| |
|
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 22-12-2004
REGIONE CAMPANIA
NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 65
del 28 dicembre 2004
SUPPLEMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
LEGENDA
PTR
PIANO TERRITORIALE REGIONALE
PTCP
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
PUC
PIANO URBANISTICO COMUNALE
PUA
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
RUEC
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE
PSP
PIANI SETTORIALI PROVINCIALI
PSR
PIANI SETTORIALI REGIONALI
NTA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PRG
PIANO REGOLATORE GENERALE
SIT
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
TITOLO I
FINALITA’ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto della legge
1.La regione Campania disciplina con la presente legge la
tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio
al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di
sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione
territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale
e comunale.
2.Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:
a)individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali,
favorendone la cooperazione secondo il principio di
sussidiarietà;
b) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa, mediante la
semplificazione dei procedimenti di programmazione e
pianificazione;
c) assicurare la concertazione di tutti i livelli istituzionali con le
organizzazioni economiche e sociali e con le associazioni
ambientaliste legalmente riconosciute.
ARTICOLO 2
Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica
1 La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti
obiettivi:
a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del
territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo
di suolo;
b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai
fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio
attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali
e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la
riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei
siti compromessi;
d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri
abitati;
e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività
produttive connesse;
g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività
produttive e turistiche connesse.
ARTICOLO 3
Articolazione dei processi di pianificazione
1.La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal
complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni
in conformità alla legislazione nazionale e regionale,
disciplinanti l’uso, la tutela e i processi di trasformazione del
territorio.
2.La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un
sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia
pubblica che privata che comportano una trasformazione
significativa del territorio, definendo :
a)per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da
realizzare;
b)per le attività private, l’incentivazione delle iniziative
riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità
del territorio e corrispondenti all’interesse pubblico.
3) La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:
a)disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato,
tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a
lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali,
ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo,
dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle
reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
b)disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di
trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi
temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei
bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.
ARTICOLO 4
Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione
1.Tutti soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione
territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi
della cooperazione e dell’intesa.
2.La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e
coordinamento tra la regione e gli enti locali, da attuare in sede
di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella
successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte
adottate.
3.La regione Campania promuove il coordinamento e la
cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni
relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche
intese con le amministrazioni interessate.
ARTICOLO 5
Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione
1.Alle fasi preordinate all’adozione e all’approvazione degli
strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di
pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini,
anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di
pianificazione.
ARTICOLO 6
Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione
1.Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi
di pianificazione territoriale e urbanistica la regione adotta entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge atti
di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio
delle funzioni delegate.
2.La regione garantisce, altresì, la più ampia informazione e
diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel
territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall’articolo 17.
ARTICOLO 7
Competenze
1. L’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell’ambito di
rispettiva competenza, alla regione, alle province e ai comuni.
2.I comuni possono procedere alla pianificazione in forma
associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei
contratti d’area.
3.La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita
mediante la formazione di piani generali, intesi come strumenti
contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l’intero
ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani
settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti
alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento
pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.
ARTICOLO 8
Sussidiarietà
1.Sono demandate ai comuni le funzioni relative al governo del
territorio non espressamente attribuite dall’ordinamento e dalla
presente legge alla regione ed alle province.
2.Alla regione e alle province sono affidate esclusivamente le
funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione
nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse
sovracomunale.
ARTICOLO 9
Efficacia dei piani
1.Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale
direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi
disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine
alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i
soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti
disposizioni degli strumenti di pianificazione sottordinati.
ARTICOLO 10
Salvaguardia
1.Tra l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva
entrata in vigore sono sospese:
a) l’abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto
con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di
approvazione;
b) l’approvazione di strumenti di pianificazione sott’ordinati che
risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati.
2.Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere
protratte per oltre cinque anni decorrenti dalla data di adozione
dei piani o per oltre tre anni dalla data di adozione delle varianti.
ARTICOLO 11
Flessibilità della pianificazione sovraordinata
1.Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità
previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli
strumenti di pianificazione sovraordinati.
2.Le modificazioni di cui al comma 1 sono collegate alla
esistenza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative
alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di
sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti
territoriali e ambientali.
3.L’approvazione delle modificazioni di cui al comma 1 è
consentita a condizione che sia assicurata la omogeneità della
complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.
ARTICOLO 12
Accordi di programma
1.Per la definizione e l’esecuzione di opere pubbliche o di
interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di
programmi di intervento, nonché per l’attuazione dei piani
urbanistici comunali – Puc – e degli atti di programmazione
degli interventi di cui all’articolo 25, se è necessaria un’azione
integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello
Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell’accordo di
programma con le modalità previste dal presente articolo.
2.Al procedimento finalizzato alla stipula dell’accordo di
programma partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati,
interessati all’attuazione degli interventi oggetto dell’accordo,
nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all’articolo
20, comma 5.
3.Il presidente della giunta regionale, o il presidente della
provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sugli interventi previsti al comma 1, promuove la
conclusione dell’accordo, anche su richiesta di uno dei soggetti
pubblici o privati interessati, mediante la convocazione di una
conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti di cui ai
commi 1 e 2.
4.La convocazione della conferenza indica:
a) il nominativo del responsabile del procedimento;
b) gli interventi di cui al comma 1 oggetto dell’accordo, nonché
l’ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
c) le amministrazioni, gli enti, le aziende e le autorità pubblici,
nonché le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati
coinvolti nell’esecuzione dell’accordo.
5. La documentazione necessaria per la stipula dell’accordo è
recapitata ai soggetti indicati al comma 1 almeno venti giorni
prima della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi o
dei programmi di intervento, se in variazione di strumenti
urbanistici, anche di portata sovracomunale, sono corredati
dagli elaborati grafici e normativi idonei ad individuare i
contenuti e la portata della variazione. Se la documentazione
contiene il progetto definitivo delle opere, degli interventi o dei
programmi di intervento, l’approvazione dell’accordo di
programma sostituisce ogni titolo autorizzativo prescritto dalla
normativa vigente. Alla documentazione è allegato uno studio
degli effetti prodotti dagli interventi di cui al comma 1 sul
sistema ambientale e territoriale circostante.
6.Se l’approvazione dell’accordo di programma comporta la
variazione degli strumenti di pianificazione, anche di portata
sovracomunale, l’avviso di convocazione della conferenza di
servizi è affisso all’albo pretorio del comune o dei comuni
interessati dalle opere, dagli interventi o dai programmi di
intervento, ed è pubblicato su due quotidiani a diffusione
regionale e sul sito internet della regione. L’avviso di
convocazione della conferenza è trasmesso per conoscenza ai
proprietari interessati dall’intervento, se in numero inferiore a
cinquanta.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, la documentazione e gli
elaborati indicati al comma 5 sono depositati presso la
segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi
per dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di
comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.
Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare
osservazioni sulle quali la conferenza di servizi si esprime
motivatamente.
8. I soggetti partecipanti alla conferenza stabiliscono, nella
prima seduta, il termine non superiore a novanta giorni per
assumere la decisione. La conferenza adotta le determinazioni
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad
esclusione dei soggetti privati invitati e dei soggetti portatori di
interessi diffusi di cui al comma 2. Si considera acquisito
l’assenso dei soggetti a cui sono attribuite potestà
amministrative in ordine all’oggetto dell’accordo, i quali,
regolarmente convocati, non partecipano alla conferenza, salvo
che gli assenti notifichino il proprio motivato dissenso o
impugnino le determinazioni conclusive della conferenza entro
il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle
stesse.
9.Se il dissenso sull’approvazione dell’accordo di programma
è espresso dalla regione, la decisione è rimessa al consiglio
regionale. Nelle altre ipotesi di dissenso, si applica l’articolo 14
quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, commi 3, 4 e 5.
10. Se i rappresentanti intervenuti alla conferenza non sono
muniti dei poteri di impegnare l’ente di appartenenza, i
competenti organi possono ratificarne l’operato, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla conclusione della
conferenza.
11.Acquisita l’approvazione della conferenza, l’accordo è
sottoscritto dai rappresentanti, o dai loro delegati, dei soggetti
di cui al comma 1 ed è approvato con decreto del presidente
della giunta regionale pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Campania.
12. L’accordo contiene:
a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi,
eventualmente articolato in fasi funzionali, con l’indicazione dei
relativi tempi di esecuzione;
b).la quantificazione del costo complessivo, eventualmente
suddiviso in funzione delle fasi di esecuzione;
c) il piano economico corredato dalla individuazione delle fonti
finanziarie;
d) l’indicazione degli adempimenti attribuiti ai soggetti
interessati dall’attuazione dell’accordo, le responsabilità per
l’attuazione e le eventuali garanzie;
e) l’istituzione di un collegio di vigilanza dotato di poteri
sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto dai
rappresentanti degli enti pubblici interessati dall’attuazione
dell’accordo;
f) la previsione della risoluzione delle controversie sorte nel
corso dell’esecuzione dell’accordo da parte di un collegio
arbitrale e la disciplina sulla composizione e sulle modalità di
funzionamento dello stesso.
13. L’approvazione dell’accordo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso
previste, produce gli effetti dell’intesa di cui al D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e
determina le conseguenti variazioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali,
comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità
cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro
cinque anni dalla data di approvazione dell’accordo.
14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al
comma 13 sono ratificate entro
trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti
all’approvazione delle stesse.
15. E’ istituito presso l’area generale di coordinamento governo
del territorio della giunta regionale il settore monitoraggio e
controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica
della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti
urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene
trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente
agli accordi di programma e agli atti di contrattazione
programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema
informativo territoriale – Sit – di cui all’articolo 17, predispone
ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle
modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di
contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione
urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.
16.Se la regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un
accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa
valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il
parere della regione in seno alla conferenza di servizi.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
CAPO I
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
ARTICOLO 13
Piano territoriale regionale
1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di
pianificazione territoriale provinciale, la regione approva il piano
territoriale regionale -Ptr-, nel rispetto della legislazione statale
e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione.
europea del paesaggio del 20 ottobre 2000 e dell’accordo
Stato-Regioni del 19 aprile 2001, in armonia con gli obiettivi
fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i
contenuti della programmazione socio-economica regionale.
2. Attraverso il Ptr la regione, nel rispetto degli obiettivi generali
di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell’integrità
fisica e dell’identità culturale del territorio ed in coordinamento
con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni
statali competenti e con le direttive contenute nei piani di
settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:
a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione
del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla
loro realizzazione;
b).i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza
sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi
pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di
pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione
istituzionale.
3) Il Ptr definisce :
a)il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela
dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, come
definite dall’articolo 2 e connesse con la rete ecologica
regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela
paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;
b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da
rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili
sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale
dello stesso;
c) gli elementi costitutivi dell’armatura territoriale a scala
regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione
viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio
modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e
portuali, agli impianti e alle reti principali per l’energia e le
telecomunicazioni;
d) i criteri per l’individuazione, in sede di pianificazione
provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di
minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione
urbanistica in forma associata;
e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti
produttivi e commerciali;
f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree
interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di
rischio;
g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i
criteri per la bonifica degli stessi;
h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la
valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche
connesse allo sviluppo turistico ed all’insediamento ricettivo.
ARTICOLO 14
Piani settoriali regionali
1.I piani settoriali regionali – Psr -, regolanti specifici interessi
e
attività coinvolgenti l’uso del territorio, integrano il Ptr e sono
coerenti con le sue previsioni.
2. Se i piani settoriali regionali contengono previsioni non
compatibili con quelle del Ptr, costituiscono varianti al Ptr
stesso e devono essere approvati con le procedure di cui
all’articolo 15.
ARTICOLO 15
Procedimento di formazione del piano territoriale regionale
1. La giunta regionale adotta la proposta di Ptr che, entro i
sessanta giorni successivi alla sua adozione, è pubblicata sul
bollettino ufficiale della regione Campania. Dell’avvenuta
adozione è data contestualmente notizia mediante avviso da
pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due
quotidiani a diffusione regionale. Nello stesso termine copia
della proposta è trasmessa alle province che provvedono al
relativo deposito presso le proprie sedi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
proposta di Ptr, la regione indice una conferenza di
pianificazione alla quale partecipano le province, i comuni, gli
enti locali, le altre amministrazioni interessate alla
programmazione e le organizzazioni sociali, culturali,
economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello
regionale, al fine di elaborare, entro trenta giorni dalla
convocazione, osservazioni e proposte di modifica alla
proposta di Ptr. Alla conferenza la regione partecipa con un suo
delegato al fine di acquisirne le risultanze.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della
conferenza di pianificazione di cui al comma 2, la giunta
regionale valuta le osservazioni e le proposte di modifica
acquisite dalla conferenza, adotta il Ptr e lo trasmette al
consiglio regionale per l’approvazione.
4. Il Ptr approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Campania. Dell’avvenuta approvazione è data
contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a
diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione, il Ptr acquista efficacia a tempo indeterminato.
ARTICOLO 16
Varianti al piano territoriale regionale
1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptr sono
sottoposte al procedimento di formazione di cui all’articolo 15,
con i termini ridotti della metà.
2.Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr necessarie al
recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali
immediatamente operative sono approvate con delibera di
giunta regionale.
3. La giunta regionale, con cadenza quinquennale, e comunque
entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio
regionale, verifica lo stato di attuazione del Ptr e propone al
consiglio le eventuali modifiche necessarie all’aggiornamento
dello stesso.
ARTICOLO 17
Sistema informativo territoriale
1. E’ istituito presso l’area generale di coordinamento governo
del territorio della giunta regionale il sistema informativo
territoriale –Sit- che, nell’osservanza delle responsabilità e
delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i
seguenti compiti:
a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per
le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale;
b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi
scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico,
pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico,
paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;
c) realizzare una banca dati relazionale;
d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico
regionale, previa ricognizione della dotazione cartografica ed
aerofotografia esistente presso le strutture regionali e gli enti
locali;
e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella
quale sono recepite le prescrizioni relative alla regolazione
dell’uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali,
paesaggistici ed ambientali, che derivano dagli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da
previsioni legislative;
f) curare e sviluppare l’interscambio dei dati tra i settori
regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
g) provvedere all’aggiornamento e alla diffusione delle
specifiche comuni per la produzione cartografica e la gestione
degli archivi dei sistemi informativi territoriali.
2. Il Sit è realizzato ed aggiornato anche attraverso il concorso
di enti pubblici o di loro consorzi e di società di ricerca a
prevalente capitale pubblico.
3. L’area generale di coordinamento governo del territorio della
giunta regionale assicura il libero accesso ai dati del Sit.
4. E’ rimessa alla giunta regionale l’adozione dei criteri e delle
modalità, anche organizzative, per l’attuazione delle finalità di
cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla
produzione cartografica degli enti locali.
CAPO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
ARTICOLO 18
Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di
rispettiva competenza nell’osservanza della normativa statale e
regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di
pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 2.
2.La pianificazione territoriale provinciale:
a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con
particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali,
paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e
storiche dello stesso;
b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di
assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza
con le previsioni del Ptr;
c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi
derivanti da calamità naturali;
d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la
valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul
territorio;
e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle
attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;
f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione
degli insediamenti esistenti.
3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il
piano territoriale di coordinamento provinciale -Ptcp- e i piani
settoriali provinciali –Psp-.
4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e
programmatico.
5) Le disposizioni strutturali contengono:
a) l’individuazione delle strategie della pianificazione
urbanistica;
b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani
urbanistici comunali, nonché l’indicazione dei limiti di
sostenibilità delle relative previsioni;
c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità
dei sistemi naturali e antropici del territorio;
d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire
aree naturali protette di interesse locale;
e) l’indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della
pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del
territorio;
f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di
interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il
dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe
previsioni di carattere nazionale e regionale;
g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale
degli insediamenti industriali .
2. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i
tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli
interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima
delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione
e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi,
per l’adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici
comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.
3. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché,
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo
57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura,
dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela
delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone
interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8,
nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1 settembre
1993, n. 33.
4. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle
materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le
modalità stabilite dall’art. 20, comma 1, le intese con le
amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi
preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della
normativa statale o regionale vigente.
5. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei
consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998,
n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp,
la provincia promuove, secondo le modalità stabilite
dall’articolo 20, comma 1, le intese con i consorzi per le aree di
sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla
legge regionale n. 16/98.
ARTICOLO 19
piani settoriali provinciali
1. I piani settoriali provinciali, regolanti specifici interessi e
attività coinvolgenti l’uso del territorio, integrano il Ptcp e sono
coerenti con le sue disposizioni.
2. Se i piani settoriali provinciali contengono previsioni non
compatibili con quelle del Ptcp, costituiscono varianti al Ptcp
stesso e sono approvati con le procedure di cui all’articolo 20.
ARTICOLO 20
Procedimento di formazione del piano territoriale di
coordinamento provinciale
1. L’adozione della proposta di Ptcp compete alla giunta
provinciale. Se il piano ha valenza dei piani di settore di cui
all’articolo 18, commi 7 e 9, e quando se ne ravvisa la
necessità, la provincia, in sede di avvio del procedimento di
formazione della proposta del Ptcp, indice una conferenza alla
quale sono invitate le amministrazioni statali competenti, la
regione e le autorità, gli enti e gli organi competenti nelle
materie previste dagli stessi commi 7 e 9 dell’articolo 18, al fine
di definire le necessarie intese.
2. Se non si addiviene alle intese di cui al comma 1, la regione,
in sede di approvazione del Ptcp, definisce la relativa disciplina
pianificatoria. Resta ferma in ogni caso l’applicazione del
comma 12, articolo 143, del decreto legislativo n. 42/04.
3. Se si rende necessaria una variazione delle previsioni
settoriali di propria competenza contenute nel Ptcp, le
amministrazioni statali competenti e le autorità e gli organi di
cui all’articolo 18, commi 7 e 9, procedono all’adozione del
relativo piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto
della normativa vigente. In tale ipotesi la provincia promuove le
intese di cui al comma 1 ai fini del necessario adeguamento
del Ptcp.
4. La proposta di Ptcp è depositata per trenta giorni presso la
segreteria dell’amministrazione provinciale. Del deposito è
data notizia con avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Campania e su due quotidiani a diffusione regionale.
5. Contemporaneamente alla pubblicazione la proposta di
piano è trasmessa ai comuni della provincia, agli enti locali e
alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste,
economico-professionali e sindacali di livello provinciale, così
come individuate con delibera di giunta regionale, che possono
presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di cui al comma 4.
6. Al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni
formulate ed elaborare le relative proposte di modifica allo
schema di Ptcp la giunta provinciale, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 5, indice una conferenza
alla quale invita a partecipare i comuni della provincia, gli enti
locali e le organizzazioni indicate al comma 5. La conferenza
conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.
7. La giunta provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla
conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6,
valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate,
adotta il Ptcp e lo invia al consiglio provinciale per l’
approvazione. Il piano approvato è trasmesso alla giunta
regionale per la verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani
settoriali regionali.
8.L’istruttoria tecnica è rimessa all’area generale di
coordinamento governo del territorio presso la giunta regionale.
La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dalla
data di ricezione del piano, corredato dagli allegati previsti dalla
vigente normativa. Trascorso tale termine, la verifica di
compatibilità si intende positivamente conclusa.
9. Se la verifica di compatibilità non ha avuto esito positivo, la
regione, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al
comma 8, convoca una conferenza di servizi alla quale sono
invitati a partecipare il presidente della provincia, o un
assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e
provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal
presidente della regione o da un assessore delegato.
10. La conferenza di cui al comma 9 adotta le modifiche al Ptcp,
al fine di renderlo compatibile con il Ptr e con i piani settoriali
regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta
giorni dalla sua convocazione.
11. Il presidente della conferenza, se ne ravvisa l’opportunità,
nel rispetto del principio di flessibilità di cui all’articolo 11 e nei
limiti ivi indicati, trasmette il Ptcp al consiglio regionale per la
variazione del Ptr, limitatamente alle parti incompatibili con il
piano approvato dalla provincia. Il consiglio regionale provvede
entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine le
proposte di variazione si intendono respinte.
12. Nel caso di cui al comma 11, il termine di trenta giorni per la
conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.
13. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal consiglio
provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione.
14. La delibera di giunta regionale di verifica di compatibilità del
Ptcp di cui ai commi 7 e 8 è pubblicata sul bollettino ufficiale
della regione Campania. Della pubblicazione del Ptcp è data
contestualmente notizia con avviso su due quotidiani a
diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione, il Ptcp entra in vigore ed acquista efficacia a
tempo indeterminato.
ARTICOLO 21
Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale
1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptcp sono
sottoposte al procedimento di formazione di cui all’articolo 20,
con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di
quindici giorni di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 20.
2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptcp necessarie al
recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali e
regionali immediatamente operative sono approvate con
delibera di giunta provinciale.
3. La giunta provinciale, con cadenza quinquennale, e
comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del
consiglio provinciale, verifica lo stato di attuazione del Ptcp e
propone al consiglio le modifiche necessarie
all’aggiornamento dello stesso.
CAPO III
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
ARTICOLO 22
Strumenti urbanistici comunali
1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua
competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della
pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Sono strumenti di pianificazione comunale:
a) il piano urbanistico comunale - Puc -;
b) i piani urbanistici attuativi - Pua -;
c) il regolamento urbanistico edilizio comunale - Ruec -.
ARTICOLO 23
Piano urbanistico comunale
1. Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento
urbanistico generale del comune e disciplina la tutela
ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero
territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto
conformativo del diritto di proprietà.
2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:
a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio
comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli stessi;
b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano
raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le
esigenze di salvaguardia delle risorse naturali,
paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e
storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione
degli effetti ambientali degli interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle
opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto
dall’articolo 18, comma 2, lettera b);
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone
omogenee, individuando le aree non suscettibili di
trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle
singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri
storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità
dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il
ricorso a concorsi di progettazione;
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la
classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l’utilizzazione
ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti
salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli
imprenditori agricoli;
i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso
contenute rispetto all’assetto geologico e geomorfologico del
territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di
settore preliminari alla redazione del piano.
3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi
esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di:
a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e
secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico,
archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano
degli insediamenti.
4. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri
concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi
in sanatoria sono utilizzate prioritariamente per l’attuazione
degli interventi di recupero degli insediamenti di cui al comma
3.
5. Il Puc può subordinare l’attuazione degli interventi di
recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi,
perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione di appositi
Pua, denominati piani di recupero degli insediamenti abusivi, il
cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista
dall’articolo 27.
6. Restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli
immobili non suscettibili di sanatoria ai sensi dello stesso
comma 3.
7. Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed
edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di
riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione
degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti
edificatori di cui agli articoli 33 e 34.
8. Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione -Nta-,
riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione
urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia,
il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo
dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.
9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il
territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali
protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da
calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici.
ARTICOLO 24
Procedimento di formazione del piano urbanistico comunale
1. La giunta comunale, previa consultazione delle
organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali,
sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all’articolo
20, comma 5, predispone la proposta di Puc. La proposta,
comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa
statale e regionale e delle Nta, è depositata presso la
segreteria del comune e delle circoscrizioni. Del deposito è
data notizia sul bollettino ufficiale della regione Campania e su
due quotidiani a diffusione provinciale.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque
può presentare osservazioni in ordine alla proposta di Puc. Nei
comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il
termine è ridotto a quaranta giorni.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, il consiglio comunale esamina le osservazioni,
adegua la proposta di Puc alle osservazioni accolte ed adotta il
Puc. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti
il termine è ridotto a sessanta giorni.
4. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per la verifica di
compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale
sovraordinati e di conformità con la normativa statale e
regionale vigente.
5. La verifica è affidata all’assessorato provinciale competente
nella materia dell’urbanistica, ed è conclusa entro novanta
giorni dalla data di ricezione del piano, corredato dagli allegati
previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine, la
verifica si intende positivamente conclusa.
6. In caso di esito negativo della verifica, il presidente della
provincia, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al
comma 5, convoca una conferenza di servizi alla quale sono
invitati a partecipare il sindaco, o un assessore da lui delegato,
e i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti. La
conferenza è presieduta dal presidente della provincia o da un
assessore da lui delegato.
7. La conferenza apporta, ove necessario, modifiche al Puc, al
fine di renderlo compatibile con gli atti di pianificazione
territoriale sovraordinati e conforme alla
normativa statale e regionale vigente. La conferenza conclude i
lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione.
8. Il presidente della conferenza, se ne ravvisa l’opportunità, e
nel rispetto del principio di flessibilità di cui all’articolo 11 e nei
limiti ivi indicati, trasmette il Puc al consiglio provinciale o al
consiglio regionale per la eventuale variazione, rispettivamente,
del Ptcp, del Ptr, dei Psr e dei Psp, nelle parti in cui sono
incompatibili con il piano adottato dal comune. Il consiglio
provinciale e il consiglio regionale provvedono entro trenta
giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine, le
proposte di variazione si intendono respinte.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, il termine di trenta giorni per
la conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6
rimane sospeso.
10. Gli esiti della conferenza di cui al comma 6 sono ratificati
dal consiglio comunale entro venti giorni dalla loro
comunicazione, pena la decadenza dei relativi atti.
11. Il Puc è approvato con decreto del presidente della
provincia, previa delibera di giunta provinciale, ed è pubblicato
sul bollettino ufficiale della regione Campania. Della
pubblicazione è data notizia mediante avviso su due quotidiani
a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione, il Puc entra in vigore ed acquista efficacia a
tempo indeterminato.
12. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc sono
sottoposte al procedimento di formazione disciplinato dal
presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione
dei termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 10.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano anche alle
varianti di adeguamento del Puc, agli strumenti di pianificazione
paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/04, articolo
145, comma 5. Le proposte di variante sono trasmesse alla
competente soprintendenza per i beni architettonici ed il
paesaggio, che esprime il parere entro il termine stabilito per
l’adozione delle varianti stesse.
ARTICOLO 25
Atti di programmazione degli interventi
1. Con delibera di consiglio comunale è adottata, in conformità
alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la
disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione,
trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da
realizzare nell’arco temporale di tre anni.
2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione
agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione,
prevedono:
a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di
trasformazione e conservazione dell’assetto urbanistico;
c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare
o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione
territoriale e paesaggistica;
d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e
di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste,
indicandone le fonti di finanziamento.
3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed
effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato
dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge
regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano
con il bilancio pluriennale comunale.
4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di
approvazione degli atti di programmazione degli interventi
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e
urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli
strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla
normativa vigente.
5. Gli atti di programmazione di cui al comma 1 stabiliscono gli
interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.
6. Il programma triennale per la realizzazione di opere
pubbliche, di cui alla legge 11 febbraio 1994 , n. 109, articolo
14, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo.
7. Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati
per la prima volta contestualmente all’approvazione del Puc.
ARTICOLO 26
Piani urbanistici attuativi
1. I Pua sono strumenti con i quali il comune provvede a dare
attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli
interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti
di programmazione di cui all’articolo 25.
2. I Pua , in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei
seguenti strumenti:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;
b) i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167;
c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di
cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;
d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17
febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alle leggi regionali 19
febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n. 26;
e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre
1993, n. 493;
3. L’approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc.
A tal fine non costituiscono varianti al Puc:
a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di
rappresentazione grafica del piano;
b) la precisazione dei tracciati viari;
c) le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da
esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici,
limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi
geologici;
d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio
edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n.
380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
e) la diversa dislocazione, nel perimetro del Pua, degli
insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde
pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;
4. L’adozione delle modifiche di cui al comma 3 è motivata dal
comune, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in
ogni caso l’assenza di incremento del carico urbanistico.
5. La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di
approvazione dei Pua valore di permesso di costruire abilitante
gli interventi previsti, subordinando tale permesso
all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e
provvedimenti all’uopo necessari, anche mediante lo sportello
urbanistico di cui all’articolo 41. In tal caso, le varianti al
permesso di costruire seguono il procedimento ordinario,
senza adozione di atti deliberativi.
6. L’amministrazione comunale provvede alla stipula di
convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall’attuazione degli
interventi previsti dai Pua.
ARTICOLO 27
Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi
1. I Pua sono redatti, in ordine prioritario:
a) dal comune;
b) dalle società di trasformazione urbana di cui all’articolo 36;
c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla
normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la
redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi provvede
nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi,
purchè il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di
acquisire immobili da parte dell’amministrazione comunale. La
proposta di Pua deve essere formulata dai proprietari degli
immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del
complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli
interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili. Se in tale area sono inclusi immobili per i quali non
risulta accertato il valore dell’imponibile relativo alla imposta
comunale sugli immobili, lo stesso è determinato dall’ufficio
tecnico comunale entro trenta giorni dalla formulazione della
richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori
accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe;
d) dal comune, se i privati, tenuti alla redazione dei Pua a
proprie cura e spese, non presentano le relative proposte
definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini
da queste previsti. In tal caso il comune ha diritto di rivalsa per
le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti.
Resta a cura del comune la redazione dei Pua se la stessa
amministrazione respinge le proposte di pianificazione attuativa
avanzate dai proprietari.
2. Il Pua è adottato dalla giunta comunale.
3. Il Pua, adottato ai sensi del comma 2, è trasmesso alla
provincia per eventuali osservazioni ed è depositato presso la
casa comunale per trenta giorni. Del deposito è data notizia su
due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di
pubblicità possono essere determinate dagli statuti comunali. Il
comune garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione
procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3
chiunque può formulare osservazioni o opposizioni al Pua
adottato.
5. Con delibera di giunta il comune esamina le osservazioni o
le opposizioni formulate e approva il Pua dando
espressamente atto della sua conformità al Puc.
6. Con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul
bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
7. Se il Pua comporta la modifica degli atti di programmazione
degli interventi, il piano adottato è rimesso al consiglio
comunale per l’approvazione.
ARTICOLO 28
Regolamento urbanistico edilizio comunale
1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle
trasformazioni, nonché l’attività concreta di costruzione,
modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec
disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi
architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.
2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo
stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei
parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori .
3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia
energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con
delibera di giunta regionale.
ARTICOLO 29
Procedimento di formazione del regolamento urbanistico
edilizio comunale
1. Il Ruec è adottato dal consiglio comunale e depositato
presso la sede del comune. Del deposito è data notizia su due
quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità
possono essere determinate dagli statuti comunali.
2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può
presentare osservazioni al Ruec adottato. Entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, il consiglio comunale approva il Ruec, decidendo
contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre in
coerenza con il Puc e le Nta. Della approvazione è dato avviso
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
Campania. Copia integrale del Ruec è trasmessa alla provincia
e depositata presso la casa comunale per la libera
consultazione.
3. Il Ruec è approvato contestualmente all’approvazione del
Puc ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposti al
procedimento di formazione di cui al presente articolo.
CAPO IV
ELABORATI DA ALLEGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E
DEFINIZIONE DEGLI STANDARD
ARTICOLO 30
Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici
1. Con delibera di giunta regionale, previo parere vincolante
della commissione consiliare competente in materia di
urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale
ed attuativa previsti dalla presente legge.
2. Con la delibera di cui al comma 1 la giunta regionale può
ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di
pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione
inferiore ai diecimila abitanti.
3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla
data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il
parere si intende favorevolmente espresso.
ARTICOLO 31
Standard urbanistici
1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel
rispetto degli standard
urbanistici fissati dalla normativa nazionale vigente.
2. Con regolamento regionale possono essere definiti
standard urbanistici minimi inderogabili più ampi rispetto a
quelli di cui al comma 1.
CAPO V
SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
ARTICOLO 32
Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire
equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla
trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti
edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti
pubblici aventi titolo.
2. Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua
ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i
proprietari degli immobili ricompresi nelle zone
oggetto di trasformazione mediante comparti di cui all’articolo
33 indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree
interessate.
3. Il Ruec individua le modalità per la definizione dei diritti
edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia
di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all’atto della
formazione del Puc.
ARTICOLO 33
Comparti edificatori
1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dagli atti di
programmazione degli interventi possono essere realizzate
mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi
Puc, dai Pua e dagli atti di programmazione degli interventi.
2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati
o non, ed è individuato dal Puc, dai Pua o dagli atti di
programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane
ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote
edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel
comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da
cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per
la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi.
3. Le quote edificatorie sono espresse in metri quadrati o in
metri cubi e sono ripartite tra i proprietari in proporzione alla
frazione percentuale da ciascuno di essi detenuta del
complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili per l’insieme di tutti gli immobili
ricadenti nel comparto. La superficie necessaria per la
realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini
della determinazione delle quote edificatorie.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del
Puc, dei Pua o degli atti di programmazione degli interventi, il
comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite
dagli atti di programmazione degli interventi ai proprietari di
immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi in
favore del comune o di altri soggetti pubblici funzionali
all’attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai
proprietari interessati. Le quote edificatorie attribuite ai
proprietari sono liberamente commerciabili ma non possono
essere trasferite in altri comparti edificatori.
5. Se nel comparto sono inclusi immobili per i quali non risulta
accertato il valore dell’imponibile relativo all’imposta comunale
sugli immobili, lo stesso è determinato dall’ ufficio tecnico
comunale sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi
caratteristiche analoghe, entro il termine previsto al comma 4.
6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di
immobili, il Puc, i Pua e gli atti di programmazione degli
interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento
degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti
edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
ARTICOLO 34
Attuazione del comparto edificatorio
1. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari
degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in
consorzio, dal comune, o da società miste, anche di
trasformazione urbana.
2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti
privati devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al
comune, o ad altri soggetti pubblici, gli immobili necessari per
la realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature, aree
verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di
interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso
il Puc, i Pua e gli atti di programmazione degli interventi.
3. I detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per
cento delle quote edificatorie complessive attribuite ad un
comparto edificatorio possono procedere all’attuazione del
comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari.
Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora,
con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni,
gli stessi soggetti procedono all’attuazione del comparto,
acquisite le quote edificatorie, attribuite ai proprietari che hanno
deciso di non partecipare all’iniziativa, e i relativi immobili,
mediante corresponsione del controvalore determinato
dall’ufficio di cui all’articolo 33, comma 5, o nel caso di rifiuto di
tale somma, mediante deposito della stessa presso la
tesoreria comunale.
4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all’attuazione di un comparto
edificatorio da parte di proprietari di immobili detentori nel loro
insieme di una quantità superiore al quarantanove per cento
delle quote edificatorie complessive, il comune fissa un
termine per l’attuazione del comparto stesso, trascorso il quale
può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il
comparto edificatorio, acquisendone le quote edificatorie e i
relativi immobili con le modalità di cui al comma 5.
5. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili,
previste dai commi 3 e 4, avvengono mediante procedure di
esproprio.
6. L’approvazione degli interventi disciplinati dal presente
articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza previste.
ARTICOLO 35
Espropriazione degli immobili per l’attuazione della
pianificazione urbanistica
1. Gli immobili espropriati per l’attuazione degli strumenti di
pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti
esproprianti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8
luglio 2001, n. 327. Se l’espropriazione è eseguita dal comune,
gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale e il comune
può cederne la proprietà o, in caso di vincolo di indisponibilità,
concedere gli stessi in diritto di superficie a terzi per la
edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza
pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione
approvata dal consiglio comunale.
2. La concessione a terzi per la edificazione di cui al comma 1
non può eccedere il termine massimo di quarantacinque anni.
ARTICOLO 36
Società di trasformazione urbana e territoriale
1. E’ consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con
la partecipazione delle province e della regione, di società per
la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla
trasformazione urbana e territoriale.
2. Le società di cui al comma 1 possono essere a capitale
interamente pubblico o miste a capitale prevalentemente
pubblico, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articolo 120.
3. La partecipazione alle società miste dei proprietari di
immobili interessati dagli interventi di cui al comma 2 è
disciplinata con regolamento regionale.
ARTICOLO 37
Contenuto delle convenzioni
1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati
previste dalla presente legge devono prevedere:
a) le prestazioni oggetto delle convenzioni;
b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di
ultimazione degli
interventi;
c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l’adempimento
degli obblighi
e le sanzioni per l’inosservanza degli stessi, ivi compresa la
possibilità della
risoluzione contrattuale;
d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo
dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
CAPO VI
VINCOLI URBANISTICI
ARTICOLO 38
Disciplina dei vincoli urbanistici
1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni
determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati
all’espropriazione o a vincoli che comportano l’inedificabilità,
perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di
approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando
adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze
urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e
prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai
sensi del D.P.R. n. 327/01.
3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si
applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti
dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17.
4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il
comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree
interessate mediante l’adozione di una variante al Puc, entro il
termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale
termine, si procede ai sensi dell’articolo 39.
CAPO VII
POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER
L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE
ARTICOLO 39
Poteri sostitutivi
1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria
competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa
comunicazione alla regione e contestuale diffida all’ente
inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di
sessanta giorni, attua l’intervento sostitutivo.
2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine
previsto dalla presente legge, la regione procede
autonomamente.
3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di
propria competenza ai sensi della presente legge, la regione,
previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di
sessanta giorni, attua l’intervento sostitutivo.
ARTICOLO 40
Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni
1. La regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti
locali che ne fanno richiesta per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal
fine gli enti locali possono avvalersi dell’ausilio delle strutture
tecnico-amministrative degli uffici regionali competenti nelle
materie dell’edilizia e dell’urbanistica.
2. La regione concede contributi finanziari ai comuni, singoli o
associati, per favorire l’attività di pianificazione territoriale e
urbanistica. Le richieste di contributo sono inoltrate dai comuni
alla regione nei termini e con le modalità previsti da un bando
pubblicato annualmente sul bollettino ufficiale della regione
Campania. Ai fini della erogazione dei contributi è data
precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica
generale, ai comuni con popolazione inferiore ai diecimila
abitanti e a quelli che ricorrono alla pianificazione associata.
CAPO VIII
NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI VIGILANZA
SULL’ABUSIVISMO
ARTICOLO 41
Norme regolanti l’attività edilizia
1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture,
denominate sportelli urbanistici, ai quali sono affidati i seguenti
compiti:
a) ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il
rilascio di permessi di costruire e dei provvedimenti e
certificazioni in materia edilizia;
b) acquisizione di pareri e nulla-osta di competenza di altre
amministrazioni;
c) rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità e
della certificazione in materia edilizia. Il rilascio di titoli abilitativi
all’attività edilizia avviene mediante un unico atto comprensivo
di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi e di ogni altro
provvedimento di consenso, comunque denominato, di
competenza comunale;
d) adozione dei provvedimenti in materia di accesso ai
documenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, i privati e le
altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti preordinati
all’adozione degli atti di cui alla lettera c).
2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni
consultive in materia paesaggistico-ambientale, attribuite alla
commissione edilizia integrata comunale dall’allegato alla
legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, “Direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative sub-delegate dalla regione
Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n.
65 - Tutela dei beni ambientali” , sono esercitate da un organo
collegiale costituito dal responsabile dell’ufficio che riveste
preminente competenza nella materia, con funzioni di
presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio
comunale con voto limitato.
3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti
esperti previsti dall’allegato alla legge regionale n. 10/82, sono
designati dal consiglio comunale con voto limitato.
ARTICOLO 42
Vigilanza sugli abusi edilizi
1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste
il comune nella funzione di vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, articolo 27,
comma 1, e di repressione dell’abusivismo edilizio.
2. E’ istituito presso la regione un ufficio di vigilanza a cui è
affidato il compito di segnalare al sindaco e ai competenti
dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del
relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori
adottati anche sulla base di tali segnalazioni.
3. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 2 richiede al
sindaco e ai competenti dirigenti comunali le informazioni e la
documentazione utile per l’espletamento della funzione di
vigilanza.
ARTICOLO 43
Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive
1. I responsabili dei servizi comunali competenti in materia di
vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della
giunta regionale l’elenco, corredato della relativa
documentazione, delle opere abusive per le quali è stato
richiesto l’accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n.
380/01, articolo 36.
2. Il presidente della giunta regionale, trascorso il termine di cui
al D.P.R. n. 380/01, articolo 36, comma 2, diffida il comune a
pronunciarsi con provvedimento espresso sulla richiesta di
accertamento di conformità entro i termini di cui alla legge
regionale n. 19/01, articolo 1.
3. In caso di protratta inerzia del comune, il presidente della
giunta regionale richiede l’intervento sostitutivo della provincia,
da espletarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge
regionale n. 19/01, articolo 4.
4. La provincia trasmette i provvedimenti adottati in ordine
all’accertamento di conformità al presidente della giunta
regionale, al comune inadempiente ed all’interessato.
5. Se l’accertamento di conformità dà esito negativo, si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18
novembre 2004, n. 10, articolo 10.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i responsabili dei servizi comunali competenti
in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al
presidente della giunta regionale l’elenco delle opere abusive
per le quali è stato richiesto e non ancora compiuto
l’accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/01,
articolo 36, corredato della relativa documentazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 44
Regime transitorio degli strumenti di pianificazione
1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore del Ptr.
2. I comuni adottano, entro due anni dall’entrata in vigore del
Ptcp, il Puc e il Ruec.
3. Nei comuni sprovvisti di Prg si applicano, fino all’adozione
dei Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n.
17/82, salva l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui
all’articolo 10.
4. Nei comuni di cui al comma 3, salva l’applicazione
obbligatoria delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3
novembre 1952, n. 1902, le limitazioni previste dalla legge
regionale n. 17/82 hanno efficacia fino alla data di entrata in
vigore del Puc, da adottare ai sensi della presente legge, e non
si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione
di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, dei programmi per l’edilizia residenziale
pubblica, agevolata o sovvenzionata, e dei piani e degli
interventi previsti dalla legge 17 maggio 1981, n. 219.
5. La regione adotta il Ptr entro un anno dall’entrata in vigore
della presente legge.
6. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale previsti dalla presente legge,la verifica
di compatibilità dei Puc e dei Ptcp adottati, ai fini
dell’approvazione degli stessi, è eseguita con riferimento ai
rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.
ARTICOLO 45
Regime transitorio della strumentazione in itinere
1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati
e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge, concludono il procedimento di formazione
secondo le disposizioni di cui alla disciplina previgente, anche
in ordine alla ripartizione delle competenze relative alla loro
approvazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
varianti ai Prg già adottate al momento dell’entrata in vigore
della presente legge.
3. I comuni di cui al comma 1 adottano, entro tre anni dalla
conclusione del procedimento di formazione della
strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruec, in conformità alle
disposizioni di cui al titolo II, capo III.
ARTICOLO 46
Norme in materia di inquinamento acustico
1. I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono inclusi tra gli elaborati tecnici allegati al Puc.
2. Fino all’entrata in vigore della legge regionale disciplinante la
tutela dall’inquinamento acustico con la quale si stabiliscono
modalità, scadenze e sanzioni per l’elaborazione della
classificazione acustica e dei piani di risanamento, così come
previsto dalla legge n. 447/95, la redazione dei piani di
zonizzazione acustica di cui al comma 1 avviene in conformità
ad apposite linee guida da adottarsi con delibera di giunta
regionale.
ARTICOLO 47
Valutazione ambientale dei piani
1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono
accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva
42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase
di redazione dei piani.
2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui
sono individuati , descritti e valutati gli effetti significativi
dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce
degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano.
3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a
disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le
procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge.
4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che
illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di
cui al comma 2.
ARTICOLO 48
Funzioni subdelegate
1. I1 comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 29 maggio
1980, n. 54, è così sostituito:
“In caso di persistente inattività o di gravi violazioni di legge di
un ente locale nell’esercizio delle funzioni delegate o
subdelegate di cui al comma 1, la giunta regionale revoca la
delega o la subdelega e la conferisce, previo conforme parere
della commissione consiliare competente, all’amministrazione
provinciale”.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 49
Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore
la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e
regionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti disposizioni:
legge regionale 13 maggio 1974, n. 17;
legge regionale 6 maggio 1975, n. 26;
legge regionale 18 maggio 1977, n. 26;
legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64;
legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39;
legge regionale 29 dicembre 1978, n. 62;
legge regionale 10 maggio 1980, n. 33;
legge regionale 29 maggio 1980, n. 54: articolo 23;
legge regionale 23 luglio 1981, n. 49;
legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1
e 3; al comma 4 le parole “ai precedenti commi 1 e 2” sono
soppresse e sostituite dalle parole “al precedente comma”;
legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4;
legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: all’allegato -
“Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
sub-delegate dalla regione Campania ai comuni con legge
regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali”
– le parole “dal Sindaco” sono soppresse e sostituite dalle
parole “dal dirigente comunale competente”;
legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis,
5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell’allegato; i punti 1.1, 2,
3, 4 e 5 del titolo II dell’allegato; il capo I del titolo III
dell’allegato; i punti 2 e 3 del capo II del titolo III
dell’allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell’allegato;
il capo IV del titolo III dell’allegato; il punto 2 del capo V del
titolo III dell’allegato. Al punto 1, comma 1, del capo V del titolo
III dell’allegato, le parole “il Consiglio” sono soppresse e
sostituite dalle parole “la giunta”;
legge regionale 20 marzo 1982, n. 17: articoli 1, 2 e 4, commi
2, 5, 6 e 7; all’articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole “le
Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi
in esse,”; all’articolo 3, comma 4, le parole “Comunità Montane
e, per i Comuni non interamente inclusi in esse, le” sono
soppresse;
legge regionale 30 agosto 1982, n. 55;
legge regionale 24 novembre 1989, n. 24;
legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3: articoli 7, 8, 9 e 10;
all’articolo 12, comma 1, le parole “del Consiglio” sono
soppresse e sostituite dalle parole “della giunta”. La legge
regionale 11 del 1991, nella parte in cui prevede l’area
generale di coordinamento “Gestione del Territorio” è
modificata in area generale di coordinamento “Governo del
Territorio”.
3. Dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 30
della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni
contenute nell’allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n.
14: il punto 1.2 del titolo II; le parole da “Il Piano
particolareggiato deve essere accompagnato” a “non inferiore a
1 : 500” del capo II del titolo III; il punto 2 del capo III del
titolo III;
il punto 1 del capo V.
4. Dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 30
della presente legge sono altresì abrogati gli articoli 3,4,5 e 6
della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.
5. L’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 28
novembre 2001, n. 19 è così sostituito:
“Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione
e della ricostruzione con la stessa volumetria , superficie e
sagoma dell’edificio preesistente”.
6. L’articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 novembre
2001, n. 19, è così sostituito:
“3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici
l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte
autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti
alla tutela del vincolo”.
7. Dopo il comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 19/01 è
inserito il seguente comma:
“5 bis. La capienza massima dei parcheggi realizzabili con
denuncia di inizio attività è di:
a) 50 posti auto nei comuni fino a 10.000 abitanti;
b) 100 posti auto nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti;
c) 200 posti auto nei comuni da 50.001 a 200.000 abitanti;
d) 300 posti auto nei comuni al di sopra dei 200.000 abitanti.
Sono fatte salve diverse disposizioni dei programmi urbani
dei parcheggi nelle zone non sottoposte ai vincoli di cui al decreto
legislativo n. 42/2004, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge”.
8. Alla fine del comma 6, dell’articolo 6 della legge regionale
n. 19/01 è aggiunto il seguente periodo:
“L’atto d’obbligo contiene l’elenco degli estremi catastali
delle unità immobiliari tra le quali i soggetti realizzatori
individuano, entro il termine di cui al comma 7, quelle unità alle
quali sono legati pertinenzialmente i posti auto da realizzare. Alla
fine dei lavori e, comunque, entro il termine di cui al comma 7, i
soggetti realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di
compravendita all’amministrazione comunale”.
9. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge Regionale n.
19/01, sono inseriti i seguenti commi :
“ 7 bis. Ai fini della tutela della qualità ambientale e
paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai
commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio
dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da
frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del
solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno
sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o
arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico.
Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve essere
assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età.
7 ter. L’adeguatezza dello spessore di terreno o l’assenza di
alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico
sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un
professionista iscritto all’ordine dei dottori agronomi e forestali
o periti agrari.
7 quater. L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7 bis e 7
ter comporta l’acquisizione al patrimonio comunale secondo le
procedure di cui all’art. 31 del DPR n. 380/01.
10 L’articolo 9 della legge regionale n. 19/01 è così
sostituito:
“Le disposizioni procedurali delle presente legge trovano
applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di
cui alla Legge regionale 27 giugno 1987,
n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge
stessa.”
11 All’epigrafe della legge regionale n. 19/01, le parole “delle
concessioni e delle autorizzazioni edilizie” sono sostituite dalle
parole “dei permessi di costruire”.
12 Agli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale n. 19/01, le parole
“concessione” e“concessione edilizia” sono sostituite dalle
parole “ permesso di costruire”.
13 All’articolo 2 della legge regionale n. 19/01, le
parole “alle
concessioni edilizie sono sostituite dalle parole “ai permessi
di costruire”.
14 All’articolo 3 della legge regionale n. 19/01, le parole “della
concessione” sono sostituite dalle parole “del permesso di
costruire”.
15 All’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 19/01, le
parole “ad autorizzazione gratuita” sono sostituite dalle parole
“a permesso di costruire non oneroso”.
16 All’articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 19/01, le
parole “di autorizzazione alla realizzazione” sono sostituite dalle
parole “di permesso di costruire per la realizzazione”.
17 All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le
parole “l’autorizzazione gratuita” sono sostituite dalle parole “il
permesso di costruire”.
18 All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le
parole “procedimento autorizzatorio” sono sostituite dalle
parole “procedimento abilitativo”.
19 All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le
parole “titolo autorizzatorio” sono sostituite dalle parole “titolo
edilizio”.
20 Nell’intero articolato della legge regionale n. 19/01 le parole
“ decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite con
le parole “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”
21. Dopo il comma 12, dell’articolo 5 della legge regionale 18
ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:
“ Gli interventi di recupero delle parti e delle facciate
degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie
degradate dei nuclei urbani della regione campania, se attuati
con l’impiego di risorse finanziarie pubbliche ed in conformità
con gli strumenti urbanistici vigenti, rivestono preminente
interesse pubblico in quanto volti al recupero ed alla
valorizzazione del territorio”.
22 Dopo il comma 13, dell’articolo 5 della legge regionale 18
ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:
“ Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è
vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria,
caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi
elementi che compromettono il decoro architettonico degli
stessi”.
ARTICOLO 50
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello
Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione Campania.
Napoli 22 dicembre 2004
-BASSOLINO-