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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 16-01-2004
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALL'ABUSIVISMO URBANISTICO ED EDILIZIO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 8
del 16 gennaio 2004
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 11. La Regione conferma il principio della salvaguardia delterritorio e dell’ambiente quale interesse preminente dellacomunita' regionale.2. Nell’esercizio delle funzioni legislative di governo del territorioai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, conapposita legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuovenorme in materia di vigilanza sull’attivita' urbanistico-edilizia,responsabilita' e sanzioni, promuovendo l’aggiornamento dellastrumentazione pianificatoria, potenziando gli apparatiorganizzativi e incentivando i sistemi tecnologici di controllo delterritorio.3. La legge regionale si conforma ai seguenti principi:a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e delpatrimonio storico ed architettonico;b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio cosi' comedefinito dal sistema della pianificazione territoriale eurbanistica, in coerenza con le previsioni della legge regionale24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’usodel territorio);c) pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni, nell’eserciziodelle funzioni di governo del territorio, con particolareriferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza, ai sensi dellalegge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generaledell’edilizia);d) generale non sanabilita' delle violazioni in contrasto con lastrumentazione urbanistica vigente.
ARTICOLO 21. Fino all’entrata in vigore della legge regionale previstadall’articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circala conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degliilleciti edilizi, cosi' come regolati dall’articolo 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti perfavorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei contipubblici). Resta ferma la possibilita' della presentazione delledomande di sanatoria da parte degli interessati, a tutela egaranzia delle loro posizioni giuridiche.
ARTICOLO 31. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per glieffetti di cui all’articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore ilgiorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficialedella Regione.
Formula Finale:La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.Bologna, 16 gennaio 2004 VASCO ERRANI