LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 22-12-2004
REGIONE CAMPANIA
NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 65
del 28 dicembre 2004
SUPPLEMENTO


IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

LEGENDA


PTR

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

PTCP

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

PUC

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PUA

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

RUEC

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE

PSP

PIANI SETTORIALI PROVINCIALI

PSR

PIANI SETTORIALI REGIONALI

NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

SIT

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE







TITOLO I
FINALITA’ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



ARTICOLO 1

Oggetto della legge

1.La regione Campania disciplina con la presente legge la

tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio

al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di

sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione

territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale

e comunale.

2.Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:

a)individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali,

favorendone la cooperazione secondo il principio di

sussidiarietà;

b) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed

efficacia dell’azione amministrativa, mediante la

semplificazione dei procedimenti di programmazione e

pianificazione;

c) assicurare la concertazione di tutti i livelli istituzionali con le

organizzazioni economiche e sociali e con le associazioni

ambientaliste legalmente riconosciute.








ARTICOLO 2

Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica

1 La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti

obiettivi:

a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del

territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo

di suolo;

b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai

fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;

c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio

attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali

e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la

riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei

siti compromessi;

d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri

abitati;

e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;

f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività

produttive connesse;

g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività

produttive e turistiche connesse.








ARTICOLO 3

Articolazione dei processi di pianificazione

1.La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal

complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni

in conformità alla legislazione nazionale e regionale,

disciplinanti l’uso, la tutela e i processi di trasformazione del

territorio.

2.La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un

sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia

pubblica che privata che comportano una trasformazione

significativa del territorio, definendo :

a)per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da

realizzare;

b)per le attività private, l’incentivazione delle iniziative

riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità

del territorio e corrispondenti all’interesse pubblico.

3) La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

a)disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato,

tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a

lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali,

ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo,

dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle

reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b)disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di

trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi

temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei

bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.








ARTICOLO 4

Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione

1.Tutti soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione

territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi

della cooperazione e dell’intesa.

2.La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e

coordinamento tra la regione e gli enti locali, da attuare in sede

di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella

successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte

adottate.

3.La regione Campania promuove il coordinamento e la

cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni

relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche

intese con le amministrazioni interessate.








ARTICOLO 5

Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione

1.Alle fasi preordinate all’adozione e all’approvazione degli

strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di

pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini,

anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di

pianificazione.








ARTICOLO 6

Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione

1.Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi

di pianificazione territoriale e urbanistica la regione adotta entro

centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge atti

di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio

delle funzioni delegate.

2.La regione garantisce, altresì, la più ampia informazione e

diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel

territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall’articolo 17.








ARTICOLO 7

Competenze

1. L’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e

urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell’ambito di

rispettiva competenza, alla regione, alle province e ai comuni.

2.I comuni possono procedere alla pianificazione in forma

associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei

contratti d’area.

3.La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita

mediante la formazione di piani generali, intesi come strumenti

contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l’intero

ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani

settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti

alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento

pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.








ARTICOLO 8

Sussidiarietà

1.Sono demandate ai comuni le funzioni relative al governo del

territorio non espressamente attribuite dall’ordinamento e dalla

presente legge alla regione ed alle province.

2.Alla regione e alle province sono affidate esclusivamente le

funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione

nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse

sovracomunale.








ARTICOLO 9

Efficacia dei piani

1.Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale

direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi

disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine

alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i

soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti

disposizioni degli strumenti di pianificazione sottordinati.








ARTICOLO 10

Salvaguardia

1.Tra l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e

urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva

entrata in vigore sono sospese:

a) l’abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto

con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di

approvazione;

b) l’approvazione di strumenti di pianificazione sott’ordinati che

risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati.

2.Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere

protratte per oltre cinque anni decorrenti dalla data di adozione

dei piani o per oltre tre anni dalla data di adozione delle varianti.








ARTICOLO 11

Flessibilità della pianificazione sovraordinata

1.Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità

previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli

strumenti di pianificazione sovraordinati.

2.Le modificazioni di cui al comma 1 sono collegate alla

esistenza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative

alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di

sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti

territoriali e ambientali.

3.L’approvazione delle modificazioni di cui al comma 1 è

consentita a condizione che sia assicurata la omogeneità della

complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.








ARTICOLO 12

Accordi di programma

1.Per la definizione e l’esecuzione di opere pubbliche o di

interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di

programmi di intervento, nonché per l’attuazione dei piani

urbanistici comunali – Puc – e degli atti di programmazione

degli interventi di cui all’articolo 25, se è necessaria un’azione

integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello

Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell’accordo di

programma con le modalità previste dal presente articolo.

2.Al procedimento finalizzato alla stipula dell’accordo di

programma partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati,

interessati all’attuazione degli interventi oggetto dell’accordo,

nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all’articolo

20, comma 5.

3.Il presidente della giunta regionale, o il presidente della

provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o

prevalente sugli interventi previsti al comma 1, promuove la

conclusione dell’accordo, anche su richiesta di uno dei soggetti

pubblici o privati interessati, mediante la convocazione di una

conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti di cui ai

commi 1 e 2.

4.La convocazione della conferenza indica:

a) il nominativo del responsabile del procedimento;

b) gli interventi di cui al comma 1 oggetto dell’accordo, nonché

l’ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;

c) le amministrazioni, gli enti, le aziende e le autorità pubblici,

nonché le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati

coinvolti nell’esecuzione dell’accordo.

5. La documentazione necessaria per la stipula dell’accordo è

recapitata ai soggetti indicati al comma 1 almeno venti giorni

prima della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi o

dei programmi di intervento, se in variazione di strumenti

urbanistici, anche di portata sovracomunale, sono corredati

dagli elaborati grafici e normativi idonei ad individuare i

contenuti e la portata della variazione. Se la documentazione

contiene il progetto definitivo delle opere, degli interventi o dei

programmi di intervento, l’approvazione dell’accordo di

programma sostituisce ogni titolo autorizzativo prescritto dalla

normativa vigente. Alla documentazione è allegato uno studio

degli effetti prodotti dagli interventi di cui al comma 1 sul

sistema ambientale e territoriale circostante.

6.Se l’approvazione dell’accordo di programma comporta la

variazione degli strumenti di pianificazione, anche di portata

sovracomunale, l’avviso di convocazione della conferenza di

servizi è affisso all’albo pretorio del comune o dei comuni

interessati dalle opere, dagli interventi o dai programmi di

intervento, ed è pubblicato su due quotidiani a diffusione

regionale e sul sito internet della regione. L’avviso di

convocazione della conferenza è trasmesso per conoscenza ai

proprietari interessati dall’intervento, se in numero inferiore a

cinquanta.

7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, la documentazione e gli

elaborati indicati al comma 5 sono depositati presso la

segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi

per dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di

comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.

Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare

osservazioni sulle quali la conferenza di servizi si esprime

motivatamente.

8. I soggetti partecipanti alla conferenza stabiliscono, nella

prima seduta, il termine non superiore a novanta giorni per

assumere la decisione. La conferenza adotta le determinazioni

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad

esclusione dei soggetti privati invitati e dei soggetti portatori di

interessi diffusi di cui al comma 2. Si considera acquisito

l’assenso dei soggetti a cui sono attribuite potestà

amministrative in ordine all’oggetto dell’accordo, i quali,

regolarmente convocati, non partecipano alla conferenza, salvo

che gli assenti notifichino il proprio motivato dissenso o

impugnino le determinazioni conclusive della conferenza entro

il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle

stesse.

9.Se il dissenso sull’approvazione dell’accordo di programma

è espresso dalla regione, la decisione è rimessa al consiglio

regionale. Nelle altre ipotesi di dissenso, si applica l’articolo 14

quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, commi 3, 4 e 5.

10. Se i rappresentanti intervenuti alla conferenza non sono

muniti dei poteri di impegnare l’ente di appartenenza, i

competenti organi possono ratificarne l’operato, a pena di

decadenza, entro trenta giorni dalla conclusione della

conferenza.

11.Acquisita l’approvazione della conferenza, l’accordo è

sottoscritto dai rappresentanti, o dai loro delegati, dei soggetti

di cui al comma 1 ed è approvato con decreto del presidente

della giunta regionale pubblicato sul bollettino ufficiale della

regione Campania.

12. L’accordo contiene:

a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi,

eventualmente articolato in fasi funzionali, con l’indicazione dei

relativi tempi di esecuzione;

b).la quantificazione del costo complessivo, eventualmente

suddiviso in funzione delle fasi di esecuzione;

c) il piano economico corredato dalla individuazione delle fonti

finanziarie;

d) l’indicazione degli adempimenti attribuiti ai soggetti

interessati dall’attuazione dell’accordo, le responsabilità per

l’attuazione e le eventuali garanzie;

e) l’istituzione di un collegio di vigilanza dotato di poteri

sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto dai

rappresentanti degli enti pubblici interessati dall’attuazione

dell’accordo;

f) la previsione della risoluzione delle controversie sorte nel

corso dell’esecuzione dell’accordo da parte di un collegio

arbitrale e la disciplina sulla composizione e sulle modalità di

funzionamento dello stesso.

13. L’approvazione dell’accordo equivale a dichiarazione di

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso

previste, produce gli effetti dell’intesa di cui al D.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e

determina le conseguenti variazioni degli strumenti di

pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali,

comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità

cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro

cinque anni dalla data di approvazione dell’accordo.

14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al

comma 13 sono ratificate entro

trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti

all’approvazione delle stesse.

15. E’ istituito presso l’area generale di coordinamento governo

del territorio della giunta regionale il settore monitoraggio e

controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica

della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti

urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene

trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente

agli accordi di programma e agli atti di contrattazione

programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,

interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema

informativo territoriale – Sit – di cui all’articolo 17, predispone

ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle

modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di

contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione

urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.

16.Se la regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un

accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa

valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il

parere della regione in seno alla conferenza di servizi.




TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
CAPO I
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE



ARTICOLO 13

Piano territoriale regionale

1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di

pianificazione territoriale provinciale, la regione approva il piano

territoriale regionale -Ptr-, nel rispetto della legislazione statale

e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione.

europea del paesaggio del 20 ottobre 2000 e dell’accordo

Stato-Regioni del 19 aprile 2001, in armonia con gli obiettivi

fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i

contenuti della programmazione socio-economica regionale.

2. Attraverso il Ptr la regione, nel rispetto degli obiettivi generali

di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell’integrità

fisica e dell’identità culturale del territorio ed in coordinamento

con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni

statali competenti e con le direttive contenute nei piani di

settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:

a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione

del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla

loro realizzazione;

b).i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza

sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi

pubblici dichiarati di rilevanza regionale;

c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di

pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione

istituzionale.

3) Il Ptr definisce :

a)il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela

dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, come

definite dall’articolo 2 e connesse con la rete ecologica

regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela

paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;

b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da

rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili

sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale

dello stesso;

c) gli elementi costitutivi dell’armatura territoriale a scala

regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione

viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio

modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e

portuali, agli impianti e alle reti principali per l’energia e le

telecomunicazioni;

d) i criteri per l’individuazione, in sede di pianificazione

provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di

minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione

urbanistica in forma associata;

e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti

produttivi e commerciali;

f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree

interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di

rischio;

g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i

criteri per la bonifica degli stessi;

h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la

valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche

connesse allo sviluppo turistico ed all’insediamento ricettivo.








ARTICOLO 14

Piani settoriali regionali

1.I piani settoriali regionali – Psr -, regolanti specifici interessi

e

attività coinvolgenti l’uso del territorio, integrano il Ptr e sono

coerenti con le sue previsioni.

2. Se i piani settoriali regionali contengono previsioni non

compatibili con quelle del Ptr, costituiscono varianti al Ptr

stesso e devono essere approvati con le procedure di cui

all’articolo 15.








ARTICOLO 15

Procedimento di formazione del piano territoriale regionale

1. La giunta regionale adotta la proposta di Ptr che, entro i

sessanta giorni successivi alla sua adozione, è pubblicata sul

bollettino ufficiale della regione Campania. Dell’avvenuta

adozione è data contestualmente notizia mediante avviso da

pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due

quotidiani a diffusione regionale. Nello stesso termine copia

della proposta è trasmessa alle province che provvedono al

relativo deposito presso le proprie sedi.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della

proposta di Ptr, la regione indice una conferenza di

pianificazione alla quale partecipano le province, i comuni, gli

enti locali, le altre amministrazioni interessate alla

programmazione e le organizzazioni sociali, culturali,

economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello

regionale, al fine di elaborare, entro trenta giorni dalla

convocazione, osservazioni e proposte di modifica alla

proposta di Ptr. Alla conferenza la regione partecipa con un suo

delegato al fine di acquisirne le risultanze.

3. Entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della

conferenza di pianificazione di cui al comma 2, la giunta

regionale valuta le osservazioni e le proposte di modifica

acquisite dalla conferenza, adotta il Ptr e lo trasmette al

consiglio regionale per l’approvazione.

4. Il Ptr approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della

regione Campania. Dell’avvenuta approvazione è data

contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla

gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a

diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla

pubblicazione, il Ptr acquista efficacia a tempo indeterminato.








ARTICOLO 16

Varianti al piano territoriale regionale

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptr sono

sottoposte al procedimento di formazione di cui all’articolo 15,

con i termini ridotti della metà.

2.Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr necessarie al

recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali

immediatamente operative sono approvate con delibera di

giunta regionale.

3. La giunta regionale, con cadenza quinquennale, e comunque

entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio

regionale, verifica lo stato di attuazione del Ptr e propone al

consiglio le eventuali modifiche necessarie all’aggiornamento

dello stesso.








ARTICOLO 17

Sistema informativo territoriale

1. E’ istituito presso l’area generale di coordinamento governo

del territorio della giunta regionale il sistema informativo

territoriale –Sit- che, nell’osservanza delle responsabilità e

delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i

seguenti compiti:

a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per

le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale;

b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi

scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico,

pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico,

paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;

c) realizzare una banca dati relazionale;

d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico

regionale, previa ricognizione della dotazione cartografica ed

aerofotografia esistente presso le strutture regionali e gli enti

locali;

e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella

quale sono recepite le prescrizioni relative alla regolazione

dell’uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali,

paesaggistici ed ambientali, che derivano dagli strumenti di

pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da

previsioni legislative;

f) curare e sviluppare l’interscambio dei dati tra i settori

regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici;

g) provvedere all’aggiornamento e alla diffusione delle

specifiche comuni per la produzione cartografica e la gestione

degli archivi dei sistemi informativi territoriali.

2. Il Sit è realizzato ed aggiornato anche attraverso il concorso

di enti pubblici o di loro consorzi e di società di ricerca a

prevalente capitale pubblico.

3. L’area generale di coordinamento governo del territorio della

giunta regionale assicura il libero accesso ai dati del Sit.

4. E’ rimessa alla giunta regionale l’adozione dei criteri e delle

modalità, anche organizzative, per l’attuazione delle finalità di

cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla

produzione cartografica degli enti locali.




CAPO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE



ARTICOLO 18

Piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di

rispettiva competenza nell’osservanza della normativa statale e

regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di

pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli

obiettivi di cui all’articolo 2.

2.La pianificazione territoriale provinciale:

a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con

particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali,

paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e

storiche dello stesso;

b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di

assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza

con le previsioni del Ptr;

c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi

derivanti da calamità naturali;

d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la

valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul

territorio;

e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle

attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;

f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione

degli insediamenti esistenti.

3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il

piano territoriale di coordinamento provinciale -Ptcp- e i piani

settoriali provinciali –Psp-.

4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e

programmatico.

5) Le disposizioni strutturali contengono:

a) l’individuazione delle strategie della pianificazione

urbanistica;

b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani

urbanistici comunali, nonché l’indicazione dei limiti di

sostenibilità delle relative previsioni;

c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità

dei sistemi naturali e antropici del territorio;

d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire

aree naturali protette di interesse locale;

e) l’indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della

pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del

territorio;

f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di

interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il

dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe

previsioni di carattere nazionale e regionale;

g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale

degli insediamenti industriali .

2. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i

tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli

interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima

delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione

e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi,

per l’adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici

comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.

3. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché,

ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo

57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura,

dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela

delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone

interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio

1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8,

nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6

dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1 settembre

1993, n. 33.

4. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle

materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le

modalità stabilite dall’art. 20, comma 1, le intese con le

amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi

preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della

normativa statale o regionale vigente.

5. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei

consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998,

n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp,

la provincia promuove, secondo le modalità stabilite

dall’articolo 20, comma 1, le intese con i consorzi per le aree di

sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla

legge regionale n. 16/98.








ARTICOLO 19

piani settoriali provinciali

1. I piani settoriali provinciali, regolanti specifici interessi e

attività coinvolgenti l’uso del territorio, integrano il Ptcp e sono

coerenti con le sue disposizioni.

2. Se i piani settoriali provinciali contengono previsioni non

compatibili con quelle del Ptcp, costituiscono varianti al Ptcp

stesso e sono approvati con le procedure di cui all’articolo 20.








ARTICOLO 20

Procedimento di formazione del piano territoriale di

coordinamento provinciale

1. L’adozione della proposta di Ptcp compete alla giunta

provinciale. Se il piano ha valenza dei piani di settore di cui

all’articolo 18, commi 7 e 9, e quando se ne ravvisa la

necessità, la provincia, in sede di avvio del procedimento di

formazione della proposta del Ptcp, indice una conferenza alla

quale sono invitate le amministrazioni statali competenti, la

regione e le autorità, gli enti e gli organi competenti nelle

materie previste dagli stessi commi 7 e 9 dell’articolo 18, al fine

di definire le necessarie intese.

2. Se non si addiviene alle intese di cui al comma 1, la regione,

in sede di approvazione del Ptcp, definisce la relativa disciplina

pianificatoria. Resta ferma in ogni caso l’applicazione del

comma 12, articolo 143, del decreto legislativo n. 42/04.

3. Se si rende necessaria una variazione delle previsioni

settoriali di propria competenza contenute nel Ptcp, le

amministrazioni statali competenti e le autorità e gli organi di

cui all’articolo 18, commi 7 e 9, procedono all’adozione del

relativo piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto

della normativa vigente. In tale ipotesi la provincia promuove le

intese di cui al comma 1 ai fini del necessario adeguamento

del Ptcp.

4. La proposta di Ptcp è depositata per trenta giorni presso la

segreteria dell’amministrazione provinciale. Del deposito è

data notizia con avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della

regione Campania e su due quotidiani a diffusione regionale.

5. Contemporaneamente alla pubblicazione la proposta di

piano è trasmessa ai comuni della provincia, agli enti locali e

alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste,

economico-professionali e sindacali di livello provinciale, così

come individuate con delibera di giunta regionale, che possono

presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione

dell’avviso di cui al comma 4.

6. Al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni

formulate ed elaborare le relative proposte di modifica allo

schema di Ptcp la giunta provinciale, entro trenta giorni dalla

scadenza del termine di cui al comma 5, indice una conferenza

alla quale invita a partecipare i comuni della provincia, gli enti

locali e le organizzazioni indicate al comma 5. La conferenza

conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.

7. La giunta provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla

conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6,

valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate,

adotta il Ptcp e lo invia al consiglio provinciale per l’

approvazione. Il piano approvato è trasmesso alla giunta

regionale per la verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani

settoriali regionali.

8.L’istruttoria tecnica è rimessa all’area generale di

coordinamento governo del territorio presso la giunta regionale.

La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dalla

data di ricezione del piano, corredato dagli allegati previsti dalla

vigente normativa. Trascorso tale termine, la verifica di

compatibilità si intende positivamente conclusa.

9. Se la verifica di compatibilità non ha avuto esito positivo, la

regione, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al

comma 8, convoca una conferenza di servizi alla quale sono

invitati a partecipare il presidente della provincia, o un

assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e

provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal

presidente della regione o da un assessore delegato.

10. La conferenza di cui al comma 9 adotta le modifiche al Ptcp,

al fine di renderlo compatibile con il Ptr e con i piani settoriali

regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta

giorni dalla sua convocazione.

11. Il presidente della conferenza, se ne ravvisa l’opportunità,

nel rispetto del principio di flessibilità di cui all’articolo 11 e nei

limiti ivi indicati, trasmette il Ptcp al consiglio regionale per la

variazione del Ptr, limitatamente alle parti incompatibili con il

piano approvato dalla provincia. Il consiglio regionale provvede

entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine le

proposte di variazione si intendono respinte.

12. Nel caso di cui al comma 11, il termine di trenta giorni per la

conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.

13. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal consiglio

provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione.

14. La delibera di giunta regionale di verifica di compatibilità del

Ptcp di cui ai commi 7 e 8 è pubblicata sul bollettino ufficiale

della regione Campania. Della pubblicazione del Ptcp è data

contestualmente notizia con avviso su due quotidiani a

diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla

pubblicazione, il Ptcp entra in vigore ed acquista efficacia a

tempo indeterminato.








ARTICOLO 21

Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptcp sono

sottoposte al procedimento di formazione di cui all’articolo 20,

con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di

quindici giorni di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 20.

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptcp necessarie al

recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali e

regionali immediatamente operative sono approvate con

delibera di giunta provinciale.

3. La giunta provinciale, con cadenza quinquennale, e

comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del

consiglio provinciale, verifica lo stato di attuazione del Ptcp e

propone al consiglio le modifiche necessarie

all’aggiornamento dello stesso.




CAPO III
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE



ARTICOLO 22

Strumenti urbanistici comunali

1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua

competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della

pianificazione territoriale regionale e provinciale.

2. Sono strumenti di pianificazione comunale:

a) il piano urbanistico comunale - Puc -;

b) i piani urbanistici attuativi - Pua -;

c) il regolamento urbanistico edilizio comunale - Ruec -.








ARTICOLO 23

Piano urbanistico comunale

1. Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento

urbanistico generale del comune e disciplina la tutela

ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero

territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto

conformativo del diritto di proprietà.

2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:

a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio

comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli stessi;

b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano

raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le

esigenze di salvaguardia delle risorse naturali,

paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e

storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione

degli effetti ambientali degli interventi stessi;

c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle

opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto

dall’articolo 18, comma 2, lettera b);

d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone

omogenee, individuando le aree non suscettibili di

trasformazione;

e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle

singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri

storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;

f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità

dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il

ricorso a concorsi di progettazione;

g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;

h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la

classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l’utilizzazione

ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti

salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli

imprenditori agricoli;

i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso

contenute rispetto all’assetto geologico e geomorfologico del

territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di

settore preliminari alla redazione del piano.

3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi

esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di:

a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e

secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico,

archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano

degli insediamenti.

4. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri

concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi

in sanatoria sono utilizzate prioritariamente per l’attuazione

degli interventi di recupero degli insediamenti di cui al comma

3.

5. Il Puc può subordinare l’attuazione degli interventi di

recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi,

perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione di appositi

Pua, denominati piani di recupero degli insediamenti abusivi, il

cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista

dall’articolo 27.

6. Restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli

immobili non suscettibili di sanatoria ai sensi dello stesso

comma 3.

7. Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed

edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di

riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione

degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti

edificatori di cui agli articoli 33 e 34.

8. Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione -Nta-,

riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione

urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia,

il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo

dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.

9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il

territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali

protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da

calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici.








ARTICOLO 24

Procedimento di formazione del piano urbanistico comunale

1. La giunta comunale, previa consultazione delle

organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali,

sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all’articolo

20, comma 5, predispone la proposta di Puc. La proposta,

comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa

statale e regionale e delle Nta, è depositata presso la

segreteria del comune e delle circoscrizioni. Del deposito è

data notizia sul bollettino ufficiale della regione Campania e su

due quotidiani a diffusione provinciale.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque

può presentare osservazioni in ordine alla proposta di Puc. Nei

comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il

termine è ridotto a quaranta giorni.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al

comma 2, il consiglio comunale esamina le osservazioni,

adegua la proposta di Puc alle osservazioni accolte ed adotta il

Puc. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti

il termine è ridotto a sessanta giorni.

4. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per la verifica di

compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale

sovraordinati e di conformità con la normativa statale e

regionale vigente.

5. La verifica è affidata all’assessorato provinciale competente

nella materia dell’urbanistica, ed è conclusa entro novanta

giorni dalla data di ricezione del piano, corredato dagli allegati

previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine, la

verifica si intende positivamente conclusa.

6. In caso di esito negativo della verifica, il presidente della

provincia, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al

comma 5, convoca una conferenza di servizi alla quale sono

invitati a partecipare il sindaco, o un assessore da lui delegato,

e i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti. La

conferenza è presieduta dal presidente della provincia o da un

assessore da lui delegato.

7. La conferenza apporta, ove necessario, modifiche al Puc, al

fine di renderlo compatibile con gli atti di pianificazione

territoriale sovraordinati e conforme alla

normativa statale e regionale vigente. La conferenza conclude i

lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione.

8. Il presidente della conferenza, se ne ravvisa l’opportunità, e

nel rispetto del principio di flessibilità di cui all’articolo 11 e nei

limiti ivi indicati, trasmette il Puc al consiglio provinciale o al

consiglio regionale per la eventuale variazione, rispettivamente,

del Ptcp, del Ptr, dei Psr e dei Psp, nelle parti in cui sono

incompatibili con il piano adottato dal comune. Il consiglio

provinciale e il consiglio regionale provvedono entro trenta

giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine, le

proposte di variazione si intendono respinte.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, il termine di trenta giorni per

la conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6

rimane sospeso.

10. Gli esiti della conferenza di cui al comma 6 sono ratificati

dal consiglio comunale entro venti giorni dalla loro

comunicazione, pena la decadenza dei relativi atti.

11. Il Puc è approvato con decreto del presidente della

provincia, previa delibera di giunta provinciale, ed è pubblicato

sul bollettino ufficiale della regione Campania. Della

pubblicazione è data notizia mediante avviso su due quotidiani

a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla

pubblicazione, il Puc entra in vigore ed acquista efficacia a

tempo indeterminato.

12. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc sono

sottoposte al procedimento di formazione disciplinato dal

presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione

dei termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 10.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano anche alle

varianti di adeguamento del Puc, agli strumenti di pianificazione

paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/04, articolo

145, comma 5. Le proposte di variante sono trasmesse alla

competente soprintendenza per i beni architettonici ed il

paesaggio, che esprime il parere entro il termine stabilito per

l’adozione delle varianti stesse.








ARTICOLO 25

Atti di programmazione degli interventi

1. Con delibera di consiglio comunale è adottata, in conformità

alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la

disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione,

trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da

realizzare nell’arco temporale di tre anni.

2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione

agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione,

prevedono:

a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;

b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di

trasformazione e conservazione dell’assetto urbanistico;

c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare

o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione

territoriale e paesaggistica;

d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e

di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste,

indicandone le fonti di finanziamento.

3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed

effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato

dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge

regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano

con il bilancio pluriennale comunale.

4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di

approvazione degli atti di programmazione degli interventi

comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e

urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli

strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla

normativa vigente.

5. Gli atti di programmazione di cui al comma 1 stabiliscono gli

interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.

6. Il programma triennale per la realizzazione di opere

pubbliche, di cui alla legge 11 febbraio 1994 , n. 109, articolo

14, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo.

7. Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati

per la prima volta contestualmente all’approvazione del Puc.








ARTICOLO 26

Piani urbanistici attuativi

1. I Pua sono strumenti con i quali il comune provvede a dare

attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli

interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti

di programmazione di cui all’articolo 25.

2. I Pua , in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei

seguenti strumenti:

a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla

legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;

b) i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18

aprile 1962, n. 167;

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di

cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;

d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17

febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alle leggi regionali 19

febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n. 26;

e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5

ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre

1993, n. 493;

3. L’approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc.

A tal fine non costituiscono varianti al Puc:

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di

rappresentazione grafica del piano;

b) la precisazione dei tracciati viari;

c) le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da

esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici,

limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi

geologici;

d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio

edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n.

380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);

e) la diversa dislocazione, nel perimetro del Pua, degli

insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde

pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;

4. L’adozione delle modifiche di cui al comma 3 è motivata dal

comune, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in

ogni caso l’assenza di incremento del carico urbanistico.

5. La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di

approvazione dei Pua valore di permesso di costruire abilitante

gli interventi previsti, subordinando tale permesso

all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e

provvedimenti all’uopo necessari, anche mediante lo sportello

urbanistico di cui all’articolo 41. In tal caso, le varianti al

permesso di costruire seguono il procedimento ordinario,

senza adozione di atti deliberativi.

6. L’amministrazione comunale provvede alla stipula di

convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall’attuazione degli

interventi previsti dai Pua.








ARTICOLO 27

Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi

1. I Pua sono redatti, in ordine prioritario:

a) dal comune;

b) dalle società di trasformazione urbana di cui all’articolo 36;

c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla

normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la

redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi provvede

nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi,

purchè il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di

acquisire immobili da parte dell’amministrazione comunale. La

proposta di Pua deve essere formulata dai proprietari degli

immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del

complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli

interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli

immobili. Se in tale area sono inclusi immobili per i quali non

risulta accertato il valore dell’imponibile relativo alla imposta

comunale sugli immobili, lo stesso è determinato dall’ufficio

tecnico comunale entro trenta giorni dalla formulazione della

richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori

accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe;

d) dal comune, se i privati, tenuti alla redazione dei Pua a

proprie cura e spese, non presentano le relative proposte

definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini

da queste previsti. In tal caso il comune ha diritto di rivalsa per

le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti.

Resta a cura del comune la redazione dei Pua se la stessa

amministrazione respinge le proposte di pianificazione attuativa

avanzate dai proprietari.

2. Il Pua è adottato dalla giunta comunale.

3. Il Pua, adottato ai sensi del comma 2, è trasmesso alla

provincia per eventuali osservazioni ed è depositato presso la

casa comunale per trenta giorni. Del deposito è data notizia su

due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di

pubblicità possono essere determinate dagli statuti comunali. Il

comune garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione

procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.

4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3

chiunque può formulare osservazioni o opposizioni al Pua

adottato.

5. Con delibera di giunta il comune esamina le osservazioni o

le opposizioni formulate e approva il Pua dando

espressamente atto della sua conformità al Puc.

6. Con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul

bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

7. Se il Pua comporta la modifica degli atti di programmazione

degli interventi, il piano adottato è rimesso al consiglio

comunale per l’approvazione.








ARTICOLO 28

Regolamento urbanistico edilizio comunale

1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle

trasformazioni, nonché l’attività concreta di costruzione,

modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec

disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi

architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo

stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei

parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori .

3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia

energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con

delibera di giunta regionale.








ARTICOLO 29

Procedimento di formazione del regolamento urbanistico

edilizio comunale

1. Il Ruec è adottato dal consiglio comunale e depositato

presso la sede del comune. Del deposito è data notizia su due

quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità

possono essere determinate dagli statuti comunali.

2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può

presentare osservazioni al Ruec adottato. Entro i trenta giorni

successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle

osservazioni, il consiglio comunale approva il Ruec, decidendo

contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre in

coerenza con il Puc e le Nta. Della approvazione è dato avviso

mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione

Campania. Copia integrale del Ruec è trasmessa alla provincia

e depositata presso la casa comunale per la libera

consultazione.

3. Il Ruec è approvato contestualmente all’approvazione del

Puc ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposti al

procedimento di formazione di cui al presente articolo.




CAPO IV
ELABORATI DA ALLEGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E
DEFINIZIONE DEGLI STANDARD



ARTICOLO 30

Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici

1. Con delibera di giunta regionale, previo parere vincolante

della commissione consiliare competente in materia di

urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall’entrata

in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale

ed attuativa previsti dalla presente legge.

2. Con la delibera di cui al comma 1 la giunta regionale può

ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di

pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione

inferiore ai diecimila abitanti.

3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla

data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il

parere si intende favorevolmente espresso.








ARTICOLO 31

Standard urbanistici

1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel

rispetto degli standard

urbanistici fissati dalla normativa nazionale vigente.

2. Con regolamento regionale possono essere definiti

standard urbanistici minimi inderogabili più ampi rispetto a

quelli di cui al comma 1.




CAPO V
SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA



ARTICOLO 32

Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire

equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla

trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti

edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti

pubblici aventi titolo.

2. Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua

ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i

proprietari degli immobili ricompresi nelle zone

oggetto di trasformazione mediante comparti di cui all’articolo

33 indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree

interessate.

3. Il Ruec individua le modalità per la definizione dei diritti

edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia

di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all’atto della

formazione del Puc.








ARTICOLO 33

Comparti edificatori

1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dagli atti di

programmazione degli interventi possono essere realizzate

mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi

Puc, dai Pua e dagli atti di programmazione degli interventi.

2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati

o non, ed è individuato dal Puc, dai Pua o dagli atti di

programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni

urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane

ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote

edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel

comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da

cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per

la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi.

3. Le quote edificatorie sono espresse in metri quadrati o in

metri cubi e sono ripartite tra i proprietari in proporzione alla

frazione percentuale da ciascuno di essi detenuta del

complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell’imposta

comunale sugli immobili per l’insieme di tutti gli immobili

ricadenti nel comparto. La superficie necessaria per la

realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini

della determinazione delle quote edificatorie.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del

Puc, dei Pua o degli atti di programmazione degli interventi, il

comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite

dagli atti di programmazione degli interventi ai proprietari di

immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi in

favore del comune o di altri soggetti pubblici funzionali

all’attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai

proprietari interessati. Le quote edificatorie attribuite ai

proprietari sono liberamente commerciabili ma non possono

essere trasferite in altri comparti edificatori.

5. Se nel comparto sono inclusi immobili per i quali non risulta

accertato il valore dell’imponibile relativo all’imposta comunale

sugli immobili, lo stesso è determinato dall’ ufficio tecnico

comunale sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi

caratteristiche analoghe, entro il termine previsto al comma 4.

6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di

immobili, il Puc, i Pua e gli atti di programmazione degli

interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento

degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti

edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione

primaria e secondaria.








ARTICOLO 34

Attuazione del comparto edificatorio

1. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari

degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in

consorzio, dal comune, o da società miste, anche di

trasformazione urbana.

2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti

privati devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al

comune, o ad altri soggetti pubblici, gli immobili necessari per

la realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature, aree

verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di

interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso

il Puc, i Pua e gli atti di programmazione degli interventi.

3. I detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per

cento delle quote edificatorie complessive attribuite ad un

comparto edificatorio possono procedere all’attuazione del

comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari.

Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora,

con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni,

gli stessi soggetti procedono all’attuazione del comparto,

acquisite le quote edificatorie, attribuite ai proprietari che hanno

deciso di non partecipare all’iniziativa, e i relativi immobili,

mediante corresponsione del controvalore determinato

dall’ufficio di cui all’articolo 33, comma 5, o nel caso di rifiuto di

tale somma, mediante deposito della stessa presso la

tesoreria comunale.

4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all’attuazione di un comparto

edificatorio da parte di proprietari di immobili detentori nel loro

insieme di una quantità superiore al quarantanove per cento

delle quote edificatorie complessive, il comune fissa un

termine per l’attuazione del comparto stesso, trascorso il quale

può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il

comparto edificatorio, acquisendone le quote edificatorie e i

relativi immobili con le modalità di cui al comma 5.

5. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili,

previste dai commi 3 e 4, avvengono mediante procedure di

esproprio.

6. L’approvazione degli interventi disciplinati dal presente

articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità

e urgenza previste.








ARTICOLO 35

Espropriazione degli immobili per l’attuazione della

pianificazione urbanistica

1. Gli immobili espropriati per l’attuazione degli strumenti di

pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti

esproprianti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8

luglio 2001, n. 327. Se l’espropriazione è eseguita dal comune,

gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale e il comune

può cederne la proprietà o, in caso di vincolo di indisponibilità,

concedere gli stessi in diritto di superficie a terzi per la

edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza

pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione

approvata dal consiglio comunale.

2. La concessione a terzi per la edificazione di cui al comma 1

non può eccedere il termine massimo di quarantacinque anni.








ARTICOLO 36

Società di trasformazione urbana e territoriale

1. E’ consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con

la partecipazione delle province e della regione, di società per

la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla

trasformazione urbana e territoriale.

2. Le società di cui al comma 1 possono essere a capitale

interamente pubblico o miste a capitale prevalentemente

pubblico, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, articolo 120.

3. La partecipazione alle società miste dei proprietari di

immobili interessati dagli interventi di cui al comma 2 è

disciplinata con regolamento regionale.








ARTICOLO 37

Contenuto delle convenzioni

1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati

previste dalla presente legge devono prevedere:

a) le prestazioni oggetto delle convenzioni;

b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di

ultimazione degli

interventi;

c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l’adempimento

degli obblighi

e le sanzioni per l’inosservanza degli stessi, ivi compresa la

possibilità della

risoluzione contrattuale;

d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo

dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione.




CAPO VI
VINCOLI URBANISTICI



ARTICOLO 38

Disciplina dei vincoli urbanistici

1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni

determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati

all’espropriazione o a vincoli che comportano l’inedificabilità,

perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di

approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento

che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando

adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze

urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e

prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai

sensi del D.P.R. n. 327/01.

3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si

applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti

dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17.

4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il

comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree

interessate mediante l’adozione di una variante al Puc, entro il

termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale

termine, si procede ai sensi dell’articolo 39.




CAPO VII
POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER
L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE



ARTICOLO 39

Poteri sostitutivi

1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria

competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa

comunicazione alla regione e contestuale diffida all’ente

inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di

sessanta giorni, attua l’intervento sostitutivo.

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine

previsto dalla presente legge, la regione procede

autonomamente.

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di

propria competenza ai sensi della presente legge, la regione,

previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di

sessanta giorni, attua l’intervento sostitutivo.








ARTICOLO 40

Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni

1. La regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti

locali che ne fanno richiesta per l’esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal

fine gli enti locali possono avvalersi dell’ausilio delle strutture

tecnico-amministrative degli uffici regionali competenti nelle

materie dell’edilizia e dell’urbanistica.

2. La regione concede contributi finanziari ai comuni, singoli o

associati, per favorire l’attività di pianificazione territoriale e

urbanistica. Le richieste di contributo sono inoltrate dai comuni

alla regione nei termini e con le modalità previsti da un bando

pubblicato annualmente sul bollettino ufficiale della regione

Campania. Ai fini della erogazione dei contributi è data

precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica

generale, ai comuni con popolazione inferiore ai diecimila

abitanti e a quelli che ricorrono alla pianificazione associata.




CAPO VIII
NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI VIGILANZA
SULL’ABUSIVISMO



ARTICOLO 41

Norme regolanti l’attività edilizia

1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture,

denominate sportelli urbanistici, ai quali sono affidati i seguenti

compiti:

a) ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il

rilascio di permessi di costruire e dei provvedimenti e

certificazioni in materia edilizia;

b) acquisizione di pareri e nulla-osta di competenza di altre

amministrazioni;

c) rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità e

della certificazione in materia edilizia. Il rilascio di titoli abilitativi

all’attività edilizia avviene mediante un unico atto comprensivo

di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi e di ogni altro

provvedimento di consenso, comunque denominato, di

competenza comunale;

d) adozione dei provvedimenti in materia di accesso ai

documenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, i privati e le

altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti preordinati

all’adozione degli atti di cui alla lettera c).

2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni

consultive in materia paesaggistico-ambientale, attribuite alla

commissione edilizia integrata comunale dall’allegato alla

legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, “Direttive per l'esercizio

delle funzioni amministrative sub-delegate dalla regione

Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n.

65 - Tutela dei beni ambientali” , sono esercitate da un organo

collegiale costituito dal responsabile dell’ufficio che riveste

preminente competenza nella materia, con funzioni di

presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio

comunale con voto limitato.

3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti

esperti previsti dall’allegato alla legge regionale n. 10/82, sono

designati dal consiglio comunale con voto limitato.








ARTICOLO 42

Vigilanza sugli abusi edilizi

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste

il comune nella funzione di vigilanza sull’attività

urbanistico-edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, articolo 27,

comma 1, e di repressione dell’abusivismo edilizio.

2. E’ istituito presso la regione un ufficio di vigilanza a cui è

affidato il compito di segnalare al sindaco e ai competenti

dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del

relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori

adottati anche sulla base di tali segnalazioni.

3. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 2 richiede al

sindaco e ai competenti dirigenti comunali le informazioni e la

documentazione utile per l’espletamento della funzione di

vigilanza.








ARTICOLO 43

Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive

1. I responsabili dei servizi comunali competenti in materia di

vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della

giunta regionale l’elenco, corredato della relativa

documentazione, delle opere abusive per le quali è stato

richiesto l’accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n.

380/01, articolo 36.

2. Il presidente della giunta regionale, trascorso il termine di cui

al D.P.R. n. 380/01, articolo 36, comma 2, diffida il comune a

pronunciarsi con provvedimento espresso sulla richiesta di

accertamento di conformità entro i termini di cui alla legge

regionale n. 19/01, articolo 1.

3. In caso di protratta inerzia del comune, il presidente della

giunta regionale richiede l’intervento sostitutivo della provincia,

da espletarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge

regionale n. 19/01, articolo 4.

4. La provincia trasmette i provvedimenti adottati in ordine

all’accertamento di conformità al presidente della giunta

regionale, al comune inadempiente ed all’interessato.

5. Se l’accertamento di conformità dà esito negativo, si

applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18

novembre 2004, n. 10, articolo 10.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, i responsabili dei servizi comunali competenti

in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al

presidente della giunta regionale l’elenco delle opere abusive

per le quali è stato richiesto e non ancora compiuto

l’accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/01,

articolo 36, corredato della relativa documentazione.




TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE



ARTICOLO 44

Regime transitorio degli strumenti di pianificazione

1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall’entrata in

vigore del Ptr.

2. I comuni adottano, entro due anni dall’entrata in vigore del

Ptcp, il Puc e il Ruec.

3. Nei comuni sprovvisti di Prg si applicano, fino all’adozione

dei Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n.

17/82, salva l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui

all’articolo 10.

4. Nei comuni di cui al comma 3, salva l’applicazione

obbligatoria delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3

novembre 1952, n. 1902, le limitazioni previste dalla legge

regionale n. 17/82 hanno efficacia fino alla data di entrata in

vigore del Puc, da adottare ai sensi della presente legge, e non

si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione

di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione

primaria e secondaria, dei programmi per l’edilizia residenziale

pubblica, agevolata o sovvenzionata, e dei piani e degli

interventi previsti dalla legge 17 maggio 1981, n. 219.

5. La regione adotta il Ptr entro un anno dall’entrata in vigore

della presente legge.

6. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di

pianificazione territoriale previsti dalla presente legge,la verifica

di compatibilità dei Puc e dei Ptcp adottati, ai fini

dell’approvazione degli stessi, è eseguita con riferimento ai

rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.








ARTICOLO 45

Regime transitorio della strumentazione in itinere

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati

e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della

presente legge, concludono il procedimento di formazione

secondo le disposizioni di cui alla disciplina previgente, anche

in ordine alla ripartizione delle competenze relative alla loro

approvazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle

varianti ai Prg già adottate al momento dell’entrata in vigore

della presente legge.

3. I comuni di cui al comma 1 adottano, entro tre anni dalla

conclusione del procedimento di formazione della

strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruec, in conformità alle

disposizioni di cui al titolo II, capo III.








ARTICOLO 46

Norme in materia di inquinamento acustico

1. I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge 26 ottobre

1995, n. 447, sono inclusi tra gli elaborati tecnici allegati al Puc.

2. Fino all’entrata in vigore della legge regionale disciplinante la

tutela dall’inquinamento acustico con la quale si stabiliscono

modalità, scadenze e sanzioni per l’elaborazione della

classificazione acustica e dei piani di risanamento, così come

previsto dalla legge n. 447/95, la redazione dei piani di

zonizzazione acustica di cui al comma 1 avviene in conformità

ad apposite linee guida da adottarsi con delibera di giunta

regionale.








ARTICOLO 47

Valutazione ambientale dei piani

1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono

accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva

42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase

di redazione dei piani.

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui

sono individuati , descritti e valutati gli effetti significativi

dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce

degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano.

3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a

disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le

procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge.

4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che

illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate

nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di

cui al comma 2.








ARTICOLO 48

Funzioni subdelegate

1. I1 comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 29 maggio

1980, n. 54, è così sostituito:

“In caso di persistente inattività o di gravi violazioni di legge di

un ente locale nell’esercizio delle funzioni delegate o

subdelegate di cui al comma 1, la giunta regionale revoca la

delega o la subdelega e la conferisce, previo conforme parere

della commissione consiliare competente, all’amministrazione

provinciale”.




CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI



ARTICOLO 49

Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore

la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e

regionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

abrogate le seguenti disposizioni:

legge regionale 13 maggio 1974, n. 17;

legge regionale 6 maggio 1975, n. 26;

legge regionale 18 maggio 1977, n. 26;

legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64;

legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39;

legge regionale 29 dicembre 1978, n. 62;

legge regionale 10 maggio 1980, n. 33;

legge regionale 29 maggio 1980, n. 54: articolo 23;

legge regionale 23 luglio 1981, n. 49;

legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1

e 3; al comma 4 le parole “ai precedenti commi 1 e 2” sono

soppresse e sostituite dalle parole “al precedente comma”;

legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4;

legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: all’allegato -

“Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative

sub-delegate dalla regione Campania ai comuni con legge

regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali”

– le parole “dal Sindaco” sono soppresse e sostituite dalle

parole “dal dirigente comunale competente”;

legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis,

5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell’allegato; i punti 1.1, 2,

3, 4 e 5 del titolo II dell’allegato; il capo I del titolo III

dell’allegato; i punti 2 e 3 del capo II del titolo III

dell’allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell’allegato;

il capo IV del titolo III dell’allegato; il punto 2 del capo V del

titolo III dell’allegato. Al punto 1, comma 1, del capo V del titolo

III dell’allegato, le parole “il Consiglio” sono soppresse e

sostituite dalle parole “la giunta”;

legge regionale 20 marzo 1982, n. 17: articoli 1, 2 e 4, commi

2, 5, 6 e 7; all’articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole “le

Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi

in esse,”; all’articolo 3, comma 4, le parole “Comunità Montane

e, per i Comuni non interamente inclusi in esse, le” sono

soppresse;

legge regionale 30 agosto 1982, n. 55;

legge regionale 24 novembre 1989, n. 24;

legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3: articoli 7, 8, 9 e 10;

all’articolo 12, comma 1, le parole “del Consiglio” sono

soppresse e sostituite dalle parole “della giunta”. La legge

regionale 11 del 1991, nella parte in cui prevede l’area

generale di coordinamento “Gestione del Territorio” è

modificata in area generale di coordinamento “Governo del

Territorio”.

3. Dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 30

della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni

contenute nell’allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n.

14: il punto 1.2 del titolo II; le parole da “Il Piano

particolareggiato deve essere accompagnato” a “non inferiore a

1 : 500” del capo II del titolo III; il punto 2 del capo III del

titolo III;

il punto 1 del capo V.

4. Dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 30

della presente legge sono altresì abrogati gli articoli 3,4,5 e 6

della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.

5. L’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 28

novembre 2001, n. 19 è così sostituito:

“Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione

e della ricostruzione con la stessa volumetria , superficie e

sagoma dell’edificio preesistente”.

6. L’articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 novembre

2001, n. 19, è così sostituito:

“3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici

l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte

autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti

alla tutela del vincolo”.

7. Dopo il comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 19/01 è

inserito il seguente comma:

“5 bis. La capienza massima dei parcheggi realizzabili con

denuncia di inizio attività è di:

a) 50 posti auto nei comuni fino a 10.000 abitanti;

b) 100 posti auto nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti;

c) 200 posti auto nei comuni da 50.001 a 200.000 abitanti;

d) 300 posti auto nei comuni al di sopra dei 200.000 abitanti.

Sono fatte salve diverse disposizioni dei programmi urbani

dei parcheggi nelle zone non sottoposte ai vincoli di cui al decreto

legislativo n. 42/2004, vigenti alla data di entrata in vigore della

presente legge”.

8. Alla fine del comma 6, dell’articolo 6 della legge regionale

n. 19/01 è aggiunto il seguente periodo:

“L’atto d’obbligo contiene l’elenco degli estremi catastali

delle unità immobiliari tra le quali i soggetti realizzatori

individuano, entro il termine di cui al comma 7, quelle unità alle

quali sono legati pertinenzialmente i posti auto da realizzare. Alla

fine dei lavori e, comunque, entro il termine di cui al comma 7, i

soggetti realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di

compravendita all’amministrazione comunale”.

9. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge Regionale n.

19/01, sono inseriti i seguenti commi :

“ 7 bis. Ai fini della tutela della qualità ambientale e

paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai

commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio

dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da

frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del

solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno

sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o

arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico.

Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve essere

assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età.

7 ter. L’adeguatezza dello spessore di terreno o l’assenza di

alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico

sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un

professionista iscritto all’ordine dei dottori agronomi e forestali

o periti agrari.

7 quater. L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7 bis e 7

ter comporta l’acquisizione al patrimonio comunale secondo le

procedure di cui all’art. 31 del DPR n. 380/01.

10 L’articolo 9 della legge regionale n. 19/01 è così

sostituito:

“Le disposizioni procedurali delle presente legge trovano

applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di

cui alla Legge regionale 27 giugno 1987,

n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge

stessa.”

11 All’epigrafe della legge regionale n. 19/01, le parole “delle

concessioni e delle autorizzazioni edilizie” sono sostituite dalle

parole “dei permessi di costruire”.

12 Agli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale n. 19/01, le parole

“concessione” e“concessione edilizia” sono sostituite dalle

parole “ permesso di costruire”.

13 All’articolo 2 della legge regionale n. 19/01, le

parole “alle

concessioni edilizie sono sostituite dalle parole “ai permessi

di costruire”.

14 All’articolo 3 della legge regionale n. 19/01, le parole “della

concessione” sono sostituite dalle parole “del permesso di

costruire”.

15 All’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 19/01, le

parole “ad autorizzazione gratuita” sono sostituite dalle parole

“a permesso di costruire non oneroso”.

16 All’articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 19/01, le

parole “di autorizzazione alla realizzazione” sono sostituite dalle

parole “di permesso di costruire per la realizzazione”.

17 All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le

parole “l’autorizzazione gratuita” sono sostituite dalle parole “il

permesso di costruire”.

18 All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le

parole “procedimento autorizzatorio” sono sostituite dalle

parole “procedimento abilitativo”.

19 All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le

parole “titolo autorizzatorio” sono sostituite dalle parole “titolo

edilizio”.

20 Nell’intero articolato della legge regionale n. 19/01 le parole

“ decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite con

le parole “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

21. Dopo il comma 12, dell’articolo 5 della legge regionale 18

ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

“ Gli interventi di recupero delle parti e delle facciate

degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie

degradate dei nuclei urbani della regione campania, se attuati

con l’impiego di risorse finanziarie pubbliche ed in conformità

con gli strumenti urbanistici vigenti, rivestono preminente

interesse pubblico in quanto volti al recupero ed alla

valorizzazione del territorio”.

22 Dopo il comma 13, dell’articolo 5 della legge regionale 18

ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

“ Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è

vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria,

caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi

elementi che compromettono il decoro architettonico degli

stessi”.








ARTICOLO 50

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello

Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

regione Campania.

Napoli 22 dicembre 2004

-BASSOLINO-