pubblica
I Piani attuativi di iniziativa pubblica sono
i seguenti:
- piano particolareggiato;
- piano per l' edilizia economica e popolare;
- piano di recupero;
- piano per gli insediamenti produttivi;
- piani particolareggiati funzionali.
ARTICOLO 19
Piani particolareggiati
Contenuti
I Piani Particolareggiati devono indicare:
a) l' inquadramento nello strumento urbanistico
generale;
b) la delimitazione del piano;
c) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di
salvaguardia per motivi di interesse paesistico,
storico - artistico, ambientale, nonchè i
vincoli a protezione delle infrastrutture e
delle attrezzature di carattere speciale;
d) gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali,
produttivi e terziari, precisando
la suddivisione delle aree in isolati, lo schema
planovolumetrico degli edifici previsti,
la configurazione di quelli esistenti con le
relative destinazioni d' uso e tipologie edilizie;
e) gli edifici esistenti ed in progetto, nonchè le
aree per le attrezzature di interesse pubblico
ed i beni da assoggettare a speciali vincoli
o servitù ;
f) la rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi
di sosta e di parcheggio, con la precisazione
dei principali dati plano - altimetrici e degli
allacciamenti alla viabilità urbana;
g) la progettazione di massima per la realizzazione
o l' adeguamento delle reti fognante,
idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di
energia elettrica e della pubblica illuminazione,
nonchè di ogni altra infrastruttura
necessaria all' insediamento;
h) gli edifici destinati a demolizione ovvero
soggetti a restauro, a risanamento conservativo
ed a ristrutturazione edilizia;
i) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali
prescrizioni speciali;
l) gli elenchi catastali delle proprietà comprese
nei comparti di intervento e di quelle da
espropriare e da vincolare;
m) la previsione di massima delle spese necessarie
per l' attuazione del piano.
Nei Comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti, è ammessa la formazione di
Piani Particolareggiati Funzionali( PPF), con i
quali vengono indicati i tracciati, la sede, le
modalità e i tempi di attuazione di infrastrutture
pubbliche puntuali o a rete, suddivise per
categorie.
Entro due anni dall' approvazione del
PRG, il Comune è tenuto ad adottare i Piani
di Attuazione di iniziativa pubblica in esso
previsti. In caso di inadempienza, provvede la
Provincia in via sostitutiva.
ARTICOLO 20
Piano Particolareggiato
Procedimento di formazione
Il PP è adottato con delibera del Consiglio
Comunale previo parere della Commissione
Urbanistica ed Edilizia Comunale.
Entro 10 giorni dall' adozione, il PP viene
depositato presso la Segreteria Comunale a
disposizione del pubblico. Chiunque può
prenderne visione e richiedere il rilascio, a
proprie spese, di copia degli elaborati e dei relativi
allegati. Il deposito è soggetto a pubblicità
attraverso giornali quotidiani a maggiore
diffusione regionale, stazioni televisive e radiofoniche
pubbliche e private a ricezione regionale
o sub - regionale, manifesti affissi in
luoghi pubblici e sull' Albo Pretorio comunale.
Nei successivi 30 giorni, i proprietari degli
immobili possono presentare opposizione al
PP Ai proprietari degli immobili sono equiparati
i titolari di diritti reali sugli stessi.
Chiunque può , nello stesso periodo, presentare
osservazioni al PP adottato. Le osservazioni e
le opposizioni presentate, anche sotto forma di
istanze, proposte o contributi, dopo tale termine,
sono irricevibili.
Entro il termine stabilito al precedente
comma, qualora nel Piano Particolareggiato
ricadano immobili interessati da vincoli idrogeologici,
boschivi, artistici, paesistici o di altra
natura derivanti da norme statali o regionali, il
Sindaco, o un suo delegato promuove una
conferenza degli Organi competenti, indicando
la data e il luogo dell' incontro almeno 10 giorni
prima dello stesso ed inviando copia del PP
adottato. Nella suddetta conferenza, i soggetti
pubblici intervenuti esprimono il proprio avviso,
che viene verbalizzato. In caso di assenza,
tale circostanza viene verbalizzata. Copia del
verbale viene trasmessa entro 15 gg. dalla data
della riunione al sogetto assente unitamente
alla richiesta di formulazione nei successivi 10
gg. degli avvisi e pareri relativi all' oggetto della
conferenza. In caso di ulteriore silenzio serbato
oltre tale termine il provvedimento di formazione
prosegue ai sensi del successivo art. 21.
ARTICOLO 21
Piano Particolareggiato
Procedimento di approvazione
Nei trenta giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle opposizioni
e osservazioni, il Consiglio Comunale
approva il PP decidendo, contestualmente, in
merito alle opposizioni ed osservazioni presentate.
Decorso infruttuosamente tale termine
il Piano si intende approvato e le osservazioni
ed opposizioni respinte.
L' efficacia della delibera di approvazione
è sospesa al fine di espletare, da parte della
Provincia, l' accertamento di conformità di cui
ai successivi commi, agli strumenti urbanistici
di pianificazione ed alle disposizioni vigenti.
A tal fine il Comune trasmette entro 10
giorni il PP approvato alla Provincia e, per
conoscenza, alla Regione.
Entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al
precedente comma, la Provincia, accertata l' eventuale
difformità su parere della Sezione
Urbanistica, invita il Comune ad effettuare, nei
successivi 60 giorni, i necessari adeguamenti
ed a trasmettere, entro lo stesso termine, gli
atti conseguenti. La Provincia si pronuncia, in
via definitiva, negli ulteriori 30 giorni.
Nel caso di mancato pronunciamento
della Provincia nei termini di cui al precedente
comma, il piano esplica integralmente la sua
efficacia.
Il PP può essere adottato in variante al
PRG entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio
oggetto dello stesso:
- adeguamenti perimetrali;
- viabilità ;
- servizi e attrezzature pubbliche;
- articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
- parametri edilizi.
Sono invece comunque inderogabili:
- la densità edilizia territoriale;
- il dimensionamento globale del PRG;
- gli indici di edificabilità ;
- le destinazioni d' uso.
Il Piano per l' edilizia economica e popolare
può variare il PRG nei limiti di cui all' art.
3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ed a condizione
che il PEEP esistente sia stato attuato,
attraverso l' assegnazione delle aree relative e la
loro urbanizzazione, almeno per l' 80 per cento
della volumetria complessiva in essa prevista.
Nel caso in cui il PP sia in variante al
PRG, si applicano le procedure di cui al precedente
art. 11.
Dell' avvenuta approvazione del piano è
data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato
nella forma delle citazioni, a ciascun
proprietario degli immobili da espropriare,
compresi nel piano stesso, entro 15 giorni dalla
approvazione medesima.
ARTICOLO 22
Disciplina della lottizzazione
E' considerato intervento di lottizzazione
di suoli edificabili ogni iniziativa che comporti
contestualmente la divisione in più lotti di una
proprietà fondiaria, la realizzazione di una
pluralità di edifici, anche unifamiliari, interessanti
una superficie superiore a un ettaro e una
volumetria superiore a 10.000 mc, nonchè l' esigenza
di nuove opere di urbanizzazione secondaria.
Nei Comuni obbligato al PRE, qualora
l' intervento edificatorio superi i predetti limiti,
lo stesso è soggetto alla formazione del comparto
ai sensi dell' art. 26.
ARTICOLO 23
Piani di lottizzazione
Procedimento di formazione
I Piani di Lottizzazione devono contenere
le indicazioni prescritte al precedente art. 1º,
comma 1º, lettera a), b), c), e), g), i), nonchè la
specificazione della suddivisione delle aree in
lotti, la destinazione d' uso degli edifici e la documentazione
comprovante il titolo di proprietà
degli immobili oggetto di lottizzazione.
Il P. di L. è approvato con delibera del
Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla
sua presentazione, previo parere della Commissione
Urbanistica ed Edilizia; decorso infruttuosamente
tale termine, i richiedenti possono
inoltrare al Comune un atto extra - giudiziale
di diffida, trasmettendone copia alla Provincia,
la quale, decorso l' utleriore periodo di
30 giorni senza che il Consiglio Comunale abbia
deliberato, provvede in via sostitutiva nei
sessanta giorni successivi a mezzo di apposito
Commissario ad acta. In tutti i casi in cui il P.
di L. interessi immobili sottoposti ai vincoli
della legge 29- 6- 1939, n. 1497, il Comune è tenuto
ad acquisire il parere del Comitato Speciale
di cui alla LR n. 44/ 1978, che deve essere
reso nel termine di sessanta giorni. Si applicano
altresì le disposizioni del precedente art.
21, commi da 2 a 4.
La convenzione di cui al quinto comma
dell' art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
dovrà prevedere:
a) la cessione gratuita delle aree necessarie per
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
indicate dall' art. 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847 e dall' art. 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento
urbanistico preveda in sede
propria l' ubicazione delle aree relative alle
opere di urbanizzazione secondaria ed esse
ricadano al di fuori della lottizzazione, l' aliquota
delle aree da cedere al comune può
essere monetizzata con i criteri previsti
dalle vigenti norme sulla espropriazione per
pubblica utilità ;
b) l' esecuzione a carico del lottizzante delle
opere di urbanizzazione primaria di cui alla
precedente lettera a) da eseguire in conformità
alle prescrizione comunali e da cedere
gratuitamente al Comune;
c) la corresponsione della quota di contributo
di cui all' art. 5 della legge 28 gennaio 77, n.
10, riguardante le opere di urbanizzazione
secondaria, stabilita dai Comuni in base alle
tabelle parametriche regionali;
d) termini per la cessione delle aree e delle relative
opere, non superiori a dieci anni per i
Comuni non obbligati alla formazione dei
Programmi Pluriennali e non superiori al
periodo di validità di questi ultimi per i Comuni
obbligati;
e) adeguate garanzie finanziarie per l' adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione,
da presentarsi attraverso apposita
fidejussione o polizza assicurativa, comunque
non inferiori al 90% del valore delle
opere da eseguire, con riduzioni progressive
a seconda delle realizzazioni urbanizzative
effettuate, e con le modalità ed i termini
fissati nella convenzione stessa.
Il rilascio delle concessioni edilizie nell'
ambito dei singoli lotti è subordinato al contemporaneo
inizio delle opere di urbanizzazione
primaria relative ai lotti stessi.
Per i Piani di Lottizzazione che riguardino
complessi insediativi autonomi in ambito
chiuso ad uso collettivo, la convenzione potrà
non prevedere l' obbligo della cessione parziale
o totale delle aree e delle relative opere di urbanizzazione
primaria indicate dalla LR n.
24- 1- 1980, n. 8.
ARTICOLO 24
Piani delle zone da destinare all' Edilizia di tipo
Economico e Popolare
L' obbligo di dotarsi di PEEP ai sensi
della L. n. 18- 4- 1962 n. 167 deve essere adempiuto
da parte dei Comuni entro un anno dall'
entrata in vigore della presente legge.
L' estensione delle zone da includere nei
Piani è determinata in relazione alle esigenze
dell' edilizia economica e popolare per un decennio
e non può essere, in termini volumetrici,
inferiore al 40% e superiore al 70% di quella
necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo
di edilizia abitativa nel periodo considerato.
Rimane salva la possibilità , su richiesta
motivata dei Comuni non obbligati al PEEP,
di modificare tali percentuali attraverso apposita
autorizzazione regionale da rilasciarsi in
aderenza alle indicazioni del PT.
Ai Piani per l' Edilizia Economica e Popolare
si applicano, per ciò che riguarda contenuti,
formazione e approvazione, rispettivamente
i precedenti artt. 19, 20 e 21.
Nell' ambito del PEEP potrà essere riservata
una aliquota non superiore al 30% dell'
area complessiva destinata a residenza da
assegnare agli aventi titolo ai sensi dell' art. 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni, anche se non soci di cooperative
o beneficiari di contributi statali o regionali per
la realizzazione anche di case unifamiliari.
Gli interventi per le singole costruzioni di
cui al comma precedente potranno avvenire in
deroga alla tipologia prevista per l' edilizia residenziale
pubblica, salvo l' osservanza delle
prescrizioni contenute nell' ultimo comma dell'
art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Nell' ambito del PEEP la quota afferente
all' edilizia non residenziale non può superare il
20% della volumetria complessiva esclusa
quella inerente alle urbanizzazioni.
I programmi costruttivi di cui all' art. 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni, possono essere localizzati soltanto
nei Comuni dove il Piano delle zone da
destinare all' Edilizia Economica e Popolare sia
stato attuato attraverso l' assegnazione delle
aree relative e la loro urbanizzazione, almeno
per l' 80 per cento della volumetria complessiva
in esso prevista.
In ogni caso ciascun programma costruttivo
non può superare la dimensione di 200
vani abitativi più i relativi servizi.
Le tipologie residenziali realizzabili nei
PEEP, devono essere conformi a quanto disposto
dalle vigenti norme statali sull' edilizia
economica e popolare, salvo che nel caso di
singoli proprietari espropriati di cui all' unidcesimo
comma dell' art. 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 e successive modifiche. In
quest' ultima ipotesi le tipologie realizzabili
dovranno essere conformi, nella misura massima
a quanto disposto nella convenzione tipo
predisposta dalla Regione ai sensi del primo
comma dell' art. 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10.
Il PEEP deve contenere, oltre quanto
indicato al precedente 3º comma, il programma
di attuazione degli interventi, lo schema
della convenzione tipo per la concessione in
diritto di superficie dei lotti edificabili, l' indicazione
delle aree da cedere in proprietà e dei
parametri per la determinazione del prezzo di
cessione.
ARTICOLO 25
Piani delle Aree da destinare ad Attività Produttive
I Comuni sprovvisti di Piani per Attività
Produttive sono obbligati, qualora ciò sia previsto
alle diverse scale dal QRR e dal PT,
anche su richiesta degli operatori economici,
alla loro formazione senza dover acquisire la
preventiva autorizzazione regionale, ai sensi e
per gli effetti dell' art. 27 della legge 22 ottobre
71, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni,
procedendo alla individuazione delle
aree relative nell' ambito delle zone industriali,
artigianali, turistiche o destinate ad attività
terziarie, previste negli strumenti urbanistici.
In ogni caso l' estensione delle aree da includere
nel Piano non può essere inferiore a
quella necessaria a soddisfare il fabbisogno
relativo al triennio. Per i contenuti, la formazione
e l' approvazione dei predetti Piani, si
applicano le disposizioni di cui ai precedenti
artt. 19, 20 e 21.
I PAP devono inoltre contenere:
- lo schema della convenzione tipo per la concessione
in diritto di superficie dei lotti edificabili;
- le aree da cedere in proprietà ed i parametri
per la determinazione del prezzo di cessione;
- le opere e gli impianti antinquinamento e le
relative procedure di gestione, ai sensi della
l. 319/ 1976 e successive modificazioni.
ARTICOLO 26
Comparto
Nelle zone soggette ad interventi di
nuova edificazione, di conservazione, risanamento,
ricostruzione e migliore utilizzazione
del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni
degli strumenti urbanistici generali
o particolareggiati, ovvero dei Piani di Recupero
di cui al titolo IV della legge 5 agosto
1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di
esigenze unitarie nella realizzazione degli
interventi, nonchè una equa ripartizione degli
oneri e dei benefici tra i proprietari interessati,
i Comuni con delibera consiliare,
possono disporre, su richiesta dei proprietari
in numero idoneo a costituire il consorzio, o
d' ufficio, la formazione di comparti individuati
e perimetrati nel piano che includono
uno o più edifici, ed anche aree inedificate.
Formato il comparto, il Sindaco deve
invitare i proprietari a riunirsi in consorzio
entro il termine fissato nell' atto di notifica,
per l' attuazione delle previsioni contenute
nello strumento urbanistico.
A costituire il consorzio basterà il concorso
dei proprietari rappresentanti, in base
all' imponibile catastale, la maggioranza assoluta
del valore dell' intero comparto. I
consorzi così costituiti conseguiranno la piena
disponibilità del comparto mediante l' espropriazione
delle aree e delle costruzioni
dei proprietari non aderenti. L' indennità sarà
pari al valore venale dei beni espropriati antecedentemente
alla formazione del comparto.
Essa potrà essere corrisposta anche
mediante permute di altre proprietà immobiliari
site nel Comune.
Quando sia decorso inutilmente il termine
di cui al precedente 2º comma, il Comune
procederà all' espropriazione del comparto
a norma della legge 22 ottobre 71, n.
865 e successive modifiche ed integrazioni.
La deliberazione consiliare con cui si
dispone la formazione del comparto equivale
a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità
ed urgenza.
Per l' assegnazione del comparto il Comune
procederà a mezzo gara.
Nelle zone di nuova espansione indicate
negli strumenti urbanistici, può essere prevista
la concentrazione della volumetria realizzabile
in determinate porzioni delle zone
stesse, subordinando la formazione della
lottizzazione convenzionata all' acquisizione,
da parte dei proprietari delle zone di concentrazione,
dell' assenso ad edificare da
parte di tutti i proprietari della zona considerata
salvo in caso di dissenso ingiustificato
l' applicazione del precedente terzo comma.
ARTICOLO 27
Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio
Il Piano di Recupero del Patrimonio
edilizio esistente( PRPE) di cui agli artt. 27
e segg. della legge 5 agosto 1978, n. 457, svolge,
all' interno dei centri edificati, la funzione
del Piano particolareggiato e del Piano di
zona per l' Edilizia di tipo Economico e Popolare.
La formazione del PRPE è condizionata
alla perimetrazione e disciplina, sullo
strumento urbanistico, delle zone di recupero
ed alla individuazione degli ambiti e
degli immobili da assoggettare ad esso, nel
rispetto di quanto stabilito dall' art. 27 della
L. 5- 8- 1978, n. 457.
Il PRPE, formato ed approvato ai
sensi dei precedenti artt. 19, 20 e 21, deve
contenere, altresì , la individuazione delle
unità minime di intervento per la ristrutturazione
urbanistica, nonchè prescrizioni afferenti
gli ambiti e gli immobili prescelti in
base alle categorie di degrado definite al
successivo articolo 28.
Gli ambiti dei Piani di Recupero non
possono essere costituiti essenzialmente di
aree libere e non urbanizzate pressochè
sprovviste di costruzioni, costituenti nell' insieme,
unità minime di intervento.
Il PRPE è attuato mediante autorizzazione
e concessioni singole, ovvero attraverso
comparti formati ai sensi del precedente
art. 26 fatta esclusione delle aree e degli
edifici per i quali il Comune intende intervenire
direttamente.
ARTICOLO 28
Zone di Recupero del Patrimonio Urbanistico
ed Edilizio esistente - categorie di degrado
Agli effetti della individuazione delle
zone di recupero di cui all' art. 27 della legge
5 agosto 1978, n. 457, sono definite le seguenti
categorie di degrado:
a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza
della funzionalità dell' impianto urbano
dovuta a insufficienza degli standards di
cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, o delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) degrado edilizio, ove le condizioni d' uso dei
singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte
a causa delle precarie condizioni di
staticità connesse all' usura del tempo o ad
inadeguate tecniche costruttive rispetto alla
funzione dell' immobile, ovvero a causa
della fatiscenza delle strutture e delle finiture,
della inadeguatezza tipologica rispetto
alle esigenze funzionali, in presenza di superfetazioni
che alterino la morfologia e
l' impianto storico - architettonico dell' immobile
o del complesso edilizio, di carenza
o inadeguatezza degli impianti tecnologici;
c) degrado igienico, ove vi sia carenza degli
impianti igienico - sanitari, come dotazione o
come organizzazione funzionale, ovvero
insufficiente aereazione ed illuminazione
diurna, nonchè ridotte condizioni di abitabilità
e di utilizzazione, in relazione all'
impianto planovolumetrico o alla presenza
di condizioni generali di umidità ;
d) degrado socio - economico, ove sussistano
condizioni d' abbandono, di sottoutilizzazione
o sovraffollamento degli immobili o -
comunque - vi sia impropria utilizzazione
degli stessi, ovvero sussistano strutture
produttive non compatibili con le preesistenti
funzioni residenziali e siano presenti
fenomeni comportanti le sostituzioni del
tessuto sociale e delle forme produttive
ad esso integrate;
e) degrado geofisico, in presenza di fenomeni
di dissesto idrogeologico richiedenti complessi
interventi di consolidamento dei
substrati dell' abitato, di aree libere impropriamente
utilizzate o su cui insistono ruderi
di edifici distrutti da eventi naturali o
artificiali, nonchè nei casi di impropria utilizzazione,
abbandono o impoverimento fisico
delle aree libere urbane ed extraurbane.
ARTICOLO 29
Elaborati del Piano di Recupero
Fanno parte del Piano di Recupero i seguenti
elaborati:
a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale
dell' immobile o degli immobili assoggettati
al piano, con elenco dei proprietari
e piani particellari delle proprietà da
espropriare o sottoposte a particolari vincoli,
rappresentate in scala 1: 200 o 1: 500, in
relazione alle qualità ed alle dimensioni
dell' intervento, nonchè planimetria in scala
1: 200 indicante lo stato attuale delle funzioni
e le carenze igienico - sanitarie, strutturali
e tecnologiche;
b) planimetrie, in scala adeguata, contenenti
l' eventuale rilievo degli immobili e delle
aree indicanti i tipi di intervento, le unità
minime di interventi, le nuove unità abitative
e funzionali, le eventuali destinazioni
d' uso diverse da quelle residenziali, gli interventi
di preminente e rilevante interesse
pubblico;
c) relazione illustrativa degli obiettivi del Piano
e delle modalità di conseguimento, corredata
dalle norme di esecuzione; la relazione
individua, inoltre, i soggetti operatori
e le eventuali modalità di convenzionamento.
In caso di degrado geoficico, la relazione
sarà corredata da perizia tecnica a
firma di geologo abilitato all' esercizio professionale
e dal progetto di massima degli
interventi di consolidamento;
d) eventuale convenzione - tipo;
e) relazione di previsioni di massima delle
spese occorrenti per l' eventuale acquisizione
di aree, immobili o porzioni di essi e per
le sistemazioni generali necessarie per l' attuazione
del piano;
f) programma di attuazione e di coordinamento
degli atti e degli interventi necessari
a realizzare il piano.
ARTICOLO 30
Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente
I. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
si articolano nelle seguenti categorie:
a) ordinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento,
e sostituzione senza modifica
di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni,
manti di copertura, pavimentazioni
esterne; riparazione e rifacimento di infissi
interni, pavimentazioni interne, intonaci e
rivestimenti interni; riparazione, integrazione
e ammodernamento di impianti che
non comportino la costruzione e la destinazione
ex novo di locali per servizi igienici
e tecnologici;
b) straordinaria manutenzione: tinteggiatura,
pulitura esterna e rifacimento intonaci o
altri rivestimenti esterni; parziali interventi
di consolidamento e risanamento delle
strutture verticali esterne ed interne; parziali
interventi di sostituzione, consolidamento
e risanamento delle strutture orizzontali -
architravi, solai, coperture - senza
che ciò comporti variazioni delle quote superiori
e inferiori delle strutture stesse; demolizioni
con spostamenti di tramezzi divisori
non portanti; destinazione o riadattamento
di locali interni esistenti a servizi
igienici e impianti tecnici; rifacimento degli
elementi architettonici esterni - inferriate,
cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni,
vetrine, ecc. - purchè senza cambiamenti di
dimensioni e disegno.
E' comunque esclusa dagli interventi di
straordinaria manutenzione qualsiasi modifica:
della forma e della posizione delle aperture
esterne; della posizione, dimensione e
pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e
della pendenza delle coperture.
L' amministrazione comunale può richiedere,
nell' ambito della straordinaria manutenzione,
l' adozione di materiali e tinteggiature
idonee e la rimozione di elementi costruttivi e
decorativi aggiuntivi al fabbricato originario;
c) Restauro conservativo: consolidamento e
risanamento delle strutture portanti verticali
e orizzontali fatiscenti o instabili, senza
alterazione delle quote e delle dimensioni
originarie e, solo in caso di provata necessità
con l' aggiunta entro tali limiti di elementi
di rinforzo, con materiali diversi;
consolidamento e risanamento di scale e
rampe senza alterazione delle pendenze,
delle quote, delle dimensioni originarie, dei
materiali dei gradini e sottogradini e, solo in
caso di provata necessità con l' aggiunta
entro tali limiti di elementi di rinforzo con
materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni
nelle murature, rifacimento di tetti e coperture
- grande e piccola armatura - con
quote e materiali identici a quelli originari;
demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni,
ampliamenti, aggiunte provvisorie e
permanenti che alterino le caratteristiche
dimensionali e tipologiche del fabbricato;
riparazione di elementi architettonici, scultorei,
decorativi esterni e interni con materiali,
forme e tecniche di lavorazione originari
e senza modifiche della forma e della
posizione delle aperture esterne; demolizione
di tramezzi divisori interni non portanti;
realizzazione di servizi igienici, di impianti
tecnici e delle relative canalizzazioni,
di piccole modifiche distributive interne
che non alterino o che ripristino l' organizzazione
tipologica originaria;
d) Risanamento igienico ed edilizio: lavori occorrenti
per adeguare il fabbricato agli
standards igienici ed edilizi correnti, conservando
la organizzazione tipologica, la
superficie utile, il volume, le facciate principali
e le relative aperture.
Per facciate principali si intendono
quelle prospettanti su pubbliche vie o su
spazi pubblici, con esclusione di quelle su
corsi o su spazi interni anche se comuni a
più proprietà .
Nell' ambito degli interventi di risanamento
è compresa la demolizione di superfetazioni,
sopraelevazioni, ampliamenti,
aggiunte provvisorie e permanenti, anche
se a suo tempo autorizzate, che alterino il
fabbricato e contribuiscano al suo degrado
edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre,
la sistemazione delle aree libere al servizio
della unità immobiliare;
e) Ristrutturazione edilizia: lavori finalizzati a
nuove organizzazioni distributive, igieniche,
funzionali non rientranti nelle precedenti
categorie e che riguardano parziali trasformazioni
di fabbricati esistenti.
Sono ammessi:
- aumenti della SU interna al perimetro murario
preesistente, in misura non superiore
al 10% della SU stessa;
- modifiche parziali delle coperture purchè
restino immutate le pendenze medie, le superfici
utili, il numero dei piani e l' altezza
massima di ciascun fronte;
- aumenti della superficie utile e/ o del volume
degli edifici precisati nel PRG,
PRE e PP, in applicazione degli indici e
delle norme contenute in tali strumenti.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia
dovranno, comunque, garantire l' adeguamento
agli standards igienici ed edilizi carenti;
f) Demolizione: si intende la demolizione totale
di un fabbricato sia quella finalizzata
alla ricostruzione secondo gli indici previsti
dagli strumenti urbanistici comunali, sia
quella finalizzata alla disponibilità dell' area
per ricomposizione particellare e per servizi
pubblici in funzione della ristrutturazione
urbanistica.
Potrà essere consentita la demolizione e
ricostruzione di singoli edifici, anche qualora
la struttura esistente sia di accertata
inidoneità statica, e non sia recuperabile
con interventi di consolidamento. In caso di
ricostruzione, la stessa dovrà avvenire secondo
le norme di disciplina dello strumento
di pianificazione.
II. Gli interventi sul patrimonio urbanistico
sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica,
rivolti a sostituire l' esistente tessuto
urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi anche
con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
E', comunque, fatta salva l' applicazione
della disciplina vigente sulla tutela delle cose
d' interesse artistico o storico.
TITOLO III
PRINCIPI IN MATERIA DI FORMAZIONE
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
CAPO I
NORME ATTINENTI IL PROCEDIMENTO,
LA FORMAZIONE E LA REGOLARITA' DEGLI
ATTI
ARTICOLO 31
Formazione automatica degli atti
Tutti i termini previsti dalla presente legge
sono considerati termini perentori. Gli stessi
restano sospesi, però , allo scioglimento dell'
organo elettivo e fino a 60 giorni dalla convalida
degli eletti, e nel caso in cui vengono richieste
integrazioni di atti o documenti, nonchè
chiarimenti; tale sospensione può operare
solo una volta.
La decorrenza dei termini di cui al primo
comma del presente articolo ha inizio dal
giorno successivo a quello in cui gli Uffici della
Sezione legislativa e vigilanza o gli Uffici della
Sezione Urbanistica provinciale accertano,
certificandola, la completezza degli atti e la
conformità alla presente legge e alla restante
normativa regionale e statale, del procedimento
sviluppatosi fino al momento della richiesta
di accertamento. In pari data gli Uffici
suddetti ne danno comunicazione al Presidente
dell' Organismo consultivo competente per
l' inserimento nel calendario dei lavori.
L' accertamento può essere richiesto dal
soggetto pubblico che, ai sensi della presente
legge, debba predisporre atti od adempimenti
rilevanti per il processo di formazione degli
strumenti di pianificazione. La verifica della
trasmissione, del ricevimento e dell' accertamento
di conformità procedimentale degli atti
di pianificazione, può essere richiesta anche
dai soggetti od organismi cui al presente legge
attribuisce compiti o riconosce competenze
preliminari o successive al loro processo di
formazione.
La certificazione di accertamento viene
effettuata entro 15 giorni dal ricevimento degli
atti attraverso lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, telegramma collazionato o altra
forma che garantisca adeguatamente la conoscenza
da parte del destinatario dell' avvenuta
certificazione.
ARTICOLO 32
Decorrenza dei termini
Tutti i termini previsti da norme della
presente legge e riferiti ad atti deliberativi per i
quali sia richiesto il visto di legittimità di cui
all' art. 130 Cost., decorrono dalla data di apposizione
di tale visto, ovvero dal giorno in cui
il visto stesso si intende apposto.
ARTICOLO 33
Variazione degli strumenti
Non è richiesta la preventiva autorizzazione
per la variazione degli strumenti urbanistici
generali od attuativi.
ARTICOLO 34
Documentazione e copie
In tutte le ipotesi della presente legge in
cui si preveda la presa visione da parte del
pubblico di atti o documenti di piano, chiunque
può chiedere al Comune che ne venga rilasciata
copia a proprie spese.
ARTICOLO 35
Norme sulla trasparenza amministrativa
Contestualmente all' adozione del PRG e
del PRE, il Consiglio Comunale accerta, con
propria deliberazione, la consistenza delle
proprietà immobiliari situate nel territorio comunale,
appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali,
al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti
in linea diretta, dalle risultanze dei
Registri Immobiliari alla data di adozione del
Piano.
Di tale deliberazione costituisce parte integrante
un elaborato grafico in cui dette proprietà
risultino con apposita campitura.
La relazione del Piano adottato deve, specificatamente,
motivare le determinazioni del
Piano stesso relative alle consistenze immobiliari
di cui al precedente 1º comma.
L' approvazione della delibera di cui al
precedente primo comma è condizione di legittimità
per ogni successivo atto concernente
il procedimento di formazione del PRG o del
PRE. Detta delibera, peraltro, non costituisce
elemento integrante il Piano stesso se non per
la parte della relazione di cui al precedente
3º comma.
TITOLO III
PRINCIPI IN MATERIA DI FORMAZIONE
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
CAPO II
NORME PER LA PROGETTAZIONE
ARTICOLO 36
Disciplinare - tipo di progettazione
Il disciplinare del conferimento dell' incarico
di progettazione di strumenti urbanistici
deve essere conforme al disciplinare - tipo predisposto
dalla Giunta Regionale, d' intesa con
la competente Commissione Consiliare.
Esso deve indicare:
a) la composizione dell' eventuale gruppo di
progettazione e la relativa rappresentanza;
b) l' indicazione degli elaborati progettuali ivi
compresi la visualizzazione delle osservazioni
e opposizioni e le eventuali rielaborazioni;
c) le modalità di dimensionamento del piano;
d) le modalità di pagamento degli onorari e
delle spese;
e) i termini di consegna;
f) la penalità per i ritardi e la rescissione del
contratto, in danno del progettista, ove il ritardo
superi di metà il termine assegnato.
Il disciplinare - tipo detta anche criteri e
direttive per la elaborazione delle rappresentazioni
grafiche, del corredo normativo e di
ogni altro elemento di suppprto, secondo criteri
di omogeneità per i diversi tipi di strumenti
urbanistici.
Per la formazione dei Piani Regolatori, la
progettazione urbanistica deve essere integrata,
di norma, da competenze professionali per
analisi socio - economiche, territoriali ed urbane,
per accertamenti di idoneità geologica
dei suoli, per uso produttivo dei terreni agricoli.
Il disciplinare - tipo è approvato con decreto
del Presidente della Giunta regionale entro
120 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge.
TITOLO IV
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE
DEGLI ORGANISMI TECNICO - CONSULTIVI
CAPO I
CONFORMAZIONE DELLE STRUTTURE
ARTICOLO 37
Comitato per il Territorio e l' Ambiente. Struttura
Per agevolare l' attuazione delle finalità
della presente legge, è istituito il Comitato Regionale
per il Territorio e l' Ambiente( CTA).
Il Comitato esprime pareri in materia urbanistica,
in merito alla tutela e conservazione
ambientale e all' assetto ed uso del suolo, nonchè ,
in generale, su quanto altro attenga le
funzioni previste dall' art. 16 dello Statuto Regionale,
dal DPR 15- 1- 1972, n. 8 e dal DPR
24- 7- 1977, n. 616.
Il Comitato si attiva in due Sezioni Regionali;
<< Pianificazione >>, << Legislativa e Vigilanza >>,
con articolazione territoriale in quattro
Sezioni Urbanistiche Provinciali.
Il Comitato e le Sezioni esprimono pareri e
forniscono consulenza agli Organi della Regione,
ai Comuni ed alle Province.
Il Comitato e le Sezioni Regionali, nel rispetto
delle norme stabilite nei successivi articoli,
sono costituiti con decreto del Presidente
della Giunta regionale; durano in carica una
legislatura e sono rinnovati all' inizio di ogni
legislatura, entro tre mesi dalla convalida del
Consiglio Regionale.
Le Sezioni Urbanistiche Provinciali sono
costituite con decreto del Presidente della
Provincia, su deliberazione del Consiglio; durano
in carica una legislatura e sono rinnovate
con il Consiglio Provinciale entro tre mesi dalla
convalida di tale Organo; in caso di inerzia
della Provincia, provvede alla loro costituzione
il Presidente della Giunta Regionale, con decreto
emezzo su deliberazione del Consiglio
Regionale.
ARTICOLO 38
Comitato per il Territorio e l' Ambiente
Composizione
Il Comitato per il Territorio e l' Ambiente è
formato da:
- il Componente la Giunta Regionale preposto
al Settore, con funzioni di Presidente;
- sette componenti eletti dal Consiglio Regionale
di cui due in rappresentanza delle minoranze
scelti su terne indicate dall' ANCI,
dall' UPI, dall' UNCEM; dallo Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori degli imprenditori;
dalle Università Abruzzesi; dalle Associazioni
culturali più rappresentative in materia urbanistica,
naturalistica ed ecologica;
- sette componenti eletti dal Consiglio Regionale
di cui due in rappresentanza delle minoranze
dei quali uno esperto in materia di
Beni Ambientali, e sei provenienti rispettivamente:
tre dalla Sezione Pianificazione e
tre dalla Sezione Legislativa e Vigilanza;
- quattro Rappresentanti delle Province designati
dai rispettivi Consigli Provinciali;
- quattro Funzionari regionali, con voto consultivo,
designati dalla Giunta regionale,
scelti tra i componenti delle Sezioni e tra
Funzionari in base a specifiche competenze
e responsabilità loro affidate nei settori della
Programmazione e dell' Urbanistica.
ARTICOLO 39
Comitato per il Territorio e l' Ambiente
Compiti e attribuzioni
Il Comitato per il Territorio e l' Ambiente
esprime parere obbligatorio, non vincolante,
sui provvedimenti concernenti il Quadro di
Riferimento Regionale, sui Piani Territoriali ai
vari livelli, sui Piani di Settore, sui Progetti
Speciali Territoriali e su provvedimenti di pianificazione
la cui approvazione spetta al Consiglio
Regionale, sui progetti di legge di iniziativa
della Giunta Regionale in materia urbanistica
o ambientale, nonchè su quella concernente
l' assetto, la tutela e l' uso del suolo.
Salvo quanto disposto ai successivi artt. 85
comma 3º e 77 comma 2º, il Comitato e le Sezioni
chiamati ad esprimere, in relazione alle
specifiche attribuzioni, pareri su materie già di
competenza dello Stato trasferite o delegate ai
sensi dell' art. 17 della Legge n. 281 del
16- 5- 1970, del DPR n. 8 del 15- 1- 1972 e del
DPR n. 616 del 24- 7- 1977, esercitano specificatamente
i compiti di natura consultiva già
attribuiti al Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, agli Ingegneri Capi degli Uffici del
Genio Civile, ai Comitati Provinciali e Regionali
dell' edilizia scolastica alla Soprintendenza, per
i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici.
ARTICOLO 40
Sezione Pianificazione
La Sezione Pianificazione del Comitato
per il Territorio e l' Ambiente è composta da
cinque esperti eletti dal Consiglio regionale di
cui uno in rappresentanza delle minoranze e
da due Funzionari tecnici, con voto consultivo,
del Settore, designati dalla Giunta Regionale.
Ai suddetti membri è richiesta una provata
competenza in urbanistica, economia, geotecnica,
scienza agraria e forestale, igiene ambientale.
La Sezione svolge, prevalentemente,
compiti di studio e ricerca territoriale; inoltre:
- cura, allestisce ed aggiorna, anche attraverso
il sistema di informatica, la carta regionale
dell' uso del suolo e la documentazione cartografica
con i relativi aggiornamenti su tutto
il territorio regionale, attraverso specifica
commissione, articolata in gruppi di lavoro
preposti alla definizione degli aspetti informativi;
organizzativi e tecnici, composta da
esperti in geologia e geografia e da esperti
rappresentanti degli usi Civici, dell' IGM,
dell' Università , del Catasto, del Genio Civile
delle Opere Marittime e da Funzionari tecnici
regionali dei Settori: Urbanistica, Lavori
Pubblici, Industria, Commercio e Agricoltura.
E' istituito il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare
che sovrintende alla Predisposizione
del QRR ed ai relativi aggiornamenti, nonchè
alla formulazione dei criteri guida per la pianificazione.
Il Gruppo stesso è costituito, con
provvedimento del Presidente della Giunta
Regionale, ed è composto da:
- il Componente della Giunta Regionale preposto
al Settore Urbanistica, che lo presiede;
- cinque Esperti esterni, di comprovata e dimostrata
capacità e professionalità nelle
materie economico - sociali, urbanistica e
ambiente, agricoltura, trasporti e infrastrutture,
di nomina della Giunta Regionale;
- quattro Rappresentanti delle Province, ciascuno
eletto dai rispettivi Consigli Provinciali;
- nove Funzionari regionali di livello non inferiore
al VII, rispettivamente designati dai
Settori: Urbanistica, Programmazione, Agricoltura,
Industria, Turismo, Lavori Pubblici,
Trasporti, Commercio, Sanità .
Un Funzionario designato dal Settore Urbanistica,
di livello non inferiore al VI, svolge le
funzioni di Segretario.
ARTICOLO 41
Sezione Legislativa e Vigilanza
La Sezione Legislativa e Vigilanza è composta
da cinque Esperti, di cui due designati
dall' UPI e dall' ANCI, e tre eletti dal Consiglio
Regionale, di cui uno in rappresentanza delle
minoranze, nonchè da due dipendenti regionali
designati dalla Giunta Regionale, con voto
consultivo. Ai suddetti membri è richiesta una
provata competenza giuridica e amministrativa
in materia di urbanistica e di uso del suolo.
La Sezione Legislativa e Vigilanza:
- formula, collegialmente, pareri legali per gli
organi consultivi e deliberanti della Regione,
per i Comuni e per le Province, nelle materie
di cui all' art. 16 dello Statuto regionale, al
del 24- 7- 1977, in ordine all' uso ed alla tutela
del suolo e dell' ambiente;
- concorre alla predisposizione degli schemi
dei provvedimenti legislativi nelle suindicate
materie;
- esprime pareri sulla regolarità delle autorizzazioni
e della esecuzione degli interventi di
trasformazione edilizia ed urbanistica, portate
all' attenzione degli organi regionali da
Amministrazioni locali o da cittadini;
- svolge indagini su specifiche situazioni urbanistiche
ed edilizie, su espressa richiesta
degli Organi della Regione;
- formula pareri per l' esercizio dei poteri sostitutivi
della Rergione per l' adozione di atti
dei Comuni inadempienti;
- effettua sistematici controlli sugli adempimenti
delle Amministrazioni locali in ordine
alle procedure di legge di formazione ed attuazione
degli strumenti urbanistici.
I Commisari ad acta per l' espletamento
dei poteri surrogatori previsti, anche dalla
presente legge, nei confronti delle Amministrazioni
locali inadempienti, sono scelti, rispettivamente,
nell' ambito delle specifiche attribuzioni:
a) dalla Giunta regionale tra i Componenti la
Sezione Legislativa e Vigilanza e tra i Funzionari
del Settore di livello non inferiore al
VII;
b) dal Consiglio Provinciale tra i Componenti
la relativa Sezione Urbanistica e tra i Funzionari
del Servizio Urbanistico Provinciale.
ARTICOLO 42
Sezioni Urbanistiche Provinciali
Ciascuna Sezione Urbanistica Provinciale
è composta da sette esperti esterni, di cui due
in rappresentanza delle minoranze, eletti da
ogni Consiglio Provinciale, e da due Funzionari
tecnici di cui uno responsabile del Serviio
Urbanistico Provinciale, con voto consultivo.
Ai suddetti membri è richiesta una provata
competenza in urbanistica, diritto amministrativo,
geotecnica, scienze agrarie e forestali,
ingegneria civile; la Sezione Urbanistica
è presieduta dal Presidente della Provincia o
da un Assessore Provinciale delegato.
Le Sezioni Urbanistiche Provinciali esprimono
pareri sulle funzioni delegate in materia
urbanistica e sugli atti previsti dalla presente
legge, curandone l' istruttoria.
ARTICOLO 43
Segreteria degli Organismi Consultivi
Le funzioni di Segretario degli Organismi
Consultivi, di cui ai precedenti articoli sono
svolte da Funzionari regionali o provinciali,
nominati con i decreti presidenziali di costituzione
degli stessi.
ARTICOLO 44
Designazione degli esperti e attribuzioni del
Presidente del CTA.
I Componenti del Comitao per il Territorio
e l' Ambiente e delle Sezioni Regionali e
Provinciali sono scelti, di norma, tra esperti
i quali si impegnino, per la durata del mandato,
a non assumere incarichi di progettazione di
strumenti urbanistici e di pianificazione di
competenza del Comitato o delle Sezioni di cui
fanno parte.
L' elezione, la designazione o la nomina
degli Esperti ha luogo nell' ambito delle designazioni
proposte dai componenti l' Organo
competente e per ogni designazione deve essere
depositato, presso le Segreterie del Consiglio
Regionale, della Giunta Regionale e della
Provincia, un curriculum con l' indicazione
della professionalità specifica del designato e
le attività svolte ed attinenti la materia dell' incarico.
Copia di tale curriculum deve essere rimessa
ai Componenti l' Organo competente alla
elezione, alla designazione o alla nomina, almeno
15 giorni prima della seduta in cui si
adotta la relativa deliberazione.
Il Componente la Giunta Regionale preposto
al Settore, assume la presidenza del
CTA e delle Sezioni regionali e nomina, per
ciascuno di tali Organismi consultivi il Vice
Presidente, che lo sostituisce, a tutti gli effetti,
in caso di assenza o di impedimento.
Il Componente la Giunta Regionale preposto
al Settore, nella qualità di Presidente del
Comitato per il Territorio e l' Ambiente, convoca
le Sezioni riunite; formula, di intesa con
le Sezioni, il programma di attività e l' ordine
del giorno; riunisce, di norma almeno ogni sei
mesi, collegialmente in conferenze di servizi,
gli Organismi tecnico - consultivi regionali e
provinciali, ovvero i Presidenti e i Vice Presidenti
degli stessi, per verificare lo stato dei lavori
e l' espletamento delle attribuzioni delle
Sezioni, per coordinare e unificare l' attività
istruttoria e di controllo della pianificazione e
delle trasformazioni dell' uso del suolo.
Il CTA e le Sezioni potranno essere consultate,
su richiesta del Consiglio e della Giunta
Regionali, nonchè dei Consigli e delle Giunte
Provinciali, su argomenti che, pur non rientrando
tra quelli obbligatoriamente sottoposti
al loro esame, influiscono in modo rilevante
sull' assetto del territorio.
ARTICOLO 45
Partecipazione alle sedute a titolo consultivo
Alle sedute del CTA e delle Sezioni possono
essere chiamati a partecipare, senza diritto
di voto, i rappresentanti della Soprintendenza
ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici
e Storici, dell' Ispettorato Regionale delle
Foreste, della Soprintendenza Archeologica,
del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche,
del Compartimento dell' ANAS, del
Compartimento delle Ferrovie dello Stato, del
Genio Civile delle Opere Marittime, del Compartimento
dell' NEEL e di altre Amministrazioni
dello Stato e di Enti pubblici. E' obbligatorio
chiamare i rappresentanti del Parco Nazionale
d' Abruzzo, nei limiti delle proprie
competenze, per questioni che interessano il
territorio dello stesso.
Il Presidente del Comitato e delle Sezioni
può far intervenire alle sedute, di volta in volta
e senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente
esperti in speciali problemi, nonchè
Funzionari statali e regionali dei settori
interessati agli argomenti posti all' ordine del
giorno.
Possono essere invitati a partecipare ai lavori
istruttori e alle sedute, senza diritto di voto,
i Componenti delle altre Sezioni nonchè i
Rappresentanti delle Amministrazioni locali
direttamente interessate, con facoltà di essere
coadiuvati da esperti e tecnici di fiducia.
Possono partecipare, senza diritto di voto
alle sedute degli Organismi consultivi i Consiglieri
Regionali, ed i Consiglieri Provinciali a
quelle della Sezione Provinciale di competenza.
ARTICOLO 46
Servizio Urbanistico Provinciale
Per l' esercizio delle funzioni in materia
urbanistica e di pianificazione e per lo svolgimento
dell' attività tecnico - consultiva delle
Sezioni Provinciali, ciascuna Provincia istituisce
il Servizio Urbanistico Provinciale( SUP),
formato da un responsabile - Architetto o Ingegnere
- e da Funzionari tecnici e Personale
amministrativo in numero idoneo ad assicurare
l' espletamento dell' attività e dei compiti
delegati.
Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, la Regione, d' intesa con le Amministrazioni
provinciali, assegnerà alle Province,
in via provvisoria, personale proprio, in
particolre quello di cui alla legge 285/ 77 per
l' espletamento delle funzioni di cui alla presente
legge.
ARTICOLO 47
Incompatibilità , Astensione e Decadenza
Non possono far parte in qualità di esperti
del CTA e delle sue articolazioni funzionali i
Sindaci e gli Assessori in carica nei Comuni
della Regione, nè i Presidenti e gli Assessori
delle Province.
I Comsiglieri Comunali e Provinciali nonchè
i componenti delle commissioni Edilizie ed
Urbanistiche Comunali e quanti abbiano carichi
pendenti con il Comune in materia di urbanistica,
non possono deliberare nè in sede
consultiva nè in sede decisionale sugli atti di
pianificazione ai quali comunque abbiano
concorso nella fase formativa.
Gli iscritti in albi professionali e gli esperti
che partecipano, anche parzialmente, alla
progettazione o, comunque, alla redazione dei
Piani Territoriali e Piani Urbanistici Generali o
Attuativi, non possono far parte degli Organismi
consultivi regionali o provinciali, competenti
all' emanazione di pareri o di atti di controllo
o verifica sui citati strumenti.
Il divieto di cui al comma precedente si
estende anche ai professionisti facenti parte di
associazioni professionali o di persone giuridiche
private che partecipino, anche parzialmente,
alla progettazione o, comunque, alla
redazione dei suddetti strumenti di pianificazione.
Gli iscritti in albi professionali e gli esperti
facenti parte degli Organismi di cui al precedente
primo comma, non partecipano alle riunoni
di tali Organismi, quando questi prendono
in esame atti o documenti urbanistici
concernenti Enti pubblici territoriali o loro
Associazioni, con i quali gli stessi abbiano rapporti
di consulenza o assistenza professionale.
Analogo obbligo di astensione grava sui soggetti
interessati nell' ipotesi di cui al comma
precedente.
La norma di cui al precedente comma si
applica anche in caso di collegamento professionale
in atto tra Componenti degli Organismi
consultivi ed iscritti ad albi che abbiano partecipato
o partecipino all' elaborazione di atti e
documenti urbanistici relativi ad Enti territoriali
anche diversi da quelli il cui strumento
urbanistico sia in esame presso gli Organismi
consultivi stessi.
Debbono astenersi dal partecipare all' attività
degli Organismi consultivi i Membri che
siano stati condannati in primo grado per violazioni
edilizie, urbanistiche ed ambientali,
ovvero per reati contro la Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio Regionale o il Consiglio
Provinciale, per le rispettive attribuzioni, ne
dichiarano la decadenza allorchè la condanna
sia definitiva ed inappellabile.
Il componente del CTA e delle sue articolazioni
funzionali decade automaticamente
dalla carica in caso di dimissioni, quando siano
accertate le cause di ineleggibilità o di incompatibilità
di cui ai precedenti commi, quando
ometta di partecipare, senza giustificato motivo
inserito a verbale, a più di tre sedute consecutive,
ovvero quando non assolva, nell' anno,
almeno ai 2/ 3 degli incarichi assunti. Della
decadenza prende atto il Presidente dell' Organismo
tecnico - consultivo con proprio provvedimento.
TITOLO IV
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE
DEGLI ORGANISMI TECNICO - CONSULTIVI
CAPO II
DISCIPLINA FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI
CONSULTIVI
ARTICOLO 48
Formazione della volontà collegiale
Gli Organismi collegiali chiamati a concorrere,
con visti, riscontri e pareri, alla formazione
degli atti e provvedimenti di pianificazione,
sono assoggettati alle norme della
presente legge.
Le adunanze degli organismi consultivi
sono valide con la presenza di due quinti dei
Componenti, purchè questi siano stati messi a
conoscenza della data, del luogo e degli argomenti
della riunione, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o con telegramma
collazionato, inviati almeno sette
giorni prima della data medesima.
Le determinazioni di tali Organismi sono
assunte a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 49
Calendario e articolazione dei lavori
Il Presidente del CTA, di concerto con i
Presidenti delle Sezioni Provinciali, predispone
ed aggiorna periodicamente il calendario dei
lavori per l' attività degli Organismi consultivi
previsti dalla presente legge, dandone comunicazione
ai Presidenti del Consiglio e della
Giunta Regionale; stabilisce le priorità dell' attività
degli Organismi medesimi per l' esame
delle pratiche, tenuto conto dell' ordine cronologico
di trasmissione e attestazione di regolarità ,
dell' importanza del Comune, dell' urgenza
degli argomenti da trattare, delle particolari
esigenze di attuazione tecnica ed economica
dei piani, della salvaguardia del territorio
e dell' ambiente, di eventuali indifferibilità .
I Presidenti degli Organismi consultivi costituiscono,
di volta in volta, sui singoli argomenti,
Commissioni Istruttorie, nell' ambito
delle quali nominano il Relatore.
Le Commissioni Istruttorie sono costituite
di almeno tre componenti, di cui un funzionario.
I Presidenti, di intesa con i Componenti,
disciplinano i lavori praparatori delle Commissioni
Istruttorie con frequenza infrasettimanale,
assegnando il termine per il deposito
della relazione. In caso di inadempienza, la relazione
è surrogata da un parere tecnico - valutativo
dell' Ufficio.
ARTICOLO 50
Commissione Istruttoria
La Commissione Istruttoria esamina,
presso le sedi della Regione o della Provincia
gli elaborati progettuali, gli atti ed i documenti
connessi.
La Segreteria del CTA e delle Sezioni
mette a disposizione della Commissione
Istruttoria la documentazione e gli atti preliminari
completi in ogni parte.
Il Relatore è tenuto a presentare, entro il
termine prefissato, le relazioni e le proposte di
parere sugli argomenti assegnati.
Per migliore individuazione e definizione
di specifici oggetti, il Relatore può essere affiancato
da esperti e tecnici esterni, Funzionari
di Amministrazioni Pubbliche e di Enti indicati
ed invitati dal Presidente.
I Presidenti degli Organismi tecnico - consultivi,
in particolari casi, possono disporre sopralluoghi
della Commissione Istruttoria o visite
collegiali.
ARTICOLO 51
Istruttoria
La certificazione di cui al precedente art.
31, comma 3º, costituisce il riscontro indispensabile
per l' avvio dell' esame di merito.
Secondo l' oridne prestabilito dal calendario
dei lavori, gli Uffici preposti svolgono la
ricognizione preliminare del contenuto tecnico
e giuridico delle pratiche in istruttoria e redigono
una relazione illustrativa di tutti gli elementi
necessari per il parere degli Organismi
consultivi.
Per gli strumenti di pianificazione, gli Uffici
provvedono a compilare anche una scheda
riepilogativa dello stato dell' assetto del territorio,
dei dati dimensionali e di progetto, degli
obiettivi prefissati, dei pareri di Amministrazioni
ed Enti pubblici, dei vincoli e delle limitazioni
nell' uso del suolo, della conformità ai
Piani di scala superiore ed a norme regolamentari
e di legge, della catalogazione delle
osservazioni ed opposizioni agli strumenti di
pianificazione in esame.
La Commissione Istruttoria, ai fini della
propria valutazione, utilizza gli elementi illustrativi
d' ufficio ed il Relatore predispone, di
conseguenza, un parere tecnico - valutativo,
formulando un dispositivo da sottoporre alla
Sezione o al CTA.
La relazione e gli allegati illustrativi dell'
Ufficio e il parere tecnico - valutativo, firmati
dall' estensore, devono essere depositati, insieme
agli elaborati ed agli atti oggetto d' esame
presso la Segreteria del CTA e della Sezione,
che ne dà immediata comunicazione al Presidente
e ad ogni componente.
Non possono essere inserite all' ordine del
giorno, nè possono essere esaminate dalla
Commissione Istruttoria, pratiche che non abbiano
l' attestazione di regolarità e di completezza
o che siano sprovviste della relazione
d' Ufficio.
ARTICOLO 52
Ordine del giorno delle sedute
Il Presidente, per ogni seduta del CTA e
delle Sezioni, formula un ordine del giorno dei
lavori; ne dà comunicazione ai Componenti nei
termini di cui al precedente art. 48, 2º comma e
stabilisce la data della seduta per la trattazione
dello stesso.
E' fatto obbligo al Presidente di convocare
gli Organismi consultivi almeno una volta al
mese, pena l' applicazione dell' art. 328 CP.
Le modifiche dell' ordine del giorno ed, in
particolare l' inserimento di pratiche urgenti,
debbono essere tempestivamente resi noti con
telegramma collazionato.
ARTICOLO 53
Verbalizzazione delle sedute
Le sedute degli Organismi tecnico - consultivi
sono verbalizzate su apposito registro e,
per ogni argomento, si registrano: oggetto, località ,
atti amministrativi, Commissione
Istruttoria, Relatore, dispositivo finale ed
espressioni di voto.
Il Comitato e le Sezioni, per le rispettive
attribuzioni, in relazione agli elementi istruttori
ed alle indicazioni del Realtore, esprimono il
parere finale con voto motivato.
I componenti possono richiedere l' inserimento
a verbale di proprie dichiarazioni e
pareri.
Espressioni di voto diverse dalle proposte
del Relatore, vanno rese per iscritto nella forma
di relazione - parere, e corredate di dispositivo
nel caso in cui il proponente chieda che
vengano allegate agli atti ai fini delle decisioni
degli Organi deliberanti della Regione o della
Provincia.
I pareri formulati con prescrizioni, che
comportino il recepimento da parte degli Enti
o soggetti proponenti, debbono essere manifestati
in forma dettagliata ed in termini inequivoci
con descrizioni puntuali, specie quando
comportino modifiche o revisioni degli elaborati
cartografici.
ARTICOLO 54
Parere, efficacia e sospensione dei termini
Le Sezioni debbono indicare, specificatamente,
gli eventuali stralci, anche nella entità
di superficie e di volume, senza segnare le tavole
di progetto; nel caso in cui la loro indicazione
planimetrica sia richiesta dagli Enti
interessati, essa deve essere eseguita, nel corso
di sedute collegiali della Sezione, dalla Commissione
Istruttoria e dal Relatore con segno
indelebile e non alterabile su due copie conformi
agli elaborati di piano, firmate dal Relatore,
dal Presidente e dal Segretario; di esse,
una viene trasmessa all' Amministrazione interessata
in allegato al parere ed agli atti deliberativi,
l' altra va custodita dalla Segreteria
della Sezione.
I Presidenti del CTA e delle Sezioni sono
tenuti all' immediato invio e alla notifica dei
pareri al Comune. L' invio vincola il Comune
alla applicazione immediata delle misure di
salvaguardia per quanto attiene alle indicazioni,
osservazioni e prescrizioni contenute nel
parere. L' invio e la notifica stessa comportano
la sospensione dei termini e del silenzio - assenso
di cui al precedente art. 31, sino all' avvenuta
determinazione da parte degli Organi competenti
all' approvazione.
ARTICOLO 55
Pubblicazione dell' attività degli Organismi
consultivi
Le Segreterie del CTA e delle Sezioni,
coadiuvate dagli Uffici del Settore, sono tenute
ad aggiornare mensilmente lo schedario delle
pratiche giacenti e di quelle in corso d' istruttoria,
e ne danno comunicazione al Presidente
ed ai Componenti.
Il Presidente del CTA e delle Sezioni Provinciali,
periodicamente, danno notizia dello
stato delle giacenze al Consiglio Regionale, alla
Giunta Regionale ed alle Province ed, annualmente,
d' intesa con le Sezioni, predispongono
il resoconto dell' attività per il Consiglio Regionale
e per i Consigli Provinciali.
TITOLO IV
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE
DEGLI ORGANISMI TECNICO - CONSULTIVI
CAPO III
DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE
INTERNA DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
REGIONALI E PROVINCIALI
ARTICOLO 56
Servizi regionali e provinciali in materia di
urbanistica ed uso del suolo
Allo svolgimento delle attività in materia
urbanistica e pianificazione territoriale, adempiono
i Servizi, gli Uffici e le Unità operative
del I Dipartimento della Giunta Regionale -
Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio e
quelli istituiti presso le Province per:
- l' istruttoria degli strumenti urbanistici sottoposti
ad approvazione o ad accertamento
di conformità ;
- la raccolta sistematica, la catalogazione, la
archiviazione e numerazione di dati, informazioni,
documenti, elaborati tecnici e grafici
sull' uso del suolo;
- la predisposizione di documenti di pianificazione
regionale e degli strumenti di pianificazione
teritoriale e comunale, in caso di
esercizio dei poteri sostitutivi;
- la memorizzazione delle opere infrastrutturali
e di urbanizzazione realizzate e di quelle
ammesse a contributo;
- l' inventario dei beni ambientali e storici;
- la verifica dello stato di attuazione della pianificazione;
- la vigilanza e predisposizione delle misure di
salvaguardia e di controllo di competenza;
- la consulenza tecnica e giuridica agli Enti
Locali per la pianificazione e gestione urbanistica.
TITOLO V
MISURE DI SALVAGUARDIA
ARTICOLO 57
Salvaguardia nei confronti di domande ed
istanze
Dalla data di prima adozione di ogni atto e
documento di pianificazione, e fino alla loro
entrata in vigore, il Sindaco è tenuto a sospendere
ogni determinazione sulle domande di
autorizzazioni e di concessioni edilizie, e sulle
istanze di lottizzazioni in contrasto con le previsioni
e prescrizioni degli strumenti adottati.
Dalla notifica dei pareri degli Organismi
tecnico - consultivi, il Sindaco è tenuto a sospendere
ogni determinazione sulle istanze in
contrasto con i pareri stessi.
Per gli effetti dei commi precedenti, il
Sindaco è tenuto a notificare agli interessati,
entro 60 gg. dalla istanza, gli elementi di contrasto
rilevati ed a precludere la formazione,
per silenzio - assenso, delle autorizzazioni e
concessioni edilizie.
ARTICOLO 58
Salvaguardia nei confronti di provvedimenti
rilasciati
A richiesta del Sindaco e per il periodo indicato
nel primo comma dell' articolo precedente,
la Giunta Regionale può , con provvedimento
motivato da notificarsi all' interessato
nei modi indicati dal CPC, ordinare la sospensione
dei lavori per i quali la autorizzazione
o la concessione sia stata rilasciata prima
dell' adozione degli strumenti urbanistici e che
siano tali da compromettere o rendere più
onerosa l' attuazione degli strumenti stessi.
Il provvedimento di sospensione indica
anche i lavori e gli adempimenti necessari a
garantire che le opere sospese non subiscano
danni o forme di degrado durante il periodo di
sospensione.
ARTICOLO 59
Lavori in contrasto con successive prescrizioni
urbanistiche
Il termine di cui al penultimo comma dell'
art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 successivamente
modificata ed integrata, decorre
dall' entrata in vigore delle nuove norme e prescrizioni
urbanistiche.
TITOLO VI
NORME REGOLATRICI DELL' ATTIVITA'
EDILIZIA
CAPO I
CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 60
Concessione edilizia
E' legittimato ad ottenere la concessione
edilizia il proprietario o altro titolare di diritto
reale ai sensi della legge civile. Possono richiedere
ed ottenere le autorizzazioni per le opere
di cui al successivo comma 5, oltre ai soggetti
predetti anche i legittimi possessori o detentori
dell' immobile.
Il proprietario o chi ne ha titolo deve
chiedere al Sindaco la concessione per l' esecuzione
di qualsiasi attività comportante trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio
comunale.
La qualità di proprietario o di avente titolo
deve essere documentata.
L' atto di impegno unilaterale e le convenzioni
previsti dagli artt. 7 - 8 della legge
28- 7- 1977, n. 10 e 9 della legge 25- 3- 1982, n. 94,
nonchè la concessione edilizia nel caso di asservimento
di lotti, debbono essere trascritti, a
cura dell' Amministrazione Comunale e a spese
dei richiedenti, nei Registri Immobiliari in
modo da far risultare sia la destinazione dell'
immobile, sia le aree di pertinenza asservite
all' immobile stesso.
Fermo restando che la ordinaria manutenzione
è consentita, previa comunicazione
della descrizione dei lavori agli Uffici comunali,
sono soggette ad autorizzazione gratuita
le opere di cui alle categorie b), c), d) del precedente
art. 30 e le altre opere per le quali essa
sia prevista da norme dello Stato anche a formazione
tacita.
Fatti salvi i casi previsti dall' art. 9 della
legge 28- 1- 1977, n. 10 per la concessione gratuita,
e quelle di cui agli artt. 7 della stessa legge
e 9 della legge 25- 3- 1982, n. 94 per l' edilizia
convenzionata, la concessione è subordinata
alla corresponsione di un contributo commisurato
alla incidenza delle spese di urbanizzazione
primaria e secondaria, nonchè al costo
di costruzione, stabiliti dalla Regione con legge.
La concessione è trasferibile ai successori
e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto
della concessione stessa.
Le concessioni relative ai singoli edifici
non possono avere validità complessiva superiore
a tre anni dall' inizio dei lavori, i quali
devono, comunque, essere iniziati entro un
anno dal rilascio della concessione. Nei casi di
edifici mono e bi - familiari costruiti in economia
dal concessionario per uso proprio, è
consentito un ulteriore periodo di due anni per
la ultimazione dei lavori.
Un periodo più lungo per la ultimazione
dei lavori può essere consentito dal Sindaco in
relazione alla mole delle opere da realizzare o
delle sue particolari caratteristiche costruttive.
Qualora entro i termini suddetti i lavori
non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario
deve richiedere una nuova concessione.
Per ultimazione dell' opera s' intende il
completamento integrale di ogni parte del
progetto, confermato con la presentazione
della domanda di autorizzazione per l' abitabilità
o l' agibilità .
Il concessionario ha l' obbligo di comunicare
al Sindaco, con lettera raccomandata,
l' avvenuto inizio dei lavori ed il completamento
degli stessi. Fermo restando quanto previsto
dai precedenti commi, in caso di inadempienza
agli obblighi di cui sopra, il concessionario è
tenuto a corrispondere una sanzione pari a
1/ 20 del contributo concessorio. Alla scadenza
del termine per l' inizio e l' ultimazione dei lavori,
il Sindaco è tenuto a svolgere i necessari
accertamenti.
E' ammessa la proroga del termine per la
ultimazione dei lavori con provvedimento motivato
e solo per fatti estranei alla volontà del
concessionario che siano sopravvenuti a ritardare
i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può essere sempre prevista nel
provvedimento di concessione del Sindaco,
quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento
sia preventivato in più esercizi
finanziari.
ARTICOLO 61
Mappa degli asservimenti di aree
Presso l' Ufficio Tecnico comunale o, in
mancanza, presso la Segreteria Comunale, è
conservata una copia delle mappe catastali vigenti,
firmate dal Sindaco, da aggiornarsi sulla
base delle concessioni rilasciate.
All' atto della presentazione della domanda
di concessione, il richiedente deve presentare
un estratto delle mappe catastali vigenti, indicando,
con esatta grafia, le opere progettate
e le aree, opportunamente campite, sulle quali
si computa la superficie relativa agli indici di
progetto o, nel caso di edifici agricoli, le unità
aziendali di pertinenza. Tali indicazioni dovranno
essere riportate sugli elaborati degli
strumenti urbanistici.
All' ultimazione dei lavori, edifici e relative
aree vengono controllati alla presenza del titolare
della concessione e riportati definitivamente,
con segno indelebile, sulle mappe
catastali di cui al precedente 1º comma. Le
mappe suddette hanno pieno valore per il diniego
di ulteriori concessioni qualora interessino
aree già utilizzate per precedenti costruzioni
nel computo degli indici e parametri urbanistico -
edilizi.
ARTICOLO 62
Controllo partecipativo
Chiunque ha diritto di prendere visione,
presso gli Uffici comunali, delle domande e dei
relativi progetti e delle concessioni edilizie.
I Comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire
copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti
le spese per la riproduzione.
L' estratto delle concessioni dovrà essere
esposto per quindici giorni all' Albo del Comune.
ARTICOLO 63
Intervento sostitutivo per mancato rilascio di
concessione
Fatte salve le norme di cui all' art. 8 della
legge 25- 3- 1982, n. 94 relative al silenzio - assenso
e per il periodo di loro validità , decorsi i termini
di cui all' art. 31 della legge 17- 8- 1942, n.
1150 e successive integrazioni e modificazioni,
senza che sia intervenuta la decisione in ordine
al rilascio o meno della concessione, i richiedenti
possono inoltrare al Comune un atto extra
giudiziale di diffida, trasmettendone copia
alla Provincia.
Decorso il termine di trenta giorni dalla
notifica della diffida senza che il Sindaco abbia
deciso, la Provincia provvede in via sostitutiva,
entro sessanta giorni, a mezzo di apposito
Commissario ad acta.
ARTICOLO 64
Deroghe degli strumenti urbanistici generali
I poteri previsti dall' art. 41 quater della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo vigente,
sono esercitati dal Sindaco con le procedure e
nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Entro 30 giorni dall' istanza, il Consiglio
Comunale, previo parere della Commissione
Edilizia ed Urbanistica, delibera in merito; nel
caso in cui la deroga è ritenuta ammissibile. Il
Sindaco, nei 10 giorni successivi, richiede i
nulla - osta del Consiglio Provinciale nonchè ,
ove occorra, del Presidente della Giunta Regionale
e delle Sorpintendenze ai beni storico -
artistici ed archeologici, che devono essere resi
nel termine di 60 giorni; il Sindaco definisce la
questione nei 30 giorni successivi.
La deroga può avere ad oggetto soltanto
opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico,
esclusi, comunque, gli alberghi ed edifici
di uso pubblico a carattere residenziale, salvo il
disposto del secondo, terzo e quarto comma
dell' art. 81 del DPR 24- 7- 1977, n. 616; essa può
riguardare esclusivamente i limiti di altezza, i
rapporti di copertura, i distacchi dai confini e
tra edifici.
Salvo il disposto del citato art. 81 DPR
24- 7- 1977 n. 616, nel caso di edifici e di impianti
di proprietà pubblica sono derogabili anche i
rapporti di edificabilità , fermi restando i perimetri
degli spazi ad essi riservati negli strumenti
urbanistici.
TITOLO VI
NORME REGOLATRICI DELL' ATTIVITA'
EDILIZIA
CAPO II
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE
( PPA)
ARTICOLO 65
Dimensionamento e contenuti
Il dimensionamento degli interventi da ricomprendere
nel PPA è calcolato sulla base
dei seguenti criteri indicativi:
a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi
di insediamento e della dinamica demografica
e socio - economica;
b) individuazione delle capacità insediative
residuali dello strumento urbanistico generale
e dei fabbisogni di infrastrutture e
servizi, in relazione ai carichi di utenza attuali
e futuri.
Il PPA, in rapporto anche alle previsioni
della spesa pubblica nell' ambito comunale per
il periodo considerato, deve contenere:
a) una relazione sullo stato di attuazione del
vigente strumento urbanistico generale, con
la valutazione del fabbisogno complessivo,
da soddisfare nel periodo considerato, e
delle capacità insediative del territorio comunale
contenente, altresì , le indicazioni e
le proposte di intervento formulate dai
soggetti pubblici e privati;
b) una relazione finanziaria con la previsione
dei costi e delle spese relative alla attuazione
del PPA tenendo anche conto dei proventi
di cui all' art. 12 della L. 28- 1- 1977, n. 10
e delle altre previsioni del bilancio Comunale;
c) un programma per la realizzazione delle
infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature
pubbliche di interesse Comunale, con
l' indicazione delle aree e degli immobili da
acquisire, in conformità con lo strumento
urbanistico;
d) l' indicazione degli interventi di ristrutturazione
urbanistica definiti al precedente
art. 30, par. II;
e) l' individuazione delle aree residenziali di
nuovo impianto, ivi comprese quelle turistiche,
di cui si intende avviare l' attuazione
nel periodo considerato;
f) gli interventi pubblici necessari per garantire
la tutela e l' uso sociale dei beni storici,
ambientali e del patrimonio naturale;
g) elaborati, alla stessa scala degli strumenti
urbanistici di riferimento, con l' inquadramento
del Ppa e la delimitazione delle
aree e degli immobili nelle quali gli interventi
si realizzano a mezzo di strumenti
attuativi o di concessione singola.
ARTICOLO 66
Formazione ed approvazione
Il Programma Pluriennale di attuazione è
adottato dal Consilgio Comunale con le seguenti
modalità :
- i Comuni con popolazione residente superiore
a 20.000 abitanti deliberano il PPA in
concomitanza con la approvazione del bilancio
pluriennale; esso ha durata triennale;
- i Comuni con popolazione residente inferiore
a 20.000 abitanti obbligati al PRG adottano
il PPA entro il 31 dicembre dell' anno in cui
avviene il rinnovo delle Assemblee elettive
ed, in ogni caso, contestualmente al PRG;
esso ha durata quinquennale.
Il PPA adottato è depositato per 30
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione
presso la Segreteria Comunale; dell'
avvenuto deposito è dato avviso al pubblico a
mezzo di manifesti ed, eventualmente, anche
in altre forme.
Durante il periodo di deposito, chiunque
può prenderne visione e presentare istanze e
memorie tendenti a proporre scelte specifiche
o generali; gli Enti Pubblici interessati sono
tenuti a trasmettere al Comune i loro programmi
su base pluriennale. Nel medesimo
periodo il Comune promuove specifiche consultazioni.
Entro 30 giorni successivi al termine di cui
al precedente 2º comma, il Comune approva
definitivamente il PPA e lo trasmette, per
conoscenza, alla Regione ed alla Provincia.
La delibera di approvazione del PPA è
soggetta al controllo di cui all' art. 130 della
Costituzione.
Il PPA è depositato presso la Segreteria
comunale per l' intero periodo di validità , a disposizione
di chiunque.
Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore
della presente legge i Comuni obbligati
alla formazione del PRG e già dotati di strumento
urbanistico generale, sono tenuti ad
adottare il PPA, indicando anche i tempi di
formazione ed esecuzione dei piani di lottizzazione
convenzionata e dei piani di recupero
d' iniziativa privata.
Il PPA successivi al primo, debbono essere
adottati entro il sesto mese antecedente la
scadenza del precedente PPA.
Sono ammesse variazioni al PPA per
motivate e documentate esigenze di ordine
generale.
Nell' ultimo anno di durata del PPA non
sono ammesse, di norma, varianti al PRG che
comportino modifiche al PPA diverse da
quelle previste al precedente comma.
ARTICOLO 67
Effetti
In caso di mancata presentazione dell' istanza
di concessione nei termini previsti, il
Comune, ove non ritenga di inserire le relative
aree ed immobili nel successivo PPA, procede
all' esproprio degli stessi ai sensi dell' art.
13, 6º comma della legge 28- 1- 1977, n. 10. Le
aree espropriate conservano la destinazione
d' uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.
In caso di slittamento dell' intervento al
successivo PPA, è consentita l' edificazione
soltanto previo convenzionamento a termini
degli artt. 7- 8 della legge 28- 1- 1977, n. 10 e 9
della legge 25- 3- 1982, n. 94.
In caso di espropriazione, il Comune assegna,
secondo criteri stabiliti dal Consiglio
Comunale, le aree in proprietà o in diritto di
superficie, dando la precedenza ai proprietari
espropriati, previa stipula di una convenzione
contenente tutti gli elementi di cui all' art. 35
della legge 22- 10- 1971, n. 865 e successive modificazioni.
In caso di attribuzione delle aree previste
nel precedente comma hanno diritto di prelazione,
a parità di condizioni, i soggetti che si
obblighino a stipulare la convenzione prevista
negli artt. 7 e 8 della legge 28- 1- 1977, n. 10.
Nel caso in cui gli interventi sulle aree attribuite
ai sensi dei precedenti commi non
vengano eseguiti nel termine stabilito, esse sono
retrocesse al Comune, restituzione delle sole
somme pagate, senza alcun interesse o rivalutazione.
Le somme ricevute dal Comune con la
cessione a terzi delle aree espropriate dedotti
gli importi occorsi per la loro attribuzione e le
altre spese sostenute dal Comune, sono versate
sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria
comunale ai sensi e con le destinazioni indicate
dall' art. 12 della L. 28- 1- 1977, n. 10.
TITOLO VII
TUTELA E TRASFORMAZIONE DEI SUOLI
AGRICOLI
ARTICOLO 68
Principi generali ed ambito di applicazione
Sono considerati obiettivi prioritari per la
Regione la valorizzazione ed il recupero del
patrimonio agricolo, la tutela e l' efficienza
delle unità produttive, ottenute anche a
mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento
atto a soddisfare le esigenze economiche
e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e
delle imprese diretto - coltivatrici singole o associate,
con particolare riferimento alla realizzazione
di idonee forme di insediamento.
E' fatto divieto di destinare ad uso diverso
da quello agricolo i terreni sui quali siano in
atto produzioni ad alta intensità quali, tra l' altro,
quella orticola, frutticola, fioricola, ed olivicola,
nonchè i terreni irrigui sui quali siano
stati effettuati, nell' ultimo quinquennio, o siano
in corso, interventi di miglioramento fondiario
assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici.
E', altresì , fatto divieto di destinare ad uso
diverso da quello agricolo i terreni che, comunque,
concorrono in modo determinante
alla configurazione della dimensione economico -
funzionale delle aziende.
ARTICOLO 69
Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti
urbanistici
Il PT, il PRG ed il PRE hanno lo specifico
compito di:
a) individuare, anche in riferimento ai piani
zonali di sviluppo agricolo, la ripartizione
del territorio produttivo ai fini agricoli e
silvo - pastorali;
b) individuare gli interventi diretti al recupero,
alla conservazione ed al riuso del patrimonio
edilizio esistente, nonchè fissare
norme atte al potenziamento e all' ammodernamento
degli edifici esistenti a servizio
delle aziende agricole;
c) individuare sul territorio gli edifici rurali
abbandonati o non più necessari alle esigenze
delle aziende agricole e regolarne la
possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni;
d) regolare le modalità di nuovo insediamento
agricolo in conformità alle disposizioni
dell' articolo seguente.
ARTICOLO 70
Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai
fini residenziali
L' utilizzazione edificatoria residenziale dei
suoli agricoli è ammessa esclusivamente per
residenze strettamente necessarie alla conduzione
del fondo; l' indice di edificabilità
massimo fondiario relativo alla residenza è di
3,03 metri cubi per metro quadro; l' unità mimina
aziendale, ai fini del rilascio della concessione
edilizia è di un ettaro e la volumetria
di ogni singolo edificio residenziale non può
superare 800 mc.
Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie
coltivatrici definite al seguente comma
4, è consentito l' accorpamento di fondi rustici
di proprietà non contigui, purchè facenti parte
della stessa unità aziendale e compresi all' interno
del territorio del medesimo Comune, o di
Comuni contermini.
Nel caso in cui l' applicazione dell' indice di
edificabilità risultante dalle disposizioni del
primo comma del presente articolo non consenta
la realizzazione di un alloggio adeguato
al nucleo familiare del richiedente, è ammessa
una maggioranza di volume di 80 mc per
ogni componente effettivo della famiglia, fino
al raggiungimento di un massimo complessivo
di 800 metri cubi di residenza.
Sono considerate coltivatrici le famiglie
del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore
diretto affittuario, mezzadro, colono, in
forma singola o associata, in possesso dei requisiti
di imprenditore agricolo a titolo principale
di cui all' art. 4 della LR 2- 3- 1979, n. 12.
Per l' applicazione delle disposizioni del precedente
comma 3, la composizione delle famiglie
dovrà essere comprovata da idonea
certificazione anagrafica.
I benefici di cui al precedente comma 3
possono essere usufruiti una sola volta in ogni
singola unità aziendale.
Gli edifici esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge possono essere oggetto
di intervento di manutenzione straordinaria
e di ristrutturazione, anche se di dimensioni
superiori a quelle indicate nel precedente
primo comma, purchè vengano mantenuti alla
destinazione agricola.
La destinazione agricola del fondo, dell'
immobile e delle sue pertinenze viene trascritta
sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente
agli atti di autorizzazione o concessione
di cui ai commi precedenti, a cura del
Comune ed a spese dell' interessato.
Per le finalità stabilite nei precedenti
commi, ogni Comune deve dotarsi di un pubblico
registro sul quale vanno iscritti i dati catastali
dei terreni asserviti per le costruzioni
realizzate a norma della presente legge, che
non possono essere computati per successive
iniziative edilizie.
Gli immobili costruiti in applicazione della
presente legge, devono conservare la destinazione
agricola per dieci anni dalla data del rilascio
del certificato di abitabilità o di agibilità .
ARTICOLO 71
Manufatti connessi alla conduzione del fondo
Sono considerati manufatti connessi alla
conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi,
macchinari e per gli animali, le serre e gli impianti
fissi di protezione dei prodotti, i silos e le
altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici,
di irrigazione e di smaltimento.
Tali manufatti possono essere realizzati
anche indipendentemente dalla presenza di
edifici con destinazione residenziale. Il loro
volume non concorre alla formazione degli indici
di cui all' articolo precedente; è consentita
una superficie utile corrispondente ad un indice
massimo di utilizzazione di 200 metri
quadrati per ettaro e, comunque, non superiore
a 600 mq; non è soggetta a tali limiti la realizzazione
di serre e di coperture stagionali destinate
a proteggere le colture.
ARTICOLO 72
Impianti produttivi nei suoli agricoli
Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o
manufatti edilizi destinati alla lavorazione o
trasformazione dei prodotti agricoli ed alla
produzione zootecnica, secondo le seguenti
indicazioni:
a) rapporto di copertura non superiore ad 1/ 4
del lotto di pertinenza dell' impianto;
b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri
20;
c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a
quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile
1968, n. 1044;
d) parcheggi in misura non inferiore ad un
ventesimo dell' area coperta;
e) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti
e previsti dagli strumenti urbanistici e
dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione
del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare
a m. 500 per gli allevamenti suinicoli
industriali.
ARTICOLO 73
Agriturismo
Nell' ambito di aziende agricole, i relativi
imprenditori a titolo principale possono destinare,
una parte non superiore alla metà dei
fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico
stagionale.
ARTICOLO 74
Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in
assenza di strumenti urbanistici comunali
In assenza dello strumento urbanistico
comunale, l' utilizzazione edificatoria ai fini residenziali,
al di fuori dei perimetri dei centri
abitati, è regolata dalle disposizioni dell' art. 70,
commi 1, 6 e seguenti.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente
l' indice di edificabilità fondiario è stabilito in
un massimo di 0,03 mc / mq e la dimensione
dell' unità minima aziendale in due ettari. Nel
caso di famiglie coltivatrici dirette, come definite
all' art. 70, comma 4, valgono inalterate le
disposizioni di cui al medesimo articolo, commi
1, 2 e 3.
Sono, altresì , integralmente applicabili le
disposizioni di cui al precedente art. 71 per i
manufatti connessi alla conduzione del fondo.
TITOLO VIII
ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA A PROVINCE
E COMUNI
ARTICOLO 75
Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle
Province
La Provincia esercita le seguenti attribuzioni
e funzioni delegate:
a) partecipa alla formazione del QRR;
b) cura gli adempimenti relativi alla formazione
ed alla adozione dei Piani Territoriali
e dei relativi adeguamenti;
c) approva i Piani Regolatori Generali ed i
Piani Regolatori Esecutivi, nonchè le relative
varianti;
d) approva i provvedimenti relativi ai piani di
ricostruzione dei fabbricati danneggiati
dalla guerra, entro il periodo di validità
giuridica degli stessi;
e) accerta la conformità agli strumenti sovraordinati
dei Piani per l' Edilizia Economica
e Popolare, Piani particolareggiati,
Piani di lottizzazione, Piani per gli insediamenti
produttivi, Piani di recupero, Piani
Particolareggiati Funzionali, e relative varianti;
f) concede il nulla - osta, ai sensi dell' art. 3 della
Legge 21- 12- 1955, n. 1357 e della legislazione
regionale in materia, per il rilascio di concessioni
edilizie in deroga al PRG ed al
PRE;
g) partecipa all' esercizio delle funzioni amministrative,
in materia urbanistica e dell'
uso del suolo, ivi comprese quelle di vigilanza
e di tutela non riservate alla competenza
degli Organi regionali, nei confronti di
Enti, Consorzi, Istituti ed Organismi locali
operanti nell' ambito del territorio provinciale;
h) promuove l' esercizio di poteri sostitutivi
espressamente previsti dalle norme della
presente legge, in caso di inadempienze dei
Comuni.
La Regione, le Province ed i Comuni sono
tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni
ed ogni elemento utile allo svolgimento delle
attività di rispettiva competenza.
Tutti gli strumenti urbanistici che, entro
un anno dall' entrata in vigore della presente
legge, non siano stati deliberati dalla Giunta
Regionale, vengono trasmessi, per quanto di
competenza, alle rispettive Province.
ARTICOLO 76
Delega di funzioni di natura urbanistica ed
edilizia ai Comuni
I Comuni esercitano le seguenti funzioni
delegate:
- Approvano le Norme Urbanistiche Edilizie;
- Approvano, nei limiti di cui al precedente art.
21, i Piani di edilizia economica e popolare,
piani particolareggiati, piani di lottizzazione,
piani insediamenti produttivi, piani di recupero,
Programmi pluriennali di attuazione,
Piani particolareggiati funzionali, e relative
varianti.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE
CAPO I
NORME PER LA TUTELA E LA TRASFORMAZIONE
DELL' AMBIENTE
ARTICOLO 77
Principi generali e norme di rinvio
La Regione Abruzzo, entro un anno dall'
entrata in vigore della presente legge, provvederà
ad emanare una disciplina complessiva
ed organica per la tutela e la conservazione
delle risorse ambientali, naturalistiche e dei
centri storici, con la quale verranno altresì definiti
i meccanismi ed i soggetti di delega e subdelega
in materia.
Fino alla entrata in vigore della legge regionale
di cui al precedente comma, trovano
applicazione, in materia, le norme del presente
capitolo e le relative funzioni di cui al DPR
15- 1- 1972, n. 8 ed al DPR 24- 7- 1977, n. 616, seguitano
ad essere svolte dal Comitato Speciale
previsto e disciplinato dalla LR 18- 8- 1978, n.
44.
ARTICOLO 78
Centri Storici
I Centri Storici sono definiti, nel PRG,
nel PRE e nelle NUE, attraverso analisi:
- sullo stato di conservazione della struttura
urbana nei suoi caratteri architettonici, stilistici
e formali;
- sugli standards residenziali;
- sul patrimonio edilizio.
A tal fine possono essere identificati come
Centri Storici i nuclei antichi, gli agglomerati
aventi carattere storico, artistico e pregio ambientale,
ricomprendendo anche aree esterne
che costituiscano pertinenze funzionali, quali:
a) strutture urbane in cui al maggioranza degli
isolati contengano edifici costruiti in epoca
anteriore al 1870, anche in assenza di monumenti
o edifici di particolare valore artistico;
b) strutture urbane racchiuse da antiche mura
in tutto o in parte conservate, ivi comprese
le eventuali propaggini esterne che rientrino
nella precedente lettera a);
c) strutture edilizie antecedenti al 1940 che,
nel loro complesso, costituiscano esempi di
architettura qualificata.
Nell' ambito dei Centri Storici sono, di
norma, consentiti gli interventi di restauro, di
risanamento, di ristrutturazione e di recupero,
senza alterazione dei volumi esistenti.
ARTICOLO 79
Tutela delle riserve boschive
Nell' ambito delle zone soggette alla tutela
prevista dal RD 30- 12- 1923, n. 3267, è vietata
ogni attività di trasformazione urbanistica su
tutte le aree di boschi o di rimboschimento,
nonchè su quelle soggette a dissesto, a pericolo
di frane o di alluvioni, o, comunque, che presentino
caratteri geomorfologici che le rendano
inidonee a nuovi insediamenti.
Fatte salve le norme di cui alla LR
11- 9- 1979, n. 45 e successive modifiche, nell'
ambito delle zone di cui al presente articolo,
non è consentita l' apertura di nuove strade che
non siano al servizio di attività agro - silvo - pastorali;
dette strade dovranno, comunque, essere
chiuse al traffico ordinario, e non dovranno
avere dimensioni eccedenti le esigenze
connesse al transito dei mezzi di servizio.
ARTICOLO 80
Tutela delle coste
Fino all' approvazione del PT e degli
strumenti urbanistici comunali, gli interventi
edilizi sono assoggettati alle limitazioni di cui
ai commi successivi.
Lungo le coste marine e lacuali, l' edificazione
al di fuori del perimetro del centro urbano,
è interdetta entro la fascia di metri duecento
dal demanio marittimo o dal ciglio elevato
sul mare ovvero dal limite demaniale dei
laghi.
Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l' edificazione
al di fuori del suddetto perimetro è
interdetta entro una fascia di metri cinquanta
dal confine esterno dell' area golenale o alluvionale.
Lungo il corso dei canali artificiali tale
limitazione si applica entro una fascia di metri
venticinque dagli argini degli stessi.
Le limitazioni stabilite ai precedenti commi
non si applicano nel caso di realizzazione di
opere pubbliche.
ARTICOLO 81
Tutela dei parchi, delle riserve e della flora
Resta fermo quanto stabilito dalle leggi
regionali 11- 9- 1979, n. 45 e 20- 6- 1980, n. 61 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 82
Tutela dell' ambiente insediato
I PRG, i PRE per gli interventi a concessione
diretta ed i piani attuativi devono
comprendere:
- l' indicazione quantitativa e qualitativa degli
scarichi liquidi prodotti dal complesso di
costruzioni, con indicazione dei valori medi,
delle punte massime e, ove sia il caso, del
periodo di effettuazione degli scarichi;
- l' indicazione progettuale dei sistemi di depurazione
corrispondenti, dei sistemi adottati
dei materiali residui, delle località e modi
di scarico delle acque trattate.
Per fabbricati o complessi che sorgano in
zone urbanizzate e che producano esclusivamente
scarichi domestici, è consentita l' immissione
nella rete fognante comunale senza
preventiva depurazione, purchè la quantità
degli scarichi immessi, in relazione al tasso di
materie inquinanti, non sia tale da superare i
limiti di sicurezza compatibili con le portate
del sistema fognante, con la capacità del sistema
comunale di depurazione e con i parametri
prefissati dalle leggi in vigore.
ARTICOLO 83
Attività estrattive e di escavazione
Il piano regionale per l' esercizio delle attività
estrattive e di escavazione entrerà a far
parte della carta regionale dell' uso del suolo
indicata al precedente articolo 3.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE
CAPO II
NORME PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE,
TRASFORMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
ARTICOLO 84
Principi generali
La Regione provvede, con le determinazioni
assunte dai suoi Organi, a garantire il
proseguimento dell' attività di tutela, conservazione,
trasformazione e gestione del territorio
durante il periodo di prima applicazione,
della presente legge nel rispetto dello spirito e
della lettera dell' art. 97, 1º comma Cost. A tal
fine, il Consiglio Regionale, entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, definisce
indirizzi, criteri e parametri per la formazione
ed approvazione degli strumenti urbanistici
generali ed attuativi.
Le norme di cui al precedente art. 31, producono
immediatamente efficacia, ed i relativi
termini iniziano a decorrere dal giorno successivo
alla data di costituzione o di insediamento
dell' Organismo attributario dei compiti
di cui ai commi 3º e 4º del medesimo articolo.
Le medesime norme, comunque, non si
applicano agli strumenti generali ed attuativi
adottati prima dell' entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 85
Funzionamento degli Organismi Consultivi
Tutte le disposizioni della presente legge
contenenti norme sulla costituzione, organizzazione
e funzionamento delle strutture pubbliche
incaricate di intervenire nel processo di
formazione degli strumenti urbanistici, ivi
comprese quelle riguardanti le ipotesi di incompatibilità
o di astensione, producono i
propri effetti dalla data dell' insediamento di
tali strutture.
Gli Organismi Consultivi Regionali e Provinciali,
devono essere costituiti entro 90 giorni
dall' entrata in vigore della presente legge.
Fino al 365º giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l' Organismo consultivo
in materia di urbanistica di cui alla legge
regionale 8- 9- 1972, n. 18 successivamente
modificata ed integrata, continua ad esplicare
le proprie funzioni e le attribuzioni nel rispetto
delle norme di cui ai precedenti articoli 45, 1º,
2º e 4º comma; 48, 49, 50, 51, 2º, 3º, 4º e 5º
comma; 52, 53. Di ciascuna Commissione
Istruttoria fa parte un Funzionario regionale
designato dal Presidente del CRTA.
ARTICOLO 86
Prima formazione del QRR.
In sede di prima formazione del QRR,
con il procedimento di cui al precedente articolo
4, la Regione dovrà utilizzare e razionalizzare
le indicazioni fornite dai propri piani,
progetti e programmi, nonchè da quelli predisposti
dalle Amministrazioni ordinarie e
straordinarie dello Stato, dai Consorzi ed Associazioni
di Comuni, dai singoli Comuni, anche
a parziale deroga dei contenuti indicati al
precedente art. 3.
Fino all' approvazione del QRR mantengono
la loro efficacia i Progetti Territoriali e i
Piani di Settore Regionale.
Salvo quanto previsto dal precedente art.
3, comma 3º, lett. c).
I. Sono obbligati alla redazione del PRG:
a) i Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti;
b) i Comuni ad affermato sviluppo turistico,
montano o marino, e cioè :
- PROVINCIA DI L' AQUILA
Campo Giove
Lucoli
Ovindoli
Pescasseroli
Pescocostanzo
Rivisondoli
Rocca di Cambio
Rocca di Mezzo
Roccaraso
Scanno
- PROVINCIA DI TERAMO
Pietracamela
- PROVINCIA DI PESCARA
Caramanico
Farindola
- PROVINCIA DI CHIETI
Fossacesia
Rocca S. Giovanni
Torino di Sangro
S. Vito Chietino
II. Sono obbligati alla redazione del
PRE:
a) i Comuni con popolazione compresa tra i
1.500 e 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli
elencati sotto la precedente lett. b);
b) i Comuni con tendenza allo sviluppo anche
turistico e produttivo, e cioè :
- PROVINCIA DI L' AQUILA
Alfedena
Barrea
Bisegna
Campotosto
Capestrano
Cappadocia
Castel del Monte
Civitella Alfedena
Massa d' Albe
Opi
Oricola
Ortona nei Marsi
Pereto
Rocca di Botte
Villalago
Villetta Barrea
- PROVINCIA DI PESCARA
Bolognano
Castiglione a Casauria
Rocca Morice
S. Eufemia a Maiella
Serramonacesca
- Provincia di CHIETI
Celenza sul Trigno
Gamberale
Lentella
Perano
Pretoro
Treglio
III. Sono altresì obbligati alla redazione
del PEEP, i Comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti;
IV. Sono infine obbligati alla redazione del
PPA, i Comuni obbligati alla redazione del
PRG.
ARTICOLO 87
Pianificazione di settore
Prima della formazione del PT, i Piani
Territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale
ed i Piani Urbanistici delle Comunità
Montane, dovranno essere adeguati alle previsioni
del QRR, dei Piani di Settore e dei
Progetti Speciali Territoriali.
Alla data di approvazione del PT, i Piani
medesimi cesseranno la loro efficacia.
ARTICOLO 88
Prima formazione del PT.
In sede di prima formazione del PT con il
procedimento di cui al precedente art. 8 le
Province debbono utilizzare e razionalizzare le
indicazioni fornite dai documenti di pianificazione
territoriale vigenti a qualunque livello
( PdF, PRG, Piani Territoriali delle Aree e
NSIPU Comunità Montane, Progetti Speciali
Territoriali e Piani di Settore) anche a
parziale deroga dei contenuti indicati al precedente
art. 7.
Entro 180 giorni dalla data di approvazione
del PT, i Comuni adeguano i propri piani
urbanistici alle prescrizioni ed indicazioni del
PT medesimo.
In caso di inadempienza alle disposizioni
contenute nel presente articolo la Giunta regionale,
previa diffida a provvedere nel termine
di 160 giorni, si sostituisce alle Province
per l' osservanza degli obblighi di legge, nominando,
a tal fine, un Commissario ad acta.
ARTICOLO 89
Pianificazione generale
Dalla data di entrata in vigore della presente
legge a quella di approvazione del PT
valgono le seguenti disposizioni:
a) per i Comuni provvisti di PRG adottato
per il quale non sia decorso il termine di cui
al terzo comma dell' art. 9 della legge
17- 8- 1942, n. 1150, si fa luogo, entro 180
giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, ad una nuova adozione di tale strumento,
le cui prescrizioni dovranno essere
adeguate alle norme della presente legge di
immediata operatività e, segnatamente, agli
artt. 35, 78 e 79;
b) per i Comuni provvisti di PRG adottato,
per il quale sia decorso il termine di cui al
precedente punto a), il Consiglio Comunale,
in sede di deliberazione sulle osservazioni
presentate, decide di procedere all' adeguamento
ai sensi del richiamato punto a) ovvero
di trasmettere il piano adottato agli
organi competenti per le relative determinazioni,
ivi compreso detto adeguamento,
salvo l' adempimento di cui al precedente
art. 35 al quale provvede il Comune entro
30 gg. dalla richiesta della Provincia;
c) ai Comuni provvisti di PRG adottato e
trasmesso agli Organi regionali, la Giunta
regionale rivolge l' invito a pronunciarsi entro
60 gg. se intendano provvedere all' adeguamento
di cui al precedente punto a).
In caso affermativo, la Regione restituisce
gli atti e i documenti trasmessi. In caso
contrario provvede d' ufficio nei successivi
180 gg.f
d) per i Comuni provvisti di P. di F. adottato
prima del 15- 9- 81 con deliberazione resa
esecutiva ed autorizzati ai sensi dell' art. 1,
comma 3º, della LR 25- 5- 76, n. 26, la Regione
assegna il termine di 90 giorni per
l' adeguamento alle norme di cui al precedente
punto a); in caso di inerzia la Regione
provvede direttamente all' adeguamento.
Ai PRG vigenti, non possono essere apportate
varianti parziali se non per la realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico,
di insediamenti artigiani, industriali ed
agricoli e di programmi di edilizia economica e
popolare. Per le varianti già adottate, si applicano
le norme di cui alle precedenti lettere a),
b), c).
Per i Comuni provvisti di PdF approvato
salva l' applicazione del precedente comma,
non si potrà far luogo alla predisposizione di
piani attuativi se non nella forma prevista per
il PRE di cui ai precedenti artt. 12 e 13.
Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico
generale, e per tali si intendono quelli
dotati della perimetrazione ai sensi dell' art. 17
L. 6- 8- 1967, n. 765, ai quali sia stato restituito il
piano o che lo abbiano adottato e non trasmesso,
continuano ad applicarsi le limitazioni
di cui all' art. 4 della legge 28- 1- 1977, n. 10.
Entro un anno dall' entrata in vigore della
presente legge, i Comuni devono modificare il
RE ed adottare le NUE in conformità alle
disposizioni regionali e statali.
ARTICOLO 90
Pianificazione attuativa
Fino all' approvazione del PT gli strumenti
urbanistici attuativi approvati ed in corso
di esecuzione all' entrata in vigore della presente
legge vanno comunque recepiti nel
PRE all' atto della sua formazione e, di norma,
nel PRG in occasione della sua variazione
o adeguamento.
ARTICOLO 91
Criteri per la pianificazione comunale
Fino all' approvazione del PT, i Comuni,
in occasione della formazione di nuovi strumenti
urbanistici generali o della revisione dei
PRG esistenti, debbono rispettare i seguenti
criteri di dimensionamento:
a) la quantità massima di vani realizzabili
mediante interventi di nuova edificazione è
stabilita, per i Comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, nel 10 per cento dei
residenti nell' anno precedente all' adozione
del piano. Per i Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, tale percentuale è
fissata nel 20 per cento. In detta quantità
massima non verranno computati i vani
realizzabili mediante interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente degradato;
b) nel dimensionamento delle zone di nuova
espansione di cui alla precedente lettera a)
non potrà essere superata la quantità risultante
dal rapporto di 100 metri quadrati di
superficie territoriale per ogni nuovo vano
previsto;
c) sono contentiti:
- nuovi insediamenti industriali ed artigianali
ricompresi in piani o programmi già deliberati
da Amministrazioni pubbliche, ovvero
assistiti dai contributi e finanziamenti pubblici
ed il rispetto dello standard massimo di
un ettaro per ogni 60 addetti di effettiva occupazione
prevista;
- ampliamenti di singoli impianti produttivi
esistenti, con rispetto dello stesso standard;
- impianti produttivi a servizio delle attività
agricole. A tali insediamenti non può essere
assegnato oltre 1/ 20 della superficie aziendale;
- attrezzature di servizio ed infrastrutture di
interesse locale.
ARTICOLO 92
Norme transitorie sull' approvazione degli
strumenti urbanistici giacenti presso la Regione.
L' approvazione dei piani urbanistici che,
alla data di entrata in vigore della presente
legge siano stati trasmessi agli Organi regionali
per le determinazioni di competenza, nonchè
di quelli che vengano adottati e trasmessi entro
i 365 giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, è di competenza
della Regione, secondo le procedure vigenti
all' epoca di adozione del PRG.
I Comuni i quali adottino strumenti urbanistici
nel corso dei 365 giorni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge,
debbono trasmetterli alla Regione per le determinazioni
di competenza.
Gli strumenti noh deliberati dalla Giunta
Regionale entro il 365º giorno dall' entrata in
vigore della presente legge, vengono trasmessi,
entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, alle
rispettive Province per le determinazioni di
competenza.
Gli strumenti urbanistici generali adottati
dopo il 365º giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere trasmessi
dai Comuni alle rispettive Province per
le procedure di approvazione.
Gli strumenti urbanistici attuativi adottati
dopo il 365º giorno dall' entrata in vigore della
presente legge, secondo le procedure in essa
previste, devono essere trasmessi dai Comuni
alle rispettive Province per l' apposizione del
visto di conformità di cui all' art. 21 della presente
legge.
In sede di approvazione degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi possono essere
apportate agli stessi le modifiche di cui al secondo
comma dell' art. 11 della presente legge.
ARTICOLO 93
Prima fase di attivazione delle Sezioni Urbanistiche
Provinciali
La Giunta Regionale, su proposta del
Componente preposto al Settore, stabilisce gli
atti e documenti urbanistici, tra quelli giacenti
alla data di entrata in vigore della presente
legge presso gli Organi regionali per le determinazioni
di competenza, da demandare per
l' istruttoria e l' approvazione agli Organi della
Provincia rispettivamente competenti. A tal fine,
il Componente la Giunta stessa, concorda,
con i rispettivi Presidenti, criteri ed indirizzi
per lo svolgimento dell' attività delle Sezioni
Urbanistiche Provinciali di cui al precedente
art. 42 nonchè la necessaria assistenza tramite
funzionari regionali.
ARTICOLO 94
Corredo cartografico degli strumenti urbanistici
La cartografia di base dei PT sarà in scala
1/ 25000 per l' intero territorio, ed in scala
1/ 10000 per i territori comunali o sub - comunali
interessati da previsioni di sviluppo degli insediamenti.
La cartografia del PRG sarà in scala
1/ 10000 per l' intero territorio comunale, ed in
scala 1/ 2000 per le aree interessate dagli insediamenti
esistenti e da previsioni di sviluppo
degli insediamenti.
La cartografia del PRE sarà in scala
1/ 10000 per l' intero territorio comunale, ed in
scala 1/ 2000 per le aree interessate dagli insediamenti
esistenti e previsti, ed in scala
1/ 1000, corredata della indicazione dei dati altimetrici
e elementi catastali, per le aree sulle
quali l' edificazione è ammessa in diretta esecuzione
dello strumento.
Prima della formazione del PT, la cartografia
del PRG e del PRE dovrà essere
corredata di tavola di inquadramento territoriale
in scala 1/ 25000.
La cartografia dei piani particolareggiati
e dei piani di lottizzazione sarà in scala 1/ 1000
corredata dei dati altimetrici e della indicazione
degli elementi catastali.
ARTICOLO 95
Norma finanziaria
Per l' iniziale perseguimento delle finalità di cui
al punto 10 del precedente art. 1, è stanziata,
per l' anno 1982, la somma di L. 300.000.000.
Al relativo onere, si provvede introducendo
le seguenti variazioni, sia in termini di
competenza che di cassa, nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio
1982:
Per l' iniziale perseguimento delle finalità di cui
al punto 10 del precedente art. 1, è stanziata,
per l' anno 1982, la somma di L. 300.000.000.
Al relativo onere, si provvede introducendo
le seguenti variazioni, sia in termini di
competenza che di cassa, nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio
1982:
- Cap. 2898 << Fondo globale occorrente per far
fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti
legislativi riguardanti spese in
conto capitale >>
- in diminuzione L. 300.000.000
OMISSIS
La partita n. 10 dell' elenco n. 4 allegato al
predetto bilancio, è ridotta della corrispondente
somma di L. 300.000.000.
Nei confronti del predetto stanziamento di
spesa, opera tassativamente la riserva in favore
dei progetti attuativi del programma regionale
di sviluppo, così come disposto dall' art. 19
della legge regionale di bilancio 13 maggio
192, n. 28.
Per gli esercizi successivi all' anno 1982,
l' onere sarà determinato dalle rispettive leggi
di bilancio, ai sensi dell' art. 10 della legge regionale
29 dicembre 1977, n. 81.
Alle spese per il funzionamento del Comitato
di cui al precedente art. 38, si provvede
con i fondi assegnati dalla legge regionale 10
agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per l' iniziale perseguimento delle finalità di cui
al punto 10 del precedente art. 1, è stanziata,
per l' anno 1982, la somma di L. 300.000.000.
Al relativo onere, si provvede introducendo
le seguenti variazioni, sia in termini di
competenza che di cassa, nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio
1982:
OMISSIS
- Cap. 2465 (di nuova istituzione nel Sett. 24,
Tit. II, Sez. X, Ctg. III dest. progr.
1, nat. giur.
1) denominato << Contributi per il perseguimento
delle finalità programmatiche e l' esercizio
dei poteri in campo urbanistico >>
- in aumento L. 300.000.000
La partita n. 10 dell' elenco n. 4 allegato al
predetto bilancio, è ridotta della corrispondente
somma di L. 300.000.000.
Nei confronti del predetto stanziamento di
spesa, opera tassativamente la riserva in favore
dei progetti attuativi del programma regionale
di sviluppo, così come disposto dall' art. 19
della legge regionale di bilancio 13 maggio
192, n. 28.
Per gli esercizi successivi all' anno 1982,
l' onere sarà determinato dalle rispettive leggi
di bilancio, ai sensi dell' art. 10 della legge regionale
29 dicembre 1977, n. 81.
Alle spese per il funzionamento del Comitato
di cui al precedente art. 38, si provvede
con i fondi assegnati dalla legge regionale 10
agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e
integrazioni.
La partita n. 10 dell' elenco n. 4 allegato al
predetto bilancio, è ridotta della corrispondente
somma di L. 300.000.000.
Nei confronti del predetto stanziamento di
spesa, opera tassativamente la riserva in favore
dei progetti attuativi del programma regionale
di sviluppo, così come disposto dall' art. 19
della legge regionale di bilancio 13 maggio
192, n. 28.
Per gli esercizi successivi all' anno 1982,
l' onere sarà determinato dalle rispettive leggi
di bilancio, ai sensi dell' art. 10 della legge regionale
29 dicembre 1977, n. 81.
Alle spese per il funzionamento del Comitato
di cui al precedente art. 38, si provvede
con i fondi assegnati dalla legge regionale 10
agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 96
Finanziamenti di opere pubbliche
I finanziamenti regionali diretti all' attuazione
di opere pubbliche, sono erogati previo
accertamento della conformità , ai sensi del
precedente art. 31, delle opere stesse agli atti e
documenti di pianificazione.
ARTICOLO 97
Norma finale
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie
o incompatibili con quelle della presente
legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
E' fatto obligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 12 aprile 1983.