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REGIONE TOSCANA
LEGGE
REGIONALE N. 24 DEL 08-05-2009
REGIONE TOSCANA
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e
alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 17
del 13 maggio 2009
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) e l’articolo 69 dello
Statuto;
Vista l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di
conferenza unificata;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo
del territorio);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia);
Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e l’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni comunità
enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) della
Toscana del 22 aprile 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella
seduta del 29 aprile 2009;
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il
riavvio dell’attività edilizia privata quale settore particolarmente
colpito dalla congiuntura economica;
2. L’urgenza di favorire iniziative volte al rilancio
dell’economia;
3. La necessità di rispondere ai bisogni abitativi delle
famiglie;
4. La necessità di favorire la riqualificazione urbana
attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;
5. La necessità di prevedere alcune semplificazioni degli
adempimenti procedurali affinché gli interventi possano prodursi
con
la tempistica richiesta;
6. La necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e
dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della
natura straordinaria della stessa;
7. L’esigenza di individuare con precisione gli ambiti di
applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni
degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi
pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;
8. L’opportunità di collegare la realizzazione degli interventi
al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli
edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica
vigente;
9. La necessità di fissare il termine di vigenza della presente
legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria
della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato
nell’intesa;
10. L’opportunità, al fine di impedire un utilizzo incongruo e
non rispondente alle finalità della presente legge, di individuare
la data di sottoscrizione dell’intesa come termine entro il quale è
richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilità degli
interventi straordinari;
11. L’opportunità, al fine di impedire interventi meramente
speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d’uso degli
edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure
straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne
l’evento;
12. L’opportunità di istituire un sistema informativo regionale
sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e
dei relativi impianti nell’ambito della l.r. 39/2005;
Si approva la presente legge
ARTICOLO 1Finalità1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia, risponde
alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità
architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l’efficienza
energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili.
La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli
interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio
dell’attività entro il termine perentorio di cui all’articolo 7, comma 2.
ARTICOLO 2Definizioni e parametri1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per edifici abitativi si intendono gli edifici con destinazione d’uso
residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle
esigenze dell’imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o
degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;
b) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici
delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato
prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie
sono comprese le scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto
delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media
superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi
tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro
dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico;
c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del perimetro
individuato:
1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, comma 2,
lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni abbiano approvato o anche solo
adottato detto atto di governo del territorio;
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi,
qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento
urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;
3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di
perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi di cui al
numero 2);
d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono
quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti
urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa
riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
ARTICOLO 3Interventi straordinari di ampliamento1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo
5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità
immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già
esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi,
comunque fino ad un massimo complessivo per l’intero edificio di settanta
metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere
realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le
seguenti caratteristiche:
a) tipologia monofamiliare o bifamiliare;
b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con superficie
utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la
destinazione d’uso degli edifici interessati.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su edifici
abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli
atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni
consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi
volumetrici ulteriori rispetto a quelli ammessi per volumi tecnici o gli
interventi di cui all’articolo 78, comma 1, lettere f), g) o h) della l.r.
1/2005; detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e
delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti
condizioni:
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove
collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di
approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque
reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a
pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o
molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o
dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione
territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici
generali dei comuni.
4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di
efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con
l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche
attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano
comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell’ampliamento, un
indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al
corrispondente valore limite indicato nell’allegato C, tabella 1.3 del
medesimo d.lgs. 192/2005; in ogni caso, l’unità abitativa esistente
interessata dall’ampliamento è dotata di finestre con vetrature con
intercapedini di aria o di gas.
5. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4 ed il rispetto
degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono
certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la
comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della
l.r. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata
l’abitabilità o l’agibilità dell’ampliamento realizzato.
ARTICOLO 4Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente
articolo e nell’articolo
5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione
con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda
già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al
comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente
destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici
all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d’uso
diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura
comunque non superiore al 25 per cento della superficie utile lorda
complessiva dell’edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al
comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette
porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata.
4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la
destinazione d’uso degli edifici interessati. Il numero delle unità
immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, purché le unità
immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a
cinquanta metri quadrati.
5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici abitativi
per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di
governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni
consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 78,
comma 1, lettera h) della l.r. 1/2005, o gli interventi di cui al medesimo
comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle
distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza delle
seguenti due condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati all’interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a
pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o
molto elevata dai piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini
geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli
atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei
comuni.
6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri
abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai
piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate
agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del
territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto
allegato alla denuncia di inizio dell’attività di cui all’articolo 7 contiene
le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non
aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto
prevede, altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli
interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati
dall’allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R
(Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio
2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini
geologiche).
7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di
tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego
di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni
energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:
a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell’edificio, l’indice
di prestazione energetica, definito dal d.lgs. 192/2005, è inferiore almeno
del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato
nell’allegato C, tabella 1.3 del medesimo d.lgs. 192/2005;
b) con riferimento al raffrescamento estivo dell’involucro edilizio
dell’edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno
annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio, calcolato
tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS
11300, e la superficie utile, è inferiore a trenta chilowattora per metro
quadrato per anno.
8. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto
degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono
certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la
comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della
l.r. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata
l’abitabilità o agibilità dell’edificio realizzato.
9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle
prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale
14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9
febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” –
Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).
ARTICOLO 5Condizioni generali di ammissibilità degli interventi1. Gli interventi edilizi di
cui agli articoli 3 e 4 perseguono il fine
del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri
urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in
cui sono inseriti.
2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere
realizzati su edifici abitativi che, al momento della presentazione della
denuncia di inizio attività di cui all’articolo 7, risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
b) collocati all’interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui
all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite
dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio
comunali;
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di
governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio);
e) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta come definite
dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie);
f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o
regionali;
g) collocati all’interno di aree per le quali gli atti di governo del
territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano l’adozione e
approvazione di piani attuativi ai sensi dell’articolo 65 della l.r. 1/2005.
3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre
metri, salvo il rispetto delle norme igienico–sanitarie. Per gli interventi di
cui all’articolo 3, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre
metri senza superare l’altezza dell’unità immobiliare interessata
dall’ampliamento. Per gli interventi di cui all’articolo 4, è consentita la
ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti
nell’edificio oggetto di demolizione.
4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la
sanatoria edilizia straordinaria di cui alla l. 47/1985, alla legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e
alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria
edilizia straordinaria), ovvero per le quali siano state applicate le sanzioni
pecuniarie di cui al titolo VIII, capo I, della l.r. 1/2005:
a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile
lorda già esistente di cui all’articolo 3, comma 1 ed all’articolo 4, comma 1;
b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli
articoli 3 e 4.
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non
si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici
generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici.
6. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli
interventi di cui all’articolo 3 o gli edifici interessati dagli interventi di
cui all’articolo 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le
competenti agenzie del territorio ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931,
n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto) o ai sensi del regio
decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati
urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n.
1249. Qualora non regolarmente accatastati, per dette unità immobiliari o per
detti edifici, devono risultare già presentate alla data del 31 marzo 2009,
idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la
variazione catastale.
7. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante le
unità immobiliari o gli edifici con destinazione d’uso residenziale deve
riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della
l. 1249/1939.
8. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli
edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore
agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a
tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola può riferirsi anche alla
qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al r.d.
1572/1931.
9. L’accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di edificio di cui
all’articolo 4, comma 3, aventi destinazioni d’uso diverse da quella
abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati
corrispondente all’utilizzazione esistente di dette porzioni.
ARTICOLO 6Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi1.
Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici
abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli
3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla denuncia di inizio
attività di cui all’articolo 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla
comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1 della
l.r. 1/2005.
ARTICOLO 7 Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari1.Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati mediante la
denuncia di inizio attività di cui all’articolo 79 della l.r. 1/2005, nel
rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 82 e secondo il
procedimento di cui all’articolo 84 della medesima l.r. 1/2005. Nella
relazione asseverata di cui al medesimo articolo 84, comma 1, oltre a quanto
ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da
realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1 può essere presentata
non oltre il termine del 31 dicembre 2010.
ARTICOLO 8Sanzioni1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 132 della l.r. 1/2005.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e
5, si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo VIII, capo I della
l.r. 1/2005, previste per gli interventi soggetti a permesso di costruire.
ARTICOLO 9 Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/20051.Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio
2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è aggiunto il seguente comma:
“12 bis. Nell’ambito del sistema informativo geografico regionale di cui
all’articolo 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo
regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e
dei relativi impianti, gestito dalla struttura regionale competente.”.
2. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 23 della l.r. 39/2005, è aggiunto
il seguente comma:
“12 ter. Il sistema informativo di cui al comma 12 bis comprende l’archivio
informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti
di climatizzazione. Le modalità di organizzazione, di gestione, di
implementazione del sistema informativo sono disciplinate dal regolamento di
cui al comma 7, nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26
gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina
della "Rete telematica regionale Toscana").”.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.MARTINIFirenze,8 maggio 2009La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 05.05.09.
Note:
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORIProposta di legge della Giunta regionale 20 aprile 2009, n. 24
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 24 aprile 2009, n. 339
Proponente:
Assessore Riccardo Conti
Assegnata alla 6^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 30 aprile 2009
Approvata in data 5 maggio 2009
Divenuta legge regionale 13/2009 (atti del Consiglio)