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PIANO CASA LIGURIA
LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 03-11-2009
REGIONE LIGURIA
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO-EDILIZIO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 19
del 4 novembre 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa
in data 1 aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi
economica mediante il riavvio dell’attività edilizia, la presente
legge
disciplina interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale,
architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l’ampliamento dei
volumi esistenti, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio
edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso
l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza
energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.
2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative
disposizioni hanno validità per ventiquattro mesi dalla data della
sua entrata
in vigore.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le seguenti
definizioni:
a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato
entro il XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto
o
comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una
riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato
irreversibilmente alterato nell’impianto tipologico, nelle caratteristiche
architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e
strutturali, siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca
la
possibilità di documentare l’originario inviluppo volumetrico complessivo
e la
originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione;
c) Edificio incongruo: un edificio la cui presenza comporti rischi per la
pubblica o privata incolumità o effetti di dequalificazione del contesto
nel
quale è inserito per uno o più dei seguenti elementi, riconosciuti
dal Comune
in sede di approvazione del relativo progetto di intervento ai sensi degli
articoli 6 e 7:
1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;
2) localizzazione;
3) funzione;
4) tipologia;
5) dimensione;
6) stato di degrado;
d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo: gli
edifici, o loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale
e
socio-sanitaria individuate nell’articolo 44 della legge regionale 24 maggio
2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-
sanitari) e successive modifiche ed integrazioni nonché le strutture
ricettive
di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 aprile 2009, n.
6
(Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche
ed integrazioni;
e) Centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona
classificata di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765),
quelli comunque denominati come “centro storico” dai vigenti strumenti
urbanistici comunali nonché i nuclei classificati “Nuclei isolati
in regime
normativo di conservazione” (NI-CE) e “Nuclei isolati in regime normativo
di
mantenimento” (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento
paesistico (PTCP);
f) Volumetria esistente: l’ingombro geometrico della costruzione in
soprassuolo esistente alla data del 30 giugno 2009, sulla base della
dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente
ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente,
misurato in metri cubi.
ARTICOLO 3
(Ampliamento di edifici esistenti)
1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all’articolo 2, a totale o
prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti
i
1.000 metri cubi, sono ammessi interventi di ampliamento preordinati a
migliorare la funzionalità, la qualità architettonica, statica
e/o energetica
dell’edificio interessato, nei limiti di seguito indicati:
a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, è
consentito un incremento di 60 metri cubi;
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500
metri cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il
limite
del 20 per cento;
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e
1.000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro
il
limite del 10 per cento.
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia e sono realizzabili anche in deroga alla disciplina
dei piani urbanistici, fermo restando il rispetto delle distanze da pareti
finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale,
delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale
degli
strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti
e
dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di cui alla
legge
regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive
modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica
2
aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore testimoniale a
destinazione residenziale sono disciplinati dalle disposizioni di cui
all’articolo 4.
4. L’ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è ammesso anche
per
edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo.
5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento
dell’unità immobiliare interessata, le unità immobiliari non
possono comunque
avere una superficie inferiore a 60 metri quadrati.
ARTICOLO 4
(Incentivazioni e premialità per l’applicazione dell’articolo 3)
1. Le percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3 possono essere
incrementate:
a) di un’ulteriore 10 per cento qualora l’intero organismo edilizio
esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre
gli
obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche in vigore
a decorrere dal 30 giugno 2009 nonché dotato di impianti di produzione
di
energia da fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di rendimento
energetico degli edifici indicati nell’articolo 3;
b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali
di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli
parzialmente diruti, come premialità in relazione all’obbligo, da
assumersi da
parte del proprietario o dell’avente titolo, di realizzare i relativi
interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali
tradizionali, quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica con
presenza di carbonato di calcio maggiore del 20 per cento e delle tecniche
costruttive caratterizzanti l’edificio esistente, come da attestazione del
progettista da prodursi a corredo della Denuncia inizio attività
(DIA);
c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura di interi edifici
residenziali diversi da quelli rurali di valore testimoniale si utilizzino,
ove non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre
di
ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
ARTICOLO 5
(Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli articoli 3 e 4)
1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano nei
confronti degli edifici od unità immobiliari:
a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in
difformità da esso;
b) condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza o
difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle
norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” di cui alla
tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria
delle opere edilizie) e successive modifiche ed integrazioni ed alla
successiva legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;
c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta
in
forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese
le
aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di
bacino;
d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-
ricreative;
e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di
individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità
della
legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio
comunale;
f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive
modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici di pregio
dagli
strumenti urbanistici generali vigenti;
g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del
Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere
e
del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra.
2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si
applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP,
assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi:
a) strutture urbane qualificate (SU);
b) conservazione (CE);
c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA),
limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in
linea d’aria
dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.
3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli
di cui al comma 1, lettera g), si applica la disciplina di ampliamento
stabilita nei relativi Piani, salva la facoltà di ogni ente parco
di assumere
specifica deliberazione per rendere applicabili le disposizioni degli articoli
3 e 4, ferme restando le esclusioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I Comuni, entro il termine perentorio di quaranticinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare parti
del
proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui all’articolo 3 non
trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio,
paesaggistico ambientale, culturale.
ARTICOLO 6
(Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale)
1. A fini di diminuzione dell’esposizione al rischio idraulico o
idrogeologico, di miglioramento della qualità architettonica e della
efficienza energetica del patrimonio edilizio, gli edifici residenziali
esistenti alla data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui, possono
essere
demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume
esistente per realizzare edifici di migliore qualità architettonica
e conformi
alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonché alla
normativa in
materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla l.r. 22/2007
e
successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 59/2009.
2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e può
essere assentita in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello
strumento urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze dai
fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in
misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non
computarsi nell’incremento volumetrico, di cui al comma 1, se interrati.
3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive
o non sia ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica
ed
urbanistica del sito, il Comune, su proposta dei soggetti che intendano
realizzare gli interventi previsti dalla presente disposizione, può
approvare,
mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica
allo
strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse
locale
ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9
(Composizione, competenze e funzionamento del Comitato tecnico urbanistico)
e
successive modifiche ed integrazioni – il progetto di ricostruzione su altre
aree idonee, purché compatibile con le indicazioni del vigente PTCP
e dei
Piani di bacino. Il progetto deve altresì comprendere la sistemazione
delle
aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l’approvazione della
disciplina urbanistica delle stesse.
ARTICOLO 7
(Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destinazione diversa
da quella residenziale)
1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale
i
Comuni possono approvare interventi di demolizione e di ricostruzione di
cui
all’articolo 6 aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa
da
quella residenziale mediante la procedura di Conferenza di servizi atta
a
comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi
di
esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 9/1983 –
nel
contesto della quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni
per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché compatibili
con
le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino.
ARTICOLO 8
(Titoli edilizi)
1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono assoggettati a DIA
obbligatoria di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina
dell’attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e
non sono
cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici
comunali. La DIA per la realizzazione degli interventi di ampliamento sopra
indicati può essere presentata decorso il termine di cui all’articolo
5, comma
4.
2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché
gli
interventi di ampliamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relativi
a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti
mediante rilascio di permesso di costruire.
3. Resta ferma l’osservanza delle disposizioni stabilite nella vigente
legislazione in materia paesistico-ambientale nonché nelle diverse
normative
di settore che prescrivano l’obbligo di munirsi di autorizzazioni, nulla
osta
e di altri atti preventivi al rilascio di titoli abilitativi edilizi e in
particolare delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di stabilità
e
di sicurezza degli edifici.
4. La presentazione della DIA, o la richiesta di permesso di costruire,
deve avvenire entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 2.
ARTICOLO 9
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività
edilizia) e successive modifiche ed integrazioni)
1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed
integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 67
(Superficie agibile e superficie accessoria)
1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata
al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra
unità
immobiliari o interni ad esse.
2. Non sono da ricomprendere nella SA:
a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i
sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione
residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico
–
ricettive;
b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori,
montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e
simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte
dalle
pertinenti normative;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali
cantine
e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione
e non
comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel
piano
terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia
diversa da quella condominiale;
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per
l’agibilità aventi altezza all’intradosso del colmo non superiore
a metri 2,10;
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori
terra di cui all’articolo 19, quelle interrate o al piano terreno, di cui
all’articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture
piane negli edifici a destinazione commerciale nelle quantità prescritte
dalla
vigente normativa in materia;
f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico.
3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non ricomprendere
nella SA sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento
della SA
per edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite
massimo del 20 per cento per la parte di SA eccedente la soglia di 160 metri
quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso
privato;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all’intradosso del colmo
superiore a metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non
riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c);
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione
residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-
ricettive realizzate ai sensi dell’articolo 19.
4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine
di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per
migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo
per la
determinazione dell’indice edificatorio:
a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori
complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori
a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali nonché
i solai
con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30
centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura
e
di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore
spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica,
acustica e di inerzia termica;
b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra
unità immobiliari finalizzato all’isolamento acustico.
5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto
ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO),
Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il
limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può
essere
elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica
e
di efficienza energetica degli edifici.”.
2. Al comma 1, dell’articolo 88, della l.r. 16/2008 e successive
modifiche ed integrazioni le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “ventiquattro mesi”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 3 novembre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)