Domanda
Mi hanno detto che per la richiesta del
condono del 1994, se per il richiedente era la prima casa
e residente in nella medesima si avevano dei benfici di
pagamento dell'oblazione. Ora se quella casa viene alinata
ad un'altra persona e per la stessa è ancora è
prima casa ed e intende risiedere mella stessa i benefici
economici rimangono o decadono?
Risposta
La sua domanda ha bisogno di una risposta
precisa e cioè i benefici di colui che ha chiesto
il condono sono incedibili anzi secondo il disposto dei
commi 14 e 15 dell'art. 39 della Legge 724/1994 stabiliscono
che in caso di alienazione di un bene su cui era stato richiesto
condono al momento della stipula dell'atto, pena la nullità
dell'atto deve essere versata a conguaglio la differenza
dell'oblazione compresa di interessi e di tutto quanto richiesto
in agevolazione e questo entro 10 anni dall'entrata in vigore
della legge 724 - Poichè i 10 anni sono scaduti nel
2004 dovrebbe essere scaduto il tutto, ma il comma prevede
che le condizioni siano nel caso di immobile sanato,
ma se in questo periodo come è senz'altro avvenuto
gli immobile non ha ancora avuto la Concessione a Sanatoria,
che succede ?
Legge
23 dicembre 1994, n. 724
(in SO n. 74 alla GU 30 dicembre 1994, n. 304)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
omisiss..
Art.
39
(Definizione agevolata delle violazioni edilizie)
14.
Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è
in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita
ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione
principale del proprietario residente all'estero, del possessore
dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare
in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità
entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno
due anni; è necessario inoltre che le opere abusive
risultino di consistenza non superiore a quella indicata
al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione
si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione
e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere
c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica
nel caso di presentazione di più di una richiesta
di sanatoria da parte dello stesso soggetto (9).
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è
quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo
familiare del possessore ovvero, nel caso di più
aventi titolo, è quello derivante dalla somma della
quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente
dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali
fini si considera la natura del reddito prevalente qualora
ricorrano diversi tipi di reddito. Ove
l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito,
con atto "inter vivos" a titolo oneroso a terzi,
entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è dovuta la differenza tra
l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione
come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli
interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento
della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità
all'atto di trasferimento dell'immobile.
Risposta
Gentile
collega non oso dire parole grosse perchè in questo
caso non basterebbe un giga di spazio. In Italia per fare
confusione siamo speciali e fra leggi, decreti e decretini,
ogni giorno parte un treno e siccome è notorio che
i treni sono quasi sempre in ritardo tutto va avanti così
anzi direi va indietro. Vengo al dunque e per rispondere
ho preparato un riassunto di cosa sta succedendo e di come
ci si dve comportare a richieste di questo genere il tutto
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