LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 11-08-1999
REGIONE BASILICATA
TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 47
del 20 agosto 1999


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:


TITOLO I
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA


CAPO 1°
FINALITA', OGGETTI E REGIMI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA (PT ED U)



ARTICOLO 1

Finalità e campo di applicazione

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale
parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue,
attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative definite
nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza,
partecipazione alle scelte ed equità nella ridistribuzione dei
vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del
territorio regionale.

2. Sono caratteri della PT ed U:
— la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o
programmate dagli Enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti
nel territorio regionale;
— la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell’integrità
fisica e storico-culturale;
— la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali
per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni;
— l’integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che
garantiscono l’autodeterminazione delle scelte di lavoro.








ARTICOLO 2

Oggetti della PT ed U

1. Sono Oggetti della PT ed U i sistemi naturalistico-ambientale,
insediativo e relazionale della Regione Basilicata:
a) Il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall’intero
territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti
dell’armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di
trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;
b) Il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani,
periurbani e diffusi, industriali/artigianali, agricolo/produttivi;
c) Il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità
stradale, ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, delle
comunicazioni, dei porti ed aeroporti.

2. Con successivo Regolamento di Attuazione, da emanare entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
definite le caratteristiche costitutive dei suddetti Sistemi,
individuando:
a) per il Sistema Naturalistico-Ambientale:
— le unità Geomorfologiche e Paesaggi-stiche/Ambientali (UGPA);
— i Corridoi di Continuità Ambientale (Cca);
— gli Areali di Valore (Av);
— Areali di Rischio (AR);
— Areali di Conflittualità (AC);
— Areali di Abbandono/Degrado (AAb);
— Areali di Frattura della continuità morfologico-ambientale (AF);
b) per il Sistema Insediativo:
— gli Ambiti Urbani suddivisi in:
— Suoli Urbanizzati (SU);
— Suoli Non Urbanizzati (SNU);
— Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU);
— gli Ambiti Periurbani suddivisi in:
— suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani;
— sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;
c) per il Sistema Relazionale:
— il Sistema della Viabilità Stradale (SV), costituito dalle strade
statali, provinciali, comunali e/o vicinali;
— il Sistema Ferroviario (SF), costituito dalla rete delle ferrovie
statali e/o in concessione;
— il Sistema dei Porti ed Aeroporti (SP);
— il Sistema delle Reti Energetiche (SRE), costituito da Elettrodotti,
Metanodotti, Oleodotti, Acquedotti;
— il Sistema delle Telecomunicazioni (ST), costituito dalle reti e dai
nodi dei sistemi telefonici, informatici, e simili.
In ambito urbano il Sistema relazionale fa parte dei Suoli Riservati
all’Armatura Urbana (SRAU).

3. La definizione dei Sistemi di cui al 1° comma è compito prioritario
e specifico dell’Ente Regione che vi provvede attraverso la redazione
della Carta Regionale dei Suoli di cui al successivo art. 10 e del
Quadro Strutturale Regionale di cui all’art. 12.

4. I Sistemi di cui al 1° comma devono essere considerati anche in
riferimento alla loro eventuale contiguità relazionale con i territori
delle regioni limitrofe.








ARTICOLO 3

Regimi della PT ed U

1. La PT ed U si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e
la previsione dei seguenti Regimi:
A- Regimi di Intervento, articolati in:
a1) Regimi di Conservazione, finalizzati al mantenimento o al
restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei Sistemi
naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e
componenti di essi, e dei Regimi d’Uso in essere in quanto
compatibili;
a2) Regimi di Trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili,
sia nelle caratteristiche costitutive, che nei Regimi d’Uso, cui
possono essere assoggettati i Sistemi o parti e componenti di essi;
a3) Regimi di Nuovo Impianto, definenti le modalità attraverso le
quali si possono prevedere ampliamenti e/o nuove parti dei Sistemi
Insediativi e Relazionali, in detrazione al Sistema Naturalistico-
Ambientale previa verifica di compatibilità e di coerenza ai sensi
degli artt.29 e 30.
B- Regimi d’Uso, articolati in:
b1) Uso insediativo-residenziale e relativi servizi (R);
b2) Uso produttivo, per la Produzione di beni e di servizi alle
famiglie ed alle imprese (P);
b3) Uso culturale e ricreativo per il Tempo libero (T);
b4) Uso infrastrutturale o Tecnico e tecnologico (TN).
C- Regimi Urbanistici, derivanti dalle diverse ricomposizioni dei due
regimi precedenti, secondo le linee di assetto territoriale e/o
urbanistico definite dai Piani e nel rispetto degli Areali e dei
Vincoli riconosciuti e imposti dalla CRS di cui al seguente art. 10.

2. I Regimi Urbanistici, di cui al precedente comma 1, sono definiti,
nei Piani Operativi e nel Regolamento Urbanistico di cui ai successivi
artt. 15 e 16, dalla applicazione congiunta dei Regimi d’Uso e dei
Regimi di Intervento agli immobili interessati dal piano, e ne
conformano i regimi proprietari.

3. La validità dei Regimi Urbanistici deriva dalla vigenza del Piano
Operativo, o del Regolamento Urbanistico o degli Accordi di
Localizzazione, ed esclusivamente in riferimento ad essa possono
essere valutati i regimi impositivi locali.
Dal Regime Urbanistico vigente derivano le condizioni di edificabilità
specifica del sito e/o di trasformabilità dell’edificio.

4. Il Regime d’intervento è determinato in linea generale dalla Carta
Regionale dei Suoli e specificato nelle scale opportune e con le
modalità di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali
della pianificazione T ed U di cui agli artt. 5 e 6 - 1° comma.
Il Regolamento di Attuazione di cui all’art. 2 specificherà
l’articolazione delle categorie generali d’Intervento alle diverse
scale.
L’attuazione dei Regimi di Nuovo Impianto è comunque sempre
subordinata al recepimento, da parte dei soggetti di cui agli artt. 5
e 6 - 1° comma, nei modi di cui all’art. 35, della Carta Regionale dei
Suoli.

5. Il Regime d’Uso degli immobili è quello attivo, in quanto
compatibile con la Carta Regionale dei Suoli e coerente con la
Pianificazione Strutturale, di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e
con il Regolamento Urbanistico.
La variazione dei Regimi d’uso attivi può avvenire solo per adeguarsi
alle indicazioni della pianificazione strutturale.
La pianificazione strutturale specifica alle diverse scale le modalità
di integrazione, tra le categorie generali definite al comma 1 e
l’articolazione degli usi specifici all’interno delle stesse, secondo
i criteri di cui al Regolamento di attuazione della presente legge.








ARTICOLO 4

Ambiti di PT ed U

1. Sono Ambiti istituzionali di pianificazione:
a) Il territorio regionale;
b) I territori delle Provincie di Matera e di Potenza;
c) I territori dei Comuni ricadenti nel territorio regionale;
d) il territorio dei Parchi naturali nazionali e regionali;
e) il territorio dei Bacini regionali ed interregionali.

2. Sono Ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti
territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma
individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione
istituzionale o attraverso le specifiche Conferenze di Pianificazione
di cui all’art. 25 in riferimento ai piani di settore e agli altri
strumenti della programmazione degli enti istituzionali.

3. Negli Ambiti istituzionali di pianificazione T ed U il soggetto
competente promuove le azioni di pianificazione istituzionale di cui
al Titolo III, capo I nei modi di cui al Titolo III e IV della
presente legge.




TITOLO II
I SOGGETTI DELLA PT E U


CAPO 1°
DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA PT E U



ARTICOLO 5

Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione

1. Sono Soggetti della PT e U:
a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;
b) le Provincie, con compiti di coordinamento territoriale
sovracomunale e di specificazione degli indirizzi di cui alla
precedente lettera a);
c) i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della
pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni
territoriali a scala comunale e di applicazione dei Regimi
Urbanistici.

2. Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresì,
funzioni di controllo per quanto di propria competenza sulle modalità
della pianificazione descritte al Titolo IV della presente legge e
sulla attuazione degli strumenti di cui al Titolo III.








ARTICOLO 6

Altri Soggetti attivi della PT e U

1. Sono inoltre Soggetti attivi della PT e U gli altri Enti
Territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali
e/o regionali, sono autorizzati a formare Piani per gli oggetti di
propria competenza: Autorità di Bacino, Parchi Nazionali e Regionali,
Consorzi di Comuni, Consorzi di Sviluppo Industriale.

2. Sono altresì Soggetti attivi della PT e U:
— le Comunità Montana;
— gli Enti pubblici funzionali e i privati che possono concorrere alla
formazione o specificazione settoriale della PT e U;
— le Società di Trasformazione Urbana di cui all’art. 17, commi 58 e
59, della Legge 127/97.
3. I soggetti di cui al 1° comma promuovono la formazione dei piani di
loro competenza con le modalità di cui al successivo Titolo IV, capo
2.




CAPO 2°
COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA PT ED U



ARTICOLO 7

Soggetti proponenti il coordinamento

1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad
Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l’Ente
istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove
il coordinamento nelle forme di cui al Titolo IV, Capo 2, dei soggetti
di cui all’art. 5 ed al 1° comma dell’art. 6 in relazione all’oggetto
della pianificazione interessato.




CAPO 3°
GLI UTENTI



ARTICOLO 8

Utenti e processi di pianificazione

1. Gli utenti della PT e U, sono tutti i soggetti pubblici e privati,
rappresentati in forma singola o associata con o senza fini di
profitto. Essi partecipano alla definizione e al perfezionamento ed
all’attuazione degli strumenti previsti al Titolo III, capo 1 e 2, con
le modalità di cui all’art. 9, commi 2°, 3° e 4°.

2. I soggetti no-profit e le rappresentanze delle categorie sociali ed
economiche devono essere consultati nelle fasi propedeutiche alla
redazione degli strumenti della PT e U.








ARTICOLO 9

Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di
valutazione

1. Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti
di PT e U, quella promossa attraverso la Conferenza di Pianificazione
di cui all’art. 25;

2. Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di
strumenti di PT e U, da parte di Enti, Associazioni, Cittadini e
Cittadine quella consistente in:
a) deposito del progetto di Strumento di PT e U presso la sede
dell’Ente Istituzionale promotore del Piano, per 30 giorni
consecutivi, durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini
interessati, hanno facoltà di prenderne visione;
b) l’effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico
mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e tramite
manifesti per i Piani comunali; sul Bollettino Ufficiale della
Regione, e con pubblicazione per almeno tre giorni sui tre maggiori
quotidiani locali, per i Piani Provinciali;
c) facoltà per i soggetti di cui al precedente comma di presentare
osservazioni, nei modi definiti dal Regolamento di Attuazione di cui
all’art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg.
dalla scadenza del deposito.

3. Si definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei Piani
Urbanistici Attuativi quella prevista dalle rispettive leggi
regolatrici dei Piani stessi, indicate al successivo art. 17.

4. Si definisce partecipazione di bando alla formazione e/o
approvazione di Piani Urbanistici Operativi o Attuativi, quella
consistente in:
a) deposito del progetto o documento preliminare di Piano presso la
segreteria del Comune, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli
operatori pubblici e privati interessati hanno facoltà di prenderne
visione;
b) avviso al pubblico dell’effettuato deposito mediante manifesti e
inserzioni sui quotidiani di maggiore diffusione locale;
c) facoltà per gli operatori di presentare entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di cui alla lett. a), proposte attuative,
consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati,
tempi di realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie
pubbliche o private mobilitabili, dei dati utili a dimostrare la
fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e
documento preliminare.

5. Gli Enti di PT e U individuano, all’interno delle strutture
tecniche e/o amministrative, il “Garante dell’Informazione” con il
compito di assicurare la conoscenza tempestiva delle scelte, la
consultazione allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure
del presente articolo. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000
abitanti, la funzione di Garante dell’Informazione è svolta dal
responsabile del procedimento.




TITOLO III
GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE


CAPO 1°
STRUMENTI ISTITUZIONALI



ARTICOLO 10

La Carta Regionale dei Suoli

1. La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce:
a) la perimentazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale,
insediativo, relazionale) che costituiscono il territorio regionale,
individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il
loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei
criteri individuati nel Regolamento d’Attuazione di cui all’art. 2
della presente Legge, con specifico riferimento alle categorie di cui
all’art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;
b) i livelli di trasformabilità del territorio regionale determinati
attraverso la individuazione e la perimetrazione dei Regimi
d’intervento di cui al precedente art.3 nel riconoscimento dei vincoli
ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di
quelli ad essi assimilabili ai sensi delle Leggi 431/85, 394/91;
c) le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione ed alla
difesa del suolo, derivate dall’applicazione della legge n. 183/89.

2. La CRS è adottata ed approvata con le modalità previste al
successivo
art. 35.

3. Gli Enti di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, nell’ambito del
procedimento di formazione della CRS di cui all’art. 35, 2° comma,
possono specificare e meglio dettagliare i contenuti, le definizioni e
i perimetri della CRS, attraverso analisi settoriali e/o a scale
minori, utilizzando i criteri di formazione della carta stessa
definiti dal Regolamento d’Attuazione di cui all’art. 2 della presente
legge; in particolare, definiscono i perimetri dei suoli con specifico
riferimento alle categorie di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) e
b).

4. Gli Enti medesimi, a seguito della definitiva approvazione della
CRS con Legge Regionale, adeguano i propri strumenti di pianificazione
e programmazione ai contenuti della stessa.

5. La CRS è sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure
previste per la sua formazione, sulla base dei dati relativi allo
stato dei luoghi ed allo stato di attuazione dei piani, che
confluiscono nel Sistema Informativo Regionale, di cui al successivo
art. 41, secondo le modalità definite nel Regolamento di Attuazione.

6. Gli Aerali di Rischio, individuati nella CRS recepiscono le
previsioni delle mappe di rischio di cui alla L.R. 25/98, art.13.








ARTICOLO 11

Documento Preliminare

1. Il Documento Preliminare (DP), propedeutico alla redazione dei
Piani Strutturali di cui ai successivi artt. 13 - 14, argomenta e
giustifica l’attività di pianificazione strutturale che il soggetto
proponente intende porre in essere; esso contiene le valutazioni in
merito alla compatibilità con la CRS ed alla coerenza con il Piano
Strutturale di livello superiore; contiene, inoltre, valutazioni
relative all’eventuale riuso di Suoli Urbanizzati (SU), in alternativa
all’utilizzo dei Suoli Non Urbanizzati (SNU).

2. Il soggetto proponente, elaborato il Documento Preliminare, convoca
la Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 25.








ARTICOLO 12

Quadro Strutturale Regionale

1. Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l’atto di programmazione
territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi
strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le
politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e
di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i
principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e
beni territoriali esplicitate nella Carta Regionale dei Suoli.

2. Il QSR contiene:
a) l’individuazione, nell’ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale,
Insediativo e Relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi
gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti
degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità
complessive;
b) l’individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia
dell’ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai
Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall’inquinamento, dalle
calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle
stesse azioni;
c) l’indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi
Quadri di assetto delle altre regioni e con le Linee fondamentali di
assetto del territorio nazionale;
d) l’indicazione degli ambiti territoriali interessati dalle azioni di
cui alle lettere b) e c).

3. Il QSR viene formato, adottato ed approvato con le modalità
previste al successivo art. 36.

4. Al fine di rendere coerenti le previsioni del QSR con quelle delle
Regioni contermini, il QSR viene loro trasmesso ufficialmente,
invitandole a formulare eventuali osservazioni entro il termine di 30
giorni.








ARTICOLO 13

Piano Strutturale Provinciale

1. Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l’atto di pianificazione
con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel
governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di
raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la
pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali
di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le
condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di
vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi
garantendone accessibilità e fruibilità.

2. Il PSP contiene:
a) il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale,
Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in
riferimento al territorio provinciale;
b) l’individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali
Sistemi, con definizione di:
— Armature Urbane essenziali e Regimi d’Uso previsionali generali
(assetti territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento
Preliminare di cui all’art. 11;
— indirizzi d’intervento per la tutela idro-geo-morfologica e
naturalistico-ambientale del territorio provinciale, in quanto
compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d);
c) la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi
del QSR ai sensi dell’art. 29 e la Verifica di Compatibilità con i
Regimi d’Intervento della CRS ai sensi dell’art. 30;
d) gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di
Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e
pianificazione settoriali;
e) gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che
interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la
cooperazione tra enti;
f) le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni
ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo
previsto dal Regolamento d’Attuazione di cui all’art. 2, le quali
potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di
approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale;
g) le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente
vincolanti di cui al successivo 4° comma;
h) gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di
prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 25/98.

3. Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano
Operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono
determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento
Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma
precedente.

4. Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica
considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura,
della tutela dell’ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e
della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall’art. 57, 2° comma,
del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva
e morfologica.
5. Le previsioni infrastrutturali d’interesse regionale e/o
provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo
della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/
Localizzazione ai sensi dei successivi artt. 26 e 28.

6. Il PSP viene formato, adottato ed approvato con le modalità
previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento
principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici in base
all’art. 14 della Legge n. 109/94.








ARTICOLO 14

Piano Strutturale Comunale

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le indicazioni
strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP,
integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità
locale.

2. Il PSC contiene:
a) il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale,
Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e specificato in
dettaglio con riferimento al territorio comunale, e contiene il quadro
conoscitivo finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei
tempi di vita, degli orari e della mobilità;
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale
definiti nel Documento Preliminare di cui all’art. 11;
c) la individuazione e precisazione, nell’ambito dei Sistemi di cui
alla precedente lettera a), dei Sub-Sistemi Naturalistico-Ambientale,
Insediativo e Relazionale, riconoscibili nel territorio comunale, con
la definizione dell’Armatura Urbana e dei Regimi d’Uso previsionali
(nuovo assetto del territorio comunale) da realizzare per conseguire
gli obiettivi di cui al punto b);
d) la verifica di coerenza di tali previsioni con gli indirizzi del
PSP e la verifica di compatibilità con i Regimi d’Intervento della
CRS;
e) l’eventuale perimetrazione dei Piani Operativi di cui al successivo
art. 15, di importanza strategica;
f) i regimi di salvaguardia, di durata non superiore a quattro anni,
relativi a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo
4° comma, da rispettare fino all’approvazione dei Piani Operativi;
g) gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione
dei PO, e la definizione delle dimensioni massime ammissibili degli
insediamenti, nonchè delle infrastrutture e servizi necessari per
garantirne la realizzazione entro tempi coerenti con i Programmi
Triennali dei Lavori Pubblici di cui all’art. 14 della Legge n. 109/
94;
h) i perimetri dei Distretti Urbani di cui all’art. 34, 1° comma.
3. Il PSC ha valore di piano urbanistico di specificazione della
disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi dell’art.
1/bis della Legge 431/85; esso impone pertanto esclusivamente vincoli
di natura ricognitiva e morfologica (L. 1497/39).

4. Il PSC recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse
regionale e/o provinciale che, per la parte oggetto di Accordi di
Pianificazione/Localizzazione di cui ai successivi artt. 26 e 28
assumono carattere vincolistico e conformativo della proprietà.

5. Il PSC viene formato, adottato ed approvato con le modalità
previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento
principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in base
all’art. 14 della Legge n.109/94.








ARTICOLO 15

Piano Operativo

1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale
l’Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del
Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si
manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero,
trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:
a) bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della
pianificazione vigente);
b) bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli
interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);
c) previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi
Elenchi Annuali e/o delle risorse finanziarie pubbliche e private
attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali.
d) proposte presentate da privati attraverso le modalità di
partecipazione di Bando.

2. Le procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di cui al
precedente comma, sono definite nel Regolamento d’Attuazione di cui
all’art. 2 della presente legge.

3. Il PO definisce i Regimi Urbanistici quali risultanti dagli effetti
congiunti, per le singole unità immobiliari, di Regime d’Uso, Regime
d’Intervento e definizione dell’assetto urbanistico, ponendo pertanto
vincoli conformativi della proprietà.

4. Il PO individua i Distretti Urbani di cui all’art. 34, 2° comma,
per l’adozione di politiche perequative dei regimi immobiliari
interessati dalla sua attuazione.
5. Il PO, in conformità delle previsioni del PSC, definisce, ai fini
dell’intervento da realizzare:
a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi
impianti, da realizzare o trasformare nel periodo di validità del
Piano;
b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate
all’edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai Piani Attuativi
di cui all’art. 17 con indicazione dei vincoli e dei caratteri da
osservare in ciascuna zona;
c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a
speciali servitù;
d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè
le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;
e) le norme per la propria attuazione.

6. Il PO integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all’art. 16
della legge 179/92.

7. Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso
produce gli effetti dei Piani Attuativi di cui all’art. 17.

8. Il PO ha validità di cinque anni dall’adozione.

9. Le previsioni del Piano Operativo decadono per le specifiche sue
parti se, entro il termine di validità, non siano state richieste le
Concessioni Edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti
preliminari delle opere pubbliche o i Piani Attuativi, previsti dal
Piano, le disposizioni dei Piani Attuativi previsti e definiti durante
il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche
oltre il periodo di validità suddetto.

10. L’adozione del PO in assenza del PSC, è subordinata alla Verifica
di Coerenza, effettuata nei modi di cui all’art. 29, con le previsioni
della Scheda Strutturale del Comune interessato, allegata al PSP.

11. Il PO viene formato, adottato ed approvato con le modalità
previste al successivo art. 37.








ARTICOLO 16

Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e
disciplina gli insediamenti esistenti sull’intero territorio comunale.

2. Il RU contiene:
a) l’individuazione dei perimetri dei Suoli Urbanizzati, Non
Urbanizzati e Riservati all’Armatura Urbana definiti ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lettera b), della presente legge;
b) l’individuazione delle aree, all’interno del perimetro dei Suoli
Urbanizzati, sulle quali è possibile, indipendentemente dal Piano
Operativo di cui all’art. 15, effettuare interventi diretti di
edificazione, di completamento o di ampliamento degli edifici
esistenti;
c) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
d) la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro
particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante
i Piani Attuativi di cui all’art. 17;
e) la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al
punto d), consentiti all’esterno dei Suoli Urbanizzati,
indipendentemente dal Piano Operativo di cui all’art. 15;
f) le infrastrutture da realizzare all’esterno dei Suoli Urbanizzati;
g) i Regimi urbanistici vigenti all’interno dei perimetri di cui alla
lettera b);
h) la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio
esistente.

3. Il RU è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al
successivo 4° comma.

4. Le previsioni del RU di cui al 2° comma, lett. c), d), f),
decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni
dall’approvazione del regolamento, se non siano stati approvati entro
tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle
infrastrutture.A partire da tale data, esse restano in vigore quali
previsioni strutturali e ricognitive; la loro attuazione è pertanto
subordinata alla definizione di PO e/o Accordi di Localizzazione.

5. Il RU viene formato, adottato ed approvato con le modalità di cui
all’art. 36.








ARTICOLO 17

Piani Attuativi

1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati
dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento
degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l’efficacia di:
a) Piani Particolareggiati, di cui all’art. 13 della legge n.1150/42;
b) Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare, di cui alla
legge
n.167/62;
c) Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all’art. 27 della
legge n.865/71;
d) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui
all’art. 28 della legge n. 457/78;
e) Piani di Lottizzazione, di cui all’art. 28 della legge n. 1150/42.

2. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi
previsti, i contenuti e l’efficacia di uno o più dei piani o programmi
di cui al primo comma.

3. L’atto di approvazione del Piano Attuativo individua le leggi di
riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle
leggi stesse.

4. I Piani Attuativi e le relative Varianti sono adottati ed approvati
dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali di
riferimento.

5. I Piani Attuativi possono essere adottati ed approvati
contestualmente al PO e al RU e a loro varianti, laddove non
contrastino con detti strumenti.

6. Non sono considerati contrasti ai fini del comma precedente:
a) limitate rettifiche delle perimetrazioni;
b) variazioni non superiori al 5% delle quantità complessive previste;
c) modifiche, non superiori al 10%, delle quantità attribuite a
ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di cui
alla lettera b);
d) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico;
e) variazioni dell’impianto insediativo proposto che non riguardano le
dotazioni di standards e servizi pubblici previsti dalla
pianificazione sovraordinata.




CAPO 2°
STRUMENTI NON ISTITUZIONALI



ARTICOLO 18

Piani e Programmi complessi

1. Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i:
o Programmi integrati;
o Programmi Recupero Urbano;
o Programmi di Riqualificazione Urbana;
o Contratti di Quartiere;
o Progetti Urbani.

2. La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi della
PT e U Regionale, integrando ad essi le funzioni e le procedure dei PO
di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili.

3. Il soggetto proponente deve in ogni caso sottoporre alle procedure
di partecipazione di cui all’art. 9lo strumento non istituzionale, con
allegati:
— il perimetro dell’area interessata in riferimento al PSC e/o alla
CRS;
— le motivazioni del pubblico interesse delle opere previste;
— le verifiche di compatibilità e di coerenza di cui agli artt. 29-30;
— i bilanci urbanistici ed ambientali di cui all’art. 15 - 1° c.;
— la coerenza e l’integrazione con il Programma Triennale dei LL.PP.,
ex
art. 14 della L. 109/94.




CAPO 3°
STRUTTURE OPERATIVE DELLA PT E U



ARTICOLO 19

Progettazione e Valutazione

1. Le attività relative alla progettazione della PT ed U sono
espletate:
a) dagli uffici di pianificazione appositamente costituiti anche ai
fini della attuazione e gestione di cui all’art. 20 dagli enti di cui
agli artt.5 e 6, 1° comma; in detti uffici devono essere presenti le
professionalità e le competenze disciplinari necessarie alla
progettazione urbanistica e territoriale;
b) da strutture di progettazione miste, anche consortili, nelle forme
previste dall’art. 6 della Legge n.127/97, commi 4° e 13°;
c) dai soggetti di cui all’art. 17 Legge 109/94.

2. Le attività di valutazione della PT ed U sono svolte dal Nucleo di
cui
all’art.32.








ARTICOLO 20

Attuazione e Gestione

1. Sono strutture di attuazione della PT ed U:
— le strutture tecniche degli enti pubblici territoriali;
— gli enti ed i soggetti privati erogatori dei servizi;
— le Società di Trasformazione Urbana;
— i soggetti promotori di cui all’art. 37/bis della Legge n. 109/94.

2. Sono strutture di gestione delle PT ed U:
— le strutture di gestione degli enti pubblici territoriali;
— le società municipalizzate dei servizi;
— i soggetti promotori di cui all’art. 37/bis della Legge n. 109/94.
3. Per sopperire all’insufficienza od all’assenza di professionalità
qualificate, la Regione, le Provincie ed i Comuni, anche consorziati,
possono stipulare convenzioni con professionisti esterni o costituire
strutture miste per gli adempimenti derivanti dall’attuazione e
gestione della PT ed U.




TITOLO IV
I MODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA


CAPO 1°
CONTINUITA', ORDINARIETA' E CICLICITA' DELLA PT E U



ARTICOLO 21

Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale

1. Tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere
caratterizzati da continuità e ordinarietà, in particolare:
o per la pianificazione di tipo strutturale è necessario:
a1 procedere preliminarmente alla verifica dello stato della
pianificazione;
a2 promuovere la concertazione della nuova attività di pianificazione
nelle forme di cui del Titolo IV, Capo 2°;
a3 individuare i perimetri dei Distretti Urbani di Trasformazione o di
Nuovo Impianto, ai sensi dell’art. 34, comma 1;
o per la pianificazione di tipo operativo è necessario:
b1 prioritariamente garantire l’attuazione della parte pubblica
dell’impianto urbano (SRAU);
b2 prevedere l’attuazione attraverso i processi perequativi, nei e tra
i Distretti Urbani, ai sensi dell’art. 34, comma 2;
o per la pianificazione degli enti di cui all’art. 6, 1° comma, è
necessario:
c1 verificare lo stato di attuazione della pianificazione di
competenza in essere e delle interazioni tra le pianificazioni di enti
istituzionali diversi che interessano l’area;
c2 avviare la concertazione delle nuove attività di pianificazione
nelle forme di cui al capo 2 del presente titolo.








ARTICOLO 22

Ciclicità ed interazione nella PT e U

1. Deve essere garantita una ciclicità ed una interazione nei processi
di PT ed U tra le fasi di pianificazione, di progettazione, di
valutazione, di attuazione e di gestione, attraverso l’utilizzo degli
strumenti di cui al Titolo III e delle tecniche descritte nei
protocolli di cui al Regolamento di Attuazione di cui al precedente
art. 2.








ARTICOLO 23

Rapporto Urbanistico

1. I Piani Operativi di cui all’art. 15 devono essere aggiornati
annualmente attraverso Rapporti Urbanistici contenenti Bilanci
urbanistici ed ambientali, redatti secondo le specifiche individuate
nel Regolamento d’Attuazione di cui al precedente art. 2.

2. I progetti di intervento pubblici e privati devono essere corredati
dai dati per l’aggiornamento di cui al comma 1 in conformità a quanto
previsto in detto Regolamento.




CAPO 2°
CONCERTAZIONE



ARTICOLO 24

Modalità di concertazione

1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si formano, si
variano ed aggiornano gli strumenti, istituzionali e non
istituzionali, della PT ed U, e/o si localizzano interventi pubblici o
di interesse pubblico non previsti in detti strumenti.

2. La concertazione si pratica attraverso:
a) Conferenza di Pianificazione, per la formazione o variazione dei
Piani Strutturali o Piani Territoriali dei soggetti di cui agli artt.
5 e 6, 1° comma;
b) Accordo di Pianificazione, per la contestuale definizione e/o
variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione;
c) Conferenza di Localizzazione, per la localizzazione di interventi
pubblici e/o di interesse pubblico non previsti nei Piani Strutturali
vigenti;
d) Accordo di Localizzazione, per la contestuale variazione di più
strumenti istituzionali di pianificazione, conseguente alla previsione
di progetti di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.








ARTICOLO 25

Conferenza di pianificazione

1. Gli Enti titolari della PT e U di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma,
della presente legge, in vista della formazione, dell’aggiornamento e
della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o
pianificazione strutturale, convocano per l’esame del Documento
Preliminare di cui all’art. 11 una Conferenza di Pianificazione
chiamando a parteciparvi gli Enti territorialmente e/o settorialmente
interessati.

2. L’Ente che convoca la conferenza elabora il Documento Preliminare
di Piano, e lo trasmette, 30 giorni prima della convocazione della
Conferenza, agli Enti da invitare.

3. Obiettivo della Conferenza è quello di:
— concertare con gli Enti invitati le scelte di pianificazione, in
attuazione dei principi di sussidiarità e copianificazione;
— verificare quali siano le condizioni per procedere alla formazione
del piano in oggetto in regime di compatibilità con la CRS, e di
coerenza con la pianificazione sovraordinata.

4. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali (o loro
delegati) degli Enti competenti a deliberare gli atti di
pianificazione in oggetto, ovvero competenti ad esprimere su di essi
pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati.
Per quanto non previsto dal presente articolo, alla Conferenza di
Pianificazione si applicano le procedure della Conferenza di Servizi
di cui all’art.7 della legge n. 109/94.

5. Gli Enti partecipanti alla Conferenza espongono le loro
osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel
relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di
pianificazione avviato; le valutazioni saranno espresse secondo i
criteri definiti al successivo Capo 3°, ulteriormente specificati dal
Regolamento d’Attuazione di cui all’art. 2 della presente legge.

6. Il verbale conclusivo della Conferenza di Pianificazione deve dare
atto dell’espletamento delle verifiche di compatibilità alla CRS e di
coerenza alla Pianificazione Strutturale sovraordinata del Documento
Preliminare, effettuate nei modi di cui agli artt. 29 e 30:
a) nel caso di risultato positivo di dette verifiche il verbale,
redatto dal responsabile del procedimento, autorizza la formazione e
l’adozione dello strumento di pianificazione in oggetto, con le
modalità di cui all’art. 36;
b) nel caso che, dalla verifica di coerenza, emerga la necessità di
variare anche lo strumento di pianificazione sovraordinato, il
responsabile del procedimento convoca l’Ente titolare di detto
strumento per sottoscrivere l’Accordo di Pianificazione di cui al
successivo art. 26;
c) nel caso che le verifiche di compatibilità e/o di coerenza diano
esito negativo, ed emerga l’impossibilità di concludere positivamente
l’iter della Conferenza, sulla base dei motivati pareri negativi ivi
espressi, il responsabile del procedimento fissa i termini temporali
per la nuova convocazione.

7. E’ facoltà dell’Ente che promuove la conferenza, nel caso di esito
positivo, riconvocarla prima dell’adozione dell’atto di pianificazione
definitivo.

8. Ai Piani Territoriali degli Enti di cui all’art. 6, 1° comma,
espletata la Conferenza, si applicano le procedure di adozione,
pubblicità, partecipazione ed approvazione previste dalle rispettive
leggi di riferimento.








ARTICOLO 26

Accordo di Pianificazione

1. Gli Enti titolari della PT e U di cui all’art. 5 della presente
legge, in funzione del criterio di prevalenza di cui all’art. 7, nei
casi in cui risulti necessaria, al fine del coordinamento delle
azioni, la contestuale definizione o variazione di più strumenti di
pianificazione di cui al Titolo III Capo 1°, possono promuovere la
definizione di un Accordo di Pianificazione tra Enti diversi.

2. Il soggetto promotore dell’Accordo convoca a tal fine una
Conferenza di Pianificazione, cui partecipano gli Enti
territorialmente e settorialmente interessati.

3. L’Accordo di Pianificazione, che deve essere comunque compatibile
con la CRS regionale, consiste nell’adesione unanime espressa dalle
amministrazioni interessate, al Documento Preliminare, in sede di
conferenza di pianificazione.

4. Gli Enti intervenuti alla Conferenza, prima della loro adesione
all’Accordo, adottano lo strumento di pianificazione ed espletano le
procedure di partecipazione per osservazione di cui all’art. 9, nei
tempi ivi previsti.

5. Qualora gli Enti interessati confermino unanimemente l’Accordo, con
le integrazioni e modifiche derivanti dall’eventuale recepimento di
osservazioni di cui al precedente comma, si procede alla sua
definitiva approvazione in sede di Conferenza di Pianificazione, ed
alla ratifica dello stesso da parte dei Consigli degli Enti.








ARTICOLO 27

Conferenze di Localizzazione

1. Gli Enti titolari della pianificazione di cui agli artt. 5 e 6, 1°
comma, in relazione alla necessità di localizzare interventi pubblici
e/o di interesse pubblico, non previsti dalla propria Pianificazione
Strutturale vigente, convocano una Conferenza di Localizzazione
dell’intervento.

2. La Conferenza di Localizzazione deve valutare:
— l’interesse pubblico dell’intervento;
— l’urgenza della localizzazione e comunque l’impossibilità di
procedere per le vie ordinarie della pianificazione di cui al Titolo
III, Cap. 1, della presente legge;
— la compatibilità ai sensi della Carta Regionale dei Suoli dei
diversi siti proposti per la localizzazione;
— la coerenza della localizzazione rispetto alla Pianificazione
Strutturale vigente e, in sua assenza, a quella di livello superiore.
La compatibilità e la coerenza di cui ai precedenti punti vengono
verificate nei modi di cui agli artt. 29 e 30.

3. La Conferenza di Localizzazione viene convocata dal legale
rappresentante dell’Ente titolare della pianificazione nell’ambito
interessato dall’intervento, su proposta del responsabile del
procedimento del lavoro pubblico da realizzare, o su richiesta
dell’Ente proponente l’intervento.

4. Partecipano alla conferenza i rappresentanti legali (o loro
delegati) dei seguenti soggetti:
— proponente l’intervento, che deve fornire lo "studio di fattibilità"
e/o "progetto preliminare" dell’intervento di cui alla Legge n.109/94,
nonchè tutte le indicazioni necessarie alla valutazione di cui al
comma precedente.
— titolare della pianificazione nell’ambito interessato
dall’intervento;
— titolare della verifica di coerenza ai sensi del precedente 2°
comma;
— Enti interessati dagli effetti diretti e indiretti dell’intervento,
competenti ad esprimere su di esso pareri, nulla-osta, o assensi
comunque denominati.

5. La Conferenza di Localizzazione tiene luogo della Conferenza di
Servizi, di cui all’art. 7 della legge n.109/94.

6. Gli Enti di cui all’art. 5, sulla base degli esiti della
Conferenza, adottano la relativa variante allo strumento urbanistico
ed attivano le procedure di partecipazione per osservazione di cui
all’art. 9 - 2° comma, con tempi ridotti a giorni 20 per la
pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni.

7. La Conferenza di Localizzazione può essere convocata anche per la
determinazione della pubblica utilità ed urgenza, nonchè dei Regimi
Urbanistici specifici, di opere previste nella vigente Pianificazione
Strutturale; in tal caso, la Conferenza deve valutare esclusivamente
l’interesse pubblico dell’intervento.

8. Per la localizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico
in aree già assoggettate ai Regimi Urbanistici di cui all’art. 3, si
applicano le norme dell’art. 1 della legge n. 1/78, integrate, per
quanto attiene le procedure di formazione delle varianti urbanistiche,
dalle norme della presente legge.








ARTICOLO 28

Accordo di Localizzazione

1. I soggetti di cui al Titolo II, Capo 1, della presente legge, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 112/98 qualora intendano
procedere alla realizzazione di progetti di opere, ivi comprese quelle
di interesse statale di cui all’art. 81 del DPR 616/77 come modificato
dal DPR 383/94, che comportino modifiche specifiche e puntuali agli
strumenti istituzionali della pianificazione di cui al Titolo III,
Capo 1, convocano una conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90,
art. 14 ed art. 7 della L. 109/94, motivando e circostanziando le
ragioni di opportunità ed urgenza per il ricorso al procedimento
semplificato di cui al presente articolo.

2. La pronuncia in sede di conferenza di servizi degli Enti
istituzionali titolari degli strumenti di pianificazione da
modificare, deve essere preceduta da conforme deliberazione consiliare
di adozione sottoposta a procedura
di partecipazione per osservazione di cui all’art. 9, 2° comma, della
presente legge, con tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e
20 per la presentazione delle osservazioni.

3. Espletata tale procedura, la Conferenza di Servizi, previa verifica
di compatibilità di cui all’art. 30, assume le sue determinazioni in
seduta deliberante, da convocare comunque non oltre il termine di 90
gg. dalla data della prima seduta della conferenza stessa e definisce
i termini dell’Accordo di localizzazione in riferimento
all’adeguamento degli strumenti istituzionali di cui al Titolo III,
capo 1° ed alla dichiarazione di pubblica utilità anche ai sensi
dell’art. 17, comma 59 della L. 127/97.

4. Le determinazioni adottate dalla Conferenza di Servizi
costituiscono l’Accordo di Localizzazione; esse sostituiscono a tutti
gli effetti gli atti dei procedimenti ordinari; qualora esse
comportino sostanziali modifiche al progetto dell’intervento sul quale
si sono già pronunciati i Consigli degli Enti, ai sensi del comma 2
precedente, e non sia stato preventivamente acquisito l’assenso di
tutti, l’efficacia di dette determinazioni è subordinata alla ratifica
da parte di tali Organi, da adottarsi entro 30 gg.

5. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di
Servizi, attraverso la stipula dell’Accordo di Localizzazione, è data
notizia mediante avviso recante l’indicazione della sede di deposito
degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino
Ufficiale della Regione e da divulgarsi con manifesti e pubblicazione
sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

6. Nel caso i Soggetti di cui al 1° comma abbiano avviato la
definizione di un Accordo di Programma di cui alla legge n.142/90,
art. 27, e siano previsti interventi e/o programmi che comportino
variazioni alla strumentazione urbanistica vigente a livello comunale,
l’adesione del Sindaco all’Accordo è subordinata al preventivo
espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4 precedenti.




CAPO 3°
MODALITA' DI VALUTAZIONE



ARTICOLO 29

Verifica di coerenza

1. La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale
ed operativa dei diversi livelli.

2. La verifica di coerenza persegue:
a) Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico-
Ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni.
b) Obiettivi di efficienza e di funzionalità del sistema relazionale e
infrastrutturale.
c) Obiettivi di equilibrio e funzionalità del sistema dei servizi e
delle gerarchie urbane.
d) Obiettivi di coerenza con i programmi economici.

3. La verifica di coerenza accerta che le linee strategiche ed
operative di evoluzione dei sistemi naturalistico-ambientale,
insediativo e relazionale, definite dai nuovi assetti territoriali
previsti dalla pianificazione in oggetto sono coerenti con quelle
della pianificazione vigente ai diversi livelli.
4. Gli enti titolari di PT ed U preliminarmente alle adozioni di atti
di pianificazione strutturale di cui agli artt. 12, 13, 14, 16 della
presente legge, devono porre in essere una procedura di verifica di
coerenza del Piano agli strumenti di PT ed U di livello superiore, ove
esistenti; in loro assenza, si esprime la conferenza di pianificazione
appositamente convocata, ai sensi del 6° comma dell’art. 25.

5. Gli Enti di cui al precedente comma trasmettono il Piano all’Ente
di livello superiore, per l’emissione del parere, formalizzato con
deliberazione della Giunta, entro il termine perentorio di giorni 60
dal ricevimento degli atti.
Il termine può essere interrotto una sola volta per l’eventuale
acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. Trascorso
inutilmente detto termine, il "parere" si intende comunque reso in
senso positivo.

6. Per i PSC di cui all’art. 14 la successiva delibera d’adozione va
comunque trasmessa agli Enti sovraordinati, per conoscenza.

7. Per i Piani di Gestione Territoriale dei Parchi Regionali di cui
all’art. 19 della L.R. 28/94, la verifica di coerenza è operata dalla
Giunta Regionale contestualmente all’esame delle osservazioni di cui
all’art. 19, 6° comma, della predetta legge.








ARTICOLO 30

Verifica di compatibilità

1. La verifica di compatibilità si applica alla pianificazione
strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti
nella CRS.

2. La verifica di compatibilità persegue:
a) Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico-
Ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni.
b) Obiettivi di restauro e riqualificazione del Territorio e di
continuità delle reti vegetazionali.
c) Obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici.

3. Gli Enti titolari della pianificazione strutturale ed operativa di
cui agli art. 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge,
preliminarmente alla adozione degli stessi, devono porre in essere una
procedura di verifica di compatibilità del Piano in oggetto ai Regimi
di Intervento definiti nella CRS.

4. La verifica di compatibilità consiste nell’accertamento che le
linee strategiche ed operative di evoluzione dei Sistemi
Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, definiti dai
nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto,
siano compatibili con i livelli di trasformabilità di tali sistemi
individuati dalla CRS attraverso la perimetrazione dei Regimi
d’Intervento, e nei modi definiti dal Regolamento d’Attuazione della
presente legge.
5. La verifica di compatibilità è certificata dal responsabile tecnico
(dirigente) dell’Ente titolare dell’atto di pianificazione in oggetto,
sulla base dei criteri valutativi individuati nel Regolamento
d’Attuazione della presente legge, su conforme e preventiva
asseverazione del tecnico responsabile della redazione del Piano da
adottare.

6. L’Attestazione di verifica di cui al precedente comma, fa parte
integrante del Piano in oggetto.

7. La verifica di compatibilità sostituisce i pareri regionali di cui
alle leggi regionali n. 47/98 e n. 25/98 ed i pareri di competenza
regionale che derivano dalle leggi n.1497/39 e n. 64/74, ove
necessari; il Regolamento d’Attuazione definirà le modalità di
coordinamento tra gli Uffici Regionali competenti ed il Dirigente
titolato alla certificazione della verifica di compatibilità.








ARTICOLO 31

Il ciclo della valutazione

1. Al fine di rendere trasparenti ed oggettive le valutazioni di
coerenza e compatibilità dei Piani, di cui agli artt. 29 e 30
precedenti, il Regolamento d’Attuazione della presente legge definirà
i criteri ed i parametri da applicare alle previsioni dei Piani
stessi.

2. Detti parametri riguardano in particolare:
a) gli indicatori di qualità attinenti la tutela e conservazione del
Sistema Naturalistico-Ambientale;
b) gli indicatori di efficienza e di funzionalità spazio - temporali
dei sistemi infrastrutturali ed insediativo;
c) gli indicatori di efficienza ambientale per i Regimi di
Trasformazione e Nuovo Impianto.

3. Detti parametri troveranno riscontro nelle specifiche tecniche di
definizione del Sistema Informativo Territoriale di cui al successivo
art. 41.








ARTICOLO 32

Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU)

1. E’ istituito il Nucleo di Valutazione Urbanistica Regionale avente
il compito di:
a) monitorare le attività di valutazione di cui agli artt. 29 e 30;
b) esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito a:
— definizione del QSR;
— prescrizioni di carattere territoriale degli atti di pianificazione
settoriale regionale;
c) redigere annualmente, un "Rapporto sullo stato della pianificazione
del territorio regionale", da presentare in seduta pubblica plenaria,
convocata dal Presidente.
d) redigere dopo due anni di entrata in vigore della presente legge, e
con successiva cadenza almeno biennale, un rapporto sullo stato di
attuazione della stessa, sentiti i soggetti e gli Enti interessati;
l’Assessore competente relaziona al riguardo al Consiglio Regionale.

2. Il Regolamento di Attuazione della presente legge definirà le
modalità di espletamento dell’attività del N.V.U., con particolare
riferimento al monitoraggio continuo dell’attività di pianificazione.

3. Del Nucleo di Valutazione fanno parte:
— l’Assessore Regionale all’Assetto del Territorio, o suo delegato,
che lo presiede;
— 2 Dirigenti, o loro delegati, del Dipartimento Regionale all’Assetto
del Territorio, di cui uno in rappresentanza delle Autorità di Bacino,
nonché gli Assessori Provinciali all’Assetto del Territorio, o loro
delegati, ed un delegato dell’ANCI, ed, inoltre, i dirigenti o loro
delegati degli uffici provinciali all’Assetto del Territorio;
— n. 5 esperti, scelti dalla Giunta Regionale, con criteri di
interdisciplinarietà, di cui almeno due esperti in pianificazione
urbanistica e territoriale;
— n. 1 esperto in rappresentanza degli Enti Parco;
— n. 2 esperti designati dagli ordini professionali degli Architetti e
degli Ingegneri delle provincie di Potenza e Matera.

4. Il Nucleo di Valutazione Urbanistica è nominato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale all’inizio di ogni legislatura,
resta in carica per tutta la durata della legislatura stessa e
comunque fino alla nomina successiva.

5. Ai componenti del Nucleo di Valutazione, estranei
all’Amministrazione Regionale, spettano i gettoni e le indennità
determinate in base alla vigente legislazione regionale in materia e
le spese di funzionamento del Nucleo sono a carico della Regione.

6. Il NVU verrà istituito con atto della G.R. entro 3 mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.




CAPO 4°
MODALITA' DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA



ARTICOLO 33

Finalità e contenuti della perequazione

1. La perequazione urbanistica persegue l’equità distributiva dei
valori immobiliari prodotti dalla pianificazione e la ripartizione
equa tra proprietà private dei gravami derivanti dalla realizzazione
della parte pubblica della città (SRAU).

2. La pratica della perequazione urbanistica si basa su un accordo di
tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o
acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.

3. La valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo
come criterio l’indifferenza delle determinazioni del PO o del RU,
rispetto al valore dei suoli che dipende esclusivamente dallo stato di
fatto e di diritto in cui i suoli stessi si trovano al momento della
formazione del piano.

4. L’accordo fra e con i privati può essere determinato come esito di
asta pubblica fra operatori, basata su condizioni di sostanziale
equilibrio fra la domanda e l’offerta di suolo oggetto di
trasferimento di diritti edificatori.

5. Il progetto di piano relativo all’armatura urbana (SRAU) definito
nella Pianificazione Strutturale e in quella Operativa costituisce il
riferimento dimensionale della domanda di suolo.








ARTICOLO 34

Ambiti, Distretti Urbani e strumenti perequativi

1. La Pianificazione Strutturale, per il perseguimento delle finalità
di cui all’art. 33 definisce, negli Ambiti Urbani e Periurbani di cui
all’art. 2, 2° comma, lett. b) e secondo i criteri di cui al
Regolamento di attuazione.
— i perimetri dei Distretti Urbani di Trasformazione e/o Nuovo
Impianto tra i quali applicare modalità di trasferimento di diritti
edificatori.
— i perimetri di Distretti Urbani nei quali applicare modalità di
compensazione di diritti edificatori.

2. La Pianificazione Operativa, nel perseguimento delle dette
finalità, nei Distretti Urbani come sopra perimetrati, regola le
modalità di trasferimento e di compensazione dei diritti edificatori
in relazione ai Regimi Urbanistici di cui all’art. 3 ed alle politiche
impositive locali con particolare riferimento alla perimetrazione
delle microzone censuarie.

3. I Documenti Preliminari di cui all’art. 11 così come i Rapporti
urbanistici di cui all’art. 23 devono dare conto degli esiti delle
politiche perequative poste in essere dai piani.




CAPO 5°
MODALITA' DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA DEGLI
STRUMENTI



ARTICOLO 35

Modalità di adozione e approvazione della CRS

1. La Carta Regionale dei Suoli, è adottata dall’Ente Regione,
mediante delibera di G.R., sentita la Commissione Regionale BB.AA. ed
il NVU in seduta congiunta, e viene trasmessa alle Province, ai
Comuni, alle Comunità Montane e Consorzi di Comuni, ai Parchi
Nazionali e Regionali, alle Autorità di Bacino, affinché venga
espletata la procedura di "partecipazione per osservazione" di cui al
precedente art.9. Alla CRS adottata si applicano le misure di
salvaguardia di cui alla Legge n.1187/68.

2. Gli Enti di cui al comma precedente, entro 5 mesi dalla data di
ricezione della CRS, ne prendono atto e possono proporre la
specificazione dei contenuti, delle definizioni e dei perimetri della
CRS stessa attraverso analisi specifiche e/o a scale minori,
utilizzando i criteri definiti nel Regolamento di attuazione della
presente legge.

3. La Giunta Regionale, nei successivi 60 gg. dalla scadenza del
termine di cui al precedente comma, adotta una delibera di
controdeduzioni alle osservazioni e/o specificazioni pervenute, e
trasmette la CRS al Consiglio Regionale.

4. La CRS è approvata con Legge Regionale ed è pubblicata per estratto
sul BUR.

4. Le Province ed i Comuni, con delibera consiliare, adeguano i propri
strumenti urbanistici ai contenuti della CRS, entro 12 mesi dalla data
della sua approvazione.








ARTICOLO 36

Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U - del PS
e del RU

1. L’Ente Istituzionale territorialmente competente forma gli
Strumenti Istituzionali della PT e U di cui al Tit. III, Capo 1°,
artt. 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una
Conferenza di Pianificazione, per l’esame del Documento Preliminare di
cui all’art. 11.

2. L’Ente istituzionale, espletata la Conferenza di Pianificazione,
definisce il Piano e lo sottopone, preliminarmente all’adozione, alle
procedure di verifica di coerenza rispetto alla PS di livello
superiore, ove esistente, e di verifica di compatibilità alla CRS, di
cui agli art. 29, 30.

3. Espletate dette verifiche, l’Ente istituzionale, entro i successivi
30 giorni, adotta il Piano dando luogo alla procedura di
partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti
alla Conferenza di Pianificazione che, entro 30 giorni dal
ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio
parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo non
fosse stato recepito.

4. L’Ente istituzionale competente, espletate le procedure di
partecipazione, entro i successivi 30 giorni, approva il Piano,
mediante Delibera di Consiglio, nella quale vengono espressamente
motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle
procedure di partecipazione e di verifica di coerenze e di
compatibilità attivate.

5. Ciascuno strumento di PT e U deve comunque conformarsi alle
prescrizioni dello strumento sovraordinato.

6. Gli strumenti di cui al presente articolo potranno essere variati
esclusivamente attraverso l’approvazione di Accordi di Pianificazione
e/o Localizzazione di cui agli artt. 26, 28 della presente legge.

7. Le prescrizioni di carattere territoriale della pianificazione
settoriale, se non previste dai piani di cui al 1° comma o da essi
difformi, sono adottate contestualmente alla Variante a detto Piano e
diventano efficaci a seguito dell’approvazione della Variante stessa.

8. Nel caso della formazione del QSR, la Conferenza di Pianificazione
è convocata in prima istanza da ciascuna Provincia, per l’esame del
Documento Preliminare adottato dalla Giunta Regionale, ed in seduta
conclusiva, entro e non oltre 90 giorni dalla prima convocazione,
dalla Giunta Regionale; in quest’ultima seduta le Province espongono
le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle
formulate dagli Enti Locali partecipanti alle precedenti conferenze;
tali osservazioni sono sostitutive della procedura di partecipazione
per osservazione di cui al precedente 3° comma. Il QSR è approvato con
Delibera di Consiglio Regionale nella quale vengono espressamente
motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti della
Conferenza di Pianificazione espletata.








ARTICOLO 37

Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione
Operativa (PO)

1. L’Ente, ai fini della Formazione della PO, approva con Delibera di
Giunta una Relazione Urbanistica al Programma Triennale dei LL.PP. di
cui all’art. 14 della L. 109/94 avente i contenuti definiti nel
Regolamento d’Attuazione della presente legge, dandone notizia al
pubblico mediante manifesti ed avviso sul Foglio degli Annunzi Legali
e sul BUR o anche mediante altre forme di diffusione.

2. Nel termine perentorio di 60 giorni dall’approvazione della
Relazione, e secondo le modalità della partecipazione di bando di cui
al precedente art.9, gli operatori pubblici e privati che intendono
realizzare interventi previsti dal PSC nel periodo di validità del PO,
presentano al Comune le loro proposte.

3. Entro i tre mesi successivi dalla scadenza del termine per la
presentazione delle proposte, l’Ente adotta il PO.

4. Con la delibera di Consiglio di adozione, l’Ente dà atto delle
proposte pervenute, motivandone le conseguenti determinazioni, e dà
luogo alla procedura di partecipazione per osservazione prevista
all’art. 9 della presente legge.

5. Espletata quest’ultima procedura, il PO è approvato con Delibera di
Consiglio nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni
assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione
attivate.
Dell’avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante
pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia.

6. Il PO è trasmesso in copia alla Giunta Regionale ed alla Giunta
Provinciale.
Le variazioni ai PO, anche su proposta di operatori pubblici e
privati, seguono le stesse procedure di cui sopra.




TITOLO V
NORME GENERALI E TRANSITORIE



ARTICOLO 38

Disciplina delle aree prive di regime urbanistico

1. Si intendono aree prive di regime urbanistico quelle per le quali
non è vigente un PO o sia intervenuta la decadenza di cui ai
precedenti artt. 15, 9° comma, e 16, 4° comma.

2. Nelle aree prive di regime urbanistico, se esterne ai perimetri di
cui al precedente art. 16, 2° comma, lett. a, sono consentiti
esclusivamente gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico ai
sensi dell’art. 16, 2° comma, lett. e).

3. Nelle aree prive di regime urbanistico interne ai perimetri
suddetti, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di
cui all’art. 31, lett. a), b), c), d), della legge n. 457/78.








ARTICOLO 39

Misure di salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 1187/68, si
applicano:
a) per le previsioni immediatamente vincolanti della pianificazione
strutturale, di cui ai precedenti artt. 13, 5° comma e 14, 4° comma,
dalla data di stipula dell’accordo di pianificazione e/o
localizzazione relativo;
b) per le previsioni vincolanti dei Piani Operativi, del Regolamento
Urbanistico e dei Piani Attuativi, dalla data di adozione dei suddetti
strumenti.








ARTICOLO 40

Regolamenti Edilizi

1. I Regolamenti Edilizi di cui all’art. 33 della legge n.1150/42,
sono approvati dai Comuni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 142/90.

2. La Giunta Regionale predispone uno Schema - tipo di Regolamento
Edilizio per i Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.








ARTICOLO 41

Sistema Informativo Territoriale (SIT)

1. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) costituisce il
riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti
di pianificazione Territoriale e Urbanistica e di programmazione
economico-territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il
coordinamento integrato dei flussi informativi tra i soggetti titolari
della PT e U di cui al Titolo II, Capo 1°, al fine di costituire una
rete informativa unica, assicurare la circolarità delle informazioni,
evitando duplicazioni e sovrapposizioni di raccolta e di analisi delle
informazioni stesse.

2. L’accesso alle informazioni è consentito nei modi previsti.

3. La Regione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d’intesa con le Province ed i Comuni, promuove la
definizione del progetto di Sistema Informativo Territoriale.

4. La Regione provvede alla costituzione e disciplina del SIT entro un
anno dalla data di approvazione della presente legge.








ARTICOLO 42

Modalità di definizione della CRS in fase di prima applicazione della
presente legge

1. La Regione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce un protocollo d’intesa con le Province di
Potenza e Matera, per la redazione dalla CRS tenendo conto delle
analisi preliminari alla formazione del PTCP (ex art. 5 della L. 1150/
42) avviate ai sensi della L.R. 30/97 art. 17, e dei Piani Paesistici
Regionali approvati con L.R. 3/90.

2. Il protocollo di intesa definisce, altresì, le specifiche tecniche
ed informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi,
coerentemente agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, anche ai fini
della costituzione del SIT Regionale.

3. Entro i successivi 6 mesi, la Giunta Regionale adotta la CRS dando
avvio alla procedura di cui all’art. 35 della presente legge.








ARTICOLO 43

Modalità di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione
della presente legge

1. Entro 3 mesi dalla data di adozione della CRS da parte della Giunta
Regionale, la Regione e le Province danno avvio alle procedure di
formazione di QSR e PSP, nelle forme della stipula di un Accordo di
Pianificazione di cui al precedente art. 26 sulla base dei Documenti
Preliminari redatti da ciascun Amministrazione.

2. La stipula dell’Accordo di cui al 1° comma tiene luogo della
verifica di coerenza e della verifica di compatibilità di cui agli
artt. 29 e 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di
Pianificazione ai sensi del precedente art. 25 - 7° comma.

3. Le Province intervengono all’Accordo di pianificazione dopo aver
preventivamente consultato gli Enti locali interessati sulla base del
Documento Preliminare di cui al 1° comma.

4. Stipulato l’Accordo, la Regione e le Province danno corso
all’adozione ed approvazione, rispettivamente di QSR e PSP, nelle
forme previste dall’art. 36 della presente legge.








ARTICOLO 44

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima
applicazione della presente legge

1. I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del Regolamento
Urbanistico (RU) e, contestualmente, all’aggiornamento o approvazione
del Regolamento Edilizio, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nelle forme della stipula di un Accordo di
Pianificazione di cui al precedente art. 26.

2. Decorsi i termini di cui al 1° comma, e fino alla data di
approvazione del RU, fatte salve le concessioni edilizie ed i Piani
Attuativi in corso di validità, sono consentiti solo interventi di cui
al precedente art. 38.

3. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula
dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 43 precedente, e
comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio
alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un
accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.

4. Stipulato l’accordo i Comuni danno corso all’adozione del PSC,
nelle forme previste all’art. 36 della presente legge.

5. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure
di cui ai precedenti commi 3, 4.

6. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula
degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e
verifica di compatibilità di cui gli artt. 29, 30, previa convocazione
obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del
precedente art. 25, 7° comma.








ARTICOLO 45

Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati
antecedentemente alla presente legge

1. Gli strumenti urbanistici generali di cui agli artt. 7 e 34 della
L. 1150/42, vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, conservano validità fino all’approvazione del RU; a partire da
tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree
esterne al perimetro dei SU individuato dal RU, restano in vigore
quali previsioni strutturali e ricognitive, la cui attuazione è
subordinata alla definizione di Piani Operativi e/o Accordi di
Localizzazione.

2. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni
prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano
ad applicarsi le norme procedurali di approvazione e di salvaguardia
vigenti alla data suddetta, sino al recepimento obbligatorio, ai sensi
dell’art. 35, 2° comma, della CRS.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
i Comuni possono adottare strumenti urbanistici generali optando per
l’applicazione delle norme procedurali di approvazione e di
salvaguardia di cui alla Legge 1150/42.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino
all’approvazione del RU, i Comuni sono autorizzati ad adottare
varianti agli strumenti urbanistici generali esclusivamente facendo
ricorso alle procedure della conferenza di pianificazione e/o
localizzazione di cui agli artt. 25, 27 della presente legge,
applicando le procedure di cui al comma 6 del precedente art. 44,
fatto salvo quanto previsto al precedente 3° comma.








ARTICOLO 46

Interventi sostitutivi della Giunta Regionale

1. L’adeguamento e l’approvazione degli Strumenti Istituzionali della
PT e U entro i termini previsti dal precedente art.44, costituisce
priorità per l’allocazione di interventi e risorse di competenza
regionale.

2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art. 44 o degli
altri adempimenti cui gli Enti Territoriali sono tenuti ai sensi della
presente legge, la Giunta Regionale stabilisce un termine perentorio
di esecuzione, trascorso il quale esercita i poteri sostitutivi per il
compimento degli atti necessari.

3. Le spese relative sono a carico del bilancio dell’Ente
inadempiente.








ARTICOLO 47

Norme finanziarie per l’avvio dei procedimenti

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato
per l’esercizio in corso di lire 800.000.000, si provvede con la
disponibilità di cui al cap. 7470 "Fondo globale per provvedimenti in
corso".
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio, esercizio
finanziario 1999, è introdotta la seguente variazione in termini di
competenza e di cassa:

1) in diminuzione:

— Cap. 7470 - "Fondo globale per provvedimenti in corso" spesa in
conto capitale L.800.000.000;

2) in aumento:

— Cap. 4218 (di nuova istituzione) - "Fondo per l’attivazione delle
strutture operative istituzionali della pianificazione territoriale ed
urbanistica" L. 800.000.000.
Con atto deliberativo della Giunta Regionale, da assumere entro 60
giorni dalla data di approvazione della presente legge, saranno
definite modalità e criteri per la concessione di contributi destinati
all’attivazione delle strutture operative istituzionali anche
consortili e di valutazione, e per l’attivazione di corsi di
aggiornamento di funzionari e tecnici coinvolti nella applicazione
della presente legge.








ARTICOLO 48

Abrogazioni

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dai precedenti articoli,
le previsioni di precedenti Leggi Regionali, in contrasto con la
presente, sono abrogate.








ARTICOLO 49

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 agosto 1999.