LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 14-10-1999
REGIONE TOSCANA
Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 34
del 7 dicembre 1999


Il Consiglio Regionale ha approvato il 22-09-1999
Il Commissario del Governo ha apposto il visto l'8-10-1999
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:






ARTICOLO 1

(Contenuti e finalità )

1. La presente legge:

a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a
concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977 n. 10
(Norme per la edificabilità dei suoli), definendo i procedimenti per
ottenere la concessione stessa;
b) disciplina le modalità di attestazione della conformità con le
vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre opere ed
interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera a);
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio
sismico in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche);
d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere al
Comune;
e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo I della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico/edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed
edilizi.

2. La presente legge è finalizzata all'applicazione dei principi di
efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al
perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della
tutela degli interessi pubblici e collettivi.




TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ATTI



ARTICOLO 2

(Tipologia degli atti)

1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure
di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di
cui all'articolo 3.

2. Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme
urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui
all'articolo 4. L'attestazione di conformità è effettuata:

a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il
procedimento di cui all'articolo 8;
b) mediante la denuncia di inizio dell'attività disciplinata
dall'articolo 9.








ARTICOLO 3

(Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione
edilizia)

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a concessione
edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:

a) gli interventi di nuova edificazione;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
da parte di soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che
comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale;
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate
alla ristrutturazione edilizia.

2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale, con il quale il
progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le
modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge
quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione
del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e
nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della
legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza,
sanitarie, ambientali e paesistiche.








ARTICOLO 4

(Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità )

1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme
degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle
salvaguardie regionali, provinciali e comunali:

a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano
specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui
all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per
il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di
cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi,
laddove tali strumenti contengano precise disposizioni
planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la
coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o
interrati;
e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree
anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge
regionale 23 maggio 1994, n. 39;
f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla
ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o
materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo
stesso.

2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti
interventi sul patrimonio edilizio esistente:

a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento
dell'esteriore aspetto degli immobili;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i
servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti
interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa
compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono
altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi
tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a
conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorchè recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti; tali interventi comprendono altresì :
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo
per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e
con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in
diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità
per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse
pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso
dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che
si costituiscano nuove unità immobiliari;
e) interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei
disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli
indici di fabbricabilità .

3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti
urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una
esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di
approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli
vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero
dell'ufficio competente in materia.

4. Le opere e gli interventi di cui al commi 1 e 2 sono subordinati
alla denuncia di inizio dell'attività , salvo quanto previsto al comma
5.

5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono
subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove
sussista anche una sola delle seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse
artistico e storico);
b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art.
1bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni o
alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II
Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto
funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli
interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o
modifichino la destinazione d'uso;
f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente
previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti
urbanistici comunali, ancorchè soltanto adottati, con riferimento ad
immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere
a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per
particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od
estetico.








ARTICOLO 5

(Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di
particolare valore)

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come
soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale
ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono
documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che
qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la
compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la
conservazione dei suddetti elementi.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a
immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina delle leggi
1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991 n.
394, o siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come
soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed
architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, sono realizzati
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo edilizio.




TITOLO II
DISCIPLINA DEI PROCEDEMENTI



ARTICOLO 6

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della concessione edilizia o dell'attestazione di
conformità , il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e
di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da
produrre in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza
del lavoro nei cantieri previsti dalla legislazione vigente.

2. Non può essere prescritta all'interessato la preventiva
acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di
competenza del Comune stesso.

3. La completezza formale della domanda di concessione o di
autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell'attività è
verificata dal responsabile del procedimento entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda
o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al
primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata
comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le
integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità .

4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso
comunque denominati essenziali per la valutazione del progetto, è a
carico del Comune nei termini temporali del procedimento anche
mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi.

5. Sono fatte salve le procedure indicate dal DPR 20 ottobre 1998, n.
447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per le
opere dallo stesso disciplinate.








ARTICOLO 7

(Procedure per il rilascio della concessione)

1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia
titolo.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il
nominativo del responsabile del procedimento.

3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma
dell'articolo 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte
salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative
alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della
domanda, o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6,
comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento
richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una
motivata proposta all'autorità all'emanazione del provvedimento
conclusivo.

5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di
cui al comma 4, si prescinde da essi.

6. Il provvedimento definitivo è rilasciato entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento
conclusivo, l'interessato può , con atto trasmesso in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità
competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.

8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7,
l'interessato può inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove
costituito, ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina,
entro i quindici giorni successivi, un commissario "ad acta" che nel
termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi
effetti della concessione edilizia.

9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui
al presente articolo sono a carico del comune.

10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime
disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le
varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39 sussiste
esclusivamente l'obbligo del progetto dell'opera così come
effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui
all'articolo 11.

11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/
CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei
cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia
è sospesa fino alla trasmissione all'AUSL competente della notifica
preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo.
La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'Allegato III al
d.lgs 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale
di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto
legislativo.








ARTICOLO 8

(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia)

1. L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne
abbia titolo.

2. All'autorizzazione si applicano le procedure previste per la
concessione edilizia di cui all'articolo 7.








ARTICOLO 9

(Procedura per la denuncia di inizio dell'attività )

1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il
proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia
dell'inizio dell'attività , accompagnata da una dettagliata relazione
a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico - sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni
documentali ai sensi dell'art. 6, comma 3, il termine di cui al
presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di
presentazione, della documentazione integrativa.

2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del DLgs 494/
1996, nella denuncia è contenuto l'impegno a comunicare al comune
l'avvenuta trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui
all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi
previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12
e 13 del DLgs 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce
l'inizio dei lavori.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è integrata a
cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al
progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le
medesime disposizioni previste per la stessa denuncia. Per le varianti
in corso d'opera di cui all'articolo 39, sussiste esclusivamente
l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 10.

4. La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei
relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.

5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle
integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. Il Comune, qualora entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più
delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine
motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di
false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale
notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
appartenenza.

6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio
dell'attività è sottoposta, ove non disposto diversamente dalla
presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e
regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio
della concessione o della autorizzazione edilizia.








ARTICOLO 10

(Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2
novembre 1979, n. 52)

1. Ai sensi della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41, comma 1, il Comune
può deliberare di istituire la Commissione edilizia, determinando
inoltre, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del DL 5 ottobre 1993, n.
398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per
l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per
la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), i casi in
cui la commissione non deve essere sentita nel procedimento di
rilascio della concessione edilizia.

2. Se il comune non istituisce la Commissione edilizia, le funzioni
attribuite alla Commissione edilizia integrata dalla legge regionale 2
novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni
amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali) sono
svolte da un collegio composto dai tre membri nominati dal Consiglio
comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il parere
del collegio, espresso a maggioranza, deve recare menzione dei voti
espressi e delle relative motivazioni. I compensi ai membri del
collegio sono determinati dal Comune in conformità con gli altri
organismi di consulenza tecnica comunali.








ARTICOLO 11

(Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità . Certificato di
abitabilità o agibilità . Inizio di esercizio di attività
produttive)

1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la
conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando quanto
previsto dall'art. 16, quarto comma.

2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità
immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:

a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione
edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli
edifici;
b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o
ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di
destinazione d'uso.

3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 2,
l'agibilità o abitabilità dei locali è attestata da un
professionista abilitato unitamente alla conformità con il progetto e
con le norme igienico-sanitarie. L'abitabilità o l'agibilità
decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.

4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune,
tramite l'AUSL, può disporre ispezioni, anche a campione, al fine di
verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni;
a tal fine le amministrazioni comunali attivano un sistema di
informazione periodica che consenta all'AUSL di svolgere compiutamente
le proprie competenze.

5. Per l'inizio di esercizio di un'attività produttiva resta fermo
quanto previsto dall'articolo 48 del DPR n. 303 del 1956 e
dall'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nel rispetto
delle procedure disciplinate dal DPR 447/1998.

L'interessato, attraverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello
unico istituito ai sensi dell'art. 24 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59), può richiedere alle strutture tecniche competenti
in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali
lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente titolo.




TITOLO III
ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE
COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE
COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO



ARTICOLO 12

(Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di
cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono
applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche),
relativamente alla disciplina dell'attività edilizia nelle zone
dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge
nonchè della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica).

2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in base alle
leggi 1086/1971 e 64/1974, sono attribuite ai comuni competenti per
territorio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Istruzioni
Tecniche di cui all'articolo 13.

3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data dallo stesso termine,
le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 25
della legge 64/1974. Tali funzioni sono esercitate previo parere degli
uffici tecnici regionali competenti.

4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti per le funzioni
tecniche relative ai controlli di cui all'articolo 16 e in attuazione
della legge 64/1974.








ARTICOLO 13

(Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in
zone soggette al rischio sismico)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale,
apposite Istruzioni Tecniche per i controlli di cui all'art. 16, al
fine di disciplinare in particolare:

a) la dimensione del campione ai fini del controllo dei progetti
depositati e delle relative opere, nonchè i criteri e la frequenza
del sorteggio, che potrà essere articolato, sulla base delle
valutazioni del rischio sismico, anche a livello comunale ai fini
della prevenzione dei danni da terremoto;
b) le modalità di controllo per l'accertamento di merito dei progetti
sottoposti a controllo ivi compresi i controlli sulle opere in corso;
c) il contenuto ed i requisiti di completezza degli elaborati
progettuali, per i diversi tipi di intervento, fermi restando gli
obblighi previsti dalla normativa statale vigente;
d) le modalità per la presentazione dei progetti;
e) i criteri e le procedure per la redazione e la tenuta del giornale
dei lavori di cui al comma 1 dell'articolo 15.








ARTICOLO 14

(Elaborati progettuali e deposito dei progetti)

1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente titolo
il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione nella quale il
progettista assevera che:

a) il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di
cui alla legge 64/1974, comprensive dei decreti ministeriali emanati
ai sensi dell'articolo 1 e 3 della citata legge;
b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulta
classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a
quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'articolo 3 della legge
64/1974;
c) gli elaborati progettuali possiedono i requisiti di completezza
di cui all'articolo 17 della legge 64/1974, come specificati dalle
Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13 della presente legge;
d) sono state rispettate le speciali prescrizioni concernenti le
strutture, eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
relative alla fattibilità degli interventi.

Il proggettista, attraverso la dichiarazione, assume la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità .

2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 sono depositati
presso il Comune:

a) contestualmente alla domanda della concessione edilizia di cui
all'articolo 7, o dell'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 8,
nelle aree per le quali non sia stata approvata la carta della
fattibilità , ovvero nelle aree classificate di fattibilità 3 o 4;
b) prima del ritiro della concessione o dell'autorizzazione edilizia
nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) contestualmente alla denuncia di inizio attività di cui
all'articolo 9.

3. Nell'attestazione di avvenuto deposito il comune certifica anche il
rispetto dell'adempimento di cui al presente articolo.

4. Le varianti, ancorchè in in corso d'opera, che rispetto al
progetto originario modificano sostanzialmente gli effetti delle
azioni sismiche sulla struttura, sono subordinate ad un nuovo deposito
prima dell'inizio dei relativi lavori.

5. Per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 64/1974.








ARTICOLO 15

(Realizzazione dei lavori)

1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della
loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con
vidimazione del Comune, datati e firmati anche dal costruttore e dal
direttore dei lavori nonchè un apposito giornale dei lavori stessi.

2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che
debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati
dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori che è altresì
tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più
importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il committente, ciascuno
per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della
rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonchè alle sue
eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione
contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali
impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.

4. A lavori ultimati è redatta dal direttore dei lavori, in duplice
copia, la relazione finale prevista dall'articolo 6 della legge 1086/
1971, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture diverse da
quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.

5. Detta relazione è depositata, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, presso il Comune che ne
restituisce copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

6. Per le opere in conglomerato cementizio armato a struttura
metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi
progetti nei modi e nei termini della presente legge, sono valide
anche agli effetti dell'articolo 4 della legge 1086/1971.








ARTICOLO 16

(Controlli e collaudi)

1. I controlli sono effettuati a campione secondo le modalità
previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare di
cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del
presente articolo e dall'art. 17, secondo comma.

2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non
rientranti nel campione, in ragione della loro rilevanza ai fini della
sicurezza.

3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la
conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche
di cui alla legge 64/1974 e alle prescrizioni relative alle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica di cui alla legge 1086/1971.

4. Per le opere di cui al presente titolo, il collaudatore rilascia
inoltre la certificazione di conformità di cui all'art. 11, comma 1,
e la certificazione di abitabilità o agibilità di cui all'art. 11,
comma 3, fermi restando i controlli di cui al quarto comma del
medesimo articolo.








ARTICOLO 17

(Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone
soggette al rischio sismico)

1. Ai fini dell'accertamento di conformità per il rilascio delle
concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui all'articolo 13 della
legge 47/1985, gli adempimenti previsti dalle leggi 1086/1971 e 64/
1974, si intendono assolti tramite il deposito della certificazione,
da parte del progettista, del rispetto di tutte le prescrizioni recate
dalle leggi suddette, nonchè dal certificato di collaudo ove
richiesto ai sensi della normativa vigente.

2. Le opere di cui al presente articolo sono escluse dal campionamento
di cui all'art. 16 e sono tutte obbligatoriamente assoggettate al
controllo.

3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi 1086/1971, 64/1974 e
47/1985.




TITOLO IV
CONTRIBUTI



ARTICOLO 18

(Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni
edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività )

1. La concessione comporta la corresponsione, di un contributo
commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al
costo di costruzione.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 5, l'autorizzazione
o la denuncia di inizio dell'attività comportano la corresponsione di
un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di
urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma
1, lett. a), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al
costo di costruzione.








ARTICOLO 19

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione)

1. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla presente legge, gli
oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi,
soggetti a concessione, o ad autorizzazione, o a denuncia di inizio
dell'attività , che comportano nuova edificazione o determinano un
incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari.

2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 4 della
legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro
Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi
della L. 18 aprile 1962, n. 167), modificato dall'articolo 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento
delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonchè alle opere
di infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune.

3. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di
urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi dal
Comune per le quali possa essere concesso il contributo utilizzando le
somme percepite per le stesse ed i criteri per la loro erogazione.

4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate
alla presente legge.

5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette
tabelle.

6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 5,
si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei
prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul
corrispondente mese dell'anno precedente.

7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza
ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate
successivamente al 1 gennaio dell'anno seguente.








ARTICOLO 20

(Determinazione del costo di costruzione)

1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 18, comma 1, per i
nuovi edifici è determinato ogni cinque anni dalla Giunta regionale
con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4
della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale
identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo
di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1,
ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota del
costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento,
determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di
quanto, indicato nell'apposita tabella allegata.

5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici
esistenti, il Comune, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), può determinare costi di costruzione
come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione
alla entità degli interventi stessi, così come individuati dal
Comune stesso in base ai progetti presentati.








ARTICOLO 21

(Edilizia convenzionata)

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli
edifici esistenti, il contributo di cui all'articolo 18, è ridotto
alla sola quota di cui all'articolo 19 qualora il concessionario si
impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune ai sensi
dell'art. 7 della legge 10/1977, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo
prevista dall'articolo 22.

2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da
parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del
pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso debbono
essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le
garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

3. Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in
conformità ad uno schema di convenzione tipo, deliberato dal
Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui all'articolo 22.

4. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo
con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni
stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine
stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad
eseguire direttamente le opere stesse.

5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei
registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.








ARTICOLO 22

(Convenzione tipo)

1. Il Consiglio regionale stabilisce, ai fini della convenzione
prevista dal comma 2, criteri e parametri per la determinazione del
costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20
per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 20.

2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia
abitativa di cui all'articolo 21, la Giunta regionale approva, entro
tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
deliberazione consiliare indicata nel comma 1, una convenzione tipo,
con la quale sono stabiliti i criteri nonchè i parametri, definiti
con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonchè gli atti di obbligo, in
ordine essenzialmente:

a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, così come definito dal comma 1, della
costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonchè delle spese
generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) alla durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non
inferiore 20 anni.

3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la
stipula delle convenzioni medesime.

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e
dei canoni di locazione è nulla per la








ARTICOLO 23

(Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio dell'attività a
titolo gratuito)

1. Il contributo di cui all'articolo 18 non è dovuto nei casi
previsti dall'art. 9 della legge 10/1977.

2. E' data facoltà al Comune di disciplinare, nel proprio regolamento
edilizio, le caratteristiche di "edificio unifamiliare", sulla base di
criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio, ai fini
dell'applicazione dell'art. 9, lett. d), della legge 10/1977.

3. Il Comune può motivatamente prevedere, per gli interventi di cui
all'art. 9, lett. b), della legge 10/1977, l'esonero dal contributo
non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto
unilaterale d'obbligo.

4. Ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1997, n. 10
l'esonero dal contributo è applicato a tutti gli imprenditori
agricoli professionali iscritti alla prima sezione degli albi
provinciali di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6,
ancorchè diversi dalle persone fisiche.

5. Il contributo di cui all'art. 18 non è dovuto per la realizzazione
di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate
dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili,
a seguito di certificazione sanitaria in carta libera.








ARTICOLO 24

(Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza)

1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base a parametri che la regione definisce in relazione ai
tipi di attività produttiva.

2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza, delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 19, nonchè una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività ,
con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2,
nonchè di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 9 della
legge 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento, al momento della intervenuta variazione.








ARTICOLO 25

(Versamento del contributo)

1. La quota di contributo di cui all'articolo 19 è corrisposta al
Comune all'atto del ritiro della concessione o dell'autorizzazione.

2. La quota di contributo di cui all'articolo 20 è determinata
all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso
d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e,
comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio
dell'attività , calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata
di esso, è corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla
data della denuncia stessa.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati in non
più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al
Comune idonee garanzie fideiussorie.








ARTICOLO 26

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune)

1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 19, il Comune
determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza
degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che
gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:

a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione
praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle
tabelle regionali;
b) entità degli interventi, relativi alle opere di
urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere
pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero;
d) destinazioni d'uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle
diverse parti del territorio comunale.

2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo
esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare
variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle
tabelle parametriche regionali.

3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e
popolare) e successive modificazioni, il contributo di cui
all'articolo 18 è commisurato alla sola quota di cui all'articolo 19
ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui
all'articolo 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre
1971, n. 865.

4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui
all'articolo 27 della legge 865/1971, sono realizzati a titolo
gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali,
direzionali, per le quali si applica il comma 2 dell'articolo 24. Gli
oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la
secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla
cessione dell'area in proprietà o alla concessione in diritto di
superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli
oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è
determinata dal Comune sulla base dei parametri di cui alla apposita
tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di
cui all'articolo 19.

5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di
piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale,
direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le
opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei
privati proponenti in tal caso la quota di oneri riferiti alla
urbanizzazione primaria non è più dovuta.

6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attività per il
mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di
opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni
ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificata
dalla presente legge, sono onerose.

7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare
quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I
Comuni, con gli atti di cui alla LR 39/1994 come modificata dalla
presente legge, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine
di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di
interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso
avviene a titolo gratuito.

8. I Comuni, contestualmente al piano della distribuzione e
localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui
all'articolo 6 della LR 39/1994 come modificata dalla presente legge,
definiscono mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:

a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici;
b) alle destinazioni d'uso regolamentate;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione
degli strumenti urbanistici.

9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all'articolo 23, il Comune
determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 18,
quando l'intervento sia relativo a:

a) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile
1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola);
b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia
altrimenti determinato.

10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono
calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi comunali.

11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della
concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio
dell'attività può obbligarsi a realizzare direttamente opere di
urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.




TITOLO V
SANZIONI



ARTICOLO 27

(Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo)

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui
agli articoli 19 e 20 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo
comma, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito.








ARTICOLO 28

(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico -
edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle
norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o
nell'autorizzazione.

2. L'autorità comunale competente, quando accerti l'inizio, di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di inedificabilità , o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad
interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla 167/1962, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani), o appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16
giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del RD 22 maggio 1924, n.
751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonchè delle
aree di cui alle leggi 1089/1939 e 1497/1939, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'autorità comunale provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle
norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al primo comma,
l'autorità comunale ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero
non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli
altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla provincia e
all'autorità comunale competente, la quale verifica, entro trenta
giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.








ARTICOLO 29

(Opere di amministrazioni statali)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano
le ipotesi di cui all'articolo 28, il sindaco, ai sensi dell'articolo
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.
382), informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il
Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti
previsti dal suddetto articolo 28.








ARTICOLO 30

(Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori)

1. Il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia
di inizio dell'attività , il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel
presente titolo, della conformità delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano nonchè - unitamente al
direttore dei lavori - alla concessione, all'autorizzazione o alla
denuncia di inizio dell'attività . Essi sono inoltre tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per
l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili
dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la mancata conformità , con esclusione
delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, fornendo al
Comune contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto
alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al comune. In
caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori.








ARTICOLO 31

(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con
variazioni essenziali)

1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle
che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di
concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge
la demolizione.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonchè quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie
utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a
spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.

6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a
leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità ,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui
compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello
stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di
concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o
lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di
sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente,
l'autorità provinciale competente e al Ministro dei lavori pubblici.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui
dell'articolo 28 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo 28, l'autorità provinciale competente,
nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria.

9. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in
assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni
essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione di conformità ,
in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.

10. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza,
come disciplinati dall'articolo 12, comma 1, e dall'art. 13, comma 1,
del DLgs 494/1996, fatte salve le sanzioni penali previste dalla
legislazione vigente, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi del
DLgs 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), ordina l'immediata
sospensione








ARTICOLO 32

(Determinazione delle variazioni essenziali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, costituiscono
variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente
eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti
condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra
destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o
adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle
funzioni di cui all'articolo 5 della LR 39/1994, come modificata dalla
presente legge;
b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura
superiore:
1. al 5% da 0 a 1000 mc.;
2. al 2% dai successivi 1001 mc;
c) un aumento della superficie utile calpestabile con destinazione
diversa da quella residenziale in misura superiore:
1. al 5% da 0 a 400 mq.;
2. al 2% dai successivi 401 mq.;
d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm 30
qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a
quella di altri edifici;
e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella
concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà , in
misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm 20 dalle
strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento
dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri
edifici;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza
costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di
cui alle lett. b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento del
numero dei piani o delle unità immobiliari.

3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'articolo
8 della legge 47/1985.








ARTICOLO 33

(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza attestazione
di conformità )

1. Le opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera
d) del comma 2 dell'articolo 4, eseguite in assenza di attestazione di
conformità o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero
rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistico - edilizi entro il termine stabilito
dall'autorità comunale competente con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
l'autorità comunale competente irroga una sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla
realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di
ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura
dell'ufficio tecnico erariale.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444, l'autorità comunale competente richiede alla
provincia apposito parere circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente
articolo. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni
dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi della legge 1497/1939, modificando l'esteriore aspetto dei
luoghi, l'autorità comunale competente, salva l'applicazione delle
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso,
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due
milioni a lire venti milioni.

5. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui al comma
ottavo dell'articolo 31.

6. Fatti salvi i casi di gratuità di cui all'articolo 23 e quelli in
cui non si provvede alla restituzione in pristino, è comunque dovuto
il contributo di cui al titolo III.








ARTICOLO 34

(Opere eseguite senza attestazione di conformità )

1. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, si applicano alle opere soggette ad attestazione di conformità
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), nonchè
agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo
4, comma 2, lettere a), b) , c).

2. L'esecuzione di opere in assenza dell'attestazione di conformità o
in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire un milione. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria
o di denuncia di inizio dell'attività in corso di esecuzione delle
opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere
siano eseguite in assenza di attestazione in dipendenza di calamità
naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere
eccezionale in base alle normative vigenti, la sanzione non è dovuta.

3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art.
4, comma 2, lettera c), eseguiti su immobili vincolati ai sensi della
legge 1497/1939, nonchè dalle norme urbanistiche vigenti, l'autorità
comunale competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni a
lire quaranta milioni.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 vengono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, l'autorità comunale competente richiede alla provincia apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non
venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, l'autorità
comunale competente provvede autonomamente.








ARTICOLO 35

(Annullamento della concessione o dell'autorizzazione)

1. In caso di annullamento della concessione o dell'autorizzazione,
qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, l'autorità comunale
competente applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente, alla realizzazione delle opere
stesse, valutato dall'ufficio tecnico erariale e comunque in misura
non inferiore a lire un milione. La valutazione dell'ufficio tecnico
è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i
termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti della concessione o dell'autorizzazione.

3. Non è dovuta la restituzione dei contributi già versati al
comune.








ARTICOLO 36

(Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione)

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono
demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine
congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla
relativa ordinanza dell'autorità comunale competente. Dopo tale
termine sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi
responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità , l'autorità comunale competente applica
una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere.

3. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in
parziale difformità dalla concessione si applicano anche alle opere
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), eseguite in parziale
difformità dall'attestazione di conformità .








ARTICOLO 37

(Accertamento di conformità )

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3, per
i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale
difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti
nell'ordinanza dell'autorità comunale competente di cui all'articolo
31, comma 5, nonchè , nei casi di parziale difformità , nel termine di
cui all'articolo 36, comma 1, ovvero nel caso di opere eseguite in
assenza di attestazione di conformità e comunque fino alla
irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso
può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando
l'opera eseguita in assenza della concessione o di attestazione di
conformità è conforme agli strumenti urbanistici generali e di
attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, sia
al momento della presentazione della domanda.

2. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le misure di
salvaguardia di cui all'articolo 33 della legge regionale 5/1995.

3. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il
sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la
richiesta si intende respinta.

4. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria
comporta il pagamento del contributo in misura doppia, ovvero, nei
soli casi di gratuità , di una somma da lire due milioni a lire dieci
milioni.

5. Per i casi di parziale difformità il contributo di cui al comma 4
è calcolato con riferimento alla parte di opera difforme ovvero nei
soli casi di gratuità , nella misura da lire un milione a lire quattro
milioni.








ARTICOLO 38

(Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti
diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione ad
edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, il
sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo,
previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese dei
responsabili dell'abuso.








ARTICOLO 39

(Varianti in corso d'opera)

1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di
varianti, purchè esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati,
non comportino modifiche della sagoma nè delle superfici utili e non
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unità immobiliari, nonchè il numero di queste ultime, e sempre che
non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e
1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro,
come definiti dall'articolo 31 della legge 457/1978.








ARTICOLO 40

(Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo
III)

1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo III sono passibili
di sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.
All'irrogazione delle sanzioni provvede il Comune.




TITOLO VI
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI



ARTICOLO 41

(Unificazione delle definizioni)

1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui all'articolo 13
della legge regionale 5/1995, determina i criteri per definire, con i
regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi
negli strumenti urbanistici.

2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle
istruzioni tecniche entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse
sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale
termine, le definizioni contenute nelle istruzioni tecniche
sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.

3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma
2, o quelle contenute nelle istruzioni tecniche in caso di mancato
adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente
contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti
urbanistici comunali.




TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI



ARTICOLO 42

(Legge regionale 39/94: modifiche e norma di raccordo)

1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative sanzioni sono
disciplinati dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni
regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia
di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli
immobili) come modificata dal presente articolo.

2. La rubrica della LR 39/94 è cosi sostituita "Disposizioni
regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia
di mutamento di destinazione d'uso degli immobili."

3. Il comma 1 dell'art. 1 della LR 39/94 è cosi sostituito:

"1. La presente legge definisce i criteri, le modalità e gli
strumenti attraverso i quali il Comune individua quali mutamenti,
connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni
d'uso degli immobili o di parti di essi siano subordinati alla
denuncia d'inizio di attività o ad autorizzazione del Comune stesso,
giuste le disposizioni dell'articolo 25, quarto comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) e successive modifiche."

4. L'art. 2 della LR 39/94 è abrogato.

5. Il comma 2 dell'art. 3 della LR 39/1994 è così sostituito:

"2. con tale disciplina i Comuni individuano aree determinate e
specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le
destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie,
è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di
inizio dell'attività , ai sensi dell'art. 8 della presente legge come
modificata dalla legge regionale n. 52/99 (Norme sulle concessioni, le
autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie -
disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico -
disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia - modifiche e integrazioni alla
legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale
17 ottobre 1983, n. 69)".

6. L'art. 8 della LR 39/94 è così sostituito:

"Art. 8
(Procedimenti per il cambio di destinazione d'uso).

1. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree,
nei casi previsti dall'art. 4, è soggetto alla denuncia di inizio di
attività di cui all'art. 9 della legge regionale n. 52 del 1999.
Quando gli immobili interessati rientrano fra quelli elencati
nell'art. 4, quinto comma, della legge summenzionata, il cambio di
destinazione è assoggettato all'autorizzazione di cui all'art. 8
della stessa legge.

2. La denuncia di inizio di attività o l'autorizzazione comportano la
corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione, determinato dal Comune sulla base delle tabelle
allegate alla legge regionale indicata nel primo comma e in
conformità a quanto disposto dall'art. 26 commi 7 e 8 della stessa
legge."

7. Nell'articolo 9, primo comma, della LR 39/94, dopo la parola
"senza" e prima della parola "autorizzazione", è inserita la seguente
espressione: "la denuncia di inizio dell'attività o".








ARTICOLO 43

(Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale
17 ottobre 1983, n. 69)

1. Il n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza
sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833) è così sostituito:

"4 - le competenze di cui all'art. 20 della L. 23 dicembre 1978, n.
833, anche attraverso la predisposizione di mappe territoriali di
rischio e la formulazione di pareri obbligatori sui piani regolatori
generali e altri strumenti urbanistici, anche ai fini della verifica
di cui alla lettera f) del citato art. 20;"








ARTICOLO 44

(Norme transitorie)

1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate
prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su
istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della
presentazione.

2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della
presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi,
e nei regolamenti edilizi, nonchè nelle loro varianti, adottati
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge;
successivamente a tale termine le definizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, prevalgono su di esse.

3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente
contenute nell'allegato della legge regionale 59/1980 conservano
efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge
esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della
stessa legge regionale.

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88
(Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio
sismico) continuano ad applicarsi fino al quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare i controlli
relativamente ai progetti già depositati presso gli Uffici del Genio
Civile alla data di cui al comma 4 in applicazione della legge
regionale 88/1982.








ARTICOLO 45

1. E' abrogata la legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 (Norme
regionali di attuazione della L. 10/77: "Norme per la edificabilità
dei suoli" e successive modifiche. Abrogazione della LR 24 agosto 1977
n. 60).

2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regionale 21 maggio
1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente).

3. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 59/80 e l'allegato
alla stessa legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 44 comma 3
della presente legge.

4. E' abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina
dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) a
decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT
delle istruzioni tecniche di cui all'articolo 13.








ARTICOLO 46

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione sul BURT.








ALLEGATO 1

ALLEGATO

Tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di
urbanizzazione

(L'allegato in oggetto non è acquisito nel sito)