REGIONE UMBRIA

 

 

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 26-06-2009
REGIONE UMBRIA
Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il
rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 29
del 29 giugno 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:


TITOLO I
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I
IL GOVERNO DEL TERRITORIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI



ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione,
individua i criteri, le modalità e gli strumenti per l’esercizio delle
funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.








ARTICOLO 2

(Definizione di governo del territorio)

1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel
complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive,
regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di
programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela,
valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile. Esso
rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, secondo
il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale
collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.








ARTICOLO 3

(Finalità del governo del territorio)

1. Le finalità del governo del territorio sono:

a) rendere l’Umbria un laboratorio di sostenibilità finalizzato ad accrescere,
attraverso l’innovazione, la qualità e la competitività dei suoi territori;

b) attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed urbana caratteri
di sostenibilità ecologica, sicurezza ambientale, efficienza insediativa in un
contesto di qualità paesaggistica ed urbana;

c) assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, in un
quadro di composizione e messa in coerenza dei diversi interessi pubblici e di
parità di condizioni tra i diversi soggetti privati, ferma restando la
preminenza dell’interesse generale;

d) promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e urbana, la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo modalità che assicurino
la considerazione delle esigenze condivise, espresse sin dalle fasi di
definizione degli obiettivi e di impostazione delle scelte dai diversi
soggetti coinvolti e dalle comunità locali.




SEZIONE II
LA PIANIFICAZIONE



ARTICOLO 4

(Definizione e finalità della pianificazione)

1. La pianificazione è la modalità generale di governo del territorio,
attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e
sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi
condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio.

2. La pianificazione si esprime in una pluralità di atti e strumenti
specifici, di norma oggetto di copianificazione tra i soggetti istituzionali
coinvolti, con i quali sono definiti sia gli obiettivi territoriali sia le
modalità per il loro perseguimento.

3. La pianificazione assume come riferimento le seguenti finalità:

a) la qualità ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l’utilizzo
sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;

b) la tutela della biodiversità e la sicurezza delle persone e dei beni
rispetto ai fattori di rischio connessi al territorio;

c) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato, policentrico e integrato
nelle funzioni e nelle rispettive eccellenze, attuato perseguendo l’obiettivo
di ridurre il consumo di suolo;

d) la qualificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per i
servizi, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture
tradizionali e innovative;

e) la tutela ed il rafforzamento dei sistemi rurali e montani, dei relativi
patrimoni, con particolare riferimento a quelli idrico e forestale;

f) il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della
mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle
risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.








ARTICOLO 5

(Le dimensioni della pianificazione)

1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni:

a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi,
scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo
socio-economico e territoriale;

b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di
tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e
spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla
lettera a).








ARTICOLO 6

(Le pianificazioni ed i soggetti competenti)

1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione
territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di
settore per indirizzare l’azione pubblica e privata sul territorio utilizzando
gli strumenti di cui al comma 3.

2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i
soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici,
nonché il rispetto delle istanze e degli interessi privati. Esse perseguono
nei vari livelli istituzionali e scale d’intervento, sia la dimensione
strategica e programmatica che la dimensione regolativa.

3. Gli strumenti di pianificazione sono:

a) il Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST), strumento di livello e
scala regionali, di dimensione strategica e programmatica, di cui al Titolo I,
Capo II, Sezione I;

b) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala
regionali, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al
Titolo I, Capo II, Sezione II;

c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento della
pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di area vasta del
territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di
cui al Titolo I, Capo IV;

d) il Piano Regolatore Generale (PRG), strumento di scala e livello comunali,
articolato in: documento programmatico, di dimensione strategica e
programmatica, PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica
e regolativa, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa, ai sensi della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del
territorio: pianificazione urbanistica comunale);

e) i piani di settore previsti da norme vigenti di competenza regionale,
provinciale e comunale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa.

4. Il PUST ed il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli
23 e 24 ed alle cartografie di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27
(Piano Urbanistico territoriale), formano il quadro sistematico di governo del
territorio regionale.




SEZIONE III
GLI ISTITUTI DELLA PIANIFICAZIONE



ARTICOLO 7

(La cooperazione e la concertazione)

1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di
pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo
della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla
cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono principali strumenti di concertazione gli accordi, le conferenze
istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio.

3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volontà dei rispettivi soggetti
pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e
valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione
di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto
al reperimento ed impiego dei fondi disponibili.

4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono
dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di
pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l’acquisizione di tutte
le indagini e le analisi necessarie, nonché dei risultati prestazionali degli
strumenti proposti.

5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello
strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli
esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal
soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.








ARTICOLO 8

(La partecipazione dei cittadini)

1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono essere assicurate:

a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli
obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme
associative per la tutela di interessi diffusi, nonché forme di pubblicità, in
ordine alle scelte di pianificazione, ovvero ai contenuti degli strumenti,
anche nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), con particolare riferimento alla
comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del responsabile unico
del procedimento.








ARTICOLO 9

(Modalità attuative di piani e programmi regionali)

1. La Giunta regionale individua le modalità di attuazione della
pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed
intese.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con le necessarie forme di
pubblicità, definisce:

a) le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi;

b) l’integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le
percentuali di cofinanziamento pubblico e privato;

c) i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialità;

d) le modalità per l’erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di
premialità.

3. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d’obbligo unilaterali
relativi agli impegni economici che i soggetti privati debbono assumersi, sono
anche stabilite le modalità tecniche e temporali per l’attuazione degli
interventi.




CAPO II
LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

SEZIONE I
PIANO URBANISTICO STRATEGICO TERRITORIALE



ARTICOLO 10

(Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale
di cui all’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo
Statuto della Regione Umbria).

2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di
programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002,
n. 137), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione
strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali
e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio è assunto come
riferimento primario. Il PUST, altresì, costituisce il quadro programmatico
per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonché per i piani di
settore.

3. In particolare, il PUST:

a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di
sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione
economico-finanziaria;

b) è strumento di riferimento per l’integrazione di temi e competenze
settoriali della Giunta regionale, nonché strumento di governance per la
costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del
territorio;

c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante
azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;

d) esercita l’integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-
programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le
opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari
territori;

e) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare
le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni
territoriali interregionali.








ARTICOLO 11

(Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della
visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle
potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali nonché dei riferimenti
programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione così elaborata si
esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti
priorità e riferimento per programmi e progetti di territorio.

2. Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti
integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la
partecipazione delle comunità locali.

3. Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il
PPR in riferimento:

a) ai progetti strategici territoriali;

b) ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e
trasformazioni territoriali ammissibili;

c) ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.








ARTICOLO 12

(Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST è costituito dai seguenti elaborati:

a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del
territorio regionale;

b) una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del
territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e
tematici o settoriali;

c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa, contenenti la
rappresentazione simbolica della visione del territorio regionale e
l’individuazione delle linee strategiche e dei progetti territoriali, anche
nella loro articolazione spaziale e nei loro contenuti relativi a politiche e
azioni territoriali;

d) un documento contenente le modalità attuative delle strategie di sviluppo
territoriale contenute nel PUST.








ARTICOLO 13

(Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico
Strategico Territoriale)

1. La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando
l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonché dei risultati
prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti.

2. I procedimenti amministrativi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) sono effettuati nell’ambito del procedimento
di formazione, adozione e approvazione del PUST.

3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province,
ai comuni e alle comunità montane al fine dell’indizione delle conferenze
istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le
province, i comuni e le comunità montane.

4. La conferenza istituzionale di copianificazione è convocata dalla Giunta
regionale con un preavviso di quindici giorni; essa si conclude
improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei
lavori della conferenza è redatto processo verbale.

5. La Giunta regionale, acquisito il processo verbale di cui al comma 4,
preadotta il PUST.

6. Il PUST preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all’esame del
tavolo di concertazione economico-sociale, di cui all’articolo 5 della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione,
del bilancio dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione
dell’Umbria) e al parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui
all’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del
Consiglio delle Autonomie locali).

7. La Giunta regionale adotta il PUST e ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria (BUR) con l’indicazione delle sedi in cui chiunque può
prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso chiunque può presentare proposte ed osservazioni
alla Giunta regionale.

8. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le osservazioni pervenute e
formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PUST al Consiglio
regionale, unitamente al parere del CAL di cui all’articolo 3 della l.r.
20/2008.

9. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte e alle osservazioni e
approva il PUST; il PUST approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web
istituzionale della Regione.








ARTICOLO 14

(Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione
nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in
coerenza con il PUST.

2. Il PUST è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse
determinazioni della Giunta regionale.

3. Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all’articolo 13.




SEZIONE II
IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE



ARTICOLO 15

(Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR, di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), è lo strumento unico di
pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della
Convenzione europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, nonché in correlazione a quanto espresso
dal PUST e tenendo conto della programmazione delle regioni contermini, mira a
governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri
identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità
paesaggistica.

2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche
apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di
pianificazione.

3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo
paesaggisticamente sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di
programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali.

4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici
valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità
identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle
individuate con i procedimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, alle quali
assicurare un’efficace azione di tutela;

b) prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;

c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla
tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi
deteriorati.

5. Il PPR garantisce soprattutto:

a) la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs.
42/2004;

b) la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti
in cui si articola l’intero territorio regionale;

c) le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio;

d) gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di
settore, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità.








ARTICOLO 16

(Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale)

1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo
143, comma 1 del d.lgs. 42/2004, comprendono in particolare:

a) la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua
caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come
specifici paesaggi regionali in applicazione dell’articolo 135, comma 2 del
d.lgs. 42/2004;

b) la perimetrazione dei paesaggi d’area vasta di cui all’articolo 21, comma
4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione
dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla
base degli obiettivi di qualità previsti all’interno dei paesaggi regionali;

c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali,
con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela,
valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;

d) la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del
d.lgs. 42/2004, con la definizione delle loro discipline di tutela e
valorizzazione;

e) la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;

f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto
paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, con
particolare riferimento alle modalità di intervento nelle zone produttive
artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.

2. Il PPR può altresì prevedere l’individuazione delle aree di cui
all’articolo 143, comma 4 del d.lgs. 42/2004.








ARTICOLO 17

(Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) quadro conoscitivo, costituito dall’identificazione delle risorse
identitarie, dall’atlante dei paesaggi e dalla carta dei rischi e delle
vulnerabilità del paesaggio;

c) quadro strategico del paesaggio umbro costituito dalla visione guida, dalle
linee guida per temi prioritari e dai repertori dei progetti strategici di
paesaggio;

d) quadro di assetto del paesaggio regionale relativo ai paesaggi regionali e
d’area vasta, con la definizione degli obiettivi di qualità e delle discipline
di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici
e ai loro intorni, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica
con specifiche normative d’uso prevalenti sui piani regolatori comunali ai
sensi dell’articolo 135, commi 2 e 3 del d.lgs. 42/2004;

e) disposizioni di attuazione.








ARTICOLO 18

(Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico
Regionale)

1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l’acquisizione di tutte le
indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli
enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di
indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR è
elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali
limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere
b), c) e d) del d.lgs. 42/2004 e comunque nel rispetto delle forme e modalità
previste dal medesimo articolo 143.

2. Il PPR preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all’esame del tavolo
di concertazione economico-sociale di cui all’articolo 5 della l.r. 13/2000.

3. La Giunta regionale, previa espressione del parere del CAL previsto
dall’articolo 2 della l.r. 20/2008, adotta il PPR e ne dà avviso nel BUR con
l’indicazione delle sedi in cui tutti i soggetti interessati e le associazioni
portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono prendere
visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi
diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
ambiente e danno ambientale, possono presentare proposte e osservazioni alla
Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e
formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PPR al Consiglio
regionale, unitamente al parere del CAL di cui all’articolo 2 della l.r.
20/2008 ed alle intese e agli accordi previsti dall’articolo 143, comma 2 del
d.lgs. 42/2004.

5. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte ed osservazioni e
approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del
d.lgs. 42/2004; il PPR approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web
istituzionale della Regione.








ARTICOLO 19

(Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del d.lgs.
42/2004:

a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o
regionali di sviluppo economico;

b) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e delle province;

c) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente
contenute negli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari
dell’attività edilizia, ove espressamente indicato;

d) stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento
degli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell’attività edilizia;

e) sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali;

f) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti
sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli
enti gestori delle aree naturali protette.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il PPR approvato è efficace dal
giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

3. A far data dall’adozione del PPR non sono consentiti, sugli immobili e
nelle aree di cui all’articolo 134 del d.lgs. 42/2004, interventi in contrasto
con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.








ARTICOLO 20

(Durata del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR ha di norma durata quinquennale ed è aggiornato secondo i termini e
modalità stabiliti nell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2 del d.lgs.
42/2004 e comunque entro tre anni dalla sua pubblicazione nel BUR.








ARTICOLO 21

(Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico
Regionale)

1. Le province, le comunità montane e i soggetti gestori delle aree naturali
protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi
stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall’approvazione del
medesimo PPR.

2. I comuni conformano il PRG al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono
essere superiori a due anni.

3. L’inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta
l’impossibilità, per i soggetti ivi citati, di assumere gli atti conseguenti
all’espletamento delle procedure connesse con la formazione, adozione e
approvazione di qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione e loro
varianti, salvo gli atti finalizzati all’adeguamento al PPR medesimo. Il
rilascio di atti autorizzativi e pareri comunque intesi è effettuato nel
rispetto del PPR.

4. I paesaggi di area vasta, articolati all’interno dei paesaggi regionali, ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), sono definiti dalla provincia con
il PTCP secondo il principio della copianificazione, al quale partecipano la
Regione e i comuni interessati, e sono di riferimento per i paesaggi locali.

5. Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici
comunali al PPR sono quelle previste dall’articolo 18, commi 2, 4, 8 e 9 e
dell’articolo 67 della l.r. 11/2005, nonché quelle integrative individuate dal
PPR stesso, anche al fine di assicurare la partecipazione degli organi
ministeriali alla procedura.

6. La Regione, ai fini dell’adeguamento di cui al comma 3, coadiuva gli enti
locali che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le
ricerche necessarie, nonché l’eventuale consulenza tecnica.








ARTICOLO 22

(Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)

1. La Regione istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale,
l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall’articolo
133, comma 1 del d.lgs. 42/2004.

2. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è il centro di
ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici ed
opera in collegamento con l’Osservatorio nazionale e in reciproca
collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti
in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine
dell’indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di
tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti
contenuti nella Convenzione europea del Paesaggio.

3. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in stretta relazione
con il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale di cui all’articolo 23,
formula proposte per orientare le politiche di tutela e valorizzazione del
paesaggio attraverso la conoscenza, lo studio e l’analisi delle trasformazioni
paesaggistico-territoriali e delle tendenze evolutive del paesaggio
definendone le necessarie metodologie.

4. Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono fornire e
attingere dati conoscitivi dall’Osservatorio per la qualità del paesaggio, la
cui attività è finalizzata sia ad accrescere la sensibilità e la cultura del
paesaggio, sia a costruire una piattaforma tecnica omogenea di conoscenza e
valutazione.

5. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio elabora ogni anno un
rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto la composizione, il
funzionamento, i compiti operativi ed i protocolli tecnico-informatici
dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.




CAPO III
MONITORAGGIO INTEGRATO DEL TERRITORIO



ARTICOLO 23

(Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze
attinenti il territorio e l’ambiente è istituito il Sistema Informativo
regionale Ambientale e Territoriale (SIAT).

2. Il SIAT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la
definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro
effetti.

3. La Regione, in raccordo con le province, i comuni singoli o associati, il
Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR) e l’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale (ARPA) cura la realizzazione del SIAT attraverso la
sottoscrizione di specifici accordi.

4. Le funzioni del SIAT sono assegnate alla Direzione Ambiente Territorio e
Infrastrutture della Regione Umbria.








ARTICOLO 24

(Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e
Territoriale)

1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all’articolo 23, comma
3, anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura
la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni:

a) promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete
informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la
definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la
rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti
urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in
cooperazione applicativa, per l’erogazione di servizi territoriali evoluti
all’utenza pubblica e privata;

b) partecipare alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali
nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce
un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea
(INSPIRE)), assicurando il coordinamento con gli organismi nazionali preposti
alla definizione delle regole tecniche per la realizzazione delle basi dati
territoriali e della relativa metadocumentazione;

c) realizzare, implementare, aggiornare e diffondere on line l’archivio unico
regionale dei dati geografici, ambientali e territoriali e le relative
elaborazioni statistiche;

d) assicurare l’aggiornamento e la pubblicazione on line della cartografia
afferente al PUST e al PPR, nonché di quelle di cui all’articolo 7, comma 2
della l.r. 27/2000;

e) realizzare, implementare ed aggiornare un unico e stabile sistema di
riferimento geodetico per tutto il territorio regionale e per tutte le
applicazioni e le basi cartografiche e aerofotografiche di riferimento, a cui
gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione,
delle province e dei comuni devono riferirsi per assicurare la necessaria
congruenza e confronto;

f) promuovere e realizzare studi e progetti di implementazione del patrimonio
informativo regionale;

g) fornire servizi e informazioni a tutti i cittadini, acquisendo informazioni
provenienti oltre che da enti pubblici anche dalla comunità scientifica.




CAPO IV
LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)



ARTICOLO 25

(Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Il PTCP di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), la cui formazione è
obbligatoria, è elaborato in base a quadri conoscitivi e valutativi dello
stato del territorio e dell’ambiente.

2. La dimensione strategica e programmatica del PTCP si esprime attraverso la
definizione, in coerenza con i contenuti espressi dal PUST ed in recepimento
del PPR, di una visione del proprio territorio per la programmazione di
settore provinciale e per i contenuti della pianificazione urbanistica dei
comuni.

3. La dimensione regolativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di
una disciplina articolata in criteri di indirizzo, di direttive e di norme
prescrittive, in coerenza al PUST ed in conformità alle normative regionali ed
al PPR.








ARTICOLO 26

(Azione di coordinamento delle province)

1. Le province, ai sensi del d.lgs. 267/2000, ed in quanto titolari di
funzioni di pianificazione territoriale di area vasta, con il PTCP:

a) raccordano e coordinano i diversi piani settoriali provinciali e di
interesse sovracomunale;

b) forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le loro azioni
pianificatorie;

c) promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con
particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un’elevata
continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione
comportano significativi effetti di livello sovracomunale;

d) esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la
compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a
trasformazioni o interventi di rilevanza intercomunale.

2. I comuni di piccola dimensione, nonché quelli per i quali sussiste
l’esigenza dell’integrazione territoriale con comuni limitrofi, possono
richiedere alla provincia il coordinamento e la formazione del PRG, parte
strutturale, anche intercomunale.

3. Le province, attraverso il PTCP, promuovono il coordinamento con le
province ed i comuni contermini ai fini dell’integrazione delle rispettive
politiche territoriali.








ARTICOLO 27

(Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione illustrativa, descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e
degli altri elaborati che lo compongono e comprende:

1) il repertorio delle conoscenze, che illustra l’apparato conoscitivo sullo
stato e sulle dinamiche delle componenti naturalistiche ed antropiche del
territorio provinciale posto a base del Piano; il repertorio costituisce
altresì supporto per la pianificazione comunale in un’ottica di sussidiarietà
e copianificazione;

2) la visione strategica dell’assetto spaziale del territorio della provincia,
che rappresenta in modo coerente le azioni che il Piano intende promuovere in
riferimento alle politiche regionali di governo del territorio ed in
particolare con la visione strategica del territorio regionale ed alle
previsioni di pianificazione regionale espresse dal PUST e dal PPR.

b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi
in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel
rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare:

1) i paesaggi regionali e quelli d’area vasta di cui al PPR;

2) la rete ecologica esistente e di progetto, in coerenza con la rete
ecologica regionale;

3) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che
rientra nelle proprie competenze, nel rispetto degli strumenti sovraordinati;

4) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture
e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto;

5) l’articolazione dei progetti territoriali di interesse regionale di cui al
PUST ed al PPR, da promuovere e coordinare a livello provinciale;

6) l’individuazione degli ambiti prioritari di coordinamento delle
pianificazioni ai fini dell’articolo 26, comma 2;

c) le norme tecniche di attuazione, articolate in criteri di indirizzo, in
direttive ed in norme prescrittive, indicando quelle prevalenti sulla
pianificazione comunale, hanno ad oggetto la disciplina urbanistica e
paesaggistica degli elementi demandati al PTCP dagli strumenti di
pianificazione e programmazione regionali, costituendo approfondimento degli
stessi. Le norme tecniche di attuazione, contengono, in particolare:

1) il repertorio dei paesaggi d’area vasta, redatto in coerenza con il PPR e
facenti parte dello stesso;

2) il repertorio di progetti strategici;

3) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle
acque, di qualità ambientale e dell’aria sulla base delle caratteristiche
ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio;

4) i criteri sulla riqualificazione e sul dimensionamento degli insediamenti
con riferimento al contenimento del consumo di suolo;

5) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001
(Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante), nonché per gli allevamenti zootecnici.








ARTICOLO 28

(Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale)

1. Le province, con l’atto di avvio del processo di formazione del PTCP,
nominando il responsabile unico del procedimento stabiliscono altresì:

a) le modalità di partecipazione al processo formativo dei soggetti portatori
di interessi collettivi, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);

b) i soggetti da coinvolgere e le fasi in cui tali consultazioni e
partecipazioni debbano essere effettuate, di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera b).

2. La provincia, sulla base di adeguate conoscenze e valutazioni, approva il
documento programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione del
PTCP, con particolare riferimento ai contenuti di cui al comma 2 dell’articolo
25.

3. La provincia assicura la pubblicità del documento programmatico di cui al
comma 2 tramite pubblico avviso e ulteriori adeguate forme di informazione a
tutti i soggetti pubblici e privati interessati. L’avviso fissa termini
congrui entro i quali tutti i soggetti interessati possono presentare
valutazioni e proposte in merito al documento programmatico.

4. La provincia sulla base del documento programmatico e delle valutazioni e
proposte pervenute convoca una conferenza istituzionale di copianificazione
alla quale partecipano la Regione, le province contermini, i comuni e le
amministrazioni statali interessati. Ogni ente partecipa alla conferenza con
un unico rappresentante legittimato ad esprimere la volontà dell’ente. La
conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima seduta.

5. La conferenza istituzionale di copianificazione esprime valutazioni e
proposte in merito al documento programmatico e alla conclusione dei lavori
viene redatto apposito verbale e la provincia lo trasmette alla Regione.

6. Le province, entro centottanta giorni dalla conclusione della conferenza
istituzionale di copianificazione, adottano il PTCP, che è depositato per
sessanta giorni presso le proprie sedi istituzionali. L’avvenuto deposito e il
PTCP medesimo sono contestualmente pubblicati nel BUR e nel sito web
istituzionale della Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può
prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le
quali determinano su esse.

7. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione
di cui al comma 6. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta
giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri
uffici, convoca una conferenza istituzionale alla quale partecipano le
province.

8. La conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità
delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e
programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed
alla coerenza con il PUST. Entro trenta giorni dalla convocazione si
concludono i lavori della conferenza istituzionale.

9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza
e sulla base delle risultanze della stessa, esprime con apposito atto le
proprie valutazioni dettando eventuali prescrizioni.

10. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 9,
le province approvano il PTCP in conformità ad esso, e lo pubblicano nel BUR e
nel sito web istituzionale della Regione.

11. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato sono
trasmessi, entro i successivi trenta giorni, alla Regione.








ARTICOLO 29

(Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale)

1. Il PTCP approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione
nel BUR ed ha di norma durata quinquennale.

2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall’insediamento dei consigli
provinciali, sottopongono a verifica il PTCP sulla base del suo stato di
attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.

3. Le varianti del PTCP sono adottate ed approvate con le procedure previste
all’articolo 28.

4. L’adeguamento a nuove disposizioni del PPR aventi carattere cogente, a
previsioni di piani di settore immediatamente applicabili, nonché ad eventuali
ratifiche di accordi definitivi per l’approvazione dei PRG, sono recepite ed
integrate nel PTCP con le modalità previste dall’articolo 15, commi 4, 8 e 9
della l.r. 11/2005.








ARTICOLO 30

(Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale)

1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP entro e non oltre
dodici mesi dall’approvazione del PTCP medesimo.

2. Dalla data di efficacia del PTCP approvato, il comune non può rilasciare
titoli abilitativi che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente
efficaci del PTCP medesimo.




TITOLO II
DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA

CAPO I
DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE
10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17



ARTICOLO 31

(Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell’articolo 8 della
legge regionale 10 luglio 2008, n. 12)

1. Ai fini degli interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione
Prioritaria (ARP) di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2008,
n. 12 (Norme per i centri storici) la quantità di Superficie Utile Coperta
(SUC) derivante dal calcolo di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge
regionale è moltiplicata per la somma di coefficienti determinati dalla Giunta
regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge,
espressione dei seguenti criteri:

a) classe dimensionale del centro storico;

b) destinazione d’uso;

c) presenza di parcheggi pertinenziali realizzati all’interno dell’ARP in
proporzione alla SUC dell’intervento;

d) classificazione dell’edificio oggetto di intervento in base all’articolo 3,
comma 2 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo
2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente,
art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e
elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale);

e) scala dimensionale dell’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 8 della
l.r. 12/2008;

f) valore massimo di abitazioni in stato conservativo normale indicato per il
centro storico dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia
del Territorio nel semestre precedente all’intervento.








ARTICOLO 32

(Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità
ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17)

1. Per la realizzazione di edifici che ottengono la certificazione di
sostenibilità ambientale in classe A di cui al Titolo II della legge regionale
18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli
interventi urbanistici ed edilizi), il comune può prevedere quantità
edificatorie premiali attraverso l’incremento, fino ad un massimo del venti
per cento, della potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo
strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative
sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nelle zone di
tipo A ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). In caso di certificazione in
classe B il comune può prevedere quantità edificatorie premiali fino ad un
massimo del dieci per cento.

2. Qualora l’interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune
ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di
sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio
e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste
all’articolo 5 della l.r. 17/2008. L’attestato preliminare di conformità è
trasmesso al comune a cura dell’interessato, ai fini del riconoscimento dei
benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di
sostenibilità ambientale accertate nell’ambito dell’attività di controllo di
cui all’articolo 21 della l.r. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi
del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie
nella realizzazione dell’edificio, applica anche la sanzione pecuniaria
massima prevista dall’articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre
2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in
materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie
utile coperta realizzati.




CAPO II
INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E FINALIZZATI
ALLA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE
DEGLI EDIFICI ESISTENTI



ARTICOLO 33

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della
funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici
esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di
sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza
con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone
ove tali edifici sono ubicati.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di cui al comma
1, con esclusione di quelli:

a) ricadenti nei centri storici, di cui alle zone di tipo A del decreto
ministeriale 1444/1968 e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità
assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento
urbanistico generale comunale;

b) ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre
1997. Per l’ampliamento degli edifici realizzati in data anteriore al 13
novembre 1997 resta fermo il limite di superficie complessiva di
quattrocentocinquanta metri quadrati previsto dal comma 1 dell’articolo 35
della l.r. 11/2005;

c) ricadenti nelle zone boscate;

d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli
14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico (Piano di bacino Tevere – VI Stralcio funzionale per l’assetto
idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di inedificabilità
per analoghe situazioni di rischio;

e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui
all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia – Testo A);

f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata
dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), nonché nelle zone “A” concernenti la riserva integrale
dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela
dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d.lgs.
42/2004;

h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell’Allegato
A della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, come edilizia
speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente
integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del
d.lgs. 42/2004, nonché negli ambiti di cui all’articolo 4, comma 2 della legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia);

i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla
data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito
dell’accertamento di conformità o del condono edilizio. Le superfici
realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia
intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli
ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36;

l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento
urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o
ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione
dell’edificio.

3. I comuni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, possono escludere, con delibera del consiglio comunale, l’applicabilità
delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di
ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione
delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di
saturazione edilizia esistente.

4. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito
ai commi 1 e 3 dell’articolo 22 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n.
9 (Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) –
Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle
superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla
edificazione), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009,
circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del
titolo abilitativo per gli interventi consentiti.

5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti
fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con
atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con
quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da
norme regionali.








ARTICOLO 34

(Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo
del venti per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al
massimo complessivo di settanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a
destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;

b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore
a trecentocinquanta metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità
immobiliari.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e
in forma strutturalmente indipendente dall’edificio esistente, sono
condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi
del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla
contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità
sismica.

3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con
materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla
Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.








ARTICOLO 35

(Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)

1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e
ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del
venticinque per cento di quella esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l’edificio
ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in
classe “B”, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r.
17/2008.

3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno
otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l’incremento della stessa SUC è
destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per il
cinquanta per cento, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non
inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni.

4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e
ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo,
ovvero un Programma Urbanistico di cui all’articolo 28 della l.r. 11/2005, la
SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del
trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti
dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in
classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r.
17/2008.

5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici
residenziali ove sono presenti anche destinazioni d’uso diverse nella misura
comunque non superiore al venticinque per cento della SUC esistente. In tali
casi l’incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla
superficie esistente destinata a residenza.








ARTICOLO 36

(Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva)

1. Gli edifici ricadenti nelle zone di tipo D di cui al decreto ministeriale
1444/1968 a destinazione artigianale, industriale e per servizi ad esclusione
di quelli alberghieri, extralberghieri, commerciali per medie e grandi
strutture di vendita possono essere ampliati ovvero demoliti e ricostruiti con
incremento massimo del venti per cento della SUC. Gli interventi sono
realizzati a mezzo di piano attuativo con previsioni planovolumetriche da
sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla
richiesta, che interessi una superficie fondiaria di almeno ventimila metri
quadrati e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale di
tutti gli edifici in essa ricompresi, delle aree e delle relative dotazioni
territoriali e funzionali, mediante un progetto unitario da attuare
contemporaneamente all’ampliamento degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle
condizioni di cui all’articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero
dell’acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia
rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della l.r. 17/2008.








ARTICOLO 37

(Condizioni per gli interventi)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 in materia di vincolo
paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35
e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale
dell’edificio esistente;

b) non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;

c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto
delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle
distanze minime stabilite dal regolamento regionale 9/2008;

d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare
riferimento a quelle antisismiche.

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui
all’articolo 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n.
122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo
unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) relativamente all’intero
edificio, comprensivo dell’ampliamento, nonché al rispetto delle normative
vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle
parti ampliate.








ARTICOLO 38

(Disposizioni applicative)

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le
disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità
per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della
documentazione richiesta dalle normative entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore della presente legge. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli
interventi di cui all’articolo 35 sono consentiti esclusivamente con
procedimento edilizio abbreviato di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2004,
mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con denuncia di inizio attività,
fatto salvo l’eventuale piano attuativo. L’istanza è trasmessa al comune con
modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune
medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata.

2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui
al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e
pubblicazione ridotti della metà.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si
applicano le sanzioni di cui al Titolo I della l.r. 21/2004.

4. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 33, comma 3, le disposizioni del
presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici.




TITOLO III
MODIFICHE E ABROGAZIONI

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13
(DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO,
DELL’ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI INTERNI DELLA
REGIONE DELL’UMBRIA)



ARTICOLO 39

(Modifica all’articolo 5)

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti
locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione
regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica
territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle
Autonomie locali.”.








ARTICOLO 40

(Modifiche all’articolo 7)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2000, dopo la
parola “territoriale” è inserita la seguente parola “, paesaggistica”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2000 è sostituita
dalla seguente:

“b) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito denominato PUST;”.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2000 è
inserita la seguente lettera:

“b bis) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;”.








ARTICOLO 41

(Modifica all’articolo 8)

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 13/2000 la parola “PUT” è sostituita
dalla seguente parola “PUST”.








ARTICOLO 42

(Modifica all’articolo 9)

1. L’articolo 9 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 9
(Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il Piano Urbanistico Strategico Territoriale è lo strumento generale della
programmazione territoriale regionale di cui all’articolo 18 della legge
regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

2. La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si
realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti
fondamentali di riferimento (PRS e PUST) i quali si integrano senza
sovrapporsi.

3. La struttura e i contenuti del PUST sono disciplinati con legge regionale.”.








ARTICOLO 43

(Modifica all’articolo 18)

1. L’articolo 18 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 18
(Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST sono
disciplinati con legge regionale.”.




CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
(PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)



ARTICOLO 44

(Modifica del titolo della l.r. 27/2000)

1. Il titolo della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: “Norme per la
pianificazione urbanistica territoriale.”.








ARTICOLO 45

(Modifica della denominazione del Titolo I della l.r. 27/2000)

1. Il Titolo I della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: “Disposizioni
generali”.








ARTICOLO 46

(Modifica all’articolo 5)

1. L’articolo 5 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Programmazione urbanistico-territoriale regionale)

1. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi,
rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la
sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni
necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali,
delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed
insediative, del patrimonio faunistico e floristico-vegetazionale, nonché
delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di
integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

2. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo
sostenibile al territorio stesso.”.








ARTICOLO 47

(Modifiche all’articolo 7)

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 27/2000 è sostituita dalla
seguente “(Valore della cartografia)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 27/2000 le parole “al P.U.T.” sono
sostituite dalle seguenti parole “alla presente legge”.








ARTICOLO 48

(Modifiche all’articolo 8)

1. La rubrica dell’articolo 8 della l.r. 27/2000 è sostituita dalla
seguente “(Scenari tematici)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/2000 le parole “del P.U.T.” sono
soppresse.








ARTICOLO 49

(Modifica all’articolo 12)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. indica
nella carta n. 8” sono sostituite dalle seguenti parole “Nella carta n. 8 sono
indicate”.








ARTICOLO 50

(Modifica all’articolo 13)

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di salvaguardare l’integrità ambientale come bene unitario i siti
e le zone indicate al comma 1 assumono valore estetico culturale e pregio
ambientale.”.








ARTICOLO 51

(Modifiche all’articolo 15)

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 27/2000 le parole “dal PTCP quale
piano paesistico-ambientale,” sono sostituite dalle seguenti parole “dalle
province in coerenza con il PPR,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 27/2000 le parole “del PTCP,” sono
sostituite dalle seguenti parole “provinciale di cui al comma 2,”.

3. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 27/2000 dopo la parola “boscate”
sono inserite le seguenti parole “e nelle fasce di transizione”.








ARTICOLO 52

(Modifiche all’articolo 17)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. nelle
carte n. 12 e 13 rappresenta” sono sostituite dalle seguenti parole “Nelle
carte n. 12 e 13 sono rappresentate”.

2. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T.” sono
sostituite dalle seguenti parole “La presente legge”.

3. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di salvaguardare l’integrità ambientale come bene unitario, alle
aree contigue di cui al comma 1 è riconosciuto valore estetico culturale e
pregio ambientale.”.








ARTICOLO 53

(Modifica all’articolo 22)

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella
carta n. 20, rappresenta” sono sostituite dalle seguenti parole “Nella carta
n. 20 sono rappresentati”.








ARTICOLO 54

(Integrazione alla l.r. 27/2000)

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis
(Oliveti)

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario
del territorio umbro.

2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma
1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le
eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo
modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o
di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche
l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione
dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune
territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente
improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell’impianto rechino danni all’oliveto;

c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione
urbanistico–edilizia.

5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), è
concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi
dell’Allegato “A” alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
(Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle
stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e
della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme
in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre
1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142).”.








ARTICOLO 55

(Modifica all’articolo 25)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 27/2000 le
parole “già previsto dal P.U.T. e dal PTCP” sono soppresse.








ARTICOLO 56

(Modifica all’articolo 26)

1. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Negli ambiti di cui al comma 1 sono localizzati i grandi insediamenti
produttivi, direzionali e turistici.”.








ARTICOLO 57

(Modifiche all’articolo 29)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. indica
nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:” sono sostituite dalle seguenti
parole “Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati:”.

2. Il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di salvaguardarne l’integrità ambientale come bene unitario, ai
siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 è riconosciuto
valore estetico culturale e pregio ambientale.”.

3. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 27/2000 è
sostituito dal seguente “Le aree corrispondenti al percorso dell’antica Via
Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28, sono
riconosciute quali zone di interesse archeologico.”.








ARTICOLO 58

(Modifica all’articolo 30)

1. Al comma 8 dell’articolo 30 della l.r. 27/2000 le parole “, in coerenza al
P.U.T. e al PTCP” sono soppresse.








ARTICOLO 59

(Modifica all’articolo 31)

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. nelle
carte n. 33 e 34 rappresenta:” sono sostituite dalle seguenti parole “Nelle
carte n. 33 e 34 sono rappresentate:”.








ARTICOLO 60

(Modifica all’articolo 34)

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 27/2000 le parole “dal P.U.T.” sono
sostituite con le seguenti parole “all’articolo 32”.








ARTICOLO 61

(Modifica all’articolo 46)

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella
carta n. 44, rappresenta” sono sostituite dalle seguenti parole “Nella carta
n. 44 sono rappresentati”.








ARTICOLO 62

(Modifica all’articolo 47)

1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella
carta n. 45, rappresenta” sono sostituite dalle seguenti parole “Nella carta
n. 45 sono rappresentati”.








ARTICOLO 63

(Modifica all’articolo 50)

1. Il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione
del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica
ai sensi del punto a) del comma 2 dell’articolo 94 del D.L. 31 marzo 1998, n.
112, sono definiti per il territorio regionale i seguenti livelli di
approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

a) livello 1;

b) livello 2.”.








ARTICOLO 64

(Modifica all’articolo 51)

1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 27/2000 le parole “i contenuti del
P.U.T.” sono sostituite dalle seguenti parole “la presente legge”.








ARTICOLO 65

(Modifica all’articolo 71)

1. Al comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 27/2000 le parole “Il piano
urbanistico territoriale vale” sono sostituite dalle seguenti parole “Le
disposizioni di cui alla presente legge valgono”.








ARTICOLO 66

(Modifica all’articolo 72)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva
autorizzazione di cui all’articolo 22 bis, comma 4, o chi li danneggia in modo
grave è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro
5.000,00.”.








ARTICOLO 67

(Abrogazioni della l.r. 27/2000)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 100, comma 1 sono abrogate le
seguenti disposizioni della l.r. 27/2000: articolo 1; articolo 2; articolo 3;
articolo 4; commi 1 e 3 dell’articolo 7; commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11;
comma 2 dell’articolo 21; articolo 36; articolo 37; articolo 38; comma 5
dell’articolo 39; articolo 40; articolo 49; articolo 53; articolo 54.




CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17
(NORME IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI)



ARTICOLO 68

(Modifica all’articolo 15)

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 17/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale
ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l’installazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda
sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta
per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata,
salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di
tale soglia.”.




CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1
(NORME PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA)



ARTICOLO 69

(Modifica all’articolo 4)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 dopo la
parola “antico,” sono aggiunte le seguenti parole “le architetture religiose e
militari,”.








ARTICOLO 70

(Modifica all’articolo 8)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1, l’accertamento di
conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita
conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti
urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 18
della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell’eventuale apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta
giorni dalla conclusione della conferenza stessa.”.








ARTICOLO 71

(Modifica all’articolo 14)

1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 1/2004 la
parola “due” è sostituita dalla seguente parola “tre”.








ARTICOLO 72

(Modifiche all’articolo 17)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 dopo la
parola “disposizioni,” sono inserite le seguenti parole “ivi comprese quelle
emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45, comma 2,”.

2. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal
ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e
la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6
e 8 della legge 241/1990.”.








ARTICOLO 73

(Modifica all’articolo 18)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 1/2004 è aggiunto, infine, il
seguente periodo “Lo sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o
a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.”.








ARTICOLO 74

(Modifiche all’articolo 26)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004, le
parole “che possiede i requisiti previsti dall’art. 5 del regolamento n. 1257
del 17 maggio 1999 del Consiglio della Comunità Europea;” sono sostituite
dalle seguenti parole “con adeguata capacità di reddito sulla base dei
parametri determinati dalla Giunta regionale;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituita
dalla seguente:

“b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento
della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici
danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi
straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;”.








ARTICOLO 75

(Modifica all’articolo 38)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2004 la
parola “settanta” è sostituita dalla seguente parola “cinquanta”.








ARTICOLO 76

(Modifica all’articolo 39)

1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 le parole “di cui al comma 1
su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per cento sulle
dichiarazioni di cui al comma 2.” sono sostituite dalle seguenti parole “di
cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il dieci per cento.”.








ARTICOLO 77

(Modifiche all’articolo 45)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004, dopo le
parole “di tipo D” sono inserite le seguenti parole “e le zone di tipo E”.

2. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004 dopo le
parole “all’articolo 22,” sono inserite le seguenti parole “mediante sistemi
informatici di acquisizione e trasmissione dei dati,”.








ARTICOLO 78

(Modifica all’articolo 46)

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 1/2004 dopo la parola “PUT” sono
inserite le seguenti parole “e dal PPR”.




CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21
(NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ SANZIONI
E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)



ARTICOLO 79

(Modifiche all’articolo 3)

1. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21/2004 prima della
parola “possono” sono inserite le seguenti parole “, entro e non oltre trenta
giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla
incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero”.

2. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:

“6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza,
responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale
dell’abuso e ai responsabili di cui all’articolo 5. I citati provvedimenti
sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al
costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla
provincia.”.








ARTICOLO 80

(Modifica all’articolo 5)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2004 dopo la parola “abilitativo,”
sono inserite le seguenti parole “il proprietario,”.








ARTICOLO 81

(Modifica all’articolo 6)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2004 dopo la parola “Se” sono
inserite le seguenti parole “il proprietario o”.








ARTICOLO 82

(Modifica all’articolo 17)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004, dopo le parole “piano
attuativo” è inserita la seguente parola “approvato”.








ARTICOLO 83

(Modifica all’articolo 18)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 21/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. La procedura prevista dall’articolo 17 si applica anche per
l’accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di
entrata in vigore del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina
di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) – Criteri per
regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle
volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), non
conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro
realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati alla data del 13 maggio 2009, di diretta
applicazione dello stesso regolamento regionale. In tali casi l’istanza è
presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009 ed il rilascio del titolo
abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al comune
nella misura prevista al comma 2 dell’articolo 17, ferma restando
l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.”.




CAPO VI
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11
(NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)



ARTICOLO 84

(Modifica dell’articolo 2)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 11/2005 le parole “,
con particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT),” sono
soppresse.








ARTICOLO 85

(Modifiche ed integrazioni all’articolo 3)

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005, le
parole “di cui all’articolo 30;” sono sostituite dalle seguenti
parole “premiali e perequativi;”.

2. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005, dopo la
parola “perseguire” le parole “, i meccanismi perequativi e compensativi da
attivare” sono soppresse.

3. Dopo la lettera m) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005, sono
aggiunte le seguenti:

“m bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 27, comma 4
della l.r. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali
attuare la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 29 e 30,
nonché quelli per attivare eventuali norme sulla premialità;

m ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalità
previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e gli interventi di
interesse sovracomunale da attuare con le modalità perequative e compensative
di cui agli articoli 29 e 30.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e
degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali
e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale,
definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all’interesse della
infrastruttura, all’interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo
dell’infrastruttura medesima. I diritti edificatori all’interno degli ambiti
di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del
territorio comunale con destinazione diversa dall’agricolo con le modalità di
cui agli articoli 29 e 30.”.








ARTICOLO 86

(Modifica all’articolo 9)

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 11/2005 è aggiunto, infine, il
seguente periodo “Il documento programmatico è trasmesso, contestualmente alla
pubblicazione
dell’avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza.”.








ARTICOLO 87

(Modifica all’articolo 15)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 11/2005 è aggiunto, infine, il
seguente periodo “Qualora la provincia riscontri l’assenza degli elementi
costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché della eventuale
valutazione d’incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione
ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), ne dichiara l’irricevibilità restituendo i
relativi atti al comune.”.








ARTICOLO 88

(Modifiche ed integrazioni all’articolo 28)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 28 della l.r. 11/2005 sono sostituiti dai
seguenti:

“1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita
ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione
urbana di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), l’attuazione del PRG ha
luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla
riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti
fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di
servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi
relativi alle opere di urbanizzazione, all’edilizia per la residenza, per le
attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere
architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità
urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 4. La loro attuazione
è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all’articolo 4,
comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative.”.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 11/2005, sono inseriti i
seguenti:

“7 bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma
urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili
ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune
di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune
stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della
perequazione.

7 ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento
dell’incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di
infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e
funzionali stralciaminime, l’esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal
promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa
vigente. Tale condizione deve essere prevista nell’apposita convenzione o atto
d’obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l’assetto delle
aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all’articolo 15, comma 5,
del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente
le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la
convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.”.








ARTICOLO 89

(Integrazione alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:

“Art. 28 bis
(Edilizia residenziale sociale)

1. I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile
1962, n. 167 possono individuare nel PRG con deliberazione del consiglio
comunale le aree necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia
residenziale sociale, anche su proposta di operatori pubblici o privati.

2. I programmi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi in regime
sovvenzionato, agevolato, o convenzionato. Le aree sono individuate tra quelle
destinate all’espansione residenziale o a servizi, preferibilmente tra quelle
incluse negli ambiti perimetrati dal PRG ai fini della perequazione,
compensazione e premialità.

3. Entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al
comma 1 il comune adotta il piano attuativo. Le aree comprese nel piano
attuativo approvato sono acquisite dai comuni secondo quanto previsto dalle
legge in materia di espropriazione per pubblica utilità o con modalità
compensative ai sensi dell’articolo 30.

4. Il comune, attraverso procedure di evidenza pubblica, cede le aree
acquisite ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei programmi
di edilizia residenziale sociale. Contestualmente all’atto di cessione
dell’area tra il comune ed il soggetto acquirente è stipulata un’apposita
convenzione con atto pubblico con la quale vengono stabilite le modalità di
attuazione, gli oneri posti a carico dell’acquirente, nonché le eventuali
sanzioni.”.








ARTICOLO 90

(Modifiche all’articolo 29)

1. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 11/2005 è abrogato.

2. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni
del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e
strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell’articolo 30,
comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.”.








ARTICOLO 91

(Modifica all’articolo 32)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005 è sostituita
dalla seguente:

“a) impresa agricola: è quella condotta dall’imprenditore agricolo sotto
qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice
civile, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti
dalla Giunta regionale;”.








ARTICOLO 92

(Modifiche all’articolo 34)

1. Al comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005 la parola “ventennale” è
sostituita dalla seguente parola “quindicennale” ed è aggiunto il seguente
periodo “Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli
usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli
indici di edificabilità.”.








ARTICOLO 93

(Modifiche all’articolo 35)

1. Al comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 dopo le parole “nelle aree
dove sono già presenti” le parole “insediamenti edilizi” sono sostituite dalla
seguente parola “edifici” e dopo le parole “entro cinquanta metri” le
parole “dall’insediamento edilizio” sono sostituite dalla seguente
parola “dall’edificio”.

2. Al comma 8, dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 dopo le parole “su tre lati
e purché ricadenti” sono inserite le seguenti parole “anche a seguito degli
interventi di ristrutturazione urbanistica,”. Dopo le parole “nelle aree dove
sono già presenti” le parole “insediamenti edilizi” sono sostituite dalla
seguente parola “edifici”. Dopo le parole “impresa agricola o proprietà
fondiaria,” sono inserite le seguenti parole “anche in caso di frazionamento e
trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997,”.








ARTICOLO 94

(Integrazioni alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l’articolo 35 della l.r. 11/2005 sono inseriti i seguenti:

“Art. 35 bis
(Vincoli)

1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d’uso
degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 34 decadono con l’entrata in
vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione
agricola dell’area interessata.

Art. 35 ter
(Piano attuativo)

1. I Piani attuativi di cui al presente Capo II sono adottati dalla giunta
comunale.

2. Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni
del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, sono effettuate con titolo abilitativo ai sensi della stessa legge
regionale.

3. Qualora l’istanza di piano attuativo contenga anche l’istanza per il
relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti
dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l’esecutività del
piano medesimo e l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie,
anche in materia paesaggistica.”.








ARTICOLO 95

(Modifica dell’articolo 62)

1. Il comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al
comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali.”.








ARTICOLO 96

(Modifica all’articolo 64)

1. Al comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 11/2005 sono soppresse le seguenti
parole “, di cui all’articolo 63, comma 1,”.








ARTICOLO 97

(Modifica all’articolo 67)

1. Al comma 5, primo periodo, dell’articolo 67 della l.r. 11/2005, dopo il
numero “28,” è aggiunto il seguente numero “28 bis,”.




CAPO VII
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, n. 23
(RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE.
UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI.
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)



ARTICOLO 98

(Modifica all’articolo 14)

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

“2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione degli strumenti
di pianificazione territoriale regionale è assicurata attraverso apposite
conferenze previste dalla legislazione regionale.”.




CAPO VIII
ABROGAZIONI



ARTICOLO 99

(Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28)

1. La legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica) è abrogata.




CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI



ARTICOLO 100

(Norme transitorie e finali)

1. Fino al conseguimento dell’efficacia del primo PUST disciplinato dalla
presente legge rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla l.r.
27/2000 abrogate dalla presente legge.

2. Dalla data di conseguimento di efficacia del PUST e del PPR ogni rinvio
effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi, al
PUT deve intendersi riferito, per quanto di rispettiva competenza, al PUST e
al PPR, disciplinati dalla presente legge, nonché alla l.r. 27/2000.

3. Il PTCP approvato ai sensi della l.r. 28/1995 rimane comunque in vigore
fino al conseguimento dell’efficacia del primo PTCP di cui alla presente
legge, fatti salvi gli effetti del PUST e del PPR.

4. Fino all’emanazione da parte della Giunta regionale dei parametri relativi
alla capacità di reddito dell’impresa agricola come previsto all’articolo 26,
comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 e all’articolo 32, comma 2, lettera a)
della l.r. 11/2005, si applicano le previgenti disposizioni, ancorché
modificate dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1
dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.


Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 26 giugno 2009

LORENZETTI



Note:


LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta della
Presidente Lorenzetti, deliberazione 13 maggio 2009, n. 667, atto
consiliare n. 1553 (VIII Legislatura);

– assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi
dell’art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare
permanente “Attività economiche e governo del territorio” il 18
maggio 2009;

– esaminato dalla II Commissione consiliare permanente in sede
redigente, deliberando ogni singolo articolo e modificando il titolo
come segue: “Norme per il governo del territorio e la pianificazione
e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente”;

– licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 17
giugno 2009, con parere e relazioni illustrate oralmente dal
consigliere Cintioli per la maggioranza e dal consigliere Nevi per
la minoranza (Atto n. 1553/BIS);

– approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno
2009, deliberazione n. 310.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta
delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria
della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti,
ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale),
ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20
dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1:

? La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella
G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1°
gennaio 1948.
Si riporta il testo dell’art. 117, come sostituito dall’art. 3 della
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001,
n. 248):

«117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con
l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

Note all’art. 6, commi 3, lett. d) e 4:

? La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme
in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica
comunale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11.

? Il testo degli artt. 23 e 24 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 27, recante “Piano urbanistico territoriale” (pubblicata
nel S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è il seguente:

«Art. 23
Porte d’accesso.

1. Le porte d’accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei
servizi informatici e telematici realizzato sia per le esigenze
della popolazione residente, che per la conoscenza e la fruizione
del patrimonio storico, architettonico e naturalistico, nonché di
quello produttivo presente nelle parti di territorio di cui all’art.
18.

2. La Giunta regionale, promuove e sostiene le iniziative degli enti
locali volte a realizzare la rete di porte di accesso di cui al
comma 1, con priorità per quelle indicate nella carta n. 14.

Art. 24
Azioni di sostegno.

1. La Giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio rurale
promuove i progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli
previsti dagli articoli 13 e 46 della legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31, al fine di favorire, da parte degli enti locali,
l’individuazione fondiaria e la elaborazione della disciplina degli
ambiti stessi, nonché le azioni finalizzate alla tutela e
valorizzazione delle infrastrutture storiche del territorio e dei
siti connessi.

2. Le iniziative della Giunta regionale, di cui al comma 1, sono
finalizzate all’utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e
regionali, per i seguenti obiettivi:

a) infrastrutturazione residenziale e produttiva qualificata e a
minore impatto con il territorio;

b) sostegno al recupero edilizio finalizzato alla qualità
architettonica e tipologica con la contestuale riduzione del rischio
sismico negli edifici, compreso l’eventuale utilizzo turistico-
produttivo;

c) accessibilità ai centri servizi anche attraverso la
qualificazione e specializzazione del trasporto pubblico locale;

d) sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a
quelle ecocompatibili
o biologiche;

e) abbattimento delle fonti di inquinamento;

f) incentivo alla formazione di personale qualificato.

3. I piani di settore programmano gli interventi perseguendo anche
le finalità del precedente comma 2 e gli obiettivi contenuti nel
presente capo.».

Note all’art. 8, comma 1, lett. b):

? Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227.

? La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990,
n. 192.

Note all’art. 10, commi 1 e 2:

? Si riporta il testo dell’art. 18 della legge regionale 16
aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”
(pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17):

«Art. 18
Programmazione.

1. La Regione assume la programmazione e la valutazione degli
obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come
processo democratico, per assicurare il concorso dei soggetti
sociali ed istituzionali all’equilibrato sviluppo ed alla coesione
della società regionale.

2. Il piano regionale di sviluppo, il documento di programmazione ed
il piano urbanistico territoriale sono strumenti generali della
programmazione regionale.

3. La legge regionale disciplina le procedure di formazione,
aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori e di
verifica dei risultati.».

? Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”, è pubblicato nel
S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45.

Note all’art. 13, commi 2, 6 e 8:

? Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme
in materia ambientale”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile
2006, n. 88.

? Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della
programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei
controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al
B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), come modificato dalla legge regionale 9
luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32) e
dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-
partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione
delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a
esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l’istituzione di un
tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati
all’articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall’inizio di ogni
legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del
tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche
sessioni di concertazione vengono precisate d’intesa con le
rappresentanze economico-sociali all’inizio di ogni anno. La Giunta
regionale, nella definizione delle regole di selezione dei
partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze,
della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica
competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame
partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli
enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla
legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica
strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con
il Consiglio delle Autonomie locali.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui
all’articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle
sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente
articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con
riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione
alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e
dalle istituzioni dell’Unione Europea. Nell’ambito di tale attività,
la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini
della proposizione di istanze e programmi comuni.».

? Il testo dell’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 20, recante “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”
(pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 2008, n. 59), è il seguente:

«Art. 3
Procedimento.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente
all’assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto
di cui all’articolo 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui
all’articolo 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale,
trasmette l’atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta
giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal
parere stesso.

2. La Giunta regionale, prima dell’adozione definitiva di uno degli
atti di cui all’articolo 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che
si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto stesso.
Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via
definitiva.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di
cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni,
contestualmente agli atti definitivamente adottati.

4. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato
modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già
espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione
trasmette l’atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il
relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro
quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell’atto
stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si
prescinde dal parere stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio
regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio
reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l’esercizio
delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme
associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La
Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a
motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone
comunicazione al Consiglio regionale.»

Nota all’art. 15, commi 1, 4, lett. a) e 5, lett. a):

? Si riporta il testo degli artt. 134 e 142 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all’art. 10,
commi 1 e 2), modificato ed integrato con decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97) e
decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n.
84):

«134.
Beni paesaggistici.

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai
sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree di cui all’articolo 142;

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a
termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

142.
Aree tutelate per legge.

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori
di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da
usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e),
g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6
settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee
diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse
ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le
relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi
indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in
parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito
elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica
dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle
forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai
provvedimenti indicati all’articolo 157.».

Note all’art. 16, commi 1 e 2:

? Si riporta il testo degli artt. 135 e 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all’art. 10,
commi 1 e 2), modificato ed integrato con decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97) e
decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n.
84):

«135.
Pianificazione paesaggistica.

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in
ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica
normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani
paesaggistici». L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato,
ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le
caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche
normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133,
ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie
dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle
tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori
paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli
altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor
consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori
paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione
alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

143.
Piano paesaggistico.

1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante
l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla
natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini
dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli
articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette
aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di
notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1,
lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da
quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure
di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini
dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri
interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della
tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto
inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo
sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di
qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la
definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1,
terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale
deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto
di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo
stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la
revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140
e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il
piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine
fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi
nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto
previsto dall’articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157,
nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo
accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del
titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle
previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico
comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate
nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti
al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.

5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è
subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito
positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva
conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4,
lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi
realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle
previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo
dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida
prioritarie per progetti di conservazione, recupero,
riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali,
indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti.

9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono
consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134,
interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel
piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative
previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti
sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

? Per il testo degli artt. 134 e 142 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, si veda la nota all’art. 15, commi 1, lett.
a) e 5, lett. a).

Nota all’art. 17, comma 1, lett. d):

? Per il testo dell’art. 135, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 16,
commi 1 e 2.

Note all’art. 18:

? Per il testo degli artt. 135 e 143 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all’art. 16, commi 1 e 2.

? Per il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all’art. 13, commi 2, 6 e 8.

? Il testo dell’art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 20 (si vedano le note all’art. 13, commi 2, 6 e 8), è il seguente:

«Art. 2
Funzioni.

1. Il CAL esercita l’iniziativa legislativa ai sensi dell’art. 35,
comma 1, dello Statuto regionale.

2. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti
riguardanti:

a) i piani regionali di sviluppo;

b) la programmazione regionale;

c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

d) l’allocazione e le modalità di esercizio, anche in forma
associata di funzioni e competenze degli enti locali, il
decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali,
nonché i criteri per l’adozione degli atti di trasferimento dei
beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo
svolgimento delle funzioni conferite;

e) il recepimento degli atti normativi dell’Unione Europea di cui
all’articolo 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e
relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

f) l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 16
della L.R. n. 23/2007;

g) l’individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e
metodologie per l’analisi degli effetti delle politiche regionali
sul sistema delle autonomie locali di cui all’articolo 28 della L.R.
n. 23/2007.

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:

a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e
proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti
locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette
annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente
della Giunta regionale;

b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla
Regione le istanze del sistema delle autonomie nell’ambito del
processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti
comunitari;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la
questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e
degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi
delle competenze degli enti locali;

d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle
leggi regionali.

4. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del
Presidente del Consiglio regionale, si riunisce in apposita sessione
per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2, lettera e) e 3,
lettera b).

5. Il Presidente del CAL trasmette l’ordine del giorno delle sedute
al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo
comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del
CAL atti e documenti relativi all’esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo.».

Note all’art. 19, commi 1 e 3:

? Il testo dell’art. 145, comma 3 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all’art. 10, commi 1 e 2),
modificato ed integrato con decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97) e decreto legislativo
26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), è il seguente:

«145.

Omissis.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti
nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli
strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle
province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono
norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli
strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi
settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi
quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
Omissis.».

? Per il testo dell’art. 134 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 16, commi 1 e 2.

Nota all’art. 20:

? Per il testo dell’art. 143, comma 2 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 16, commi 1 e 2.

Note all’art. 21, comma 5:

? Il testo dell’art. 18, commi 2, 4, 8 e 9 della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6,
commi 3, lett. d) e 4), è il seguente:

«Art. 18
Varianti del PRG.

Omissis.

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a
sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o
nell’ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di
accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell’articolo 15, sono
adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure
previste all’articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo
16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

Omissis.

4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate
dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all’articolo 17.
Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i
tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.

Omissis.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche
alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree
soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli
esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di
programmazione regionali e di piani di settore immediatamente
applicabili.».

? Il testo vigente dell’art. 67 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett.
d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 67
Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali
comunali.

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già
adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono
approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla L.R.
n. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza
partecipativa di cui all’articolo 6 della L.R. n. 31/1997 possono
adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali
previste dalla stessa legge regionale.

3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli
strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla L.R. n.
31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti
all’articolo 30, comma 3, e seguenti della L.R. n. 31/1997 medesima.
Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a
mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo
di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti
dall’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La
deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione e dalla pubblicazione decorre
l’efficacia dell’atto. Alle varianti di cui all’articolo 30, comma
3, lettera d), della L.R. n. 31/1997, connesse all’attuazione dei
programmi di cui alla L.R. n. 13/1997, non si applicano le
limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria.

4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della L.R. n.
31/1997, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG,
parte operativa, di cui alla presente legge, possono essere
apportate varianti con le modalità previste per l’approvazione della
parte operativa medesima. Tali varianti sono adottate ed approvate
con le procedure di cui all’articolo 18, comma 3.

5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi
della L.R. n. 31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2,
possono individuare, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera f), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da
utilizzare per quanto previsto agli articoli 28, 28 bis, 29 e 30.
Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell’edificato
di cui all’articolo 27, comma 4, della L.R. n. 27/2000 e lo
strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e
approvato con le procedure di cui all’articolo 18, comma 3.».

Nota all’art. 22, comma 1:

? Il testo dell’art. 133, comma 1 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all’art. 10, commi 1 e 2),
modificato con decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9
aprile 2008, n. 84), è il seguente:

«133.
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la
valorizzazione del paesaggio.

1. Il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per
la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati
dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito
con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni
regione con le medesime finalità.

Omissis.».

Note all’art. 24, comma 1, lett. b) e d):

? La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 14 marzo
2007, n. 2007/2/CE, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), è
stata pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108.

? Il testo vigente dell’art. 7 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 27 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett. d) e 4),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7
Valore della cartografia.

1. È approvato il Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) costituito
dalla presente legge e dai seguenti elementi:

a) relazione illustrativa;

b) cartografia composta da n. 69 elaborati grafici;

c) studio che illustra la compatibilità delle trasformazioni
previste con il sistema delle risorse ambientali.

2. Le carte allegate alla presente legge, per quanto non
espressamente stabilito negli articoli che specificatamente le
richiamano, hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico
per quanto concerne l’assetto territoriale.

3. La Giunta regionale, al fine di dare operatività agli strumenti
di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n.
662, aggiorna le carte del P.U.T. costituenti riferimento per le
infrastrutture viarie, aeroportuali e ferroviarie nonché di quelle
destinate alla intermodalità, alla logistica ed alla telematica. La
Giunta regionale, attraverso il S.I.TER. e le iniziative da esso
derivanti, aggiorna i dati conoscitivi del P.U.T.».

Nota all’art. 26, comma 1:

? Per il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vedano
le note all’art. 8, comma 1, lett. b).

Nota all’art. 27, comma 1, lett. c), punto 5):

? Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i
Ministri dell’interno, dell’ambiente e dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 9 maggio 2001, recante “Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale
per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 giugno 2001, n. 128.

Nota all’art. 29, comma 4:

? Il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett.
d) e 4), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15
Conferenza istituzionale per la formazione del PRG.

1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della
delibera di cui all’articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia
competente la parte strutturale del PRG adottato. Qualora la
provincia riscontri l’assenza degli elementi costitutivi il PRG,
previsti dalle vigenti normative, nonché dalla eventuale valutazione
d’incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla
valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ne dichiara
l’irricevibilità restituendo i relativi atti al comune.

2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta
giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la
conferenza istituzionale tra gli enti di cui all’articolo 10, comma
1.

3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale,
rispetto a quanto stabilito nell’accordo preliminare di
copianificazione, ove stipulato, nonché sotto il profilo della loro
compatibilità con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di
settore, vigenti al momento dell’adozione del PRG.

4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al
comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG e
all’accordo preliminare di copianificazione, nonché sull’eventuale
adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore.

5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico
rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le
valutazioni e la volontà dell’ente medesimo su tutte le questioni
oggetto della conferenza.

6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una
sola volta per giustificati motivi e comunque per non più di
sessanta giorni.

7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro
trenta giorni dalla data di inizio.

8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un
accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti
partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG
e all’accordo preliminare di copianificazione, nonché l’eventuale
adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore, nel rispetto
della legislazione e comunque finalizzate all’aggiornamento delle
infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di
tutela di detti piani.

9. L’accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la
necessità di modificare l’accordo preliminare di copianificazione o
i piani di cui allo stesso comma 8, con rilevanza anche sul
territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato
l’accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso,
per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli
adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in
sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell’accordo definitivo.
Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la
modifica di detti piani.

10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della
conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9,
adotta il provvedimento finale in conformità alle determinazioni
contenute nell’accordo definitivo.

11. Qualora l’accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i
partecipanti, o in mancanza delle ratifiche di cui al comma 9, la
provincia, sulla base degli esiti della conferenza stessa delibera,
dettando le eventuali prescrizioni in merito al PRG, parte
strutturale, necessarie ad assicurarne la coerenza con il PUT, il
PTCP e i piani di settore. Gli adempimenti di cui sopra sono
effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione
della conferenza o decorsi i termini di cui al comma 9.

12. L’accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui
ai commi 10 e 11, sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli
enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla
adozione delle deliberazioni medesime.».

Note all’art. 31:

? Il testo degli artt. 7, 8 e 9 della legge regionale 10
luglio 2008, n. 12, recante “Norme per i centri storici” (pubblicata
nel S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), è il seguente:

«Art. 7
Ambiti di rivitalizzazione prioritaria.

1. I Comuni possono delimitare, all’interno dei centri storici,
ambiti di rivitalizzazione prioritaria ricomprendenti uno o più
isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico,
ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può
interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado
adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di
superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui
rivitalizzazione è comunque funzionale e complementare a queste
ultime. Nella delimitazione dell’ARP il Comune tiene conto della
relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed
ambientali, con il tessuto urbano circostante e con le aree di
futura espansione, al fine di assicurare organicità e funzionalità
agli interventi di recupero.

2. La delimitazione di cui al comma 1 è effettuata quando ricorrono,
all’interno della parte di centro storico ricompresa nell’ARP,
almeno tre delle seguenti condizioni:

a) inadeguatezza funzionale, manutentiva, igienica, tecnologica
degli isolati e degli edifici che li compongono;

b) stato di dismissione totale o parziale degli edifici e delle
relative aree di pertinenza da oltre cinque anni;

c) carenza o obsolescenza delle infrastrutture a rete, dei servizi e
delle aree verdi;

d) inadeguatezza della accessibilità e della sosta;

e) perdita di famiglie residenti superiore al venticinque per cento
negli ultimi dieci anni;

f) assenza o riduzione di almeno un terzo di attività economiche e
culturali negli ultimi dieci anni;

g) presenza di gravi situazioni di declino sociale e carenza di
sicurezza pubblica;

h) presenza di gravi dissesti idrogeologici classificati dal piano
di assetto idrogeologico, ovvero elevata vulnerabilità sismica
dell’isolato, accertata con le modalità di cui alla legge regionale
23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del
patrimonio edilizio).

3. I Comuni effettuano la verifica delle condizioni di cui al comma
2 sulla base degli indicatori e delle modalità stabilite con
apposito atto dalla Giunta regionale.

4. Il provvedimento comunale di delimitazione dell’ARP e la relativa
documentazione sono depositati e pubblicati con le modalità previste
all’articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e
norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della
L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della
L.R. 10 aprile 1995, n. 28).

Art. 8
Interventi premiali nell’ARP.

1. I Comuni approvano programmi urbanistici e piani attuativi di cui
alla L.R. n. 11/2005, nonché programmi urbani complessi di cui alla
L.R. n. 13/1997, comprendenti interventi di restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od
isolati situati prevalentemente, in termini di superficie utile
coperta, nella parte di centro storico ricompresa nell’ARP,
finalizzati al perseguimento contemporaneo di almeno tre degli
obiettivi di cui all’articolo 3.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino interventi di
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed
urbanistica per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile
coperta superiore a cinquecento metri quadrati ovvero a mille metri
quadrati nel caso di centri storici di estensione territoriale
maggiore di quattordici ettari, i proprietari possono beneficiare di
quantità edificatorie premiali, commisurate anche ad eventuali
interventi di infrastrutturazione e di dotazioni territoriali e
funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge, eseguiti nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
appalti di lavori pubblici, da utilizzare nelle aree di cui al comma
1 dell’articolo 10. I limiti di superficie degli interventi possono
essere motivatamente ridotti dal Consiglio comunale purché
l’intervento riguardi almeno un intero edificio.

3. La quantità premiale è costituita da diritti edificatori espressi
in superficie utile coperta, il cui valore convenzionale, corretto
sulla base dei parametri definiti dalla legge di cui all’articolo
10, comma 5, non può superare il cinquanta per cento o il venti per
cento del costo degli interventi ricompresi nel programma o nel
piano di cui al comma 1, a seconda che trattasi di interventi
eseguiti nell’ARP, rispettivamente all’interno od all’esterno del
centro storico.

4. Il Comune stabilisce, con le delibere di delimitazione dell’ARP
ed in base ai diversi caratteri di degrado, le percentuali massime
da applicare ai fini del calcolo della quantità premiale entro i
limiti di cui al comma 3. Il Comune può altresì superare i predetti
limiti per gli interventi concernenti dotazioni territoriali e
funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge.

5. Il Comune, con la delimitazione dell’ARP, deve individuare le
aree nelle quali non si possono localizzare le quantità edificatorie
premiali e può stabilire una riduzione delle capacità edificatorie
previste dal vigente strumento urbanistico generale per compensare,
anche parzialmente, le quantità premiali.

6. Le quantità premiali possono essere riconosciute solo nel caso in
cui il costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano
di cui al comma 1 riguardi almeno per l’ottanta per cento il
restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia
ed urbanistica degli edifici o degli isolati di cui al comma 2.

Art. 9
Misura della quantità premiale.

1. La superficie utile coperta conseguita come diritto edificatorio
premiale, a seguito della realizzazione degli interventi ricompresi
nei programmi o nei piani di cui al comma 1 dell’articolo 8, è
determinata dal Comune dividendo il costo degli interventi stessi,
calcolato con le modalità indicate nel comma 2, per il costo totale
a metro quadrato di superficie complessiva stabilito dalla Regione
per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale
pubblica, ridotto del venti per cento, vigente al momento
dell’approvazione del programma o del piano.

2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo
degli interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia ed urbanistica, delle infrastrutture e
delle dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti gli
obblighi di legge, nonché delle eventuali demolizioni di manufatti
finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici ed è
determinato con il ricorso all’elenco prezzi regionale vigente al
momento dell’approvazione del programma o del piano. Il costo è
documentato negli elaborati del progetto e asseverato dal
progettista.».

? La deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n.
420, recante “Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio
esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il
Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell’edilizia
tradizionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 aprile 2007,
n. 18.

Note all’art. 32:

? La legge regionale 18 novembre 2008, n. 17, recante “Norme
in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici
ed edilizi”, è pubblicata nel B.U.R. 26 novembre 2008, n. 54.
Il testo degli artt. 5 e 21 è il seguente:

«Art. 5
Richiesta di certificazione.

1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è
allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista,
dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal
committente iscritto agli ordini o al collegio:

a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella
progettazione per le finalità di cui al presente Titolo;

b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato
secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui all’articolo 4 con
la determinazione del punteggio e l’individuazione della classe di
appartenenza dello stesso;

c) l’attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs.
192/2005;

d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la
rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella
relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla
Provincia e documentazione di cui alle lettere a) e b).

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che
rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale. Lo stesso,
previa verifica, provvede al rilascio
della certificazione di sostenibilità ambientale entro trenta giorni
dalla richiesta.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere
richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla
richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere
a), b) e c).

Art. 21
Controlli e sanzioni.

1. Il Comune in applicazione dell’articolo 39 della L.R. n. 1/2004,
esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti
alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche
del supporto tecnico dell’ARPA.

2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate
nell’ambito dell’attività di controllo di cui al comma 1, invita
l’interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo
termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai
benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore
ai fini dell’annullamento della certificazione di sostenibilità
ambientale.

3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano
determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui
all’articolo 17, comma 2 dispone il pagamento dello stesso.».

? Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”, è pubblicato nella
G.U. 16 aprile 1968, n. 97.

? Il testo dell’art. 8, comma 2 della legge regionale 3
novembre 2004, n. 21, recante “Norme sulla vigilanza,
responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia”
(pubblicata nel B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), è il seguente:

«8.
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

Omissis.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili
dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può
avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è
irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della
gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di
costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della L.R. n.
1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione,
la sanzione è calcolata in relazione all’importo delle opere
eseguite, determinato in base all’elenco prezzi regionale. La
sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.

Omissis.».

Note all’art. 33, commi 2 e 4:

? Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si
vedano le note all’art. 32.

? Il testo vigente dell’art. 35 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett.
d) e 4), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il
seguente:

«Art. 35
Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997,
ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di
superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta
complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo
dell’ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta
metri quadri. In caso di ampliamento, l’altezza massima della parte
ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta,
sino al raggiungimento dell’altezza massima dell’edificio esistente.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già
realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al
comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e
urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla
individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel
territorio, ai sensi dell’articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all’articolo 33, comma 5, sono consentiti
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro
e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione
interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e
storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali
edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai
comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche
tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e,
comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti,
qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le
caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche
dell’edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio
autonomo, purché per l’edificio esistente sia già completato il
recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a
distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a
trenta metri lineari dall’edificio esistente in ragione della tutela
delle visuali godibili in direzione dell’edificio medesimo.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono
consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,
di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare
la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e
ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con
riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli
edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del
fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo
abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri
dall’edificio più vicino e comunque nel rispetto della disciplina
del sistema e delle unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma
2, ove prevista dal PRG. L’eventuale delocalizzazione di edifici
destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione
urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto
all’articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27/2000 o comunque in
allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non
adibiti a residenza, da parte dell’impresa agricola, è consentita
nell’ambito dell’azienda previa presentazione al comune di piano
aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai
commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione
d’uso dell’intero edificio, incluso l’eventuale ampliamento, ai fini
residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d’epoca,
nonché per servizi connessi all’attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997,
non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono
comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso, come
previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a
struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e
purché ricadenti anche a seguito degli interventi di
ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti
edifici di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da
questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento
metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria,
anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà
successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico
edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici
già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso
in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di
successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo
quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento
della destinazione d’uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8,
nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono
condizionati all’approvazione di un piano attuativo per il quale non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68, comma 2.

10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al
comma 9 valuta l’entità dei manufatti da ricomprendere
nell’intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da
raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e
dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle
aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla
normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli
edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-
architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché
l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e
paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in
materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e
successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che
la demolizione dell’edificio preesistente avvenga preliminarmente
agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d’uso,
di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del
rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei
terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla
legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti
all’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per le
nuove costruzioni, di cui all’articolo 34, comma 2, considerando la
superficie utile coperta degli immobili interessati dall’intervento.
In carenza di terreno necessario ai fini dell’applicazione
dell’indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni
agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel
territorio comunale.».

? Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2006, recante “Piano di bacino Tevere – VI Stralcio
funzionale per l’assetto idrogeologico P.A.I.”, è pubblicato nella
G.U. 9 febbraio 2007, n. 33.

? Si riporta il testo dell’art. 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo
A).” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245):

«61. (L)
Abitati da consolidare.

(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano
intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di
consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del
competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine
di cinque giorni dall’inizio dei lavori.».

? La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro
sulle aree protette”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 dicembre
1991, n. 292.

? La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela
dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette”, è
pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13.

? Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano
le note all’art. 10, commi 1 e 2.

? Per la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007,
n. 420, si vedano le note all’art. 31.

? Il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l’attività edilizia”
(pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), come
modificato dalle leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8
novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al
B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4
Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta
l’emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti
comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici
e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale,
individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti
urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico
territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP).

2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere
relativamente agli interventi che interessano:

a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare
interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse
geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e
16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

b) le aree contigue di cui all’articolo 17, comma 3, della L.R. n.
27/2000;

c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, le
architetture religiose e militari, l’edificato civile di particolare
rilievo architettonico e paesistico indicati all’articolo 29 della
L.R. n. 27/2000;

d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di
interesse storico-architettonico.

3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia
ambientale previste dall’articolo 22 ed esprime parere sulla qualità
architettonica e sull’inserimento nel paesaggio degli interventi
previsti dai piani attuativi.

4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche
conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini
e dei collegi professionali, definisce la composizione, le modalità
di nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a
quelle di cui ai commi 1 e 2, nell’osservanza dei seguenti criteri:

a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui
componenti devono possedere un’elevata competenza e
specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale
della qualità architettonica e urbanistica negli interventi;

b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due
esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti
nell’apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c);

c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai
fini del parere di cui all’articolo 42, nonché dei pareri in materia
idrogeologica e idraulica disciplinati dall’articolo 16 della legge
regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31;

d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e
architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto
urbano, rurale, paesaggisticoambientale, nonché per gli aspetti di
cui alla lettera c).

4-bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la
Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio
sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.

5. La commissione all’atto dell’insediamento può redigere un
apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e
formali degli interventi di riferimento per l’emanazione dei pareri.

6. I pareri della commissione di cui al presente articolo,
obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni
dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del
procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all’istanza
è allegata la documentazione di cui all’art. 22, comma 3.».

? Il testo dell’art. 22, commi 1 e 3 del regolamento regionale
3 novembre 2008, n. 9, recante “Disciplina di attuazione dell’art.
12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) – Criteri per
regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici,
delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla
edificazione” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 novembre 2008,
n. 50), è il seguente:

«Art. 22
Definizione di edificio esistente.

1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comunale e
legittimati da titolo abilitativo o già esistenti alla data di
entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 o per quelli
anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di
normative che prevedevano l’obbligo di atti autorizzatori per
realizzare interventi edilizi.

Omissis.

3. La destinazione d’uso dell’edificio è determinata con le modalità
previste all’articolo 33, comma 2 della L.R. n. 1/2004.
Omissis.».

Nota all’art. 34, comma 2:

? Il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Capo della Protezione Civile,
14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 4 febbraio
2008, n. 29.

Note all’art. 35, commi 2, 3 e 4:

? Per la legge regionale 18 novembre 2008, n. 17, si vedano le
note all’art. 32.

? La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli imobili adibiti ad uso abitativo”, è
pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 dicembre 1998, n. 292.

? Il testo vigente dell’art. 28 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett.
d) e 4), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il
seguente:

«Art. 28
Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa,
delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla
riqualificazione urbana di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e),
l’attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli
interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana
riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di
degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di
servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di
interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all’edilizia per
la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al
superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere
per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h)
del comma 2 dell’articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG
tramite norme di tipo premiale, previste all’articolo 4, comma 2,
lettera e) e da disposizioni legislative.

3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità
previste per i piani attuativi mediante l’adozione di un preliminare
del programma urbanistico, reso noto come previsto all’articolo 24
per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare
del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I
soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque
presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle
indicazioni del PRG.

4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obbiettivi
del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed
ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative
priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi
privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico
stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più
fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i
relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma
urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la
sua realizzazione.

5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in
applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4,
presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di
programma urbanistico.

6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma
urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come
eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme
di concertazione con i proponenti ai sensi dell’articolo 29 della
direttiva CE 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve
conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal
preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la
realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini
economici, degli interventi pubblici previsti dal programma
preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha
valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste
agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31.

7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce,
al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici
attuativi, l’assetto delle aree interessate, nonché contiene i
documenti di cui all’articolo 15, comma 5, del regolamento per i
lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario
comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli
interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori
dei servizi.

7 bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il
programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari
degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la
presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad
iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del
programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione.

7 ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento
dell’incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del
comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle
dotazioni territoriali e funzionali stralciaminime, l’esecutore di
tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure
di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale
condizione deve essere prevista nell’apposita convenzione o atto
d’obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l’assetto
delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui
all’articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche
e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i
soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma
urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi
urbani complessi di cui alla L.R. n. 13/1997, le maggiorazioni di
edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi
finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.

9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della L.R.
n. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera e), con atto del consiglio
comunale.».

Note all’art. 36:

? Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si
vedano le note all’art. 32.

? Il testo dell’art. 9 della legge regionale 18 novembre 2008,
n. 17 (si vedano le note all’art. 32), è il seguente:

«Art. 9
Recupero dell’acqua piovana.

1. L’acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è
raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del
razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto
disposto all’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n.
5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la
revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli
acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 33).

2. L’acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l’altro, per i
seguenti scopi:

a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;

b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;

c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;

d) usi domestici compatibili, previo parere dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento
all’alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente,
l’utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella
piovana recuperata o attinta dai pozzi.

3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla
ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la
realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana,
della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di
presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all’interno dei
lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei
parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti
orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne
devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui
ai commi 5, 6 e 7.

4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di
ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei
piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 3, è
obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle
coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo,
tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio
ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell’interessato,
può disporre la deroga dall’obbligo di cui al presente comma.

5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si
verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) la superficie della copertura dell’edificio è superiore a cento
metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all’edificio
aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri
quadrati, l’accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a
trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di
tremila litri.

7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la
capacità totale dell’accumulo è pari al minor valore tra il rapporto
di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di
trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile
pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una
capacità minima di novemila litri.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in
caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di
edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con
superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al
servizio degli edifici principali.».

? Il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 18
novembre 2008, n. 17 (si vedano le note all’art. 32), come
modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15
Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale
ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria
l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una
copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo
della residenza o dell’attività insediata, salvo documentati
impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale
soglia.

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non
inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento e
ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel
contesto architettonico e paesaggistico.

3. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo
industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali,
commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto
di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie
utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non
inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità
tecnica dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione
degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

4. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici
ricadenti nei centri storici.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni
culturali, ambientali e paesaggistici.».

Note all’art. 37:

? Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano
le note all’art. 10, commi 1 e 2.

? Per il regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, si
vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4.

? Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2 della legge 24
marzo 1989, n. 122, recante “Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393” (pubblicato nella G.U. 6 aprile
1989, n. 80), che sostituisce l’art. 41-sexies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (in G.U. 16 ottobre 1942, n. 244):

«41-sexies.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10
metri cubi di costruzione.
Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono
gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a
favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono
trasferibili autonomamente da esse.».

Note all’art. 38, commi 1 e 3:

? Il testo vigente dell’art. 18 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18
Procedimento edilizio abbreviato.

1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a
interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al D.M. n.
1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente articolo,
allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui
all’articolo 17, comma 1 una dichiarazione del progettista
abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle
disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme del
regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza,
igienico-sanitarie e a quelle concernenti l’abbattimento delle
barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di
urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o della
convenzione o dell’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la
fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La
domanda è corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di
assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti,
nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del
contributo di costruzione e dal relativo versamento, secondo quanto
previsto dalle relative normative, fatte salve le eventuali
successive richieste di integrazione del contributo medesimo. Lo
sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha
titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.

2. Qualora lo sportello unico accerti l’incompletezza degli
elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento
edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi
carattere regolamentare, nonché l’incompletezza della dichiarazione
di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della
domanda.

3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del
procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento
edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni,
il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e
del paesaggio in merito al progetto presentato.

4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a
verificare le seguenti condizioni:

a) la completezza della documentazione;

b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché
dell’avvenuto versamento del relativo importo;

d) l’eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della L.R. n. 11/1998 o della valutazione di
incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.

5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che
il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale,
su motivata proposta del responsabile del procedimento ed in
riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di
assenso, abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla
domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso
vengano riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione
di cui al comma 1, si applica quanto disposto all’articolo 21, comma
6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla restituzione
del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la
facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla
dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.

6. L’eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al D.Lgs.
n. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al
comma 3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine
previsto al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza
del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste,
nell’ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene luogo del
permesso di costruire, una copia dell’istanza presentata al comune
per ottenere l’esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di
presentazione della istanza medesima, nonché copia della
dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o
autorizzazione comunque necessari e una apposita dichiarazione,
rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia, dalla quale risulti
il decorso del termine e l’assenso maturato ai sensi del comma 5,
nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto
opportunamente vistati dallo sportello unico.

8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di
impatto ambientale di cui alla L.R. n. 11/1998 e di valutazione di
incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997.

9. Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite
dal regolamento edilizio.».

? Per la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, si vedano le
note all’art. 32.

Nota all’art. 39:

? Per il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all’art. 13, commi 2. 6 e 8.

Nota all’art. 40:

? Il testo vigente dell’art. 7 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 13, commi 2, 6 e
8), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il
seguente:

«Art. 7
Atti della programmazione.

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale,
paesaggistica e finanziaria regionale:

a) il piano regionale di sviluppo; d’ora in poi, PRS;

b) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito
denominato PUST;

b bis) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;

c) i piani di settore ed intersettoriali;

d) i programmi strutturali regionali dell’Unione Europea;

e) i programmi integrati di area;

f) gli strumenti di programmazione negoziata;

g) il documento. regionale annuale di programmazione; d’ora in poi
DAP;

h) la legge finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio
annuale.».

Nota all’art. 41:

? Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 13, commi 2, 6 e
8), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8
Piano regionale di sviluppo.

1. Il PRS definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le
linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e
costituisce, congiuntamente al piano urbanistico territoriale, lo
strumento che ne informa l’attività di governo.

2. Il PRS si articola in due parti fondamentali: i quadri di
riferimento e le determinazioni programmatiche. Le determinazioni
programmatiche del PRS costituiscono, congiuntamente al PUST, il
quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze
programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e
intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della
programmazione regionale.

3. I quadri di riferimento comprendono:

a) l’analisi dello scenario nel quale si collocano le politiche di
sviluppo regionale;

b) il contesto strutturale contenente l’analisi degli elementi
fondamentali dello sviluppo regionale e l’individuazione degli
ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;

c) la stima previsionale delle risorse pubbliche disponibili nella
Regione per il periodo di riferimento del PRS;

d) le opzioni politiche generali che rappresentano le scelte
fondamentali della Regione in termini di individuazione delle
priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo
istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

4. Le determinazioni programmatiche:

a) stabiliscono gli indirizzi rilevanti per l’attività della Regione
nel suo complesso e per le politiche di settore e intersettoriali;

b) formulano le direttive per la determinazione di criteri e
modalità cui gli organi e gli enti preposti all’attuazione del PRS
devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità
assegnate;

c) individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali
ed organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e
revisione del PRS.

5. I programmi e i progetti, così come definiti all’articolo 6,
costituiscono l’articolazione delle determinazioni programmatiche
del PRS e possono essere integralmente definiti nel PRS stesso, o
richiedere ulteriori specificazioni all’interno dei piani di
settore, dei programmi strutturali dell’Unione Europea, di area, e/o
negli strumenti di programmazione negoziata.».

Note dall’art. 44 all’art. 67:

? Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 24
marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett. d) e
4), con le modifiche e le integrazioni introdotte da successive
leggi regionali, nonché dalla presente legge regionale, sarà
pubblicato nel B.U.R..

Nota all’art. 68:

? Per il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 18
novembre 2008, n. 17, si vedano le note all’art. 36.

Nota all’art. 69:

? Per il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4.

Nota all’art. 70:

? Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4),
come modificato ed integrato dalla legge regionale 22 febbraio 2005,
n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 1) e dalla presente
legge, è il seguente:

«Art. 8
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di
interesse pubblico.

1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 7 non trovano applicazione per:

a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse
pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di
programma, con l’assenso del comune interessato, ai sensi
dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l’accordo stesso
contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo
corrispondente;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi
pubblici;

c) le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554;

d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di
conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d’intesa con
il comune interessato;

e) gli interventi di cui all’articolo 11 della legge regionale 10
aprile 1995, n. 28, concernente l’attuazione degli obiettivi fissati
dal PUT;

e-bis) le opere della Regione e delle province concernenti la
manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere
idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese
quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo
restando quanto previsto all’articolo 7, commi 3 e 4.

2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve
essere comunicata al comune con le modalità di cui all’articolo 16,
comma 3.

2 bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1,
l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è
definito attraverso apposita conferenza di servizi che può
comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi
e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005,
nonché ai fini dell’eventuale apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta
giorni dalla conclusione della conferenza stessa.».

Nota all’art. 71:

? Il testo vigente dell’art. 14, comma 2 della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.

Omissis.

2. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
generali e attuativi adottati, è sospesa ogni determinazione in
ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia
decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.
La sospensione non si applica per i procedimenti conclusi con esito
positivo di cui sia stata data comunicazione all’interessato ai
sensi dell’articolo 17, comma 9.».

Nota all’art. 72:

? Il testo vigente dell’art. 17, commi 2 e 3 della legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 33,
commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Omissis.

2. Qualora lo sportello unico per l’edilizia o il responsabile del
procedimento accerti l’incompletezza degli elaborati tecnico-
amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite
normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45, comma 2, o accerti la
necessità di applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui
alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di
incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, dichiara con apposito atto l’irricevibilità
della domanda e consegna contemporaneamente all’interessato la
dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della L.R.
n. 11/1998, qualora ne sussistano le condizioni.

3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del
procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai
sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.

Omissis.».

Nota all’art. 73:

? Per il testo vigente dell’art. 18 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 38, commi 1 e 3.

Nota all’art. 74:

? Il testo vigente dell’art. 26, comma 1 della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle
zone agricole, compresa l’attività agrituristica, relativamente ai
primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in
funzione delle esigenze dell’impresa agricola di cui all’art. 2135
del c.c., con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri
determinati dalla Giunta regionale;

b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non
determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità
immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o
parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o
dolosa o a seguito di calamità naturali;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Rientrano in tali
categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzati da privati,
nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o
aperti al pubblico;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;

f) per l’esecuzione delle opere e degli impianti di cui all’articolo
9, comma 1 della L. n. 122/1989;

g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);

h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere
architettoniche;

i) per le opere pertinenziali di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e), numero 6);

j) per gli interventi di cui all’articolo 33, comma 6.

Omissis.».

Nota all’art. 75:

? Il testo vigente dell’art. 38, comma 1 della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38
Soluzioni di architettura bioclimatica.

1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici
urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o
ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi
finalizzati espressamente all’ottenimento di comfort ambientale e
risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione
e la captazione diretta dell’energia solare:

a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da
sudest a sudovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la
superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per
almeno il cinquanta per cento. Il volume o la superficie delle serre
non può superare il venti per cento del volume o della superficie
dell’intero edificio;

b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali
corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati
naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del
complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al
venticinque per cento del totale della superficie coperta
dell’intero fabbricato.

Omissis.».

Nota all’art. 76:

? Il testo vigente dell’art. 39, comma 3 della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 39
Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.

Omissis.

3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui
ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il dieci per cento. Di tale
attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua
volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla
Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari.
Dell’attività di controllo svolta dai comuni viene presentata
apposita relazione annuale al Consiglio regionale.

Omissis.».

Nota all’art. 77:

? Il testo vigente dell’art. 45, comma 1, lett. g) e h) della
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art.
33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il
seguente:

«Art. 45
Atti di indirizzo e coordinamento.

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità
dell’attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da
parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici
delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di
prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato
all’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di
indirizzo volti a:

Omissis.

g) individuare per le zone produttive di tipo D e le zone di tipo E,
tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una
ottimizzazione dell’uso dei manufatti, un loro migliore inserimento
ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;

h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e
quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi,
nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all’articolo 22,
mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei
dati, ai fini della costituzione di una banca dati sull’attività
edilizia.

Omissis.».

Nota all’art. 78:

? Il testo vigente dell’art. 46, comma 1 della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 46
Salvaguardia del territorio dall’abusivismo urbanistico ed edilizio.

1. La Regione si basa sui principi definiti dal PUT e dal PPR, ai
fini di perseguire obiettivi di qualità nel governo del territorio,
la tutela dell’identità storico-culturale, il rispetto dei valori
naturalistico-ambientali, secondo criteri di sviluppo sostenibile e
corretto uso del suolo.

Omissis.».

Nota all’art. 79:

? Il testo vigente dell’art. 3 della legge regionale 3
novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all’art. 32), come
modificato dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n.
1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11) e dalla presente legge, è il
seguente:

«3.
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5
e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti
dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli
abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all’articolo 39
della legge regionale n. 1/2004.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre
norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità,
o a vincoli preordinati all’esproprio, nonché, fatta salva la
disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di
difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, ordina l’immediata sospensione dei lavori che
costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha effetto fino alla adozione del
provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino
dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici
giorni e non oltre quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione
dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica
dell’ordine di sospensione dei lavori l’interessato ha facoltà di
presentare, per una sola volta, documenti in relazione al
provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le
difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di
cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai
beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o
altri immobili di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali, entro e non
oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere
in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili
tutelati, ovvero possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al
Comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14
del D.Lgs. n. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché
per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo
o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni
della parte III, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, il Soprintendente,
su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle
autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180
giorni dalla comunicazione dell’illecito, procede alla demolizione,
anche avvalendosi delle modalità operative di cui all’art. 14.

3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista al comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia
dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori che costituisce
anche avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. n.
241/1990 ed ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare
decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni
dall’ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici
giorni dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori
l’interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta,
documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere
il prescritto cartello con l’indicazione del corrispondente titolo
abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità
giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del
competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo
di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
L’accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra,
ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta
l’applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento
a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del
titolo abilitativo.

5. I comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,
anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai
sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, disciplinano
le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione
di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio
e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone
altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull’attività di
vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori
funzioni nell’ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento
di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte
dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge, non
derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento
del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono
far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo
forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti
interessati.

6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di
vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al
responsabile materiale dell’abuso e ai responsabili di cui
all’articolo 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al
progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se
individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla
provincia.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell’albo
comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle
lottizzazioni di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001,
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al
comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei
provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono
contestualmente trasmessi all’Autorità giudiziaria competente, alla
Provincia e, tramite l’ufficio territoriale del Governo, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all’articolo 13, in caso
d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dai commi 3 e
4, la Provincia, previo invito al Comune ad adempiere entro il
termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di
Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai
sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria, ai fini dell’esercizio dell’azione
penale.».

Nota all’art. 80:

? Il testo vigente dell’art. 5, comma 1 della legge regionale
3 novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all’art. 32), come
modificato dalla presente legge, è il seguente:

«5.
Responsabilità.

1. Il titolare del titolo abilitativo, il proprietario, il
committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli
effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità
delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle
previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore,
nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo
abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal
medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni
pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in
caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.

Omissis.».

Nota all’art. 81:

? Il testo vigente dell’art. 6, comma 3 della legge regionale
3 novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all’art. 32), come
modificato dalla presente legge, è il seguente:

«6.
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali.

Omissis.

3. Se il proprietario o il responsabile dell’abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di
novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, prorogabili di
ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell’interessato, il
bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al
patrimonio disponibile del comune. L’area acquisita deve consentire
l’autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.

Omissis.».

Nota all’art. 82:

? Il testo vigente dell’art. 17, comma 2 della legge regionale
3 novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all’art. 32), come
modificato dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e dalla
presente legge, è il seguente:

«17.
Accertamento di conformità.

Omissis.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento,
a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari
a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme
dal titolo abilitativo. L’adeguamento del piano attuativo approvato
ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al Comune di una
somma da parte dei proprietari degli immobili interessati da euro
1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all’entità degli interventi
oggetto di adeguamento. Nell’ipotesi di intervento per il quale la
normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del
permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non
superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita
dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in
relazione all’entità dell’intervento medesimo.

Omissis.».

Note all’art. 83:

? Il testo vigente dell’art. 18 della legge regionale 3
novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all’art. 32), come
modificato dalla presente legge, è il seguente:

«18.
Norme di prima applicazione per l’accertamento di conformità.

1. La procedura prevista dall’articolo 17 si applica anche per
l’accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla
data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2004 non conformi alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro
realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica
ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto
con gli strumenti urbanistici adottati, al momento dell’entrata in
vigore della stessa legge regionale. In tali casi l’istanza è
presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo
a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al Comune
nella misura prevista al comma 2 dello stesso articolo 17, ferma
restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

1 bis. La procedura prevista dall’articolo 17 si applica anche per
l’accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla
data di entrata in vigore del regolamento regionale 3 novembre 2008,
n. 9 (Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-
bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per
l’attività edilizia) – Criteri per regolamentare l’attività edilizia
e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e
delle distanze relative alla edificazione), non conformi alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro
realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica
ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto
con gli strumenti urbanistici adottati alla data del 13 maggio 2009,
di diretta applicazione dello stesso regolamento regionale. In tali
casi l’istanza è presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009 ed
il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo
pagamento di una somma al comune nella misura prevista al comma 2
dell’articolo 17, ferma restando l’applicazione delle eventuali
sanzioni penali.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è
condizionato a quanto indicato ai commi 6 e 7 dell’articolo 17.

3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 17, provvedono, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione degli
immobili appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e
comunicano al comune le eventuali opere realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo, richiedendo il rilascio dello
specifico titolo a sanatoria. Il Comune, nei successivi centoventi
giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli
strumenti urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente rilascio
del titolo abilitativo a sanatoria. Il medesimo è rilasciato con le
modalità di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di
costruzione, se dovuto. Il procedimento del presente comma può
concludersi, per ogni singola richiesta, prima dei termini previsti
per la presentazione del complesso delle comunicazioni suddette.».

? Per il regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, si
vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4.

Nota all’art. 84:

? Il testo vigente dell’art. 2, comma 2 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3,
lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Definizione e componenti del piano regolatore generale.

Omissis.

2. Il PRG è composto da:

a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli
indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione
territoriale provinciale e al Piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP), e tenendo conto delle relazioni con altri
territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il governo
dell’intero territorio comunale, provvedendo a:

1) identificare le componenti strutturali del territorio;

2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di
paesaggio;

3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni
urbane e territoriali, anche definendo scenari di sviluppo
qualitativo e quantitativo atti a caratterizzarne la sostenibilità;

4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di
trasformazione considerate strategiche ai fini dello sviluppo
sostenibile;

b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi
relativi alle azioni di conservazione, valorizzazione e
trasformazione del territorio, considerate strategiche nella parte
strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi
da quest’ultima definiti e con specifica attenzione alle dimensioni
sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali degli
interventi.

Omissis.».

Nota all’art. 85:

? Il testo vigente dell’art. 3, commi 3 e 4 della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6,
commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il
seguente:

«Art. 3
Parte strutturale del PRG.

Omissis.

3. In particolare, il PRG, parte strutturale:

a) articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il
territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come
porzioni del territorio comunale, all’interno delle quali le
componenti naturali, di tipo morfologico, idrografico e
vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e di
uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da
attribuire a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili
sotto il profilo territoriale e paesaggistico; per essi indica il
tipo di considerazione dei diversi paesaggi, e delle relative
componenti, che occorre avere nella progettazione e realizzazione
degli interventi di trasformazione del territorio e
dell’insediamento;

b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di
paesaggio di cui alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG,
parte operativa, approfondimenti specifici, la disciplina di tutela
e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d), nonché di valorizzazione per i beni
vincolati dal D.Lgs. n. 42/2004 di cui alla stessa lettera d);

c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di
paesaggio di cui alla lettera a), i criteri di conservazione e
valorizzazione, mantenimento o riqualificazione della città
esistente, da assumere in sede di PRG, parte operativa, per la
definizione della disciplina delle componenti strutturali di cui al
comma 1, lettere d), e) ed f);

d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali
esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la
struttura urbana minima di cui è necessario garantire l’efficienza
in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità
sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi
mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali
detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG,
parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche
attraverso meccanismi compensativi premiali e perequativi;

e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la
mobilità di progetto;

f) individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte
operativa, approfondimenti specifici, gli interventi di
riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, antropiche
e paesaggistiche relative alle azioni nello spazio rurale di cui al
comma 2, lettera c);

g) individua, in continuità con l’insediamento esistente, aree che
classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di
cui al comma 2, lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte
operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica;
tali criteri, relazionati in base a quanto previsto al comma 2,
lettera b), riguardano l’eventuale dimensionamento e la
programmazione nel tempo dell’uso insediativo delle aree agricole
utilizzabili, l’assetto funzionale e morfologico da perseguire;

h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio
ambientale e, in particolare, indica, anche in relazione ai
contenuti del PTCP, le aree destinate alla produzione di beni e
servizi a rischio di incidente rilevante;

i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative
all’inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da
immissioni nell’atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede
di PRG, parte operativa, sul territorio da quest’ultimo interessato;

l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci
per cento delle dimensioni da esso stabilite in materia di
definizione fondiaria e di capacità insediativa di cui alla lettera
g), all’interno dei quali eventuali modifiche del PRG, parte
operativa, non costituiscono variante al PRG, parte strutturale;

m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e
programmi comunali di settore, aventi incidenza sulle componenti
strutturali, con particolare riferimento a quelli relativi alla
riduzione della vulnerabilità urbana.
m bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 27,
comma 4 della l.r. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti
entro i quali attuare la compensazione e la perequazione di cui agli
articoli 29 e 30, nonché quelli per attivare eventuali norme sulla
premialità;

m ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le
modalità previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e
gli interventi di interesse sovracomunale da attuare con le modalità
perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30.

4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti
della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di
nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1,
lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di
salvaguardia proporzionati all’interesse della infrastruttura,
all’interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo
dell’infrastruttura medesima. I diritti edificatori all’interno
degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere
esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione
diversa dall’agricolo con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.».

Nota all’art. 86:

? Il testo vigente dell’art. 9, comma 3 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3,
lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9
Documento programmatico.

Omissis.

3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del
documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie
forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni
pubbliche, statali e regionali interessati dall’esercizio delle
funzioni di pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici
servizi, ai soggetti portatori di interessi collettivi qualificati,
ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel
territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti,
appartenenti ad altre regioni. Il documento programmatico è
trasmesso, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso, alla
Regione e alla provincia di appartenenza.

Omissis.».

Nota all’art. 87:

? Per il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all’art. 29, comma 4.

Nota all’art. 88:

? Per il testo vigente dell’art. 28 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all’art. 35, commi 2, 3 e 4.

Nota all’art. 90:

? Il testo vigente dell’art. 29 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett.
d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29
Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i
proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti
edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle
dotazioni territoriali e funzionali.

2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di
ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando
una equa distribuzione dei diritti edificatori in riferimento alle
condizioni urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di
diritto degli immobili.

[3. I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la
perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da
realizzare sulla base di progetti unitari ed assicurando l’equità
attraverso una ripartizione dei diritti e degli oneri, indipendente
dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree. Ai
fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere gratuitamente
al comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture,
nonché, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 5, le aree dove
concentrare l’utilizzazione dei diritti edificatori, individuando
gli edifici esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente
compensare ai sensi dell’articolo 30.] Abrogato.

4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le
indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di
copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in
applicazione dell’articolo 30, comma 2 della legge regionale 24
marzo 2000, n. 27.».

Nota all’art. 91:

? Il testo vigente dell’art. 32, comma 2 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3,
lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32
Finalità e definizioni.

Omissis.

2. Ai fini dell’applicazione del presente capo, si assumono le
seguenti definizioni:

a) impresa agricola: è quella condotta dall’imprenditore agricolo
sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135
del codice civile, con una adeguata capacità di reddito sulla base
dei parametri definiti dalla Giunta regionale;

b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a
residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;

c) edifici esistenti, ai fini dell’articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8:
sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli
strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché siano stati
ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del 13 novembre
1997;

d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo
consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di
terreno interessato;

e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte
ad ogni piano del fabbricato, misurate all’esterno dei muri
perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in
materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio
energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel
caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di
nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie
utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e
cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente
interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie
utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la
superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e
la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La
superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano
naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra
il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici
costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie
planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La
superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del
piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di
realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la
sua intera superficie utile coperta;

f) singolo edificio: si intende l’immobile nel suo complesso
costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità
immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente
autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per
consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con
altre;

g) piano aziendale: è l’insieme delle azioni tese al miglioramento
produttivo e ambientale delle attività dell’impresa agricola,
secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo.
Il Piano prevede in via prioritaria l’utilizzo e il recupero degli
edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in
coerenza con le esigenze dell’impresa, contenente gli interventi
tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano
aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

h) piano aziendale convenzionato, di cui all’articolo 34, comma 4:
ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha
valore di piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 22, e la sua realizzazione, relativamente agli
interventi previsti, è garantita da apposita convenzione;

i) progetto d’area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano
attuativo per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello
spazio rurale.».

Nota all’art. 92:

? Il testo vigente dell’art. 34, comma 8 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3,
lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34
Realizzazione di nuovi edifici.

Omissis.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai
commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli
per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione
d’uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori,
registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza
del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti
dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici
di edificabilità.

Omissis.».

Nota all’art. 93:

? Per il testo vigente dell’art. 35 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all’art. 33, commi 2 e 4.

Nota all’art. 95:

? Il testo vigente dell’art. 62 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett.
d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 62
Norme regolamentari e atti di indirizzo.

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta
norme regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:

a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione,
contenente l’individuazione dei comuni che devono provvedere
all’approvazione del piano stesso, ai sensi dell’articolo 5;

b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli
insediamenti, di cui all’articolo 6;

c) alle situazioni insediative di cui all’articolo 6, per le quali
sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle
destinazioni d’uso ammesse;

d) alla disciplina delle modalità dell’esercizio del potere
sostitutivo regionale, di cui all’articolo 65, commi 1 e 2;

e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la
formazione del piano attuativo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2;

f) agli elaborati del PRG;

g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di
convenzione, di cui all’art. 26, commi 3 e 7, per regolare i
rapporti connessi alla sua attuazione;

h) alle produzioni di cui all’articolo 34, comma 5.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità
dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge
adotta atti di indirizzo volti:

a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro
conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui
all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, nonché alla definizione dei
contenuti del documento di bilancio urbanistico-ambientale e del
documento di valutazione, di cui all’articolo 8;

b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla
sostenibilità ambientale degli interventi nell’ambito della
pianificazione urbanistica comunale;

c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all’art.
28, comma 7;

d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle
limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato
di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell’articolo 34;

e) all’individuazione delle tipologie di serre che non comportano
trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono
superficie utile coperta di cui all’articolo 34, comma 2.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo
di cui al comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali.
Omissis.».

Nota all’art. 96:

? Il testo vigente dell’art. 64, comma 1 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3,
lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 64
Rapporto sulla pianificazione territoriale.

1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai
fini della valutazione delle scelte di governo del territorio
compiute dalla pianificazione comunale può individuare gli obiettivi
di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto
annuale sulla pianificazione comunale.
Omissis.».

Nota all’art. 97:

? Il testo vigente dell’art. 67, comma 5 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3,
lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 67
Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali
comunali.

Omissis.

5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi
della L.R. n. 31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2,
possono individuare, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera f), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da
utilizzare per quanto previsto agli articoli 28, 28 bis, 29 e 30.
Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell’edificato
di cui all’articolo 27, comma 4, della L.R. n. 27/2000 e lo
strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e
approvato con le procedure di cui all’articolo 18, comma 3.».

Nota all’art. 98:

? Il testo vigente dell’art. 14 della legge regionale 9 luglio
2007, n. 23, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e
semplificazione” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007,
n. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14
Integrazione e concertazione in ambito regionale.

1. La partecipazione degli enti locali sugli atti della
programmazione regionale è assicurata, in generale, dal Consiglio
delle autonomie locali, fatto salvo quanto previsto dalla legge
regionale 21 marzo 1997, n. 7.

2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione degli
strumenti di pianificazione territoriale regionale è assicurata
attraverso apposite conferenze previste dalla legislazione
regionale.».

Nota all’art. 99:

? La legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, recante “Norme in
materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”,
è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 19 aprile 1995, n. 21.

Note all’art. 100:

? Per la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, si vedano le
note all’art. 6, commi 3, lett. d) e 4.

? Per la legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, si veda la
nota all’art. 99.

? Per il testo vigente dell’art. 26, comma 1 della legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la nota all’art. 74.

? Per il testo vigente dell’art. 32, comma 2 della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all’art. 91.

Nota alla dichiarazione d’urgenza:

? Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16
aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”
(pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il
seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del
Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici
giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un
termine diverso.

Omissis.».