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LEGGE REGIONALE N. 70 DEL 24-08-1982
REGIONE TOSCANA
Norme per il funzionamento e l' istituzione
del Comitato Regionale contro l' inquinamento
atmosferico e acustico.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 49
del 31 agosto 1982
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1 E' istituito presso la Giunta Regionale, per l' esercizio
dei compiti di cui alla Legge n. 615 del 13/ 7/
1966 e al DPR n. 322 del 15/ 4/ 1971 nonchè per
le funzioni amministrative trasferite dall' art. 101 del
DPR n. 616 del 24/ 7/ 1977 in materia di tutela
dell' ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico
il Comitato Regionale contro l' inquinamento atmosferico
per la Toscana( CRIAT).
ARTICOLO 2 Il CRIAT:
a) esamina qualsiasi questione inerente all' inquinamento
atmosferico, acustico nell' ambito regionale;
b) esprime parere sui provvedimenti di competenza
delle Amministrazioni Comunali singole o associate.
Il CRIAT propone alla Giunta ed al Consiglio
Regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza
dei fenomeni aventi influenza sull' inquinamento
atmosferico, acustico ed in particolare rivolta a:
1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti
la lotta contro l' inquinamento atmosferico,
acustico;
2) promuovere studi, ricerche ed iniziative atte
a predisporre piani regionali di miglioramento progressivo
e di conservazione della qualità dell' aria anche
attraverso consultazioni dei soggetti pubblici e
privati interessati all' esecuzione; nonchè per il rilevamento
della qualità dell' aria nell' ambito della Regione.
Per queste attività il CRIAT si avvale anche
delle strutture tecniche e del personale dei servizi
di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali.
ARTICOLO 3 Il CRIAT è composto:
a) dal componente la Giunta regionale incaricato
per la materia ambiente, che lo presiede;
b) da tre funzionari in servizio presso gli uffici
della Giunta Regionale competenti in materia ambientale;
c) da un funzionario in servizio presso gli uffici
della Giunta Regionale, Dipartimento Sanità e Sicurezza
Sociale;
d) da un funzionario in servizio presso gli Uffici
della Giunta Regionale, Dipartimento Attività Produttive
Turismo e Commercio;
e) dal Capo dell' Ispettorato Compartimentale
della Motorizzazione Civile;
f) da un rappresentante dell' Ispettorato Generale
dei Vigili del Fuoco per la Regione Toscana;
g) da due esperti in materia di impiantistica
chimica con particolari competenze nel campo degli
impianti di abbattimento dei fumi;
h) da un esperto meteorologo;
i) da tre responsabili di Unità operative, competenti
in materia, dei Servizi Multizonali di Prevenzione
delle Unità Sanitarie Locali;
l) da un esperto di acustica con particolari competenze
nel campo dell' inquinamento da rumore;
m) da un esperto nei processi di combustione;
n) dal rappresentante dell' Associazione Nazionale
Comuni d' Italia( ANCI);
o) dal rappresentante dell' Unione Regionale Provincie
della Toscana( URPT);
p) dal Presidente della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura del capoluogo della Regione
o da un suo esperto.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario
giuridico - amministrativo designato dalla Giunta
Regionale.
Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di
personale in servizio presso gli uffici della Giunta
regionale.
I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed i) sono
individuati dalla Giunta Regionale.
I componenti di cui alle lettere g), h), l) e m) sono
nominati dal Consiglio Regionale.
I membri del Comitato restano in carica tre anni.
ARTICOLO 4 Per l' esame o lo studio di problemi specifici il
Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro o può
conferire anche incarichi particolari ai singoli componenti.
Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere
agli organi della Regione di avvalersi della collaborazione
di:
- organi ed uffici statali;
- Università ed enti di ricerca;
- esperti nelle specifiche materie.
ARTICOLO 5 Alle riunioni del Comitato possono essere invitati
i rappresentanti degli Enti Locali e delle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate agli affari
posti all' ordine del giorno.
Gli enti di cui al comma precedente possono farsi
rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro
fiducia.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti il
Comitato e per la validità dei pareri da adottare è
necessario il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
ARTICOLO 6 Il Consiglio Regionale, come previsto dall' art. 2,
punto 9, comma b), della Legge Regionale 22 luglio
1978 n. 46 ed in conformità ai principi della LR
8/ 3/ 1979, n. 11, provvede alla designazione dei membri
del CRIAT.
Per la sostituzione di un membro, in caso di dimissioni
o di qualsiasi altra causa, il successore verrà
nominato con le modalità previste dal precedente comma
e resta in carica fino alla scadenza del mandato
del sostituito.
I provvedimenti di nomina e quelli di sostituzione
vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
Alla fine di ogni anno il CRIAT, per il tramite
della Giunta Regionale, trasmette al Consiglio Regionale
una relazione sulle attività svolte mettendo in
evidenza i problemi emersi nel corso dell' anno.
ARTICOLO 7 L' istituzione del Comitato di cui al precedente articolo
1 dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 8 Ai membri del Comitato è corrisposta un' indennità
di L. 30.000, al lordo delle ritenute fiscali per ogni
giornata di seduta.
Ai componenti che risiedono in un Comune diverso
da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il
rimborso delle spese dei viaggi di andata e ritorno
compiuti con i mezzi pubblici di linea tra il Comune
di residenza e il Comune ove si svolge la seduta del
Comitato, documentate mediante presentazione dei
relativi biglietti.
Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura
propria è corrisposto un rimborso spese forfettario
pari al costo di un quinto di litro di benzina
super per ogni chilometro, nonchè ad eventuali spese
autostradali debitamente documentate.
ARTICOLO 9 Ai componenti del Comitato che per ragioni del
loro ufficio debbano recarsi in località diverse da quelle
dove ha sede il Comitato stesso spetta, oltre all' indennità
prevista dal precedente articolo 8, primo comma,
lo stesso trattamento economico di missione spettante
ai dipendenti regionali della più alta fascia funzionale
di inquadramento.
Alla liquidazione delle indennità di presenza e di
missione provvede trimestralmente la Giunta Regionale
sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario del CRIAT.
ARTICOLO 10 Alle spese di cui ai precedenti articoli 8 e 9 nonchè
alle spese di funzionamento del Comitato istituito con
la presente legge si provvederà con gli stanziamenti
all' uopo previsti al capitolo 03280 del bilancio 1982
ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Toscana.
Firenze, 24 agosto 1982
La presente legge è stata approvata dal Consiglio
Regionale il 27 luglio 1982 ed è stata vistata dal
Commissario del Governo il 19 agosto 1982.