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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 04-01-2002
REGIONE BASILICATA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 23 DELL'11.8.99 RECANTE NORME PER:
"TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 2
del 8 gennaio 2002
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche ed integrazioni
1. Alla legge regionale n. 23 dell’11.08.1999 sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’art. 15, comma 8 la parola “adozione” è sostituita con la
parola “approvazione”.
b) all’art. 16, comma 2 lettera e), dopo “art. 15” è aggiunta la
seguente frase: “compresi quelli relativi alle zone omogenee
“E” di cui al D.M. 1444/68”.
c) all’art. 17, comma 4, dopo le parole “leggi nazionali” sono
aggiunte le parole “e regionali”.
d) l’art. 23 comma 1, la parola “annualmente” è sostituita con le
parole “ogni due anni”.
e) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1, è così sostituito:
1. Gli Enti titolari della PT e U di cui agli artt. 5 e 6 I comma,
della presente legge, in vista della formazione,
dell’aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di
programmazione e/o pianificazione, convocano una conferenza
di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti
territorialmente e/o settorialmente interessati;
2) il comma 2, è soppresso;
3) al comma 4, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “e
successive modifiche”;
4) al comma 6 il primo capoverso è così modificato:
“La conferenza di pianificazione si conclude con la redazione di
un verbale che deve dare atto dell’espletamento delle verifiche
di compatibilità alla CRS e di coerenza alla pianificazione
strutturale sovraordinata, effettuate, nei modi di cui agli artt. 29 e
30.
f) All’art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 5, infine, è aggiunta la seguente frase: “e si
conclude con la sottoscrizione di un Verbale che deve dare atto
delle valutazioni di cui al precedente comma 2”;
2) al comma 6 dell’art. 27 le parole “giorni 20” relative alla
pubblicazione sono sostituite con le parole “giorni 10”.
g) All’art. 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4, dopo le parole “atti di pianificazione” è
soppressa la parola “strutturale”;
2) al comma 4 le parole “6° comma” sono sostituite con le
parole “5° comma”.
h) All’art. 32 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lett. c) la frase “da presentare in seduta
pubblica plenaria convocata dal Presidente” è sostituita dalla
frase “da inviare alla competente commissione consiliare
permanente”;
2) il comma 3, è sostituito dal seguente:
3. Del Nucleo di valutazione fanno parte:
a) l’Assessore Regionale competente o suo delegato, che lo
presiede;
b) un dirigente o suo delegato, del Dipartimento Ambiente e
Territorio;
c) l’Assessore Provinciale competente di ciascuna Provincia o
suo delegato;
d) un esperto nominato per ciascuna provincia, designato,
previa intesa, dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri;
e) un esperto in rappresentanza degli Enti Parco;
f) un Dirigente, o suo delegato, dell’Autorità di Bacino;
g) un dirigente, o suo delegato, degli uffici Ambiente e Territorio
della Provincia;
h) cinque esperti scelti dalla Giunta Regionale con il criterio di
interdisciplinarietà, di cui almeno due esperti in pianificazione
urbanistica e territoriale.
i) All’art. 36 il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. L’Ente Istituzionale territorialmente, competente forma gli
Strumenti Istituzionali della PT e U di cui al Tit. III, Capo I, artt.13,
14, della presente legge, mediante la convocazione di una
conferenza di pianificazione, per l’esame del Documento
Preliminare di cui all’art. 11 ove richiesto. L’Ente che convoca la
conferenza elabora il documento preliminare di piano e lo
trasmette 30 giorni prima della convocazione della conferenza
agli Enti da invitare.
l) L’art. 40 è sostituito dal seguente:
1. I Regolamenti Edilizi di cui all’art. 33 della Legge n. 1150/42
sono approvati dai Comuni ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.
267/2000; a tal fine la Giunta Regionale predispone uno
Schema—tipo di Regolamento Edilizio per i Comuni, entro e non
oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
m) All’art. 41 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3, è sostituito dal seguente:
3. La Regione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d’intesa con le Province, i Comuni e le
Comunità Montane, promuove la definizione del progetto di
Sistema Informativo Territoriale, specificando le tecniche
informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi
coerentemente agli artt. 2, 3, 4 della presente legge;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. La Regione provvede alla costituzione e disciplina del SIT
entro un anno dalla data di approvazione della CRS.
n) All’art. 42 comma 3 la frase “i successivi 6 mesi” è sostituita
con la data “31.10.2002”.
o) All’art. 43, comma 2, infine, le parole “7 comma” sono
sostituite con le parole “6° comma”.
p) All’art. 44 sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:
7. In via transitoria, nei RU approvati ai sensi del precedente 1°
comma, fino alla data di approvazione del PSC, (o scheda
strutturale comunale allegata al PSP), gli interventi consentiti in
“zona agricola” (zona “E” D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione
della loro funzionalità all’attività agricola, sono sottoposti
alle
seguenti limitazioni:
a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;
b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07
mc/mq.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del PSC, i
Comuni sono comunque obbligati ad adeguare dette norme
alle prescrizioni del PSC; trascorso tale termine, si applicano
le limitazioni di cui al precedente 2° comma.
q) All’art. 45, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4 le parole “ad adottare varianti” sono sostituite
con le parole “ad adottare ed approvare solo varianti puntuali e
limitate”;
2) dopo il 4 comma è aggiunto il seguente 5 comma:
5. In caso di adozione della variante in conformità ai risultati
positivi delle verifiche di compatibilità e coerenza, raggiunti in
sede di conferenza di pianificazione, e qualora a seguito
dell’eventuale recepimento delle osservazioni vengano
confermati i contenuti della variante adottata, i Comuni
procedono alla sua definitiva approvazione.
ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza e pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 4 gennaio 2002
BUBBICO