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FABBRICATI NON ULTIMATI
Sentenza della Corte di Cassazione
n. 24924 del 10 ottobre 2008
I fabbricati iscritti in catasto pagano l’Ici, anche se non sono stati ancora ultimati.
Un cittadino che, dopo aver iscritto in catasto alcuni fabbricati non ultimati,
si è visto chiedere dal Comune il pagamento dell’Ici, calcolata sul
valore catastale degli immobili. Il contribuente ha impugnato gli avvisi
di pagamento sostenendo che i fabbricati non erano stati completati e quindi,
pur essendo iscritto al catasto, non erano utilizzabili.
La Corte di Cassazione dà ragione al Comune ricordando che il Dlgs
n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI), dispone:
- al secondo comma dell’art. 1, che “presupposto dell’imposta è il
possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti
nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio ó diretta l'attività
dell'impresa”;
- alla lett. a) del primo comma dell’art. 2, che “ai fini dell’imposta di
cui all’art. 1 per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta
o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che
ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- al primo comma dell’art. 8 che: “l’imposta è ridotta del 50 per
cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell‘anno durante il quale sussistono
dette condizioni”.
La Corte sottolinea, in primo luogo, la natura reale dell’imposta, supponendo
essa unicamente il “possesso” di uno o più immobili, e l’irrilevanza,
ai fini del suo assoggettamento all’imposta, della idoneità dell’immobile
a produrre reddito.
Ne consegue che l’iscrizione nel catasto edilizio dell’“unità immobiliare”
costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l’unità
sia considerata “fabbricato” e, quindi, assoggettata all’imposta prevista
per tale specie di immobile; analogamente, per la norma, costituisce presupposto
sufficiente la mera sussistenza del le condizioni di iscrivibilità
(“che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”) di una unità
nel medesimo catasto. Nella stessa lett., a) dell’art. 2, il legislatore
completa il proprio pensiero prescrivendo che “il fabbricato di nuova costruzione
è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori
di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato”.
Riassumendo, ai fini dell’Ici, per “fabbricato” deve intendersi “l’unità
immobiliare iscritta... nel catasto edilizio”, “l’unità immobiliare...
che deve essere iscritta” allo stesso catasto e “il fabbricato di nuova
costruzione” “a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione”
o “se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.
Quindi, l’iscrizione al catasto edilizio urbano (ora dei fabbricati) di
una unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento
all’Ici.
OSSERVAZIONI
Questa
è la vicenda, ma purtroppo il signore non sa, oppure è stato
mal consigliato, che quando si registra al catasto un fabbricato, ed oggi
la procedura è quella col metodo DOCFA , il programma catastale è
molto chiaro, se nella schermata si opta per nuovo fabbricato, è
ovvio che esso va subito in classamento e quindi in banca dati e viene registrato
come fabbricato finito con la sua regolare rendita soggetta ovviamente al
pagamento delle imposte. Se invece si opta per la categoria F, allora il
fabbricato viene solo inserito in banca dati come unità non censibile.
Con questa procedura F, dal punto di vista planimetrico basta il solo profilo.
Una volta ultimati i lavori deve essere presentato un DOCFA a variazione
con causale - Ultimazione di fabbricato urbano, con la regolare rappresentazione
planimetrica di come in effetti l'immobile è nella realtà.
Dopo le procedure di poligonazione della planimetria con i suoi accessori,
il programma elabora la rendita e una volta inviata all'ufficio ed introdotta
in banca dati diventa ufficiale e soggetta alle imposte (salvo oviamente
da quanto previsto dal 701/94 - (Vedi link da Altalex.com
, decreto
,
circolare ecc
)
Sicuramente il ricorrente non ha seguito le procedure indicate e quindi
la Suprema Corte, con motivazioni ovviamente di caratetre giuridico, le
ha dato torto.