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Ultime notizie
09/05/2009
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello per richiedere lo sconto fiscale sulle spese sostenute
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello che i contribuenti dovranno utilizzare per beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico.
Per riqualificazione energetica 55%
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Per ristrutturazione edilzia 36%
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La comunicazione all’agenzia deve essere inviata per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, ovvero per comunicare le spese sostenute negli anni precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Cosa significa? Che se una persona inizia oggi i lavori e li finisce entro il 31 dicembre, non cambia alcunché rispetto alle regole attualmente in vigore: la comunicazione va inviata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori al sito web dell’Enea e potrà detrarre il 55% delle spese in cinque rate annuali di identico importo.Al contrario se i lavori terminano dopo il 31 dicembre andrà fatta la comunicazione alle Entrate circa le spese sostenute nel 2009, utilizzando il modello predisposto dall’agenzia. L’invio deve essere fatto entro il 31 marzo 2010 per via telematica. Rimane sempre l’obbligo della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.Nei casi, alquanto rari per la verità, dei lavori iniziati nel 2007 o nel 2008 e che saranno terminati nel 2010, andrà fatta la comunicazione per le spese sostenute nel 2009. Nel caso i lavori siano finiti nel corso del 2009 oppure se nel 2009 non sono state sostenute spese, la comunicazione non dovrebbe essere fatta.Non cambia nulla per gli interventi agevolati e i limiti di spesa. La detrazione è riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.Isolamento termico di pareti, sottotetti, soffitti sotto terrazzi, androni e porticati.
Modelli, circolari e modalità di invio degli adempimenti fiscali 2009
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03/05/2009
Dal 30 aprile sul nuovo sito dell'ENEA è tutto pronto per l’invio della documentazione relativa alla detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici riservata a coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009.E dal 4 maggio è attivo il servizio di assistenza via posta elettronica, per cloro che si troveranno in difficoltà (e non saranno in pochi) per l'utilizzo del sito. La pagina dedicata alla detrazione del 55%. è in lik cliccando il pulsante sottostante :
clicca
Ma gli adempimenti che che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto compiere sono scaduti ormai da 2 messi e quindi non si conoscono ancora i termini e le modalità per l’invio della comunicazione relativa alla detrazione del 55% sostenute nel 2009. Siamo ancora armati di sperazna che ciò avvenga e si ricorda che tutto questo è previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi.
Per quanto riguarda le spese sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2009, si ricirda quanto segue :
- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
La non emanazione del modello ha provocato non poche proteste sopratutto da parte dei produttori di serramenti in alluminio e leghe leggere che hanno sollecitato l'Agenzia delle Entrate a questo adempimento (ma si sa più tardi arriva e meglio è per il fisco) - Sono state date loro assicurazioni in merito e che stanno lavorando al provvedimento che sarà pronto ... quanto prima !!! Nella risposta è stato precisato che “Fino all’emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione continueranno ad essere richiesti gli stessi adempimenti previsti anteriormente all’entrata in vigore del decreto “anticrisi”, senza alcun pregiudizio per i lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso durante tale periodo. Speriamo sia vero !!!
01/02/2009
30/01/2009 - È entrata in vigore ieri la legge n. 2
del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. Si chiarisce
definitivamente la questione delle modifiche alla disciplina della detrazione
del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dall’articolo
29 del decreto legge, che tante polemiche hanno sollevato negli ultimi due
mesi (Consulta lo Speciale).
Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono che:
- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi
da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), fermi
restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni
normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno
stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da
emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
2/2009 (entro il 28 febbraio 2009);
- con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione
venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti
abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322);
- sempre lo stesso provvedimento stabilirà i termini e le modalità
di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA,
ai sensi del DM 19 febbraio 2007;
- entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
2/2009, il DM 19 febbraio 2007 sarà comunque modificato, al fine
di semplificare le procedure a carico dei contribuenti;
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione
dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari
importo.
Per le spese del 2009 occorrerà quindi attendere circa un mese prima
di conoscere i termini e le modalità per l’invio della comunicazione
all’Agenzia delle Entrate e per capire in che modo i dati in possesso dell’ENEA
saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate (se a cura dell’Enea stesso
o del contribuente). Sempre tra un mese arriveranno le modifiche al DM 19
febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi
a carico dei contribuenti.
18/01/2009
Passa alla Camera il Decreto
Via libera definitivo dalla Camera dei Deputati per la
legge di conversione del DL 185/2008 anticrisi, sulla quale è stata
votata la fiducia.
L 'ormai famoso articolo 29 per la detrazione del 55% per la riqualificazione
energetica degli edifici - è stato approvato con
le modifiche introdotte dalle Commissioni Bilancio e Finanze. Un solo comma
il 6 raggruppa i commi da 6 a 11 della stesura iniziale.
In sintesi la situazione resta quella precedente al "Decreto
anticrisi" con alcune novità :
- diventa automatica la detrazione senza tetti di spesa;
- l'istanza che deve essere
presentata all’Agenzia delle Entrate (con silenzio-rifiuto) , che il DL
aveva imposto anche per le spese del 2008, è stata trasformata in
una “comunicazione”, ma solo per le spese del 2009 e 2010;
- le spese del 2009 e 2010 potranno essere detratte in cinque anni, mentre
per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni.
Ancora
introvabile il Modello per la Detrazione del 55%
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
La cosa più importante riguardava le spese del 2008 per le quali ricirdiamo che erano regolate dal D.L. 185/2008 che è tutt'ora in vigore, i contribuenti interessati a questa detrazione, sempre del 55% avrebbero dovuto inviare via internet l’istanza all’Agenzia delle Entrate usufruendo di un modulo on line che non è mai stato pubblicato dalla stessa Agenzia che sapendo delle vicissitudini in corso si era ben guradata dal pubblicare, modulo che ancora introvabile.
La
nuova disciplina in dettaglio
Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nel 2009 e 2010, i
contribuenti interessati alla detrazione del 55% (commi da 344 a 347 della
Finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle
Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento
che l'Agenzia delle Entrate emanerà entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.
Con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione
venga effettuata esclusivamente in via telematica e saranno stabiliti i
termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate
dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,
il suddetto DM 19 febbraio 2007, sarà modificato al fine di semplificare
le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009
la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali
di pari importo. I commi da 8 a 11 sono stati cancellati.
Il
prossimo passaggio
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato che inizierà la discussione
il 26 gennaio per approvare definitivamente la legge entro il 28 gennaio,
data di scadenza del Decreto-legge.
Sintesi
Se il Senato confermerà quanto approvato dalla camera si dovrà operare come segue :
I
Per le spese 2009- 2010 si distinguerà la procedura perché:
1. sarà necessario inviare una comunicazione, per sola conoscenza,
all ’Agenzia delle Entrate;
2. la detrazione sarà ripartita in cinque anni (anziché 3-10 anni)
— Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge di Conversione:
1. saranno resi disponibili i moduli per la comunicazione all ’ AdE;
2. verrà pubblicato un decreto di natura non regolamentare di modifica del DM
19 febbraio 2007 al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli
adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti .
CASO 1: INTERVENTI CHIUSI NEL 2008
Adempimenti per tutti gli interventi di cui è stato effettuato un bonifico entro i l 31
dicembre 2008 non cambia nulla, il soggetto richiedente la detrazione
deve compiere i seguenti adempimenti :
a ) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti
la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per
accedere al le detrazioni ( riportati nel DM 11 marzo 2008)
b ) inviare all ’ENEA copia dell’attestato di qualificazione
energetica (o certificazione ove prevista) (non più previsto
nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari
o installazione di pannelli solari)
c ) inviare all ’ENEA scheda informativa del l’ intervento (Al legato
E o Allegato F)
d ) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese
sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico
indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto distinguere bene
in fattura la fornitura dalla mano d’opera)
Non è necessaria nessuna comunicazione all ’Agenzia delle Entrate
La documentazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori per
via telematica dal sito www.acs.enea.it (conservando ricevuta).
Quote annuali
della detrazione Il soggetto richiedente può detrarre a scelta in rate da 3 a 10 anni.
CASO 2: INTERVENTI PREVISTI NEL 2009-2010
Adempimenti Con riferimento sempre al DM 19 febbraio 2007 modificato dal DM 7
apri le 2008 i l soggetto richiedente la detrazione PRESUMIBILMENTE
dovrà compiere i seguenti adempimenti (*) :
a ) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti
la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per
accedere al le detrazioni ( riportati nel DM 11 marzo 2008)
b ) inviare all ’ENEA copia dell’attestato di qualificazione
energetica (o certificazione ove prevista) (non più previsto
nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari
o installazione di pannelli solari)
c ) inviare all’ENEA scheda informativa del l’intervento (Al legato
E o Allegato F)
d ) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese
sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico
indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto distinguere bene
in fattura la fornitura dal la mano d’opera)
IN PIÙ
e ) inviare una comunicazione all ’Agenzia delle Entrate: la
modulistica e le modalità di invio verranno definiti entro 30
giorni dall’approvazione delle Legge di Conversione
Quote annuali
del la detrazione Il soggetto richiedente potrà detrarre in 5 rate fisse annuali .
CASO 3: INTERVENTI A CAVALLO TRA 2008 E 2009
Adempimenti Con riferimento sempre al DM 19 febbraio 2007 modificato dal DM 7
apri le 2008 i l soggetto richiedente la detrazione PRESUMIBILMENTE
dovrà compiere i seguenti adempimenti (*) :
a ) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesto
la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per
accedere alle detrazioni ( riportati nel DM 11 marzo 2008)
b ) inviare all’ENEA copia dell’attestato di qualificazione
energetica (o certificazione ove prevista) (non più previsto
nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari
o installazione di pannelli solari)
c ) inviare all ’ENEA scheda informativa del l’ intervento (Al legato
E o Allegato F)
d ) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese
sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico
indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto distinguere
bene in fattura la fornitura dal la mano d’opera)
IN PIÙ
e ) inviare una comunicazione all ’Agenzia delle Entrate
RIPORTANDO SOLO LE SPESE SOSTENUTE NEL 2009: la
modulistica e le modalità di invio verranno definiti entro 30
giorni dall’approvazione delle Legge di Conversione
Quote annuali
della detrazione Spese sostenute nel 2008: i l soggetto richiedente
può detrarre a scelta in rate da 3 a 10 anni.
Spese sostenute dopo il 1 gennaio 2009: il soggetto richiedente
potrà detrarre in 5 rate fisse annuali.
(*)Entro 30 gg dal l ’approvazione del la Legge di Conversione oltre il modulo per la
comunicazione al l ’Agenzia del l ’Entrate anche un decreto di natura non regolamentare di
modifica del DM 19 febbraio 2007 (procedura per richiedere le detrazioni ) .
Notizie del
09/01/2009
Sono all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, i vari emendamenti dei relatori al disegno di legge di conversione del DL 185/2008 anticrisi, il cui articolo 29 – è subordinato all’assenso dell’Agenzia delle Entrate per la detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. Le proposte di modifica sono circa una trentina che sono state redatte sia dal governo, che dai partiti della maggioranza e cosegnate alle Commissioni e nel tardo pomeriggio sono stati uniti anche agli emendementi al famigerato articolo 29 del DL 185/2008. Da voci di corridoio sembrebbe ormai certa, purtroppo, l'eliminazione della retroattività, ma sarà però allungato da 3 a 5 anni il periodo nel quale sarà possibile usufruire della detrazione e, meno meno male, pare certo, che venga confermata la percentuale del 55% dello sconto fiscale.
Da parte dell’opposizione si chiede che l’Esecutivo presenti
in Assemblea un maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento
e che sia approvarlo con voto di fiducia. Il PD giudica del tutto insoddisfacenti
tutti gli i emendamenti presentati dai relatori che, a loro giudizio non
contengono misure idone alla risoluzione della grave crisi finanziaria che
investe il Paese..
In sintesi quello che si sperava non avverrà e quindi per coloro
che negli ultimi mesi del 2008 hanno eseguito lavori di riqualificazione
energetica saranno penalizzati. Staremo a vedere.
I cittadini debbono ancora attendere per effettuare le detrazioni Irpef del 55% relative alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si attendeva che entro la fine dell'anno fosse pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il modello necessario per presentare l'istanza di accesso alla detrazione, ma ancora niente. Speriamo nei prossimi giorni ed appena sarà reperibile sarà nostra prepura su questa stessa pagina di darne notizia, magari se possbile anche con qualche spiegazione relativa al suo utilizzo. Si ricorda che riguardo al decreto anti-cirsi n.185/2008 che dovrà essere convertito in Legge entro il 28 gennaio (pena la decadenza) erano sorti dei dubbi circa la retroattività in quanto sembrava che le somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto potessero essere esenti dall’applicazione dell’articolo 29. Vi sono stati però degli emendamenti che sono ancora all'esame del parlamento. Attendiamo gli eventi
Ecco il testo dell'Art.29 (appena il provvedimnento sarà definitivo pubblicheremo il testo integrale con le modifiche apportate)
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue: a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta; b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi; b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.