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NOVITA' nella Finanziaria 2008
Attenzione
quanto riportato necessita di essere approfondito e confrontato con il testo
definitivo
Detrazione
55% senza attestato energetico per finestre e solare termico
Semplificazioni e proroga delle agevolazioni su ristrutturazione, riqualificazione
energetica, Ici e affitto
Approvato dal Senato (senza modifiche) l'articolo 2 del disegno di legge Finanziaria 2008, confermando il testo approvato dalla Commissione bilancio.
Passano dunque le agevolazioni fiscali su ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, su prima casa e affitto, e viene eliminato l'obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari.
Ecco il dettaglio delle misure approvate:
Detrazione Irpef affitto
Ai titolari di contratti di affitto di immobili adibiti a prima casa, spetta
una detrazione pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
b) euro 150, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro
e 30.987,41 euro.
Le detrazioni spettano anche ai giovani di età compresa fra i 20 e
i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria
abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale
dei genitori. Le suddette detrazioni producono effetti a decorrere dal periodo
di imposta 2007.
Proroghe
:
Fino al 31 dicembre 2010
le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007).
Iva
agevolata e detrazione Irpef per ristrutturazioni
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle
spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare. Restano
confermate le altre condizioni previste e le agevolazioni tributarie in materia
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2011.
È
prorogata
per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste,
l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa
alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
Attenzione molto importante: l'agevolazione spetta a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Agevolazioni
Le agevolazioni,
insieme a quelle già previste nella Finanziaria 2007 nei commi 353,
358 e 359, si applicano secondo quanto disposto dal DM
19 febbraio 2007 (
link)
La tabella 3 sui valori di trasmittanza termica che era allegata alla Finanziaria 2007, viene sostituita dai nuovi valori indicati nella tabella inserita , con efficacia dal 1º gennaio 2007
I valori
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale,
ai fini dell'applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori
di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345, verranno
(si spera) definiti entro il 28 febbraio 2008 con apposito Decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
Tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero
di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci,
a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
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NUOVA
TABELLA
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Allegata
al comma 345 - Finanziaria 2007
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Requisiti
di Trasmiiatnza Termica U espressa in WmqK
come modificata dall'art.2 comma 14 del Disegno di Legge Finanziaria 2008 |
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Zona
climatica
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Strutture
opache
verticali
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Strutture
opache orizzontali
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Finestre compresive di infissi
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Coperture
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Pavimenti
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A
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0,72
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0,42
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0,74
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5,0
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B
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0,54
|
0,42
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0,55
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3,6
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C
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0,46
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0,42
|
0,49
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3,0
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D
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0,40
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0,35
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0,41
|
2,8
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E
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0,37
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0,32
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0,38
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2,5
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F
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0,35
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0,31
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0,36
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2,2
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Viene abolito l'obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari
Per godere delle detrazioni del 55% (indicate nel comma 345 della Finanziaria 2007) , limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all'installazione di pannelli solari termici, non viene richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, vale a dire l'attestato di qualificazione energetica.
Sconto
Ici prima casa
Viene confermata la detrazione di un ulteriore importo pari all'1,33 per mille
(in aggiunta a quello di 103,29 euro già esistente), e per un massimo
di 200 euro, della base imponibile dell'Ici sulla prima casa.
È stato soppresso il tetto sul Reddito di 50.000 euro che inizialmente
era necessario come requisito essenziale per fruire della detrazione,attenzione
però sono state escluse le case di lusso, le ville, i castelli e palazzi
storici.
Detrazione
Irpef affitto
Ai titolari di contratti di affitto di immobili adibiti a prima casa, spetta
una detrazione pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
b) euro 150, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro
e 30.987,41 euro.
Detrazioni spettano anche ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30
anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione
principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale in
cui abitano i genitori. Le detrazioni sopra indicate hanno effetto con decorrenza
per il periodo di imposta 2007.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
Per buona memoria senza ricorrere a leggere tutti i commi della vecchia Finanziaria 2007 riportiamo in sintesi i commi interessati che sono: dal 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007):
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta un detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.