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Legge Urbanistica e Piano Casa
LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 11-11-2009
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Codice regionale dell’edilizia.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 46
del 18 novembre 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 18 novembre 2009
(La numerazione completa del B.U. è:
I SUPPLEMENTO ORDINARIO 18/11/2009, N. 023)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
(Finalita’ e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo
4, primo
comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina con la presente
legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell’attivita’
edilizia, in conformita’ alla Costituzione e all’ordinamento comunitario,
al
fine di promuovere:
a) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere dei
cittadini;
b) la diffusione dell’edilizia sostenibile e il miglioramento della qualita’
architettonica attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-culturale
e
delle caratteristiche ambientali del territorio regionale;
c) il contenimento dei consumi energetici degli edifici anche attraverso
la
promozione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e dell’edilizia
sostenibile, nonche’ la salvaguardia delle risorse naturali;
d) lo sviluppo economico e il miglioramento della competitivita’ dei settori
interessati;
e) la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi,
con
preferenza per le soluzioni che producono la responsabilizzazione del
costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei
controlli amministrativi.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei
beni culturali e del
paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attivita’ edilizia, con particolare riferimento alle
norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza
stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonche’ le norme in materia igienico-
sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di
intavolazione.
ARTICOLO 2
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge e’ emanato
in conformita’
ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso), e successive modifiche, nonche’ secondo i criteri
di
partecipazione, pubblicita’ e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi
telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che
si
esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso
tale termine si puo’ prescindere dal parere.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme
di attuazione
della presente legge con riferimento a:
a) criteri di calcolo dei parametri edilizi definiti dalla presente legge,
ai
fini della determinazione della superficie, dell’altezza, del volume utili,
della superficie accessoria e della superficie coperta;
b) modulistica, documenti e atti di assenso o certificazione necessari
all’esecuzione degli interventi edilizi;
c) criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie
e per
il calcolo dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di
costruzione e delle superfici imponibili;
d) individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a comunicazione
di conformita’ e delle procedure istruttorie regionali in materia di
regolamentazione delle servitu’ militari ai sensi della legge 24 dicembre
1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitu’ militari), e successive
modifiche;
e) disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri, abbattimento
di barriere architettoniche e agibilita’ degli edifici.
ARTICOLO 3
(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono:
a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure
separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano
senza soluzione di continuita’ dalle fondamenta al tetto, che disponga di
uno
o piu’ accessi;
b) unita’ immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta
un
cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario
idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali e’ destinato;
c) elementi costitutivi dell’edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale,
pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di
collegamento tra piani;
d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un
orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata
e’ la
parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;
e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici
agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati
dell’unita’ immobiliare o dell’edificio, al netto delle pareti perimetrali,
dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre
e
delle superfici accessorie;
f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici
destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici
in genere e locali comuni, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni
di
ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell’unita’ immobiliare o
dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, gli
sguinci, i vani di porte e finestre;
g) superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul
piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell’unita’
immobiliare o dell’edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti
o dalle strutture perimetrali;
h) superficie per parcheggi (Sp): l’area destinata alla sosta e allo
stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e
manovra, nonche’ l’area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio
dei
parcheggi medesimi;
i) volume utile (Vu): il volume dell’unita’ immobiliare o dell’edificio
dato
dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze
utili (Hu);
j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell’unita’
immobiliare o dell’edificio strettamente necessario a contenere e a consentire
l’accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all’edificio
o
all’unita’ immobiliare, nonche’ il volume determinato dalle tamponature,
intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati
al
perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla
legge;
k) altezza dell’edificio (H): la distanza massima tra la quota media del
terreno sistemato o del marciapiede e sino all’intradosso dell’ultimo solaio
piu’ alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di
intersezione con la facciata;
l) altezza utile dell’unita’ immobiliare (Hu): la distanza verticale fra
il
piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini
costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi,
la Hu
viene misurata dalla porzione di pavimento a livello piu’ elevato se superiore
al 30 per cento dell’area del locale;
m) sagoma dell’edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione
e
il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa
la
struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai
confini fino al perimetro della superficie coperta dell’edificio.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unita’ immobiliari
esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe
esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli
ingressi, nonche’ tutti gli interventi e le opere necessari a garantire
l’accessibilita’, l’adattabilita’ e la visitabilita’ degli edifici di cui
al
decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie
a garantire l’accessibilita’, l’adattabilita’ e la visitabilita’ degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai
fini
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), e
successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse
e
posti auto coperti per le stesse finalita’;
b) adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere
dirette ad adeguare gli edifici o le unita’ immobiliari esistenti alle
disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonche’
quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalita’ degli edifici
coerentemente con la destinazione d’uso ammessa;
c) area funzionalmente contigua: l’area suscettibile di asservimento quale
pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purche’
suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purche’
la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.
ARTICOLO 4
(Definizioni degli interventi edilizi)
1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza
urbanistica e
edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul
patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:
a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e
infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo;
sono
considerati tali, salva diversa disposizione della legge:
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal Comune;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
5) l’installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all’esterno
delle
zone destinate ad attivita’ ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico
comunale;
6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che
le
norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume
dell’edificio principale;
7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione
di
impianti per attivita’ produttive all’aperto, ove comportino l’esecuzione
di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato,
realizzati all’esterno delle zone destinate ad attivita’ produttive dallo
strumento urbanistico comunale;
b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l’uso di strutture
componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di
volume o di superficie, ottenuti con l’aumento delle dimensioni e della
sagoma
delle costruzioni esistenti;
c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che puo’ portare
a
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali
interventi comprendono:
1) l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di elementi costitutivi
dell’edificio e degli impianti dell’edificio stesso;
2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione
dell’edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della
destinazione d’uso e del numero delle unita’ immobiliari esistenti;
3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
dell’edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria,
in
materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge;
d) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto
urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di
interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura
insediativa;
e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti
sull’equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili
tradizionali, volti principalmente:
1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio
non
strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivita’ agricola e alle pratiche
agro-silvo-pastorali;
2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi
un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate
al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;
3) a intervenire sui corsi d’acqua e sulle aree boscate e non riconducibili
agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di
settore.
2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi
rilevanza
urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite
su
terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano
l’alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi
sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) manutenzione ordinaria, consistenti in:
1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti
e
parti non strutturali degli edifici o delle unita’ immobiliari e delle aree
di
pertinenza, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione
di
aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi
dell’edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio,
che non comportino aumento del numero delle unita’ immobiliari o che
implichino incremento degli standard urbanistici;
2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-
sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;
3) attivita’ destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio
e
al mantenimento dell’integrita’, dell’efficienza funzionale delle sue parti,
nonche’ tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree
di
pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi
di
settore;
b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonche’
per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre
che non alterino i volumi utili delle singole unita’ immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d’uso e del numero delle unita’
immobiliari esistenti;
c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico
di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili;
tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio; rientrano in tale categoria
gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti
urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle
leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio
relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;
d) attivita’ edilizia libera: l’insieme di opere di tipo manutentivo o di
nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui
esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio
edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-
amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi
previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio,
di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia, con particolare
riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica,
antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonche’
le
norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche,
di accatastamento e di intavolazione.
ARTICOLO 5
(Definizione delle destinazioni d’uso degli immobili )
1. Ai fini dell’applicazione delle norme di attuazione degli
strumenti
urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d’uso degli
immobili sono distinte nelle seguenti categorie:
a) residenziale: superfici di unita’ immobiliari destinate all’uso abitativo;
b) servizi: superfici di unita’ immobiliari adibite alle attivita’ connesse
alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e
comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione
di
servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
c) alberghiera: superfici di unita’ immobiliari, destinate all’uso abitativo
ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonche’
da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore
come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma
periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze
turistico-alberghiere, nonche’ pensioni ed esercizi di affittacamere, o
bed
and breakfast;
d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive
turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente
legislazione di settore anche come strutture all’aria aperta, costituite
prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata
di edifici a uso comune e collettivo, nonche’ di eventuale ristorante e
bar, o
campeggi e villaggi turistici;
e) direzionale: superfici di unita’ immobiliari destinate ad attivita’
amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti,
associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti
attivita’:
1) ricreativa: superfici di unita’ immobiliari destinate a dancing,
discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty
farms
e attivita’ per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi
e
la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonche’
le
superfici anche di unita’ immobiliari destinate agli impianti e alle
attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco,
piscine, maneggi, golf escluse le residenze;
2) sanitaria e assistenziale: superfici di unita’ immobiliari destinate
ad
attivita’ assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture
di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani
e
portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri
di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
3) istruzione: superfici di unita’ immobiliari destinate ad attivita’ per
l’infanzia e l’istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute
dalla
legge, nonche’ convitti e collegi, tutti di natura privata;
4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unita’ immobiliari destinate
ad
attivita’ di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attivita’
industriali di produzioni di merci e beni;
f) commerciale al dettaglio: superfici di unita’ immobiliari destinate ad
attivita’ svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e
per
conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono
comprese le attivita’ per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande se non collegate con le attivita’ di cui alla lettera c), e tutti
gli
esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;
g) commerciale all’ingrosso: superfici di unita’ immobiliari destinate ad
attivita’ svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e
per
conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio,
o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
h) trasporto di persone e merci: superfici di unita’ immobiliari adibite
al
parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all’attivita’,
relative alle attivita’ di movimentazione di collettame e persone;
i) artigianale: superfici di unita’ immobiliari, anche senza pareti
perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali
dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione
di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera
b);
j) industriale: superfici di unita’ immobiliari, anche prive di pareti
perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni,
pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla
legislazione di settore;
k) agricola e residenziale agricola: superfici di unita’ immobiliari,
funzionalmente connesse all’esercizio dell’attivita’ agricola quali accessori
alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonche’ a uso abitazione
in zona agricola dell’imprenditore agricolo professionale e degli addetti
a
tempo pieno nell’azienda, comprese le strutture destinate all’esercizio
dell’agriturismo;
l) artigianale agricola: superfici di unita’ immobiliari, anche prive di
pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all’attivita’
artigianale complementare all’uso agricolo principale, limitatamente alla
conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e
all’assistenza delle macchine agricole;
m) commerciale agricola: superfici di unita’ immobiliari anche prive di
pareti
perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta
commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare
all’uso agricolo principale;
n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unita’ immobiliari
destinate all’allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e
impianti, non connesse con un’azienda avente la dotazione minima di terreno
agricolo prevista dalle leggi di settore, o non definite come allevamenti
aziendali dalla competente Autorita’;
o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unita’ immobiliari
o
aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.
ARTICOLO 6
(Attivita’ edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza
di pianificazione
attuativa)
1. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino
inefficaci ai
sensi di legge, e’ sempre ammissibile, nel rispetto delle leggi in materia
di
tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia, la realizzazione:
a) degli interventi aventi rilevanza edilizia e di ristrutturazione edilizia;
b) degli interventi aventi rilevanza urbanistica, con esclusione degli
interventi di ristrutturazione urbanistica, con destinazione d’uso e parametri
edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le
aree
contermini, nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilita’ fondiaria
di
0,1 mc/mq e, per le attivita’ produttive, di un rapporto di copertura pari
a
un decimo dell’area di proprieta’.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto
per
l’edificazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore degli strumenti
medesimi, sono ammissibili gli interventi indicati al comma 1, lettera a),
nel
rispetto delle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio
e
delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’
edilizia. In tali casi gli interventi di ristrutturazione edilizia sono
consentiti anche se riguardano globalmente uno o piu’ edifici e modificano
fino al 25 per cento le destinazioni preesistenti.
ARTICOLO 7
(Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici)
1. I Comuni, in conformita’ alle disposizioni della presente
legge e del suo
regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio, approvato
secondo le modalita’ previste nei rispettivi statuti comunali, anche adeguando
il regolamento edilizio vigente e, se necessario, lo strumento urbanistico.
2. Il regolamento edilizio disciplina, salvi gli ulteriori
contenuti
prescritti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla materia
edilizia e igienico-sanitaria, le attivita’ di costruzione e di trasformazione
fisica e funzionale delle opere edilizie, definendo in particolare:
a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione
edilizia comunale, qualora istituita dal Comune;
b) i requisiti tecnico-architettonici delle opere edilizie, qualora non
contenuti nello strumento urbanistico generale comunale o in altro strumento
di pianificazione, al fine dell’organico inserimento delle opere nel contesto
territoriale locale;
c) le modalita’ di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica,
nonche’ la documentazione e le procedure per le valutazioni e le altre
attestazioni previste dalla presente legge;
d) le disposizioni concernenti l’edilizia sostenibile e il risparmio
energetico, nel rispetto della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23
(Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successive modifiche.
3. Il regolamento edilizio non puo’ apportare modifiche alla
disciplina
urbanistica comunale, ne’ derogare alle normative ambientali-paesaggistiche,
tecnico-architettoniche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita’
degli
immobili e delle pertinenze degli stessi.
4. Resta salva la facolta’ dei Comuni di adottare gli istituti
individuati nel
comma 2 e specificare, con proprio regolamento o con le norme di attuazione
degli strumenti urbanistici, quanto non espressamente previsto dalla presente
legge e dal suo regolamento di attuazione.
ARTICOLO 8
(Sportello Unico per l’Edilizia)
1. I Comuni, singoli o associati, nell’ambito della propria
autonomia
organizzativa, possono istituire lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
con
il compito di curare tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni
pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attivita’.
2. Lo Sportello Unico provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita’ e delle domande per
il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso o
certificazione comunque denominato in materia di attivita’ edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita’, nonche’ dei progetti approvati dagli
Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio
e
previsti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attivita’ edilizia;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche
in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure relative all’attivita’ edilizia;
c) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilita’,
nonche’ delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-
ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini
degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
d) ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge su espressa
richiesta dell’ufficio comunale competente.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di
agibilita’, lo Sportello Unico acquisisce direttamente i documenti che siano
agli atti del Comune interessato o di altri Enti pubblici, ove questi non
siano stati gia’ allegati dal richiedente o nei casi in cui non possano
essere
sostituiti da una autocertificazione ai sensi di legge.
4. Lo Sportello Unico acquisisce, anche mediante conferenza
di servizi, gli
atti di assenso, comunque denominati, preordinati alla realizzazione
dell’intervento edilizio, individuati dalla presente legge e dal regolamento
di cui all’articolo 2.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l’insediamento
delle attivita’
produttive le competenze dello Sportello Unico per l’Edilizia sono attribuite
allo Sportello unico per le attivita’ produttive e per le attivita’ di servizi
(SUAP), disciplinato della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3
(Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita’ produttive
e
semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo
regionale), e successive modifiche.
ARTICOLO 9
(Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica)
1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione
territoriale
svolge l’attivita’ di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale
e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, nonche’ per il monitoraggio dell’attivita’
edilizia, dell’uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio
mediante la raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni in via telematica.
2. Per lo svolgimento delle attivita’ dell’Osservatorio la
Regione stipula
intese con le Amministrazioni pubbliche per gestire la raccolta e
l’elaborazione dei dati.
3. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni
relative
allo svolgimento delle proprie competenze, secondo le modalita’ individuate
con decreto del Presidente della Regione.
4. L’Osservatorio regionale della pianificazione territoriale
e urbanistica
acquisisce in via telematica tutte le comunicazioni previste dalle leggi
in
materia di abusivismo urbanistico-edilizio. La trasmissione telematica
attraverso il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione
sostituisce a ogni effetto le comunicazioni cartacee da trasmettere alla
Regione, previste dalle altre disposizioni in materia, ivi compresi gli
elenchi mensili redatti dai Segretari comunali in forza delle disposizioni
statali. L’Osservatorio comunica alla struttura regionale competente le
informazioni necessarie all’avvio dei procedimenti di competenza.
5. I risultati dell’attivita’ dell’Osservatorio sono pubblicati
sul sito web
della Regione.
Capo II
Attivita’ edilizia delle pubbliche Amministrazioni
ARTICOLO 10
(Opere pubbliche statali, regionali e provinciali)
1. E’ soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali
del presente
articolo la realizzazione delle opere pubbliche:
a) delle Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale, o delle opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti
istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici;
b) dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonche’
delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), l’accertamento
di
conformita’ alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare di cui al
comma
14, e’ eseguito dalle Amministrazioni statali competenti d’intesa con
l’Amministrazione regionale, sentiti gli Enti locali nel cui territorio
sono
previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte
dell’Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro
trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.
3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), l’accertamento
di
conformita’ e’ eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli
Enti
locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni
dalla richiesta da parte dell’Amministrazione competente. Gli Enti locali
esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine
si prescinde da esso.
4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi
mediante ricorso
all’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformita’
urbanistica e’ accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune
o dai
Comuni nel cui territorio ricade l’opera da realizzare.
5. Ai fini dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le
opere e gli
interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con
gli
strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di
accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso sia
indetta la conferenza di servizi, o qualora sia convocata la Commissione
regionale dei lavori pubblici, l’accertamento della conformita’ urbanistica
puo’ essere eseguito in tali sedi da parte dei soggetti competenti.
6. Qualora l’accertamento di conformita’ di cui ai commi 2,
3 e 4, dia esito
negativo, oppure l’intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro
il
termine stabilito, il soggetto titolare dell’opera convoca una conferenza
di
servizi, su iniziativa dell’ente realizzatore. Alla conferenza di servizi
partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi,
il Comune o i Comuni interessati, nonche’ le altre Amministrazioni dello
Stato
e gli Enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e
regionali.
7. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle
opere da
realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime
sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo,
ove occorra, le opportune modifiche senza che cio’ comporti la necessita’
di
ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.
8. L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione
sia adottata
dalla conferenza di servizi all’unanimita’, sostituisce a ogni effetto gli
atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni,
i nulla osta, e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da
leggi statali e regionali e, ove necessario, costituisce variante non
sostanziale allo strumento urbanistico. In mancanza dell’unanimita’, per
la
realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera a), si procede ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
9. Gli interventi individuati nel regolamento di attuazione
sono soggetti a
comunicazione di conformita’ da trasmettere allo Stato, alla Regione e ai
Comuni per quanto di rispettiva competenza a cura del soggetto titolare
dell’intervento, prima dell’inizio dei lavori; gli interventi soggetti a
comunicazione devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti
e non
in contrasto con quelli adottati, nonche’ conformi ai regolamenti edilizi
comunali vigenti. In caso di non conformita’ l’opera e’ soggetta
all’accertamento di conformita’ di cui al presente articolo.
10. La comunicazione di conformita’ e’ corredata della seguente
documentazione:
a) attestazione a firma di un progettista abilitato che asseveri che le
opere
da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in
contrasto con quelli adottati, nonche’ la conformita’ ai regolamenti edilizi
comunali vigenti, eventualmente supportata da idonei elaborati progettuali
esplicativi;
b) planimetria con localizzazione dell’intervento in scala adeguata;
c) documentazione tecnico-grafica necessaria all’individuazione e alla
rappresentazione delle opere.
11. Nei casi in cui non sia possibile iniziare i lavori o
ultimarli entro il
termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente
presenta, entro i termini fissati nel provvedimento, un’istanza finalizzata
alla proroga, sempre che il progetto non sia stato modificato e la situazione
urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune
dichiarazioni in tal senso.
12. L’accertamento di conformita’, nonche’ la comunicazione
di conformita’,
sostituiscono i titoli abilitativi edilizi per l’esecuzione delle opere
previste e hanno efficacia fino all’atto di collaudo finale o al certificato
di regolare esecuzione o sino al termine eventualmente fissato. L’atto di
collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione
di
fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l’accertamento
di
conformita’ o ricevuto la comunicazione di conformita’.
13. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e
quelle da
realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche
qualora non sussista la conformita’ urbanistica, previa comunicazione alla
Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la
documentazione tecnica descrittiva e’ inviata a lavori ultimati. Per tali
opere urgenti non trovano applicazione i commi 2 e 3.
14. Per le opere destinate alla difesa militare ai sensi della
legge 898/1976,
e successive modifiche, l’Assessore regionale competente puo’ avvalersi
dei
rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar).
Le
procedure istruttorie e le consultazioni dei rappresentanti regionali del
CoMiPar, relative alle opere di cui al presente comma, sono svolte dalla
struttura regionale competente secondo criteri e modalita’ disciplinati
dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 2.
15. Per le opere di cui al presente articolo l’atto di collaudo
finale o il
certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di agibilita’.
16. Gli interventi che costituiscono attivita’ edilizia libera,
ai sensi della
legge statale o regionale, non necessitano di accertamento di conformita’,
ne’
di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo
16, commi 3 e 4.
ARTICOLO 11
(Opere pubbliche comunali)
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza
comunale la
deliberazione dell’organo competente di approvazione del progetto definitivo
sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla presente legge.
2. L’approvazione di progetti preliminari delle opere pubbliche
o di pubblica
utilita’ da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche
destinazioni degli strumenti urbanistici comunali, costituisce adozione
di
variante non sostanziale degli strumenti urbanistici.
3. Per le opere di cui al presente articolo l’atto di collaudo
finale o il
certificato di regolare esecuzione sostituiscono il certificato di agibilita’.
ARTICOLO 12
(Attivita’ edilizia dei privati su aree demaniali)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi
su aree
demaniali e’ disciplinata dalla presente legge e dal relativo regolamento
di
attuazione, nonche’ dalle altre leggi regionali di settore. Qualora la
competenza amministrativa sulle medesime aree ricada in capo allo Stato
sara’
comunque dovuta l’osservanza delle norme statali in materia.
2. Salvo le opere pubbliche di cui agli articoli 10 e 11 e
le altre opere
pubbliche o di interesse pubblico realizzate anche senza oneri finanziari
per
la pubblica Amministrazione, gli interventi edilizi realizzati da privati
su
aree demaniali destinati a ospitare attivita’ economiche sono soggetti al
pagamento del contributo di costruzione secondo quanto previsto dal capo
IV
della presente legge.
Capo III
Regime edificatorio
ARTICOLO 13
(Norme generali per la valutazione dell’attivita’ edilizia)
1. L’attivita’ edilizia, nell’ambito dell’applicazione del
regime edificatorio
di cui al presente capo, e’ valutata considerando separatamente le sue due
componenti:
a) le trasformazioni fisiche attuate attraverso gli interventi cosi’ come
definiti dall’articolo 4;
b) le modifiche di destinazione d’uso da intendersi come passaggio da una
categoria all’altra di quelle elencate all’articolo 5.
2. Ogni attivita’ edilizia, nel caso comprenda entrambe le
componenti di cui
al comma 1 o diverse categorie di intervento, e’ assoggettata al regime
edificatorio piu’ rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti
o
categorie di intervento dal presente capo.
3. La commissione edilizia, qualora previsto dal regolamento
edilizio
comunale, esprime il proprio parere non vincolante sugli aspetti formali,
compositivi e architettonici delle opere edilizie.
ARTICOLO 14
(Determinazione della destinazione d’uso degli immobili)
1. Le destinazioni d’uso in atto delle unita’ immobiliari
sono quelle
stabilite dal permesso di costruire rilasciato ai sensi di legge o dalla
denuncia di inizio attivita’ e, in assenza o indeterminatezza di tali atti,
dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento
o
intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla
legge che comprovino la destinazione d’uso attuale in atto da oltre un biennio
in conformita’ con lo strumento urbanistico comunale vigente.
2. Ai fini del comma 1 i progetti degli interventi soggetti
a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attivita’ contengono la specificazione
della
destinazione d’uso degli immobili e delle singole parti che li compongono
secondo la classificazione dell’articolo 5. Tale specificazione e’ effettuata
in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi
degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione
ordinaria.
ARTICOLO 15
(Modifica di destinazione d’uso degli immobili)
1. Si ha modifica di destinazione d’uso, con o senza opere
edili, quando si
modifica l’uso in atto di un’unita’ immobiliare, passando da una categoria
all’altra tra quelle elencate dall’articolo 5, per piu’ del 25 per cento
della
superficie utile dell’unita’ stessa.
2. Si ha parimenti modifica di destinazione d’uso anche quando
i limiti di cui
al comma 1 vengono superati attraverso piu’ interventi successivi, siano
essi
assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di inizio attivita’
o
nei casi di modifica senza opere edilizie.
3. Sono assoggettati al pagamento del conguaglio del contributo
di
costruzione, fatti salvi i casi di esonero e riduzione di cui agli articoli
30, 31 e 32, gli interventi con o senza opere edilizie che comportino la
modifica di destinazione d’uso degli immobili, comunque destinati e
localizzati, in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale che
avvenga entro i dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, compresa
la
modifica della destinazione d’uso conseguente al cambiamento di condizioni
soggettive dei titolari di costruzioni residenziali in zona agricola, nel
caso
di passaggio del diritto reale di godimento che non si verifichi a seguito
di
successione.
4. Il conguaglio previsto dal comma 3 e’ richiesto solo nel
caso in cui la
nuova destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri e corrisponde
alla
differenza fra gli importi dovuti per le due destinazioni, entrambi calcolati
sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della
normativa vigente.
5. Le modalita’ di pagamento del conguaglio previsto dal presente
articolo
sono stabilite nel regolamento edilizio comunale o nella deliberazione
comunale di cui all’articolo 29. In tali casi il Comune puo’ richiedere
l’asseverazione da parte di un professionista abilitato per quanto riguarda
la
sicurezza sismica e l’idoneita’ statica e igienico-sanitaria. La mancata
presentazione dell’asseverazione entro il termine assegnato dal Comune
comporta l’avvio del procedimento per la verifica dell’agibilita’ per la
nuova
destinazione, ai sensi dell’articolo 28.
6. Ai fini urbanistico-edilizi l’attivita’ di albergo diffuso
esercitata in
edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d’uso in atto
degli
immobili utilizzati.
ARTICOLO 16
(Attivita’ edilizia libera)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano
di
preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attivita’ di rilevanza
edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attivita’ di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato
per
un limite massimo di un anno;
d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente
pertinenti all’esercizio dell’attivita’ agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva
di
terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale
superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in
muratura, funzionali allo svolgimento di tali attivita’ con esclusione degli
interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i
rifiuti, purche’ non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici
comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi
o le
esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati
all’interno delle zone destinate ad attivita’ produttive o commerciali
previste dagli strumenti urbanistici comunali, purche’ connessi alle attivita’
esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte
per tali zone;
f) opere caratterizzate da precarieta’ strutturale e funzionale, dirette
a
soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attivita’,
di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni
previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a
essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’, nonche’ tutte
le
strutture temporanee di cantiere finalizzate all’esecuzione degli interventi
realizzabili in attivita’ edilizia libera;
g) mutamenti di destinazione d’uso degli immobili attuati senza esecuzione
di
opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
h) opere di scavo e reinterro dirette all’esecuzione di interventi di
manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilita’ esistente, nonche’
tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti
di
gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi
comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unita’ immobiliari esistenti
che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo,
barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell’edificio o sue pertinenze;
j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli
edifici o unita’ immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che
comportino un’occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati
rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unita’
immobiliare;
k) realizzazione di pertinenze di edifici o unita’ immobiliari esistenti
che
comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili,
nei limiti del 10 per cento del volume utile dell’edificio o dell’unita’
immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del
5 per
cento della superficie utile dell’edificio o dell’unita’ immobiliare esistenti
se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque
comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile
della
costruzione originaria;
l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unita’ immobiliari
esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui
all’articolo 37, nel rispetto della legge regionale 23/2005;
m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei
tetti
degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda,
senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la
sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non sia superiore
a
quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a
1
metro, purche’ non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse
equiparati, come individuate dagli strumenti;
n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacita’ di 13
metri
cubi, nonche’ la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione
pertinenziali a edifici o unita’ immobiliari, nel rispetto dei criteri e
dei
limiti stabiliti dalle leggi di settore;
o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purche’
non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che
non
interessino la fascia di rispetto della viabilita’ pubblica o aperta al
pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli
animali non stabilmente ancorate al terreno;
q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe,
decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari
e
di segnali indicatori anche se interessino la viabilita’ pubblica o aperta
al
pubblico e le relative fasce di rispetto;
r) strutture ricettive turistiche all’aria aperta e allestimenti mobili
di
pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche,
purche’ espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel
rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo
e
dei seguenti requisiti:
1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
s) appostamenti per l’attivita’ venatoria nei limiti dimensionali e tipologici
disciplinati dalla legge regionale di settore;
t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito
dell’installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli
edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell’edificio.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono
essere vietati
dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta
eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi
paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati.
3. Il Comune puo’ comunque prevedere nello strumento urbanistico
o nel
regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche
architettoniche e in materia di distanze nel rispetto del codice civile.
In
ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purche’
complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al
calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull’area
oggetto di intervento.
4. All’attivita’ edilizia libera prevista dal presente articolo
non consegue
alcuna attivita’ di riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni
caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-
ambientale, e’ subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell’autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni
culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attivita’ edilizia libera ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, lettera d).
5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi
di settore aventi
incidenza sull’attivita’ edilizia e per l’attivita’ di vigilanza urbanistico-
edilizia, l’inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1,
lettere g), h), j), k), l) e u), e’ comunicato al Comune. In tali casi il
Comune non puo’ richiedere l’allegazione di altri documenti se non richiesti
espressamente dalla legge.
ARTICOLO 17
(Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita’)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’
(DIA) gli
interventi non assoggettati a permesso di costruire, ne’ riconducibili ad
attivita’ edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza
sull’attivita’ edilizia, tra i quali:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche la completa
demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, sagoma e sedime;
d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la
lavorazione di beni di consumo, nonche’ la collocazione di tende relative
a
locali d’affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici;
e) la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti non realizzabili
ai
sensi dell’articolo 16 e che comportino un aumento fino al 20 per cento
del
volume utile dell’edificio o dell’unita’ immobiliare esistenti se a
destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile
dell’edificio o dell’unita’ immobiliare esistenti se a uso diverso dalla
residenza;
f) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini,
terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla larghezza massima di 1,60
metri lineari, di balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o sporti di linda,
canne fumarie e torrette da camino;
g) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti che alterino la sagoma dell’edificio;
h) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e
B0 o
singoli edifici a esse equiparati o che interessino la fascia di rispetto
della viabilita’ pubblica o aperta al pubblico;
i) gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilita’
pubblica esistente, nonche’ la realizzazione di infrastrutture a rete e
di
impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse
pubblico e gli impianti idraulici agrari;
j) la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali
non
realizzabili in attivita’ edilizia libera;
k) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le
opere
di copertura stagionale delle strutture;
l) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unita’ immobiliari,
interrati o seminterrati, realizzati nell’area di pertinenza urbanistica
o in
altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona
urbanisticamente compatibile, purche’ la distanza non superi il raggio di
500
metri; il Comune puo’ autorizzare una distanza maggiore non superiore a
1.000
metri nei casi in cui non e’ possibile rispettare il predetto limite; il
legame pertinenziale e’ definito in un atto unilaterale d’obbligo da
trascrivere nei registri immobiliari.
2. Sono, altresi’, realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita’ le
varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio
attivita’ che:
a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
b) non modificano la destinazione d’uso e la categoria d’intervento edilizio;
c) non alterano la sagoma dell’edificio;
d) non recano comunque pregiudizio alla statica dell’immobile e alla sicurezza
sismica;
e) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3. Ai fini dell’attivita’ di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonche’ ai
fini del rilascio del certificato di agibilita’, le denunce di inizio
attivita’ in variante di cui al comma 2 costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruire o della denuncia di inizio
attivita’ dell’intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori. In tali casi non trova applicazione
il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 26, comma 1, costituendo
variante di mero aggiornamento progettuale dell’intervento principale.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo,
che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-
ambientale, e’ subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell’autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni
culturali e del paesaggio.
ARTICOLO 18
(Denuncia di inizio attivita’ in alternativa a permesso di costruire)
1. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante
denuncia di inizio attivita’:
a) gli interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 19, comma 1,
lettera a), qualora ammessi dallo strumento urbanistico comunale recante
precise disposizioni plano-volumetriche e non ricadenti in zone assoggettate
a
piano attuativo;
b) gli interventi di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b);
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 19, comma
1, lettera c);
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di trasformazione
territoriale qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti al contributo
di costruzione
ai sensi dell’articolo 29, se dovuto.
ARTICOLO 19
(Interventi subordinati a permesso di costruire)
1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell’articolo
4 sono
subordinati a permesso di costruire secondo quanto previsto dal presente
articolo:
a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in denuncia di inizio
attivita’ o in attivita’ edilizia libera;
b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze che
comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile
dell’edificio o dell’unita’ immobiliare esistente;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di
unita’ immobiliari, che comportano modifiche del volume, della sagoma e
del
sedime, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A e
B0 o
singoli edifici a esse equiparati, comportano mutamenti della destinazione
d’uso;
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
e) gli interventi di trasformazione territoriale;
f) gli interventi di ampliamento di cui all’articolo 35, comma 3, e
all’articolo 58, gli interventi di recupero di cui all’articolo 39, comma
2,
nei casi in cui comportino aumento delle unita’ immobiliari e gli interventi
di cui alle misure straordinarie individuate dall’articolo 57.
2. E’ comunque salva la facolta’ dell’interessato di chiedere
il rilascio del
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi realizzabili
in
denuncia di inizio attivita’, previo versamento del contributo di costruzione
se dovuto ai sensi dell’articolo 29, e dei diritti di istruttoria stabiliti
dal Comune. In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia
e’ soggetta all’applicazione delle sanzioni previste per gli interventi
eseguiti in assenza o in difformita’ dalla denuncia di inizio attivita’.
ARTICOLO 20
(Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con
gli strumenti
urbanistici comunali)
1. Il Comune puo’ autorizzare a titolo precario interventi
edilizi, ancorche’
difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati
o
adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze
di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.
L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste
dalla legge ed e’ rilasciata secondo le procedure e le modalita’ previste
nel
regolamento edilizio comunale.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 indica espressamente
il periodo di
validita’ dell’atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati
motivi, fino a tre anni complessivi dalla data del rilascio. Il termine
di
validita’ delle autorizzazioni a titolo precario relative a opere necessarie
per la continuazione dell’esercizio di pubbliche funzioni o servizi
corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle
opere
pubbliche a cio’ destinate.
3. L’autorizzazione a titolo precario puo’ essere motivatamente
revocata,
senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validita’ per
motivi di pubblico interesse.
4. Nel caso in cui alla scadenza dell’atto, ovvero nel caso
di revoca del
medesimo, il titolare dell’autorizzazione non provveda alla demolizione
dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, l’opera e’ demolita e
lo
stato dei luoghi e’ ripristinato con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell’abuso.
5. La demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei
luoghi di cui al
comma 4 non trovano applicazione nel caso in cui il Consiglio comunale
dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera
non
contrasti con gli strumenti di pianificazione regionale o con rilevanti
interessi urbanistici, ambientali e paesaggistici.
Capo IV
Permesso di costruire, denuncia di inizio attivita’ e agibilita’
ARTICOLO 21
(Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attivita’)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire o
la denuncia di
inizio attivita’ sono presentate dal proprietario dell’immobile o da altri
soggetti nei limiti in cui e’ loro riconosciuto il diritto di eseguire le
opere.
2. Si considerano tra i soggetti a cui e’ riconosciuto il
diritto di eseguire
opere edilizie ai sensi del comma 1, oltre il proprietario:
a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di
altri diritti reali;
b) l’affittuario di fondo rustico;
c) il concessionario di beni demaniali;
d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in
altro
atto giuridico riconosciuto dalla legge;
e) il destinatario di ordini dell’autorita’ giudiziaria o amministrativa
aventi a oggetto l’intervento.
3. I soggetti individuati nei commi 1 e 2 possono eseguire
anche gli
interventi realizzabili in attivita’ edilizia libera previsti dall’articolo
16.
4. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attivita’
sono
trasferibili, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Essi non
incidono sulla titolarita’ della proprieta’ o di altri diritti reali relativi
agli immobili oggetto di intervento, ne’ comportano limitazione dei diritti
dei terzi.
5. Il permesso di costruire rilasciato e la denuncia di inizio
attivita’
decorso il termine di cui dall’articolo 26, comma 1, sono irrevocabili e
comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione
del contributo di costruzione.
6. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia
di inizio attivita’
sono obbligati a comunicare al Comune l’effettivo inizio dei lavori ai fini
delle verifiche previste dalle leggi aventi incidenza sull’attivita’ edilizia,
in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, secondo le modalita’ individuate nel regolamento di attuazione
di
cui all’articolo 2 e dalle altre leggi di settore.
7. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attivita’
comprendono
anche le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell’intervento.
8. Gli interventi soggetti a permesso di costruire o a denuncia
di inizio
attivita’ sono realizzabili in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti e adottati e dei regolamenti edilizi solo nei
casi espressamente previsti dalla legge.
ARTICOLO 22
(Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)
1. Il permesso di costruire e’ rilasciato dal Sindaco o dal
dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale, in relazione alle competenze
individuate dallo statuto comunale, in conformita’ alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-
edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire e’ comunque subordinato alla esistenza
delle opere
di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune
dell’attuazione delle stesse nel periodo di validita’ del permesso medesimo,
ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle opere
di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione
dell’intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda
di permesso di
costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, e’ sospesa
ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi due anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.
4. La sospensione di cui al comma 3 non opera per gli interventi
di rilevanza
edilizia di cui all’articolo 4, comma 2, nonche’ per gli interventi di
pubblica utilita’ e interesse pubblico cosi’ definiti dalla legge.
ARTICOLO 23
(Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)
1. Nel permesso di costruire e’ sempre indicato il termine
di ultimazione dei
lavori che decorre dalla data di ritiro del titolo.
2. Il termine per l’ultimazione dei lavori, entro il quale
l’opera deve essere
completata, non puo’ superare i tre anni dalla data di ritiro del titolo.
Il
termine e’ prorogato previa presentazione di istanza motivata anteriormente
alla scadenza del termine medesimo. L’atto di proroga indica il nuovo termine
di fine lavori.
3. Decorso il termine per l’ultimazione dei lavori senza presentazione
al
Comune dell’istanza di proroga, il permesso di costruire decade di diritto
per
la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l’obbligo del Comune di
adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza.
4. Il permesso di costruire decade di diritto ai sensi del
comma 3 anche in
caso di:
a) omesso ritiro decorso un anno dalla pubblicazione nell’albo comunale
dell’avviso di avvenuto rilascio;
b) entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici
e
dei regolamenti edilizi comunali, salvo che i lavori siano gia’ iniziati
e
vengano completati entro il termine di tre anni dall’efficacia delle
previsioni contrastanti.
5. Nei casi di cui al comma 3 la realizzazione della parte
dell’intervento non
ultimata nel termine stabilito e’ subordinata al rilascio di nuovo permesso
di
costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino
tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’ o che
costituiscano attivita’ edilizia libera. In caso di rilascio di nuovo permesso
di costruire si procede altresi’, ove dovuto, al ricalcolo del contributo
di
costruzione ed e’ comunque possibile richiedere il rilascio del certificato
di
agibilita’ per la parte di edificio ultimata, ove sussistano i requisiti
di
cui all’articolo 27.
ARTICOLO 24
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire va
presentata al
Comune corredata di:
a) attestazione concernente il titolo di legittimazione del richiedente,
individuato ai sensi dell’articolo 21;
b) elaborati progettuali indicati nel regolamento di attuazione di cui
all’articolo 2 e finalizzati all’istruttoria edilizia;
c) autocertificazione del progettista circa la conformita’ del progetto
alle
norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi
di
edilizia residenziale ovvero nel caso in cui la verifica in ordine a tale
conformita’ non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Entro dieci giorni il Comune comunica al richiedente il
nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge
7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche.
L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione,
fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il responsabile
del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli
uffici comunali, nonche’ gli altri pareri richiesti dalle leggi di settore,
sempre che gli stessi non siano gia’ stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformita’ del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata di una dettagliata relazione
con la qualificazione dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai
fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta
entita’ rispetto al progetto originario, puo’, nello stesso termine di cui
al
comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato
si
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso
di
adesione, e’ tenuto a integrare la documentazione entro il termine indicato
dal responsabile del procedimento. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma
3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo’ essere interrotto una
sola volta dal
responsabile del procedimento, esclusivamente per la motivata richiesta
di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che
non
siano gia’ nella disponibilita’ dell’Amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere
dalla
data di ricezione della documentazione integrativa. Successivamente al
completamento con esito favorevole dell’iter di cui al comma 4, il
responsabile del procedimento richiede all’interessato, qualora non vi abbia
gia’ provveduto, la presentazione degli elaborati progettuali di contenuto
impiantistico e di rispetto della vigente normativa in materia di efficienza
e
risparmio energetici e isolamento acustico degli edifici, come previsti
dalla
normativa vigente.
6. Nell’ipotesi in cui ai fini della realizzazione dell’intervento
sia
necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre
Amministrazioni tra le quali l’Amministrazione regionale, il competente
ufficio comunale puo’ convocare una conferenza di servizi ai sensi della
legge
regionale 7/2000, e successive modifiche.
7. Il provvedimento finale, che il Comune provvede a notificare
all’interessato, e’ adottato dal Sindaco o dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, entro
quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della
conferenza di servizi di cui al comma 6.
8. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire e’ data
notizia al
pubblico mediante affissione all’albo comunale e comunicazione al richiedente.
Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento edilizio.
9. Il termine per il rilascio del permesso di costruire nei
casi previsti
dall’articolo 19, comma 2, nonche’ per i Comuni con popolazione residente
superiore ai 15.000 abitanti risultante dall’ultimo censimento, e’ di
centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.
10. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo
trova applicazione l’articolo 25.
ARTICOLO 25
(Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire)
1. Il silenzio-assenso disciplinato dal presente articolo
trova applicazione
esclusivamente per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente
o aree dotate di strumento urbanistico attuativo approvato anteriormente
alla
data di presentazione della domanda di permesso di costruire. Negli altri
casi, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo di cui all’articolo 24, sulla domanda di permesso di costruire
si
intende formato il silenzio-rifiuto.
2. Decorsi i termini previsti dall’articolo 24 il soggetto
interessato,
individuato ai sensi dell’articolo 21, comunica al Comune la volonta’ di
avvalersi del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire
presentata. Tale comunicazione e’ pubblicata mediante affissione all’albo
comunale.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 e’ allegata:
a) la dichiarazione dell’interessato, asseverata dal progettista, attestante
la conformita’ del progetto alle previsioni della normativa vigente;
b) la ricevuta di pagamento del contributo di costruzione ove dovuto,
calcolato in via provvisoria dal richiedente sulla base della deliberazione
comunale di cui all’articolo 29.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2,
il Comune notifica agli interessati gli eventuali elementi progettuali o
esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando
un termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per
provvedere alle necessarie modifiche degli elaborati progettuali. Nello
stesso
termine richiede l’eventuale integrazione documentale, ai sensi dell’articolo
24, comma 5.
5. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 4, senza
che gli
interessati abbiano presentato la documentazione integrativa avente i
contenuti richiesti dal Comune, ovvero il progetto non risulti assentibile
in
quanto in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati e con
il
regolamento edilizio vigente, salvo i casi di deroga previsti dalla legge,
il
Comune emette formale provvedimento di rigetto.
6. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita
alla
realizzazione degli interventi assentiti ai sensi del presente articolo,
tiene
luogo del permesso di costruire una copia della comunicazione presentata
al
Comune ai sensi dei commi 2 e 3, nonche’ una copia degli atti prodotti ai
sensi del comma 4, eventualmente richiesta dal Comune.
ARTICOLO 26
(Disciplina della denuncia di inizio attivita’)
1. Il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21 presenta
al Comune,
almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, la denuncia
di
inizio attivita’ per gli interventi previsti dall’articolo 17, accompagnata:
a) da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e
dagli
opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare
sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche’ il rispetto delle leggi
di
settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare
riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica,
antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere
architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;
b) dal versamento del contributo di costruzione se dovuto ai sensi
dell’articolo 29;
c) dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori e del
direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta a cura del
denunciante ai sensi del comma 10.
2. La denuncia di inizio attivita’ e’ sottoposta al termine
massimo di
efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione della
denuncia. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento e’
subordinata a nuova denuncia, salvo che la stessa non rientri negli interventi
realizzabili in attivita’ edilizia libera. L’interessato e’ comunque tenuto
a
comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto
a un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia
e’
priva di effetti.
4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto
a un vincolo la
cui tutela non compete all’Amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il
competente ufficio comunale puo’ convocare una conferenza di servizi ai
sensi
della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, qualora la denuncia
di
inizio attivita’ sia conforme alla normativa vigente; in caso contrario
si
procede ai sensi del comma 7. Il termine di trenta giorni di cui al comma
1
decorre dall’esito della conferenza e in caso di esito non favorevole la
denuncia e’ priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e’ provata con la copia della
denuncia di inizio
attivita’ da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco
di
quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista
abilitato, nonche’ gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta
giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita’:
a) accerta che l’intervento rientri nei casi previsti dall’articolo 17;
b) verifica la regolarita’ formale e la completezza della documentazione
presentata;
c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in
relazione all’intervento se dovuto ai sensi dell’articolo 29.
7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine
indicato al comma 6
sia riscontrata l’assenza di una o piu’ delle condizioni stabilite, notifica
all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e,
in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l’autorita’ giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’
comunque salva la facolta’ di ripresentare la denuncia di inizio attivita’
con
le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere
ai sensi del
comma 7, attesta sulla denuncia di inizio attivita’ la chiusura del
procedimento.
9. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un
certificato di collaudo finale che va presentato al Comune e con il quale
si
attesta la conformita’ dell’opera al progetto presentato con la denuncia
di
inizio attivita’. Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale, se necessaria a seguito delle
opere
realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento.
10. Il soggetto che presenta la denuncia di inizio attivita’
puo’ eseguire
direttamente gli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita’
individuati nell’articolo 17 senza affidamento dei lavori a imprese, quando
gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche
e antincendio, o non insistono sulla viabilita’ pubblica o aperta al pubblico,
su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi
in
cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle
leggi applicabili allo specifico intervento.
ARTICOLO 27
(Certificato di agibilita’)
1. Il certificato di agibilita’ attesta la sussistenza delle
condizioni di
sicurezza, igiene, salubrita’, risparmio energetico degli edifici e delle
unita’ immobiliari o di loro parti, e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui
all’articolo 2.
2. Il certificato di agibilita’ e’ rilasciato dal Comune con
riferimento ai
seguenti interventi:
a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;
b) ristrutturazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni
di
cui al comma 1, individuati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo
2.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del
permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attivita’, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilita’.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita’
deve essere
allegata copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto,
se
necessaria a seguito delle opere realizzate ovvero dichiarazione che le
stesse
non hanno comportato modificazioni del classamento.
ARTICOLO 28
(Procedimento di rilascio del certificato di agibilita’ e
dichiarazione di
inagibilita’)
1. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori il soggetto
indicato
nell’articolo 27, comma 3, e’ tenuto a presentare al Comune la domanda di
rilascio del certificato di agibilita’, corredata della documentazione
individuata nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 2 e asseverata
dal direttore dei lavori.
2. Il Comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla
ricezione della
domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento
ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990, e successive modifiche.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il
responsabile del procedimento rilascia il certificato di agibilita’ verificata
la documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui
all’articolo 2.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilita’
si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’Azienda per i servizi
sanitari, qualora previsto dalla legge. In caso di autocertificazione, il
termine per la formazione del silenzio assenso e’ di sessanta giorni.
5. I termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere interrotti
una sola volta
dal responsabile del procedimento, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia gia’ nella disponibilita’
dell’Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In
tal
caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
6. Il rilascio del certificato di agibilita’ non impedisce
l’esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilita’ di un edificio o di parte di esso
ai
sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e successive modifiche.
ARTICOLO 29
(Contributo per il rilascio del permesso di costruire)
1. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione
di un
contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonche’
al
costo di costruzione, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo
e
nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 2. Sono fatti salvi i
casi
di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32.
2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione,
il richiedente
il permesso di costruire puo’ obbligarsi a realizzare direttamente le opere
di
urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia
di
contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree,
secondo le modalita’ e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate
o
i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti
al
patrimonio indisponibile del Comune.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione
e’ corrisposta
al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell’interessato, puo’ essere rateizzata, secondo le modalita’ e le garanzie
stabilite dal Comune.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione,
determinata
all’atto del rilascio, e’ corrisposta in corso d’opera con le modalita’
e le
garanzie stabilite dal Comune.
5. L’ incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore
unitario da porre a
base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione sono stabiliti
con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento alle tabelle
parametriche approvate ai sensi dell’articolo 2, definite per classi di
Comuni
in relazione:
a) alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni;
b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione
comunale;
d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attivita’
collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei
piani urbanistici comunali per le zone omogenee in attuazione delle norme
regionali.
6. La deliberazione del Consiglio comunale prevista dal comma
5 determina,
altresi’, la misura percentuale della compensazione fra oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di urbanizzazione e costo
di
costruzione per gli interventi previsti dal comma 2.
7. Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli
oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita’ alle tabelle parametriche
regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere
di
urbanizzazione primaria e secondaria. Fino all’emanazione delle tabelle
parametriche regionali o all’aggiornamento delle medesime, rimane in vigore
il
contributo per il rilascio del permesso di costruire calcolato in base alle
norme vigenti, aggiornato secondo indici ISTAT.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche per gli
interventi previsti:
a) dall’articolo 15, commi 3 e 4;
b) dall’articolo 17, comma 1, lettere c), d) ed e);
c) dall’articolo 18;
d) dall’articolo 35, comma 3;
e) dal capo VII.
ARTICOLO 30
(Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire)
1. Il contributo previsto dall’articolo 29 non e’ dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge
di
settore;
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali,
esclusi quelli con cambio di destinazione d’uso;
c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non
superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente all’atto
del
primo ampliamento medesimo, esclusi quelli con cambio di destinazione d’uso;
d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonche’ per
le
opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici e di specifiche convenzioni per l’uso;
f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione
in
attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita’ e
conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della
protezione civile;
g) per l’installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia
e per
le opere ad essa conseguenti;
h) per le modifiche di destinazione d’uso in residenziali nelle zone omogenee
A, B0 e B non conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia;
i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al
raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore.
2. Il Consiglio comunale puo’ deliberare la riduzione fino
a un massimo del 50
per cento, limitatamente agli oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione
secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna, con
popolazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall’ultimo
censimento, che abbiano registrato un saldo demografico negativo al termine
del quinquennio precedente.
3. Il Consiglio comunale puo’ deliberare la riduzione fino
a un massimo del 50
per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione
per le
destinazioni d’uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel
caso
in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere
alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato
soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore.
4. Il Consiglio comunale puo’ stabilire, per gli interventi
di edilizia
sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di
costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo.
ARTICOLO 31
(Edilizia convenzionata e interventi diretti a realizzare la prima abitazione)
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi
quelli sugli edifici
esistenti, non e’ previsto il pagamento del contributo commisurato al costo
di
costruzione, qualora il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21
si
impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo
prevista dall’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino
degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Il titolare del permesso puo’ chiedere che il costo delle
aree, ai fini
della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in
occasione di trasferimenti di proprieta’ avvenuti nel quinquennio anteriore
alla data della convenzione.
3. I prezzi di cessione e i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni
ai sensi del comma 1 sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi
di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
4. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolo abilitativo
riguardi
opere dirette a realizzare da parte dei soggetti aventi titolo ai sensi
dell’articolo 21 la propria prima abitazione le cui caratteristiche siano
non
di lusso ai sensi delle leggi di settore.
5. Ai fini del comma 4 la convenzione di cui al comma 1 prevede
l’apposizione
del vincolo di destinazione d’uso dell’immobile per un periodo di almeno
cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di inottemperanza,
l’interessato decade dal beneficio previsto e il Comune e’ tenuto a recuperare
la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi
in
misura pari al tasso legale.
6. Le convenzioni e gli atti previsti dal presente articolo
sono trascritti a
norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile,
a
cura del Comune e a spese del concessionario.
ARTICOLO 32
(Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad
attivita’ industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni
e alla
prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari
all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche. L’incidenza di tali opere e’ stabilita con deliberazione
del
Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche di cui all’articolo
29,
nonche’ in relazione ai tipi di attivita’ produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad
attivita’ turistiche, commerciali e direzionali, o destinati allo svolgimento
di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza
delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 29, nonche’
di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita’, con
deliberazione del Consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei
commi 1 e 2, nonche’
di quelle nelle zone agricole di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a),
venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei
lavori, il contributo di costruzione e’ dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento
dell’intervenuta variazione.
4. Sono esclusi dall’applicazione del contributo di costruzione
previsto
dall’articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali posti nell’ambito
degli agglomerati industriali di interesse regionale, cosi’ come recepiti
dagli strumenti urbanistici comunali in attuazione delle previsioni degli
strumenti di pianificazione regionale, nonche’ le costruzioni o gli impianti
produttivi posti nell’ambito degli agglomerati di interesse comunale, dotate
di piani per insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n.
865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilita’; modifiche e integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964,
n.
847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche.
Capo V
Disposizioni speciali
ARTICOLO 33
(Area di pertinenza urbanistica)
1. L’area di pertinenza urbanistica di una costruzione e’
l’area che viene
vincolata per il rispetto dell’indice di fabbricabilita’ fondiaria.
2. Al fine di cui al comma 1 puo’ essere vincolata un’area
adiacente all’area
interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione quale
zona
omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprieta’ di
soggetto diverso dal proprietario dell’area interessata dalla costruzione.
In
quest’ultimo caso il vincolo e’ oggetto di atto d’obbligo da trascriversi
nei
registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.
3. L’entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta
un indice di
fabbricabilita’ fondiaria piu’ elevato comporta la liberalizzazione dal
vincolo a pertinenza urbanistica delle aree gia’ vincolate eccedenti a quelle
necessarie per il rispetto dell’indice suddetto.
4. Ai sensi del presente articolo puo’ essere vincolata un’area
non adiacente
all’area di insistenza della costruzione, o comunque urbanisticamente
compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente
comma puo’ altresi’ essere vincolata un’area sita nel territorio di un Comune
diverso da quello in cui e’ ubicato l’intervento, solo nei casi di interventi
in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure
di competenza
comunale relative alle attivita’ di cui al presente articolo.
ARTICOLO 34
(Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie
e
valutazione preventiva)
1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti chiunque
ha diritto di
ottenere dal Comune, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,
il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l’area interessata. Esso conserva validita’ per
un
anno dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
2. In caso di mancato rilascio del certificato di destinazione
urbanistica nel
termine previsto al comma 1, esso puo’ essere sostituito da una dichiarazione
dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione
della domanda, nonche’ la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi
ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
3. Il regolamento edilizio comunale puo’ prevedere la facolta’,
in capo ai
soggetti aventi titolo ai sensi dell’articolo 21, di richiedere una
certificazione urbanistico-edilizia in cui siano indicate, per singola area
o
edificio di proprieta’, tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
nonche’ i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, riguardanti l’area
e gli edifici interessati.
4. Il regolamento edilizio comunale puo’ prevedere la facolta’,
in capo ai
soggetti aventi titolo ai sensi dell’articolo 21, di richiedere una
valutazione preventiva sull’ammissibilita’ dell’intervento o sulla residua
potenzialita’ edificatoria per singola area di proprieta’, anche con
riferimento a eventuali vincoli di pertinenza urbanistica, corredata di
idonea
documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione.
5. I certificati e le valutazioni di cui ai commi 3 e 4, ove
previsti dal
regolamento edilizio comunale, conservano validita’ per un anno dalla data
del
rilascio a meno che non intervengano modificazioni delle leggi, degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti. In tal caso, il
Comune notifica agli interessati l’adozione di varianti agli strumenti
urbanistici generali e attuativi.
6. Il rilascio dei certificati e delle valutazioni di cui
al presente articolo
e’ a titolo oneroso secondo quanto stabilito dal Comune.
7. Gli interessati all’ottenimento di agevolazioni contributive
o fiscali
possono chiedere al Comune la classificazione degli interventi edilizi
assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita’, secondo
le categorie previste dalle leggi statali.
ARTICOLO 35
(Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi)
1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli
strumenti
urbanistici comunali possono essere consentiti, previa deliberazione del
Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia
su
edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonche’
quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle
zone destinate a servizi e attrezzature collettive.
2. Ferme restando le previsioni piu’ estensive degli strumenti
urbanistici
comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del
regolamento edilizio vigente, puo’ comunque essere interessato da interventi
di rilevanza edilizia definiti dall’articolo 4, comma 2, nel rispetto della
legge.
3. Previo parere favorevole dell’Ente proprietario o gestore
della strada, e’
ammesso l’ampliamento degli edifici o delle unita’ immobiliari esistenti
destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilita’,
esclusivamente per necessita’ di adeguamento igienico-sanitario e funzionale,
nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purche’
il
progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale
degli
edifici rispetto all’asse viario. Tale limite puo’ essere raggiunto anche
attraverso diversi interventi, purche’ la loro somma non superi il limite
medesimo.
4. Gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche,
ancorche’ necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici cosi’
come definite dall’articolo 37, comma 2, possono essere realizzati in deroga
alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze
minime previste dal codice civile.
5. Gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono
derogare in
ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio
e
in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal
codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attivita’ edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia
di
sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza
cantieri e impianti, nonche’ le norme in materia igienico-sanitaria, in
materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
ARTICOLO 36
(Interventi in zona agricola)
1. L’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici
destinati a
residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico
vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono
comportare la realizzazione di un’unita’ immobiliare aggiuntiva con
destinazione d’uso residenziale, anche in deroga al requisito della
connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze
dell’imprenditore agricolo professionale, purche’:
a) l’unita’ immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei
parenti di primo grado dell’imprenditore agricolo professionale o del
coltivatore diretto proprietario dell’edificio ampliato o ristrutturato;
b) il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21 si obblighi, mediante
convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente
il
divieto di alienazione dell’immobile, nonche’ di concessione a terzi di
diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri
immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro
sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga
al requisito
della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d’uso
in
residenziale, non si applica l’esonero contributivo previsto dall’articolo
30,
comma 1, lettera a), salvo i casi di trasferimento a titolo di successione
del
diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca
l’immobile a prima abitazione.
3. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia
e interventi
di rilevanza edilizia degli edifici rustici annessi alle residenze agricole
con modifica di destinazione d’uso degli stessi in residenza agricola, con
il
vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell’immobile,
nonche’ di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento
su di
esso, ai sensi del comma 1, lettera b).
4. Nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici
generali
comunali, e’ ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai
parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:
a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per
la
raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi,
annessi alle strutture produttive aziendali, nonche’ impianti e strutture
finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie
prime
derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della
superficie utile delle strutture esistenti;
b) di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti
di allevamento in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio,
del
12 dicembre 1991, (Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole),
e dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in
materia ambientale), e successive modifiche;
c) di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti
fino
ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa
di
settore che disciplina la specifica attivita’ e conformemente al Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione; in tali casi l’eventuale ampliamento,
se
realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, non puo’ superare il 10
per
cento della superficie utile delle strutture esistenti.
5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo,
trovano
applicazione le sanzioni previste dal capo VI.
ARTICOLO 37
(Misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia)
1. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi
di risparmio
energetico eseguiti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.
192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia), e successive modifiche, e della legge regionale 23/2005,
e
successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga agli indici
urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti
edilizi nei limiti individuati dal presente articolo. Tali interventi non
si
computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile, anche
ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui all’articolo
29.
2. Gli interventi di cui al comma 1 realizzati su edifici
esistenti, qualora
suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei
coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005,
e
successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga alle distanze
minime e alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai
regolamenti edilizi, fermo restando quanto stabilito nel comma 4, e possono
comportare la realizzazione:
a) di maggiore spessore delle murature esterne entro i 35 centimetri, siano
esse tamponature o muri portanti;
b) di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i 35
centimetri.
3. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati su nuovi edifici,
consistono
nella realizzazione di:
a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i 30 centimetri, fino
a un
massimo di ulteriori 30 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i 30 centimetri,
fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri;
c) serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all’edificio
principale che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento
della
superficie utile delle unita’ abitative realizzate;
d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento
termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta
dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle
facciate nei mesi estivi.
4. Gli interventi di cui al presente articolo:
a) se eseguiti su edifici esistenti, devono salvaguardare gli elementi
costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico,
nonche’ gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali,
che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione,
secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi
comunali;
b) non possono derogare in ogni caso alle distanze minime previste dal codice
civile e alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio, di tutela ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attivita’ edilizia, con particolare riferimento alle
norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza
stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonche’ alle norme in materia
igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento
e di intavolazione.
ARTICOLO 38
(Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia)
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione
totale o
parziale, possono comportare modifiche della sagoma e di collocazione
dell’area di sedime, oltre che nei casi di adeguamento alla normativa
antisismica e igienico-sanitaria, anche nei seguenti casi:
a) di esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle
eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di
allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale;
b) di sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le
caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali
individuate dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Negli interventi di cui al comma 1 possono essere mantenute
le distanze
preesistenti anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti
urbanistici comunali nel rispetto del codice civile.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere
attuati
contestualmente a interventi di ampliamento all’esterno della sagoma e sedime
esistenti. In tali casi, le prescrizioni previste per le nuove costruzioni
dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente
alle parti dell’immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale
relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all’altezza. Tali interventi
non possono comunque derogare agli indici e ai parametri massimi previsti
dagli strumenti urbanistici per l’area oggetto di intervento.
4. Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche
la
ricostruzione filologica di edifici demoliti purche’ degli stessi siano
rimaste evidenti tracce della loro preesistenza, nel rispetto delle
prescrizioni tipologico-architettoniche e storico-culturali.
ARTICOLO 39
(Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente)
1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici
destinati in tutto o
in parte a residenza e’ ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga
ai
limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge
regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti
igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati
e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di
ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria dell’edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui
al
presente comma non possono comportare aumento del numero delle unita’
immobiliari e devono comunque rispettare un’altezza minima di 1,30 metri
e
un’altezza media di 1,90 metri, fatte salve le piu’ estensive previsioni
per
le zone montane. Il recupero previsto dal presente comma e’ ammissibile
anche
per i vani destinati a cantine e taverne e altri locali interrati e semi-
interrati purche’ di altezza non inferiore a 2,20 metri.
2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici
a esse
equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti
o
adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti
sono
ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche
se
prevedono innalzamento della quota di colmo, variazione della pendenza di
falda e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad
assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime
previsti dalla legge regionale 44/1985, e successive modifiche. Tali
interventi possono comportare l’aumento del numero delle unita’ immobiliari
esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti
esclusivamente
su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera c), possono comportare la modifica del
numero
delle unita’ immobiliari esistenti su parere favorevole dell’autorita’
preposta alla tutela del vincolo.
ARTICOLO 40
(Variazioni essenziali)
1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato
le modifiche che
comportino, anche singolarmente:
a) mutamento della destinazione d’uso in altra non consentita per la zona
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti
modifiche degli standard;
b) aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici
utili
del fabbricato in relazione al progetto approvato;
c) aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell’altezza,
ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del
fabbricato sia compreso in quello assentito;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito, da
intervento soggetto a denuncia di inizio attivita’ a intervento soggetto
a
permesso di costruire;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purche’
la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle
che incidono
sull’entita’ delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla
distribuzione interna delle singole unita’ abitative, nonche’ le opere
realizzabili ai sensi dell’articolo 16.
Capo VI
Vigilanza e sanzioni
ARTICOLO 41
(Misura di tolleranza)
1. L’esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori
al 3 per
cento rispetto alle misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla
superficie, alla volumetria e all’altezza non costituiscono variante al
permesso di costruire, ne’ alla denuncia di inizio attivita’ e, pertanto,
non
sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti edilizi.
2. Le variazioni in incremento eseguite all’interno della
misura di tolleranza
individuata dal comma 1 sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo
per il rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 29. Il pagamento
previsto dal presente comma non e’ dovuto per importi inferiori o uguali
a 50
euro.
ARTICOLO 42
(Vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita,
anche secondo le modalita’ stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali,
la vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia nel territorio comunale
per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalita’ esecutive fissate
nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
puo’
avvalersi, qualora previsto dallo statuto o dal regolamento edilizio comunale,
dello Sportello Unico per l’edilizia di cui all’articolo 8.
3. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio,
l’esecuzione in
corso o l’avvenuto completamento di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita’, o destinate a opere e
spazi
pubblici, ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di
aree
fabbricabili per l’edilizia economica e popolare), e successive modifiche,
nonche’ in tutti i casi di difformita’ dalle norme urbanistiche e dalle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi, salva diversa previsione di legge. Qualora
si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge
30
dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, o appartenenti
ai
beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge
del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli
usi
civici nel Regno, del R. Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art.
26 del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. Decreto 16 maggio 1926,
n.
895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. Decreto-Legge 22
maggio 1924, n. 751), e successive modifiche, nonche’ delle aree di cui
al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
e
successive modifiche, il dirigente provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle Amministrazioni competenti
le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche
di propria iniziativa.
4. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento
nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e
successive modifiche, o su beni di interesse archeologico, nonche’ per le
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo di
inedificabilita’ assoluta in applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo 42/2004, e successive modifiche, si procede alla demolizione
secondo le disposizioni della legge dello Stato.
5. Ferme rimanendo le ipotesi previste dai commi 2 e 3, qualora
sia constatata
dai competenti uffici comunali, d’ufficio o su denuncia dei cittadini,
l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalita’ di cui
al
comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio ordina l’immediata
sospensione dei lavori che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti
definitivi di cui al presente capo da adottare e notificare entro sessanta
giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro quindici giorni dalla
notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del
Sindaco, puo’ procedere al sequestro amministrativo del cantiere.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove
nei luoghi in cui
vengono realizzate opere non ricomprese nell’attivita’ edilizia libera e
non
sia esibito il permesso di costruire o la denuncia di inizio attivita’,
ovvero
in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno
immediata comunicazione all’autorita’ giudiziaria, all’Osservatorio regionale
di cui all’articolo 9, nonche’ al dirigente del competente ufficio comunale,
il quale verifica entro trenta giorni la regolarita’ delle opere e dispone
gli
atti conseguenti.
7. Il Corpo forestale regionale, nell’ambito dei territori
destinati ad aree
protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in
materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche,
o a
zone di particolare pregio paesistico individuate ai sensi del decreto
legislativo 42/2004, e successive modiche, o ad aree della rete Natura 2000
di
cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007),
provvede a segnalare alle autorita’ di cui al comma 5 la violazione delle
norme urbanistico-edilizie vigenti ed eventuali violazioni al regime di
salvaguardia.
8. Il completo ripristino dello stato dei luoghi eseguito
spontaneamente non
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
capo.
ARTICOLO 43
(Vigilanza su opere disciplinate dall’articolo 10)
1. In caso di opere iniziate o realizzate senza titolo, in
difformita’ o con
variazioni essenziali del progetto autorizzato, da parte di Amministrazioni
statali, il Presidente della Regione, previa istruttoria da parte della
struttura regionale competente, propone al Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti la sanzione ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. La procedura prevista al comma 1 trova applicazione anche
in caso di opere
pubbliche di interesse statale realizzate da enti istituzionalmente competenti.
3. Per le opere realizzate dall’Amministrazione regionale,
dalle
Amministrazioni provinciali, nonche’ dai loro formali concessionari, le
sanzioni sono applicate dalla Regione. In tali casi trovano applicazione
le
sanzioni previste dal presente capo.
4. I titolari delle opere, soggette all’accertamento di conformita’
di cui
all’articolo 10, possono ottenere l’accertamento in sanatoria, ovvero
presentare la comunicazione in sanatoria, quando le opere eseguite sono
conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ai regolamenti edilizi al
momento della presentazione della domanda.
5. Il rilascio dell’accertamento in sanatoria e’ subordinato
al pagamento
all’Amministrazione regionale, a titolo di oblazione, di una somma pari
a 500
euro, in caso di nuove opere principali, e di 250 euro in caso di opere
accessorie e di varianti a progetti gia’ autorizzati.
ARTICOLO 44
(Responsabilita’ del titolare del permesso di costruire o
della denuncia di
inizio attivita’, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
)
1. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia
di inizio attivita’,
il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo, della conformita’ delle opere alla
normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni di piano, nonche’,
unitamente al direttore dei lavori, a quelle della denuncia di inizio
attivita’ e alle modalita’ esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono,
altresi’, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente,
alle
spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili
dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non e’ responsabile qualora abbia
contestato agli
altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire
o
della denuncia di inizio attivita’, fornendo al dirigente o al responsabile
del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformita’ o di variazione essenziale
rispetto al progetto assentito, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.
In caso contrario, il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale
di appartenenza la violazione in cui e’ incorso il direttore dei lavori.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia
di inizio
attivita’ il progettista assume la qualita’ di persona esercente un servizio
di pubblica necessita’ ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 380/2001, e successive modifiche.
ARTICOLO 45
(Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale
difformita’ o con variazioni essenziali)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformita’ dal permesso
di costruire
quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione
da quello oggetto del permesso stesso, ovvero quelli comportanti l’esecuzione
di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente
utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata
l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita’
dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo
40, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o
la
demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto
ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione
e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione o
non
presenta istanza di sanatoria ai sensi dell’articolo 49, il bene e l’area
di
sedime, nonche’ quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L’area acquisita,
determinata secondo le modalita’ individuate nel regolamento di attuazione
di
cui all’articolo 2, non puo’ comunque essere superiore a dieci volte la
complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire
e’ eseguito
dai soggetti indicati nell’articolo 42 e si conclude con la sottoscrizione
del
relativo verbale da parte del responsabile dell’abuso o, in difetto, con
la
notifica del verbale medesimo. L’accertamento dell’inottemperanza costituisce
titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L’opera acquisita e’ demolita con ordinanza del dirigente
o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza
di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l’opera
non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici
e
con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a
leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita’, l’acquisizione
gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si
verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza
sull’osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione
delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli l’acquisizione
si verifica a favore del patrimonio del Comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione
nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all’autorita’ giudiziaria competente, all’Osservatorio regionale
di
cui all’articolo 9 e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche per gli
interventi eseguiti in assenza, in totale difformita’ o con variazioni
essenziali della denuncia di inizio attivita’ in alternativa al permesso
di
costruire di cui all’articolo 18.
ARTICOLO 46
(Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale
difformita’
del permesso di costruire)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia
eseguiti in assenza
del permesso di costruire o in totale difformita’ da esso, ovvero in assenza
della denuncia di inizio attivita’ di cui all’articolo 18, sono rimossi
o
demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il termine, non inferiore a sessanta giorni,
stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale
con
propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa e’ eseguita a cura
del
Comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio
tecnico comunale,
il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in
base ai criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 2, se a uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a
usi
diversi da quello residenziale. La sanzione e’ comunque determinata in misura
non inferiore a 2.000 euro.
3. Nei casi previsti dal comma 2 qualora l’intervento comporti
un incremento
di superfici utili e volumi utili e’ comunque dovuto il contributo di
costruzione previsto dall’articolo 29 .
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati
ai sensi del
decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, l’Amministrazione
competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione
di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione
in
pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e
modalita’ diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio. Nel caso
sia
accertata la compatibilita’ paesaggistica ai sensi del decreto legislativo
42/2004, e successive modifiche, trova applicazione il comma 2.
ARTICOLO 47
(Interventi eseguiti in parziale difformita’ dal permesso di costruire)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita’
dal permesso
di costruire o dalla denuncia di inizio attivita’ in alternativa al permesso
di costruire di cui all’articolo 18, sono rimossi o demoliti a cura e spese
dei responsabili dell’abuso entro il termine, non inferiore a sessanta giorni,
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune
e
a spese dei responsabili dell’abuso.
2. Quando la demolizione non puo’ avvenire senza pregiudizio
della parte
eseguita in conformita’, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica
una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base
ai
criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 2, della parte
dell’opera realizzata in difformita’ dal permesso di costruire, se a uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a
usi
diversi da quello residenziale. La sanzione e’ comunque determinata in misura
non inferiore a 1.000 euro.
3. Nei casi in cui l’intervento comporti un incremento di
superfici utili e di
volumi utili e’ comunque dovuto il contributo di costruzione previsto
dall’articolo 29 .
ARTICOLO 48
(Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta’ dello
Stato o di altri
enti pubblici)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da
quelli di cui all’articolo 10, di interventi in assenza di permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita’ in alternativa al permesso
di
costruire di cui all’articolo 18, o in totale o parziale difformita’ da
essi,
o con variazioni essenziali, su suoli del demanio o del patrimonio dello
Stato
o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale,
previa comunicazione all’Ente proprietario del suolo, ordina al responsabile
dell’abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza, la demolizione e’ eseguita a
cura del Comune e a
spese del responsabile dell’abuso.
3. In deroga ai commi precedenti l’Ente proprietario del suolo,
con
provvedimento che dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici
al
mantenimento degli interventi, puo’ comunicare al Comune la necessita’ di
mantenere gli interventi di cui al comma 1. A tal fine gli interventi devono:
a) essere acquisiti al demanio o al patrimonio con provvedimento dell’Ente
dichiarante;
b) non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o
paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica
e
antincendio.
ARTICOLO 49
(Permesso di costruire in sanatoria)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso
di costruire, o in
difformita’ da esso o con variazioni essenziali, ovvero in assenza di denuncia
di inizio attivita’ in alternativa al permesso di costruire di cui
all’articolo 18, o in difformita’ da essa, fino alla scadenza dei termini
previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all’accertamento
dell’inottemperanza, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario
dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata
sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria e’ subordinato al
pagamento, a titolo
di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in
caso
di gratuita’ a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo
29. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformita’ l’oblazione
e’ calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
In
ogni caso l’oblazione non puo’ essere inferiore a 1.000 euro.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o
il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia motivatamente entro novanta giorni,
decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
4. La richiesta di permesso di costruire in sanatoria sospende
l’avvio o la
prosecuzione delle procedure previste per l’applicazione delle sanzioni
del
presente capo.
ARTICOLO 50
(Interventi eseguiti in assenza o in difformita’ dalla denuncia
di inizio
attivita’ e sanatoria)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo
17, in assenza
della denuncia di inizio attivita’ o in difformita’ da essa, purche’ conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata, comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e
comunque in misura non inferiore a 1.000 euro, determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 2.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attivita’
consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti
su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche’
dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorita’ competente a vigilare
sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, puo’ ordinare la restituzione in pristino a cura
e
spese del responsabile e irroga la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
3. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia
al
momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o
il
proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento
versando la somma di 516 euro a titolo di oblazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma
7, la denuncia di
inizio di attivita’ spontaneamente effettuata quando l’intervento e’ in
corso
di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma
di 150
euro. La medesima sanzione e’ applicata nel caso di omessa presentazione
della
documentazione prevista dall’articolo 26, comma 1.
5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle
leggi e ai
regolamenti aventi incidenza sull’attivita’ edilizia, ovvero alle previsioni
degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorche’ gli
interventi siano riconducibili all’articolo 17, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile
dell’abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un
termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la
rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite
a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso.
6. Nei casi previsti dal comma 5 non trovano applicazione
le sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo.
7. La mancata denuncia di inizio attivita’ di cui all’articolo
17 non
comporta, salva diversa previsione della legge dello Stato, l’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 380/2001, e successive modifiche. Resta comunque salva, ove ne
ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione
delle altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo
in sanatoria.
8. La richiesta di sanatoria sospende l’avvio o la prosecuzione
delle
procedure previste per l’applicazione delle sanzioni del presente capo.
ARTICOLO 51
(Interventi di attivita’ edilizia libera in contrasto con
la normativa
urbanistico-edilizia)
1. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle
leggi e ai
regolamenti aventi incidenza sull’attivita’ edilizia, ovvero violazioni
alle
previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorche’
gli interventi siano riconducibili ad attivita’ edilizia libera di cui
all’articolo 16, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione
o
la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. In caso di
inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato
dei
luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso.
2. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione
all’intervento realizzato, l’applicazione delle altre disposizioni previste
dal presente capo o la presentazione dell’istanza di riduzione a conformita’.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, il responsabile
dell’abuso puo’,
in luogo della demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, presentare
al Comune, entro il termine indicato nell’ingiunzione di cui al comma 1,
istanza di riduzione a conformita’ dell’intervento realizzato, corredata
dei
documenti ed elaborati individuati dal regolamento di attuazione di cui
all’articolo 2, necessari a dimostrare le modalita’ in cui l’intervento
realizzato viene reso conforme agli strumenti urbanistici e al regolamento
edilizio comunale.
4. Il Comune, nel caso di presentazione dell’istanza di riduzione
a
conformita’ di cui al comma 3, sospende l’ingiunzione di demolizione e si
pronuncia sull’accoglimento dell’istanza entro novanta giorni. In caso di
accoglimento il Comune revoca l’ingiunzione di cui al comma 1 e comunica
all’interessato il termine entro il quale eseguire l’intervento di riduzione
a
conformita’. In caso di inottemperanza si procede ai sensi del comma 1.
ARTICOLO 52
(Interventi eseguiti in base a permesso annullato)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora
non sia
possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
determinato a cura dell’Amministrazione comunale territorialmente competente.
La valutazione e’ notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i
medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
agli interventi
edilizi di cui all’articolo 18 e all’articolo 25 in caso di accertamento
dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
ARTICOLO 53
(Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi)
1. In caso di inerzia del dirigente o del responsabile del
competente ufficio
comunale nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, protrattasi per
quindici giorni oltre i termini fissati dall’articolo 42, l’Osservatorio
regionale di cui all’articolo 9 segnala al Comune, per via telematica, la
mancata conclusione del procedimento.
2. La segnalazione per via telematica di cui al comma 1 fissa
al Comune
ulteriori novanta giorni per la comunicazione all’Osservatorio regionale
dei
provvedimenti definitivi assunti.
3. Trascorso il termine fissato ai sensi del comma 2, l’Assessore
regionale
competente provvede a diffidare il Sindaco o il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale all’adozione dei provvedimenti di legge
entro
quindici giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, la struttura
regionale competente da’ comunicazione dell’inottemperanza all’Autorita’
giudiziaria e procede ai sensi del comma 4, ove ne ricorrano i presupposti.
4. Qualora si tratti di interventi di lottizzazione di terreni
a scopo
edificatorio senza titolo abilitativo o che comportano aumento di unita’
immobiliari ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportano mutamento della destinazione d’uso in altra non
consentita dallo strumento urbanistico, nell’ipotesi di grave danno
urbanistico l’Assessore regionale competente, previa deliberazione della
Giunta regionale, nomina un commissario per l’adozione dei provvedimenti
necessari.
5. Per l’adempimento delle funzioni conferite ai sensi del
comma 4, il
commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali. Nella funzione
di
commissario puo’ essere nominato un dipendente pubblico, appartenente alla
categoria D del comparto unico regionale, o un professionista esterno, esperto
in materia urbanistico-edilizia individuato dall’Ordine professionale.
ARTICOLO 54
(Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)
1. Il mancato versamento nei termini stabiliti dal regolamento
edilizio, o dal
permesso di costruire, o dalla convenzione del contributo di costruzione
previsto dall’articolo 29 comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato
il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui al
comma 1 si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera
c), il Comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi stabiliti
dalla legge.
ARTICOLO 55
(Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione
della
domanda di agibilita’)
1. La mancata apposizione del cartello di cantiere previsto
nel regolamento
edilizio comunale nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese
nell’attivita’ edilizia libera comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di 200 euro.
2. La mancata presentazione della domanda di rilascio del
certificato di
agibilita’ nel termine previsto dall’articolo 28, comma 1, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464
euro,
secondo i criteri determinati dal regolamento di attuazione di cui
all’articolo 2.
ARTICOLO 56
(Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni e
i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli
strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
con la
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono
essere annullati dalla Regione, secondo le procedure individuate nel
regolamento di cui all’articolo 2 qualora gli interventi risultino in
contrasto con gli strumenti di pianificazione regionale vigenti o adottati.
2. Il provvedimento di annullamento e’ emesso entro diciotto
mesi
dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e’ preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al
proprietario della costruzione, al progettista, e al Comune, con l’invito
a
presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la Regione
puo’ ordinare la
sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalita’ previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al Comune. L’ordine
di
sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al
comma
1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento
di annullamento
deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo
annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento
vengono resi
noti al pubblico mediante l’affissione nell’albo pretorio del Comune dei
dati
relativi agli immobili e alle opere realizzate.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi
edilizi di cui all’articolo 18, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o, comunque, in contrasto con la
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della presentazione della
denuncia di inizio attivita’.
Capo VII
Disposizioni straordinarie per la riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente
ARTICOLO 57
(Norme comuni)
1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate
al
rilancio dell’attivita’ economica mediante la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata
attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze,
alle
altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici
comunali.
2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano
il miglioramento
della qualita’ energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unita’
immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono
in alcun caso trovare applicazione:
a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice
civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attivita’ edilizia, con particolare riferimento alle norme
in
materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale,
sicurezza cantieri e impianti, nonche’ alle norme in materia igienico-
sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di
intavolazione;
b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute
negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del
presente capo;
c) per edifici o unita’ immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi
i
cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30 settembre
2009;
d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di
inedificabilita’ assoluta;
e) se i lavori non sono iniziati entro cinque anni dalla data di entrata
in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 58
(Interventi di ristrutturazione e ampliamento)
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici
o unita’ immobiliari
esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale,
alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale possono comportare
l’ampliamento, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti
edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del
volume utile esistente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti
su immobili
situati all’esterno delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse
equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti
o
adottati, alle seguenti condizioni:
a) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista
per
la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati,
non
puo’ superare i due piani o comunque 6 metri;
b) gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non reperibili
nell’area di pertinenza dell’intervento, sono individuabili in altra area
avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente
compatibile, purche’ la distanza non superi il raggio di 1.000 metri;
c) l’ampliamento puo’ comportare l’aumento del numero delle unita’ immobiliari
esistenti relativamente alla parte effettivamente ampliata, salva piu’
estensiva previsione degli strumenti urbanistici comunali.
3. In deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli
strumenti
urbanistici comunali e’ ammesso l’ampliamento di edifici o unita’ immobiliari
esistenti alle seguenti condizioni:
a) la quota massima di ampliamento ammissibile non puo’ superare i 200 metri
cubi di volume utile;
b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista
per
la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati,
non
puo’ superare i due piani o comunque 6 metri;
c) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, devono
essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche
e di
allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici comunali;
la
sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici
comunali, non puo’ superare l’altezza massima delle costruzioni prevista
per
la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;
d) l’ampliamento non puo’ comportare aumento del numero delle unita’
immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici
comunali.
ARTICOLO 59
(Interventi di ampliamento di edifici produttivi)
1. Nelle zone omogenee D, come individuate dagli strumenti
urbanistici
comunali vigenti o adottati, e’ ammesso:
a) l’ampliamento di edifici o unita’ immobiliari esistenti nel limite massimo
del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo
di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli
strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati;
b) l’ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione
di
solai interpiano.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono
cumulabili tra
loro; gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non reperibili,
devono essere monetizzati ai sensi dell’articolo 29.
ARTICOLO 60
(Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione
degli
interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa)
1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione
totale o
parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data
di
entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche
storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli
strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera
b),
e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unita’
immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono
concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del
territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca:
a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per
cento;
b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.
2. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli
strumenti
urbanistici comunali e’ ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche
in
assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in
tutti
i casi di decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni:
a) l’area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70 per cento della
superficie complessiva;
b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento
urbanistico generale vigente o adottato;
c) non sussistano ulteriori esigenze di opere di urbanizzazione indotte
dall’intervento richiesto.
3. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale
i Comuni
possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge
regionale 6/2003, per la determinazione del numero di posti auto da destinare
a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni di cui
alla
legge 122/1989.
4. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale
con
destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell’ambito
previsto nello strumento urbanistico generale comunale costituisce variante
non sostanziale a condizione che la destinazione d’uso rimanga invariata
e
vengano rispettati gli standard urbanistici.
Capo VIII
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 61
(Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore)
1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a
decorrere dalla sua
entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti
e
adottati e nei regolamenti edilizi comunali.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le definizioni
dei parametri
edilizi contenute nell’articolo 3, comma 1, e le definizioni delle
destinazioni d’uso degli immobili di cui all’articolo 5, trovano applicazione
all’atto dell’approvazione della variante generale allo strumento urbanistico
generale comunale o all’atto dell’approvazione della deliberazione del
Consiglio comunale di cui all’articolo 29, successiva all’entrata in vigore
della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti
urbanistici generali comunali o delle deliberazioni di cui all’articolo
29, le
definizioni dei parametri edilizi contenute nell’articolo 3, comma 1, e
le
definizioni delle destinazioni d’uso degli immobili di cui all’articolo
5,
prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti
urbanistici comunali decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, fatte salve le varianti generali adottate all’entrata in vigore della
legge medesima.
3. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione
di legge
siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata
in
vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente.
Al
fine di poter usufruire delle facolta’ e delle procedure previste dalla
presente legge, e’ fatta salva la facolta’ dei soggetti aventi titolo ai
sensi
dell’articolo 21 di presentare:
a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di ritiro delle
istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla
completa documentazione richiesta dalla presente legge per l’intervento
richiesto;
b) nel caso di interventi gia’ iniziati: richieste di proroga dei termini
o
varianti secondo quanto previsto dalla presente legge;
c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all’entrata in vigore
della
presente legge e assoggettati a denuncia di inizio attivita’ in base alla
normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria:
istanze di sanatoria ai sensi dell’articolo 50, purche’ gli interventi
risultino conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti
o adottati alla data di presentazione dell’istanza; le istanze di cui alla
presente lettera devono essere presentate a pena di decadenza entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
d) nelle more dell’emanazione del regolamento di attuazione di cui
all’articolo 2, le istanze e la relativa modulistica sono disciplinate secondo
quanto previsto dal regolamento comunale.
4. I pareri della competente struttura regionale resi unicamente
sugli aspetti
paesaggistici degli strumenti urbanistici comunali, soggetti alla previgente
disciplina urbanistica, ancorche’ avviati, e che comprendono beni e localita’
vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004, e
successive modifiche, sono sostituiti da una relazione allegata agli strumenti
stessi contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo
i
criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilita’ paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi
dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in quanto compatibili
e
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione
del
Piano.
5. Al comma 4 dell’articolo 12 bis (Ulteriori disposizioni
in materia di
attivita’ estrattive), della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, le parole
<<ai quaranta centimetri>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai
limiti
individuati dalle leggi regionali di settore disciplinanti la specifica
attivita’ agricola o forestale>>.
6. Sono ammesse varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici
comunali
finalizzate a disciplinare insediamenti zootecnici esistenti situati
all’esterno delle zone agricole, anche in deroga all’articolo 6, commi 26
e 26
bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate
alla
Legge finanziaria 2000), previo parere favorevole dell’Azienda per i servizi
sanitari e a condizione che garantiscano la possibilita’ di conservare o
aumentare la capacita’ produttiva degli insediamenti esistenti secondo quanto
previsto dalle leggi di settore.
7. Le sanzioni previste dall’articolo 10 della legge regionale
18 giugno 2007,
n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso,
per
il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attivita’ svolta dagli osservatori astronomici), e
l’obbligo di adeguamento previsto dall’articolo 8, comma 1, della medesima
legge regionale 15/2007, non trovano applicazione per gli impianti realizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all’approvazione del piano comunale dell’illuminazione previsto dall’articolo
5, comma 1, lettera a), della legge regionale 15/2007.
ARTICOLO 62
(Applicazione delle disposizioni di deroga)
1. Non sono cumulabili le disposizioni di deroga agli indici
e ai parametri
previsti dagli strumenti urbanistici comunali contenute nell’articolo 16,
comma 1, lettera k), esclusi depositi, serre, verande e bussole, nell’articolo
35, comma 3, e negli articoli del capo VII della presente legge.
2. L’applicazione delle disposizioni di deroga individuate
nel comma 1 tiene
conto dell’eventuale applicazione di disposizioni di deroga agli indici
e
parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali o sancite dalla
legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge
regionale 5/2007 - Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’
edilizia e del paesaggio). In tali casi il bonus gia’ usufruito deve essere
computato al fine dei limiti massimi ammessi dalle disposizioni della presente
legge.
ARTICOLO 63
(Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie)
1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie stabiliti nel capo
VI sono
aggiornati, in applicazione degli indici di adeguamento ISTAT, con decreto
del
Presidente della Regione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
ARTICOLO 64
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e
52
della parte II (Disciplina dell’attivita’ edilizia) della legge regionale
23
febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’
edilizia e del paesaggio), e successive modifiche;
b) il regolamento di attuazione della disciplina dell’attivita’ edilizia,
ai
sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, emanato con decreto
del
Presidente della Regione del 17 settembre 2007, n. 296, e successive modifiche;
c) il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.
5
(Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del
paesaggio);
d) la legge regionale 20 giugno 1988, n. 57 (Disciplina per l’installazione
degli impianti elettrici ed elettronici), e successive modifiche;
e) l’articolo 83 (Commissione regionale per le servitu’ militari), della
legge
regionale 9 novembre 1998, n. 13, e successive modifiche.
ARTICOLO 65
(Rinvio alle leggi regionali)
1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 5/2007, parte
II, e al regolamento
di attuazione della disciplina dell’attivita’ edilizia, ai sensi della legge
regionale 23 febbraio 2007, n. 5, emanato con decreto del Presidente della
Regione del 17 settembre 2007, n. 296, contenuti nelle disposizioni regionali
vigenti alla data di entrata in vigore di cui all’articolo 68, si intendono
riferiti alla presente legge per quanto compatibili.
2. Per quanto non disciplinato dal capo VI in materia di sanzioni
amministrative, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme
per
l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive
modifiche.
ARTICOLO 66
(Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione
abusiva e atti
di trasferimento di diritti reali)
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative
stabilite dal
capo VI, per le violazioni penali trova applicazione l’articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 380/2001, e successive modifiche.
2. In caso di lottizzazione abusiva, come definita dall’articolo
30 del
decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e successive modifiche,
si
applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
3. In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali
immobiliari
trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 30, commi 2,
4
bis, 5, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e
successive modifiche.
ARTICOLO 67
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9,
comma 4, in materia
di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica
fanno carico alle unita’ di bilancio 11.3.1.1189 – capitolo 156 e 11.3.2.1189
–
capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10,
comma 14, in
materia di Comitato misto paritetico (CoMiPar) di cui alla legge 24 dicembre
1976, n. 898, fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 – capitolo
9820
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 43,
comma 3, sono
accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 877
di
nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione
dell’entrata del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione <<Proventi derivanti dalle sanzioni applicate
dalla
Regione in applicazione del Codice regionale dell’edilizia>>.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 53,
comma 5, fanno
carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9866 di nuova
istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della
spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Spese del Commissario nominato per la repressione
degli abusi
edilizi>>.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 53,
comma 5, sono
accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio 3.2.132 – capitolo 866 di nuova
istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell’entrata
del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009
con
la denominazione <<Rimborso da parte dei Comuni delle spese sostenute
dall’Amministrazione regionale per il Commissario nominato per la repressione
degli abusi edilizi>>.
ARTICOLO 68
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione del capo
VII che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 11 novembre 2009.