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LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 19-11-1999
REGIONE LOMBARDIA
RECUPERO DI IMMOBILI E NUOVI PARCHEGGI: NORME URBANISTICO-EDILIZIE PER AGEVOLARE
L'UTILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI IN LOMBARDIA
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 47
del 22 novembre 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Localizzazione e rapporto di pertinenza)
1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi, ai
sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n.10 (Norme per
l’edificabilità dei suoli), possono realizzare nel sottosuolo degli
stessi o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei
fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità
immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di
appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui
è
legato da rapporto di pertinenza, purché nell’ambito del territorio
comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'art. 9 della legge 24
marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale), come modificato dall'art. 17, comma 90, della
legge 15 maggio 1997, n.127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e di provvedimenti di decisione e di
controllo).
2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale,
impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a
qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.
ARTICOLO 2
(Disciplina degli interventi)
1. I parcheggi non devono essere incompatibili con il piano urbano
del traffico ove esistente, con la tutela dei corpi idrici, con l'uso
delle superfici sovrastanti e comportano necessità di deroga ai sensi
dell'art. 9 della legge 122/1989 solo in presenza di specifiche
destinazioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata
dall'intervento.
2. I parcheggi sono considerati opere di urbanizzazione ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 10/1977 e sono
realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature
pubbliche o di uso pubblico.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma l, sono in ogni caso
consentite le opere accessorie anche esterne, atte a garantire la
funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti
verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro
accessibilità e per lo scopo specifico.
ARTICOLO 3
(Utilizzo del patrimonio comunale)
1. I comuni, fatte salve le disposizioni in materia di aree per
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei
privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, possono
cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il
sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati
pertinenziali e, a tal fine, individuano le localizzazioni necessarie.
2. Al fine della cessione di cui al comma 1, i comuni pubblicano
apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche, proprietarie
o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa,
nonché ad imprese di costruzione, definendo:
a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;
b) le modalità di selezione delle richieste e di concessione del
diritto di superficie sulle aree;
c) l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno
di parcheggi delle unità immobiliari interessate;
d) la documentazione tecnico progettuale necessaria;
e) le garanzie economico-finanziarie da prestare.
3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla
stipula di una convenzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della
legge 122/1989, recante altresì l'impegno del soggetto attuatore
e dei
suoi aventi causa a non mutare destinazione d'uso.
ARTICOLO 4
(Principi e ambito di applicazione)
1. La denuncia di inizio attività è disciplinata dai successivi
articoli sulla base dei principi di cui all'art. 19 della legge 7
agosto 1999, n 241 ( Norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato
dall'art. 2 della legge 24 dicembre l993, n.537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica).
2. In coerenza con i principi indicati al comma 1 sono subordinati a
denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'art 4 della
legge 4 dicembre l993, n. 493 (Disposizioni per l’accelerazione degli
investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione
dei procedimenti in materia edilizia), come sostituito dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche,
nonché quelli sottoposti ad autorizzazione edilizia in base alla
legislazione vigente, ferma restando la possibilità di usufruire
della
procedura prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive
modificazioni e integrazioni.
3. La facoltà di denuncia di inizio attività si applica a
tutti gli
interventi edilizi definiti nell’allegato A della deliberazione della
Giunta regionale n. VI/38573 del 25 settembre 1998, avente ad oggetto
“Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti
edilizi comunali”, purché conformi alla vigente strumentazione
urbanistica comunale; nei casi in cui siano dovuti oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo deve essere
allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento va effettuato
nelle modalità previste dalla vigente normativa, prima dell’inizio
dei
lavori, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di
richiedere anche successivamente al predetto termine eventuali
integrazioni, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla
normativa vigente.
ARTICOLO 5
(Immobili vincolati con specifico provvedimento amministrativo)
1. Con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 4, la facoltà di
procedere con denuncia di inizio attività non si applica agli immobili
assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle
competenti autorità ai vincoli di carattere storico-artistico,
ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione di
autorizzazione da parte delle competenti autorità preposte alla tutela
del vincolo ad eccezione delle opere edilizie previste dall’art. 8,
comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con
modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale).
ARTICOLO 6
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1996,
n.15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)
1. L'art. 2 della l.r. 15/1996 è così sostituito:
"Art. 2
1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti
possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e
terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di
aeroilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale
comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della
legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del
territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del
patrimonio naturale e paesistico), modificazioni delle altezze di
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei
limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento
urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri, di cui
all’art. 1, comma 6."
ARTICOLO 7
(Programma pluriennale di attuazione)
1. L'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione
del piano regolatore generale previsto dalle leggi vigenti è sospeso
sino al 31 dicembre 2000 e comunque sino all'entrata in vigore della
legge regionale attuativa dell’art.20 della 1.30 aprile 1999, n. 136
(Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere
residenziale).
2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà
di
revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 19 novembre 1999
( Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 ottobre 1999 e
vistata dal commissario del governo con nota del 12 novembre 1999,
prot. n. 21302/2966 )