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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
A cura del Geom.Cesare Gherardi
Con tutti i problemi che abbiamo in Italia ci mancava ora anche la piena attuazione della Certificazione Energetica e quindi : costi su costi, che poi sono sempre a carico di chi ha pochi soldi e fa grandi sacrifici per comprare casa. E come tutte le cose che succedono in Italia (liste elettorali a parte) i guai sono sempre generati dalla poca chiarezza delle leggi e dalla conseguente diversa interpretazione da parte dei soggetti chiamati a rispettarle. Sono già diversi anni che le leggi e i decreti correlati a questa Certificazione vengono modificati e proprogati. Il susseguirsi legislativo invece di fare chiarezza costringe gli addetti ai lavori ad un affannosa ricerca a ritroso nel tempo. E' notorio che il sistema legislativo italiano è quanto di più farraginoso possa essere e per conoscere il significato di un articolo, il più delle volte, è neccessario (senza magari avere un risultato attendibile), ricorrere alla consultazione di infiniti articoli, commi, paragrafi ecc. di leggi precedenti che spesso addirittura si contraddicono fra di loro. Le leggi purtroppo le fanno i politici che ignorano quello che suggeriscono gli esperti in materia e da qui nasce il caos interpretativo. Allora alla luce di questa premessa è necessario, adoprando un po di buon senso, arrivare a dedurre, dal lessico legislativo, cosa in sintesi si deve fare e sopratutto quali sono gli immobili per il cui trasferimento sia necessaria la famigerata Certificazione Energetica. Esistono le categorie catastali e sarebbe stato molto semplice se il legislatore avesse di volta in volta indicato quelle esenti e quelle soggette ma sarebbe stato troppo ovvio e non avrebbe potuto creare concetti interpretativi tali da generare facili contenziosi che si sa a qualcuno giovano.
Veniamo al dunque, pare di caprire che per tutti gli immobili in categorie Catastali A, per gli atti di trasferimento tra vivi, sia necessaria questa Certificazione, siano essi vecchi fabbricati e nuove costruzioni con l'esclusione di tutte queste categorie nel caso che gli stessi immobili siano soggetti a ristrutturazione per manutenzione straordinaria o soggetti a demolizione. Ma attenzione analizziamo bene la tabella catastale delle :
Categorie del gruppo A
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
ci accorgeremo subito che sia quanto mai necessario fare alcuni distinguo perchè la Certificazione Energetica interessa il fabbricato dal punto di vista prettamente energetico in relazione alle fonti necessarie sia per il riscaldamento che per il raffrescamento o condizionamento. Ma ci sono dei fabbricati che per la loro posizione geografica nel territorio o per la loro appartenenza alla Categioria A/5 (ormai quasi scomparsa) non hanno delle istallazioni che generino ne caldo ne freddo e quindi in questo sembrerebbe ovvio ometterne la Certifiazione. Mi riferisco anche in particolare alla categoria A/11 che contempla una vasta tipologia di fabbricati che vanno dalle baite di montagna alle abitazioni poste nelle nostre isole mediterranee (Pantelleria - Lampedusa - Marettino eccc.) che non hanno per le particolari condizioni climatiche, ne riscaldamento, ne condizionamento. Mi sembrerebbe superfluo affermare l'eccezione per questi casi.
Categorie del gruppo B
B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme
B/2 Case di cura ed ospedali
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, musei, gallerie
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti
B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate
In questa categoria sono collocati immobili per i quali è molto improbabile che si possa verificare un atto di trasferimento e se si verificasse sicuramente prevederebbe un cambio di destinazione fatto salvo magari per le categorie B/1 - B/2- B/5 - B/6 - B/8 per le quali dovrà essere fatta una valutazioone, caso per caso, al momento che si verifichi un'alienazione di detti beni fra privati, società , Enti publici ecc.
Categorie del gruppo C
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (se non hanno fini di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7 Tettoie chiuse o aperte
Ed eccoci alla categoria più discussa e controversa che contempla per la maggior parte dei casi immobili di tipo accessorio o adibiti a scopi particolari per attività disparate e quindi è necessaria un'analisi più approfondita dei casi. E' senza'altro necessaria per la categoria C/1 mentre è da escludere la categoria C/2. Sarà ancora necessaria per la categoria C/3, per la C/4 avrei qualche perplessità da valutare attentamente a seconda la presenza di impianti. Esclusione totale per le categorie C/5, C/6 e C/7.
Categorie del gruppo D
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
D/4 Case di cura ed ospedali
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
D/7 Fabbricati e industriali
D/8 Fabbricati annessi a speciali esigenze commerciali
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggioIn questo gruppo di immobili appartenenti alle categorie sopra elencate ci sono proprio la maggior parte di quelli, anche se definiti in forma generica dal DM del 2009 .(vedi paragrafo in rosso nell'articolo 12 riportatto in basso) -
Decreto Ministeriale 26/6/2009 – Ministero dello Sviluppo Economico
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009)
Clicca e leggi
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l’ulteriore definizione di cui al comma seguente.
3. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l’insieme di uno o più locali
preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di
qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E’ assimilata alla
singola unità immobiliare l’unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un
edificio con le predette caratteristiche.
Come indicato in premessa, il comma 1 del sopra art. 12 fa esplicito riferimento al precedente Dlgs. 19 ogosto 2005 n.192 di cui ne riportiamo il relativo link.
Da un accurata osservazione dei tipi di immobili compresi nel gruppo D emerge che solo per la tipolgia di immobili classificati in categoria D/9 non sia necessaria la Certificazione.UIltima categoria di immobili quelli in :
Categorie del gruppo E
E/1 Stazioni per servizi di trasporto, marittimi ed aerei
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei cult
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E
Per questo gruppo di immobili possiamo dire a priori che siano tutti esenti dalla Certificazione ma particolare attenzione dovrà essere riposta, in qualche raro caso, per quelli in Categoria E/9.
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Nel paragrafo precedente ho cercato di chiarire tutti gli aspetti delle linee guida relative al campo di applicazione unicamente per quanto riguarda le categorie di immbili soggette al rilascio della certificazione e tutto in base ai vari decreti citati tralasciando di prendere in considerazione quanto è previsto e sarà previsto dalle varie normative regionali in materia in quanto, sono poi gli enti locali e principalmente le regioni a doversi occupare della materia, come previsto dalle deleghe ad esse affidate, e quindi, ognuna dovrà più o menio legiferare in materia, alcune lo hanno già fatto ed altre lo dovranno fare, mentre molte hanno già da tempo inserito norme varie in leggi che accomunano altri argomenti e quindi al momento resta alquanto difficile estrapolarne i vari contenuti regione per regione. Da un analisi veloce, attraverso specifci motori di ricerca, posso affermare che leggi regionali "ad hoc" sono state emanate dalla Toscana
LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 23-11-2009
REGIONE TOSCANA
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia).La Regione Toscana ha emanato una circolare in proposito e
hanno inventato pure la Targa Energetica
(ai toscani la fantasia non manca)
dalla Liguria
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 24-11-2008
REGIONE LIGURIA
NORME URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE,
CERTIFICAZIONE ENERGETICA,
COMUNITÀ MONTANE E DISPOSIZIONI DIVERSE***
Ma veniamo al punto più importante relativo al soggetto certificatore che dovrà rilasciare per l'immobile l'ormai famoso ACE meglio conosciuto con il nome di Certificazione Energetica e per questo argomento allego in link quanto già pubblicato sul sito in proposito aggiungendo che relativamente ai soggetti abilitati le regionio non hanno ancora legiferato in materia sia per la scelta dei tecnici sia anche per le modalità di deposito di tale certificazione. Nel programma DOCET di libero accesso sul sito dell'ENEA si fa esplicito riferimento al tecnico o Ente certificatore. Per fare un esempio nella legge della Regione Toscana e in particolare al decreto di attuazione appena pubblica sul relativo BUR si rimanda la materia relativa ai soggetti certificatori ad una uletriore legge da emanare.
Esempio di Modello
(Tutti i dati inseriti sono puramente casuali e inseriti come esempio di compilazione)