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La Certificazione Energetica
a cura del Geom.Cesare Gherardi
Dal prossimo 8 ottobre stipulare un rogito notarile diventa ancora più problematico, dopo quanto introdotto dal decreto Bersani-Visco ecco un nuovo adempimento, gli atti d trasferimento immobiliare di abitazioni devono contenere la Certificazione Energetica ovvero da parte di un Tecnico abilitato deve essere rilasciata una certificazione che attesti in che Classe energetica è l'immobile compravenduto. Fortunatamente l'applicazione è per tutti gli immobili su cui sono avvenuti interventi con Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, rispettivamente, richiesto o presentata dopo l'8 ottobre 2005 e si parla di interventi di ristrutturazione radicale in edifici superiori a mq.1000. Per comprendere meglio la certificazione essa sarà come quella che molti hanno già imparato a conoscere in quanto l'etichetta riassuntiva è presente su tutti gli elettrodomestici (frigoriferi - lavatrici - lavastoviglie e sopratutto condizionatori d'aria). Questi apparecchi mostrano appunto un grafico colorato che va dal verde al rosso con sfumature di questi colori fino al rosso intenso con lettere che vanno dalla A alla G, queste appunto sono le Classi Energetiche. Così la Classe A è quella che consentirà il massimo risparmio e ovviamente la Classe G il minimo, in sintesi è la Classe peggiore. Ora anche per gli immobili sarà la stessa cosa. La Certificazione Energetica sarà obbligatoria per la stipula degli atti di trasferimento di immobili che hanno subito interventi di Manutenzione Straordinaria eseguita con denuncia di Inizio di Attività, manutenzione che abbia comportato una ristrutturazione dell'impianto termico e ovviamente per tutte le nuove costruzioni sarà prassi comune. Sono esentati tutti gli altri immobili che vengono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria con ristrutturazione degli impianti o di istallazione di nuovi impianti è consigliabile intervenire anche sulle strutture magari con la costruzione di contropareti a cappotto con elementi coibentanti, coibentazione di sottotetti, sostituzione di infissi o restauro di quelli esistenti con la messa in pera di vetri-camera ecc. Insomma eseguire tutte quelle opere migliorative che all'atto della elaborazione dei calcoli della Legge 10/91 riducano al massimo le dispersioni e quindi alla fine del calcolo risulterà che l'edificio sarà migliorato e potrà essere collocato in una Classe energetica accettabile e quindi in caso di vendita sarà più appetibile sul mercato ad esempio in Classe B anziché in Classe G. ecc. E' superfluo dire che la Classe energetica indica il fabbisogno necessario per il riscaldamento dell'edificio per il periodo di accensione dell'impianto nel periodo invernale espresso in KWh/m2 annuo se si moltiplica il valore per la superficie dell'alloggio e i costi dell'energia troveremo ovviamente la spessa media annua per il riscaldamento.
Facciamo alcuni esempi :
Appartamento di mq.80 in Classe F - Circa 85 Euro al mese
Appartamento di mq.80 in Classe C - Circa 50 Euro al mese
Per maggiore ed ulteriore chiarimento sulla materia si allega la circolare inviata ai notai che contiene le prime interpretazioni per la sua pratica applicazione:
Studio n. 432-2006/C del 4 agosto 2006 contenente prime considerazioni sull'entrata in vigore del Dlgs. 192/2005 (di attuazione della direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento.
La normativa in oggetto entra in vigore il giorno 8 ottobre 2006.
Si segnalano, in particolare, l'art. 6 comma terzo per cui: "Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e' allegato all'atto di compravendita , in originale o copia autenticata" e soprattutto l'art.. 15 ottavo comma per cui:" In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo . La nullità può essere fatta valere solo dal compratore."
In particolare, dopo l’8 ottobre 2006, potranno riceversi atti traslativi aventi per oggetto edifici la cui costruzione o la cui ristrutturazione radicale siano state eseguite sulla base di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, rispettivamente, richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005, SOLO se agli stessi venga allegato l' attestato di certificazione energetica. In particolare, deve trattarsi di:
a) edifici di nuova costruzione, intendendosi per tali:
- gli edifici per i quali sia già stato richiesto il rilascio dell'agibilità;
- gli edifici per i quali sia già stata dichiarata l'agibilità o la stessa si sia formata per silenzio assenso, a sensi dell'art. 25 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia);
- gli edifici che risultino, comunque, già ultimati in tutte quelle che sono le parti edilizie essenziali, compresi gli impianti e tutte quelle finiture che in qualsiasi modo possano incidere sul consumo e sulle prestazioni energetici;
b) edifici oggetto di ristrutturazione integrale, ovvero di demolizione e ricostruzione, aventi superficie utile superiore ai 1000 metri quadrati. energetico nell'edilizia) e suoi riflessi sull'attività' notarile.