Dal
1° gennaio 2010, tra le novità di cui tener conto per fruire
del 55%, spicca l'entrata in vigore dei nuovi valori di riferimento sul
risparmio energetico, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino
a fine 2009. In particolare, per ottenere la detrazione del 55% per gli
interventi di riqualificazione energetica "globale" occorre
far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annua
per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del punto 2 dell'Allegato
A del decreto 11 marzo 2008 e, per gli interventi sulle strutture opache
orizzontali, verticali, e sulle finestre comprensive di infissi, i valori
limite di trasmittanza termica a cui far riferimento sono quelli riportati
nella tabella del punto 2 dell'Allegato B del medesimo decreto 11 marzo
2008.
Il prossimo 31 marzo 2010 scade, poi, il termine ultimo per l'invio della
nuova comunicazione all'agenzia delle Entrate per coloro che a partire
dal 1° gennaio 2009 hanno sostenuto spese per lavori che fruiscono
del 55% ancora in corso al 31 dicembre 2009 (Provvedimento del direttore
dell'agenzia delle Entrate, Protocollo n. 57639/2009). Ma non è
tutto in tema di novità sul per 55 cento. Vediamo.
Niente più attestato
Nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione, dallo scorso 15 agosto è venuto meno l'obbligo,
da parte del contribuente, di acquisire l'attestato di qualificazione
energetica. È quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99.
In particolare, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie
a condensazione, così come l'installazione di pannelli solari e
la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unità
immobiliari, tra gli adempimenti cui è tenuto il contribuente,
non è più necessaria l'acquisizione dell'attestato di qualificazione
energetica.
Tenuto conto delle novità legislative, i soggetti interessati al
beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi
di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, sono
tenuti ad acquisire la seguente documentazione:
A: asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento
ai requisiti richiesti (articoli 6-9 del Dm 19 febbraio 2007);
B. scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i
dati elencati nello schema di cui all'allegato E del decreto 19 febbraio
2007.
Il Dm 6 agosto 2009
Inoltre, con la pubblicazione del Dm 6 agosto 2009 è stato modificato
ed integrato il Dm 19 febbraio 2007 che regolamenta la detrazione fiscale
del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica.
In particolare, con effetto dall'11 ottobre 2009, il decreto prevede queste
novità:
1) Asseverazione del direttore lavori. Il Dm 19 febbraio 2007 prevede
che, tra gli adempimenti che devono essere rispettati per fruire della
detrazione del 55%, i soggetti interessati al beneficio siano tenuti ad
acquisire l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti
la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Il decreto 6 agosto
2009 prevede la possibilità di sostituire l'asseverazione di un
tecnico abilitato con quella resa dal direttore lavori sulla conformità
al progetto delle opere realizzate (ai sensi dell'articolo 8, comma 2
del Dlgs 192/05).
L'asseverazione potrà essere esplicitata anche nella relazione
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo
di energia degli edifici e relativi impianti termici che il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni
competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla
denuncia dell'inizio dei lavori.
2) Certificazione breve. Il Dm 19 febbraio 2007 prevede che, nel caso
di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'asseverazione sul
rispetto della trasmittanza termica possa essere sostituita da una certificazione
dei produttori per questi elementi, che attesti il rispetto dei requisiti,
insieme con le certificazioni dei singoli componenti. Il Dm 6 agosto 2009
ha eliminato quest'ultimo obbligo sui componenti.
Nuovi requisiti dei
serramenti per accedere alle detrazioni del 55% nel 2010
A
seguito delle richieste di Uncsaal (Unione Nazionale
Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe) di
rivedere i valori limite di trasmittanza delle finestre per
accedere alle detrazioni fiscali del 55% nel 2010 il
Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto con
nuovi valori limite.
Secondo Uncsaal i valori limite attualmente in vigore per le
finestre comprensive di infissi sono requisiti troppo
restrittivi che penalizzano i consumatori che sono obbligati
ad acquistare serramenti dalle elevate prestazioni
energetiche e conseguentemente a costi più elevati senza una
particolare esigenza di raggiungere elevati standard di
risparmio energetico.
|
REQUISITI MINIMI PER FINESTRE
COMPRENSIVE DI INFISSI |
|
Zona climatica |
Valori di U (W/m2k)attualmente
in vigore dal 1 gennaio 2010 |
Nuovi valori di U (W/m2k)
inseriti nel decreto dal 1 gennaio 2010 |
|
A |
3.9 |
3.7 |
|
B |
2.6 |
2.4 |
|
C |
2.1 |
2.1 |
|
D |
2.0 |
2.0 |
|
E |
1.6 |
1.8 |
|
F |
1.4 |
1.6 |
Fonte: sito
web
Uncsaal
Decreto
sulla certificazione energetica pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
10 luglio 2009

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il decreto