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LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 06-06-2008
REGIONE LIGURIA
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 11 giugno 2008
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge, in coerenza con il Titolo V – Parte
II - della
Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive
modifiche ed integrazioni:
a) disciplina l’attività edilizia con riferimento alle tipologie
degli
interventi edilizi, ai titoli abilitativi e alle procedure per il relativo
conseguimento;
b) stabilisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
c) definisce i parametri urbanistico - edilizi;
d) detta norme per garantire l’uniformità e il coordinamento dei
contenuti dei regolamenti edilizi comunali, indicati all’articolo 2;
e) promuove la sostenibilità energetico – ambientale nella realizzazione
delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dell’ordinamento
comunitario.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione
le disposizioni contenute nel d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e
integrazioni e nelle vigenti normative di settore.
ARTICOLO 2
(Regolamento edilizio)
1. I Comuni si dotano di un regolamento edilizio avente ad
oggetto:
a) la composizione, la durata, le competenze e il funzionamento della
Commissione edilizia, ove il Comune intenda avvalersi di tale organo
consultivo ai sensi dell’articolo 4;
b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso
di costruire e delle denunce di inizio di attività e loro varianti
nonché gli
adempimenti comunali per la definizione delle pratiche edilizie;
c) gli elaborati progettuali e documentali da allegare alle domande di
permesso di costruire e alle denunce di inizio attività;
d) le modalità, i tempi e le garanzie richieste per il pagamento
del
contributo di costruzione;
e) gli adempimenti a carico del titolare del titolo abilitativo, del
progettista, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori,
nonché degli uffici comunali preposti alla vigilanza nelle varie
fasi di
esecuzione delle opere assentite;
f) le modalità di rilascio del certificato di agibilità;
g) la definizione dei requisiti igienico - sanitari ed ecologico -
ambientali delle costruzioni;
h) la definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione
degli spazi pertinenziali agli edifici, della realizzazione e della
salvaguardia del verde;
i) la manutenzione e il decoro degli edifici e la sistemazione degli
ambienti urbani e dei suoli.
2. Il regolamento edilizio non può contenere norme che modifichino
la
disciplina urbanistica prevista dalla strumentazione comunale, ivi compresa
la
disciplina paesistica di livello puntuale.
3. Le norme contenute nei regolamenti edilizi vigenti estranee alle
materie di cui al presente articolo si intendono decadute alla scadenza
di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
(Procedimento di approvazione del regolamento edilizio)
1. I regolamenti edilizi e le relative varianti sono elaborati
dai Comuni
in conformità alle disposizioni della presente legge e sono approvati
con
deliberazione del Consiglio comunale.
2. Dell’avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione
nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) e il testo è
depositato
a permanente e libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale.
3. Restano ferme le competenze regionali in materia di regolamenti
edilizi adottati e trasmessi prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 4
(Commissione edilizia)
1. La Commissione edilizia è l’organo tecnico - consultivo
del Comune in
materia urbanistica ed edilizia.
2. I Comuni hanno la facoltà di prevedere l’istituzione o il mantenimento
della Commissione edilizia. In tal caso la relativa disciplina è
contenuta nel
regolamento edilizio ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il regolamento edilizio deve prevedere l’istituzione di un organo per
l’esame degli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico-
ambientale.
ARTICOLO 5
(Sportello unico per l’edilizia)
1. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,
possono
affidare la responsabilità dei procedimenti edilizi disciplinati
dalla
presente legge ad un’unica struttura, lo sportello unico per l’edilizia,
da
costituire anche in forma associata ai sensi del Titolo II, Capo V, Parte
I
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni
sono svolte dal competente ufficio comunale.
3. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono
svolgere attraverso un’unica struttura sia i compiti e le funzioni dello
sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale
24
marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei
compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico
e attività
produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione
professionale”) e successive modifiche ed integrazioni, sia i compiti e
le
funzioni dello sportello unico per l’edilizia.
4. Lo sportello unico per l’edilizia, laddove costituito, provvede in
particolare:
a) alla ricezione della domanda di permesso di costruire, della denuncia
di inizio attività, della documentazione prevista dall’articolo 3,
comma 8,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche e
integrazioni, della dichiarazione di inizio e fine lavori, nonché
al rilascio
del certificato urbanistico e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia;
b) all’adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti
in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia
interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di
accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni;
c) al rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilità
nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative
e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico -
ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini
degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
d) alla cura dei rapporti tra l’Amministrazione comunale, il richiedente
e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all’applicazione della normativa tecnica per l’edilizia.
5. Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente, ove non già
allegati dal richiedente:
a) il parere dell’Azienda sanitaria locale, nel caso in cui non possa
essere sostituito dalla dichiarazione di cui all’articolo 31;
b) il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto
della normativa antincendio.
6. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini
dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio.
TITOLO II
TIPOLOGIE DI INTERVENTI URBANISTICO EDILIZI
ARTICOLO 6
(Manutenzione ordinaria)
1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le
opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, purché non comportino alterazioni all’aspetto esterno
del
fabbricato e delle sue pertinenze.
2. Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
- all’interno degli edifici:
a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni;
b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti
interni;
c) riparazione e sostituzione di serramenti interni;
d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di
riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas;
e) riparazione o sostituzione di canne fumarie;
f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico -
tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive,
volumetriche e di destinazione) dell’edificio o delle singole unità
immobiliari;
g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di
impermeabilizzazione, di isolamento;
h) risanamento o costruzione di vespai;
i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga
all’interno dell’unità immobiliare;
- all’esterno degli edifici:
a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse
caratteristiche e materiali;
b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di
quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti
senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti;
c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei
terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo
e
materiale di quelli preesistenti;
d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture
esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande,
spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo
di
quelli preesistenti;
e) riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli
preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture
piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni
di
atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli
elementi di arredo esterno;
f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli
preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto;
g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini,
canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e
con
materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici;
h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale
di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili;
i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici
o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie;
j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l’esecuzione
di opere murarie;
k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni;
l) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate
o singole;
m) inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la
sagoma
dell’edificio.
n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi
comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla
sicurezza passiva dell’edificio ricadenti nella sagoma dello stesso.
3. Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e
artigianali o al servizio delle stesse sono compresi nella manutenzione
ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la
funzionalità e l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi
esistenti,
sempre che tali interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali,
siano interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla
loro tipologia edilizia:
a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle
relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi
e
telematici diversi da quelli disciplinati dall’articolo 27 purché
tali
interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate,
modificazione o realizzazione di volumi tecnici;
b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché
realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino
modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili;
c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per
l’attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni.
ARTICOLO 7
(Manutenzione straordinaria)
1. Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria
le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
delle
costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico
- sanitari
e tecnologici, sempreché dette modifiche non alterino i volumi, le
superfici e
non mutino le destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari.
2. Sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
a) le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione
mediante il rinnovamento o la sostituzione di alcuni degli elementi
strutturali dell’edificio;
b) le sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote
del terreno preesistente e la realizzazione di muri di contenimento di natura
pertinenziale o la demolizione di manufatti e costruzioni;
c) il rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di
materiale esistente, compresa la struttura del tetto;
d) la riparazione e il ripristino delle facciate con diverse
caratteristiche e materiali, il rinnovo dell’intonaco esterno con demolizione
dell’esistente fino al vivo della muratura e rifacimento esteso almeno ad
un
intero prospetto, nonché la tinteggiatura e ripulitura delle facciate
con
colori diversi da quelli originari;
e) l’adeguamento, il rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico -
sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento,
ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento in genere,
con le opere ad essi funzionalmente complementari ed indispensabili) quando
comportano alterazione delle caratteristiche distributive;
f) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e
al risparmio energetico quando richiedano la creazione di locali tecnici
esterni di cui all’articolo 81 o di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio o la realizzazione delle opere di cui all’articolo 67, comma
5;
g) l’installazione di recinzioni con opere murarie fino a 50 cm.;
h) la riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e
tipologia.
3. Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali
sono
considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti
e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti
e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni,
sempre che
non comportino aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento
delle destinazioni d’uso. I relativi locali tecnici potranno essere
realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non
configurino
incremento della superficie agibile destinata all’attività produttiva;
b) tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale
necessarie per conservare e integrare l’efficienza degli impianti produttivi
esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre
che non
comportino l’incremento della superficie lorda di pavimento;
c) la realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e
apparecchiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti
esistenti.
ARTICOLO 8
(Restauro)
1. Si definiscono interventi di restauro quelli consistenti
in un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche,
formali e strutturali dell’edificio, quali definite all’articolo 83, ne
consentono la conservazione e il recupero valorizzandone i caratteri e
rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche; detti
interventi riguardano edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo
22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche
e
integrazioni, o dichiarati di valore storico, culturale o architettonico
dallo
strumento urbanistico generale e dal PTCP.
2. Gli interventi di restauro possono interessare l’intero organismo
edilizio, parti dell’edificio o singole unità immobiliari.
3. Detti interventi possono comportare le modifiche interne necessarie
per migliorare le condizioni igieniche o statiche nonché quelle per
realizzare
locali tecnici che si rendono indispensabili per l’installazione degli
impianti tecnologici necessari agli usi previsti per gli immobili.
4. Sono considerati di restauro i seguenti interventi:
a) il recupero degli elementi storici, architettonici o artistici o il
ripristino delle parti alterate dei fronti esterni ed interni e degli ambienti
interni;
b) la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente
crollate o demolite;
c) la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo -
organizzativo originale;
d) la conservazione, il ripristino o il miglioramento degli spazi liberi
di pertinenza dell’edificio quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i
piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i porticati;
e) il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non
recuperabili, dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto con eventuale ripristino della copertura originale;
f) la eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue
dell’impianto originario;
g) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari nonché
per l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto dei caratteri storici,
culturali o architettonici.
5. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico
in base alla normativa vigente il restauro può comprendere interventi
di
miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore.
ARTICOLO 9
(Risanamento conservativo)
1. Si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli
volti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche, formali e strutturali dell’edificio, quali definite all’articolo
83, ne consentano destinazioni d’uso con esse compatibili.
2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio, sempreché vengano
rispettati
l’impianto strutturale, tipologico ed architettonico; sono altresì
da
ricomprendere nel risanamento conservativo gli interventi volti a realizzare
nuovi servizi igienico - sanitari nonché locali per impianti tecnologici
e per
l’efficienza energetica dell’edificio, anche mediante modeste modifiche
della
conformazione delle coperture. Tali impianti devono essere realizzati
all’interno dell’edificio ogni volta che ciò risulti tecnicamente
possibile.
In caso di documentata impossibilità è consentito realizzarli
all’esterno a
condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli
nel contesto dell’edificio.
3. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico
in base alla disciplina vigente il risanamento conservativo può comprendere
interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore.
ARTICOLO 10
(Ristrutturazione edilizia)
1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia
quelli volti,
anche alternativamente, a:
a) trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali
e
strutturali dell’edificio preesistente, nei termini indicati all’articolo
83;
b) aumentare il carico urbanistico nei termini indicati all’articolo 38.
2. Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che
comportino:
a) un aumento della superficie esistente o la realizzazione di nuovi vani
abitabili non derivanti dalla semplice divisione di quelli esistenti;
b) la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità
immobiliari;
c) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere
edilizie:
- senza aumento del carico urbanistico nei termini indicati
dall’articolo 38, ma accompagnati da un complesso di opere tali da alterare
le
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente
di cui all’articolo 83;
- con aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall’articolo
38, anche non comportanti alterazioni delle caratteristiche tipologiche,
formali e strutturali dell’organismo preesistente di cui all’articolo 83;
d) la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria
nell’originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile
a
norma dell’articolo 67;
e) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente,
intendendosi per tale la ricostruzione sullo stesso sedime, con possibilità
di
scostamento entro un massimo di un metro, che rispetti la sagoma e i volumi
originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative
tecniche di settore;
f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui
all’articolo 15 e quindi entro soglie percentuali predeterminate dallo
strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico-edilizi.
ARTICOLO 11
(Requisiti igienico – sanitari negli interventi sul patrimonio
edilizio
esistente relativi a singole unità immobiliari)
1. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente
relativi a
singole unità immobiliari che incidano sugli aspetti igienico – sanitari
si
può prescindere dal rispetto dei relativi requisiti laddove l’immobile
presenti caratteristiche tipologiche strutturali o architettoniche da
salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale dell’unità
immobiliare non consenta l’osservanza dei requisiti medesimi. A tal fine
la
dichiarazione del progettista deve documentare l’esistenza delle condizioni
di
cui sopra e comunque attestare il complessivo miglioramento delle condizioni
igienico – sanitarie preesistenti.
ARTICOLO 12
(Aggiornamento elenchi)
1. Gli elenchi degli interventi di cui agli articoli 6, 7,
8, 9 e 10
possono essere integrati, sentita la competente Commissione consiliare,
con
provvedimenti della Giunta regionale.
ARTICOLO 13
(Mutamento di destinazione d’uso senza opere)
1. Si definiscono mutamenti di destinazione d’uso funzionale
gli
interventi volti a trasformare, senza esecuzione di opere edilizie, la
destinazione d’uso in atto di una unità immobiliare o di un edificio
comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla
legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di
determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modifiche
e integrazioni.
2. Per destinazione d’uso in atto si intende quella risultante dal
pertinente titolo abilitativo ovvero, in mancanza di esso, da diverso
provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi di legge ovvero, in difetto
o
in caso di indeterminatezza di tali atti, quella in essere alla data di
approvazione dello strumento urbanistico generale vigente o, in subordine,
quella attribuita in sede di primo accatastamento, quella risultante da
altri
documenti probanti ovvero quella desumibile dalle caratteristiche strutturali
e tipologiche dell’immobile esistente.
ARTICOLO 14
(Sostituzione edilizia)
1. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli
consistenti
nella demolizione e successiva ricostruzione di un volume pari o inferiore
a
quello esistente, non riconducibili nella definizione di cui all’articolo
10,
comma 2, lettera e).
2. Tali interventi semprechè esplicitamente ammessi dallo strumento
urbanistico generale e realizzati nella stessa zona o ambito omogeneo dello
strumento urbanistico generale e del PTCP in cui è localizzato l’immobile
originario sono da considerare di nuova costruzione ai fini del rispetto
dei
parametri urbanistico - edilizi dello strumento urbanistico comunale, fatta
eccezione per quello relativo all’indice di edificabilità o di utilizzazione
insediativa.
3. Per gli edifici aventi destinazione residenziale qualora la
ricostruzione del volume esistente avvenga nello stesso sedime o fino a
una
distanza di 10 metri, è ammessa la realizzazione della volumetria
preesistente
maggiorata dell’eventuale incremento “una tantum” previsto dallo strumento
urbanistico vigente in caso di ristrutturazione edilizia.
ARTICOLO 15
(Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale)
1. Si definiscono interventi di nuova costruzione e di trasformazione
territoriale ad essa assimilabili:
a) la realizzazione di edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed
interrati con esclusione delle pertinenze se disciplinate dallo strumento
urbanistico comunale a norma dell’articolo 17, comma 4;
b) gli ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli ammessi dallo
strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico - edilizi;
c) l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) la realizzazione di impianti che non siano al servizio di edifici o di
attrezzature esistenti;
e) l’installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi
genere, anche prefabbricati e anche non infissi stabilmente al suolo (quali
roulottes, campers, case mobili, cabine e attrezzature balneari, chioschi,
bungalows), che siano utilizzati come abitazione o altre funzioni che
prevedano la permanenza di persone oppure che siano utilizzati come depositi,
magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze non meramente
temporanee; non rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza
stagionale o periodica;
f) le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e la
realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto o di
manufatti
funzionali all’attività cantieristica navale di cui all’articolo
21, comma 2,
lettera a) se finalizzate a soddisfare esigenze non temporalmente circoscritte
e comunque di durata superiore a due anni.
ARTICOLO 16
(Ristrutturazione urbanistica)
1. Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica
quelli volti
a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
ARTICOLO 17
(Pertinenze di un fabbricato)
1. Le pertinenze sono i manufatti adibiti al servizio esclusivo
di un
fabbricato aventi sedime distinto da esso e non destinabili alla permanenza
continuativa di persone, che, come tali, non rilevano ai fini del calcolo
della superficie agibile di cui all’articolo 67.
2. Detti manufatti sono caratterizzati da:
a) mancata incidenza sul carico urbanistico;
b) oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze
dell’immobile principale;
c) ridotta dimensione sia in senso assoluto, sia in relazione a quella
dell’immobile principale, sia in relazione alla superficie su cui insistono;
d) individuabilità fisica e strutturale propria;
e) non utilizzabilità giuridica ed economica in modo autonomo.
3. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i
locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine
idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché
i
ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione, arredo e recinzione.
4. Gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio
paesistico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i
parametri e le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze,
le
cui dimensioni non possono in ogni caso eccedere il 20 per cento della
superficie agibile (SA) dell’edificio principale, come definita all’articolo
67, né, comunque, risultare superiori a 20 mq. di superficie complessiva.
5. In assenza della specifica disciplina di cui al comma 4 tali manufatti
possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto dei parametri
urbanistico - edilizi stabiliti per le nuove costruzioni dal vigente strumento
urbanistico per la zona di intervento, salvi i casi dei parcheggi
pertinenziali di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989,
n. 122
(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo
unico
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e successive modifiche
e
integrazioni.
ARTICOLO 18
(Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio
edilizio
esistente e di nuova costruzione)
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla
ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli interventi di recupero dei
sottotetti esistenti, possono essere realizzati nel rispetto dell’allineamento
dell’edificio preesistente.
2. I Piani Urbanistici Comunali (PUC), nella disciplina degli interventi
di nuova costruzione, devono prevedere la distanza minima di metri 10 tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, salva la possibilità
di
fissare distanze inferiori, in relazione agli specifici caratteri dei luoghi
e
degli immobili esistenti, idonee a garantire un equilibrato assetto
urbanistico e paesistico. A tal fine la normativa del PUC deve essere
corredata da appositi elaborati idonei a prefigurare l’esito degli interventi
previsti.
ARTICOLO 19
(Parcheggi privati)
1. Negli edifici di nuova realizzazione aventi destinazione
residenziale
o ad essa assimilabile e ad uffici è prescritta ai sensi dell’articolo
41
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive
modifiche e integrazioni la realizzazione di parcheggi privati, nella misura
minima di 35 mq ogni 100 mq di superficie agibile (SA) come definita
all’articolo 67.
2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, anche eccedenti la
dotazione minima ivi prescritta, non è assoggettata alla corresponsione
del
contributo di costruzione purchè entro la data di ultimazione dei
lavori venga
formalizzato l’atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità
del parcheggio rispetto all’unità immobiliare. Tale atto di asservimento,
impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a
qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal
caso
l’obbligazione di pagamento del contributo di costruzione dovuto è
garantita
dal richiedente mediante rilascio a favore dell’Amministrazione comunale
di
una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso.
All’ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri
immobiliari dell’atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il
richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con
conseguente estinzione da parte dell’Amministrazione comunale della garanzia
fideiussoria.
3. Sono altresì esclusi dalla corresponsione del contributo di
costruzione:
a) i parcheggi realizzabili ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.
122/1989 e successive modifiche;
b) i parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi
espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, purché
assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità
di cui al comma 2.
4. In assenza dell’atto di asservimento di cui al comma 2, la
realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1 è soggetta al contributo
di
costruzione da determinarsi ai sensi della l.r. 25/1995 e successive modifiche
e integrazioni. Il Comune con apposito atto deliberativo può fissare
valori
maggiorati, rispetto a quelli stabiliti in base alla l.r. 25/1995 e successive
modifiche e integrazioni.
5. I Comuni possono individuare nello strumento urbanistico generale le
aree di particolare complessità in cui è obbligatorio realizzare
parcheggi
pertinenziali legati all’unità immobiliare dal vincolo di cui al
comma 2.
6. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedano, in
base alla normativa dei vigenti strumenti urbanistici comunali, l’obbligo
di
dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari, la relativa
dotazione deve essere garantita mediante l’atto di asservimento di cui al
comma 2; laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità
di tali
parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe
è
ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore di
mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta, da destinare alla
realizzazione di opere di urbanizzazione.
7. La realizzazione di nuove strutture commerciali comporta il
reperimento di dotazione di parcheggi per la clientela nei casi e nelle
quantità previsti dalla vigente strumentazione urbanistica comunale
e dalla
normativa regionale in materia.
8. La realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere comporta il
reperimento di parcheggi al servizio della struttura nella misura minima
di un
posto auto per ogni camera ovvero per ogni locale destinato al pernottamento.
Nelle strutture ricettive esistenti è ammessa la realizzazione di
parcheggi
nei modi di cui all’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive
modifiche.
9. La dotazione di parcheggi privati al servizio delle attività
produttive è determinata dallo strumento urbanistico comunale.
TITOLO III
ATTIVITÀ EDILIZIA
ARTICOLO 20
(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati)
1. Non sono soggetti a titolo abilitativo:
a) le opere e interventi pubblici degli Enti territoriali i cui progetti
siano approvati a norma delle vigente legislazione statale e regionale in
materia;
b) le opere pubbliche statali o di interesse statale, da eseguirsi sia da
Amministrazioni statali sia dagli enti istituzionalmente competenti o dai
concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità
con le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina
dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive
modifiche e integrazioni.
2. L’attività edilizia dei soggetti privati anche su aree demaniali
è
subordinata a comunicazione, a denuncia di inizio di attività (DIA)
o a
permesso di costruire nei casi indicati agli articoli 21, 23 e 24.
3. La realizzazione delle infrastrutture per impianti di
teleradiocomunicazione e per la produzione e distribuzione di energia è
disciplinata rispettivamente negli articoli 27, 28 e 29.
ARTICOLO 21
(Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo
abilitativo e attività
soggetta a comunicazione)
1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso
di costruire,
né a DIA né a comunicazione purchè effettuati nel rispetto
delle normative di
settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004
e
successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti
attuativi dei Parchi:
a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell’articolo 6;
b) interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio;
c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca
in
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne
al centro edificato;
d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le
colture agricole e non costituenti serre;
e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività
di
cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti
e, come
tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché,
nelle aree
destinate a cantieristica navale, l’installazione di manufatti aventi altezza
non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di
durata
temporanea e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività
cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell’attività medesima;
f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa
temporanea di occupazione di suolo pubblico.
2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell’attività,
da
effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, i seguenti interventi
purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico
territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia
e
nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della
prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico
ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto
esteriore degli edifici:
a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e
realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto o di
manufatti
funzionali all’attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti
quelle di
cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente
circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;
b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano
carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;
c) opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari semprechè
non
comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali
portanti
interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche
della
destinazione d’uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto
delle
norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie,
salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici
caratterizzanti l’edilizia storica;
d) interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio
indicati nelle lettere d) e h) dell’articolo 7, comma 2, laddove conformi
alle
specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina
urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali. Qualora il
Comune non risulti dotato della pertinente disciplina di cui sopra, la
comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche
fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme
alla
gamma dei colori prevalenti nel contesto;
e) interventi relativi all’installazione di:
- impianti solari termici se di sviluppo inferiore a 20 mq. a servizio
di case di civile abitazione, alberghi, agriturismi, impianti sportivi e
attrezzature balneari, piscine, se posizionati su falda del tetto, a terra
o
su copertura piana;
- pannelli solari fotovoltaici di sviluppo non superiore a 20 mq, per
autoproduzione familiare, se posizionati su falda del tetto, a terra o su
copertura piana;
f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di
teleradiocomunicazione di cui all’articolo 27, comma 9, ed interventi relativi
a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale
consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione ed installazione
di
armadietti per terminazioni di rete;
g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo
28,
comma 16;
h) l’installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture
di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente
al
suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente
circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), la comunicazione
deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico
abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle
norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione di cui all’articolo
3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma
2,
del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive
del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione
e
mercato del lavoro). In assenza di tale documentazione la comunicazione
è
priva di effetti.
4. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), la disciplina
relativa alla comunicazione è demandata al regolamento edilizio.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), la comunicazione
deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico
abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche
dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle
verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
6. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e
successive modifiche, l’installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera
e) è soggetta all’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo
159
del decreto medesimo qualora l’intervento interessi immobili vincolati come
beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del ridetto decreto nonché
immobili vincolati ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto ricadenti
in aree ricomprese nel regime ANI-MA o di Conservazione dell’assetto
insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l’autorizzazione
paesistico-ambientale qualora l’intervento non alteri l’aspetto esteriore
degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità
costruttive
definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale
per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata
altresì a fornire direttive per l’installazione di tali impianti
anche su
edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti
testimonianza di architettura rurale e/o edifici ricadenti in centri storici
non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all’autorizzazione
di cui all’articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove
l’intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo
decreto.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 lettera e) sostituiscono le
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b) della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). Le disposizioni
di cui al comma 5 sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 12,
comma
5 della l.r. 22/2007.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 sostituiscono le disposizioni di cui
all’articolo 12, comma 6 della l.r. 22/2007 relativamente agli interventi
da
realizzarsi in zone vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive
modificazioni.
ARTICOLO 22
(Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005)
1. Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel
comma 2 e
realizzate prima del 17 marzo 1985, il proprietario della costruzione o
dell’unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto
il profilo
amministrativo, può inviare al Comune una comunicazione corredata
della
seguente documentazione:
a) relazione descrittiva delle opere realizzate e dichiarazione della
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritte
da
tecnico abilitato;
b) autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di
esecuzione delle opere;
c) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale.
2. Ai fini di cui al comma 1, per opere interne alle costruzioni si
intendono quelle non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali
e con
i regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione e che non abbiano
comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né
aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né
modifiche della
destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari,
non
abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle
zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le
originarie caratteristiche costruttive dell’edificio.
3. Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel comma 2,
realizzate successivamente al 17 marzo 1985 e prima del 1° gennaio 2005,
il
proprietario della costruzione o dell’unità immobiliare, al fine
della loro
regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, può inviare al
Comune una
comunicazione preceduta dal versamento della somma di 172,15 euro e corredata
dalla seguente comunicazione:
a) relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza
dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritta da tecnico
abilitato;
b) elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico
abilitato;
c) autocertificazione resa dal proprietario attestante l’epoca di
realizzazione dei lavori;
d) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale e
ricevuta di avvenuto versamento della somma di 172,15 euro.
ARTICOLO 23
(Interventi soggetti a DIA obbligatoria)
1. Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività
obbligatoria (DIA
obbligatoria), salvi i casi assoggettati a comunicazione di cui all’articolo
21, comma 2, i seguenti interventi purché conformi con le previsioni
della
strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti
od
operanti in salvaguardia:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti
dall’articolo 7, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote
del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato, la realizzazione
di
muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di
altezza superiore a 50 centimetri, salvo che dette opere siano specificamente
disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come
definiti dagli articoli 8 e 9, non comportanti modifiche esterne
dell’edificio, salvo quelle consistenti nell’eliminazione delle superfetazioni
e nel ripristino dei caratteri architettonici originari;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti
dall’articolo 10, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione,
non
comportanti modifiche esterne dell’edificio, salvo quelle consentite dalla
lettera b) e quelle necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica
e
quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore;
d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
e) la realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 19, comma 3;
f) le opere di natura pertinenziale come definite all’articolo 17, sempre
che le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione
urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
g) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso
anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né
modifiche
alle quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato;
h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei
casi e nei termini di cui all’articolo 28 nonché, purché conformi
ad apposito
regolamento regionale da approvarsi da parte della Giunta ai sensi
dell’articolo 2 della l.r. 22/2007 gli impianti di seguito specificati:
1. pannelli solari termici di sviluppo da 20 mq a 100 mq;
2. pannelli solari fotovoltaici di sviluppo superiore a 20 mq fino a 100
mq e comunque non superiori a 10 kw di picco;
3. impianti eolici fino a 5 kw.
Con il suddetto regolamento possono essere aggiornati i parametri
sopraindicati; in assenza del regolamento regionale l’installazione di tali
impianti è soggetta ad autorizzazione unica ai sensi dell’articolo
29, comma 8;
i) l’installazione di impianti tecnologici, anche comportanti la
realizzazione di volumi tecnici, al servizio di edifici o di attrezzature
esistenti;
j) l’installazione di tralicci o di manufatti funzionali all’esercizio di
pubblici servizi, quali la fornitura di energia elettrica, la distribuzione
di
telefonia fissa, il trasporto ferroviario, la gestione della rete
autostradale, se specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica
comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzati in aree
destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione
urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
k) i reinterri e gli scavi diversi dalle opere temporanee di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all’esecuzione di
opere
edilizie;
l) l’apposizione di cartelloni pubblicitari e l’installazione di
elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, se realizzati su suolo
privato;
m) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere che comportino il
passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995
e
successive modifiche e integrazioni;
n) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla
conduzione del fondo semprechè tali interventi siano specificamente
disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.
2. Sono altresì soggetti a DIA obbligatoria gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente, se specificamente disciplinati da:
a) strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci;
b) strumenti urbanistici generali mediante disposizioni di dettaglio, la
cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale
in
sede di approvazione degli stessi piani o di loro varianti o con apposito
atto
ricognitivo di tali disposizioni nei piani vigenti.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al contributo
di costruzione quando comportino l’incremento del carico urbanistico indicato
all’articolo 38.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che
riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni
paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta
autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia.
L’autorizzazione paesistico-ambientale di cui al d.lgs. 42/2004 e successive
modificazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli
interventi
di cui al comma 1 purchè gli stessi non alterino lo stato dei luoghi
e/o
l’aspetto esteriore degli edifici.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h) sostituiscono l’articolo
11 della l.r. 22/2007.
ARTICOLO 24
(Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa)
1. Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi:
a) di nuova costruzione come definita all’articolo 15 con esclusione di
quelli soggetti a DIA obbligatoria a norma dell’articolo 23;
b) di ristrutturazione urbanistica come definita all’articolo 16;
c) di ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e successiva
ricostruzione, eccedenti i limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 1, lettera
c);
d) di sostituzione edilizia come definita all’articolo 14;
e) di restauro e risanamento conservativo di cui agli articoli 8 e 9,
eccedenti i limiti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b);
f) gli interventi di cui all’articolo 23, nei casi in cui non si
verifichino le condizioni per l’assoggettamento a DIA obbligatoria.
2. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati
mediante Denuncia di Inizio Attività facoltativa (DIA facoltativa)
gli
interventi indicati al comma 1, semprechè gli stessi siano specificamente
disciplinati:
a) dalla strumentazione urbanistica comunale mediante indicazioni
tipologiche formali e costruttive di livello puntuale;
b) da strumenti urbanistici attuativi ovvero da progetti ad essi
equivalenti.
3. In assenza del provvedimento comunale di cui all’articolo 23, comma 2,
lettera b), al fine di applicare l’istituto della DIA facoltativa
l’interessato può richiedere al Comune l’assunzione dell’atto di
ricognizione
di cui al medesimo articolo 23, comma 2, lettera b), ovvero il rilascio
di
dichiarazione da parte del responsabile del procedimento dell’ammissibilità
del ricorso alla DIA con riferimento all’intervento oggetto di futura istanza.
ARTICOLO 25
(Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d’opera)
1. Le varianti a progetti già assentiti con permesso
di costruire o con
DIA che incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modifichino
le destinazioni d’uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali
e
strutturali dell’edificio di cui all’articolo 83 e le eventuali prescrizioni
contenute nel titolo originario devono essere autorizzate prima dell’inizio
dei relativi lavori mediante rilascio del pertinente titolo abilitativo
in
relazione al tipo di intervento.
2. Le varianti in corso d’opera a permessi di costruire o a DIA che non
comportino le modifiche di cui al comma 1 e, per quanto concerne gli spazi
esterni agli edifici, non alterino le loro caratteristiche architettoniche
essenziali, possono essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione,
purché attestate dal progettista o da un tecnico abilitato in sede
di
dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 37, comma 4,
lettera b) o di cui all’articolo 26, comma 10, fatta salva comunque la
preventiva acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni
di
cui al d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. In tale fattispecie l’obbligo
di
presentazione della documentazione di regolarità contributiva di
cui al d.lgs.
494/1996 e successive modifiche e integrazioni opera esclusivamente nel
caso
di mutamento dell’impresa esecutrice dei lavori.
ARTICOLO 26
(Disciplina della denuncia di inizio attività)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta
al
competente ufficio comunale o allo sportello unico per l’edilizia ove
istituito, la denuncia di inizio attività:
a) almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori nei casi
previsti dall’articolo 23;
b) almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori nei casi
previsti dall’articolo 24, comma 2.
2. La DIA deve essere corredata dagli elaborati progettuali previsti dal
regolamento edilizio nonché da una dettagliata relazione a firma
di un
progettista abilitato che attesti:
a) la riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate
negli
articoli 23 o 24;
b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali
di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o
adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle
norme di
sicurezza, di quelle igienico - sanitarie e di tutte le disposizioni
applicabili per l’esecuzione delle opere. Nel caso in cui la verifica della
conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico - sanitaria
comporti valutazioni tecnico - discrezionali deve essere allegato alla domanda
il parere dei Vigili del Fuoco e della ASL.
3. La DIA è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intendono
affidare i lavori e del direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo
di
intervento nonché dal computo del contributo di costruzione, se dovuto
ai
sensi dell’articolo 38. Prima dell’inizio dei lavori il committente o il
responsabile deve trasmettere al Comune la documentazione di cui all’articolo
3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma
2,
del d.lgs. 251/2004, pena l’inefficacia del titolo abilitativo.
4. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle domande il
competente ufficio comunale:
a) provvede a comunicare il nominativo del responsabile del procedimento;
b) qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente ai sensi dei
commi 2 o 3 ne dà motivata comunicazione all’interessato invitandolo
a
presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori; in tal caso il
termine di cui al comma 1 è interrotto e decorre nuovamente per intero
a
partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. I lavori possono essere iniziati decorso il termine di cui al comma 1,
previo pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione, se dovuta ai sensi dell’articolo 38, nonché previa
effettuazione degli adempimenti di cui al comma 3 ultima parte. L’avvenuto
inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune allegando a tale
comunicazione copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di
contributo di cui sopra. In caso di ritardato od omesso versamento del
contributo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 57;
6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete all’Amministrazione comunale il termine di
cui
al comma 1 è elevato a sessanta giorni per consentire il rilascio
del relativo
atto di assenso. Fino al rilascio di tale atto o in caso di diniego dello
stesso la DIA è priva di effetti e l’interessato non può dare
inizio ai
lavori.
7. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria,
ritenga di denegare gli atti di assenso di cui al comma 6, comunica
tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo
10
bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale e l’assenso
dell’Amministrazione preposta alla tutela non sia allegato alla denuncia,
il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni. Il termine di cui al comma 1 è elevato a novanta giorni
per
consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Fino al rilascio di
tale
atto o in caso di diniego la DIA è priva di effetti e l’interessato
non può
dare inizio ai lavori. Qualora l’amministrazione o l’ente competente al
rilascio dell’atto di assenso ritenga di denegarlo, comunica tempestivamente
all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 bis della l.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 l’ente che ha rilasciato
l’autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, informandone
per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività,
salvo che il competente organo statale si sia già espresso in senso
favorevole
nel contesto della conferenza di servizi. L’inizio dei lavori è comunque
subordinato al ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità
della Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta
giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni.
10. I lavori devono essere ultimati entro tre anni decorrenti
dall’effettivo inizio degli stessi, da comunicarsi tempestivamente al Comune
a
cura dell’interessato ai sensi del comma 5. Decorso tale termine di validità
della DIA la realizzazione dei lavori non ultimati è subordinata
a nuova
denuncia. Entro sessanta giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori
l’interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione
degli
stessi e a trasmettere al Comune entro lo stesso termine un certificato
di
collaudo finale redatto dal progettista o da un tecnico abilitato che attesti
la conformità dell’opera al progetto presentato nonché la
rispondenza
dell’intervento alle norme di sicurezza, igienico - sanitarie, di risparmio
energetico previste dalla normativa vigente e già oggetto della attestazione
contenuta nella relazione allegata alla DIA. Contestualmente all’emissione
del
certificato di collaudo l’interessato deve produrre al Comune la ricevuta
dell’avvenuta presentazione, da parte del progettista o di tecnico abilitato,
della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento; in caso di mancata presentazione di tale documentazione e in
caso
di mancata comunicazione della data di ultimazione lavori si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 516,00. Su motivata
comunicazione dell’interessato presentata anteriormente alla scadenza, il
termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola
volta, con
provvedimento comunale motivato, per fatti estranei alla volontà
all’interessato. Decorso tale termine la realizzazione dei lavori non ultimati
è subordinata a nuova denuncia corredata da una relazione che attesti
i lavori
già eseguiti nel rispetto degli elaborati a suo tempo presentati;
in tal caso
la ripresa dei lavori può avvenire contestualmente alla presentazione
della
DIA.
11. Costituisce prova della sussistenza del titolo abilitativo alla
esecuzione dei lavori la copia della denuncia di inizio attività
da cui
risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione
comunale, corredata dall’elenco dei documenti presentati assieme al progetto,
dall’attestazione del professionista abilitato e dagli atti di assenso
necessari nonché dall’autocertificazione circa l’avvenuto decorso
del termine
per l’inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune.
12. Gli estremi della DIA sono contenuti nel cartello indicatore esposto
nel cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio
comunale.
13. Nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA sia subordinato alla
stipula di un apposito atto convenzionale il termine di cui al comma 1 è
elevato a sessanta giorni per consentire la relativa approvazione da parte
del
competente organo comunale dello schema di convenzione. In ogni caso
l’efficacia della DIA resta sospesa fino all’avvenuta stipula dell’atto
convenzionale.
14. Nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA abbia ad oggetto la
realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell’articolo 19, comma
6, e
dell’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche e
integrazioni la DIA deve essere corredata da atto di impegno ad asservire
i
parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante
atto da
trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori,
pena l’inefficacia della DIA.
ARTICOLO 27
(Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione)
1. L’installazione delle infrastrutture per impianti di
teleradiocomunicazione e la modifica delle caratteristiche di emissione
di
tali impianti è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del
Comune.
Per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20
watt
tale istanza è corredata dalla documentazione a tal fine prescritta
dalle
disposizioni regionali emanate in materia. Per gli impianti con potenza
in
singola antenna superiore a 20 watt l’istanza di autorizzazione è
presentata
in conformità al modello A di cui all’allegato n. 13 del decreto
legislativo
1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive
modifiche e integrazioni. L’istanza di autorizzazione per le nuove
installazioni è corredata da una relazione contenente l’inquadramento
urbanistico territoriale dell’intervento. Copia dell’istanza di autorizzazione
è inviata all’ARPAL per il rilascio del relativo parere in merito
al rispetto
della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, da
rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia
dell’istanza.
2. Nel caso l’esito dell’istruttoria determini un diniego dell’istanza di
autorizzazione il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente
i motivi
ostativi all’accoglimento della stessa ai sensi dell’articolo 10 bis della
l.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Qualora entro il termine
di
novanta giorni dalla ricezione dell’istanza non sia comunicato un
provvedimento di diniego da parte del Comune l’autorizzazione
all’installazione dell’impianto si intende rilasciata.
3. Nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata ai sensi del
d.lgs 42/2004, Parte III, la relativa autorizzazione paesistico-ambientale
è
rilasciata dalla Provincia. A tal fine, qualora tale autorizzazione non
sia
già stata rilasciata dalla Provincia su richiesta del proponente,
il
competente ufficio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della
relativa istanza convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14
e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da
concludersi nel termine di centoventi giorni. Fino al rilascio di tale atto
o
in caso di diniego dello stesso l’interessato non può dare inizio
ai lavori.
Ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale l’inizio
dei
lavori è comunque subordinato all’esito positivo del controllo di
legittimità
della competente Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio
di
sessanta giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e
successive modifiche e integrazioni, salvo che il competente organo statale
si
sia già espresso in senso favorevole nel contesto della conferenza
di servizi.
Qualora l’Amministrazione provinciale ritenga di denegare tale autorizzazione
comunica tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi
dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di motivato dissenso espresso in conferenza di servizi trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
4. Quando l’area oggetto di intervento sia assoggettata ad altri vincoli
la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale operano, per quanto
applicabili, le disposizioni di cui al comma 3.
5. I Comuni, previa acquisizione dei programmi di sviluppo delle reti di
telecomunicazione e nel rispetto delle esigenze di funzionalità delle
stesse,
predispongono, di concerto con i soggetti gestori, il Piano di Organizzazione
degli impianti di teleradiocomunicazioni, contenente una specifica disciplina
urbanistico-edilizia volta a conseguire il migliore inserimento paesistico-
territoriale delle relative infrastrutture. Laddove l’istanza volta alla
realizzazione dell’impianto risulti in contrasto con la specifica disciplina
comunale di settore ovvero con la pianificazione territoriale, laddove
presente, il Comune convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo
18 della l.r. 9/1999 in esito alla quale può autorizzare l’installazione
dell’impianto, previa approvazione in tale sede delle correlative varianti
a
tale disciplina. Nel caso di motivato dissenso espresso in conferenza di
servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31.
In
assenza e fino all’introduzione della specifica disciplina urbanistica
comunale delle infrastrutture di teleradiocomunicazione, la realizzazione
delle infrastrutture per impianti di comunicazione elettronica, in quanto
opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone del
territorio
comunale, ferma restando la necessità di conseguire i pertinenti
titoli
abilitativi ai sensi dei precedenti commi.
6. Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, effettua ed
invia entro trenta giorni al Comune e all’ARPAL misure di intensità
di campo
elettromagnetico. L’ARPAL verifica la congruità dei livelli di esposizione
effettivi con quelli dichiarati nella perizia entro i successivi trenta
giorni.
7. Le spese per l’istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli
accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al presente
articolo sono a carico del richiedente.
8. L’importo delle spese di cui al comma 7 è determinato dal Comune,
che
prevede il versamento da parte del richiedente di quanto dovuto all’ARPAL
in
base al tariffario regionale, al momento della presentazione della domanda.
9. I gestori di impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata
dall’antenna non superiore a 7 watt e i radioamatori per il cui impianto
ed
esercizio sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle
concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori) sono
tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 21 nonché
a
comunicare all’ARPAL, almeno trenta giorni prima dell’installazione, i dati
relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e
localizzazione).
10. Per gli impianti del Ministero degli Interni, delle Forze Armate,
della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia Municipale
e
della Protezione Civile, è dovuta, almeno trenta giorni prima
dell’installazione, una comunicazione al Comune e all’ARPAL contenente i
dati
relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e
localizzazione).
11. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo trovano
applicazione le disposizioni del d.lgs. 259/2003 e successive modifiche.
ARTICOLO 28
(Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di
energia elettrica)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6, 7,
8 e 9 del
presente articolo sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 10 della
l.r. 22/2007, con esclusione di quelle di cui al comma 11 del medesimo
articolo. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11,12,13,14,15,16,17 e 18
del
presente articolo sostituiscono le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3
e 6
dell’articolo 12 della l.r. 22/2007.
2. La costruzione e l’esercizio di elettrodotti non facenti parte delle
reti energetiche nazionali e non riconducibili alle fattispecie di cui ai
commi 10 e 16 sono soggetti al rilascio di autorizzazione unica da parte
della
Provincia, in esito al procedimento unificato di cui ai commi seguenti.
Con
l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli
impianti stessi.
3. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province,
l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è
previsto il
maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre Province.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati
presentano istanza all’Amministrazione provinciale contenente:
a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree
interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede
l’autorizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso;
b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire,
costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
c) l’eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza,nonché di apposizione del vincolo
preordinato
all’esproprio.
5. La Provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una
valutazione tecnica effettuata dall’ARPAL relativa all’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
6. Le spese per l’istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli
accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 5 vengono
calcolate dalla Provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve
fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell’ARPAL dei relativi
importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura
del
procedimento.
7. A seguito della presentazione della domanda l’Amministrazione
provinciale provvede a darne notizia, con onere a carico del richiedente,
mediante pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale
o
locale e sul sito informatico della Regione e della Provincia. L’avviso
deve
precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e
indicare le
eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale, affinché
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni
entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione
le
disposizioni al riguardo previste dagli articoli 11 e 52 ter del decreto
del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità) e successive modifiche e integrazioni.
8. L’Amministrazione provinciale competente convoca una conferenza di
servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine massimo di
centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Alla conferenza partecipano
tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti,
comunque denominati, necessari per la realizzazione e l’esercizio degli
impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche
o di
interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. Laddove
l’intervento risulti in contrasto con la vigente disciplina urbanistica
o
territoriale nell’ambito della conferenza devono essere acquisite le relative
determinazioni formali dell’Amministrazione comunale e delle altre
Amministrazioni competenti in materia.
9. Il provvedimento emanato dall’Amministrazione provinciale a
conclusione del procedimento di cui al comma 8 comprende la pronuncia
regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza
naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente ed assorbe,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla
realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche, ivi comprese
quelle di carattere paesaggistico ambientale. Il provvedimento finale comporta
l’approvazione del progetto definitivo e, laddove sia stata richiesta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,
determina
l’inizio del procedimento di esproprio. Nel caso in cui l’autorizzazione
riguardi opere da realizzare in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale,
semprechè l’Amministrazione provinciale si sia al riguardo espressamente
pronunciata in senso favorevole, l’inizio dei lavori è comunque subordinato
al
ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità della
Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta giorni
di
cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche
e
integrazioni, salvo che il competente organo statale si sia già espresso
in
senso favorevole nel contesto della conferenza di servizi. Qualora l’esito
dell’istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego
dell’autorizzazione unica il responsabile è tenuto a comunicare
tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi
dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
10. Salvo quanto stabilito al comma 18, non sono soggette ad
autorizzazione unica da parte della Provincia le opere di seguito indicate:
a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale
fino a 5000 V;
b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale
superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di
tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi
non
modifichino lo stato dei luoghi;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi
comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell’impianto quali
conduttori, sostegni, isolatori, mensole.
11. La Regione può con proprio atto dettare ulteriori disposizioni
in
merito alle opere di cui al comma 10.
12. Le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10, ad esclusione
di quelle di cui ai commi 16 e 17, sono soggette a presentazione di DIA
obbligatoria almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Nello stesso termine il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva
alla
Provincia, unitamente alle valutazioni tecniche dell’ARPAL in materia di
verifica dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tale
comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell’ARPAL non
sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con
tensione nominale fino a 1000 V .
13. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 10 ricadano in zona
vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni,
Parte III, la relativa autorizzazione paesistico-ambientale è rilasciata
dalla
Provincia. A tal fine, qualora tale autorizzazione non sia già stata
rilasciata dalla Provincia su richiesta del proponente, il competente ufficio
comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relativa istanza convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi nel termine
di
novanta giorni. In assenza di tale atto o in caso di diniego la DIA è
priva di
effetti e i lavori non possono essere iniziati. Ad avvenuto rilascio
dell’autorizzazione paesistico ambientale l’inizio dei lavori è comunque
subordinato al ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità
della Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta
giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni, salvo che il competente organo statale si sia
già
espresso in senso favorevole nel contesto della conferenza di servizi. Qualora
l’Amministrazione provinciale ritenga di denegare tale autorizzazione,
comunica tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi
dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di motivato dissenso espresso in conferenza di servizi trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
14. Quando l’area oggetto di intervento sia interessata da altri vincoli
la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale operano, per quanto
applicabili, le disposizioni di cui al comma 13.
15. Laddove gli interventi di cui al comma 10 risultino in contrasto con
lo strumento urbanistico comunale, il Comune convoca una conferenza di servizi
ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge
urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni, da concludersi
nel termine di novanta giorni, al fine dell’approvazione del progetto e
delle
conseguenti varianti alla vigente disciplina urbanistica. Nel caso di dissensi
manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni
di
cui agli articoli 31 e 32.
16. Le opere di cui al comma 10 non sono soggette al rilascio di titolo
abilitativo edilizio nelle seguenti ipotesi:
a) opere in cavo interrato;
b) opere in cavo aereo con sostegni consistenti in palificazioni in legno
infisse direttamente nel terreno o in palificazioni in lamiera saldata con
impiego di basamento non affiorante.
17. Gli interessati alla realizzazione delle opere di cui al comma 16, in
aggiunta alla comunicazione preventiva alla Provincia nei casi previsti
dal
comma 12, sono tenuti a dare comunicazione di avvio dell’attività
al Comune
accompagnata da una relazione tecnica che specifichi le opere da compiersi
e
asseveri il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Laddove le opere
interessino zone vincolate rimane fermo l’obbligo di acquisire le prescritte
autorizzazioni. Nel caso di vincolo paesistico-ambientale la relativa
autorizzazione è rilasciata dal Comune.
18. Qualora le opere di cui ai commi 10 e 16 implichino procedure
espropriative, imposizione di servitù o sia richiesta dagli interessati
la
dichiarazione di inamovibilità si applica il procedimento di autorizzazione
unica di cui al comma 2.
ARTICOLO 29
(Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed
oleodotti e
impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili)
1. La costruzione e l’esercizio di gasdotti ed oleodotti non
appartenenti
alla rete energetica nazionale e la realizzazione degli impianti di produzione
di energia alimentati da fonti rinnovabili – con esclusione di quelli di
cui
all’articolo 21, comma 2, lettera e) e all’articolo 23, comma 1, lettera
h)
sono soggetti al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia,
in
esito al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione
unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi.
2. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province,
l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è
previsto il
maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre Province.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati
presentano istanza all’Amministrazione provinciale contenente:
a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree
interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede
l’autorizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso;
b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire,
costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
c) l’eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo
preordinato
all’esproprio.
4. A seguito della presentazione della domanda l’Amministrazione
provinciale provvede a darne notizia, con onere a carico del richiedente,
mediante pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale
o
locale e sul sito informatico della Regione e della Provincia. L’avviso
deve
precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e
indicare le
eventuali varianti alla strumentazione urbanistico o territoriale, affinché
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni
entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni al
riguardo
previste dagli articoli 11 e 52 ter del d.P.R. 327/2001 e successive modifiche
e integrazioni.
5. L’Amministrazione provinciale competente convoca una conferenza di
servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine massimo di
centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Alla conferenza partecipano
tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti,
comunque denominati, necessari per la realizzazione e l’esercizio degli
impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche
o di
interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto.
6. Il provvedimento emanato dall’Amministrazione provinciale a
conclusione del procedimento di cui al comma 5 comprende la pronuncia
regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza
naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente e assorbe,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla
realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche, ivi compresi
quelli di carattere paesaggistico ambientale. Il provvedimento finale comporta
l’approvazione del progetto definitivo e, laddove sia stata richiesta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,
determina
l’inizio del procedimento di esproprio. Nel caso in cui l’autorizzazione
riguardi opere da realizzare in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale,
semprechè l’Amministrazione provinciale o regionale nei casi di cui
ai commi
11 e 12 si sia al riguardo espressamente pronunciata in senso favorevole,
l’inizio dei lavori è comunque subordinato al ricevimento del positivo
visto
del controllo di legittimità della Soprintendenza ovvero al decorso
del
termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 159, comma 3,
del
d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, salvo che il competente
organo statale si sia già espresso in senso favorevole nel contesto
della
conferenza di servizi. Qualora l’esito dell’istruttoria in sede di conferenza
di servizi determini un diniego dell’autorizzazione unica il responsabile
è
tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza
di
servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
7. Laddove l’intervento risulti in contrasto con la vigente disciplina
urbanistica e territoriale nell’ambito della conferenza di servizi di cui
al
comma 5 devono essere acquisiti gli assensi dell’Amministrazione comunale
e
delle altre Amministrazioni competenti in materia urbanistico territoriale
in
merito alle relative varianti. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza
di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31
e 32.
8. Per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di
energie alimentate da fonti rinnovabili eccedenti i limiti indicati agli
articoli 21, comma 2, lettera e) e 23, comma 1, lettera h), nonché
per le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli stessi, si applica il procedimento di autorizzazione
unica
di cui ai precedenti commi. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,
5. 6 e
7 del presente articolo sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo
10
della l.r. 22/2007, con esclusione di quelle di cui al comma 11 del medesimo
articolo.
9. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili
assoggettati a comunicazione o a DIA obbligatoria ai sensi rispettivamente
degli articoli 21, comma 2, lettera e) e dell’articolo 23, comma 1, lettera
h), sono ammessi in tutte le zone del territorio comunale, fatto salvo il
rispetto dei divieti o delle limitazioni previsti nella vigente disciplina
urbanistico edilizia, nel regolamento regionale di cui all’articolo 2 della
l.r. 22/2007 nonché delle indicazioni contenute nell’intesa di cui
all’articolo 21, comma 6. Gli impianti di sviluppo e/o potenza superiore
alle
soglie di cui agli articoli 21 e 23 sono ammessi sotto il profilo urbanistico,
fermo restando il rispetto dei vincoli gravanti sull’area e/o sugli immobili
e
dei divieti o limitazioni previsti nella vigente disciplina urbanistico-
edilizia:
a) se espressamente previsti dallo strumento urbanistico comunale;
b) nelle zone produttive assimilate alle zone D del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare
ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765).
c) limitatamente agli impianti solari termici e fotovoltaici se collocati
sulla copertura di costruzioni in muratura, con esclusione delle zone
classificate A ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate o se collocati
sulla copertura di serre costituite da strutture edilizie stabili.
10. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 9, la conclusione della
conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell’autorizzazione
unica, comporta l’approvazione della conseguente variante alla vigente
strumentazione urbanistica.
11. Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e
interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della
conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell’autorizzazione
unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di
deroga
al PTCP, comprensivo dell’autorizzazione paesistico-ambientale, ove
necessaria. Laddove i suddetti impianti interessino aree ricadenti nel regime
IS-MA del PTCP e gli stessi siano soggetti a VIA ai sensi della vigente
legislazione, la Regione valuta altresì la compatibilità con
tale regime
normativo, addivenendo al rilascio del provvedimento di deroga laddove
ritenuto necessario, comprensivo dell’autorizzazione paesistico-ambientale,
qualora l’intervento ricada in zona vincolata.
12. Per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
rinnovabili, soggetti a VIA ai sensi della vigente normativa, laddove gli
interventi ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale, la
Regione si esprime ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesistico-
ambientale anche nei casi in cui non sia necessaria la deroga al PTCP.
ARTICOLO 30
(Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale:
a) ove entro il termine indicato all’articolo 26, comma 1, riscontri
l’assenza di una o più delle condizioni stabilite nel comma 2 del
medesimo
articolo 26, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare
il
previsto intervento;
b) ove decorso il termine di cui all’articolo 26, comma 1, riscontri
l’assenza di una o più delle condizioni ivi stabilite, procede all’irrogazione
delle pertinenti sanzioni amministrative di cui all’articolo 55, previo
annullamento del titolo abilitativo.
2. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa l’Autorità
Giudiziaria e il Consiglio dell’Ordine o il Collegio di appartenenza.
3. Nei casi di cui al comma 1 è comunque fatta salva la facoltà
per
l’interessato di presentare una nuova denuncia di inizio attività
comprensiva
degli elementi richiesti dall’articolo 26, comma 2.
4. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità della comunicazione
di cui all’articolo 21, di mancata presentazione della suddetta comunicazione,
ovvero di mancata corrispondenza delle opere in corso di realizzazione
rispetto a tale comunicazione, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale dispone la cessazione degli effetti della comunicazione,
inibendo la prosecuzione dell’attività, se in corso, e commina la
sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 43, comma 1, ridotta di un
terzo
e comunque non inferiore a 516,00 euro. Ove l’intervento iniziato o realizzato
concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione della
comunicazione si applicano le sanzioni di cui agli articoli 43, 45, 46,
47, 51
e 59 con possibilità di conseguire l’accertamento di conformità
di cui
all’articolo 49.
ARTICOLO 31
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
dal
proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata al competente
ufficio
comunale, ovvero allo sportello unico per l’edilizia ove costituito, corredata
da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati
progettuali previsti dal regolamento edilizio.
2. La domanda è accompagnata da una relazione del progettista abilitato
sulla conformità del progetto presentato ai piani territoriali di
livello
sovracomunale, agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al
regolamento edilizio, nonché dalla attestazione sulla conformità
alle norme di
sicurezza ed igienico-sanitarie e a tutte le disposizioni applicabili per
l’esecuzione delle opere, nonché alla valutazione preventiva di cui
all’articolo 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformità
del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria comporti
valutazioni tecnico-discrezionali, dovrà essere allegato alla domanda
il
parere dei Vigili del Fuoco e della A.S.L.
3. Il competente ufficio comunale, entro dieci giorni dal ricevimento
della domanda, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
4. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta,
entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti
integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità
dell’Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti
autonomamente. La richiesta produce l’effetto dell’interruzione del termine
di
cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo
ricevimento degli atti integrativi.
5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di
atti comunque denominati di altre Amministrazioni, ovvero gli stessi siano
già
stati acquisiti dal richiedente ed allegati alla domanda, il responsabile
del
procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura
l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una
relazione contenente la valutazione sull’assentibilità dell’intervento
sotto i
vari profili previa acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali,
compreso quello della commissione edilizia se prevista dal regolamento
edilizio. Per le istanze di rilascio del permesso di costruire relative
ad
interventi rientranti nei casi soggetti a DIA facoltativa il suddetto termine
di sessanta giorni è ridotto a trenta giorni, salvo che per gli interventi
eccedenti il restauro e risanamento conservativo per i quali il termine
è di
quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla formulazione della proposta
di provvedimento il dirigente o il responsabile dell’ufficio rilascia il
permesso di costruire e lo comunica all’interessato.
6. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere
chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione
edilizia, la necessità di modeste modifiche per l’adeguamento del
progetto
alla disciplina vigente può convocare l’interessato per un’audizione
entro i
termini di cui al comma 5 relativi alla conclusione dell’istruttoria.
7. Al termine dell’audizione viene redatto apposito verbale nel quale
sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario.
I
termini di cui al comma 5 restano sospesi fino alla presentazione della
documentazione concordata.
8. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria,
ritenga non accoglibile l’istanza di rilascio del permesso di costruire,
prima
della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente
all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi
dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
9. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia
al
pubblico mediante affissione all’Albo pretorio con la specificazione delle
opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Gli
estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio.
10. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti nonché per i progetti
particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al richiedente
da
parte del responsabile del procedimento da effettuarsi entro trenta giorni
dalla presentazione della domanda, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono
raddoppiati.
11. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto, impugnabile ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della l.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
12. Nel caso in cui ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario acquisire atti comunque denominati di altre Amministrazioni,
il
responsabile del procedimento convoca entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Tale conferenza
è
volta all’acquisizione di detti atti nonché al rilascio del permesso
di
costruire, preceduto dall’acquisizione dei prescritti pareri degli uffici
comunali, dall’esperimento degli adempimenti procedurali di cui ai commi
6, 7
e 8 ove necessari e dalla formulazione di proposta del provvedimento del
responsabile del procedimento. La conferenza deliberante si conclude entro
il
termine massimo di novanta giorni decorrente dalla data della conferenza
referente e il relativo verbale assume anche valore di provvedimento finale
nel caso in cui:
a) siano presenti tutti gli Enti convocati, ovvero siano già stati
acquisiti gli atti di loro competenza;
b) sia risultato assente, sebbene invitato a partecipare, il
rappresentante di una amministrazione diversa da quelle preposte alla tutela
degli interessi pubblici indicati ai commi 14 e 15, ovvero abbia partecipato
un soggetto non legittimato ad esprimere definitivamente la volontà
di una
amministrazione diversa da quelle indicate ai suddetti commi, potendosi
considerare acquisito l’assenso a norma dell’articolo 14 ter, commi 7 e
9
della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
c) siano state manifestate posizioni di dissenso da parte di
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 13, potendosi superare
tali
posizioni di dissenso a norma dell’articolo 14 ter, comma 6 bis, della l.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
I termini di convocazione e di conclusione della conferenza sono elevati
di
trenta giorni per i Comuni con più di 20.000 abitanti. L’autorizzazione
paesistico-ambientale di cui all’articolo 159 del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni deve essere trasmessa con i relativi allegati alla
competente Soprintendenza ai sensi del comma 3 del ridetto articolo 159,
per
il controllo di legittimità, salvo che tale organo si sia già
espresso in sede
di conferenza di servizi, e per conoscenza al richiedente. L’efficacia di
tale
autorizzazione, nonché del permesso di costruire, decorre dall’esito
positivo
del controllo da parte della Soprintendenza.
13. Nel caso in cui nella conferenza di servizi deliberante si siano
registrate posizioni di dissenso:
a) da parte di amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, si applicano le disposizioni
di cui
all’articolo 14 quater della l. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni, e il dirigente o il responsabile dell’ufficio, entro quindici
giorni dalla comunicazione della decisione sul dissenso, adotta il
provvedimento finale di pronuncia sull’istanza;
b) da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 32.
14. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante di
Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione,
ovvero la partecipazione di un soggetto non legittimato ad esprimere
definitivamente la volontà di tali amministrazioni, non comporta
formazione
del silenzio assenso a norma dell’articolo 20, comma 4, della l. 241/1990
e
successive modifiche e integrazioni e determina l’obbligo del responsabile
del
procedimento di riconvocare una nuova conferenza di servizi deliberante
al
fine di acquisire le relative determinazioni, fatta salva la possibilità
di
acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione
del
verbale della relativa conferenza, la determinazione dell’amministrazione
assente o non legittimata.
15. In caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi
deliberante soltanto della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, in alternativa
alla riconvocazione della conferenza di servizi deliberante, può
concludere il
procedimento e trasmettere il provvedimento finale alla Soprintendenza per
il
controllo di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni, fermo restando che l’efficacia di tale
autorizzazione, nonché del permesso di costruire, decorre dall’esito
positivo
di tale controllo.
16. Del provvedimento finale è data comunicazione all’interessato
e in
caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire è data altresì
notizia al
pubblico nei modi e nei termini di cui al comma 9.
17. Nel caso in cui l’intervento sia subordinato alla stipula di un atto
convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto dalla
approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di
convenzione. Nell’ipotesi di cui al comma 5 l’approvazione della convenzione
deve essere effettuata prima del rilascio del permesso di costruire, con
elevazione del relativo termine a trenta giorni. L’approvazione della
convenzione nell’ipotesi di ricorso alla conferenza di servizi deve essere
effettuata prima della seduta deliberante. In ogni caso l’efficacia del
permesso resta sospesa fino alla stipula dell’atto convenzionale.
ARTICOLO 32
(Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del
permesso di
costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali)
1. Ove in sede di conferenza di servizi venga espresso il
dissenso da
parte della Regione nelle materie di sua competenza, ovvero da parte della
Provincia o da parte del Comune o di altre Amministrazioni o Enti diversi
da
quelli statali nelle rispettive materie di competenza, il responsabile del
procedimento, nei successivi dieci giorni, rimette la decisione in merito
al
dissenso ad una apposita Commissione composta dai rappresentanti legali
di
Regione, Provincia, Comune o loro delegati e dell’Amministrazione o Ente
che
ha espresso il dissenso in sede di conferenza.
2. La Commissione decide mediante deliberazione a maggioranza dei
componenti, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
In caso di parità prevale il voto della Regione. In relazione a procedimenti
particolarmente complessi la Commissione può decidere, all’unanimità,
di
elevare il suddetto termine a novanta giorni. La Commissione verifica la
completezza della documentazione trasmessa a corredo della richiesta di
decisione sul dissenso e, nel caso in cui riscontri la carenza di atti od
elementi indispensabili al fine dell’assunzione della determinazione, entro
quindici giorni dal suo ricevimento, può chiedere di integrare la
documentazione ovvero di fornire chiarimenti. La richiesta produce l’effetto
dell’interruzione del termine per l’assunzione della determinazione, il
quale
ricomincia a decorrere dalla data del ricevimento degli atti integrativi.
3. La Commissione per lo svolgimento dell’attività istruttoria può
avvalersi dell’apporto di funzionari amministrativi e tecnici appartenenti
ad
ognuna delle Amministrazioni componenti e può effettuare audizioni
e
sopralluoghi.
4. Il dirigente o il responsabile del procedimento della conferenza di
servizi, ricevuta la determinazione della Commissione in merito al dissenso,
nei successivi quindici giorni adotta il provvedimento finale di pronuncia
sull’istanza.
5. Del provvedimento finale è data comunicazione all’interessato
e in
caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire è data altresì
notizia al
pubblico nei modi e nei termini di cui all’articolo 31, comma 9.
ARTICOLO 33
(Intervento sostitutivo regionale)
1. In caso di inerzia comunale nel rilascio di titoli abilitativi
l’interessato può richiedere l’intervento sostitutivo della Regione
che lo
esercita attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
2. L’interessato, a fronte dell’inerzia comunale, intima al Comune, con
atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l’interessato
può inoltrare alla Regione istanza per la nomina di un Commissario
ad acta. La
Regione, accertato il perdurare dell’inerzia e previo contraddittorio con
l’Amministrazione comunale, provvede sulla richiesta nel termine di trenta
giorni.
4. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario ad acta assume, in
via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione
del
procedimento per il rilascio del permesso di costruire; gli oneri derivanti
dall’attività del Commissario ad acta sono posti a carico del Comune
inadempiente.
ARTICOLO 34
(Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell’immobile o
a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire ai fini del computo del periodo di validità
assume efficacia dalla data di notificazione all’interessato che può
avvenire
anche mediante ritiro materiale dell’atto presso il Comune.
3. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
4. Prima dell’inizio dei lavori il committente o il responsabile deve
trasmettere al Comune la documentazione di cui all’articolo 3, comma 8,
del
d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato
del
lavoro), pena l’inefficacia del titolo abilitativo.
5. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad
un anno
dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve
essere completata, non può superare i tre anni dalla data di inizio
dei
lavori. All’atto del rilascio del permesso, in deroga al termine triennale,
può essere fissato un termine più lungo per l’ultimazione
dei lavori
esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare ovvero
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando
si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi
finanziari. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi
i
termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento
motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
6. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine
stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora
da
eseguire ed all’eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per
le
parti non ancora eseguite.
7. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l’entrata
in
vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano
già
iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel titolo
abilitativo.
8. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile,
ai
successori e aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della
proprietà o
di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del
suo
rilascio e non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.
9. Il rilascio del permesso di costruire è oneroso nei termini di
cui
all’articolo 38.
ARTICOLO 35
(Certificato urbanistico e valutazione preventiva)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia interesse può
chiedere al
competente ufficio comunale il certificato contenente l’indicazione della
disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-
territoriale, vigente o adottata, operante sull’area interessata; il
certificato contiene altresì l’indicazione dei vincoli gravanti sull’area
aventi incidenza ai fini della realizzazione degli interventi urbanistico-
edilizi ammessi.
2. Il certificato urbanistico deve essere rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio
di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Il regolamento edilizio può prevedere i casi in cui il proprietario
dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della DIA o del permesso
di costruire ha facoltà di richiedere una valutazione preliminare
sull’ammissibilità dell’intervento, allegando una relazione predisposta
da un
professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali.
A tal
fine il regolamento edilizio stabilisce le modalità della presentazione
dell’istanza e i termini della relativa valutazione. I contenuti della
valutazione preventiva sono vincolanti ai fini della presentazione della
DIA o
del permesso di costruire a condizione che il progetto sia elaborato in
conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione.
ARTICOLO 36
(Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
comunali
è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di
interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale di assenso sul relativo
progetto ed acquisizione del nulla-osta della Provincia interessata da
rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti,
decorso il quale si considera acquisito.
2. La deliberazione consiliare di cui al comma 1 ed i relativi allegati
sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico
per un periodo di tempo stabilito dal Comune fra quindici e trenta giorni
consecutivi, previo avviso affisso all’Albo pretorio e divulgato con ogni
altro mezzo ritenuto idoneo ai fini dell’eventuale presentazione nello stesso
periodo di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Le
determinazioni in ordine alle osservazioni presentate sono assunte dal Comune
con deliberazione consiliare da adottarsi nei successivi trenta giorni.
3. Il permesso di costruire in deroga può riguardare esclusivamente
i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati
di cui
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Resta ferma l’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004
e
successive modifiche e integrazioni, di quelle statali e regionali in materia
di altezze e di distanze nonché delle altre normative di settore
aventi
incidenza sulla disciplina della attività edilizia.
ARTICOLO 37
(Certificato di agibilità)
1. Il certificato di agibilità attesta che l’intervento
realizzato
corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato
con
DIA e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità
e
risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla
destinazione d’uso dell’immobile o del manufatto oggetto dell’intervento.
Nel
certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione
d’uso del
progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto
originario a seguito di varianti allo stesso apportate.
2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto al Comune, entro
sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori o dalla data dell’avvenuto
cambio
d’uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato
la DIA ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi:
a) nuova costruzione;
b) ristrutturazione edilizia;
c) modifiche di destinazione d’uso sia conseguenti ad interventi edilizi
sia meramente funzionali.
3. Per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti nei
casi indicati al comma 2 tiene luogo del certificato di agibilità
il
certificato di collaudo finale di cui all’articolo 26, comma 10.
4. La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della richiesta di accatastamento dell’edificio o dell’unità
immobiliare, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità
e corrispondente alla destinazione d’uso prevista nel progetto approvato;
b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di
conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato,
ivi comprese
le eventuali varianti in corso d’opera già eseguite di cui all’articolo
25,
nonché della rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza,
igiene,
salubrità e risparmio energetico e alla normativa in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità
degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni della vigente normativa ovvero certificato di collaudo degli
stessi, ove previsto;
d) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del d.P.R.
380/2001 e successive modifiche e integrazioni e certificato attestante
la
conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla
competente Amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente
legislazione regionale;
e) eventuale ulteriore documentazione prevista dal regolamento edilizio.
5. Il competente ufficio comunale comunica al richiedente, entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il nominativo
del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990
e successive modifiche e integrazioni.
6. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che la
domanda
di rilascio del certificato di agibilità sia corredata di tutti gli
elementi
indicati al comma 4 e in caso di riscontrate carenze deve richiedere in
un’unica soluzione l’integrazione degli atti entro il termine massimo di
trenta giorni dalla presentazione della domanda. Tale richiesta comporta
l’interruzione del termine di cui al comma 7, che riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa
eventuale ispezione dell’immobile o manufatto, rilascia il certificato di
agibilità verificata la documentazione di cui al comma 4:
a) entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda
nel caso in cui sul progetto di intervento sia stato rilasciato il parere
dell’A.S.L.;
b) entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso
in cui il parere dell’A.S.L. sia stato sostituito da autocertificazione.
Trascorso il termine di cui alla lettera a) o b) l’agibilità si intende
rilasciata.
8. Il rilascio del certificato di agibilità a norma del comma 7 non
impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità
di un
immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del Testo Unico delle leggi
sanitarie) e successive modifiche e integrazioni.
9. La mancata presentazione delle domande di certificato di agibilità
o
del certificato del collaudo finale e dei documenti di cui al comma 4, lettera
a), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro
516,00 a euro 1000,00.
ARTICOLO 38
(Contributo di costruzione)
1. Sono soggetti a contributo di costruzione gli interventi
di nuova
costruzione ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente che determinino
un
incremento del carico urbanistico consistente in:
a) un aumento della superficie agibile dell’edificio;
b) un mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili laddove la
precedente destinazione d’uso non rilevava ai fini della superficie agibile
ovvero laddove la nuova categoria funzionale comporti la corresponsione
di
oneri maggiori rispetto a quelli dovuti per la destinazione in atto ai sensi
della vigente legislazione regionale;
c) un aumento del numero delle unità immobiliari.
2. Sono comunque soggetti a contributo di costruzione gli interventi di
realizzazione di parcheggi privati non assoggettati a vincolo pertinenziale
nei casi e con le modalità di cui all’articolo 19.
3. Il contributo di costruzione è dovuto dal proprietario dell’immobile
o
da colui che abbia titolo per richiedere il rilascio del permesso o per
presentare la DIA. Esso è commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione ed è stabilito
dal Comune
secondo le disposizioni di cui alla l.r. 25/1995 e successive modifiche
e
integrazioni.
4. Il contributo di costruzione è determinato dal Comune, anche su
quantificazione fornita dall’interessato, per gli interventi da realizzare
mediante permesso di costruire ovvero dall’interessato per quelli da
realizzare con DIA.
5. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è
corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso ovvero prima
dell’inizio dei lavori in caso di DIA. Il Comune può consentire il
pagamento
rateizzato a richiesta dell’interessato.
6. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta
in corso d’opera secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.
ARTICOLO 39
(Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi di nuova costruzione e per quelli sul patrimonio
edilizio esistente che non comportino un incremento del carico urbanistico
come definito all’articolo 38;
b) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi dell’articolo
1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in
agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed
e),
della legge 7 marzo 2003 n. 38) e successive modifiche e integrazioni, ivi
compreso l’agriturismo, anche al di fuori delle zone agricole, a norma delle
vigenti leggi regionali;
c) per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, in misura non
superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari aventi superficie agibile
non superiore a 75 mq.;
d) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché
per le
opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
e) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
f) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio
e
all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale;
g) per la realizzazione di parcheggi privati assoggettati a vincolo
pertinenziale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 19.
2. Il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza dei
soli
oneri di urbanizzazione per gli interventi da realizzare su immobili di
proprietà dello Stato e degli Enti territoriali e per le costruzioni
o
impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla
trasformazione di beni o alla prestazione di servizi.
3. Sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto
all’incidenza del costo di costruzione gli interventi:
a) di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e);
b) di sostituzione edilizia di cui all’articolo 14, anche comportanti una
volumetria inferiore rispetto a quella originale. I suddetti interventi,
ove
comportino incremento del carico urbanistico, nei termini definiti al comma
1,
sono soggetti a contributo di costruzione commisurato anche agli oneri di
urbanizzazione.
4. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari
a
quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
5. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici esistenti, il contributo è ridotto alla sola quota degli
oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo definita dalle
disposizioni regionali in materia.
6. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può individuare ulteriori
casi di riduzione o di esonero dal pagamento del contributo di costruzione
laddove, pur a fronte di un incremento del carico urbanistico di cui
all’articolo 38, gli interventi di nuova costruzione ovvero quelli sul
patrimonio edilizio esistente siano funzionali al perseguimento di un
prevalente interesse pubblico specificamente individuato.
7. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione
le disposizioni di cui alla l.r. 25/1995 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO IV
VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA
ARTICOLO 40
(Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti
dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, accertato d’ufficio, su denuncia di
privati o su segnalazione della polizia giudiziaria, l’inizio di opere in
assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso, provvede ad
ordinare:
a) l’immediata demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per le
opere la cui realizzazione sia in corso in assenza di titolo abilitativo,
sempre che gli interventi interessino aree assoggettate da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di
inedificabilità assoluta o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero
a
interventi di edilizia residenziale pubblica;
b) l’immediata sospensione dei lavori in tutti gli altri casi di opere in
corso non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a).
3. Qualora la demolizione interessi aree assoggettate alla tutela di cui
al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e successive modifiche
e integrazioni, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno
1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n.
751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto
28
agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del regio decreto 22 maggio
1924, n. 751 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini
assegnati dall’articolo 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751),
nonché quelle assoggettate alla tutela di cui al d.lgs. 42/2004 e
successive
modifiche e integrazioni, il dirigente provvede a darne comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire anche
di
propria iniziativa.
4. L’ordine di sospensione ha efficacia fino alla adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli da notificare non
oltre
il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data di notifica dello
stesso.
5. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo ovvero
non
sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità
giudiziaria, alla competente Provincia e al dirigente del competente ufficio
comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e
dispone gli atti conseguenti. La mancata esibizione del titolo abilitativo
e
la mancata apposizione del cartello, secondo le modalità previste
dal
regolamento edilizio, comporta la applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.
6. La funzione di controllo in via sostitutiva dell’attività urbanistico-
edilizia, già delegata alle Province a norma della legge regionale
6 aprile
1987, n. 7 (Delega alle Province delle funzioni regionali relative
all’esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio
e
disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio
1985,
n. 47 e successive modificazioni) e successive modifiche e integrazioni,
è
trasferita alle medesime amministrazioni che la esercitano con le modalità
e
nei termini previsti negli articoli 52, 53 e 54.
ARTICOLO 41
(Vigilanza su opere di amministrazioni statali)
1. Per le opere pubbliche statali o di interesse statale eseguite
da
Amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti o dai
concessionari di pubblici servizi, qualora ricorrano le ipotesi di cui
all’articolo 40, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale informa immediatamente la Regione e il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta
regionale, l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
TITOLO V
RESPONSABILITÀ E SANZIONI
ARTICOLO 42
(Responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e
il costruttore
sono responsabili, ai sensi delle norme contenute nel presente Titolo, della
conformità delle opere alla normativa urbanistico-edilizia, alle
previsioni di
piano nonché alle prescrizioni contenute nel relativo titolo abilitativo.
Il
progettista, se diverso dal direttore dei lavori, è responsabile
della
conformità del progetto alla normativa urbanistico-edilizia e alle
previsioni
di piano nei casi di interventi soggetti a DIA. Il direttore dei lavori
è
responsabile della esecuzione delle opere in conformità alle prescrizioni
del
titolo abilitativo. Tali soggetti, ad esclusione del progettista se non
direttore dei lavori, sono altresì tenuti al pagamento delle sanzioni
pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso
di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di
non
essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato
agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di
costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e
motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità
o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore
dei
lavori deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente o il responsabile segnala
al
Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza la violazione in cui
è
incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo
professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di DIA operano per quanto
applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e il progettista assume
la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi degli
articoli 359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all’articolo 26, comma 2, l’Amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
ARTICOLO 43
(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
DIA obbligatoria e
relativo accertamento di conformità)
1. La realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo
23 in
assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e
comunque in misura non inferiore a euro 516,00.
2. Quando le opere realizzate in assenza di DIA obbligatoria interessino
immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché
dalle
altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare
sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni,
può ordinare la demolizione o la restituzione in pristino a cura
e spese del
responsabile ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria secondo i
parametri di cui al comma 1.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano eseguiti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A,
dell’articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati
e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), il dirigente o il
responsabile dell’ufficio richiede alla Soprintendenza competente apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene
reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente ordinando la demolizione o la restituzione
in pristino o irrogando la sanzione di cui al comma 1.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia
al
momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile possono presentare istanza di sanatoria versando la somma,
non
inferiore a euro 516,00 e non superiore a euro 5.164,00, stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile
valutato dall’Agenzia del territorio. Nel caso in cui l’intervento sia stato
realizzato in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva
autorizzazione, il rilascio del permesso in sanatoria deve essere preceduto
dall’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità
preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del
d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
5. La denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando
l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo
di
sanzione, della somma di euro 516,00.
6. La mancata presentazione di DIA obbligatoria non comporta
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 59, fatta
eccezione per gli interventi assoggettati a permesso di costruire
dall’articolo 10 del T.U. Edilizia approvato con d.P.R. 380/2001 e successive
modifiche e integrazioni. Ove l’intervento iniziato a seguito di DIA
obbligatoria concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione
di
cui all’articolo 23 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 45, 46,
47,
51 e 59 con possibilità di conseguire l’accertamento di conformità
di cui
all’articolo 49.
7. Non è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi
che non
presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 4,
con
conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni penali e amministrative,
fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al
momento della
presentazione dell’istanza di sanatoria sia conseguita dall’approvazione
di un
nuovo piano urbanistico comunale. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti
penali, per la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-
edilizi è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui
al comma 1
ridotta di un terzo e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.
ARTICOLO 44
(Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità
dal permesso di
costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal
permesso di
costruire o dalla DIA facoltativa quelli che comportano la realizzazione
di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del titolo abilitativo
stesso, ovvero l’esecuzione di ulteriori volumi tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Costituiscono variazioni essenziali, rispetto al permesso di costruire
o alla denuncia di inizio attività facoltativa, le opere abusivamente
eseguite
nel corso dei lavori, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) mutamento parziale della destinazione d’uso comportante
alternativamente:
1) l’insediamento di una diversa destinazione d’uso non consentita dallo
strumento urbanistico generale;
2) un incremento degli standard urbanistici, salvo il reperimento da
parte dell’interessato, a mezzo di atto unilaterale d’obbligo o convenzione,
delle aree o dotazioni di standard dovuti per la nuova destinazione, da
formalizzare prima della ultimazione dei lavori nel contesto dell’accertamento
di conformità di cui all’articolo 49;
b) aumento della cubatura o della superficie agibile ovvero della
superficie coperta rispetto al progetto approvato nei limiti sottoindicati,
sempreché non comportante la realizzazione di manufatti edilizi autonomamente
utilizzabili:
1. per gi edifici residenziali e per quelli aventi destinazione turistico-
ricettiva, direzionale e commerciale, ad esclusione della grande struttura
di
vendita, di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 80 metri cubi
ovvero ad almeno 25 metri quadrati;
2. per gli edifici aventi destinazione industriale, artigianale e
commerciale, costituita da grandi strutture di vendita e da quelle di
distribuzione all’ingrosso, di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno
50 metri quadrati di superficie coperta;
c) modifiche di entità superiore al 10 per cento rispetto all’altezza
dei
fabbricati, alle distanze da altri fabbricati, dai confini di proprietà
e
dalle strade, anche a diversi livelli di altezza, nonché diversa
localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza, quando la
sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio in progetto e di quello
realizzato sia inferiore al 50 per cento;
d) aumento del numero dei piani o del numero delle unità immobiliari
dell’edificio comportanti l’incremento di almeno due nuove unità,
al di fuori
dei casi di varianti in corso d’opera di cui all’articolo 25, comma 2;
e) mutamenti delle caratteristiche degli interventi edilizi di
ristrutturazione edilizia, comportanti il passaggio ad interventi di nuova
costruzione e di ristrutturazione urbanistica;
f) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali.
3. Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla
distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 2, se effettuati sugli edifici
sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico,
paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle
riserve
o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale
difformità.
5. Costituiscono variazioni essenziali gli interventi di consistenza
inferiore alle misure indicate alle lettere b) e c), del comma 2, qualora
siano effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ambientale nonché sulle
aree
ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali.
ARTICOLO 45
(Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso
di costruire
o di DIA facoltativa, in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. In caso di accertata esecuzione di interventi di nuova
costruzione in
assenza di permesso o di DIA facoltativa, in totale difformità dai
medesimi,
ovvero con variazioni essenziali, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale ordina al proprietario e al responsabile
dell’abuso la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi, indicando
nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma
2.
2. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione o al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di novanta giorni
dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al
patrimonio del Comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore
a
dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
3. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire o al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di cui al comma 2, previa
notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso
e
per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
4. L’opera acquisita è demolita nei modi stabiliti dall’articolo
56,
salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
5. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in
base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione
gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di cui al comma 3,
si
verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza
sull’osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione
delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione
si verifica a favore del patrimonio del Comune.
6. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la
sentenza di condanna per i reati di cui all’articolo 59, ordina la demolizione
delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
ARTICOLO 46
(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza
di permesso di
costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità)
1. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia eccedenti
i limiti
stabiliti nell’articolo 23, comma 1, lettera c), eseguiti in assenza di
permesso o di DIA facoltativa o in totale difformità da essi, il
dirigente od
il responsabile del competente ufficio comunale ordina la demolizione ovvero
il ripristino dello stato dei luoghi e della conformità degli edifici
agli
strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine fissato nella relativa
ordinanza e nei modi stabiliti dall’articolo 56.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente
o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla
realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di
ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e successive
modifiche e integrazioni, e con riferimento all’ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione
dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione, con la
esclusione, per i Comuni non tenuti all’applicazione della legge medesima,
del
parametro relativo all’ubicazione e con l’equiparazione alla categoria A/1
delle categorie non comprese nell’articolo 16 della medesima legge. Per
gli
edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è
pari al
doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura
dell’Agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi
del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, l’Amministrazione
competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione
di
altre misure e sanzioni, ordina la restituzione in pristino a cura e spese
del
responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.164,00.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al d.m. 1444/1968, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 3. Qualora il parere non venga
reso
entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 2 è comunque dovuto il pagamento
del
contributo di costruzione di cui all’articolo 38.
ARTICOLO 47
(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso
di costruire o dalla
DIA facoltativa)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità
dal
permesso di costruire o dalla DIA facoltativa sono demoliti o rimossi a
cura e
spese dei responsabili dell’abuso entro il congruo termine fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso
tale
termine sono demoliti o rimossi nei modi stabiliti dall’articolo 56 a cura
del
Comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte
eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
applica
una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla
l.
392/1978 e successive modifiche e integrazioni, della parte dell’opera
realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale,
e
pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 il Comune verifica se è dovuto
il
contributo di costruzione di cui all’articolo 38 per la parte di opere
eseguite in parziale difformità e ne richiede il relativo pagamento.
ARTICOLO 48
(Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati
prima del 1°
settembre 1967)
1. Le opere in parziale difformità da licenza edilizia
eseguite prima del
1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti
nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, purché
già accatastate all’epoca di loro esecuzione e munite di certificato
di
abitabilità o di agibilità sono regolarizzabili, sotto il
profilo
amministrativo, mediante invio al Comune, da parte del proprietario della
costruzione o dell’unità immobiliare, di relazione descrittiva delle
opere
realizzate corredata da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione
delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.
2. Ove le opere in difformità di cui al comma 1 concretino variazioni
non
già accatastate all’epoca della loro realizzazione e non risultanti
dal
certificato di abitabilità o agibilità sono regolarizzabili
mediante invio al
Comune di comunicazione di cui all’articolo 22, comma 3, lettere a), b)
e c),
preceduta dal versamento della somma di cui all’articolo 43, comma 1.
3. Ove le opere in difformità di cui al comma 2 concretino variazioni
in
aumento della superficie utile della costruzione o della unità immobiliare
eccedenti la soglia di 20 metri quadrati la somma minima da corrispondere
non
può essere inferiore ad euro 3.000,00.
ARTICOLO 49
(Accertamento di conformità di interventi soggetti
a permesso di costruire o a
DIA facoltativa)
1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di
permesso di
costruire o di DIA facoltativa di cui all’articolo 24, comma 2, o in
difformità da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui
agli
articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, comma 1, e comunque fino
all’irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla
presente legge, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario
dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in
contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso,
sia al momento della presentazione della domanda.
2. Ove gli interventi di cui al comma 1 siano stati realizzati in zone
assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione,
il
rilascio del permesso in sanatoria deve essere preceduto dall’accertamento
della compatibilità paesaggistica da parte della Autorità
preposta alla tutela
del suddetto vincolo ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004
e
successive modifiche e integrazioni.
3. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento,
a
titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero,
in caso di interventi gratuiti a norma di legge, in misura pari a quella
prevista in applicazione della l.r. 25/1995 e successive modifiche e
integrazioni. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità
ovvero con variazioni essenziali, l’oblazione è calcolata con riferimento
alla
parte di opera difforme dal titolo edilizio.
4. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata
motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende
formato il silenzio rifiuto impugnabile ai sensi dell’articolo 2, comma
5,
della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
5. Non è ammessa la sanatoria per interventi edilizi che non presentino
entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 1, con conseguente
applicazione delle pertinenti sanzioni penali e amministrative, fatto salvo
il
caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione
dell’istanza di sanatoria sia conseguita dall’approvazione di un nuovo piano
urbanistico comunale. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti penali,
per
la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico edilizi
è
comminata la pertinente sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo
del
contributo di costruzione, ovvero, in caso di interventi gratuiti a norma
di
legge, in misura doppia di quella prevista in applicazione della l.r. 25/1995
e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 50
(Lottizzazione abusiva)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia
dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali
o
regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale
trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita,
o
atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti
agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi
ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di
diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati
né
trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato urbanistico di cui all’articolo 35. A tal fine il
certificato urbanistico conserva validità per un anno dalla data
di rilascio
se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. Le disposizioni di
cui
al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze
di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati.
3. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto dall’articolo 35, comma 2, esso può essere sostituito da
una
dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta
presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei
terreni
secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza
di
questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
4. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall’Agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal
quale
risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è
stato
depositato presso il Comune.
5. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti
di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono
trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell’atto
da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente
ufficio del Comune ove è sito l’immobile.
6. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo
edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare
ai proprietari delle opere ed agli altri soggetti indicati nell’articolo
42,
ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione
delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse
con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
7. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 6, le aree lottizzate sono acquisite di diritto
al patrimonio disponibile del Comune il cui dirigente o responsabile del
competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso
di
inerzia si applicano le disposizioni concernenti il controllo da parte della
Provincia degli abusi urbanistico-edilizi di cui all’articolo 52.
8. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso il provvedimento previsto dal comma 6, sono nulli e non possono essere
stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo
la trascrizione di
cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della
sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale.
9. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo
1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni
fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché
agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitù.
ARTICOLO 51
(Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà
dello Stato o
di Enti pubblici)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
privati,
di interventi in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa,
ovvero
in totale o parziale difformità dai medesimi, su suoli del demanio
o del
patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio ordina al responsabile dell’abuso la demolizione o il ripristino
dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 56, dandone comunicazione
all’ente proprietario del suolo.
2. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli Enti
territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla
normativa
vigente.
ARTICOLO 52
(Modalità per il controllo da parte della Provincia
degli abusi urbanistico-
edilizi)
1. Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere
realizzati abusivamente a norma degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 51 oggetto
dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative
ordinanze di sospensione, e trasmette i dati anzidetti all’autorità
giudiziaria competente, al Presidente della Provincia e, tramite l’Ufficio
territoriale del Governo, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Al fine dell’esercizio del potere di controllo in via sostitutiva
della Provincia di cui all’articolo 40, gli elenchi mensili che il Segretario
comunale è tenuto a redigere devono contenere inoltre l’indicazione:
a) di tutti gli accertamenti effettuati dagli uffici comunali, anche a
seguito di rapporto di polizia giudiziaria, in relazione ad opere realizzate
in assenza di titolo abilitativo ovvero in totale o parziale difformità
dal
medesimo o con variazioni essenziali come definite all’articolo 44;
b) di tutti i provvedimenti cautelari o definitivi correlativamente
assunti dal Comune nei confronti delle opere di cui alla lettera a);
c) delle violazioni paesistico-ambientali e dei provvedimenti cautelari
o
sanzionatori assunti dal Comune nell’esercizio delle funzioni ad esso sub-
delegate.
3. Il Segretario comunale è tenuto ad inviare gli elenchi previsti
al
comma 2 anche se negativi, entro il quinto giorno del mese successivo a
quello
cui gli elenchi stessi si riferiscono.
4. Il potere di controllo in via sostitutiva di cui all’articolo 40 è
esercitato quando il Comune:
a) non ordini la immediata sospensione dei lavori, se ancora in corso,
ovvero non adotti i definitivi provvedimenti sanzionatori entro quarantacinque
giorni dall’accertamento dell’abuso;
b) non verifichi la regolarità delle opere e non disponga gli atti
conseguenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
all’articolo 40, comma 5;
c) non proceda alla verifica della regolarità delle opere entro sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione da parte di soggetti pubblici,
diversi dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, o da privati,
fermo
restando quanto previsto alla lettera a) in caso di accertata abusività
dell’opera.
5. L’inerzia di cui al comma 4 si verifica inoltre allorché il Comune
non
assuma i definitivi provvedimenti entro quarantacinque giorni dalla notifica
dell’ordine di sospensione dei lavori.
6. Qualora dagli elenchi di cui al comma 2 risulti l’inerzia del Comune
nei confronti di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero
in
totale o parziale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali,
la
Provincia, entro dieci giorni dal ricevimento degli elenchi stessi, invita
il
Comune a provvedere in merito entro il termine di cinque giorni.
7. Decorso tale termine senza che il Comune abbia comunicato la
determinazione assunta in proposito, la Provincia, nei successivi trenta
giorni, emette il pertinente provvedimento di sospensione o demolizione
o
ripristino dello stato dei luoghi ovvero di irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria a norma della presente legge. Tale provvedimento
è
notificato:
a) al Comune per la sua esecuzione;
b) al proprietario e al responsabile dell’abuso e, in caso di difformità
dal titolo abilitativo, al titolare dello stesso e comunque al committente,
al
costruttore e al direttore dei lavori;
c) alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio
dell’azione penale;
d) al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il tramite
dell’Ufficio territoriale del Governo.
8. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla
data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per
eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile,
per la
rimessa in pristino.
9. Nel provvedimento provinciale di cui al comma 7 è assegnato un
congruo
termine entro cui il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere,
a proprie
spese e ferme restando le sanzioni penali, all’esecuzione del provvedimento
stesso ovvero al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Scaduto
inutilmente tale termine:
a) la Provincia dispone l’esecuzione in danno dei lavori;
b) il Comune è tenuto alla riscossione della sanzione a norma
dell’articolo 58.
ARTICOLO 53
(Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia)
1. Il potere di annullamento dei titoli abilitativi già
delegato alle
Province a norma della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle
Province delle funzioni regionali relative all’esercizio dei poteri di
controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione
degli
articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni)
e successive modifiche e integrazioni è trasferito alle medesime
Amministrazioni e si applica anche nei confronti delle autorizzazioni
paesistico-ambientali rilasciate dai Comuni in violazione della legislazione
in materia di beni paesaggistici.
2. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i titoli
abilitativi, ivi compresa la DIA, che autorizzano interventi non conformi
a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia, sempre che sussista
un sostanziale interesse pubblico alla rimozione di tali atti.
3. Ove venga riscontrata la sussistenza delle condizioni per procedere ai
sensi del comma 2, la Provincia, sentito il Comitato di cui all’articolo
54,
contesta le relative violazioni al titolare del permesso di costruire o
della
DIA, al proprietario dell’immobile quale risultante dai registri immobiliari
tenuti presso la competente Conservatoria al momento della contestazione
stessa, al progettista nonché all’Amministrazione comunale, con l’invito
a
presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
4. Il provvedimento di annullamento deve essere adottato entro diciotto
mesi dalla contestazione di cui al comma 3, reso noto mediante pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificato:
a) al Comune per la sua affissione all’Albo pretorio comunale nonché
per
l’assunzione, entro il termine all’uopo fissato, dei conseguenti provvedimenti
sanzionatori previsti dall’articolo 55, qualora non sia possibile la
eliminazione dei vizi delle relative procedure amministrative;
b) agli altri soggetti indicati al comma 3.
5. Decorso infruttuosamente il termine previsto alla lettera a) del comma
4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 7.
6. In pendenza delle procedure di annullamento è facoltà della
Provincia
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare ai
soggetti indicati al comma 3 nonché al direttore dei lavori e da
comunicare al
Comune sia per la sua pubblicazione all’Albo pretorio sia per il controllo
della sua esecuzione da parte dei destinatari. L’ordine di sospensione cessa
di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notifica, non sia stato
adottato il provvedimento di annullamento.
ARTICOLO 54
(Comitato tecnico urbanistico provinciale)
1. Il Comitato tecnico urbanistico provinciale, già
previsto
dall’articolo 10 della l.r. 7/1987 e successive modifiche e integrazioni,
come
modificato dall’articolo 63 della l.r. 36/1997 e successive modifiche e
integrazioni e dall’articolo 21 della legge regionale 30 dicembre 1998,
n. 38
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche
e
integrazioni, è composto da:
a) il Dirigente della Provincia competente in materia urbanistico
edilizia o paesistico ambientale o suo delegato, che lo presiede;
b) un esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-
edilizia, un esperto in geologia ed un esperto in diritto amministrativo
designati ai sensi della vigente normativa sull’ordinamento delle autonomie
locali;
c) due dipendenti della Provincia di qualifica non inferiore a
funzionario competenti nelle materie di cui alla lettera a);
d) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario
ed esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia
designato, unitamente al relativo supplente, dal competente direttore di
Dipartimento.
2. Il Comitato tecnico urbanistico, quando deve esprimere il proprio
parere in relazione a Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) ovvero a Piani
Urbanistici Operativi (PUO) comportanti il rilascio da parte della Provincia
dell’autorizzazione di massima è integrato dal Soprintendente ai
Beni
Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato e da un dipendente
regionale di qualifica non inferiore a funzionario, esperto in materia
paesistico-ambientale designato, unitamente al relativo supplente, dal
competente direttore di Dipartimento.
3. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della
Provincia, i PUO a norma dell’articolo 51 della l.r. 36/1997 e successive
modifiche e integrazioni, è integrato con un esperto in materia ambientale-
ecologica designato ai sensi della lettera b) del comma 1 ai fini dell’esame
del pertinente studio di compatibilità ambientale.
4. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della
Provincia e dura in carica fino all’insediamento della nuova Giunta
provinciale a seguito del rinnovo del Consiglio provinciale. Si applicano
le
disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 1994, n.
293
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito in legge
15
luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi
amministrativi).
5. Con lo stesso provvedimento sono nominati un Vice Presidente scelto
tra i componenti del medesimo collegio nonché i relatori ed il segretario,
scelti fra i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di qualifica non
inferiore a funzionario, ivi compresi quelli di cui al comma 1, lettera
c).
6. Per la validità delle sedute del Comitato, anche in composizione
integrata, è richiesta la presenza di almeno la metà dei rispettivi
componenti.
7. I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza dei presenti e, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. I membri del Comitato devono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni riguardanti questioni od argomenti cui risultano interessati
per
ragioni professionali o di carica, ovvero per ragioni personali proprie,
del
coniuge o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Il divieto di
cui
sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala dell’adunanza
durante la trattazione delle pratiche.
ARTICOLO 55
(Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire o di
DIA, qualora
non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall’Agenzia del territorio, anche sulla
base
di accordi stipulati tra quest’ultima e l’Amministrazione comunale. La
valutazione dell’Agenzia è notificata all’interessato dal dirigente
o dal
responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa.
2. L’integrale corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria
di
cui all’articolo 49.
ARTICOLO 56
(Demolizione di opere abusive)
1. La demolizione delle opere abusive è disposta con
ordinanza del
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale ed è
eseguita a
cura e spese del responsabile dell’abuso entro il termine di novanta giorni
previsto dall’articolo 45 o nel termine all’uopo fissato nell’ordinanza
stessa
in tutti gli altri casi.
ARTICOLO 57
(Sanzione per ritardato od omesso pagamento)
1. Il mancato versamento del contributo di costruzione, nei
termini
stabiliti nell’articolo 38, comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre
i
successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento, superato il
termine di cui alla lettera b).
2. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) della comma 1,
il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei
modi
previsti dall’articolo 58.
ARTICOLO 58
(Riscossione)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente
legge sono
accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione
coattiva delle entrate dell’ente procedente.
ARTICOLO 59
(Sanzioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e
ferme restando le
sanzioni amministrative si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo
44 del T.U. Edilizia approvato con d.P.R. 380/2001 e successive modifiche
e
integrazioni.
ARTICOLO 60
(Effetti sull’azione penale e sui ricorsi giurisdizionali
conseguenti
all’istanza di accertamento di conformità)
1. Gli effetti sull’azione penale e sui ricorsi giurisdizionali
conseguenti all’istanza di accertamento di conformità di cui all’articolo
42
sono disciplinati dall’articolo 45 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche
e integrazioni.
ARTICOLO 61
(Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria)
1. In caso di accertamento di conformità operano le
agevolazioni
tributarie di cui all’articolo 50 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche
e
integrazioni.
ARTICOLO 62
(Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata
dopo il 17 marzo 1985)
1. Le sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione
abusiva sia
iniziata dopo il 17 marzo 1985 sono disciplinate dall’articolo 46 del d.P.R.
380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 63
(Sanzioni a carico dei notai)
1. Le sanzioni civili a carico dei notai sono disciplinate
dall’articolo
47 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 64
(Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici)
1. I divieti e gli adempimenti a carico delle aziende erogatrici
di
servizi pubblici sono disciplinati dall’articolo 48 del d.P.R. 380/2001
e
successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 65
(Disposizioni fiscali)
1. Nei confronti degli interventi inerenti interventi abusivi
realizzati
in assenza di titolo o in contrasto con esso e sulla base di titolo annullato
operano le disposizioni fiscali contenute nell’articolo 49 del d.P.R. 380/2001
e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 66
(Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi
realizzati in zone
alluvionali e sismiche)
1. Nei confronti degli immobili abusivi realizzati in zone
alluvionali e
sismiche operano le disposizioni di cui all’articolo 51 del d.P.R. 380/2001
e
successive modifiche e integrazioni.
PARTE II
TITOLO I
DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICO - EDILIZI
ARTICOLO 67
(Superficie agibile e superficie accessoria)
1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di
solaio,
misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori
fra unità immobiliari o interni ad esse.
2. Non fanno parte della S.A. ma costituiscono superficie accessoria
(S.Acc.), semprechè contenuta entro il limite massimo del 30 per
cento della
superficie agibile:
a) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, ivi compresi
i
sottotetti non abitabili;
b) le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa, gli
ascensori, i montacarichi, i passaggi comuni (con esclusione di quelli a
destinazione commerciale);
c) i locali per impianti tecnologici quali impianti termici, di
climatizzazione, elettrici, idrici, di lavanderie e simili;
d) i porticati, le tettoie, i poggioli e le logge;
e) le autorimesse private fuori terra realizzate ai sensi dell’articolo
19.
3. Sono esclusi dal computo della S.A. le autorimesse private:
a) di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive
modifiche;
b) di cui all’articolo 19, se interrate.
4. Sono da computare nella superficie agibile degli immobili da destinare
a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività
turistico-
ricettive:
a) gli spazi accessori eccedenti la percentuale di cui al comma 2 ;
b) i locali che abbiano l’altezza minima prescritta dall’articolo 78.
5. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine
di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per
migliorare la qualità degli edifici, non sono considerate nei computi
per la
determinazione dell’indice edificatorio le strutture perimetrali portanti
e
non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino
spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali,
superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e
fino
ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di
copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto
il
maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione
termica, acustica e di inerzia termica.
ARTICOLO 68
(Locali interrati)
1. Si definiscono locali interrati quelli posti in sottosuolo,
totalmente
al di sotto del livello del terreno sistemato, come definito dall’articolo
77.
2. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano la possibilità
di
realizzare locali interrati, individuando i casi, le zone, le destinazioni
d’uso e i relativi parametri.
ARTICOLO 69
(Superficie netta di vendita)
1. Si definisce superficie netta di vendita (S.N.V.) di un
esercizio
commerciale l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
La
superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro
Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla somma
delle
superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede
fissa che lo compongono.
ARTICOLO 70
(Volume virtuale)
1. Si definisce volume virtuale, ai fini della valutazione
di impatto
ambientale o di altre prescrizioni di legge, il prodotto della S.A. per
un’altezza virtuale di metri 3,50.
ARTICOLO 71
(Lotto asservibile)
1. Si definisce lotto asservibile la porzione di terreno nella
disponibilità del proponente destinata all’edificazione.
2. Non è consentito l’asservimento di superfici già asservite
a
costruzioni, salvi i casi in cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità
maggiore.
3. Le fattispecie in cui è consentito l’asservimento di lotti non
contigui o la traslazione dell’asservimento preesistente su altra area
dovranno essere espressamente previste e disciplinate dal PUC.
ARTICOLO 72
(Indice di utilizzazione insediativa)
1. Si definisce indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.)
il rapporto
fra la S.A. dei fabbricati realizzabili e il lotto asservibile.
2. In caso di esistenza di fabbricati da conservare, la relativa S.A.
deve essere detratta da quella complessiva.
ARTICOLO 73
(Superficie asservita)
1. Si definisce superficie asservita alle nuove costruzioni
quella alla
quale viene applicato l’I.U.I..
2. Per area di pertinenza fondiaria degli edifici esistenti si intende
quella calcolata in base agli indici volumetrici o agli altri parametri
edilizi vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo. Nel caso
di
edifici realizzati in precedenza per i quali non esista agli atti dell’ufficio
tecnico comunale il progetto approvato, si intende asservita una fascia
minima
di metri 5,00 attorno al perimetro dell’edificio e, comunque, non oltre
il
confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione
catastale.
3. L’asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati
nell’estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto
naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini
per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 26 nel caso di DIA. La Civica
amministrazione può prevedere nel regolamento edilizio l’obbligo
di
subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento
dei
terreni a favore del Comune mediante atto regolarmente trascritto nei registri
immobiliari. In ogni caso tali asservimenti devono essere riportati in
apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune.
ARTICOLO 74
(Superficie coperta)
1. Si definisce superficie coperta (S.C.) la proiezione orizzontale
delle
sole parti fuori terra dell’edificio, compresa la proiezione di tettoie
e
porticati.
2. Non sono considerati ai fini del computo della superficie coperta gli
elementi di cui all’articolo 67, comma 5, nei limiti dallo stesso indicati.
ARTICOLO 75
(Rapporto di copertura)
1. Si definisce rapporto di copertura (R.C.) il rapporto tra
superficie
coperta e lotto asservibile.
ARTICOLO 76
(Distanze)
1. Le distanze di cui al presente articolo sono misurate in
metri e
riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato
dal
perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli
elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle
altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 metri; sono
inclusi nel
perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti
verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed
ascensori.
3. La distanza è quella intercorrente fra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di
un’altra costruzione (D);
b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della
proprietà (Dc);
c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in
assenza di questo, ciglio di una strada (Ds). Il ciglio della strada è
quello
definito dall’articolo 2 del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404
(Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella
edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’articolo
19
della legge 6 agosto 1967, n. 765); il confine della strada è quello
definito
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
e
successive modifiche e integrazioni.
4. Ai fini della determinazione della distanza non si computano gli
elementi di cui all’articolo 67, comma 5, nei limiti dallo stesso indicati.
ARTICOLO 77
(Altezza)
1. L’altezza dei fabbricati si calcola a partire dal punto
più basso del
perimetro dell’edificio sul terreno sistemato, intendendosi per tale il
profilo preesistente con uno scostamento massimo di un metro, con esclusione
delle aperture di accesso ai piani interrati, fino alla linea di gronda,
ovvero, per gli edifici a copertura piana, fino all’estradosso dell’ultimo
solaio, posto a copertura di vani abitabili o agibili.
2. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico
e per migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati
nell’altezza
massima:
a) i tamponamenti orizzontali di copertura e i solai intermedi che
comportino spessori complessivi superiori a 30 centimetri, fino ad un massimo
di 25 centimetri per i tamponamenti orizzontali di copertura e di 15
centimetri per i solai intermedi;
b) i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione
di manti di copertura vegetale con essenze di medio e alto fusto.
3. Nel caso di edifici a gradoni non è consentita la misurazione
per
singoli corpi di fabbrica. Il regolamento edilizio può contenere
una
disposizione volta a dettare una specifica disciplina della misurazione
dell’altezza per questi tipi di costruzione.
ARTICOLO 78
(Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza
o a funzioni ad
essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive)
1. L’altezza interna utile degli immobili destinati a residenza
o a
funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive,
non può
essere inferiore a 2,70 metri per i locali abitabili riducibili a 2,40 metri
per spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore
a
1.000 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche
e
della tipologia edilizia ricorrente, possono essere consentite altezze per
i
locali abitabili non inferiori a 2,55 metri, riducibili a 2,40 metri per
spazi
accessori e di servizio.
2. Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e
l’immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed
architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione
strutturale e formale dell’organismo edilizio non consenta senza alterazioni
il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate al comma 1, si potrà
prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali ivi indicati sempreché
venga dimostrato e verificato l’effettivo miglioramento igienico e funzionale
rispetto alla situazione in atto. A tal fine alla dichiarazione del
progettista che attesti la conformità del progetto al regolamento
edilizio e
alle norme igienico-sanitarie dovrà essere allegato il parere della
ASL
competente.
3. Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante
l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l’altezza
media interna netta – da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio
ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e
quello più
basso dell’intradosso del solaio stesso – non può essere inferiore
a 2,30
metri per i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 metri per
i
locali accessori e di servizio. L’altezza della parete minima non può
essere
inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per
gli
spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a
1.000
metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della
tipologia edilizia ricorrente, l’altezza media interna netta può
essere
ridotta a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per
gli
spazi accessori e di servizio. L’altezza della parete minima non può
essere
inferiore a 1,30 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,10 metri per
gli
spazi accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari
o
superiore a un sedicesimo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
residenze di tipo specialistico e agli immobili i cui requisiti igienico-
sanitari siano fissati da specifiche disposizioni di settore.
ARTICOLO 79
(Linea di gronda)
1. Si definisce linea di gronda l’intersezione fra l’estradosso
del piano
di copertura, orizzontale o inclinato, posto al livello più alto
ed il piano
verticale di facciata.
ARTICOLO 80
(Numero dei piani)
1. Si definisce numero dei piani l’insieme dei piani di un
edificio posti
al di fuori del terreno, compresi quelli seminterrati che emergano per più
di
1 metro rispetto al terreno naturale per almeno la metà del perimetro
e con
esclusione dei sottotetti non abitabili e dei locali tecnici posti in
copertura.
ARTICOLO 81
(Locali tecnici)
1. Si definiscono locali tecnici tutti i locali funzionali
a ospitare
esclusivamente impianti di servizio del fabbricato o di reti tecnologiche,
quali riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, condizionamento, raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani.
ARTICOLO 82
(Sagoma)
1. Si intende per sagoma il contorno della parte emergente
di un edificio
sia in pianta che in elevazione, comprensivo di tutti gli elementi aggettanti.
La sagoma di un edificio è quindi costituita dai vari profili complessivi
con
i quali il medesimo può essere descritto.
ARTICOLO 83
(Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio)
1. Le caratteristiche dell’edificio sono individuabili dai
seguenti
elementi:
a) tipologici, intendendosi per tali quei caratteri architettonici e
funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle correnti tipologie
edilizie (quali ad esempio edificio residenziale unifamiliare o
plurifamiliare, fabbricato industriale, casa rurale);
b) formali, intendendosi per tali quei caratteri soprattutto
architettonici che determinano l’immagine esterna dell’edificio ed in
particolare la disposizione delle bucature e i materiali;
c) strutturali, intendendosi per tali quei caratteri che compongono
materialmente le parti strutturali, (portanti e non) dell’organismo edilizio,
quali ad esempio strutture portanti in laterizi rispetto a quelle in cemento
armato.
PARTE III
TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 84
(Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti)
1. Nelle aree i cui vincoli derivanti da piani urbanistici
siano decaduti
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del d.P.R. 327/2001 e successive
modifiche e integrazioni, in attesa delle conseguenti iniziative
pianificatorie possono essere assentiti i seguenti interventi:
a) sul patrimonio edilizio esistente fino al restauro e risanamento
conservativo, ivi comprese le opere da realizzare all’interno delle unità
immobiliari di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c);
b) volti alla realizzazione delle originarie previsioni di piano, ove sia
previamente acquisito il consenso del proprietario dell’area, senza necessità
di variare il piano urbanistico comunale;
c) volti alla realizzazione e cessione al Comune di spazi da destinare
all’uso pubblico comportanti la contestuale realizzazione di interventi
privati nel sottosuolo dell’area corrispondente, in conformità alla
disciplina
contenuta nei piani urbanistici;
d) volti alla realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi
dell’articolo 9 della l. 122/1989 e successive modifiche e integrazioni,
non
comportanti la deroga.
2. Non sono soggetti a decadenza ai sensi dell’articolo 9 del d.P.R.
327/2001 e successive modifiche e integrazioni i vincoli di assoggettamento
dell’attività edificatoria ad obbligo di SUA o PUO o a progettazioni
unitarie
ad essi assimilabili, semprechè sia assicurata la possibilità
per il
proprietario interessato di assumere l’iniziativa mediante presentazione
dei
pertinenti progetti.
ARTICOLO 85
(Interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 1, della
legge regionale 29
marzo 2004 n. 5)
1. Per vincoli imposti a tutela degli interventi idrogeologici
di cui
all’articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto legge 30 settembre 2003,
n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2004) preclusivi della sanatoria delle opere abusive non conformi
alla disciplina degli strumenti urbanistici si considerano i vincoli
comportanti inedificabilità assoluta individuati nell’articolo 3,
comma 3,
della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in
attuazione al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici”,
come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla
legge
24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004” concernenti il rilascio
della sanatoria degli illeciti urbanistico – edilizi) e successive modifiche,
e non quelli di cui al regio decreto 3267/1923.
ARTICOLO 86
(Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio
1991 n. 6 (Norme per
l’aggiornamento e l’applicazione del piano territoriale di coordinamento
paesistico))
1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 6/1991 è
aggiunto il seguente
periodo:
“Rientrano nel campo di applicazione delle deroghe disciplinate dal presente
articolo gli interventi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili la cui approvazione sotto il profilo urbanistico-
edilizio ed ambientale comporta dichiarazione di pubblica utilità
e di urgenza
ed indifferibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della suddetta l.r. 6/1991 è aggiunto
il seguente comma:
“5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei Comuni
dotati di piani urbanistici comunali (PUC) approvati ai sensi della legge
regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale).”.
ARTICOLO 87
(Modifica dell’articolo 88 della l.r. 36/1997)
1. Nell’articolo 88, comma 1, lettera b) della l.r. 36/1997,
al punto 12
sono aggiunte le seguenti parole:
“con esclusione dell’articolo 5”.
ARTICOLO 88
(Effetti dell’entrata in vigore della presente legge e rapporti
con la
strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino)
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge i Comuni adeguano la disciplina degli interventi urbanistico edilizi
contenuta negli strumenti urbanistici comunali alle definizioni delle
tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-
edilizi contenute nella Parte I ,Titolo II e nella Parte II, Titolo I.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 è effettuato con deliberazione
consiliare volta a:
a) confermare la disciplina sostanziale dello strumento urbanistico
vigente, con mero adeguamento alle nuove definizioni introdotte dalla presente
legge;
ovvero a:
b) modificare la disciplina sostanziale dello strumento urbanistico
vigente con adozione delle conseguenti varianti.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, l’adeguamento è
soggetto ad esclusiva approvazione comunale, previa pubblicazione dei relativi
atti per un periodo non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali il
Comune
decide in merito alle osservazioni eventualmente pervenute. Nell’ipotesi
di
cui alla lettera b) del medesimo comma 2, le varianti allo strumento
urbanistico generale, previa pubblicazione dei relativi atti per un periodo
non inferiore a quindici giorni, sono approvate dalla Provincia o dalla
Regione a norma della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, le definizioni
contenute nella presente legge relativamente alle tipologie degli interventi
urbanistico-edilizi e ai parametri urbanistico-edilizi prevalgono sugli
strumenti urbanistici comunali e sui regolamenti edilizi localmente vigenti.
5. I nuovi piani urbanistici comunali adottati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge:
a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio
edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento
le
disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II;
b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli
altri parametri urbanistico-edilizi assumendo a riferimento le definizioni
di
cui alla Parte II, Titolo I.
6. La disciplina introdotta per effetto dei piani urbanistici comunali a
norma del comma 5 comporta la sostituzione delle norme dei regolamenti edilizi
localmente vigenti contenenti la definizione dei parametri urbanistico-edilizi
e la definizione delle tipologie degli interventi.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa
dell’adeguamento di cui al comma 1 o dell’adozione di un nuovo strumento
urbanistico comunale ai sensi del comma 5, le disposizioni della presente
legge, relative alla disciplina delle tipologie di interventi urbanistico
edilizi, contenute nella Parte I, Titolo II:
a) prevalgono comunque immediatamente su quelle contenute nei regolamenti
edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai soli fini
dell’individuazione del titolo abilitativo, della tipologia di intervento
e
del relativo regime sanzionatorio; rimane invece operante la disciplina
sostanziale degli interventi contenuta nella normativa di attuazione dei
piani
urbanistici comunali relativa agli interventi ammissibili e alle modalità
e
condizioni di attuazione nonché la definizione dei parametri urbanistico
edilizi contenuta in tali piani ovvero nei regolamenti edilizi;
b) operano nell’applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte
salve le diverse disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri
emanati dalle competenti Autorità.
ARTICOLO 89
(Sostituzione e abrogazione di norme)
1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono la Parte
I del
d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione degli
articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.
2. La presente legge abroga:
a) la legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle Province delle
funzioni regionali relative all’esercizio dei poteri di controllo in materia
di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8
della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni) e successive
modifiche e integrazioni;
b) l’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (Interventi
ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati
di strumento urbanistico generale soggetto a revisione);
c) gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52
(Delega alle Province delle funzioni regionali di rilascio delle
autorizzazioni di massima di cui all’articolo 7 della legge regionale 8
luglio
1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi), come
modificati
dall’articolo 64 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge
urbanistica regionale);
d) l’articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni
in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia);
e) l’articolo 32, comma 6, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36
(Legge urbanistica regionale);
f) gli articoli 72 septies e 72 undecies, comma 1 bis, e 72 duodecies,
commi da 2 a 7, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento
delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
e successive modifiche e integrazioni;
g) gli articoli 4, 5, 7 e 21 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 29
(Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione
dei
centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei
titoli edilizi).
3. E’ da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le
norme della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova 6 giugno 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)