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LEGGE REGIONALE N. 159 DEL 30-12-1980
REGIONE SICILIA
Rideterminazione dei termini indicati negli articoli 28 e
33 e interpretazione autentica dell' art. 19, primo comma,
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante norme
integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio
della Regione siciliana in materia urbanistica. Modifiche
ed integrazioni alla legislazione vigente in materia di
edilizia residenziale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 1
del 3 gennaio 1981
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
I termini stabiliti dal primo comma dell' art. 28
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono così
modificati:
a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000
e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1982;
b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e dotati di strumenti urbanistici generali approvati:
entro il 31 dicembre 1981;
c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
non ancora dotati di strumenti urbanistici generali:
entro un anno dall' approvazione degli strumenti urbanistici
medesimi.
Le seguenti parole contenute nel secondo comma
dell' art. 28: << sessanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge >> sono così sostituite: << il 31 dicembre
1980 >>.
I termini stabiliti dal primo comma dell' art. 28
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono così
modificati:
a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000
e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1982;
b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e dotati di strumenti urbanistici generali approvati:
entro il 31 dicembre 1981;
c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
non ancora dotati di strumenti urbanistici generali:
entro un anno dall' approvazione degli strumenti urbanistici
medesimi.
Le seguenti parole contenute nel secondo comma
dell' art. 28: << sessanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge >> sono così sostituite: << il 31 dicembre
1980 >>.
I termini stabiliti dal primo comma dell' art. 28
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono così
modificati:
a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000
e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1982;
b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e dotati di strumenti urbanistici generali approvati:
entro il 31 dicembre 1981;
c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
non ancora dotati di strumenti urbanistici generali:
entro un anno dall' approvazione degli strumenti urbanistici
medesimi.
Le seguenti parole contenute nel secondo comma
dell' art. 28: << sessanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge >> sono così sostituite: << il 31 dicembre
1980 >>.
Le seguenti parole contenute nel secondo comma
dell' art. 33: << 1 luglio 1979 >> sono così sostituite:
<< 1 luglio
1981 >>.
Nel terzo comma del citato art. 33, dopo la parola
<< decorrere >>, aggiungere le seguenti: << da un anno
>>.
Le parole contenute nel quarto comma dell' art. 33:
<< 1 luglio 1980 >> vanno così sostituite: << 1
luglio 1982 >>.
ARTICOLO 2
Fra le determinazioni assessoriali di cui al primo
comma dell' art. 19 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71, s' intendono comprese anche le richieste di
chiarimenti e di documenti integrativi.
ARTICOLO 3
Il termine di scadenza fissato dall' art. 3 della legge
regionale 12 agosto 1980, n. 86, recante norme per l' edilizia
residenziale, è prorogato, limitatamente ai finanziamenti
assegnati ai comuni, di giorni sessanta.
ARTICOLO 4
Nelle more dell' adozione dei piani per l' edilizia economica
e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962,
n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni,
per gli interventi di edilizia residenziale pubblica da
realizzare con finanziamenti o contributi statali o regionali,
adotteranno le procedure previste dall' art. 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni
ed integrazioni, i cui termini di applicazione, indicati
all' ultimo comma dell' art. 2 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.
I termini di cui al quarto comma dell' art. 18 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini di cui al primo
comma dell' art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1975,
n. 79 ed i termini di cui al primo comma dell' art. 5
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono prorogati
al 31 dicembre 1981.
ARTICOLO 5
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 1980.