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EMANATO DECRETO "Bomba"
sulle Certificazioni di Conformità e non solo
dal Sole 24 ore
Abrogate e sostituite, con un semplice decreto ministeriale, tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Si va dalla legge 46/90 (di cui restano solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione (Dpr 447/91), fino a tutte le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia, il Dpr 380/01. Queste ultime, a dire il vero, sono norme fantasma, dal momento che, grazie a una serie di proroghe, non sono mai entrate in vigore. A lanciare questa "bomba" è il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo 2008, in forza dell'articolo 3 della legge 17/07.
Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione
di conformità degli impianti, rilasciati dall'installatore, di cui
«fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli
(uno per l'impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono
troppo differenti dall'unico vecchio.
Le vere novità sono due.
La prima è che il cittadino deve consegnare all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al momento dell'allacciamento (obbligo già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).
La seconda novità sta nel fatto che per i vecchi impianti, in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, anziché da un installatore la dichiarazione può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito.
Il progetto è necessario per tutti gli impianti,
esclusi ascensori e montacarichi (ma solo perché se ne occupano altre
norme apposite). Ne vengono varati due tipi: uno semplificato, che può
essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno
più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche.
Quello semplificato vede allegato un elaborato tecnico costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, eventualmente integrato dalla
necessaria documentazione tecnica con le varianti introdotte in corso d'opera.
Quello complesso è previsto per impianti di un certo rilievo. Per
esempio quelli elettrici di potenza oltre i 6 Kw, quelli di riscaldamento
con canne fumarie collettive ramificate (abbastanza comuni nei condomini),
quelli con caldaie centralizzate che superano i 50 Kw di potenza (condomini
medio-grandi), gli impianti antincendio che necessitano del Cpi (certificato
di prevenzione), come i garage oltre i 9 posti auto o i locali che ospitano
caldaie centralizzate a metano.
I progetti vanno depositati presso lo sportello unico per
l'edilizia del Comune (se non esiste, è probabile che lo sostituisca
l'Ufficio tecnico).
L'articolo 9 riprende il dettato dell'articolo 115 del Testo unico dell'edilizia:
per ottenere il certificato di agibilità di un immobile occorre sia
la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli
impianti installati.
Una novità è nel comma 3 dell'articolo 11: c'è un controllo
incrociato delle Camere di commercio, cui giungono copia dei certificati
di conformità, per vedere se l'impresa è iscritta ai registri.
Inoltre l'articolo 12 impone che nel cartello informativo da apporre all'inizio
dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio, l'impresa
installatrice riporti i propri dati identificativi e il nome dell'eventuale
progettista. Pare che il cartello non sia necessario quando si installa
semplicemente un impianto e non si ristruttura l'edificio (è il caso,
per esempio, della posa in opera di un'antenna Tv o satellitare).
Infine le sanzioni. Per uno svarione legislativo non sono abrogate quelle della legge 46/90 (raddoppiate dalla legge 17/07), ma se ne varano di nuove: da cento a mille euro per mancata dichiarazione di conformità, da mille a diecimila «con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità» per tutte le altre violazioni. Nulli i contratti stipulati da imprese non abilitate.
Il sito money.it.msn.com
riporta quanto segue
Dal prossimo 27 marzo arrivano nuove norme sulla sicurezza
degli impianti domestici, con multe fino a 10.000 euro per chi non si mette
in regola e multe salate per chi effettua lavori di ristrutturazione senza
presentare il certificato di conformità.
Le novità sulle attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici sono contenute nel decreto del ministero dello Sviluppo del
22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo
2008.
Le nuove regole sulla sicurezza si applicano a tutti gli impianti elettrici
e elettronici, compresi gli antifurto e qualunque tipo di sistema di automazione
domestica come i cancelli elettrici. Nella lista anche gli impianti radiotelevisivi.
Nuove norme anche per di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento
e refrigerazione; impianti idrici e sanitari; impianti per la distribuzione
e l'utilizzazione di gas, comprese le canne fumarie; ascensori, montacarichi,
scale mobili; impianti antincendio.
Le innovazioni più importanti sono due: il cittadino deve consegnare
all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione
di conformità dell'impianto al momento dell'allacciamento (obbligo
già attivo, ma solo per il metano); per i vecchi impianti, in cui
la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o
non sia più reperibile, la dichiarazione può essere compilata
a posteriori da un professionista iscritto all'albo. Il progetto redatto
dovrà contenere la tipologia, le caratteristiche dei materiali e
i componenti da utilizzare, le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Tale documento sostitutivo diviene indispensabile per avere l'agibilità
degli appartamenti. Quindi in caso di compravendita dell'immobile deve essere
allegato dal venditore al rogito.
La norma che interessa i contratti di trasferimento,
vale a dire compravendite, donazioni, permute, conferimenti eccetera, è
l'articolo 13 comma 2, nella quale è prescritto che l'atto: riporta
la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti
alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Il regolamento, tuttavia, precisa che gli impianti elettrici nelle unità
immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti
posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale.
Costeranno care le disattenzioni. Per le violazioni ai nuovi obblighi sulla
certificazione si applicano sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro
con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al
grado di pericolosità ed alle altre circostanze della violazione
stessa.
Testo integrale del Decreto
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Da una prima e sommaria lettura del Decrero si evince che quanto riportato nei vari articoli è di grande rilevanza tale da essere analizzato più profondamente in quanto le novità introdotte investono il campo dell'edilizia, sia in termini di applicabilità delle norme, sia sotto il profilo burocratico, ma non senza ovviamente trascurarne l'aggravio economico.
L'estenzione degli ambiti applicativi si farà senza dubbio sentire quanto prima sopratutto nelle cose più semplici che dovevano rimenere esentate e quindi ancora una volta il cittadino viene penalizzato e limitato nell'esercizio dei suoi più elementari diritti. Come rileva il Sole 24 ore, nel suo commento, è auspicabile che non si debba arrivare a dei paradossi e, aggiungu io, quello magari di dover apporre il cartello alla porta nel caso in cui si debba sostituire un WC. Scusate la mia ironia ma quando ci vuole, ci vuole ...
Sarà mio impegno fornire quanto prima commenti ed interpretazioni agli articoli del Decreto in oggetto che data la sua importanza, ne arriveranno a breve.
Geom.Cesare Gherardi
Un autorevole commento da parte del Notariato
Data la lunghezza del commento contenente importanti aspetti interpretativi delle nome, non lo alleghiamo in questa pagina ma rimandiamo la lettura in altra finestra
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