LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 16-01-2004
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALL'ABUSIVISMO URBANISTICO ED EDILIZIO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 8
del 16 gennaio 2004


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:






ARTICOLO 1
1. La Regione conferma il principio della salvaguardia del
territorio e dell’ambiente quale interesse preminente della
comunita' regionale.
2. Nell’esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio
ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, con
apposita legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuove
norme in materia di vigilanza sull’attivita' urbanistico-edilizia,
responsabilita' e sanzioni, promuovendo l’aggiornamento della
strumentazione pianificatoria, potenziando gli apparati
organizzativi e incentivando i sistemi tecnologici di controllo del
territorio.
3. La legge regionale si conforma ai seguenti principi:
a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del
patrimonio storico ed architettonico;
b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio cosi' come
definito dal sistema della pianificazione territoriale e
urbanistica, in coerenza con le previsioni della legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso
del territorio);
c) pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni, nell’esercizio
delle funzioni di governo del territorio, con particolare
riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza, ai sensi della
legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale
dell’edilizia);
d) generale non sanabilita' delle violazioni in contrasto con la
strumentazione urbanistica vigente.







ARTICOLO 2
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale prevista
dall’articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circa
la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli
illeciti edilizi, cosi' come regolati dall’articolo 32 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici). Resta ferma la possibilita' della presentazione delle
domande di sanatoria da parte degli interessati, a tutela e
garanzia delle loro posizioni giuridiche.







ARTICOLO 3
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 gennaio 2004 VASCO ERRANI