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PIANO CASA SARDEGNA
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 23-10-2009
REGIONE SARDEGNA
Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il
rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e
programmi di valenza strategica per lo sviluppo.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 35
del 31 ottobre 2009
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni straordinarie per la riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell’economia
mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla
riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica
e abitativa,
della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e
dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio
regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.
ARTICOLO 2
Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente
1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi
di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle
vigenti
disposizioni normative regionali, l’adeguamento e l’incremento volumetrico
dei
fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla
residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura
massima,
per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria
esistente,
nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.
192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo
2009.
2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente
con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e
costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione
della
tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e
incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di
fabbrica in ampliamento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o mediante
realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato
principale, da utilizzare come sue pertinenze;
b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi sono
consentiti:
1) nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio mediante
sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto
ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la chiusura
dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle dimensioni
minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti;
2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la sagoma massima
delle murature perimetrali dell’edificio e che l’altezza media interna non
superi i tre metri;
3) nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il
disegno architettonico complessivo dell’edificio e che non vengano modificati
i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.
Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati
anche
dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto
complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto
architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti
come previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi
volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile
dell’unità
immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa;
c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico
unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte
le
unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante un
progetto esteso
all’intero fabbricato, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto
architettonico del complesso edilizio.
3. L’adeguamento e l’incremento volumetrico possono arrivare fino ad un
massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di
riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento,
tali
da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia
re si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui
al decreto
legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il
miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio,
della
sicurezza strutturale e dell’accessibilità degli immobili. La presenza
di tali
requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia
di inizio
attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che,
in allegato
alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di
conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione
tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi
del
decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici).
4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza
situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri
nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l’adeguamento
e
l’incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti del 30 per
cento.
5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza
situati in zona F turistica nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta
a
150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e limitatamente
agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per
cento del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano
finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell’intero
organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è
inserito;
la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della
Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica
di cui
all’articolo 7.
6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono superare
i
limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti e i rapporti di
copertura previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto
assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti
relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione
di
quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fermo restando quanto previsto
dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione). Sono, comunque, fatti
salvi i diritti dei terzi. Gli adeguamenti e incrementi rispettano i distacchi
minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando
superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle
leggi vigenti.
7. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici
compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti
urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni
in
contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto ed a
condizione che l’intervento comporti un miglioramento della qualità
architettonica estesa all’intero edificio e sia armonizzato con il contesto
storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale contrasto è espressamente
dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente approvata
perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentati del 30 per cento
qualora si tratti di prima abitazione del proprietario, localizzata nelle
zone
urbanistiche B o C e purché la superficie dell’immobile non superi
quella
indicata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia
residenziale), articolo 16, terzo comma.
ARTICOLO 3
Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola
1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti
urbanistici
vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle
vigenti
disposizioni normative regionali.
2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad
uso
residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri
dalla
linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è
consentito l’incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo
2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e
nella
misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000
metri,
ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l’incremento volumetrico consentito
è
del 20 per cento.
3. All’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà
dell’imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è
consentito
il solo incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data
del
31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli
stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del
contesto
paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione
della Commissione regionale di cui all’articolo 7.
4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati
lasciando invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e
superfici coperte.
5. In attesa della revisione o dell’adeguamento del Piano paesaggistico
regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all’articolo
3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto
1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).
ARTICOLO 4
Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva
1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva
situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea
di
battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche
mediante
il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli
strumenti
urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali,
l’incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31
marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento
del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del
fabbisogno di energia primaria dell’intero edificio, oppure si dimostri
che
l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del
2005,
e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della
qualità architettonica. La presenza di tali requisiti e delle relative
tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione
allegata alla richiesta di concessione edilizia. Successivamente il direttore
dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte
le
certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere,
con idonea
documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica
ai
sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La proposta di intervento
deve
ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui
all’articolo 7.
2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera
di cui
al comma 1, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento
che può
arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di
riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il
contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per
cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l’immobile
rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e
successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della
qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità
degli immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie
impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata
alla
denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori
produce,
in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di
conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione
tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi
del
decreto ministeriale 26 giugno 2009.
3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la condizione
che l’incremento volumetrico sia prioritariamente destinato a servizi
turistici dell’attività aziendale senza aumento del numero di posti
letto e
che venga sempre realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente
e non verso il mare; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve
essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50
per
cento a servizi turistici dell’attività aziendale. Negli immobili
a prevalente
destinazione turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore a
7,
per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi
destinazione residenziale o commerciale è sempre consentito il cambio
di
destinazione d’uso che consenta l’incremento delle superfici dedicate
all’attività turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per
cento.
ARTICOLO 5
Interventi di demolizione e ricostruzione
1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso
residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza,
turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione
edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino
di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici,
energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari
a
garantire l’accessibilità dell’edificio alle persone disabili.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli
indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici
e dalle
vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento
volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione
degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi
alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico ricettive
o
produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità
architettonica e tecnologica complessiva e l’efficienza energetica
dell’edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e
successive modifiche ed integrazioni. L’incremento volumetrico può
arrivare
fino ad un massimo del 35 per cento nel caso in cui siano previsti interventi
tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione
pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal decreto
legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea
di
battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare
valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche,
archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione
del contesto è consentita, previa approvazione da parte del consiglio
comunale
e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi
ed il
trasferimento della volumetria preesistente in altra area situata oltre
la
fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle isole
minori
con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario
sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche.
In
tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento
in caso di
riduzione di almeno il 15 per cento dell’indice di prestazione energetica
di
cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed
integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell’ipotesi
di
riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento.
La
deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente
all’indice di edificabilità e all’altezza, che non può comunque
essere
maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che
la
soluzione progettuale si armonizzi con il contesto paesaggistico in cui
è
inserito l’intervento.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichiarati nel progetto
allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati
dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di
fine
lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione
delle opere
con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione
energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.
5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici
ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla
linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione
della
demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo
incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con
destinazione urbanistica compatibile.
6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici
compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti
urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni
in
contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo
restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre
1989.
ARTICOLO 6
Interventi sul patrimonio edilizio pubblico
1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di
proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento
degli indici
massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle
vigenti
disposizioni normative regionali, l’incremento del 20 per cento della
volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali
o
comunque pubbliche.
2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento
nel caso
in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici
non
in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1,
attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali,
ed
al miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio,
della
sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici
ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla
linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione
della
demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo
incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.
ARTICOLO 7
Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica
1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità
architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico
all’Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi
da
realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con
particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai
valori
oggetto di protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli
2,
3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre
funzione consultiva della Giunta regionale.
2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento degli uffici
dell’Assessorato competente in materia di governo del territorio, ed è
composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale
con
comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti
ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere
di
elevata qualità architettonica.
3. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale,
rimangono in carica per l’intera durata della legislatura e cessano dalle
loro
funzioni novanta giorni dopo l’insediamento dell’organo esecutivo di nuova
elezione. Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione,
ai
componenti, di eventuali compensi.
4. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
la
Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.
ARTICOLO 8
Condizioni di ammissibilità degli interventi
1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi:
a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto;
b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-
antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo
22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche
ed
integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano agli edifici
collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche
ed
integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3
- Hi4),
ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3
- Hg4).
3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 possono
cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli
strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale.
Non
sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel presente capo I. È
sempre
ammessa la chiusura di vuoti esistenti nei piani intermedi.
4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate
dagli
interventi di cui alla presente legge devono risultare regolarmente
accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero i lavori
devono
essere stati ultimati alla medesima data e le istanze di accatastamento
avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante
autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui
gli
interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino
fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009
in
forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a
seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria
esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata
entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze
di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Il mutamento della destinazione d’uso per le unità immobiliari
sulle quali
siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e
6 è
ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche
previste dalla strumentazione urbanistica comunale.
ARTICOLO 9
Oneri
1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione,
ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione
del proprietario o dell’avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento
negli
altri casi. Per gli ampliamenti di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo
4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento.
2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo
5,
gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per
l’incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte
ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla
prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui all’articolo
10, comma 4, il costo di costruzione complessivo dovuto per l’intervento
è
aumentato del 50 per cento.
4. Entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere
una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri di concessione previsti
nel
presente articolo. In difetto della deliberazione trovano integrale
applicazione le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
ARTICOLO 10
Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia
1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza,
antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42
del 2004, e
successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le
parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità
immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività
agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-pastorali compresi gli interventi
su impianti idraulici agrari;
f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla
cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione
non
superiore a novanta giorni;
g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree
di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito
dallo
strumento urbanistico comunale;
i) interventi e impianti funzionali all’incremento dell’efficienza
energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE),
articolo 11, comma 3;
j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.
2. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, l’interessato,
anche
per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvio dei lavori,
comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie
ai
sensi delle normative di settore.
3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla
procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli
ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate
nella
fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle
isole
minori e di quelli previsti all’articolo 5, per i quali deve essere ottenuta
la concessione edilizia.
4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di
inizio lavori
è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei
mesi dalla medesima data.
5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono altresì essere
rispettate le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica), articolo 1, e successive
modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal regolamento
di
cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive
modifiche, ovvero per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità
di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo
1, commi 344-349, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione
previste dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive
modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento devono essere, altresì,
allegati alla comunicazione di fine lavori.
6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli
ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico
e di quelli disciplinati dall’articolo 5, l’autorizzazione paesaggistica,
qualora necessaria, è rilasciata dall’organo comunale ai sensi della
legge
regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze
in
materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna
con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57
del
D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge
e
delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio,
i
comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente in materia di governo
del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive
emanate dalla Giunta regionale.
8. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge
finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono
gli
atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto
informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.".
Capo II
Norme in materia di pianificazione paesaggistica
ARTICOLO 11
Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale
1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento
e
alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico
regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale
è
data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito
presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può
presentare
osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la
Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio
parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta,
esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l’aggiornamento o
la
revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti
modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.
ARTICOLO 12
Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del
territorio
1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri
soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e
progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio
regionale in un’ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere
significativamente sul sistema economico- sociale, sull’organizzazione del
territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare
possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli
insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-
ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza
scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata
qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.
3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all’Assessorato competente
in
materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della
compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso
di esito
positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge
7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante
agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni
legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni
sono
ridotti della metà.
ARTICOLO 13
Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli
strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale
1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento
e
revisione di cui all’articolo 11, introducono norme temporanee di salvaguardia
e possono indicare le opere eseguibili sino all’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:
a) sono realizzabili:
1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico, di restauro e di risanamento conservativo;
2) volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali
alla gestione tecnico/operativa delle strutture esistenti e tali da non
incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica
del contesto;
3) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il
profilo urbanistico, architettonico - edilizio e paesaggistico - ambientale,
senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario
per
servizi;
4) interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati dall’Unione
europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli
enti
strumentali statali o regionali;
5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge;
b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono
realizzabili alle seguenti condizioni:
1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come
zone territoriali omogenee A e B;
2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come
zone territoriali omogenee C, G e D, limitatamente alla funzione commerciale,
qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini
di
infrastrutture, con l’ambito urbano;
c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge
regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio
regionale), sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati
nelle altre
zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi
approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati.
Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei
piani
attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del Piano
paesaggistico regionale;
d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge
regionale n. 45 del 1989, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F,
all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, possono
essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già
approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di
urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell’approvazione
del
Piano paesaggistico regionale.
Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani
attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati;
e) ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all’esercizio
di attività turistico - ricettive, anche qualora localizzate nei
300 metri
dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono
essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi
di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per
i
quali non opera l’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n.
8
(Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica
e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il
25 per
cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino
concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza
tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi
volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture
turistico ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti
dalla
legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10 bis, come introdotto dalla legge
regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l’uso e la tutela del
territorio
regionale»);
f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai
piani paesaggistici regionali, all’interno delle aree ricomprese nella fascia
di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perimetro più
esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dalla legge
regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici
e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni
paesaggistici e identitari), articolo 1, possono essere realizzati gli
interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti,
compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a
condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata
ai
sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 e seguenti, e
successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni
dell’autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della
compatibilità dell’intervento proposto con l’interesse paesaggistico
tutelato;
g) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la
realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie
e
funzionali agli insediamenti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle
già
programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la
realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo
approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, ottengano la preventiva valutazione positiva
da
parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare
competente;
h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree
tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 42
del
2004 e successive modifiche ed integrazioni, è considerato di primario
interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;
i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di
integrale conservazione, le praterie di posedonia, secondo anche quanto
previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della
fauna selvatiche, e ne costituiscono "habitat prioritario". È,
pertanto,
vietato qualunque intervento che possa comprometterne l’integrità
ovvero lo
stato di equilibrio ottimale dell’habitat naturale, ad eccezione di quelli
già
programmati alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelli
che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente efficaci e trovano
immediata applicazione sin dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo capoverso,
lettera d), primo capoverso e lettera e), sono realizzati previa verifica
della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico
ed
ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra Amministrazione
regionale e amministrazione comunale. In sede di verifica può essere
stabilito
il ridimensionamento e l’adeguamento degli interventi programmati al fine
di
renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.
ARTICOLO 14
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito
dal seguente:
"Art. 2 (Disciplina per le aree all’interno dei centri di antica e
prima
formazione)
1. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano
paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento
e
revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano
la
coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri
storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni
del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamento
e
revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti.
Con
deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica
e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico,
verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le
disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro
attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge
regionale
n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5.
2. Il comune, ottenuta l’approvazione, pubblica sul BURAS le deliberazioni
di
cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all’interno
dell’area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati
gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente,
a
condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata
ai
sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.".
Capo III
Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali
ARTICOLO 15
Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti
1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti
esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l’obiettivo di contenere
il
consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito
il
recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale
superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello abitabile e
l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno
della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo,
ove
prescritto.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo
abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate
tutte le
prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità
previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché
sia assicurata per
ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri
2,40 per gli
spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori
dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine
sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a
metri 2,20
per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli
eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante
opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come
spazio di
servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti
di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo
dell’altezza
media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto
la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono
comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per
assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché,
nelle sole
zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e
delle
linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri
di
cui al comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti
territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio
comunale, ne dispongano l’esclusione nel termine perentorio di novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini
di
cui all’articolo 10, comma 4.
ARTICOLO 16
Abrogazione
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2004, è abrogato.
ARTICOLO 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 ottobre 2009
Cappellacci