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Ecco le nuove norme per i risparmi energetici
Bonus volumetrico spessore muri e solai
Deroghe a distanze ed altezze massime
Semplificazione maggioranze condominiali
Il Consiglio dei Ministri nella recente riunione del 27/02
u.s.- ha approvato uno schema di decreto in attuazione della direttiva 2006/32/CE
in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico
e sviluppo delle fonti rinnovabili.
La bozza, ora passerà alle Commissioni parlamentari ed al Cosiglio di Stato ed alla Conferenza Stato-Regioni) - Il cammino è ancora lungo e stante la situiazione di stallo politico a causa delle imminenti elezioni ci vorrà ancora del tempo prima che il tutto diventi esecutivo e sopratutto che le nomative siano approvate dalel singole regioni che come è ben noto spesso e volentieri non amno avere leggi imposte dal potere centrale anche se di notevole importanza. E' notorio che come sempre avviene noi siamo molto lenti a mettere in attuzione norme comunitarie che in questo caso impongono all'Italia dlle severe sanzioni se entro il 2012 non si raggiuinferanno le percentuali stabilite in materia di risparmi energetici.
Il provvedimento varato quindi si propone di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ed a questo scopo stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, definendo obiettivi , meccanismi ed incentivi necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia.
A questo scopo si introducono particolari norme che agevolano la progettazione e chiariscono molti dubbi che fino ad ora hanno frenato qualche possibile applicazione e messa in opera di tecnologie che l'industria del settore ogni giorno offre agli utenti.
Scomputo extra-spessore muri e solai da volumi e superfici
Una delle misure di maggiore interesse per il settore dell'edilizia
e delle costruzioni è stabilita nel comma 1 dell'art. 11, il quale
prevede che negli edifici di nuova costruzione lo spessore superiore ai
30 centimetri delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti,
nonché il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e
superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento
termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi
per la determinazioni dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura,
non conteggiando la parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo
di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm
per quelli orizzontali intermedi.
Dunque in pratica viene liberalizzata la possibilità di aumentare
lo spessore di murature portanti (fino ad un massimo di 30+25cm) e solai
(fino ad un massimo di 30+15cm) senza incidere nel calcolo di volumi e superfici,
rendendo in questo modo più semplice l'applicazione di nuove tecnologie
per il risparmio energetico.
Deroga normative su distanze ed altezze massime
Il comma 2 del medesimo art. 11 prevede inoltre, in caso di interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori nelle murature e nei solai, la possibilità di derogare alle
normative nazionali, regionali o locali in materia di distanze minime tra
gli edifici e dalle strade, fino ad un massimo di 20 cm per il maggiore
spessore delle pareti verticali esterne e di 25cm per il maggiore spessore
degli elementi di copertura.
Impianti solari termici e fotovoltaici senza DIA
Questa senza dubbio sarà la norma che farà più discutere sulla quale nutriamo un grosso dubbio sul suo recepimento in quanto tanti comuni chiedono la DIA per le cose più inverosimli
Il comma 3 dell'art. 11 prevede che gli interventi
di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati
nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda, ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono
soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività. In pratica
l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, nel rispetto delle condizioni
sopra illustrate, ricade nel regime dell'attività edilizia libera.
In pratica in questi casi, qualora i medesimi edifici non ricadano in centri
storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
Risparmio energetico in nuovi edifici o complessi immobiliari
Il comma 4 dell'art. 11, in riferimento agli incentivi di cui al comma 351
della L. 296/2006 (finanziaria 2007 - Cfr BLT n. 1/2007), dispone che la
data ultima di inizio lavori è prorogata al 31.12.2009 e quella di
fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi. Si ricorda che
il citato comma 351 dispone l'erogazione di un contributo pari al 55% delle
spese extra, ivi comprese quelle per la progettazione, sostenute per il
conseguimento, nell'ambito di lavori per la realizzazione di nuovi edifici
o complessi di edifici di volumetria totale superiore a 10.000 mc (iniziati
entro il 31.12.2007, salvo approvazione del nuovo decreto) e conclusi entro
i tre anni successivi, di un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per mq di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50%
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso
al D. Leg.vo 192/2005, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento
estivo e l'illuminazione.
Maggioranze condominiali per interventi di risparmio energetico
Si segnala infine che il comma 5 dell'art. 11 della bozza di decreto in
esame dispone che per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti
al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili,
individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali
sono valide anche se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali
degli intervenuti in assemblea.
Ecco il testo intergrale del Decreto Legislativo pubblicato sul sito Governo.it in link
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