REGIONE LOMBARDIA

 

 

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16-07-2009
REGIONE LOMBARDIA
Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del
patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 28
del 13 luglio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2 del 17 luglio 2009

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale






ARTICOLO 1

(Finalità generali)

1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa espressa dalla
Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un’azione straordinaria
dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e
utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio
lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle
famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso,
nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al
rilancio del comparto economico interessato.








ARTICOLO 2

(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)

1. E’ consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di
edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate
dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive,
anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici
comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:

a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per
destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti
urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per
destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli
strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in
vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono
comportare modificazione della destinazione d’uso.

2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e
funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima
del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da
parte del proprietario, del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei
dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e
per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni
degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti
edilizi.

3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo non possono
comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e devono
rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti
urbanistici del territorio, nonché i requisiti previsti dai provvedimenti
regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, di cui agli
articoli 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute
e dell’ambiente).

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla base di
denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero di permesso di
costruire ai sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale,
rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti
dalla data indicata all’articolo 6.








ARTICOLO 3

(Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti)

1. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti
urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito,
anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti
o adottati, e ai regolamenti edilizi, l’ampliamento di edifici in tutto
residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:

a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della
volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300
metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;
b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non
superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della
volumetria esistente alla medesima data.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora vi sia una diminuzione
certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per
cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale. Tale diminuzione non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno
di energia primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore al
rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di nuova costruzione, dai
provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A
conclusione dell’intervento il proprietario deve dotarsi dell’attestato di
certificazione energetica dell’intero edificio.

3. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è
consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti
medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli
edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di
volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente,
subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30
per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti
regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. La disciplina di cui
al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a
quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione
residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati
esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di
altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso
dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di
copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo
strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.

4. All’interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è
consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione
esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche,
architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La
sostituzione, come disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al
parere delle commissioni regionali di cui all’articolo 78 della l.r. 12/2005,
vincolante se reso in senso negativo. Il parere è formulato entro sessanta
giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso
negativo.

5. E’ ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3,
primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti
nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica
destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata
deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.

6. L’incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 è elevato al
35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento
arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato
ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.

7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 non possono essere
realizzati cumulativamente. I medesimi interventi, fatta eccezione per quelli
disciplinati dal comma 3, secondo periodo, non possono determinare il
superamento dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo
strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento, nonché il
superamento di quattro metri dell’altezza massima consentita dallo stesso o,
in alternativa, possono confermare la volumetria esistente. Agli incrementi
volumetrici di cui ai commi da 1 a 6 si applica quanto previsto dall’articolo
2, comma 1-ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di
calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai
casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per
il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di
inerzia termica).

8. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati sulla
base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della l.r.
12/2005, ovvero di permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della
medesima legge regionale, ad eccezione degli interventi di cui al comma 4 e di
quelli da realizzare nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n.
3274, e delle successive disposizioni regionali attuative, che sono in ogni
caso subordinati all’acquisizione del permesso di costruire ai sensi
dell’articolo 38 della l.r. 12/2005.

9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo le
denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire devono
essere presentate entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata
all’articolo 6.

10. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati e
realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti
alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia.








ARTICOLO 4

(Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

1. In alternativa a quanto previsto dall’articolo 3, i soggetti pubblici
proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P.
esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in deroga
alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati,
e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia
residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, in misura non
superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia
residenziale pubblica esistente nel quartiere.

2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 è subordinata al
conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio
energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25
della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di
recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali
interventi potranno riguardare:

a) per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni
dell’involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti
di climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di energia termica
ed elettrica mediante l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici,
l’utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;
b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l’attrezzatura
delle aree esterne, l’eliminazione delle strutture in cemento-amianto non
confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne,
l’installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla
riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.
La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta in tutto o in parte ad
altri operatori che si impegnino a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i
relativi proventi sono destinati al risanamento energetico e ambientale del
quartiere.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa
acquisizione del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della l.r.
12/2005, da richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata
all’articolo 6. Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel
rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche
sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in
materia.

4. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all’articolo
11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il
coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive
gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo articolo 11, anche ai
fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1.

5. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia
residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti
alle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.) ai sensi
dell’articolo 5 bis della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il
riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle
aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)), con uno o più
decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi
considerati prioritari per assicurare l’efficace utilizzo delle risorse
impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell’intervento
nonché il quadro finanziario dello stesso.

6. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del decreto o dei decreti di cui al comma
5, gli enti competenti avviano i procedimenti necessari alla conclusione degli
interventi, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso
inutilmente tale termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un
ritardo di almeno trenta giorni nell’assunzione dei provvedimenti di cui al
comma 5, previa assegnazione, da parte del dirigente competente, di un termine
per l’espletamento delle attività necessarie, con decreto del Presidente della
Giunta regionale è nominato un commissario ad acta che provvede in
sostituzione degli organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei
propri compiti, il commissario può avvalersi degli uffici delle
amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la
realizzazione dell’intervento.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità
attuative delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 e la modalità di
determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell’ente
inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.








ARTICOLO 5

(Disposizioni generali per l’attuazione della legge)

1. Possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni dei piani
territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali
protette, gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, nonché quelli di
cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, limitatamente al caso di quartieri E.R.P.
confinanti con aree inserite in parchi regionali e già di proprietà pubblica.
Gli interventi edilizi di cui al precedente periodo possono essere realizzati
in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, o in deroga
a questo se vigente o adottato, e devono garantire il rispetto del codice
civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative
vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli
edifici, nonché di quelle in materia di tutela idrogeologica, del paesaggio e
dei beni culturali e monumentali. Per gli interventi realizzabili nei parchi
regionali i limiti massimi di incremento volumetrico previsti dagli articoli 3
e 4 sono ridotti di un terzo, ad eccezione dei territori assoggettati
all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei
parchi stessi.

2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi edilizi
di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi da 1 a 3, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 64, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005, intendendosi dimezzato
il termine ivi previsto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano:

a) in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni
di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo
storico, architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati in relazione
a tali caratteri;
c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo
o in totale difformità, anche condonati.

4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo
commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla
superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe
approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In
relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con apposita
deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione
e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e
modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino
entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del
contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale
pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di
urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.

5. In sede di formazione o adeguamento del piano di governo del territorio, il
comune verifica l’eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi
urbani indotto dall’attuazione della presente legge.

6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata
deliberazione, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le
disposizioni indicate nell’articolo 6 non trovano applicazione, in ragione
delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche
delle medesime, compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie
esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della
presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per
parcheggi pertinenziali e a verde.








ARTICOLO 6

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo 4,
commi da 1 a 3, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal
16 ottobre 2009.

2. Al fine di monitorare l’attuazione della presente legge, i comuni danno
notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I
contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi dati sono stabiliti con
provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.








ARTICOLO 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 luglio 2009

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/850 del
14 luglio 2009)