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Certificazione energetica
Emanate
le norme attuative relative alla Legge 192/2005
Meglio tardi che mai !!!
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.
Comunicato del Governo
"Queste disposizioni danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata."
Il vuoto
legislativo dura da alcuni anni l'iter era inziato nel 2005 in base alla
direttiva europea 2002/91/CE. Gli altri provvedimenti saranno andrenno all'esame
del eremo in Consiglio dei ministri quanto prima e così saranno definite
anche le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i
requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica
degli edifici. Così ha assicurato il Ministro Claudio Scajola.
Attenzione, quello approvato è solo uno dei tre decreti attuativi
che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare
l’attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006. Le norme attuative, infatti,
sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b)
e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs.
192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture),
in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs.
192/2005.
Il DPR
attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per assicurare
la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto interministeriale
definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli
edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.
Si ricorda che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative,
sono applicabili solo alle Regioni ancora sprovviste di proprie norme, per
effetto della clausola di scambio che prevede che le norme statali sono
sostituite dalle norme regionali, ove adottate. In questi anni. Le Regioni
stanno legiferando in materia di certificazione energetica e ci proponiamo
di introdurre in questa pagina una particolare griglia dove potrete trovare
i riferimenti a tutte queste specifiche normative. Lo faremo appena possbile.
Vi informiamo ancora, come abbiamo già fatto
in precedenza , che qualche mese fa l’art. 35 della legge 133/2008 ha cancellato
l’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita degli
immobili e al contratto di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo
6 del Dlgs 192/2005, con grande sollievo per tutti venditori e sopratitto
notari.
Regolamento per la definizione dei criteri generali, della metodologia di calcolo,dei requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; le disposizioni danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata.
Questo è il testo del verbale del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito del Governo Italiano