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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 16-04-2002
REGIONE CALABRIA
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della
Calabria.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 7
del 16 aprile 2002
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 3 del 23-04-2002
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto della legge
1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione
e sussidiarietà, e nel quadro dell’ordinamento della
Repubblica e dell’Unione Europea, disciplina la pianificazione,
la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché
l’esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad
esso attinenti.
2. La Regione Calabria, pertanto:
a) assicura un efficace ed efficiente sistema di
programmazione e pianificazione territoriale orientato allo
sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con
un’azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca
l’integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché
il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati
di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e
immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all’esercizio della
libertà dei membri della collettività calabrese;
b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali,
naturali, territoriali e storico-culturali; c) detta norme
sull’esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli
istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo
funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del
suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;
d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le Province, i
Comuni e le Comunità montane, e valorizza la concertazione tra
le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i
soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti
di pianificazione, o la cui attività pubblica o d’interesse pubblico
possa essere incidente sull’assetto del territorio;
e) garantisce la semplificazione dei procedimenti
amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi
decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla
formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello
sviluppo e sull’uso delle risorse ambientali.
3. Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione
territoriale ed urbanistica, contestualmente all’atto che dà avvio
ai procedimenti previsti dalla presente legge, nomina, ai sensi
dell’articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell’intero
procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività
relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque
la conoscenza tempestiva delle decisioni e l’accesso ai relativi
supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per
favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al
processo decisionale.
4. La Giunta regionale, al fine di garantire l’omogeneità della
documentazione nel territorio regionale, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto
individua gli elaborati ed ogni altra documentazione tecnica
facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.
ARTICOLO 2
Partecipazione
1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono
assicurate:
a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché
con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi
strategici e di sviluppo da perseguire;
b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli inte-ressi
coinvolti, anche diffusi;
c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti
alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i
soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio,
con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle
merci, all’energia, al turismo, al commercio e alle altre
attività produttive rilevanti.
2. Nell’ambito della formazione degli strumenti che incidono
direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere
garantita la partecipazione dei soggetti interessati al
procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti
comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il
tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti
interessati e l’indicazione delle motivazioni in merito
all’accoglimento o meno delle stesse.
3. Ogni Comune, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, individua un apposito luogo della casa
comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul
prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in
modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni
degli atti e provvedimenti adottati in merito all’attività edilizia
ed
urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette
comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per
accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti.
4. La mancata esposizione delle comunicazioni di cui al
comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro
accessibile al pubblico presso il responsabile del
procedimento, comporta l’inefficacia degli atti, che può essere
fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta
del registro è affidata al responsabile del procedimento anche
per le eventuali conseguenze della citata inefficacia.
ARTICOLO 3
Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica
1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul
principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie de-
terminazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate
sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei
caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle
risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura
archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della
pianificazione in atto, delle previsioni dell’andamento
demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della
trasformazione economico- sociale, e sono definite sia
attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti,
sia sulla base del principio generale della sostenibilità
ambientale dello sviluppo.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai
seguenti obbiettivi generali: a) promuovere un ordinato sviluppo
del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; b)
assicurare che i processi di trasformazione preservino da
alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del
territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i
connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;
c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli
insediamenti urbani;
d) ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi
naturali e ambientali;
e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il
miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali
e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di
riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad
eliminare le situazioni di svantaggio territoriale; f) prevedere
l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano
alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi
esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.
ARTICOLO 4
Sussidiarietà
1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al
governo del territorio non espressamente attribuite
dall’ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle
Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di
pianificazione che implicano scelte di interesse
sovracomunale.
ARTICOLO 5
I sistemi della Pianificazione Territoriale Urbanistica
1. I sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale
della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione
territoriale e urbanistica:
a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall’intero
territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle
reti dell’armatura urbana ma con gli stessi interagente nei
processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione
territoriale;
b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti urbani
periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali,
agricolo-produttivi e turistici;
c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità
stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle
comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di
scambio intermodale.
2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è
compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede
attraverso la redazione del Piano Territoriale di coordinamento
Regionale (Q.T.R.), individuando:
a) per il sistema naturalistico-ambientale:
- le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;
- i corridoi di conflittualità ambientale;
- i corridoi di continuità ambientale;
- gli areali di valore;
- gli areali di rischio;
- gli areali di conflittualità;
- gli areali di abbandono/degrado;
- gli areali di frattura della continuità morfologica-ambientale;
b) per il sistema insediativo:
- gli ambiti urbani suddivisi in:
- suoli urbanizzati;
- suoli non urbanizzati;
- suoli riservati all’armatura urbana;
- gli ambiti periurbani suddivisi in:
- suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;
- sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;
c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei
suoli riservati all’armatura urbana:
- il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali,
regionali, provinciali, comunali e/o vicinali;
- il sistema ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali,
regionali e/o in concessione;
- il sistema dei porti ed aeroporti, interporti/centri di
scambio intermodale;
- il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti,
metanodotti, oleodotti, acquedotti;
- il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai
nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.
3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati
anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale
con i territori delle Regioni limitrofe.
ARTICOLO 6
Modalità di intervento e di uso
1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini
della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e
previsioni di intervento e di uso del territorio.
2. Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche
così definite:
a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o
restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico
ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o
componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;
b) trasformazione: il cui fine è l’adeguamento dei sistemi
naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di
loro parti o componenti, mediante l’introduzione di nuove
soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro
connotati costitutivi e di uso;
c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o
di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali,
eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti,
previa verifica di compatibilità e di coerenza.
3. Le modalità d’uso si articolano nelle seguenti tipologie:
a) insediativa;
b) produttiva;
c) culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità;
d) infrastrutturale, materiale ed immateriale;
e) agricola-forestale;
f) uso misto.
ARTICOLO 7
Gli ambiti della Pianificazione Territoriale
1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:
a) il territorio regionale;
b) il territorio delle Province;
c) il territorio dei Comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;
d) gli ambiti territoriali e gli specchi d’acqua compresi nei
parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;
e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed
interregionali;
f) i territori dei consorzi di bonifica.
ARTICOLO 8
Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle
trasformazioni territoriali (S.I.T.O.)
1. E’ istituito presso l’Assessorato Urbanistica e Ambiente della
Regione il Sistema Informativo Territoriale e l’Osservatorio
delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.). In esso confluiscono
tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche
realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le
risorse a tale scopo destinate.
2. Il S.I.T.O. costituisce lo strumento conoscitivo di base per
la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio,
ivi compresa l’allocazione in quest’ultimo delle risorse, per la
verifica dei loro effetti.
3. Il S.I.T.O.:
a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e
delinea norme e criteri per la formazione della cartografia
tematica informatizzata;
b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e
delle trasformazioni del territorio regionale;
c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione
economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica
le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e
l’adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni
riguardanti i progetti d’intervento finanziati e/o cofinanziati
dall’Unione, dello Stato e delle altre regioni;
d) registra gli effetti indotti dall’applicazione delle normative e
dall’azione di trasformazione del territorio;
e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari
dell’informazione territoriale presenti nella regione nonché
elabora quelli contenuti nella banca dati sui centri storici
calabresi (O.Re.S.Te.); i flussi ed i dati suddetti vengono
costantemente implementati dalle informazioni trasmesse
dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di
potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di
costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente
articolo; a tal fine il S.I.T.O. si implementa di un sistema di
collegamento costante con gli sportelli unici per l’edilizia istituiti
presso le Province ed i Comuni ai sensi dell’art. 71;
f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione
dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure di allocazione
delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici, nonché
delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini
dell’attività normativa di indirizzo e di coordinamento della
Regione e degli enti locali;
g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze
rilevanti realizzate nell’Unione, nella Repubblica e nella
Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati
ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;
h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi
dell’Unione, della Repubblica e delle altre Regioni;
i) promuove servizi di informazione al cittadino.
4. Il S.I.T.O. realizza, altresì, annualmente:
a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure
di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di
controllo di queste sul piano territoriale con le connesse
rilevazioni cartografiche;
b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali
regionali e al relativo contesto geo-economico.
5. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore
all’Urbanistica e all’Ambiente, sentita la commissione
consiliare competente nonché la rappresentanza dell’U.P.I.,
dell’A.N.C.I. e dell’U.N.C.E.M., predispone ed approva nel
termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del S.I.T.O.,
comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie
del sistema stesso.
6. Il S.I.T.O. trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in
occasione della presentazione della proposta del bilancio
regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare
sul B.U.R., sullo stato di avanzamento del processo di
pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative
previsioni.
ARTICOLO 9
Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale
1. La delibera di cui al quinto comma del precedente arti- colo
8 istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della
Regione Calabria.
2. E’ compito del nucleo:
a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo art.
10;
b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla
definizione del Q.T.R. ed i suoi rapporti con il Sistema
Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere
territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale
regionale e loro traduzione in termini informatici; c) predisporre
un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio
regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio
parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con
propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva
approvazione;
d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture
del S.I.T.O. e agli sportelli unici per l’edilizia.
3. Del nucleo di valutazione fanno parte:
a) l’Assessore regionale all’Urbanistica e all’Ambiente che lo
presiede;
b) i Dirigenti dei servizi Urbanistica e Ambiente del Dipartimento
regionale relativo;
c) il segretario dell’Autorità di bacino;
d) gli Assessori Provinciali all’uopo delegati dalla Giunta
Provinciale;
e) un delegato dell’A.N.C.I., uno dell’U.N.C.E.M. e uno
dell’A.N.C.E.;
f) un delegato in rappresentanza dei parchi della Regione
Calabria;
g) un delegato designato di concerto dai Presidenti degli Ordini
provinciali degli architetti e dell’ordine provinciale degli
ingegneri;
h) un rappresentante designato da ognuna delle Università
Calabresi;
i) un rappresentante dell’Unione regionale delle bonifiche;
l) un rappresentante dell’Unione piccoli Comuni.
4. Da 3 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale,
con particolare competenza in materia di pianificazione
urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del
patrimonio storico architettonico e paesaggistico della
Calabria.
5. I componenti il Nucleo di Valutazione sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in
carica per l’intera durata della legislatura e comunque fino alla
designazione dei sostituti.
6. La legge regionale di bilancio approvata nell’anno di
costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei
relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso
della legislatura.
ARTICOLO 10
Valutazione di sostenibilità e di impatto ambientale
1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell’ambito
dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri
piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale
e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel
rispetto della normativa dell’Unione Europea e della
Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità.
2. La verifica di coerenza accerta che i sistemi
naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base
ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano
coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli,
e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed
operativa; vale a dire:
a) alla tutela e conservazione del sistema
naturalistico-ambientale;
b) all’equilibrio e funzionalità del sistema insediativo;
c) all’efficienza e funzionalità del sistema relazionale;
d) alla rispondenza con i programmi economici.
3. La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le
trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi
naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base
ai principi e alle procedure di cui alla presente legge. Essa
trova applicazione nelle modalità di intervento della
pianificazione strutturale ed operativa ed è rivolta:
a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto
alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee,
alla criticità idraulica del territorio ed all’approvvigionamento
idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di
dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione
ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all’uso
ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del
territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva
attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della
popolazione e delle diverse attività;
c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi
che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle
informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto
tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme
d’interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e
localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti
sull’ambiente.
4. Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla
adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a
procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali
atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e
con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di
sostenibilità.
5. Le procedure di verifica sono attuate attraverso la Conferenza
di pianificazione, convocata ai sensi dell’articolo 13.
6. Nelle ipotesi contemplate nella direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull’ambiente, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
numero 197 del 21 luglio 2001, si opera in conformità alle
disposizioni contenute nella direttiva stessa specie per quanto
attiene gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
7. In attuazione anticipata delle citate disposizioni comunitarie,
lo studio di impatto ambientale deve riguardare l’insieme degli
effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti
e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che i piani
anzidetti hanno sull’ambiente, inteso come sistema complesso
delle risorse naturali ed umane (uomo, fauna, flora, suolo e
sottosuolo, mare, acque superficiali e sotterranee, aria, clima,
paesaggio, ambiente urbano e rurale) e delle loro reciproche
interazioni. Nelle procedure di formazione e di approvazione
degli strumenti di pianificazione qualunque soggetto può
presentare, nei periodi di pubblicazione previsti, osservazioni e
proposte in ordine alla compatibilità ambientale e di esse deve
tenersi conto ai fini dell’approvazione dello strumento. In sede
di definitivo recepimento nell’ordinamento regionale della citata
direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi entro 12 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge saranno definite le norme
procedimentali di dettaglio e la relativa competenza. Fino a tale
data le determinazioni in merito alle richieste di valutazione di
impatto ambientale sono adottate dalla Giunta regionale su
proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente.
TITOLO II
Partecipazione e Concertazione
ARTICOLO 11
Partecipazione dei cittadini
1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti
di governo del territorio, prevedono quali loro componenti
essenziali:
a) la concertazione tra le amministrazioni procedenti e le
forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione
attraverso la costituzione di Organismi consultivi cui
partecipano le seguenti Associazioni regionali:
— un rappresentante dell’U.P.I.;
— un rappresentante dell’A.N.C.I.;
— un rappresentante dell’U.N.C.E.M.;
— un rappresentante dell’A.N.C.E.;
— un rappresentante per ciascuna delle Federazioni degli
Ordini professionali degli
architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli agronomi,
geologi ed ingegneri, nonché dei geometri;
— un rappresentante unitario delle organizzazioni
ambientaliste e protezioniste, un rappresentante delle
organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio;
— un rappresentante dell’Associazione Piccoli Comuni
(ANPC);
b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini
e delle associazioni costituite per la tutela d’interessi diffusi.
2. Gli Enti locali possono prevedere che, nei medesimi
procedimenti, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, siano previste ulteriori forme di pubblicità e di
consultazione oltre a quelle della presente legge.
3. Nell’ambito della formazione degli strumenti che
incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è
garantita la partecipazione dei soggetti interessati al
procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti
e
documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il
tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti
intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito
all’accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del
precedente articolo 1.
4. Nell’attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici
preordinati all’esproprio deve essere garantito il diritto al
contraddittorio degli interessati con l’amministrazione
procedente.
5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività relative
alla pubblicità, all’accesso agli atti e documenti ed alla
partecipazione al procedimento d’approvazione. Il responsabile
è individuato nell’atto d’avvio dei procedimenti di approvazione
dei piani.
ARTICOLO 12
Concertazione istituzionale
1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,
conformano la propria attività al metodo della concertazione con
gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 2. Sono
strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza di
pianificazione, la Conferenza di servizi e l’accordo di
programma.
ARTICOLO 13
Conferenze di pianificazione
1. La Regione, le Province ed i Comuni, in occasione della
formazione, dell’aggiornamento e della variazione dei piani di
propria competenza convocano apposite conferenze di
pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente
interessati ed invitandoli a valutare un documento
preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle
scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di
pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle
condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.
2. Il documento preliminare viene elaborato dall’Ente che indice
la Conferenza e, contestualmente alla convocazione della
Conferenza medesima, trasmesso a tutti i soggetti invitati.
3. Alla Conferenza partecipano gli enti territoriali e le
Amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione
del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di
assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare
altre Amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli
interessi coinvolti.
4. Nella Conferenza di pianificazione le forze economiche e
sociali, di cui al comma 1 lett. a) del precedente articolo
11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei
piani delineate dal documento preliminare.
5. Ogni amministrazione partecipa alla Conferenza con un
unico rappresentante, legittimato ai sensi di legge dai rispettivi
Organismi titolari dei poteri, che esprime definitivamente ed in
modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente.
6. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alla
Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e
valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale
che l’amministrazione procedente è tenuta a considerare nel
processo di pianificazione avviato.
7. La Conferenza deve concludersi nel termine di quaranta-
cinque giorni e l’amministrazione procedente deve assicurare
la pubblicità degli esiti della concertazione.
ARTICOLO 14
Conferenze di servizi
1. Il procedimento semplificato di cui all’articolo 14 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni è applicabile per l’approvazione di progetti di opere
e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e
provinciale, necessitano di pareri, nulla-osta, intese o assensi
comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate
ad esprimerli.
2. Qualora l’approvazione dei progetti da parte della Conferenza
di servizi comporti variante al PRG o si sostituisca agli
strumenti di attuazione di esso:
a) l’atto di impulso dell’autorità procedente deve essere
adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di
convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento
semplificato di cui al presente articolo;
b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza
anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c)
e d);
c) la relativa pronuncia dell’amministrazione comunale deve
essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio
comunale;
d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente
agli atti presentati nel corso della prima seduta della
Conferenza è depositata a cura del Comune interessato a
libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo
avviso affisso all’albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti
sull’intero territorio comunale ai fini dell’eventuale
presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di
chiunque vi abbia interesse;
e) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato
il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di
competenza per la loro sottoposizione alla decisione della
Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare
comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data
della prima seduta della stessa.
3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti
dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora
esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale
si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi del
comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il
suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da
parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
assunzione delle deliberazioni stesse.
4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza
di servizi è data notizia mediante avviso recante l’indicazione
della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da
pubblicarsi sul BUR e su almeno un quotidiano a diffusione
locale.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge n.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi
entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio.
7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al
precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state
conclude le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva
del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112, si procede secondo le disposizioni del
presente articolo.
ARTICOLO 15
Accordo di programma
1. Per l’attuazione dei piani territoriali di livello regionale,
interregionale, provinciale e comunale, nonché per l’attuazione
dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per
l’attuazione di tutte le altre forme di concertazione
economico-finanziaria, ivi compresi interventi ed opere
pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti
istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, i soggetti
interessati promuovono la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267. Per le conferenze di servizio convocate per
l’attuazione dell’accordo di cui al primo comma si applicano le
norme statali vigenti.
TITOLO III
Opere di interesse generale
ARTICOLO 16
Opere di interesse statale
1. La volontà di intesa, in ordine alla localizzazione delle opere
pubbliche statali e di interesse statale non conformi agli
strumenti urbanistici, è espressa dalla Giunta regionale previa
convocazione di una Conferenza dei servizi, alla quale
partecipano le Province, i Comuni e gli altri enti territorialmente
interessati.
2. Qualora l’opera statale incida su aree destinate dagli
strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento dello
standard dei 23-4-2002 servizi alla popolazione, il Comune, in
sede di Conferenza dei servizi, può chiedere
all’amministrazione statale procedente interventi compensativi,
al fine di recuperare le aree necessarie alla realizzazione di
detti servizi.
3. La procedura finalizzata all’intesa Stato-Regione non trova
applicazione in relazione ad opere prive di specifica incidenza
urbanistica, quali quelle rientranti nelle tipologie individuate
dall’articolo 3, lettera b) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
per la cui realizzazione è sufficiente l’invio al Comune, da parte
dell’amministrazione statale interessata, di una relazione
illustrante le caratteristiche dell’intervento, anche al fine di
consentire all’Amministrazione comunale, ove ritenga che il
pro- getto non sia riconducibile alle tipologie anzidette, di
sollecitare alla Regione l’attivazione delle procedure d’intesa.
4. Per la realizzazione di opere di competenza e di interesse
statale non occorre il rilascio del permesso di costruire.
TITOLO IV
Strumenti e contenuti della pianificazione
ARTICOLO 17
Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)
1. Il Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) è lo strumento di
indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la
Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della
programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi
generali della propria politica territoriale, definisce gli
orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali,
indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la
pianificazione degli enti locali.
2. Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha
valenza paesistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei
va- lori paesistici ed ambientali di cui all’articolo 149 e seguenti
del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.
3. Il Q.T.R. prevede:
a) la definizione del quadro generale della tutela
dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio
regionale, con l’individuazione delle azioni fondamentali per la
salvaguardia dell’ambiente;
b) le azioni e le norme d’uso finalizzate tanto alla difesa del
suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui
alla legge n. 183/89, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai
rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli
inquinamenti delle varie componenti ambientali;
c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale,
insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale,
individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed
il
loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;
d) le possibilità di trasformazione del territorio regionale de-
terminate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle
modalità d’intervento di cui al precedente articolo 6 nel
riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti
dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai
sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e della legge 6
dicembre 1991, n. 394; e) il termine entro il quale le Province
devono dotarsi od adeguare il Piano Territoriale di
Coordinamento di cui all’articolo 18;
f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti
urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei
Q.T.R.;
g) l’analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della
loro salvaguardia e valorizzazione.
4. Costituisce parte integrante del Q.T.R. la Carta Regionale dei
Suoli che, in attuazione dei principi identificati al precedente art.
5, definisce:
a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio
regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro
qualità, vulnerabilità e riproducibilità;
b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti
dalla
individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei
modelli di intervento, di cui al precedente art. 5, con la
conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici
derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e
valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;
c) le modalità d’uso e d’intervento dei suoli derivati dalla
normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e
per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione
Calabria.
5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione
regionale e lo schema base della Carta Regionale dei suoli. A
tal fine, tramite il suo Presidente, indice un’apposita
Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un
protocollo di intesa con le Province e con le altre
Amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e
documenti che entreranno a far parte delle linee guida
medesime, che dalla data della loro approvazione assumono
il valore e l’efficacia del Q.T.R. fino all’approvazione dello
stesso.
ARTICOLO 18
Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
è l’atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel
governo del territorio, un ruolo di coordinamento
programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della
Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai
valori paesistici ed ambientali, di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del
Q.T.R..
2. Il P.T.C.P. costituisce, dalla data della sua approvazione, in
materia di pianificazione paesaggistica, l’unico riferimento per
gli strumenti comunali di pianificazione e per l’attività
amministrativa attuativa.
3. Il P.T.C.P., in relazione alla totalità del territorio provinciale,
assume come riferimento le linee di azione della
programmazione regionale e le prescrizioni del Q.T.R.,
specificandone le analisi ed i contenuti.
4. Il P.T.C.P., ferme restando le competenze dei Comuni e degli
Enti parco:
a) definisce i principi sull’uso e la tutela delle risorse del
territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi
diversi ambiti;
b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale,
indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le
conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio
degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove
necessario e in applicazione delle prescrizioni della
programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio
degli interventi di competenza regionale;
d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a
speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le
popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di
ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
5. Il P.T.C.P. stabilisce inoltre criteri e parametri per le
valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità
di
utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.
6. Il P.T.C.P. contiene:
a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il
loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento
ai
sistemi ambientali locali, indicando, con particolare
riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d’uso,
anche ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 10;
b) il quadro conoscitivo dei rischi;
c) le prescrizioni sull’articolazione e le linee di evoluzione dei
sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle
dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse
sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in
riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro
trasformazione;
e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di
settore;
f) le opportune salvaguardie ai sensi dell’articolo 58.
7. Le prescrizioni dei P.T.C.P., di cui ai precedenti commi,
costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per
la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali, salvo quanto previsto dall’articolo 58.
8. Dall’entrata in vigore della presente legge la Provincia
approva il P.T.C.P. entro il termine di 24 mesi; decorso
infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina
di un Commissario ad acta.
9. La Provincia, con l’atto di approvazione del P.T.C.P. assegna
il termine non superiore a dodici mesi per l’adeguamento ad
esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso
infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di
Commissari ad acta.
ARTICOLO 19
Strumenti di Pianificazione Comunale
1. Gli strumenti di pianificazione comunale sono:
a) il Piano Strutturale (P.S.C.) ed il Regolamento Edilizio ed
Urbanistico (R.E.U.);
b) il Piano Operativo Temporale (P.O.T.);
c) i Piani Attuativi Unitari (P.A.U.);
d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all’articolo 32.
ARTICOLO 20
Piano strutturale comunale (P.S.C.)
1. Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) definisce le strategie
per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli
obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli
strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro
Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal Piano Territoriale di
Coordina- mento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.).
2. Il P.S.C. è promosso anche in assenza dei Piani
sovraordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al
precedente articolo 17 ed al documento preliminare di cui al
successivo articolo 26, comma 3. In esso viene stabilita
l’eventuale necessità di ricorso al Piano Operativo Temporale
e definite le relative procedure di formazione o approvazione,
nonché la durata.
3. Il P.S.C.:
a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizza- bile,
agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed
antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando
gli standards urbanistici di cui all’art. 53 della presente legge e,
fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale,
di cui al comma 3 dello stesso art. 53, assicurando la rigorosa
applicazione del DM 2/4/1968 n. 1444 con gli standards e le
zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non
modificabile;
b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni pianificabili;
c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in
funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche,
idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
d) disciplina l’uso del territorio anche in relazione alla
valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di
pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto
idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed
indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio
ambientale;
f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle
infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse
pubblico e generale di maggiore rilevanza;
g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al
mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
h) individua gli ambiti destinati all’insediamento di impianti
produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto
1999, n. 333 ed alla relativa disciplina di attuazione;
i) definisce per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione
edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti
quali-quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile
edificare anche in relazione all’accessibilità urbana, le aree
dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione
delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla
disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico;
j) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle
porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche
principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di de- grado
e
di abbandono valutando le possibilità di recupero,
riqualificazione e salvaguardia;
k) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed
ambientale ad integrazione del Piano di Ambito, se esistente,
oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed
approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;
l) qualifica il territorio agricolo e forestale secondo le specifiche
potenzialità di sviluppo;
m) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano
valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di
riqualificazione, gestione e manutenzione;
n) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
o) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini
del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;
p) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei
carburanti in conformità al piano regionale; q) individua, ai fini
della predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura
di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite
da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei
soccorritori e delle risorse.
4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al
comma 2, il P.S.C. deve essere integrato da:
a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia
tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di
pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di
esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all’albo
professionale così come previsto dalla legge 64/74;
b) studi e indagini a norma del D.M. dell’11/3/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 21
Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)
1. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico costituisce la sintesi
ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che
riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero
gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e
ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale,
in
relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie
preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di
telecomunicazione.
2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. ed in conformità con questo,
oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili
sul territorio, stabilisce:
a) le modalità d’intervento negli ambiti specializzati definiti dal
Piano;
b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli
impianti;
d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione
delle barriere architettoniche;
e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi
edilizi anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla
semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di
costruire di cui alla legge 21 novembre 2001, n. 443;
f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta
gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il
perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo
art. 54.
ARTICOLO 22
Norme particolari per il porto di Gioia Tauro
1. La Regione, in fase di redazione del Quadro Territoriale
Regionale (Q.T.R.) di cui all’articolo 17, individua nel porto di
Gioia Tauro, classificato di II categoria I classe, di rilevanza
internazionale, con funzione commerciale, industriale e
petroli- fera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da
diporto, ai sensi dell’articolo 11-bis della legge 27 febbraio
1998, n. 30, come modificato dall’articolo 10 della legge 30
novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi
e del trasporto intermodale.
2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il
Presidente della Giunta regionale promuove apposito accordo
di programma con le competenti Amministrazioni dello Stato e
gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione
dei programmi proposti dalla competente Autorità Portuale.
ARTICOLO 23
Piano Operativo Temporale (P.O.T.)
1. Il Piano Operativo Temporale (P.O.T.) è strumento facoltativo
del Piano Strutturale Comunale e lo attua individuando le
trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d’interesse
pubblico individuati tali dal Consiglio comunale da realizzare
nell’arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del
mandato dell’amministrazione adottante.
2. La durata di validità del P.O.T. può essere prorogata
non oltre
diciotto mesi dall’entrata in carica della nuova Giunta comunale
a seguito di nuove elezioni salvo diversa determinazione del
Consiglio comunale e comunque non oltre il termine di
cinque anni dalla sua approvazione.
3. Il P.O.T., per gli ambiti di nuova edificazione e di
riqualificazione urbanistica, in conformità al P.S.C. definisce:
a) la delimitazione degli ambiti d’intervento, gli indici edilizi, le
destinazioni d’uso ammissibili in conformità al Piano
Strutturale Comunale;
b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;
c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o
conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi
immobiliari interessati;
d) l’indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche
valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione
degli impatti e alla compensazione degli effetti;
e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni
infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o
generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché
l’individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione
paesaggistica.
4. Il P.O.T. deve essere coordinato con il bilancio pluriennale
comunale e, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 136/99, ha il
valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui
all’articolo 13 della Legge 10/77. Costituisce pertanto lo
strumento di indirizzo e coordinamento per il programma
triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti
comunali settoriali previsti da leggi nazionali e regionali.
5. Il P.O.T. articola e definisce la formazione dei programmi
attuativi dei nuovi insediamenti o di ristrutturazioni urbanistiche
rilevanti, alla cui localizzazione provvede in modo univoco;
tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni, dell’incipienza del
degrado ovvero di qualsiasi condizione che ne possa
determinare l’individuazione.
6. Le previsioni del P.O.T. decadono se, entro il termine di
validità, non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero
non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere
pubbliche o i Piani Attuativi Unitari. Per i Piani Attuativi di
iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine
di validità del piano, non siano state stipulate le relative
convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per
quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con
atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune.
ARTICOLO 24
Piani Attuativi Unitari
1. I Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) sono strumenti urbanistici di
dettaglio approvati dal Consiglio Comunale, in attuazione del
Piano Strutturale Comunale o del Piano Operativo Temporale,
ove esistente, ed hanno i contenuti e l’efficacia:
a) dei piani particolareggiati, di cui all’articolo 13 della legge 17
agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) dei piani di lottizzazione, di cui all’articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, di cui
alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e sue modificazioni ed
integrazioni;
d) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all’articolo 27
della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni
ed integrazioni;
e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui
all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) dei piani di spiaggia;
g) dei piani di protezione civile.
2. Ciascun P.A.U. può avere, in rapporto agli interventi previsti,
i
contenuti e l’efficacia dei piani di cui al primo comma. Il PAU, in
quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è
richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di
costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione
residenziale in comprensorio assoggettato per la prima
volta alla edificazione e del tutto carente di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorquando sia
espressamente richiesto dallo strumento urbanistico
generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della
legislazione previgente afferenti l’istituto della lottizzazione
convenzionata ove applicabili.
3. I P.A.U. definiscono di norma:
a) l’inquadramento nello strumento urbanistico generale
dell’area assoggettata a P.A.U.;
b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezza ture
di carattere speciale;
d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise
eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli
edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie
edilizie e le destinazioni d’uso;
e) l’eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione
ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a
ristrutturazione edilizia;
f) le aree per le attrezzature d’interesse pubblico ed i beni da
assoggettare a speciali vincoli e/o servitù;
g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana
nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i
principali dati plano-altimetrici;
h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e
telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da
realizzare;
i) l’individuazione delle unità minime d’intervento nonché
le
prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione
urbanistica;
j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni
speciali;
k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del
piano;
l) comparto edificatorio;
m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi,
qualora non previsti con altri atti.
TITOLO V
Procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di
indirizzo e di pianificazione territoriale
ARTICOLO 25
Formazione ed approvazione del Quadro Territoriale Regionale
(Q.T.R.)
1. Il procedimento per l’elaborazione e l’approvazione del Q.T.R.
e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali regionali con
valenza territoriale per i quali non sia prevista una specifica
disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai successivi
commi.
2. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, elabora, anche sulla base delle linee guida di
cui al precedente art. 17 ed avvalendosi del nucleo di
valutazione di cui all’art. 9, il documento preliminare del Q.T.R.
con il quale individua le strategie di sviluppo del sistema
socio-economico della regione trasmettendolo al Consiglio
regionale, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane,
alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle
aree naturali protette.
3. Le Province convocano, nei trenta giorni successivi alla
trasmissione del documento preliminare, una Conferenza di
pianificazione, ai sensi dell’articolo 13, chiamando a
parteciparvi i Comuni, le Comunità Montane, le autorità di
bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali
protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque
interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.
Entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza, le
Province rimettono alla Regione le osservazioni e le eventuali
proposte sul documento preliminare e riferiscono quelle
formulate dagli altri soggetti partecipanti.
4. La Giunta regionale, nei 90 giorni successivi, anche sulla
base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito alle
conferenze di pianificazione di cui al comma 3, elabora il Q.T.R.
e lo propone al Consiglio regionale per la relativa adozione
entro i successivi 60 giorni. Il Q.T.R. viene successivamente
trasmesso alle Province ed ai soggetti partecipanti alle
conferenze di pianificazione.
5. Il Q.T.R. viene depositato presso le sedi del Consiglio
regionale e degli Enti di cui al comma 3 per sessanta giorni
dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta
adozione. L’avviso deve contenere l’indicazione degli Enti
presso i quali il Q.T.R. è depositato e dei termini entro cui
se ne può prendere visione. Notizia dell’avvenuta adozione del
Q.T.R. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione
regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla
Giunta regionale.
6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5
possono formulare osservazioni e proposte:
a) gli Enti e gli Organismi pubblici;
b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela
di interessi diffusi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del Q.T.R.
adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni,
decide sulle osservazioni e sulle proposte ed approva il Q.T.R.,
che conterrà il termine entro il quale le Province ed i Comuni
saranno obbligati ad approvare o adeguare i loro piani.
8. Copia integrale del Q.T.R. approvato è depositata per la
libera consultazione presso il competente Assessorato
regionale ed è trasmessa agli Enti di cui al comma 3. L’avviso
dell’avvenuta approvazione è pubblicato sul B.U.R. e su almeno
un quotidiano a diffusione regionale.
9. Il Q.T.R. entra in vigore dalla data di pubblicazione dell’avviso
di approvazione sul B.U.R..
10. Il Q.T.R. può essere periodicamente aggiornato ed
adeguato anche in relazione a modifiche della normativa e/o
della programmazione comunitaria, statale o regionale ed è
comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in
ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale
verificazione è compiuta dal Consiglio regionale, su proposta
formulata dalla Giunta, anche in relazione all’evoluzione degli
obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata
pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5.
ARTICOLO 26
Formazione ed approvazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
1. Il P.T.C.P. ha valore di piano urbanistico territoriale ed in
relazione ai valori paesistici ed ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si raccorda ed
approfondisce i contenuti del Q.T.R..
2. Il procedimento per l’elaborazione e l’approvazione del
P.T.C.P. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali
provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia
prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il Consiglio Provinciale elabora il documento preliminare del
P.T.C.P., sulla base degli atti regionali di programmazione e
pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base
delle linee guida di cui al precedente art. 17.
4. Il Presidente della Provincia convoca la Conferenza di
pianificazione ai sensi dell’articolo 13 per l’esame congiunto
del documento preliminare, invitando la Regione, le Province
contermini, i Comuni, le Comunità montane, le autorità di
bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali
protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque
interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.
5. Entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza, gli
Enti e le associazioni intervenuti formulano le proprie
osservazioni e le eventuali proposte anche su supporto
magnetico sul documento preliminare.
6. Il Consiglio Provinciale, conclusa la Conferenza di cui al
precedente comma 4 ed anche sulla base delle osservazioni e
proposte ivi formulate, adotta il P.T.C.P. che, in copia, viene
trasmesso alla Regione, alle Province contermini, ai Comuni,
alle Comunità Montane, alle autorità di bacino ed agli Enti
di
gestioni dei parchi e delle aree naturali protette ed agli Enti e
soggetti intervenuti alla Conferenza di pianificazione.
7. Il P.T.C.P. adottato è depositato presso la sede del Consiglio
provinciale e degli Enti territoriali di cui al comma 4 per
sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso
dell’avvenuta adozione. L’avviso deve contenere l’indicazione
degli Enti territoriali presso i quali il P.T.C.P. è depositato e
dei
termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia
dell’avvenuta adozione del P.T.C.P. è data, altresì, sui quotidiani
a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta
opportuna dalla Giunta Provinciale.
8. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5
possono formulare osservazioni e proposte:
a) gli Enti e gli Organismi pubblici;
b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela
di interessi diffusi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del P.T.C.P.
adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
9. Il competente dipartimento regionale, entro il termine
perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del P.T.C.P., è
tenuto a dare riscontro rilevando gli eventuali profili di
incoerenza del P.T.C.P. medesimo con gli esiti della
Conferenza di pianificazione di cui al precedente comma 4 ed a
individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del
Q.T.R. e degli altri strumenti della pianificazione regionale,
ove esistenti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al
primo capoverso la giunta provinciale predispone il P.T.C.P.
nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la
prescritta approvazione.
10. Il Consiglio Provinciale, nei novanta giorni successivi al
ricevimento del riscontro da parte della Regione, si determina
in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il P.T.C.P.
alle eventuali prescrizioni da questa formulate. Nello stesso
termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte
formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La
mancata determinazione nel termine indicato da parte della
Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni
regionali ed ai contenuti delle osservazioni al P.T.C.P.,
comporta l’automatico accoglimento, intendendosi quale
silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle
tavole di piano e/o nell’apparato normativo.
11. Successivamente all’approvazione del P.T.C.P. da parte
del Consiglio provinciale, copia dello strumento è depositata
per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso
alle Amministrazioni di cui al comma 4. L’avviso dell’avvenuta
approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R..
Dell’approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani
a diffusione regionale.
12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione
dell’avviso della approvazione sul B.U.R..
13. Il P.T.C.P. è soggetto a verifica, con scadenza decennale, in
ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale
verifica è compiuta dal Consiglio provinciale, su proposta
formulata dalla Giunta. I parametri di verificazione devono
correlarsi ai contenuti della programmazione economica e
della pianificazione territoriale regionale, nonché
all’evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni della regione.
ARTICOLO 27
Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale
(P.S.C.)
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica
all’elaborazione ed all’approvazione congiunta del P.S.C. e del
R.E.U., nonché alle relative varianti.
2. Il Consiglio Comunale elabora il documento preliminare del
piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e
provinciali di programmazione e pianificazione in vigore. Il
sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi
dell’arti- colo 13 per l’esame congiunto del documento
preliminare invitando la Provincia; i Comuni contermini e quelli
eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3
dell’articolo 13; la Comunità Montana e gli Enti di gestione dei
parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati;
le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque
interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.
3. La Conferenza si conclude entro il termine di dieci giorni
dalla sua convocazione e, nei dieci giorni successivi, gli Enti ed
i soggetti intervenuti possono presentare proposte e
memorie scritte, anche su supporto magnetico, che il Comune
valuta in sede di adozione del P.S.C., ove risultino pertinenti
all’oggetto del procedimento. Degli esiti della Conferenza il
Comune redige apposito verbale.
4. Successivamente, il Consiglio comunale adotta il P.S.C. che,
in copia, viene trasmesso alla giunta provinciale ed agli Enti di
cui al comma 2. Il P.S.C. adottato viene depositato presso la
sede del consiglio comunale per sessanta giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta
adozione. L’avviso deve contenere l’indicazione della sede
presso la quale è depositato il P.S.C. e dei termini entro cui se
ne può prendere visione. Notizia dell’avvenuta adozione del
P.S.C. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione
regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla
giunta comunale.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al
precedente comma possono formulare osservazioni e
proposte:
a) gli Enti e Organismi pubblici o di interesse pubblico;
b) le forze economiche, sociali e professionali e quelle
costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del piano
adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
6. Il competente ufficio provinciale, entro il termine perentorio di
novanta giorni dal ricevimento del P.S.C. è tenuta a dare
riscontro formulando osservazioni ovvero individuando
eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi
del P.T.C.P. e degli altri strumenti della pianificazione
provinciale. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo
capoverso il Consiglio comunale predispone il P.S.C. nella sua
veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta
approvazione.
7. L’eventuale adeguamento del P.S.C. alle prescrizioni della
Provincia, ovvero l’accoglimento delle osservazioni, non
comporta una nuova pubblicazione del P.S.C. medesimo.
8. Successivamente all’approvazione del P.S.C. da parte del
consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato
viene trasmessa alla Provincia e depositata presso il Comune
per la libera consultazione. L’avviso dell’avvenuta approvazione
del piano viene pubblicato sul B.U.R.. Della stessa
approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul
B.U.R. dell’avviso dell’approvazione.
10. L’eventuale accertata inadeguatezza del P.S.C., qualora non
sia superabile attraverso l’adozione di variante, impone
l’avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo
piano.
ARTICOLO 28
Intervento sostitutivo provinciale
1. Sono obbligati a dotarsi di P.S.C. tutti i Comuni della
Regione.
2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla
presente legge, provvederà in via sostitutiva la Provincia
territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta
appositamente nominati per l’adozione.
3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente
procedimento:
a) constatata l’inottemperanza da parte di un Comune, la
Giunta Provinciale, delibererà di diffidare il Comune ad
adempiere nel termine di 60 giorni;
b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la
mancata giustificazione del ritardo, la Provincia nominerà i
commissari ad acta con l’incarico di adottare il piano
nell’ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo
elemento;
c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o
procedimentali non fossero completi, la Provincia darà
mandato ai commissari di procedere per quanto mancante
anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di
conferimento di incarico a quelli già nominati. La Provincia
assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per
l’espletamento dell’incarico che dovrà concludersi con
l’adozione dello strumento urbanistico;
d) per ogni intervento sostitutivo sarà nominato un collegio di
tre commissari.
ARTICOLO 29
Formazione ed approvazione del Piano Operativo Temporale
(P.O.T.)
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l’elaborazione e l’approvazione del P.O.T. e
delle sue modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all’elaborazione ed
all’approvazione del P.O.T. secondo quanto stabilito da
P.S.C., dal R.E.U. e nel rispetto delle norme della presente
legge.
3. Il P.O.T. è adottato dal Consiglio e successivamente
depositato presso la sede comunale per i sessanta giorni
successivi alla data di pubblicazione dell’atto di adozione sul
B.U.R.. L’avviso deve contenere l’indicazione della sede presso
la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può
prendere visione. Notizia dell’avvenuta adozione del P.O.T. è
data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale
ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta
comunale.
4. Osservazioni al P.O.T., entro i termini di deposito di cui al
comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti
dei quali le prescrizioni del piano sono destinate a produrre
effetti.
5. Successivamente all’adozione, il P.O.T. viene trasmesso alla
Provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di ricevimento, è tenuta a dare riscontro formulando
osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano
rispetto ai contenuti prescrittivi del P.T.C.P. e degli altri
strumenti della pianificazione provinciale. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta
comunale predispone il P.O.T. nella sua veste definitiva
rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.
6. La Giunta comunale, entro i sessanta giorni successivi
all’eventuale ricevimento del riscontro da parte della Provincia,
si determina in merito alle osservazioni formulate al P.O.T. e lo
invia al consiglio per l’approvazione.
7. L’adeguamento del P.O.T. alle prescrizioni della Provincia,
ovvero l’accoglimento delle osservazioni, non comporta una
nuova pubblicazione del piano.
8. Successivamente all’approvazione del P.O.T. da parte del
Consiglio comunale, una copia integrale del piano viene
tra- smessa alla Regione ed alla Provincia e depositata presso
il Comune per la libera consultazione. L’avviso dell’avvenuta
approvazione del piano viene pubblicato sul B.U.R.. Della
stessa approvazione è data altresì notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul
B.U.R. dell’avviso dell’approvazione.
ARTICOLO 30
Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari (P.A.U.)
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l’elaborazione e l’approvazione dei Piani
Attuativi Unitari (P.A.U.) e delle loro modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all’elaborazione ed
all’approvazione del P.A.U. in esecuzione di quanto stabilito
dal P.S.C., dal R.E.U.l. o nel caso, dal P.O.T. e nel rispetto
delle norme della presente legge.
3. Il P.A.U. è adottato dal Consiglio e successivamente
depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede
comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione
all’albo pretorio dell’avviso di adozione del piano. Entro lo
stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i
nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati
previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici.
A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una
Conferenza dei servizi ai sensi del precedente articolo 14.
4. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso
all’albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari
affissi sull’intero territorio comunale.
5. Osservazioni ai P.A.U., entro i termini di deposito di cui al
comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti
dei quali le prescrizioni dei medesimi P.A.U. sono destinate a
produrre effetti.
6. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il
Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni;
provvede, ove queste implichino modifiche, ad adeguare i
P.A.U. alle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui al
comma 3 e rimette gli atti al consiglio per la relativa
approvazione, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, inviandone una copia alla Provincia.
7. Nell’ipotesi che non vi siano variazioni, non è necessaria la
riapprovazione del P.A.U. da parte del Consiglio Comunale; lo
stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito di cui al
comma 3.
8. Non appena gli atti di approvazione dei P.A.U. divengono
esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a
ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui
al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
9. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere
approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., con le procedure
previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche
riguardino: a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque
non superiori al 20%;
b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno
complessivo della rete;
c) l’inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino
compatibili con le previsioni del P.S.C. o del P.O.T.;
d) miglioramenti all’articolazione degli spazi e delle
localizzazioni;
e) l’inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei
limiti di cui all’articolo 3 della legge 18/4/1962 n. 167.
10. Il presente procedimento si applica anche per le opere
aventi rilevanza pubblica ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327 e agli strumenti già adottati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
11. Il P.A.U. sostitutivo della lottizzazione di cui al
precedente articolo 24 conserva i contenuti ed il procedimento
di cui alla normativa statale.
ARTICOLO 31
Comparti edificatori
1. Il comparto edificatorio costituisce uno strumento di
attuazione e controllo urbanistico, nonché momento di
collaborazione della pubblica amministrazione e dei privati
per lo sviluppo urbanistico del territorio.
2. Anche per l’attuazione delle finalità di perequazione, il P.S.C.
e gli altri strumenti attuativi delle previsioni urbanistiche
generali individuano o formulano i criteri per l’individuazione nel
proprio ambito di comparti edificatori la cui proposizione,
predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari
singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi
compresi, a promotori cui i proprietari stessi possono conferire
mandato, del Comune in qualità di proponente o mandatario
esso stesso.
3. Gli strumenti sovraordinati che individuano i comparti
devono stabilire:
a) l’estensione territoriale e la volumetria complessiva
realizzabile;
b) le modalità d’intervento definendo il modello
geologico-tecnico del sottosuolo individuato mediante le
opportune indagini di cui all’art. 20, comma 4, lett. b);
c) le funzioni ammissibili;
d) le tipologie d’intervento;
e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e
la
localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al
Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree
verdi;
f) gli schemi di convenzione da sottoscriversi da parte dei
partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandatari ed
all’Amministrazione comunale, in forza dei quali vengano
stabiliti i criteri, le formule ed i valori per le operazioni di
conferimento dei beni, il loro concambio e/o le eventuali
permute tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla
realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla
ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese
generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici
e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le
agevolazioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 448.
4. In caso d’inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine
d’attuazione del programma pluriennale, l’Amministrazione
può procedere all’espropriazione delle aree costituenti il
comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza
assoluta del valore dell’intero comparto in base all’imponibile
catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione, al Comune, delle proposte di attuazione
dell’intero comparto e del relativo schema di convenzione.
Successiva- mente il Sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla
formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto
comparto sottoscrivendo la convenzione presentata.
6. Decorso inutilmente il termine assegnato, il consorzio
consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato
a
richiedere al Comune l’attribuzione della promozione della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a
carico del consorzio.
ARTICOLO 32
Strumenti di pianificazione negoziata
1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione
territoriale ed urbanistica:
a) i programmi integrati di intervento, di cui all’articolo 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;
b) i programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 11 del D.L.
5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n.
493;
c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2
della legge 17 febbraio 1992, n. 179; d) i programmi di
recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell’articolo 29,
legge 28 febbraio 1985, n. 47;
e) i comparti edificatori;
f) i programmi speciali d’area.
2. L’utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma
deve comunque essere ricondotta alle norme della
pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese
nella presente legge, alla disciplina statale vigente in
materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei
successivi articoli.
ARTICOLO 33
Programma integrato d’intervento (P.I.N.T.)
1. Il programma integrato d’intervento disciplina un sistema
complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando
strumenti operativi di programmazione economica e territoriale
e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di
dimensione e consistenza tali da incidere sulla
riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:
a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo
in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e
di infrastrutturazione generale; b) pluralità di operatori e di
corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.
2. L’ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del
degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree
verdi, della carenza e dell’obsolescenza delle urbanizzazioni e
dei servizi in genere, della carenza o del progressivo
abbandono dell’ambito stesso da parte delle attività produttive
urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio
sociale.
3. La formazione del programma avviene con particolare
riferimento a:
a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestione o di
degrado;
b) centri storici in fase di abbandono o comunque privi di
capacità di attrazione;
c) aree periferiche o semi-periferiche carenti sul piano
infrastrutturale e dei servizi e che presentino nel loro interno
aree o zone inedificate o degradate;
d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa e carente privi di
servizi e di infrastrutture dove sia assente una specifica identità
urbana;
e) aree con destinazione produttiva o terziaria non più
rispondenti alle esigenze sociali e del mercato, e di
conseguenza di- smesse o parzialmente inutilizzate o
degradate;
f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree
prospicienti corsi d’acqua parimenti degradate classificate a
verde pubblico dagli strumenti urbanistici.
4. Il programma può contenere una quota di funzioni
residenziali non inferiore al 35% in termini di superficie
complessiva degli immobili da realizzare o recuperare e non
può estendersi comunque alle aree definite come zone
omogenee E dal DM 1444 del 1968, a meno che tali ultime non
siano strettamente connesse, funzionali o di ricomposizione
del tessuto urbano da riqualificare.
5. Il P.I.N.T. deve essere accompagnato da uno studio di
inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti
l’entità dei costi di realizzazione confrontandola con la
disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.
6. La documentazione allegata alla proposta dei P.I.N.T.
contempla:
a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà
delimitato l’ambito di applicazione del P.I.N.T.;
b) l’estratto delle mappe catastali con l’individuazione degli
immobili interessati, distinti a seconda della proprietà;
c) i titoli atti a certificare la proprietà degli immobili da parte
dei
promotori e l’adesione degli altri proprietari coinvolti;
d) lo stato di fatto dell’edificazione e la planivolumetria degli
edifici (da mantenere, da trasformare, da demolire o da
ricostruire) nella scala 1/500;
e) il piano della viabilità ed il piano delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
f) una relazione tecnica illustrativa;
g) il programma di attuazione degli interventi;
h) la bozza di convenzione;
i) il piano delle tipologie d’intervento ed il piano dell’arredo
urbano;
j) la tavola di azionamento funzionale con la specificazione
dell’eventuale edilizia sociale;
k) la cartografia tematica che descrive le condizioni di rischio
geologico, idraulico e sismico e definisce una normativa d’uso
per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e di
nuova programmazione;
l) le norme specifiche di attuazione.
7. Il Consiglio comunale approva i singoli P.I.N.T. e la delibera
di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è
depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per
un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico
mediante avviso affisso all’albo pretorio del Comune e a mezzo
di manifesti murari affissi sull’intero territorio comunale.
8. Osservazioni ai P.I.N.T., entro i termini di deposito di cui
al comma 7 possono essere presentate dai soggetti nei
confronti dei quali dei P.I.N.T. sono destinati a produrre effetti
di- versi. 9. Successivamente alla scadenza dei termini di
deposito, la Giunta comunale decide sulle osservazioni ed
approva definitivamente i P.I.N.T.
10. Sono abilitati a proporre i P.I.N.T. sia soggetti pubblici che
privati che dispongano del diritto di proprietà delle aree o degli
immobili ovvero di un titolo che ne accerti la disponibilità e che
qualifichi la posizione del soggetto stesso allo specifico fine del
permesso di costruire.
ARTICOLO 34
Programma di recupero urbano (P.R.U.)
1. Il programma di recupero urbano è finalizzato
prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un
insieme coordinato d’interventi:
a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed
ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del
contesto urbano;
c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici
pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione.
2. La realizzazione dei P.R.U. prevede il coinvolgimento dei
privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi,
compensativi o premiali, all’interno delle aree oggetto di
programma.
3. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel P.R.U.
sono:
a) il recupero degli edifici pubblici nell’ambito degli insedia-
menti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi
edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione;
b) il completamento degli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione
abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno,
accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti
nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
c) l’integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non
abitativa da realizzare su aree contigue o prossime,
accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti
nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi
edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli
abitativi siano utilizzati quali "case parcheggio" nell’intesa
che a
fine locazione essi tornino nella piena disponibilità
dell’operatore.
4. Nel caso il P.R.U. costituisca variante agli strumenti
urbanistici sovraordinati si applicano le procedure della
variante urbanistica.
5. Sono privilegiati, a tutti i livelli istituzionali, i P.R.U. che
destinano ai lavoratori dipendenti una congrua parte degli
alloggi in locazione e che tengono in particolare riguardo le
categorie sociali deboli.
6. Il progetto di P.R.U. è composto da:
a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà
delimitato l’ambito di applicazione del P.R.U.;
b) una relazione geologico-tecnica che delinei le modalità di
intervento in funzione delle condizioni di rischio del comparto
definita mediante le opportune indagini di cui all’art. 20, comma
4, lett. b); c) la tavola delle destinazioni d’uso presenti
nell’ambito d’intervento;
d) la tavola o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e
degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d’intervento;
e) l’elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.U.;
f) le tavole di progetto del P.R.U. che evidenzino le tipologie
d’intervento, edilizie, urbanizzative ed ambientali;
g) l’eventuale tavola di variante dello strumento operativo
sovraordinato;
h) la planivolumetria degli interventi edilizi;
i) i progetti di massima delle singole opere;
j) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
k) una relazione tecnica illustrativa che, fra l’altro, contenga la
stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.U. e,
qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le
modalità dell’alloggiamento temporaneo e della sistemazione
definitiva;
l) una relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di
finanziamento, sulla convenienza dell’intervento e sui benefici
finali che esso produrrà;
m) il programma di attuazione degli interventi;
n) atto o atti d’obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
o) il piano delle tipologie d’intervento ed il piano dell’arredo
urbano;
p) le norme specifiche di attuazione.
7. Il Consiglio comunale approva i P.R.U. e la delibera di
approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è
depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali
per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al
pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio del Comune e
a mezzo di manifesti murari affissi sull’intero territorio
comunale.
8. Osservazioni ai P.R.U., entro i termini di deposito di cui al
comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti
dei quali i contenuti dei P.R.U. sono destinati a produrre effetti
diretti.
9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il
Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva
definitivamente i P.R.U..
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova
applicazione quanto disposto dall’articolo 11 del D.L. 5 ottobre
1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 443.
11. I P.R.U. approvati prima dell’entrata in vigore della presente
legge continuano ad essere regolati dalla disciplina statale
previgente.
TITOLO VI
Tutela e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico
ARTICOLO 35
Programmi di riqualificazione urbana (RIURB)
1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono
finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città
appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti
pubblici e dell’eventuale concorso di risorse finanziarie private.
Comporta un insieme coordinato d’interventi che mirano a
riqualificare aree degradate o dimesse risanandone l’edificato
e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi
servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie
di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse
collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio
in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche
appositamente individuate in una relazione a cura del
proponente che entra a fare parte del programma stesso.
2. Considerato che le aree da assoggettare a RIURB debbono
essere strategicamente importanti per l’assetto urbano
complessivo, presupposto necessario perché si possa
procedere alla proposta di RIURB è l’adozione da parte del
consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi
con il quale si possono anche impegnare quote del bilancio
alla realizzazione degli stessi RIURB.
3. La proposta di RIURB è di esclusiva competenza delle
Amministrazioni comunali che possono, nel processo di
formazione, approvazione e realizzazione, coinvolgere gli Enti
pubblici interessati alle iniziative ovvero privati singoli, associati
o riuniti in consorzio.
4. La formazione ed attuazione dei RIURB è affidata alla
sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la
Provincia, l’Amministrazione proponente e gli altri Enti e/o
soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell’Accordo di
Programma comporta le determinazioni degli effetti di cui al
precedente articolo 15, nonché consente di ritenere
automaticamente approvate anche le varianti agli strumenti
urbanistici comunali che la realizzazione dei programmi
eventualmente comportano.
5. Il RIURB deve:
a) specificare le condizioni generali di accessibilità
(connessione dell’ambito di intervento al sistema principale
della mobilità ed ai principali collegamenti esterni) e di
disimpegno interno (connessioni interne primarie);
b) evidenziare le aree e le attrezzature pubbliche o di uso
pubblico e le grandi aree verdi destinati a parco urbano;
c) localizzare le funzioni strategiche non residenziali;
d) individuare il patrimonio edilizio pubblico da recuperare con
interventi coordinati;
e) identificare gli edifici di proprietà comunale o pubblica
funzionalmente collegabili al RIURB in quanto utili a facilitare la
riqualificazione (fornendo gli alloggi di parcheggio);
f) delimitare le aree comunali e private destinabili ad edilizia
residenziale pubblica e privata; g) evidenziare le aree ed i
fabbricati recuperabili attraverso idonei piani attuativi, come i
P.I.N.T. ed i P.R.U.;
h) delimitare le singole sottounità d’intervento coordinato,
specificando di ciascuna il peso insediativo esistente e
quello previsto; il fabbisogno di aree di standard ed il
missaggio funzionale (residenziale, non residenziale,
produttivo) imposto (cioè non derogabile) oppure suggerito (e
perciò modificabile nel caso di allocazione di funzioni
strategiche o pregiate o di attuazione di importanti opere
infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico), l’articolazione
dell’edificabilità residenziale tra le varie forme di utilizzo (libera,
convenzionata, agevolata, sovvenzionata), anch’essa
negoziabile nei casi di cui al punto precedente.
6. Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma, il Comune provvede al deposito del RIURB per la
pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di
trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso
affisso all’albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti
murari affissi sull’intero territorio comunale.
7. Osservazioni ai RIURB, entro i termini di deposito di cui al
comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti
dei quali i contenuti dei RIURB sono destinati a produrre effetti
diretti.
8. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il
Consiglio Comunale decide sulle osservazioni ed approva
definitivamente i RIURB.
9. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali, in
occasione della formazione del bilancio di previsione annuale,
individua le quote di finanziamento da destinare ai soggetti
pubblici ed alle istituzioni pubbliche per i RIURB, i criteri per
l’ammissibilità delle domande di finanziamento dei pro-
grammi e quelli per la selezione delle proposte, fermo restando
che le priorità nell’attribuzione delle risorse vanno agli
interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistenti
in ambiti urbani degradati, anche attraverso la loro
riconversione ai fini della realizzazione di interventi di edilizia
residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e, se necessario, di infrastrutturazione
generale.
ARTICOLO 36
Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.)
1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi
(P.R.A.) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di
parti della città, attraverso interventi di riqualificazione
urbanistica, architettonica ed ambientale, realizzati senza
aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da
destinare a servizi caratterizzati da opere di:
a) realizzazione, ammodernamento e manutenzione delle
urbanizzazioni primarie e secondarie; b) miglioramento del
contesto ambientale;
c) recupero degli edifici con opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
d) risanamento conservativo e ristrutturazione.
2. I programmi devono tenere conto dei seguenti principi
fondamentali:
a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e
secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) garantire un razionale inserimento territoriale ed urbano
dell’insediamento.
3. Le aree da assoggettare ai P.R.A. sono identificate
dall’Amministrazione comunale in sede di redazione del P.S.C.,
o di altri strumenti attuativi, in considerazione della
presenza, negli ambiti da delimitare, di edifici condonati ovvero
in attesa di perfezionamento del condono presentato ai sensi
delle leggi statali vigenti.
4. Nel delimitare le aree di cui al comma 2 le Amministrazioni
prendono in considerazione zone della città in cui la presenza
di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato
degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti
dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.
5. L’attuazione dei programmi può essere affidata in
concessione a imprese, o ad Associazioni di imprese, o a loro
consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari
per il programma proposto, ai sensi della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Il
permesso di costruire fa riferimento all’apposita convenzione
nella quale sono precisati, tra l’altro, i contenuti economici e
finanziari degli interventi di recupero urbanistico. Eventuali
accordi preliminari o proposte di soggetti privati finalizzati
all’attuazione del programma devono essere parte integrante
della documentazione del programma stesso.
6. I nuclei di edificazione abusiva ai fini del loro recupero
vengono delimitati e definiti, per quanto riguarda densità ed
indici territoriali, nel P.S.C. di cui all’articolo 20.
7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo
paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro
regime vincolistico, preventivamente all’approvazione il
Comune acquisisce il parere dell’autorità competente alla
tutela del vincolo.
8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi la
convenzione di cui al comma 4 prevede l’utilizzo anche di
risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri
concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi
in sanatoria relativi agli edifici compresi nell’ambito
territoriale del programma. Lo stesso deve essere
accompagnato da un’accurata relazione
finanziaria con individuazione delle risorse pubbliche e
private necessarie all’attuazione degli interventi di recupero
dell’insediamento.
9. Le tipologie d’intervento edilizio ammesse nei P.R.A. sono:
a) il recupero o la riqualificazione di edifici da destinare a servizi
nell’ambito delle aree delimitate; b) il completamento delle
zone comprese nelle aree delimitate, accompagnati dal
recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal
potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
10. La formazione ed attuazione del P.R.A. è affidata alla
sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la
Regione, l’Amministrazione comunale e gli altri Enti e/o
soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell’Accordo di
Programma comporta gli effetti di cui al precedente articolo 15.
11. Il progetto di P.R.A. è composto da:
a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà
delimitato l’ambito di applicazione del P.R.A.;
b) la tavola delle destinazioni d’uso presenti nell’ambito
d’intervento;
c) la tavola e/o la relazione descrittiva dello stato degli immobili
e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d’intervento;
d) l’elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.A.;
e) le tavole di progetto del P.R.A. che evidenzino le tipologie
d’intervento edilizie, urbanizzative ed ambientali;
f) l’eventuale tavola di variante dello strumento urbanistico
sovraordinato;
g) la planivolumetria degli interventi edilizi;
h) i progetti di massima delle singole opere;
i) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
j) la relazione tecnica illustrativa che, fra l’altro, contenga la
stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.A. e,
qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità
dell’alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
k) una relazione geologico-tecnica per la valutazione del livello
di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle
opere, definita mediante le opportune indagini di cui all’art. 20,
comma 4, lett. b);
l) la relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di
finanziamento, sulla convenienza dell’intervento e sui benefici
finali che esso produrrà;
m) il programma di attuazione degli interventi;
n) l’atto o gli atti d’obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
o) il piano delle tipologie d’intervento ed il piano dell’arredo
urbano;
p) le norme specifiche di attuazione.
12. Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma, il Comune provvede al deposito del P.R.A. per la
pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di
trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante
avviso affisso all’albo pretorio del Comune ed a mezzo di
manifesti murari affissi sull’intero territorio comunale.
13. Osservazione al P.R.A., entro i termini di deposito di cui al
comma 11, possono essere presentate dai soggetti nei
con- fronti dei quali i contenuti del P.R.A. sono destinati a
produrre effetti diretti.
14. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il
Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva
definitivamente il P.R.A..
15. La Giunta regionale, in occasione della formazione del
bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanzia-
mento da destinare ai P.R.A., i criteri per l’ammissibilità delle
domande di finanziamento dei programmi e quelli per la
selezione delle proposte.
16. Non possono comunque entrare a far parte del P.R.A. edifici
od opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non
siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria da parte del
Sindaco, ai sensi della disciplina statale vigente.
17. I suoli che sono di fatto utilizzati come strade di
penetrazione del comparto edilizio condonato, per effetto della
presente legge sono acquisiti al patrimonio comunale senza
corrispettivo finanziario e come tali sono trascritti nel registro
del patrimonio indisponibile, in quanto opere di urbanizzazione.
ARTICOLO 37
Interventi di bonifica urbanistica-edilizia
1. I Comuni, singoli e associati, predispongono piano di
rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già
oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità,
materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di
opere di urbanizzazione o di smaltimento e/o trattamento delle
acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di
interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e
bonifica dei siti territoriali interessati.
2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, su parere della Commissione
consiliare competente, predispone le linee guida ed il
regolamento attuativo dei "piani di rottamazione".
ARTICOLO 38
Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici
1. La legge di bilancio annuale, a partire da quella approvata
dopo l’entrata in vigore della presente legge, prevede la
costituzione di un fondo finalizzato alla copertura, anche
parziale, degli interessi conseguenti l’accensione dei mutui od
altre forme di finanziamento diretto ad interventi di
risanamento e recupero dei centri storici calabresi.
2. L’allocazione delle risorse a favore dei Comuni richiedenti o
loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma
che coinvolge i Comuni, singoli o consorziati, la Regione e le
istituzioni bancarie e finanziarie interessate.
3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica,
sentita la Commissione consiliare competente, emana
apposito regolamento attuativo.
ARTICOLO 39
Finalità dei programmi d’area
1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l’integrazione fra
gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l’impegno
integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione
di programmi d’area.
2. I programmi d’area costituiscono una ulteriore modalità di
programmazione intercomunale negoziata, coerente con le
previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di
programmazione economico-territoriale.
3. I programmi d’area sono promossi dalla Giunta regionale
soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell’ambito
territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino
alla predisposizione e realizzazione.
4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si
svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali
e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le
condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli
strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.
ARTICOLO 40
Programmi d’area
1. Il programma d’area rappresenta un complesso di interventi
finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da
peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali,
nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari
rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui
realizzazione sia necessaria l’azione coordinata ed integrata di
più soggetti pubblici o privati.
2. Le aree oggetto del programma d’area ricomprendono il
territorio di uno o più Comuni della Regione, anche
appartenenti a province diverse.
3. Il programma d’area è finanziato con risorse proprie dei
soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e
comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal
programma d’area sono stabiliti nella misura massima
consentita dalla Unione Europea per l’ambito territoriale
considerato, anche in deroga alle norme regionali vigenti.
ARTICOLO 41
Modalità di predisposizione
1. Al fine della individuazione dei programmi d’area, la
Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle
parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare
competente, provvede alla prima definizione del territorio
interessato e degli obiettivi generati del programma, anche
sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie locali per
il
cofinanziamento.
2. Con lo stesso atto di cui al precedente comma, la Giunta
regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di
lavoro, cui partecipano i soggetti interessati, con il compito di
elaborare la proposta di programma d’area.
ARTICOLO 42
Procedimento di approvazione
1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato
convoca una Conferenza preliminare, per accertare il consenso
dei soggetti pubblici e privati interessati sulle proposte di
programma d’area.
2. Qualora il programma d’area comporti la variazione di uno o
più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica quanto
previsto dalla presente legge.
3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l’approvazione
dell’accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.
4. Ove l’adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni
contenute nell’accordo, il consenso è espresso dalla
Conferenza di programma.
ARTICOLO 43
Contenuti dell’accordo
1. L’accordo configura le azioni di competenza dei soggetti
partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed
integrato, agli interventi oggetto del programma d’area. Con
l’accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì ad
impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le
iniziative necessarie per l’acquisizione di eventuali contributi
nazionali e comunitari.
2. L’accordo deve:
a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi,
nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire
con la realizzazione del programma d’area;
b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto
partecipante;
c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la
realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi
oneri fra i soggetti partecipanti;
e) prevedere gli effetti derivanti dall’inadempimento degli
obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l’eventuale
attivazione di interventi sostitutivi;
f) individuare i contenuti non ritenuti sostanziali dalle parti che
possono essere modificate con il consenso unanime
espresso dalla Conferenza di programma;
g) individuare e designare l’Autorità di programma;
h) individuare le varie fasi temporali del programma;
i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti
partecipanti, stabilendone le condizioni.
ARTICOLO 44
Soggetti attuatori
1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione
ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d’area
in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall’approvazione dell’accordo, ciascuno
dei soggetti partecipanti individua il responsabile del
programma di propria competenza, che svolge i seguenti
compiti:
a) cura l ’esecuzione degli interventi, promuovendo e
coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la
loro completa e sollecita realizzazione;
b) fornisce all’Autorità di programma tutte le informazioni
necessarie per l’esercizio dei suoi compiti.
ARTICOLO 45
Autorità di programma
1. L’Autorità di programma, costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni
dall’emanazione della presente legge, sulla base degli atti e
documenti del P.O.R. Calabria e relativi complementi:
a) coordina l’attività dei responsabili nominati dai soggetti
partecipanti;
b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del
programma e del corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità,
degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati
conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.
2. L’Autorità riferisce periodicamente sull’attuazione del
programma d’area alla Conferenza di programma e propone
alla stessa l’assunzione dei provvedimenti di competenza,
curandone l’esecuzione.
ARTICOLO 46
Conferenza di programma
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita
la Conferenza di programma con il compito di sovrintendere
alla realizzazione del programma d’area e di vigilare sul
tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai
partecipanti.
2. La Conferenza è composta da un rappresentante per
ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della
Giunta regionale o un suo delegato.
3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei
termini previsti;
b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e
assume i successivi provvedimenti previsti dall’accordo, ivi
compresa l’attivazione dei poteri sostitutivi;
c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali
controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole
dell’accordo;
d) provvede agli adempimenti conseguenti;
e) approva le adesioni all’accordo;
f) valuta i risultati del programma d’area.
4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due
volte l’anno, nonché su richiesta dell’Autorità di programma.
La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed
e), del comma 3, all’unanimità dei suoi componenti.
ARTICOLO 47
Approvazione regionale dei programmi d’area
1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio
l’approvazione dei programmi d’area ed individua con il
medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la
copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al
programma, fissando una priorità per l’attuazione dei relativi
interventi nell’utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti
già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria,
con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il
programma d’area ed il relativo programma finanziario. La
delibera consiliare di approvazione del programma d’area ha la
medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione
economico-finanziaria, ai fini dell’individuazione degli
interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla
stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli
interventi da parte delle competenti strutture regionali.
ARTICOLO 48
Insediamenti urbani e storici
1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale adotta un organico strumento normativo
sulla identificazione dei centri storici, disciplinando gli interventi
negli stessi che tenga conto dei seguenti principi:
a) ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili
e della limitazione dell’uso di risorse territoriali si considera di
preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione
ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori,
rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici,
urbanistici, economici ed ambientali;
b) si considerano centri storici gli agglomerati urbani che
conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto
urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni
di una formazione remota e di proprie originarie funzioni
abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre
ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca
eredità significativa di storia locale;
c) è prevista l’istituzione e l’aggiornamento a cura della
Regione di un elenco dei centri storici riguardante gli
insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;
d) l’attuazione degli interventi nei centri storici può essere
demandata ai comuni o altri enti pubblici, contraenti generali,
cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative di
produzione e loro consorzi, imprese di costruzione e di servizi e
loro consorzi, privati proprietari, singoli o consorziati.
ARTICOLO 49
Miglioramenti tecnologici
1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare
l’attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici,
nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la
determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:
a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i
trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri venticinque;
b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la
sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al
miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei
livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;
c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del
calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra
edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime
dettate dalla legislazione statale.
2. Con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio à
consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei
centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l’utilizzo
a
fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:
a) sottotetti, i locali sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio con
copertura a tetto;
b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra
per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del
piano;
c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una
percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del
piano;
purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità
previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:
— requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di
collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di
carico e certificazione di cui alla legge n. 1086 del 5/11/1971;
— altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a
metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm,
calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di
altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;
— rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e
superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente
alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50; —
di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e
sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore
funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne
soggette a D.I.A.;
— la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra
opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità
dei sottotetti è soggetta meccanici per un ricambio d’aria
almeno pari a D.I.A.;
— gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono
avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di
gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle
falde di copertura e con l’altezza dei piani sottostanti ai sottotetti
che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;
— è consentita, ai fini dell’osservanza dei requisiti di areazione
e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre,
lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione
di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria al-
meno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
per i seminterrati e gli interrati:
— altezza interna non inferiore a metri 2,70;
— aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad
un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione
d’impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d’aria
almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
— gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per
conseguire l’utilizzo terziario e/o commerciale di piani
seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche
delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle
sistemazioni esterne già approvate;
— è consentito l’utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione
orizzontale dell’ambiente interrato o seminterrato esistente,
che ha come fine l’integrazione e il miglioramento della
funzione terziario-commerciale, a condizione però che la
presenza del soppalco non riduca l’altezza dell’ambiente al di
sotto di metri 2,70;
— gli interventi per collegare vano e soppalco e per la
sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a
migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione
terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a
D.I.A..
3. Gli interventi di cui al presente articolo comportano la
corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai
sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile
secondo le tariffe vigenti di ciascun Comune per le opere di
urbanizzazione.
4. Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario
commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso
rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M.
1444/68. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono
eccedere il 25% del volume urbanistico dell’edificio cui
l’intervento si riferisce.
5. Qualora venga superato il limite del 25% dell’incremento
volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione
d’impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2 aprile
1968 è, altresì ammessa la possibilità del diretto
conferimento,
da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli
standards urbanistici mancanti, ovvero della loro
monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi
correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come
ristrutturazioni ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 5
agosto 1978, n. 457.
7. Con riferimento al precedente comma 5, i Comuni, con
motivata deliberazione, di cui è necessario dare adeguata
pubblicità, possono, nel termine di 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disporre l’esclusione
totale o parziale di zone territoriali omogenee e/o limitazioni
degli incrementi volumetrici oltre il limite di cui al comma 5.
TITOLO VII
Pianificazione del territorio agro-forestale
ARTICOLO 50
Assetto agricolo forestale del territorio
1. Gli strumenti urbanistici, nell’individuazione delle zone
agricole, disciplinano la tutela e l’uso del territorio
agro-forestale, al fine di:
a) salvaguardare il valore naturale, ambientale e
paesaggistico del territorio medesimo e, nel rispetto della
destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni
produttive, garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
b) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici,
geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;
c) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali
e del patrimonio infrastrutturale ed infrastrutturale esistente;
d) promuovere la permanenza nelle zone agricole, degli addetti
all’agricoltura migliorando le condizioni insediative;
e) favorire il rilancio e l’efficienza delle unità produttive;
f) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in
funzione delle attività agricole e di quelle ad esse integrate e
complementari a quella agricola;
g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio
ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli
aggregati urbani.
2. I Comuni, mediante il P.S.C. individuano zone agricole a
diversa vocazione e vocazione e suscettività produttiva per
promuoverne lo sviluppo.
3. I Comuni qualificano, attraverso la sistematica definizione
degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, le zone agricole
del proprio territorio in:
a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o
specializzata;
b) aree di primaria importanza per la funzione
agricolo-produttiva, anche in relazione all’estensione,
composizione e localizzazione dei terreni;
c) aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono
utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di
attività complementari ed integrate con l’attività agricola;
d) aree boscate o da rimboschire;
e) aree che per condizione morfologica, ecologica,
paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di
insediamento.
4. L’individuazione di cui al comma 2 deve essere preceduta da
una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche
fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità
produttive, elaborata sulla base di una relazione
agro-pedologica e di uso dei suoli con particolare riferimento:
a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle
caratteristiche idro-geologiche; b) all’uso di fatto ed all’uso
potenziale dei suoli finalizzato all’incremento potenzialità
produttive; c) allo stato della frammentazione fondiaria;
d) alle caratteristiche socio-economiche della zona e della
popolazione che vi risiede o la utilizza; e) alla individuazione
delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano
interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere di
presidio ambientale, sotto i profili ecologico-ambientale e
socio-economico.
5. Le previsioni del P.S.C., relativamente alle zone di cui al
comma 2, devono indicare:
a) per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od
ordinariamente praticabili;
b) l’unità aziendale minima per l’esercizio in forma
economicamente conveniente dell’attività agricola.
6. Nei Comuni tuttora dotati di programma di fabbricazione, la
destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli
ricadenti al di fuori dei centri abitati, salvo quanto disposto dai
piani sovraordinati.
7. Nell’ambito dei comprensori di bonifica i Consorzi di bonifica
partecipano, tramite le scelte disposte con il Piano
Comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, ove
approvato dal Consiglio regionale ed adottato dai Consorzi,
alla formazione dei Piani territoriali ed urbanistici, nonché ai
programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti.
8. Il Piano ha efficacia in ordine alle azioni di competenza del
Consorzio di bonifica per la individuazione e progettazione delle
opere di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e di
irrigazione, nonché delle altre opere necessarie per la tutela e
la valorizzazione del territorio rurale, ivi compreso la tutela delle
acque di bonifica ed irrigazione. Il Piano ha invece valore di
indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell’ambiente
naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da
salvaguardare rispetto a destinazioni d’uso alternative.
9. I Comuni, le Comunità Montane e le Province,
nell’approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono
raccordarsi con quanto disposto dal Piano di bonifica approvato
dal Consiglio regionale. I Comuni si raccordano, altresì, nei
propri strumenti urbanistici, con le proposte di tutela delle
aziende e delle aree agricole in riferimento alla salvaguardia
dell’uso agricolo rispetto a destinazioni d’uso alternative.
ARTICOLO 51
Interventi in zona agricola
1. Nelle zone a destinazione agricola come identificate del-
l’articolo precedente, il permesso a costruire sarà rilasciato con
esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione
e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da
imprenditori agricoli.
2. Qualora la destinazione d’uso venga modificata nei dieci
anni successivi all’ultimazione dei lavori i contributi di cui al
comma precedente sono dovuti nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell’intervenuta variazione (ai sensi
dell’art. 19 ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
3. Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni dell’uso del suolo
tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o
con l’allevamento e valorizzazione dei prodotti;
b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a
scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione.
4. Il P.S.C. in riferimento a quanto disposto nelle linee
guida, nel Q.T.R. nonché nel P.T.C.P., avendo particolare
riguardo ai loro contenuti di strumenti di salvaguardia e tutela
dei valori paesaggistici, e tenendo anche conto dei piani e
programmi di settore, in materia di agricoltura, individua gli
interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli
indici ed i rapporti di edificabilità.
5. E’ consentito l’asservimento di lotti non contigui ma
funzionalmente legati per il raggiungimento dell’unità culturale
minima, fermo restando la definizione in sede di P.S.C.
dell’ingombro massimo di corpi di fabbrica edificabili e le
caratteristiche tipologiche dell’insieme degli interventi a tutela
e conservazione del paesaggio agricolo.
ARTICOLO 52
Criteri per l’edificazione in zona agricola
1. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti
ed alle condizioni di cui al precedente articolo, potrò essere
rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture
edilizie esistenti;
b) che l’Azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che
assicurino la dimensione dell’unità aziendale minima.
2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di
utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto
diversamente e più restrittivamente indicato dai P.S.C., dai piani
territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro
e non oltre gli standards di edificabilità di 0,013 mq su mq. Per
le sole attività di produttività e di trasformazione e/o
commercializzazione di prodotti agricoli, l’indice non può
superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato
dall’unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti. 3. I
vincoli relativi all’attuazione dei rapporti volumetrici e di
utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti
presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
a cure e spese del titolare del permesso di costruire.
TITOLO VIII
Disposizioni orizzontali
ARTICOLO 53
Standards urbanistici
1. Al fine di assicurare una diversa e migliore qualità urbana,
gli standards debbono contribuire ad elevare il livello
quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in
genere, mirando a migliorare il livello delle attrezzature e spazi
collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini.
2. Gli standards di qualità, in particolare, si esprimono
attraverso la definizione:
a) della quantità e della tipologia di tali dotazioni;
b) delle caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità,
di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età
e
condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio,
di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed
economicità di gestione.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti
del- l’A.N.C.I., dell’U.P.I., dell’A.N.C.E., dell’A.N.P.C. e delle
federazioni degli ordini professionali degli
architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli ingegneri
e dei geologi, specifica gli atti ai fini della predisposizione dei
piani urbanistici comunali:
a) i limiti di utilizzazione territoriale;
b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli
destinati all’espansione ed al completamento degli immobili
da sottoporre a riqualificazione, rifunzionalizzazione e
sostituzione;
c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica
e gli spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico destinati
al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, sosta e ricovero
degli autoveicoli, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi
naturalizzati ed attrezzati per il giuoco, lo sport, le attività
singole
o collettive, lo spettacolo all’aperto, e le occasioni culturali
musicali collettive, l’istruzione di primo e secondo grado,
l’assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di base;
d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di
standard debba essere valutato secondo i requisiti
prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione e
valutazione dovrà accompagnare quella strettamente
quantitativa.
4. La possibilità di soddisfare la percentuale di standards
urbanistici anche con servizi ed attrezzature private, purché
definitivamente destinati ad attività collettive e previo
convenzionamento con il Comune.
5. La Giunta regionale, previo parere vincolante della
Commissione consiliare competente, nel medesimo
provvedimento, connota, altresì, le forme di surrogazione di
natura tecnologica o contrattuale attraverso le quali i citati
fabbisogni potranno essere comunque soddisfatti,
comprendendo anche forme di monetizzazione, di prestazione
in forma specifica ovvero interventi compensativi inquadranti o
comprensivi diversi da quelli direttamente interessati.
ARTICOLO 54
Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica persegue l’equa
distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle
dotazione territoriali.
2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono
destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche
destinazione d’uso previste dal Piano Strutturale Comunale
(P.S.C.) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in
cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del
Piano stesso. A tal fine, il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti
che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad
uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura
del di- ritto edificatorio.
3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano Strutturale
Comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di
edificazione spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo
utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi
pro-
grammi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale.
4. Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal Piano
Strutturale Comunale (P.S.C.), non sono necessarie per
realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste
complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del
Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature
urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia
per i previsti pro- grammi di sviluppo economico e sociale sia
per le permute necessarie ad assicurare ai proprietari dei
terreni destinati dal P.S.C. ad usi pubblici, la possibilità di
costruire quanto di loro spettanza.
5. L’attuazione della perequazione urbanistica si realizza
attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la
compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori
acquisiti o ceduti.
6. Il Piano Operativo Comunale (P.O.T.) ed i Piani urbanistici
Attuativi (P.A.U.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione
da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti
edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili
interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche
assegnate alle singole aree.
7. Il Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) stabilisce i
criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio
spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di
fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della
formazione del P.S.C..
ARTICOLO 55
Società di trasformazione urbana
1. I Comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono pro-
muovere la costituzione di società per azioni al fine di
progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto
previsto dal- l’articolo 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. E’
facoltà dei promotori chiamare a far parte delle S.T.U. anche la
Regione, le Province ed i privati.
2. Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente, approva il regolamento contenente i
criteri e le modalità per consentire la partecipazione alle S.T.U.
dei soggetti proprietari degli immobili compresi nei perimetri
interessati dalle trasformazioni di cui al comma 1 e le ulteriori
precisazioni per il funzionamento delle società stesse.
3. I programmi che vengono attivati attraverso le Società di cui
al comma precedente devono prevedere interventi destinati alla
edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 15%
delle risorse pubbliche e private impegnate per la loro
attuazione.
ARTICOLO 56
Vincolo di inedificabilità
1. All’atto del rilascio del permesso di costruire, per le
costruzioni da realizzare ai sensi del Titolo VII, viene istituito un
vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie
agraria asservita, da trascriversi presso la conservatoria dei
regi- stri immobiliari.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in
vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso
proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza
della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La
demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondente-
mente, riduce od elimina il vincolo.
ARTICOLO 57
Disciplina del mutamento delle destinazioni d’uso degli
immobili
1. Il P.S.C. individua, per ambiti organici del territorio pianificato
o per singoli episodi edilizi quando questi assumano
particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d’uso
specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle
da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee,
convenzionate o scorrevoli a seguito di rifunzionalizzazione
degli immobili.
2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni
ammissibili, i loro rapporti con l’eventuale formazione di
comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle
esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal R.E.U.
che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione
alle diverse destinazioni.
3. Le destinazioni d’uso sono definite sulla base del
rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della
formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di
riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano
del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei
parcheggi.
4. Le destinazioni d’uso sono suddivisi nei seguenti
raggruppamenti:
a) residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria;
b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti
dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di
piccole e medie imprese e di trasformazione);
c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione
vigente in materia di imprese maggiori);
d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o
comprensoriale;
e) agricola.
5. Le destinazioni d’uso di cui alla lettera a) possono essere
insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al Decreto
Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
6. Le destinazioni d’uso di cui alle lettere b) e c) possono
essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al
Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
7. Le destinazioni d’uso di cui alla lettera d), possono essere
insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al Decreto
Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
8. Le destinazioni d’uso di cui alla lettera e), possono essere
insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al Decreto
Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi
commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non
inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad
eccezione di quelle E), di cui al Decreto Interministeriale n.
1444 del 2 aprile 1968, a destinazione agricola, secondo le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di
destinazione d’uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti di
cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del
Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
10. Si ha mutamento di destinazione d’uso quando l’immobile,
o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non
puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di
attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di
cui al comma 4 diversa da quella in atto.
11. La destinazione d’uso "in atto" dell’immobile o
dell’unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso
di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in
assenza o nell’indeterminatezza di tali atti, della classificazione
catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti
probanti.
12. Per i mutamenti della destinazione d’uso che implichino
variazioni degli standards urbanistici, il rilascio del permesso di
costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli
standards.
13. Il mutamento di destinazione d’uso, anche se attuato
senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l’obbligo di
corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui
all’articolo 16 del DPR 380/2001, per la quota-parte
commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura
rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova
destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova
destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo
e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come
rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti
prima dell’entrata in vi- gore della legge 6/8/1967 n. 765 il
mutamento e destinazione d’uso, pur non dovendo
corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è
soggetto a denunzia di inizio attività (D.I.A.) nonché
all’obbligo di denunzia di variazione catastale.
14. E’ soggetto a denunzia di inizio attività (D.I.A.) il diverso
uso
all’interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al
comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la
necessità di dotazioni aggiuntive di standards, servizi e spazi
pubblici o privati.
15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in
corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate
attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati,
secondo la loro destinazione d’uso, nella disciplina dei
raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.
TITOLO IX
Misure di salvaguardia
ARTICOLO 58
Misure di salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione del Q.T.R. si applicano le
misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n.
1902, e sue modificazioni ed integrazioni.
2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al
primo comma.
3. Le misure di salvaguardia decadono con l’adeguamento
degli strumenti urbanistici comunali, a seguito
dell’approvazione del Piano Strutturale, alle prescrizioni del
Q.T.R. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni
dalla loro entrata in vigore.
4. In caso di mancato adeguamento dei P.T.C.P. oltre il termine
stabilito dal Q.T.R., le prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti
acquistano l’efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della
decorrenza dei termini per l’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali alle previsioni del P.T.C.P..
5. In caso di rinvio della capacità di trasformazione dei suoli
alla
preventiva predisposizione di un piano attuativo unitario di cui
all’articolo 24, l’edificabilità dei suoli medesimi può essere
esplicata alla scadenza del terzo anno decorrente dalla data di
approvazione dello strumento generale. Per i piani vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al
comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della
legge medesima. I privati possono, altresì, attraverso i P.U.R.,
proporre la realizzazione e/o la gestione diretta di aree ed
attrezzature a destinazione pubblica, purché non se ne cambi la
desti- nazione d’uso e le stesse siano utilizzate per servizi di
pubblica utilità e/o interesse.
ARTICOLO 59
Misure di salvaguardia del P.T.C.P.
1. A decorrere dalla data di adozione del P.T.C.P. e fino al-
l’adeguamento dei piani urbanistici generali comunali si
applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 12, commi
3 e 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
ARTICOLO 60
Misure di salvaguardia del P.S.C.
1. Il dirigente od il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune,
sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di
costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto
con l’atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e
con le misure di salvaguardia del Q.T.R. e del P.T.C.P..
2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di
efficacia dell’atto di pianificazione e comunque non oltre cinque
anni dalla data di adozione dell’atto.
TITOLO X
Delega di funzioni e competenze
ARTICOLO 61
Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere
abusive
1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi
dell’articolo 31, comma 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province.
2. L’autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali
per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al
R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai Comuni
unitamente al provvedimento di permesso di costruire.
3. Il previo rilascio dei pareri paesistici ed ambientali, ai
sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999 è
delegato esclusivamente ai Comuni.
4. Con atto successivo la Regione regolamenterà il
conferimento di specifiche funzioni ai Comuni, in materia
edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di
completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente
valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo
abilitativo avviando il miglioramento del decoro urbano e della
qualità ambientale del patrimonio edilizio.
ARTICOLO 62
Adempimenti della Regione
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale elabora il documento Q.T.R. con i contenuti di
cui all’articolo 17 e lo trasmette al Consiglio regionale, alle
Province ed ai Comuni, ai sensi dell’articolo 25.
2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la
Giunta regionale approva gli atti di indirizzo e coordinamento di
cui all’articolo 66 e provvede a raccogliere in un unico testo
l’intera legislazione regionale in materia urbanistica.
ARTICOLO 63
Adeguamenti ed aggiornamenti
1. Gli adeguamenti del Q.T.R. possono essere promossi dal
Consiglio regionale, da una o più Province, dai Comuni la cui
popolazione complessiva superi di 1/3 quella definita
nell’ultimo censimento del totale regionale, qualora si
verifichino modifiche alla normativa vigente, ovvero
sopraggiungano motivi che determinino la totale o parziale
inattuabilità dello stesso Q.T.R.
2. Il Consiglio regionale provvede all’adeguamento ed
all’aggiornamento del Q.T.R. con le procedure di cui al
precedente articolo 25 ma con i termini ridotti della metà nel
caso di modifiche inerenti disposizioni programmatiche o rese
necessarie da variazioni della normativa vigente.
ARTICOLO 64
Adempimenti delle Province
1. I P.T.C.P. vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge conservano validità fino all’approvazione delle linee guida
di cui al comma 5 dell’articolo 17. Le previsioni di detti
strumenti vanno adeguate se in contrasto con le suddette linee
guida nei termini indicati nel provvedimento di emanazione
delle stesse linee.
2. Per i P.T.C.P. adottati prima dell’entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le norme procedurali e
di salvaguardia vigenti alla data di adozione con l’obbligo
di recepimento, per lo strumento approvato, delle linee guida
come indicato al precedente comma.
3. I P.T.C.P. vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguati entro dodici mesi dalla
entrata in vigore del Q.T.R..
4. Fino all’emanazione delle linee guida di cui al comma 5
dell’art. 17 le Province continuano ad adottare i P.T.C.P.
applicando le norme procedurali vigenti prima dell’entrata in
vigore della presente legge con l’obbligo di adeguamento alle
suddette linee guida come indicato al precedente comma 1.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma prece-
dente, si applicano i poteri sostitutivi di cui al successivo
articolo 67.
ARTICOLO 65
Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali in fase di prima applicazione della legge
1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti
urbanistici decaduti, entro tre mesi dall’emanazione delle linee
guida di cui al comma 5 dell’art. 17 devono dare avvio alle
procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto
dalla presente legge.
2. Gli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, conservano validità fino
all’approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell’art. 17.
A partire da tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti
le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati, come
individuati dallo strumento urbanistico vigente purché non in
contrasto con le suddette linee guida regionali, restano in
vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è
subordinata alla definizione di piani operativi e/o piani
attuativi previsti dalla presente legge. Se lo strumento
urbanistico generale risulti in contrasto rispetto alle suddette
linee guida esso va adeguato nei termini indicati nel
provvedimento di emanazione delle stesse linee.
Fino all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali
sono consentite variazioni agli stessi derivanti
dall’approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse
pubblico, da interventi previsti da strumenti di programmazione
negoziata individuati dal POR Calabria 2000/2006, ovvero da
contatti di programma, Patti Territoriali o da altri strumenti che
prevedono l’utilizzazione in forma di cofinanziamento di
risorse del- l’Unione Europea, dello Stato e della Regione, e
provenienti dal mercato. Nei casi da ultimo indicati, fino
all’approvazione dei P.S.C., la Regione provvede, sentita la
Commissione consiliare competente, in deroga alle
prescrizioni di cui ai Titoli dal 1o al 5o della presente legge, a
promuovere appositi accordi di programma territoriali ai
sensi dell’art. 1, commi da 1 a 4, della legge 26 dicembre
2001, n. 443.
3. Agli strumenti urbanistici o loro varianti, adottati dai Comuni
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi le norme procedurali di applicazione e
di salvaguardia vigenti alla data di adozione suddetta fermo re-
stando l’obbligo di adeguamento dello strumento approvato,
come indicato al comma precedente, se in contrasto con le
linee guida di cui al comma 5 dell’art. 17 della presente legge.
4. Dall’entrata in vigore della presente legge e fino
all’emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell’art. 17, i
Comuni continuano ad adottare gli strumenti urbanistici
generali optando per l’applicazione delle norme procedurali di
approvazione e di salvaguardia di cui alla legge 1150/1942
sempre con l’obbligo di adeguamento dello strumento
approvato, come indicato al comma precedente.
5. I Comuni sostituiti con provvedimento regionale
nell’approvazione del proprio strumento urbanistico e che alla
data di entrata in vigore della presente legge il
commissariamento non ha prodotto almeno l’adozione del
piano, possono con delibera consiliare riacquistare i poteri di
adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli
comunali.
6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di
trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati
telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il
dirigente responsabile del servizio preposto all’attuazione del
piano.
7. Le modifiche d’ufficio e le prescrizioni di cui al 2o
comma dell’art. 10 L.U. n. 1150 del 1942 e successive
modificazioni avranno ad oggetto anche l’osservanza delle
norme della presente legge.
TITOLO XI
Disposizioni finali
ARTICOLO 66
Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle
attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione
adotta:
a) atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatori
delle Province e dei Comuni;
b) atti di coordinamento tecnico, aventi per oggetto i necessari
corredi che attengono, attraverso relazioni geologico-tecniche,
le condizioni di rischio geologico mediante le opportune
indagini di cui al D.M. 11/3/88 e successive modifiche ed
integrazioni;
c) direttive relative all’esercizio delle funzioni delegate.
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la
Regione:
a) detta indirizzi e direttive per l’attuazione della presente
legge e per l’integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni
in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste
dalle legislazioni settoriali;
b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare,
del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme
tecniche e delle tavole di progetto del P.T.C.P., del P.S.C., del
P.O.T. e dei piani attuativi;
c) stabilisce l’insieme organico delle nozioni, definizioni,
modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i para-
metri e le modalità d’uso e di intervento, allo scopo di definire
un lessico comune utilizzato nell’intero territorio regionale, che
comunque garantisca l’autonomia nelle scelte di pianificazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del
Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le
Amministrazioni provinciali e le associazioni di Comuni. Tali atti
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 67
Poteri sostitutivi regionali e provinciali
1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla
presente legge, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della Provincia invita gli Enti inadempienti a
provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al
compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta
regionale o Provinciale, nominando un apposito
commissario ad acta, con oneri a carico degli Enti
inadempienti.
2. In caso di inerzia di Province e Comuni, nell’esercizio delle
funzioni amministrative ad essi delegate, rispettivamente la
Giunta regionale o il Presidente della provincia invitano gli Enti
sott’ordinati a provvedere entro sessanta giorni, decorsi
inutilmente, i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi
provvede direttamente la Giunta regionale o quella Provinciale
nominando un apposito commissario ad acta con oneri a
carico dell’ente inadempiente.
3. Le funzioni, le competenze ed i singoli atti per i quali è
previsto il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con
apposito regolamento da emanarsi, da parte della Giunta
regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 68
Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti
urbanistici
1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico a
Province e Comuni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi demandati dalla presente legge. All’uopo gli Enti
locali possono avvalersi dell’ausilio delle strutture
tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle
materie dell’edilizia e dell’urbanistica.
2. La Regione concede, inoltre, contributi ai Comuni ed alle
Province per favorire la formazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente
legge.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle Province
nella misura massima del cinquanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile ed ai Comuni nella misura massima del
settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione
della popolazione dei Comuni ammessi.
4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai Comuni e
dalle Province interessati, al Presidente della Regione secondo
le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà pubblicato
nel B.U.R. Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di
prima applicazione la pubblicazione avverrà entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La formulazione della graduatoria delle Province e dei
Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata
dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente, sulla base dei seguenti parametri:
a) l’inesistenza di strumentazione urbanistica generale;
b) l’elaborazione del P.S.C. in forma associata;
c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai
Comuni di minore numero di abitanti per come rilevato
nell’ultimo censimento ISTAT.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al
presente articolo, la Regione fa fronte con l’istituzione di
appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che
verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio.
ARTICOLO 69
Qualificazione e valorizzazione professionale
1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati
dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla
presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di
governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le
professionalità previste nel DPR 328/2001 e nel rispetto delle
competenze nello stesso individuate. Sono da considerare
esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati
negli arti- coli 17 e 47 del citato DPR 328/2001.
2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali,
anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli
affidamenti degli incarichi per atti di pianificazione e connessi,
previsti dalla presente legge, devono prevedere, sempre,
procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso
preventivo sul BUR Calabria.
3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni
archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità
della presente legge, sono considerati esperti i laureati in
storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e
ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una
specifica formazione ed esperienza nella materia.
4. Il professionista o i professionisti comunque associati,
affidatari degli incarichi di cui al comma precedente sono
obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei
progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni
all’esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo
professionale.
ARTICOLO 70
Società di certificazione urbanistica (S.C.U.)
1. Presso ogni Provincia è istituito l’elenco delle Società
di
certificazione urbanistica.
2. Le Società di Certificazione Urbanistica, in presenza di
richiesta dei Comuni e degli altri Enti preposti alla
pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di
strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello
strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli
della strumentazione di livello superiore, nonché la sua
conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta
edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici.
3. Il rilascio della certificazione urbanistica sostituisce ad
ogni effetto gli atti di competenza degli organi ordinari.
4. Essa, tra l’altro, tiene luogo:
a) della verifica sull’adeguamento della strumentazione
comunale al PTCP;
b) dell’atto di approvazione del P.S.C.;
c) delle osservazioni sul P.O.T. e sui P.A.U.;
d) della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di verifica delle
strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza
temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo
comma; e) della congruenza dei contenuti dello strumento
urbanistico alle vigenti norme dello Stato e della Regione.
5. La certificazione, se rilasciata positivamente, dovrà essere
trasmessa immediatamente alla Provincia che avrà il potere di
annullarlo (in tutto o in parte) o di riformarlo nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione, con provvedimento
motivato, con la indicazione delle censure specifiche e dei
criteri ed elementi a cui dovrà uniformarsi l’Ente che avrà,
conseguentemente, la facoltà di effettuare le necessarie
modifiche e correzione riproponendo il Piano per la verifica
conclusiva. Trascorso il termine anzidetto senza che la
Provincia abbia esercitato i poteri di annullamento o di riforma,
la certificazione produce gli effetti di cui al precedente terzo
comma.
6. Con successivo regolamento, da adottare sentite le Giunte
Provinciali, la Giunta regionale stabilirà i requisiti che dovranno
possedere le Società di Certificazione Urbanistica (S.C.U.) e le
modalità attuative per l’istruzione dell’elenco.
ARTICOLO 71
Sportello unico
1. Le Amministrazioni comunali, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, provvedono anche mediante
l’esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo
quinto titolo secondo del D.Lgs. n. 267/2000 a costituire un
ufficio de- nominato Sportello Unico per l’edilizia che cura tutti i
rapporti fra i soggetti privati, l’Amministrazione Comunale e
ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in
ordine ad attività edilizie oggetto di permesso a costruire o di
D.I.A.. Il funzionamento dello sportello è regolato, fino alla
emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte della Giunta
regionale, dall’art. 5, commi 2, 3, 4, del D.P.R. n. 380/2001.
ARTICOLO 72
Sistema informativo provinciale
1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla
pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione
le Province, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad istituire il Sistema Informativo
Provinciale per l’edilizia e l’urbanistica che ha il compito di
interagire con il S.I.T.O. per le attività di cui al precedente
articolo 8, comma 3, lettera e).
ARTICOLO 73
Abrogazione di precedenti norme
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate tutte le norme in contrasto con essa. Quanto, poi, alle
norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle
norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi che non
siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della
presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, i dirigenti responsabili,
con propri provvedi- menti, adotteranno gli atti amministrativi di
conformazione.
2. L’adeguamento alle disposizioni di cui alla presente
legge è curato dai dirigenti responsabili.
ARTICOLO 74
Pubblicazione
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.
Calabria.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro 16 aprile 2002